Art. 1.
L' articolo 1 della legge 5 agosto 1962, n. 1336 , e' sostituito dal seguente:
"L'efficacia della legge 6 marzo 1958, n. 243 , e' prorogata fino al 31 dicembre 1976. Nessun contributo obbligatorio e' dovuto dagli enti consorziati di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge stessa".
L' articolo 1 della legge 5 agosto 1962, n. 1336 , e' sostituito dal seguente:
"L'efficacia della legge 6 marzo 1958, n. 243 , e' prorogata fino al 31 dicembre 1976. Nessun contributo obbligatorio e' dovuto dagli enti consorziati di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge stessa".