Articolo 13 della Legge 25 febbraio 1992, n. 215
Articolo 12
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22 marzo 1992
Art. 13. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire dieci miliardi per l'anno 1992, lire dieci miliardi per l'anno 1993 e lire dieci miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi vari nel campo sociale (Imprenditorialita' femminile)".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 22 marzo 1992