Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/01/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter
cpc, in sostituzione dell'udienza del 28 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2998/2022
tra
, cod. fisc. rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. SANTONICOLA CIRO, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
, cod. fisc. Controparte_1
, cod. P.IVA_1 Controparte_2
fisc. , , cod. P.IVA_2 Controparte_3
fisc. , in persona dei P.IVA_3 RT
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417
bis c.p.c., dal Dott. MARCO ANELLO, Dirigente dell' , CP_5 [...]
e dalla dott.ssa LUISA GILIBERTO, giusta delega Controparte_6
in atti.
- Resistenti -
I
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 24.11.2022, esponeva di essere Parte_1
stata inserita nella III fascia delle graduatorie di Istituto, personale ATA, per il triennio
2021/2024, provincia di , per i profili professionali di Assistente CP_3
Amministrativo (AA), Collaboratore Scolastico (CS), Assistente Tecnico (AT) e
Cuoco (CO) e di essere stata individuata, dall'Istituto Professionale per i Servizi
Alberghieri e della Ristorazione “Federico II di Svevia” di , quale destinataria CP_3
del contratto di lavoro a tempo determinato per il profilo di collaboratore scolastico,
dal 23.9.2021 al 30.6.2022; che, in sede di controllo sui titoli dichiarati in domanda,
l'Istituto Federico II di Svevia” di , con decreto del 26.4.2022, disponeva la CP_3
rettifica del punteggio assegnatole nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA,
triennio 2021/24, azzerando il punteggio relativo ai titoli di servizio e dichiarando la risoluzione del contratto a far data dal 27.4.2022 nonché l'invalidità giuridica del servizio prestato dal 23.9.2021 al 26.4.2022. Precisava che il dirigente scolastico dell'Istituto “ ” di aveva azzerato il punteggio in virtù del RT CP_3
servizio reso nel triennio precedente 2018/2021, in provincia di Udine, indicato nella domanda ATA.
Deduceva l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione scolastica, atteso che ai sensi dell'art. 6, comma 15, del D.M. 50/2021 la facoltà di dichiarare un servizio valido di fatto e non di diritto era limitata alle ipotesi in cui veniva riscontrata la mancanza del titolo di accesso o la presenza di una dichiarazione mendace, che non ricorrevano nella vicenda in esame.
Tanto premesso, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di
Contr Giudice del Lavoro, il , l' , l' di Controparte_1 CP_6
II e l' CP_3 Parte_2
”, al fine di accertare la validità giuridica del servizio svolto
[...] RT
come Collaboratore Scolastico presso l'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri
e della Ristorazione ” di dal 23.9.2021 al 26.4.2022. RT CP_3
Si costituivano il , l' l'ATP di Controparte_1 CP_6
e l'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione CP_3
“Federico II di Svevia”, che contestavano quanto dedotto dalla ricorrente e chiedevano il rigetto del ricorso, rilevando che inserita nelle graduatorie Parte_1
di circolo e di Istituto III fascia del personale ATA per il triennio 2021/2024 era stata individuata dall' quale destinataria di proposta di RT
assunzione a tempo determinato per il profilo di collaboratore scolastico, a decorrere dal 23.9.2021; che, in esito alle verifiche effettuate dall' RT
, erano emerse delle irregolarità inerenti ai titoli di servizio dichiarati, in
[...]
quanto il servizio prestato presso l'IIS “Bonaldo Strigher” di Udine nonché presso l'IIS “J Linussio” di Codroipo (UD) e presso l'I.C. “Udine VI” era stato computato ai soli fini economici e non giuridici, in quanto il titolo di accesso dichiarato per l'inserimento in graduatoria di III fascia ATA nei profili di Cuoco e Collaboratore
scolastico per il triennio 2017/2020, conseguito presso l'Istituto “Voltaire di Napoli,
non risultava valido. Aggiungevano, inoltre, che la ricorrente non aveva prodotto le certificazioni EIPASS e l'attestato di addestramento professionale ex art. 14 della L.
845 del 1978, dichiarate nella domanda di inserimento nelle graduatorie di III fascia
ATA per il triennio 2021/2024 e deducevano l'applicazione dell'art. 6, co. 15 del D.M.
50/2021, atteso che la ricorrente era a conoscenza dei provvedimenti con i quali le tre istituzioni scolastiche avevano disposto il mancato riconoscimento ai fini giuridici del servizio dalla stessa prestato.
III All'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc, la causa viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
Con la proposizione del ricorso ha censurato la legittimità del Parte_1
decreto del 26.5.2022, adottato dal Dirigente Scolastico dell'Istituto RT
di , nella parte in cui ha disconosciuto la validità giuridica del
[...] CP_3
servizio svolto come Collaboratore Scolastico nell'a.s. 2021/2022 (dal 23.9.2021 al
27.4.2022), deducendo che il titolo erroneamente valutato per l'assegnazione del punteggio in graduatoria non era il titolo di accesso per il profilo C.S. (diploma di maturità, conseguito dalla ricorrente nell'a.s. 1989/1990), ma i titoli di servizio svolti a
Udine nel triennio 2018/2021.
L'art 6, comma 11 del DM 50/2021 (allegato n.5) prevede: “11. L'istituzione
scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della
graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle
graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. Tali
controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per
tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. 12. All'esito dei controlli di
cui al comma 11, il dirigente scolastico che li ha effettuati convalida a sistema i dati
contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. 13. In caso di esito
negativo della verifica, il dirigente scolastico che, ai sensi del comma 11, ha effettuato
i controlli, adotta il relativo provvedimento registrando a sistema l'esclusione di cui
all'articolo 7, ovvero la rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati
all'aspirante. Il dirigente scolastico comunica il provvedimento di esclusione o di
rideterminazione del punteggio all'aspirante e alle scuole da quest'ultimo
individuate in fase di presentazione dell'istanza. Restano in capo al dirigente
scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni
IV ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR
445/2000. 14. Il positivo accertamento dei titoli di servizio e di cultura dichiarati
comporta la validazione degli stessi alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda, anche per i periodi di vigenza delle graduatorie di
circolo e di istituto dei trienni successivi. 15. Conseguentemente alle determinazioni
di cui al comma 13, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo
di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di
dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di
istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente
scolastico già individuato al comma 11, dichiarato come prestato di fatto e non di
diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio
richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del
riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni
eventuale sanzione di altra natura”.
La norma disciplina l'esito della verifica dei titoli indicati in domanda, prevedendo che solo il positivo accertamento dei titoli di servizio e di cultura dichiarati comporta la validazione degli stessi e la possibilità di indicarli nelle graduatorie di circolo e di istituto dei trienni successivi. Viceversa, in caso di difformità tra i titoli dichiarati ed i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali provvedono alla rettifica del punteggio (o all'esclusione dalla graduatoria), dandone comunicazione all'interessata e l'eventuale servizio prestato in assenza del titolo di studio richiesto o sulla base di una dichiarazione mendace non dà diritto ad alcun punteggio né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione in carriera.
V Nella vicenda in esame, l'Istituto ” di ha adottato il RT CP_3
decreto di rettifica del punteggio assegnato a nelle graduatorie Parte_1
ATA del triennio 2021/24, rilevando che il servizio prestato in qualità di Collaboratore
Scolastico nel precedente triennio 2018/2021, sulla base delle graduatorie redatte ai sensi del D.M. 640/2017, non era valido ai fini giuridici, in quanto svolto in mancanza di idoneo titolo di accesso. Infatti, dalle comunicazioni pervenute dagli Istituti
scolastici della provincia di Udine (doc n. 4 del fascicolo di parte resistente) risultava che la Controparte_8
conseguita dalla ricorrente nell'a.s. 2011/2012 presso l'Istituto Paritario
[...]
Voltaire di Napoli, non costituiva idoneo titolo di accesso nelle graduatorie d'istituto di terza fascia, personale ATA, ai sensi del D.M. 640/2017, per il triennio 2018/2021
“poichè il citato Istituto ha ottenuto la parità scolastica, indirizzo enogastronomico,
servizi di sala e di vendita, accoglienza turistica dall' con decreto CP_9
24/S2 del 28.07.2010 a decorrere dall'a.s. 2010/2011 con l'attivazione delle sole
classi prime e graduatamente delle classi successive fino a completamento del corso”,
mentre la ricorrente aveva conseguito la qualifica professionale nell'anno 2011/12, in anticipo rispetto alla gradualità sopra riconosciuta e, pertanto, in assenza di parità
scolastica.
Tuttavia, non vi è prova in atti che i dirigenti degli Istituti scolastici IIS “Bonaldo
Strigher” di Udine, IIS “J Linussio” di Codroipo (UD) e I.C. “Udine VI” abbiano regolarmente verificato, al momento del conferimento degli incarichi, l'idoneità del titolo posseduto dalla ricorrente e disconosciuto il servizio prestato nel triennio
2018/2021. In particolare, la nota dell' , con la quale si Controparte_10
invitano i dirigenti scolastici, in sede di valutazione delle domande, di tenere in debita considerazione l'anno scolastico di conseguimento dei titoli di studio rilasciati
VI dall'Istituto “Voltaire” di Napoli, reca la data del 10.7.2021 (registro protocollo
0005289-10/7/2021-7-E) e concerne il triennio 2021/2024 e, anteriormente a quella data, non vi è stata alcuna indicazione riguardo ai controlli che i dirigenti scolastici avrebbero dovuto svolgere sulla Qualifica Professionale rilasciata dall'Istituto
Paritario Voltaire di Napoli. Nello specifico, non vi è alcun provvedimento formale di disconoscimento del titolo di accesso dichiarato in domanda dalla ricorrente ed esclusione di dalla graduatoria relativa al triennio 2018/2021 Parte_1
comunicato all'interessata, affinché il servizio prestato nel predetto triennio potesse
considerarsi come prestato di fatto e non di diritto e senza diritto ad alcun punteggio.
Pertanto, al momento della presentazione della domanda di inserimento in III fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto relative al triennio 2021/2024 la ricorrente non era a conoscenza che il servizio prestato presso l' Controparte_11
non fosse valutabile ai fini dell'assegnazione del punteggio in graduatoria, in
[...]
quanto mancava un provvedimento formale di esclusione dalla graduatoria e di disconoscimento del titolo di servizio prestato, comunicato all'interessata. Il titolo erroneamente valutato per l'assegnazione del punteggio in graduatoria non è il titolo di accesso per il profilo C.S. (diploma di maturità, conseguito dalla ricorrente nell'a.s.
1989/1990), ma il servizio svolto nell' Controparte_12
nel triennio 2018/2021, per il quale non ricorre alcuna ipotesi di
[...]
dichiarazione mendace, in assenza di alcun formale provvedimento di disconoscimento comunicato all'interessata, così da non comportare l'applicazione dell'art. 6, co. 15 del D.M. 50/2021. L'inserimento in domanda di un titolo di servizio astrattamente non valutabile, in quanto prestato nel triennio 2018/2021 in assenza del titolo abilitativo richiesto per l'inserimento in graduatoria, non costituisce una dichiarazione mendace, mancando la prova della consapevolezza, da parte dell'interessata, che il servizio prestato non dava alcun diritto al punteggio nelle
VII successive graduatorie;
parimenti, la mancata produzione delle certificazioni EIPASS
e dell'attestato di addestramento professionale ex art. 14 della L. 845 del 1978 non integrano l'applicazione dell'art. 6, co. 15 del D.M. 50/2021.
In definitiva, il punteggio assegnato nelle graduatorie di circolo e di istituto di III
fascia del personale ATA per il triennio 2021/2024 sulla base del quale la ricorrente ha ricevuto l'incarico di collaboratore scolastico presso l'Istituto Federico II di Svevia si basa su una dichiarazione errata, ma non mendace, che legittima l'operato del dirigente scolastico nella rettifica del punteggio assegnato, ma non comporta il disconoscimento del servizio svolto nell'a.s. 2021/22, per il periodo dal 23.9.2021 al
27.4.2022.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda va accolta e dichiarata la validità giuridica del servizio prestato da in qualità di Parte_1
Collaboratore Scolastico presso l'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “Federico II di Svevia” di dal 23.9.2021 al 26.4.2022. CP_3
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n.
2998/2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
Dichiara la validità giuridica del servizio svolto da in qualità Parte_1
di Collaboratore Scolastico presso l'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione ” di dal 23.9.2021 al 26.4.2022. RT CP_3
Dichiara, conseguentemente, l'illegittimità e, per l'effetto, disapplica il decreto adottato dal Dirigente Scolastico dell'Istituto ” di in RT CP_3
VIII data 26.5.2022 nella parte in cui ha disconosciuto la validità giuridica del servizio svolto da come Collaboratore Scolastico nell'a.s. 2021/2022 Parte_1
(dal 23.9.2021 al 27.4.2022)
Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente,
delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre IVA e CPA, oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi, da distrarre in favore dell'Avv. Santonicola Ciro, dichiaratosi antistatario.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Clemente Pittera
IX