Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/01/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 16.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7863/23 del Registro Generale e promossa da con gli avv.ti MARIANO MONICA e SUMMA COSIMOParte 1
,
Ricorrente
nei confronti di
CP 1, con l'avv. BONICIOLI LILIA
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis co. 6 c.p.c. - indennità di accompagnamento
***
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e la condanna dell'CP_1 al pagamento della prestazione, contestando le conclusioni del CTU nominato in fase di ATP, anche in considerazione di un sopravvenuto aggravamento delle condizioni sanitarie.
L'CP 1 ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione. Il CTU ha infatti rilevato a carico dell'istante un aggravamento, concludendo nel senso che l'attuale quadro patologico determina la necessità di assistenza continua, stante l'incapacità di svolgere autonomamente gli atti della vita, da Persona 1 periodo in cui, si rendono più evidenti le difficoltà globali da cui
è affetta la ricorrente. Si ritiene di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, non contestate dalle parti.
Il CTU ha così concluso: "L'obiettività rilevata all'esame diretto del Pt 1 in sede di visita medica peritale, ha evidenziato la presenza di iniziali disturbi cognitivi e di disturbi osteoarticolari con deficit della deambulazione che hanno assunto un decorso evolutivo con un'elevata incidenza funzionale. La grave poliartrosi, associata agli esiti di protesi totale dell'anca sinistra, interessando le strutture più impegnate dal punto di vista meccanico, assume un peso rilevante ai fini dell'invalidità in quanto contribuisce ad aggravare la statica e la deambulazione. Si osserva, infatti,
Pertanto, sussistono i requisiti sanitari previsti per l'indennità di accompagnamento con la decorrenza indicata dal CTU. Sulla base dell'orientamento espresso da Cass. 9876/19, in questa sede il Giudice non può pronunciare sentenza di condanna al pagamento della prestazione, ma deve imitarsi alla affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari (punto 45), per cui l'accertamento dei requisiti diversi da quello sanitario deve essere demandato all'CP_1 e il pagamento della prestazione è subordinato all'esito positivo di tale verifica da parte dell' CP .
In considerazione della decorrenza del diritto, successiva sia alla domanda amministrativa che al ricorso giudiziario, le spese di lite vanno compensate.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data
12.07.2023 da nei confronti dell'CP_1, così provvede:Parte 1
1. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento con decorrenza da MAGGIO 2023 e condanna l'CP_1 al pagamento in suo favore della prestazione oltre interessi o rivalutazione, previa verifica a cura dell'Istituto dei requisiti extra-sanitari.
2. Compensa tra le parti le spese di giudizio.
3. Pone definitivamente a carico dell'CP_1 le spese di CTU liquidate con decreto.
Lecce, li 16.01.2025
Il Giudice
Dott. Luca Notarangelo