Ordinanza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, ordinanza 16/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1176-2022
TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice Eleonora Guarnera ha emesso la seguente
ordinanza
emessa all'esito dell'udienza dell'11.01.2024, nella causa iscritta al n. 1176/2022 R.G. avente ad oggetto “reintegra nel possesso” pro- mossa
da
nato a [...] il [...] ed ivi resi- Parte_1
dente alla C.da Paravola Sottana c.f. , elet- CodiceFiscale_1
tivamente domiciliato in Nicosia, a “Palazzo Cirino”, via Fratelli Te- sta, civico 53, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Timpanaro, che lo rappr. e dif., giusta procura in atti;
- Ricorrente contro
nato a [...] il [...], c.f. CP_1 C.F._2
, ivi residente alla C.da Paravola, rappresentato e difeso, giu-
[...] sta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Silvio Vignera presso il cui studio in Troina alla Via Nazionale n. 312/B, è elettivam. dom.;
- Resistente
Il presente procedimento ha ad oggetto la richiesta di tutela, ex art. 1168 c.c., del possesso asseritamente esercitato da Parte_1
sul tratto di terreno facente parte delle particelle 121 e 735 del foglio
Tribunale di Enna
48 che contraddistinguono il fondo rustico sito in Nicosia, Contrada
Paravola Sottana di sua proprietà, giusta atto di donazione in Notar
di Nicosia del 13 giugno 2012, nr. 35010 di rep., uti- Persona_1
lizzate a pascolo e seminativo nonché ad ortaggio e recintato, lungo la strada comunale Romano, con paletti in tondino di ferro e casta- gno e rete metallica, munita di una rustica chiudenda - che dà acces- so alla particella 735 - nonché un picchetto tubolare - che materializ- za il confine tra la particella 735 e la particella 597, di proprietà del resistente , che lo ha acquistato del precedente proprie- CP_1
tario ( ) - in forza dell'atto di compravendita in Notar Persona_2
di Enna nr. 32658 di rep. del 29 novembre 2021 - e Persona_3
che ne aveva avuto anticipatamente la disponibilità a far data dal 21 ottobre 2021.
Ha dedotto il ricorrente che il lo aveva privato del pos- CP_1
sesso di detta area di terreno (dalla forma oblunga), con una serie di condotte, poste in essere tra il 2 novembre del 2021 ed il 25 gennaio del 2022 e consistite nella distruzione di circa 30 metri lineari di re- cinzione (costituita da paletti in castagno e rete metallica a quadrati, installata molti anni prima dal proprio padre, e di un Persona_4
ulteriore tratto di recinzione (divelta al fine di potervi transitare con un autocarro), nell'occupazione dell'area con materiale di risulta (a seguito di sbancamento e spianamento, con mezzo meccanico, dell'area medesima) e con un autocarro, ivi parcato dopo avere ulte- riormente modificato lo stato del tratto di terreno in questione, di- struggendo la baracca che vi era al suo interno e sostituendo la rusti- ca chiudenda con una nuova catena.
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Costituendosi, il resistente ha contestato la sussistenza del de- nunciato spoglio, sostenendo di aver comunque agito legittimamente nell'esercizio delle sue prerogative di proprietario del terreno, acqui- stato con atto pubblico del 29.11.2021.
Tanto premesso e posto che le condotte poste in essere dal
, solo genericamente contestate dal predetto resistente, hanno CP_1
trovato conferma nelle dichiarazioni di tutti i testi informatori escussi nel corso del procedimento, la domanda va accolta, avendo il ricor- rente dimostrato di aver effettivamente esercitato - per come asserito a sostegno dell'invocata tutela - una relazione di fatto, corrisponden- te all'esercizio del diritto di proprietà, sul tratto di terreno del cui possesso ha chiesto di essere reintegrato.
Ed invero, in particolare, il teste informatore Testimone_1
sentito all'udienza dell'11.01.2024, ha riferito che “il recinto, non quello del lato del casotto, originariamente era spostato più sotto e da circa un anno il sig. lo ha fatto avanzare in Parte_1 vantaggio della sua proprietà” ed ha precisato che “sui luoghi vi è stato sempre un casotto in lamiera e un abbeveratoio in calcestruzzo che io stesso avevo collocato con il permesso dell'allora proprieta- ria defunta il cui figlio ha venduto al , ed è Persona_5 CP_1
circa vent'anni che si trova là. Posso dire che il ha tolto il CP_1
casotto che ricadeva nel terreno di sua proprietà stante al confine che c'era originariamente, dove sia quello reale non so dire. Infatti, non so dire se trenta o quarant'anni fa il confine fosse stato posto in via bonaria o seguendo le mappe catastali”.
Il predetto teste informatore - che ha una conoscenza risalente
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dello stato dei luoghi, ma, a differenza degli altri informatori sentiti, anche attuale e diretta (in quanto proprietario di un terreno, nel quale
“sta da sessant'anni” - assai prossimo a quello del , essendo i CP_1
rispettivi fondi separati solo dalla strada comunale, larga sei metri) - ha poi dichiarato: “A me risulta che il abbia tolto, quando tol- CP_1
se il casotto, massimo dieci metri di rete che esisteva ma non era al confine, infatti era una rete che aveva messo mia zia, la , Per_5
per riuscire a contenere meglio le pecore;
infatti, il confine del ter- reno è circa dieci metri più in basso in prossimità di una quercia”.
In buona sostanza, impregiudicata ogni questione petitoria, vi
è prova in capo al ricorrente della relazione di fatto del presupposto legittimante, nel merito, la tutela possessoria, ossia della titolarità di una situazione possessoria, lesa, corrispondente all'esercizio del dirit- to di proprietà, a nulla rilevando in questa sede che tale situazione sia stata conseguita dal illegittimamente. Pt_1
Ed invero, una volta accertato che il ricorrente era nel posses- so del tratto di terreno in questione - avendone conseguito la dispo- nibilità materiale, anche se in contrasto con la situazione risultante dall'originario confine dei due fondi - nessuna rilevanza può avere in questa sede l'eccezione fondata sull'inesistenza del diritto, allegata dal resistete (feci sed iure feci), potendo tale eccezione costituire og- getto di un eventuale giudizio petitorio che, ex art. 705 c.p.c., non può essere introdotto in fase possessoria.
E'noto, infatti, che, nel nostro ordinamento, iniziato il giudi- zio possessorio, non opera l'exceptio iusti domini, essendo precluso al resistente in reintegrazione non soltanto la proposizione di un giu-
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dizio volto a promuovere la formazione di un giudicato in materia petitoria, ma anche la proposizione di un'eccezione formulata per in- vocare (sia pure incidentalmente) la liceità dello spoglio, siccome proveniente da un avente diritto (Cass. 2001, n. 15322; Cass. 1998,
n. 4908).
Non sembra poi superfluo ricordare che la tutela possessoria è concessa indipendentemente dalla legittimità del possesso, dal modo in cui esso è stato acquistato, dalla buona o mala fede del possessore.
Insomma, non rileva che il possesso sia legittimo o illegittimo, di buona o di mala fede, potendo il possessore agire anche contro il legittimo titolare del diritto;
ed invero, l'azione ex art. 1168 c.c. è concesso a chi è stato privato o turbato nel possesso, a prescindere dal fatto che egli sia altresì titolare del correlativo diritto (fermi ed impregiudicati gli esiti di un eventuale giudizio petitorio da promuo- versi autonomamente).
In conclusione, dunque, il ricorso va accolto, non potendosi, infine, nemmeno dubitare della sussistenza dell'animus spoliandi in capo al resistente, dal momento che, per costante giurisprudenza,
“caratteristica necessaria e sufficiente per la configurabilità dell'"animus spoliandi" deve ritenersi la consapevolezza di sovverti- re una situazione possessoria contro la volontà espressa o presunta del possessore, sì che esso non può dirsi escluso dal convincimento dello "spolians" di esercitare un proprio diritto”(Cass. Sez. 2, Sen- tenza n. 2667 del 23/02/2001, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2957 del
14/02/2005).
In definitiva, va concesso il chiesto provvedimento interditta- le, e va ordinato a di reintegrare immediatamente il CP_1
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ricorrente nel possesso del tratto di terreno in questione, ripristinando lo stato dei luoghi.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate d'ufficio, in mancanza di nota di parte, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificati dal successivo D.M. n.
147/2022, tenendo conto della natura e del valore della causa, non- ché dell'attività difensiva effettivamente espletata, in complessivi €
2.500,00, di cui € 100,00 per spese ed € 2.400,00 per compensi pro- fessionali, così ripartiti: € 800,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva ed € 900,00 per la fase istruttoria, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Visti l'art. 1168 c.c., 703 e 669 octies c.p.c.;
Ordina a di reintegrare nel CP_1 Parte_1
possesso del tratto di terreno sito in agro di Nicosia censito al N.C.T. del predetto Comune, facente parte delle particelle 121 e 735 del fo- glio 48, ripristinando lo stato dei luoghi;
Condanna a rimborsare a le CP_1 Parte_1
spese processuali, come sopra liquidate in complessivi € 2.500,00,
(duemilacinquecento/00), oltre rimborso forfetario delle spese gene- rali, IVA e CPA, come per legge.
Enna, 14.06.2024.
IL GIUDICE
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