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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/03/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 13.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 3318 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 19/07/2022 ed iscritto al n 3318 - 2022 RG , vertente tra
- , C.F.: , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Davide Antonello Tramontana (CF:
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._2 in Reggio Calabria alla Via Spagnolio 3/h, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- (C.F. – P. Controparte_1 P.IVA_1
IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il Grande 21, in proprio e P.IVA_2 quale mandatario della in forza di procura speciale a rogito Controparte_2 della dott.ssa Notaio in Tivoli, rep. n. 37521 del 3 luglio Persona_1
2014, costituito ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) il 23 gennaio 2023, Repertorio Persona_2
37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati Angelo Labrini ( ), Angela M. Fazio ( , C.F._3 C.F._4
Angela M. Laganà ( ), Dario C. Adornato C.F._5
( ), nonché dal nuovo difensore successivamente C.F._6
1 C.F._ costituitosi ( - CP_3 C.F._8
t); Email_1
e
- Controparte_4
, P.IVA e CF , con sede legale in Roma, Via G.
[...] P.IVA_3
Grezar 14, - CAP 00142, nella persona di in qualità di Controparte_5
Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Calabria, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma - Persona_3 repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, rilasciata da
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Controparte_4
Guzzo, c.f. , nel cui studio in Santo Stefano di C.F._9
Rogliano (CS), Via Giuseppe Valarioti n°4, elettivamente domicilia;
-resistenti- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 19.07.2022 l'odierna ricorrente propone azione avverso e per l'annullamento della intimazione di pagamento avente n. 09420229003242906000, notificata in data 01.07.2022 relativamente ai sottesi avvisi di addebito, riguardanti l'omesso versamento dei contributi previdenziali e sanzioni dovuti alla gestione artigiani: 1) avviso di addebito n°39420120000564883000 – Contr. IVS anni 2010- 2011 presunta notifica il 25/05/2012; 2) avviso di addebito n°39420120003399565000 – Contr. IVS anni 2011- 2012 presunta notifica il 10/12/2012;
3) avviso di addebito n°39420130000196409000 - Contr. IVS anno 2012 presunta notifica il 17/05/2013;
4) avviso di addebito n°39420130002031135000 - Contr. IVS anno 2012 presunta notifica l'11/01/2014;
5) avviso di addebito n°39420140000358532000 - Contr. IVS anno 2013 presunta notifica il 29/05/2014;
6) avviso di addebito n°39420140001688230000 - Contr. IVS anno 2013 presunta notifica il 25/09/2014;
7) avviso di addebito n°39420140003616764000 - Contr. IVS anno 2014 presunta notifica il 24/01/2015;
8) avviso di addebito n°39420150000846256000 – Contr. IVS anno 2015 presunta notifica il 13/11/2015. Agisce per sentire accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria.
2 § 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio si costituivano i convenuti, come in epigrage, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
§ 2.1 La difesa congiunta dell' e di eccepisce la carenza di CP_1 CP_2 legittimazione passiva della Società di cartolarizzazione dei crediti
[...]
che quindi deve essere estromessa dal giudizio perché i Controparte_6 crediti contributivi non sono stati oggetto di cessione.
Pertanto, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della CP_2 che è risultata non essere cessionaria del credito.
§ 3. Con ordinanza del 13.12.2024 è stato rilevato d'Ufficio e sottoposto al contraddittorio che dalla disamina degli estratti di ruolo in atti risulta che per tutti gli avvisi di addebito oggetto di causa il carico contributivo è pari a zero. All'esito del contraddittorio sul punto ha Controparte_4 evidenziato che per come emerge dagli estratti di ruolo, che si allegano aggiornati alla data del 18.12.2024, e per come confermato dall' , gli CP_1 avvisi di addebito risultano annullati per effetto del DL 197/2022, cosiddetta Legge Stralcio. Anche l' ha dato atto dello stralcio e chiede la CP_1 cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Pertanto deve dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese legali. Infatti l'annullamento per effetto dello stralcio di cui alla legge di bilancio n. 197/2022 opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere. E' applicabile il seguente principio di diritto: «L'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif. in I.
n. 136 del 2018, dei debiti tributari inferiori ai mille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il
10gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori». (Cass. 15471/2019, conforme Cass.17966/2020).
p.q.m.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della;
CP_2
- compensa le spese legali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 14/03/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
3
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 13.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 3318 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 19/07/2022 ed iscritto al n 3318 - 2022 RG , vertente tra
- , C.F.: , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Davide Antonello Tramontana (CF:
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._2 in Reggio Calabria alla Via Spagnolio 3/h, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- (C.F. – P. Controparte_1 P.IVA_1
IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il Grande 21, in proprio e P.IVA_2 quale mandatario della in forza di procura speciale a rogito Controparte_2 della dott.ssa Notaio in Tivoli, rep. n. 37521 del 3 luglio Persona_1
2014, costituito ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) il 23 gennaio 2023, Repertorio Persona_2
37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati Angelo Labrini ( ), Angela M. Fazio ( , C.F._3 C.F._4
Angela M. Laganà ( ), Dario C. Adornato C.F._5
( ), nonché dal nuovo difensore successivamente C.F._6
1 C.F._ costituitosi ( - CP_3 C.F._8
t); Email_1
e
- Controparte_4
, P.IVA e CF , con sede legale in Roma, Via G.
[...] P.IVA_3
Grezar 14, - CAP 00142, nella persona di in qualità di Controparte_5
Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Calabria, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma - Persona_3 repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, rilasciata da
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Controparte_4
Guzzo, c.f. , nel cui studio in Santo Stefano di C.F._9
Rogliano (CS), Via Giuseppe Valarioti n°4, elettivamente domicilia;
-resistenti- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 19.07.2022 l'odierna ricorrente propone azione avverso e per l'annullamento della intimazione di pagamento avente n. 09420229003242906000, notificata in data 01.07.2022 relativamente ai sottesi avvisi di addebito, riguardanti l'omesso versamento dei contributi previdenziali e sanzioni dovuti alla gestione artigiani: 1) avviso di addebito n°39420120000564883000 – Contr. IVS anni 2010- 2011 presunta notifica il 25/05/2012; 2) avviso di addebito n°39420120003399565000 – Contr. IVS anni 2011- 2012 presunta notifica il 10/12/2012;
3) avviso di addebito n°39420130000196409000 - Contr. IVS anno 2012 presunta notifica il 17/05/2013;
4) avviso di addebito n°39420130002031135000 - Contr. IVS anno 2012 presunta notifica l'11/01/2014;
5) avviso di addebito n°39420140000358532000 - Contr. IVS anno 2013 presunta notifica il 29/05/2014;
6) avviso di addebito n°39420140001688230000 - Contr. IVS anno 2013 presunta notifica il 25/09/2014;
7) avviso di addebito n°39420140003616764000 - Contr. IVS anno 2014 presunta notifica il 24/01/2015;
8) avviso di addebito n°39420150000846256000 – Contr. IVS anno 2015 presunta notifica il 13/11/2015. Agisce per sentire accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria.
2 § 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio si costituivano i convenuti, come in epigrage, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
§ 2.1 La difesa congiunta dell' e di eccepisce la carenza di CP_1 CP_2 legittimazione passiva della Società di cartolarizzazione dei crediti
[...]
che quindi deve essere estromessa dal giudizio perché i Controparte_6 crediti contributivi non sono stati oggetto di cessione.
Pertanto, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della CP_2 che è risultata non essere cessionaria del credito.
§ 3. Con ordinanza del 13.12.2024 è stato rilevato d'Ufficio e sottoposto al contraddittorio che dalla disamina degli estratti di ruolo in atti risulta che per tutti gli avvisi di addebito oggetto di causa il carico contributivo è pari a zero. All'esito del contraddittorio sul punto ha Controparte_4 evidenziato che per come emerge dagli estratti di ruolo, che si allegano aggiornati alla data del 18.12.2024, e per come confermato dall' , gli CP_1 avvisi di addebito risultano annullati per effetto del DL 197/2022, cosiddetta Legge Stralcio. Anche l' ha dato atto dello stralcio e chiede la CP_1 cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Pertanto deve dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese legali. Infatti l'annullamento per effetto dello stralcio di cui alla legge di bilancio n. 197/2022 opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere. E' applicabile il seguente principio di diritto: «L'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif. in I.
n. 136 del 2018, dei debiti tributari inferiori ai mille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il
10gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori». (Cass. 15471/2019, conforme Cass.17966/2020).
p.q.m.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della;
CP_2
- compensa le spese legali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 14/03/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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