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18 maggio 1997
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8 marzo 2005
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4 luglio 2009
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17 luglio 2020
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21 aprile 2026
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Art. 16. (Attivita' consultiva) 1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sara' reso, che comunque non puo' superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta.
2. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76 . In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non puo' essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
4-bis. ((I pareri di cui al comma 1 sono congruamente motivati, sono formulati in termini di assenso o dissenso e indicano le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, quantificando altresi', ove possibile, i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalita', efficacia e sostenibilita' finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato)) .
5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici.
6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.
6-bis. Resta fermo quanto previsto dall' articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , e successive modificazioni.
2. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76 . In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non puo' essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
4-bis. ((I pareri di cui al comma 1 sono congruamente motivati, sono formulati in termini di assenso o dissenso e indicano le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, quantificando altresi', ove possibile, i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalita', efficacia e sostenibilita' finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato)) .
5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici.
6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.
6-bis. Resta fermo quanto previsto dall' articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , e successive modificazioni.
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- 1. CONVEGNO: LA NUOVA RIFORMA DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA. IL VIDEO.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/ · 20.536972
[…] Roberto Miccù (Università degli Studi “La Sapienza”), La trasversalità dei livelli essenziali delle prestazioni nella legge sul procedimento amministrativo [art. 29 Legge 241/1990] Giulia Milo (Università degli Studi di Trieste), La riforma della disciplina del preavviso di diniego [art. 10 bis Legge 241/1990] Antonio Mitrotti (Università degli Studi di Trieste), Gli effetti delle modifiche sulla disciplina dell'attività consultiva [art. 16 Legge 241/1990] ISCRIVITI SUBITO https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-nuova-riforma-dellattivita-amministrativa-dalla-l24190-alla-l12020-126460487723
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Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Lecce, sez. III, sentenza 11/11/2015, n. 3224Provvedimento: […] violazione e falsa applicazione del Decreto Legge 67/1997 - Legge 135/1997, violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 16 Legge 241/1990 smi, eccesso di potere sotto diversi profili. […] ON, non ricorreva ad alcuna delle modalità contemplate dall'art. 16 della legge 241/1990 per superare la stasi procedimentale.Leggi di più...
- inammissibilità del ricorso·
- compensazione delle spese di lite·
- azione di accertamento·
- silenzio amministrativo·
- diritto soggettivo·
- art. 18 del D.L. 25.3.1997 n. 67·
- violazione art. 16 legge 241/1990·
- eccesso di potere·
- tutela dei diritti soggettivi·
- rimborso spese legali