Versione
2 settembre 1970
2 settembre 1970
Art. 1.
L' articolo 1 della legge 5 agosto 1962, n. 1336 , e' sostituito dal seguente:
"L'efficacia della legge 6 marzo 1958, n. 243 , e' prorogata fino al 31 dicembre 1976. Nessun contributo obbligatorio e' dovuto dagli enti consorziati di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge stessa".
L' articolo 1 della legge 5 agosto 1962, n. 1336 , e' sostituito dal seguente:
"L'efficacia della legge 6 marzo 1958, n. 243 , e' prorogata fino al 31 dicembre 1976. Nessun contributo obbligatorio e' dovuto dagli enti consorziati di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge stessa".
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 17/01/1979 n. 251352 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 17 gennaio 1979 · 0.41470212
Codesto Ispettorato, nel riferire che alcuni professionisti della Regione hanno espresso l\'avviso che le agevolazioni fiscali in favore delle Ville Venete previste dalla L. 6 marzo 1958, n. 243 e successive proroghe siano tuttora operanti, fa presente di nutrire delle perplessita\' al riguardo, considerato il disposto dell\'art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, recante l\'abrogazione della maggior parte delle agevolazioni tributarie. Ritiene infatti codesto Ufficio che il carattere generale di detta norma comporti necessariamente, sotto il profilo tributario, la cessazione delle particolari agevolazioni recate in materia dalla citata L. n. 243/1958, non sussistendo …
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