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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/02/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava seZIne civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
Dr.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudiZI di rinvio ex artt. 392 e ss. c.p.c. iscritto al n. 5349 del ruolo generale degli affari contenZIsi
dell'anno 2023 avente a
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro automobilistico e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
nata a [...] il [...] (C.F. ), nata a CodiceFiscale_2 Parte_3
Casalnuovo di Napoli il 13.01.1960 (C.F. ), nata a [...] CodiceFiscale_3 Parte_4
Napoli il 14.01.1962 (C.F. , nato il [...] a [...] CodiceFiscale_4 Parte_5
Napoli (C.F. ), nato a [...] il [...] (C.F. CodiceFiscale_5 Parte_6
) e nata a [...] il [...] (C.F. CodiceFiscale_6 Parte_7 [...]
), in proprio e quali eredi di nato a [...] il [...] e C.F._7 ER
deceduto il 18.01.2004, rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Giannarini (C.F. ), CodiceFiscale_8
Raffaele Agliata (C.F. ) e Giuseppina Auriemma (C.F. ) in CodiceFiscale_9 CodiceFiscale_10
virtù di procura alle liti prodotta in sede di iscriZIne a ruolo telematica della causa e con gli stessi elettivamente domiciliati in Qualiano alla via Campana n. 252.
ATTORI IN RIASSUNZIONE
E
(P. Iva ) in persona del procuratore speciale , abilitato CO P.IVA_1 CP_2
pagina 1 di 25 alla rappresentanza societaria giusta procura per notar del 20.05.20, elettivamente domiciliata in Napoli Per_2
alla via Chiatamone n. 6 presso l'avv. Ernesto Sparano (C.F. ) da cui è rappresentata e CodiceFiscale_11
difesa in virtù di procura alle liti prodotta in sede di costituZIne telematica.
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
E
nato a [...] il [...] (C.F. ), in proprio e quale erede Controparte_3 CodiceFiscale_12
di deceduto il 18.01.2004, elettivamente domiciliato in Casalnuovo di Napoli al Corso ER
Umberto I n. 318 presso l'avv. MauriZI Nardiello (C.F. ) da cui è rappresentato e CodiceFiscale_13
difeso in virtù di procura alle liti prodotta in sede di costituZIne telematica.
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
E
nato a [...] il [...] (C.F. ), quale erede di Controparte_4 CodiceFiscale_14 Per_3
deceduta il 16.06.2022, elettivamente domiciliato in Spinea (VE) alla via Francesco De Santis n. 1
[...]
presso l'avv. Francesca Da Lio (C.F. ) da cui è rappresentato e difeso in virtù di CodiceFiscale_15
procura alle liti prodotta in sede di costituZIne telematica.
nato a [...] il [...] (C.F. ) ed elettivamente Controparte_5 CodiceFiscale_16
domiciliato in Napoli alla Piazza Mercato n. 45 presso l'avv. Felice Leone (C.F. ) da cui CodiceFiscale_17
è rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti prodotta in sede di costituZIne telematica.
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
E
(C.F. ) nato a [...] il [...] residente in [...]di ER CodiceFiscale_18
Napoli al vico Vittorio Emanuele III n.7;
(C.F. ) nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] CodiceFiscale_19
S. Giacomo n. 60 in qualità di erede di nata a [...] il [...] e ivi Persona_3
deceduta il 16.06.22;
(C.F. ) nata a [...] il [...] e ivi residente a[...] CodiceFiscale_20
Parco Magnolie n. 7 quale erede di nata a [...] il [...] e ivi Persona_3
deceduta il 16.06.22;
pagina 2 di 25 (C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in [...]di Controparte_7 CodiceFiscale_21
Napoli al Corso Umberto I n. 334 sc B int. 7 quale erede di nata a [...] il [...] e Persona_4
deceduta il 25.06.2022;
(C.F. ) nata a [...] il [...] ed ivi residente al Controparte_8 CodiceFiscale_22
Corso Umberto I n. 392 int. 2 quale erede di nata a [...] il [...] e deceduta il Persona_4
25.06.2022;
(C.F. ) nata a [...] il [...] e ivi residente al CP_9 CodiceFiscale_23
Corso Umberto I n. 37 sc. 3 int. 9 quale erede di nata a [...] il [...] e deceduta il Persona_4
25.06.2022;
(C.F. nato a [...] il [...] e residente in [...]in CO0 CodiceFiscale_24
Campania alla via Santa Rita da Cascia n. 12, quale erede di nata a [...] il 15.021943 e Persona_4
ivi deceduta il 25.06.2022;
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in [...]alla CO1 CodiceFiscale_25
Piazza La Veneta n. 9, interno 6;
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in [...]di Controparte_4 CodiceFiscale_26
Napoli alla via Puccini n. 32 int. 11;
(C.F. nato a [...] il [...] e residente in Parte_9 CodiceFiscale_27
Casalnuovo di Napoli alla via San Giacomo n. 141;
(C.F. ) nata a [...] il [...] ed ivi residente al CP_12 CodiceFiscale_28
Corso Umberto I n. 258, scala B int. 15;
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in CO3 CodiceFiscale_29
Casalnuovo di Napoli alla via Lucio Battisti n. 5;
(C.F. ) nata a [...] il [...] ed ivi residente CP_14 CodiceFiscale_30
alla via Roma n. 169, int. 11;
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in CP_15 CodiceFiscale_31
Ardea (RM) alla Via Dei Due Poderi n. 5;
(C.F. ) nata a [...] il [...] e ivi residente alla CP_16 CodiceFiscale_32
via Parco delle Magnolie n. 3 int.1 nella qualità di erede di;
Persona_5
pagina 3 di 25 (C.F. ) nato ad [...] il [...] e residente in [...]di Parte_10 CodiceFiscale_33
Napoli alla via NaZInale delle Puglie n. 6, Sc. B int.5 nella qualità di erede di . Persona_5
(C.F. ) nata ad [...] il [...] e residente in [...]di CP_17 CodiceFiscale_34
Napoli alla via Ascalesi n. 9 sc. B int. 11, nella qualità di erede di;
Persona_5
(C.F. ) nato ad [...] il [...] e residente in [...]di CP_18 CodiceFiscale_35
Napoli alla via del Parco Magnolie n. 3 int.1, nella qualità di erede di;
Persona_5
(C.F. nato ad [...] il [...] e residente in [...]di CP_19 CodiceFiscale_36
Napoli alla via Giovanni Pascoli n. 26, int. 2 in proprio e quale erede di;
Persona_5
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE CONTUMACI
CONCLUSIONI
PER GLI ATTORI IN RIASSUNZIONE: “…si chiede all'Ecc.ma Corte di Appello adita di voler accogliere le
seguenti conclusioni formulate con l'atto di citaZIne in riassunZIne e precisamente: Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello di Napoli, in funZIne di Giudice di rinvio in appello, in virtù dell'ordinanza resa dalla Suprema Corte
di CassaZIne (Numero registro generale 29338/2020 Numero seZInale 2401/2023) disattesa ogni contraria
istanza, ecceZIne e deduZIne, riformare la sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli n.764/2020 pubbl. il
18.02.2020 e così provvedere a seguito di rinvio: rigettare l'appello proposto dalla in CO
quanto inammissibile e nel merito infondato e, conseguentemente, confermare la pronuncia di primo grado resa
dal Tribunale di OL…dichiarando fondata la domanda proposta dai sig.ri , , Parte_1 Parte_2
, , e condannando la Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
al risarcimento di tutti i danni dagli stessi subiti così come liquidati nella sentenza del Tribunale CP_20
di OL e di seguito riportati: ▪ in favore di liquidati in € 69.735,55 oltre interessi dalla Parte_1
presente pronuncia fino al soddisfo;
▪ in favore di liquidati in € 69.735,55 oltre interessi dalla Parte_2
presente pronuncia fino al soddisfo;
▪ in favore di liquidati in € 69.735,55 oltre interessi Parte_3
dalla presente pronuncia fino al soddisfo;
▪ in favore di liquidati in € 69.735,55 oltre Parte_4
interessi dalla presente pronuncia fino al soddisfo;
▪ in favore di liquidati in € 69.735,55 Parte_5
oltre interessi dalla presente pronuncia fino al soddisfo;
▪ in favore di liquidati in € Parte_6
69.735,55 oltre interessi dalla presente pronuncia fino al soddisfo;
▪ in favore di Parte_7
liquidati in € 69.735,55 oltre interessi dalla presente pronuncia fino al soddisfo. Con vittoria di spese e
pagina 4 di 25 competenze di lite, spese generali, CPA ed Iva di tutti i precedenti gradi di giudiZI, compreso il giudiZI dinanzi
alla Suprema Corte di cassaZIne ed il presente con attribuZIne agli scriventi procuratori anticipatari”.
PER : “…conclude perché voglia l'adita Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, Controparte_3
in funZIne di Giudice di rinvio in appello, ogni contraria istanza, ecceZIne e deduZIne rigettate, così
provvedere a seguito di rinvio ed in accoglimento dello spiegato appello incidentale:
1. Rigettata ogni
deduZIne, ecceZIne, richiesta e conclusione proposta dalla in quanto inammissibili e nel Controparte_20
merito infondate in fatto e in diritto;
2. Dichiarata e confermata la pronuncia emessa in giudiZI di primo grado
dal Tribunale di OL;
3. Accertata e dichiarata come fondata la domanda proposta dal sig. Controparte_3
;
4. Condannare, conseguentemente, in solido tra loro, la ed i convenuti in primo
[...] Controparte_20
grado di giudiZI sig.ri , al CP_16 Parte_10 CP_17 CP_18 CP_19
pagamento in favore di esso sig. della somma di € 104.855,70 liquidata all'attualità e Controparte_3
come meglio specificata e richiesta nella depositata comparsa conclusionale di questo giudiZI, comprensiva
degli interessi al tasso legale e rivalutaZIne monetaria sulla somma devalutata alla data del sinistro e fino alla
pubblicaZIne della sentenza di questo grado di giudiZI, oltre interessi al tasso legale successivi e fino
all'effettivo soddisfo;
5. Condannare sempre essi e sig.ri , Controparte_20 CP_21 Parte_10
alla rivalsa delle spese e competenze di lite di questo CP_17 CP_18 CP_19
giudiZI e di tutti i precedenti gradi di giudiZI, compreso quello svoltosi innanzi alla Suprema Corte di
CassaZIne, nella misura di € 52.245,00 secondo i conteggi formulati sempre nella depositata comparsa
conclusionale secondo le tabelle del D.M. 147/2022 o in quella somma diversa che l'adita Corte di Appello di
Napoli riterrà di liquidare, il tutto oltre 15% spese generali, Iva e c.p.a. se dovuti e come per legge”.
PER LA S.P.A. (si riportano quelle di cui alla comparsa di risposta): “Si conclude perché l'adita Corte di CP_20
Appello, con diversa motivaZIne, voglia rigettare la domanda di risarcimento danni proposta dai sig.ri T_
, , , , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
per la perdita dello ZI deceduto a seguito di investimento da parte dell'auto Opel
[...] ER
Corsa tg. BP424ZR assicurata per la r.c.a. con la . CO
PER : “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza di primo Controparte_4
grado n. 200/2019 emessa dal Tribunale di OL e secondo le indicaZIni di cui alla successiva ordinanza della
Corte di CassaZIne n. 2401/2023 n. seZInale del 7.09.2023, nel merito:
1. Qualora venga ritenuto sussistente il
pagina 5 di 25 diritto al risarcimento del danno parentale, valutare il riconoscimento dello stesso in capo alla de cuius
, e per l'effetto nei confronti dello stesso NO quale suo erede Persona_3 Controparte_4
legittimo nella misura di 1/3, provvedendone alla quantificaZIne secondo il prudente apprezzamento della
Corte adita;
2. il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente di giudiZI. In subordine:
3. nella
denegata ipotesi che nulla debba essere riconosciuto al NO , quale erede legittimo pro Controparte_4
quota della NOa , si chiede la compensaZIne delle spese di tutti i gradi di giudiZI, Persona_3
sulla scorta della compensaZIne già operata nei primi due gradi, nonché in virtù del disposto di cui all'art. 92
c.p.c., ovvero in consideraZIne del rapporto parentale comunque esistente con la vittima del sinistro”.
PER (si riportano quelle di cui alla comparsa di risposta): “l'appellato , Controparte_5 Controparte_5
nella spiegata qualità, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato, insiste affinché l'Ecc.ma Corte di Appello di
Napoli, contrariis reiectis, voglia così provvedere: In via preliminare e per tutte le argomentate motivaZIni,
accogliere il promosso appello in riassunZIne e per l'effetto riconoscere il diritto dell'odierno appellato al
risarcimento del danno iure proprio per la perdita del congiunto;
riformare la sentenza resa dalla Corte di
Appello di Napoli n. 746/2020 del 18.02.2020 e così provvedere a seguito di rinvio;
rigettare l'appello proposto
dalla in quanto inammissibile e nel merito infondato;
confermare la pronuncia di CO
primo grado nella parte in cui riconosce il diritto alla risarcibilità del danno per la perdita del congiunto sig.
riformare la sentenza n. 200/2019 emessa dal Tribunale di OL…nella parte in cui non viene ER
riconosciuto all'odierno appellato, , il risarcimento il diritto al risarcimento iure proprio, quale Controparte_5
danno da perdita del congiunto;
riconoscere all'appellato il diritto al risarcimento iure Controparte_5
proprio, quale danno da perdita del congiunto, per la cui quantificaZIne ci si rimette al prudente
apprezzamento dell'Ecc.ma Corte adita. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di
giudiZI, con attribuZIne al sottoscritto procuratore”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citaZIne notificata il 28.03.2006 Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , , e , in proprio e nella
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Controparte_3
qualità di eredi di , agendo unitamente a quest'ultimo anche nella qualità di ER ER
erede universale di , hanno convenuto innanzi al Tribunale di OL , Persona_6 Persona_5 [...]
e la per ottenere il risarcimento dei danni subiti iure proprio e iure ereditario CP_19 CO
pagina 6 di 25 per effetto del sinistro stradale avvenuto l'08.01.04 in cui perdeva la vita lo ZI paterno . ER
A sostegno di tale pretesa gli attori riferivano di essere nipoti ex frate di , privo di figli ER
e coniugato con , che in data 08.01.04, nell'accingersi ad attraversare via Vittorio Emanuele III in Persona_6
Casalnuovo di Napoli all'altezza del civico n. 367, veniva investito dalla Opel Corsa targata BP424ZR, guidata da , di proprietà di e assicurata per la con In CP_19 Persona_5 CP_22 CO
seguito all'investimento intervenivano sul posto una pattuglia della Polizia Municipale del Comune di
Casalnuovo di Napoli e un'ambulanza che trasportava il pedone investito al Pronto Soccorso all'ospedale San
Giovanni Bosco di Napoli dove il , per la gravità delle lesioni riportate, decedeva alle ore 21:20 di quello Per_1
stesso giorno.
Seguiva il rinvio a giudiZI di , conducente della Opel Corsa tg BP424ZR, che con CP_19
sentenza del G.U.P. di OL veniva riconosciuto responsabile del reato di omicidio colposo e condannato ad otto mesi di reclusione con sospensione condiZInale della pena e irrogaZIne della sanZIne accessoria della sospensione della patente di guida per quattro mesi.
La , costituitasi in giudiZI, chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria mentre restavano CP_20
contumaci e in qualità di eredi di CP_16 Parte_10 CP_17 CP_18 [...]
, nonché in proprio e quale ulteriore erede di . Per_5 CP_19 Persona_5
Con atto di intervento volontario del 29.06.2006 si costituivano in giudiZI , Controparte_5 Per_3
e i quali deducevano di aver impugnato innanzi al Tribunale
[...] Persona_4 Controparte_23
di OL il testamento con cui (loro sorella e moglie del de cuius a sua volta Persona_6 ER
deceduta il 23.04.2005) aveva nominato suo unico erede universale l'omonimo PO del marito Per_1
chiedendo perciò la sospensione del giudiZI ai sensi dell'art. 295 c.p.c. La medesima richiesta veniva
[...]
avanzata in prima udienza dalla ed il tribunale adito, con ordinanza del 14.06.2007, CO
sospendeva il giudiZI.
L'impugnativa di testamento veniva rigettata dal Tribunale di OL, con sentenza n. 881/2009, e dalla
Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 1792/2016 sicché, passata in giudicato quest'ultima pronunzia, il giudiZI sospeso veniva riassunto dagli originari attori con ricorso depositato il 15.12.2016.
Nel giudiZI risarcitorio intervenivano anche , Parte_9 CP_12 CO3
e figli di una sorella di a lui premorta. CP_14 CP_15 ER
pagina 7 di 25 La causa è stata quindi istruita mediante acquisiZIne della documentaZIne prodotta dalle parti e raccoglimento della prova testimoniale articolata dagli attori venendo all'esito decisa con sentenza n. 200/2019
del 23.01.2019, emendata da un errore materiale con successiva ordinanza del 21.05.2019, la quale, dichiarata l'esclusiva responsabilità di nella produZIne del sinistro in cui perdeva la vita CP_19 Per_1
accoglieva la sola domanda di risarcimento dei danni subiti iure proprio dagli attori per la perdita del
[...]
rapporto parentale con lo ZI mentre venivano rigettate le domande proposte dagli interventori tutti Per_1
essendo “rimaste sfornite di prova in ordine alla sussistenza effettiva di un vincolo affettivo con la vittima del
sinistro”. , e in solido con la CP_19 CP_16 Parte_10 CP_17 CP_18
venivano pertanto condannati al pagamento a titolo di risarcimento danni della CO
somma di € 69.735,55 ciascuno, oltre interessi legali dalla decisione al saldo, in favore di Parte_1
, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
nonché al rimborso delle spese processuali attoree che venivano invece compensate nel Controparte_3
rapporto tra gli interventori e la compagnia assicuratrice del veicolo investitore.
Detta sentenza, per quanto di interesse, veniva così motivata: “Alcun rilievo può…attribuirsi ai fini
della legittimaZIne attiva delle parti in causa all'atto transattivo con il quale la compagnia assicuratrice si è
impegnata a versare a PO dell'omonimo defunto - quale figlio del fratello ER Controparte_3
- la somma di € 210.000,00 “a totale tacitaZIne dei danni tutti subiti” in seguito alla morte dello ZI. Dall'atto
di transaZIne del 17.11.2016 emerge, infatti, che la somma sia stata liquidata dalla compagnia di assicuraZIne
anche a tacitaZIne dell'eventuale pretesa risarcitoria spettante alla de cuius , oltre a quella Persona_6
dovuta al PO per i danni iure proprio subiti per la perdita del rapporto parentale, sicché alcuna efficacia
satisfattiva può essere attribuita per i danni che gli altri nipoti allegano di aver subito in proprio…
Il risarcimento del danno non patrimoniale subito dai parenti della vittima di un fatto illecito non
richiede…una prova specifica della sussistenza di tale danno ove la sofferenza patita dai congiunti possa essere
accertata, in via presuntiva, sulla base di circostanze, quali lo stretto vincolo familiare, di coabitaZIne e
frequentaZIne, idonee a dimostrare l'esistenza di un legame affettivo di particolare intensità (vedi in tal senso
Cass. 10527 del 13.05.2011 e Cass. 16018 del 07.07.2010). Ciò non vuol dire che la risarcibilità consegue
automaticamente al verificarsi della lesione, essendo posto a carico dei familiari l'onere di fornire la prova,
anche per via presuntiva, del pregiudiZI concretamente sofferto…
pagina 8 di 25 Orbene, la giurisprudenza ha chiarito che la strettezza dei legami familiari all'interno della famiglia
“nucleare” consente senz'altro di ritenere che il danno allegato possa ritenersi provato quanto all'an, in quanto
le ricadute della perdita di un congiunto, essendo intrinsecamente connesse a quest'ultima, presentano una
natura di immediata evidenza e non si può pretendere una prova diretta del dolore dei superstiti che, essendo
sostanzialmente un sentimento e comunque un danno di portata spirituale, può essere provato prevalentemente
in maniera indiretta, attraverso delle presunZIni (vedi su tale ultimo punto in particolare Cass, 2005, n. 15019;
vedi anche Cass., 2005, n. 15022).
Perché, invece, possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei al
ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero o la nuora), sebbene non sia necessario che sussista
una situaZIne di convivenza, che non assurge a contenuto minimo di esistenza, ma può solo costituire elemento
probatorio utile a dimostrare l'ampiezza e la profondità dei rapporti familiari, le conseguenze della morte del
congiunto, nei limiti della loro ordinarietà, non possono essere ritenute (seppur implicitamente) addotte con la
semplice allegaZIne della morte (cfr. da ultimo CassaZIne civile sex. III, 04.10.2018, n. 24162; CassaZIne
civile sez. III, 07.12.2017 n. 29332)…
Nel caso in esame si ritiene che, pur in assenza di convivenza con la vittima, è stato appagato l'onere
probatorio che incombeva sui danneggiati attori (i nipoti, figli del fratello , attraverso la Controparte_3
dimostraZIne di un'effettiva e duratura relaZIne affettiva con lo ZI deceduto, che pertanto giustifica la
risarcibilità del danno non patrimoniale subito.
I testi, e , rispettivamente figli di due delle attrici, Testimone_1 Testimone_2
e , escussi all'udienza del 29 marzo 2018, hanno, infatti, riferito e confermato Parte_4 Parte_2
che il de cuius non avendo avuto figli, aveva instaurato un legame affettivo molto stretto con i ER
figli del fratello, , dovuto anche alla vicinanza delle rispettive abitaZIni e alla quotidianità del Controparte_3
rapporto fatto di rispettive visite giornaliere e dal trascorrere insieme con le rispettive famiglie le ricorrenze e
addirittura le vacanze.
Quanto ai criteri di liquidaZIne, al fine di assicurare uniformità di orientamenti nel risarcimento del
danno non patrimoniale, considerato che la tabella di Milano non contempla le relaZIni parentali zii/nipoti e
ritenuto, comunque, opportuno fare riferimento a criteri tabellari, si potrà avere riguardo alla tabella di Roma,
ugualmente idonea a garantire l'uniformità e prevedibilità dei giudizi. Le tabelle utilizzate (tribunale Roma
pagina 9 di 25 2017) prevedono il riconoscimento di un valore punto di € 9.443,50 per la perdita del rapporto parentale che va
moltiplicato per il punteggio che si intende riconoscere per ciascun congiunto della vittima in ragione di criteri
parametrati sul grado di contiguità affettiva e di convivenza di ogni parente con la vittima. Tale punteggio può,
poi, essere diminuito fino a ½ nel caso di non convivenza.
Orbene, in assenza di prova in ordine alla differenza dei rapporti dei singoli nipoti con il defunto
si ritiene che a tutti gli attori possa essere riconosciuto il risarcimento del danno non ER
patrimoniale nell'importo di € 56.661,00 pari a n. 6 punti della Tabella di Roma del 2017, corrispondente a
circa la metà del punteggio complessivo riconoscibile in favore dei nipoti non conviventi della vittima
(oscillante dai 10 agli 11 punti).
Sull'importo dovuto, già calcolato all'attualità, debbono ritenersi dovuti gli interessi sulla somma
devalutata al momento del fatto e di anno in anno rivalutata…Nella fattispecie in esame il pregiudiZI da ritardo
può essere ritenuto soprattutto in consideraZIne dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento
dannoso e quella della sua liquidaZIne, potendosi ragionevolmente sostenersi che il creditore avrebbe
impiegato fruttuosamente la somma riconosciutagli. Va dichiarato, dunque, il diritto dei congiunti…al
risarcimento, a titolo di danno non patrimoniale, della complessiva somma di € 69.735,55 per ciascuno. Su tale
somma, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il
giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce
al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale…”.
§§§§§§
Con atto notificato il 14.02.19 la ha tempestivamente impugnato tale sentenza chiedendo alla CP_20
Corte di Appello di Napoli di accogliere le seguenti richieste e conclusioni:
1. Escludere del tutto il diritto di
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
al risarcimento dei danni per la perdita dello ZI 2. In subordine Controparte_3 ER
ridurre l'ammontare del risarcimento liquidato in primo grado a favore di dette parti rideterminandolo nella diversa e minore somma ritenuta di giustizia.
3. Rigettare la domanda di risarcimento danni proposta da
[...]
, figlio di e non di , per la morte dello ZI Controparte_3 Parte_6 Controparte_3 ER
essendo la pretesa sfornita di prova quanto all'esistenza di un vincolo affettivo con la vittima del sinistro.
La compagnia assicuratrice appellante, a fondamento del proposto gravame, adduceva i seguenti motivi:
pagina 10 di 25 a) errato riconoscimento del diritto dei nipoti ex frate al risarcimento dei danni per il decesso dello ZI Per_1
stante la carenza, in mancanza dell'elemento della convivenza, di un idonea prova dell'intensità del
[...]
vincolo affettivo;
errato ricorso a criteri presuntivi e incapacità a testimoniare dei pronipoti;
b) eccessiva quantificaZIne del danno da perdita del rapporto parentale in favore di ciascuno dei sette nipoti;
ingiustificato ricorso alle tabelle di valutaZIne del danno redatte dal Tribunale di Roma ed acritica applicaZIne delle stesse nel caso concreto;
c) erroneo riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale in favore di
[...]
, PO ex fratre VA di . Controparte_3 ER
Radicatosi il contraddittorio, si costituivano gli attori in prime cure resistendo al gravame di cui chiedevano il rigetto. Restavano invece contumaci CP_16 Parte_10 CP_17 [...]
, in qualità di eredi di , e , in proprio e in qualità di erede di CP_18 Persona_5 CP_19 [...]
, nonché erede universale di , Per_5 ER Persona_6 CP_24 CP_12
, CO3 CP_14 CP_15
Si costituivano inoltre , , nonché Persona_3 Persona_4 Controparte_5 CO1
e , eredi di , che concludevano per l'accoglimento della domanda da loro Controparte_4 Controparte_23
avanzata in primo grado, in riforma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite.
La causa, sospesa l'esecutorietà della sentenza di primo grado su istanza della CO
veniva decisa con sentenza n. 764/2020 pubblicata il 18.02.2020 la quale ha accolto l'appello principale della compagnia assicuratrice rigettando la domanda risarcitoria avanzata, per la perdita dello ZI ER
da , , e . La pronunzia T_ Pt_2 Pt_3 Pt_4 CP_3 Parte_6 Pt_7 Controparte_3
ha inoltre dichiarato inammissibile l'appello incidentale proposto da , , Controparte_5 Persona_3
, e cosi argomentando: “Va, poi, esaminata la domanda Persona_4 CO1 Controparte_4
con cui , , , e , Controparte_5 Persona_3 Persona_4 CO1 Controparte_4
convenuti in giudiZI dall'appellante principale per l'udienza del 4.7.2019 (differita di CO
ufficio al 5.7.2019), si sono costituiti in giudiZI con comparsa del 17.6.2019 e quindi altre il termine di 20
giorni prima rispetto all'udienza di prima compariZIne.
Ebbene, benché l'atto di costituZIne sotto il profilo formale sia qualificato come “comparsa di
costituZIne e risposta”, lo stesso sotto l'aspetto sostanziale contiene invece un appello incidentale perché nella
parte espositiva si rivendica il diritto al risarcimento del danno parentale e nelle conclusioni si chiede la
pagina 11 di 25 riforma della sentenza di primo grado con il riconoscimento anche in favore di , Controparte_5 Per_3
, , e del diritto al “risarcimento iure proprio,
[...] Persona_4 CO1 Controparte_4
quale danno per la perdita del congiunto, per la cui quantificaZIne ci si rimette al prudente apprezzamento
dell'Ecc.ma Corte adita”. L'atto…va qualificato come appello incidentale ed è inammissibile ai sensi dell'art.
343 c.p.c. essendo spirato il termine per impugnare”. Le spese dei due gradi di giudiZI sono state, infine,
dichiarate interamente compensate tra tutte le parti in lite.
§§§§§§
La sentenza della Corte di Appello è stata impugnata da Parte_1 Parte_2 Pt_3
, , e con ricorso per CassaZIne
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
affidato a due motivi. Col primo di tali motivi i ricorrenti hanno denunziato la violaZIne degli art. 115 e 116
c.p.c., nonché degli artt. 2697 e 2727 c.c., in quanto la Corte di Appello di Napoli, contrariamente a quanto fatto dal giudice di primo grado, ometteva ogni richiamo alle necessarie e doverose presunZIni, da cui poteva agevolmente trarsi la prova dei danni morali subiti dagli istanti per la perdita dello ZI paterno, con un'aprioristica limitaZIne del diritto al risarcimento del danno alle sole ipotesi di sconvolgimento delle abitudini di vita dei sopravvissuti e di patimento immediatamente percepibile.
Con il secondo motivo di impugnaZIne i ricorrenti hanno poi lamentato l'omesso esame di fatti decisivi da parte della corte territoriale la quale inspiegabilmente affermava che “…nel caso in esame dagli atti difensivi
di primo grado manca financo l'allegaZIne in ordine alla sofferenza patita ed al differente e specifico
cambiamento di vita in capo agli attori” quando poi, in un successivo passaggio, richiamava le note ex art. 183
c.p.c. in cui si rinviene l'allegaZIne richiesta. Sotto altro profilo veniva poi rilevato che la Corte di Appello,
dopo aver sostenuto che venivano articolati capi di prova tesi ad evidenziare “l'intensità del rapporto
parentale”, inspiegabilmente riteneva non provata l'esistenza del legame e del vincolo affettivo sebbene i testi abbiano confermato le circostanze di fatto indicate nei capitoli di prova.
Hanno resistito con controricorso la e che ha anche CO Controparte_3
proposto ricorso incidentale affidato a due motivi riproponenti le censure svolte dai ricorrenti in via principale.
Il ricorrente incidentale, ad ulteriore riprova dello stretto legame affettivo esistente con il de cuius, ha inoltre evidenziato che con l'atto di cessione, divisione e donaZIne dell'08.04.1981 lo ZI gli ER
aveva donato la nuda proprietà di alcune zonette di terreno.
pagina 12 di 25 La Suprema Corte, con ordinanza n. 2401/2023 pubblicata il 07.09.2023, ha accolto per quanto di ragione il ricorso principale e quello incidentale cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte
di Appello di Napoli, in diversa composiZIne, per provvedere anche sulle spese del giudiZI di legittimità.
Detto accoglimento è stato così motivato: “Il ricorso principale e il ricorso incidentale sono entrambi
fondati nei termini di seguito precisati…
Come noto, a fronte della morte di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, il nostro
ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un risarcimento iure proprio, di carattere patrimoniale e non
patrimoniale, per la sofferenza patita e per le modificate consuetudini di vita, in conseguenza dell'irreversibile
venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto...
Quanto alla prova del danno, non vi è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui
dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudiZI patito: onere di
allegaZIne che potrà essere soddisfatto ricorrendo a presunZIni semplici e massime di comune esperienza…
Ebbene, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento
unanime di questa Corte (Cass. n. 11212 del 2019; n. 31950 del 2018; n. 12146 del 14 giugno 2016) che
l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza
del familiare superstite giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano.
Naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e
provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e
superstite (Cass. n. 3767 del 2018).
Più in generale, in caso di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ferma la
possibilità per la parte interessata di fornire la prova di tale danno con ricorso alle presunZIni, alle massime di
comune esperienza, al notorio, con riferimento alla realtà ed alla intensità dei rapporti affettivi ed alla gravità
delle ricadute della condotta…spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze
probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno
non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale
soggettivo, nel momento in cui la perdita è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che
eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relaZInali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che
l'ha subita).
pagina 13 di 25 In tale quadro emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di
apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità
formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, PO, ascendente, ZI,
cugino) secondo una progressione che, se da un lato trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la
prova contraria) nell'ambito delle tradiZInali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere
aperta, di volta in volta, alla libera dimostraZIne della qualità di legami e rapporti parentali che, benché di più
lontana configuraZIne formale (o financo di assente configuraZIne formale: si pensi, a mero titolo di esempio,
all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del
convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione
affettiva e/o relaZInale.
Così come ragionevole apparirà la consideraZIne, in via presuntiva, della gravità del danno in
rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero gruppo familiare del
danneggiato; ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato…o,
infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita - come l'età della vittima, l'età dei superstiti (e la
correlata eventuale presenza di famiglie autonome), il grado di parentela, le abitudini ed il grado del rapporto
di frequentaZIne (e, in particolare, le visite quotidiane e le vacanze trascorse insieme), i pranzi domenicali e
festivi ed i momenti celebrativi passati insieme, l'eventuale abitaZIne in immobili contigui, il ruolo in concreto
svolto dal de cuius nelle dinamiche della storia familiare dei parenti superstiti (tenuto anche conto del loro
modello di famiglia di riferimento), gli eventuali atti di liberalità - che il prudente apprezzamento del giudice di
merito sarà in grado di cogliere […]
Lo scrutinio del motivo non può dirsi esaurito perché, trattandosi nella specie di danno da perdita del
rapporto parentale, il collegio intende dare continuità…al principio di diritto affermato da Cass. n. 10579 del
2021, in base al quale: “al fine di garantire non solo un'adeguata valutaZIne delle circostanze del caso
concreto, ma anche l'uniformità di giudiZI di fronte a casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale
deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti che preveda, oltre l'adoZIne del criterio a
punto, l'estraZIne del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencaZIne delle circostanze di
fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di
parentela e la convivenza, nonché l'indicaZIne dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo
pagina 14 di 25 finale dei correttivi in ragione della particolarità della situaZIne, salvo che l'ecceZInalità del caso non
imponga, fornendone adeguata motivaZIne, una liquidaZIne del danno senza fare ricorso a tale tabella” […]
I suddetti principi non sono stati applicati dalla corte territoriale, nella parte in cui ha erroneamente
ricondotto il danno al solo “stravolgimento della vita” (vicenda che, come osservato in precedenza, può
viceversa costituire, in consideraZIne della sua ecceZInalità, motivo di personalizzaZIne del danno) ed ha
omesso il richiamo alle necessarie e doverose presunZIni da cui avrebbe potuto trarre la prova dei danni
morali subiti dagli odierni ricorrenti: in altri termini, va qui censurata l'apodittica ed aprioristica limitaZIne
del danno risarcibile dei (connesso solo allo stravolgimento della vita ed al patimento immediatamente Per_1
percepibile) ed il conseguente omesso ricorso alle presunZIni.
Sotto altro profilo la corte territoriale è incorsa in motivaZIne insanabilmente contraddittoria:
-sia nel punto in cui - dopo aver affermato (p. 12) che <<…nel caso in esame negli atti difensivi di primo grado
manca finanche l'allegaZIne in ordine alla sofferenza patita e al differente e specifico cambiamento di vita in
capo agli attori>> - ha aggiunto <<nella memoria ex art. vi co. c.p.c. ove si fa riferimento>
“…all'improvvisa perdita dello ZI che, a pochi anni di distanza dal padre, ha determinato per gli istanti un
vuoto incolmabile atteso che è venuta a mancare l'ultima figura di riferimento della famiglia d'origine nonché
un vuoto costituito dal non poter più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno…”>>;
-sia nel punto in cui - dopo aver affermato che (p. 13): “…le prove orali richieste dalla parte attrice hanno
avuto ad oggetto il tema dell'intensità del rapporto parentale, ma non hanno sortito esito positivo…” - ha subito
dopo precisato che “…le dichiaraZIni testimoniali rese da e Testimone_1 [...]
del tutto generiche…avendo riferito solo di un generico stretto rapporto”. In definitiva, Persona_7
dalla lettura della sentenza emerge una insanabile contraddiZIne logica laddove la Corte di Appello di Napoli:
da un lato asserisce la mancanza di allegaZIne della “sofferenza patita” e dell'altro richiama, in un successivo
passaggio, le note ex art. 183 VI comma c.p.c., ritualmente depositate, in cui vi è proprio l'allegaZIne
precedentemente richiesta;
dall'altro sostiene che erano stati articolati dei capi di prova tesi ad evidenziare
“l'intensità del rapporto parentale” e, dall'altro ancora, ha ritenuto non provato il legame ed il vincolo
affettivo di particolare intensità sebbene i testi abbiano confermato le circostanze indicate nei capi, che erano
stati ammessi sul presupposto della loro rilevanza […].
§§§§§§
pagina 15 di 25 Con citaZIne ex art 392 c.p.c. notificata in data 01.12.2023 Parte_1 Parte_2 Pt_3
, , e hanno tempestivamente
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
riassunto il giudiZI chiedendo a questa Corte di rigettare l'appello proposto dalla CO
confermando la sentenza adottata in primo grado dal Tribunale di OL e la condanna della compagnia al pagamento in favore di ciascuno di loro della somma di € 69.735,55 oltre interessi legali sino al saldo effettivo.
Si è costituito concludendo a sua volta per il rigetto dell'appello della Controparte_3 CP_20
con conferma della precedente condanna della compagnia al pagamento in proprio favore della somma di €
[...]
69.735,55, oltre interessi legali maturati dalla pronuncia di primo grado al soddisfo.
Si è ancora costituita la chiedendo l'accoglimento dell'appello a suo tempo CO
proposto con rigetto della domanda risarcitoria proposta da , Parte_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 CP_3
, e per la perdita dello ZI In subordine la compagnia ha chiesto Parte_6 Pt_7 Controparte_3 Per_1
di liquidare l'ammontare del risarcimento in misura notevolmente inferiore rispetto a quanto riconosciuto dal
Tribunale di OL determinando in via equitativa la somma dovuta, in ragione dell'ecceZInalità della fattispecie in esame, oppure, in caso di ricorso alle tabelle di valutaZIne del Tribunale di Milano o di altri tribunali,
applicando sul valore tabellare dei correttivi in riduZIne al fine di adeguare il risarcimento alla fattispecie concreta con vittoria delle spese di lite o loro compensaZIne in ragione della complessità del caso e dell'evoluZIne giurisprudenziale in tema di danno da perdita del congiunto.
Si è poi costituito nato a [...] il [...] che, facendo valere la Controparte_4
propria qualità di erede di ed il legame di parentela esistente tra e la Persona_3 ER
Per_ propria dante causa (cognata del de cuius coniugato con sua sorella , ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza di primo grado n. 200/2019
emessa dal Tribunale di OL e secondo le indicaZIni di cui alla successiva ordinanza della Corte di
CassaZIne n. 2401/2023 n. seZInale del 7.09.2023: Nel merito 1. Qualora venga ritenuto sussistente il diritto
al risarcimento del danno parentale, valutare il riconoscimento dello stesso in capo alla de cuius Per_3
, e per l'effetto nei confronti dello stesso NO quale suo erede legittimo nella
[...] Controparte_4
misura di 1/3, provvedendone alla quantificaZIne secondo il prudente apprezzamento della Corte adita;
2. il
tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente di giudiZI. In subordine:
3. nella denegata ipotesi che
nulla debba essere riconosciuto al NO , quale erede legittimo pro quota della NOa Controparte_4
pagina 16 di 25 , si chiede la compensaZIne delle spese di tutti i gradi di giudiZI, sulla scorta della Persona_3
compensaZIne già operata nei primi due gradi, nonché in virtù del disposto di cui all'art. 92 c.p.c., ovvero in
consideraZIne del rapporto parentale comunque esistente con la vittima del sinistro”.
Si è infine costituito , a sua volta cognato di , rassegnando le seguenti Controparte_5 ER
conclusioni: “Riformare la sentenza n. 200/2019 emessa dal Tribunale di OL…nella parte in cui non viene
riconosciuto all'odierno appellato, , il risarcimento il diritto al risarcimento iure proprio, quale Controparte_5
danno da perdita del congiunto;
riconoscere all'appellato il diritto al risarcimento iure Controparte_5
proprio, quale danno da perdita del congiunto, per la cui quantificaZIne ci si rimette al prudente
apprezzamento dell'Ecc.ma Corte adita. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di
giudiZI, con attribuZIne al sottoscritto procuratore”.
Con provvedimento del 19.04.2024 la Corte di Appello fissava l'udienza di remissione della causa in decisione per il 26.06.2026 con assegnaZIne alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti la precisaZIne delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Detta udienza, con provvedimento ritualmente comunicato il 18.10.2024, è stata poi anticipata al 10.01.2025, con assegnaZIne di più ridotti termini per il compimento delle anzidette attività,
avendo la Presidenza della Corte di Appello sollecitato la definiZIne di tutte le cause di rinvio dalla CassaZIne.
§§§§§§
Preliminarmente va dato atto del tardivo deposito degli scritti difensivi finali da parte della
[...]
e della loro conseguente inutilizzabilità. CP_1
L'ordinanza del 18.10.24, con cui veniva anticipata al 10.01.2025 l'udienza di remissione della causa in decisione, ha infatti concesso alle parti termine di giorni 30 per precisare le conclusioni, di ulteriori 15 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di altri 5 per le memorie di replica stabilendo la loro decorrenza dalla data di comunicaZIne del provvedimento stesso. Il primo degli anzidetti termini veniva dunque a scadere il
18.11.2024 (lunedì) mentre il secondo scadeva il 03.12.2024 ed il terzo l'08.12.2024 (domenica) venendo di conseguenza prorogato al successivo lunedì 09.12.2024. Soltanto in data 09.12.2024, e dunque fuori termine, la difesa della ha invece curato il deposito della comparsa conclusionale (non preceduta da note CP_20
contenenti le conclusioni) ed addirittura in data 30.12.2024 ha provveduto al deposito della memoria di replica.
Sempre in via preliminare va poi dichiarata l'inammissibilità delle domande risarcitorie che CP_4
pagina 17 di 25 e , violando il giudicato interno, hanno inteso avanzare in questa sede. CP_4 Controparte_5
L'appello incidentale proposto da e da , dante causa di Controparte_5 Persona_3 CP_4
come risulta dalla descriZIne del pregresso iter processuale, fu infatti dichiarato inammissibile dalla
[...]
sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 764/2020 del 18.02.2020 in ragione della sua tardiva proposiZIne
né tale capo di pronuncia è stato oggetto di ricorso per cassaZIne non essendosi gli istanti neppure costituiti nel giudiZI di legittimità. Si è pertanto formato il giudicato interno sul capo di pronuncia con cui il Tribunale di
OL ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni per perdita del rapporto parentale formulata dagli interventori , , e , germani della Persona_3 Persona_4 Controparte_23 Controparte_5
defunta moglie di , come pure quella formulata da , ER Parte_9 CP_12 [...]
e figli della sorella di , non avendo dette parti CP_13 CP_14 CP_15 Parte_5
fornito prova dell'effettiva sussistenza di un reale vincolo affettivo con la vittima del sinistro.
Occorre a questo punto riesaminare il primo motivo dell'appello a suo tempo proposto dalla . CP_20
Con tale motivo la compagnia assicuratrice ha fatto valere l'erroneità della sentenza del Tribunale di OL per aver riconosciuto il diritto dei sig.ri , nipoti ex frate non conviventi con la vittima del sinistro, al Per_1
risarcimento del danno subito iure proprio per la morte dello ZI nonostante l'insufficienza della prova Per_1
raggiunta in merito alla concreta esistenza di un intenso vincolo affettivo tra ZI e nipoti la quale, in mancanza di convivenza, non potrebbe essere fornita mediante il ricorso a criteri presuntivi.
Si muove inoltre al giudice di primo grado l'addebito di aver ritenuto provata l'intensità del rapporto familiare tra lo ZI ed i nipoti in ragione della sola testimonianza di e Testimone_1 Tes_2
, rispettivamente figli delle attrici e , emigrate da Casalnuovo nel 1997 e
[...] Parte_4 Parte_2
nel 1984, che avrebbero reso una deposiZIne generica e di scarsa attendibilità sia per il rapporto di parentela con gli attori che per la loro giovane età al momento del decesso dello ZI (rispettivamente 9 e 10 anni).
§§§§§§
Il motivo deve essere rigettato alla stregua dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte con l'ordinanza che ha cassato con rinvio l'originaria pronuncia resa dalla Corte di Appello di Napoli e della rimeditaZIne delle risultanze istruttorie alla luce dei suddetti principi.
Con il proprio dictum la CassaZIne ha infatti avallato, nella sua sostanza, l'iter argomentativo della sentenza di primo grado evidenziando il valore dimostrativo che i meccanismi presuntivi sono in ogni caso pagina 18 di 25 destinati ad assumere in subiecta materia, al fine di apprezzare la reale esistenza e la gravità del danno da perdita del rapporto parentale, a partire dal dato costituito dalla maggiore o minore prossimità del legame familiare secondo una progressione che, se da un lato trova un ragionevole limite nell'ambito della figure parentali nominate (ivi compreso lo ZI, i cugini, etc.), deve comunque rimanere aperta alla libera dimostraZIne di un consistente contenuto affettivo anche di rapporti parentali di più lontana configuraZIne formale o, addirittura,
non formalizzati come quello che può eventualmente istaurarsi con il figlio del coniuge o del convivente.
La medesima pronunzia ha inoltre evidenziato come, sempre in vista della dimostraZIne in via presuntiva dell'esistenza e gravità del danno in esame, possono e devono apprezzarsi non solo elementi quali la convivenza del congiunto deceduto a causa della condotta illecita di terzi con il danneggiato e l'esistenza o meno in vita di altri congiunti ma anche ogni altro elemento di fatto o circostanza quali l'età della vittima e dei superstiti, l'eventuale presenza di famiglie autonome di questi ultimi, le abitudini di vita ed il grado di frequentaZIne, l'intensità delle visite, le vacanze e le ricorrenze trascorse insieme, la condivisione di momenti celebrativi quali compleanni, anniversari, battesimi, etc., l'eventuale abitaZIne in immobili contigui, il concreto ruolo svolto dal de cuius nelle dinamiche familiari, il modello di famiglia di riferimento, gli eventuali atti di liberalità compiuti, etc.
Orbene, per quel che concerne la fattispecie in esame, la deposiZIne dei testi e ha Tes_2 Tes_1
fatto emergere l'esistenza di quel presupposto di fatto per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno costituito dall'esistenza di un solido legame affettivo tra il de cuius e gli originari attori.
L'intensità di detto legame e la sua concretezza può infatti evincersi dalla deposiZIne dei suddetti testi che, lungi dall'essere generica, ha confermato le seguenti circostanze riportate nei capitoli di prova: 1) Il de cuius con la moglie , abitava in Casalnuovo alla via Vittorio Emanuele n. 8, ER Persona_6
ovvero nella stessa via dove abitava il fratello , genitore degli istanti;
2) il sig. Controparte_3 ER
si recava quotidianamente presso l'abitaZIne del fratello dove trascorreva il pomeriggio in compagnia CP_19
dello stesso e dei suoi figli e nipoti;
3) non avendo figli, aveva stretto un intenso rapporto ER
Per_ affettivo con i figli del fratello;
4) , insieme alla moglie la domenica e nei giorni CP_19 ER
festivi pranzava a casa del fratello oppure dei suoi figli;
4) partecipava alle feste di famiglia ER
del fratello e dei suoi figli, compresi i matrimoni e le comunioni;
5) in occasione di gite e passeggiate fuori porta era sempre presente;
6) in seguito alla scomparsa di , il fratello era ER Controparte_3 Per_1
pagina 19 di 25 diventato un punto di riferimento per tutta la famiglia;
7) gli attori e lo ZI abitavano in due ER
palazzine vicine collegate da un cortile;
8) i pranzi domenicali e festivi si svolgevano, spesso, nella cucina della casa del fratello che era così grande da poter ospitare l'intera famiglia;
9) le vacanze al mare erano CP_19
trascorse insieme. Da tali circostanze, dal valore fortemente indiziario, è innegabilmente emersa l'esistenza di un legame parentale molto intenso dal punto di vista affettivo, coltivato nell'ambito di una famiglia di vecchio stampo e dal sapore fortemente tradiZInale, ben lontano dal modello “atomistico” oggi prevalente.
Dagli elementi raccolti, a cui si può tranquillamente aggiungere - a riprova dell'intenso legame affettivo creatosi tra zii e nipoti anche il fatto che la moglie di abbia nominato proprio erede universale Per_1
l'omonimo PO acquisito (anch'egli figlio di e tacitato in via bonaria dall'assicuraZIne) anziché un CP_19
proprio congiunto - il giudice ha pertanto correttamente desunto, in via presuntiva, la sofferenza patita dagli attori in conseguenza della morte dello ZI né l'attendibilità di tali deposiZIni è sminuita dal fatto che i testi sono figli di due degli istanti e ). Il venir meno del divieto di testimoniare sancito per i Pt_2 Parte_4
parenti e gli altri soggetti indicati nell'art. 247 c.p.c., a seguito della sentenza della Corte costituZInale n. 248
del 1974, rende infatti impossibile ogni aprioristica valutaZIne di non credibilità delle deposiZIni rese dalle persone indicate da tal norma non avendo evidentemente senso, in caso contrario, l'eliminaZIne del divieto stesso (cfr. ex multis cass. 11635/1997 e n. 1109/2006).
L'attendibilità di detti testi non può inoltre essere messa in dubbio in ragione della loro giovane età al momento del decesso di intervenuto nell'anno 2004. Sia che ER Testimone_1
come risulta dal verbale di causa in atti, nel momento in cui è stata assunta la loro Testimone_2
deposiZIne testimoniale sono stati infatti identificati con documenti d'identità in corso di validità dai quali è
risultato che la prima è nata il [...] ed il secondo il 15.11.1984 per cui, diversamente da quanto afferma la
Sara, essi avevano rispettivamente 19 e 20 anni nel momento in cui è morto . CP_1 ER
§§§§§§
Le consideraZIni sin qui svolte consentono di rigettare anche il terzo motivo di gravame con cui si lamenta l'erroneo riconoscimento del danno anche in favore di il quale, diversamente Controparte_3
dagli altri attori, non è figlio del fratello del de cuius di nome ma di un altro fratello di Controparte_3 Per_1
a sua volta premorto, di nome .
[...] Parte_6
Assume la compagnia assicuratrice che, dalla motivaZIne della sentenza di primo grado, si evince che pagina 20 di 25 in forza delle deposiZIni testimoniali il tribunale ha ritenuto provata l'esistenza di un legame affettivo molto stretto tra ed i figli del fratello non avvedendosi che è ER CP_19 Controparte_3
invece figlio dell'altro fratello del de cuius di nome . Parte_6
La domanda risarcitoria di doveva pertanto essere rigettata, così come è Controparte_3
avvenuto per quella formulata da , e figli della Parte_9 Pt_3 CP_13 Pt_7 T_
sorella di la quale è stata respinta perché rimasta “sfornita di prova in ordine alla sussistenza ER
effettiva di un vincolo affettivo con la vittima del sinistro”.
§§§§§§
Anche il tal caso la svolta istruttoria ha tuttavia consentito l'emersione di una serie di elementi idonei a far ritenere provata, in via presuntiva, l'esistenza di un forte legame affettivo tra ed il PO ER
. Controparte_3
Quest'ultimo ha infatti agito in giudiZI insieme ai figli di svolgendo le medesime Controparte_3
allegaZIni difensive dei cugini i quali, attraverso la proposiZIne congiunta dell'aZIne, hanno mostrato di considerarlo parte integrante di quella tradiZInale famiglia allargata composta non solo di genitori e figli ma anche di altre figure parentali come i nonni, gli zii, etc.
Risulta inoltre pacifico, nonché documentalmente provato, che anche è residente, Controparte_3
peraltro sin dalla nascita, in Casalnuovo di Napoli al vico Vittorio Emanuele III dove abitava anche il de cuius.
Attraverso un ricco book fotografico l'istante ha inoltre fornito prova degli importanti momenti di vita e delle occasioni di convivialità (pranzi al ristorante) condivisi con lo ZI il quale risulta essere stato Per_1
presente al suo matrimonio, ai battesimi, alle comunioni ed ai compleanni dei figli, all'anniversario di venticinque anni di matrimonio del PO, etc.
La prova principe dell'intenso rapporto affettivo che legava ZI e PO è infine fornita dal fatto che risulta essere stato beneficiario di un atto di liberalità contenuto nell'atto di cessione, divisione Controparte_3
e donaZIne rogato in data 08.04.1981 dal notaio con cui il de cuius donava al figlio del fratello Persona_8
tre zonette di terreno in Casalnuovo di Napoli al vico Vittorio Emanuele. Parte_6
Anche in tal caso l'esistenza del vincolo affettivo, ed il dolore provato per la sua prematura, violenta e cruenta recisione, sono stati dunque presuntivamente provati attraverso una serie di univoci e congruenti elementi indiziari.
pagina 21 di 25 §§§§§§
Resta a questo punto da esaminare il secondo motivo di gravame con cui la CO
lamenta l'ingiustificato ricorso alle tabelle di valutaZIne del danno da perdita del rapporto parentale redatte dal
Tribunale di Roma.
Deduce in particolare l'appellante che l'importo di € 56.661,00 riconosciuto per sorta capitale dal giudice di primo grado in favore di ciascuno dei nipoti ex frate di è eccessivo e che, se è vero ER
che le tabelle di valutaZIne di tale danno redatte dal Tribunale di Milano nel 2018 non contemplavano la relaZIne parentale ZI/PO, è altrettanto vero che tali tabelle sono quelle di più diffusa applicaZIne e che,
dalle stesse, l'autore della sentenza avrebbe potuto trarre dei valori per relationem riconoscendo, in ragione dell'età del soggetto deceduto (70 anni), l'importo minimo di € 24.020,00 previsto per il decesso di un fratello essendo gli attori succeduti per rappresentaZIne ai fratelli premorti del de cuius.
È inoltre censurata la scelta di non applicare per intero l'abbattimento massimo di un mezzo previsto dalle tabelle del Tribunale di Roma del 2017, dal momento che con il riconoscimento in favore degli istanti di sei punti per un totale di € 56.661,00 l'abbattimento operato è stato nell'ordine del 40-45%, e quella di riconoscere a tutti i nipoti lo stesso importo nonostante e risultino essersi allontanate da tempo Parte_2 Parte_4
dall'originaria dimora familiare.
§§§§§§
Anche tale motivo va rigettato perché infondato. La scelta dell'autore della sentenza impugnata di avvalersi per la liquidaZIne del danno da perdita del rapporto parentale delle tabelle di liquidaZIne redatte dal tribunale capitolino ha infatti ricevuto il vincolante avallo dell'ordinanza della Suprema Corte che ha disposto il rinvio essendosi in essa precisato che, al fine di garantire un'adeguata valutaZIne delle circostanze del caso concreto e la parità di trattamento al ricorrere di casi analoghi, è indefettibile il ricorso ad una tabella di liquidaZIne a punti che, come già chiarito dalle pronunce della CassaZIne n. 26300/2021 e n. 10579/2021, deve immancabilmente contemplare, per l'individuaZIne del numero di punti da attribuire, l'età della vittima, l'età
del superstite, la natura del rapporto di parentela e la convivenza nonché la possibilità di applicare sul risultato finale dei correttivi in ragione della peculiarità della situaZIne concreta.
Ciò equivale ad un'esplicita bocciatura delle tabelle di liquidaZIne del danno in oggetto redatte dal
Tribunale di Milano il quale, oltre a non contemplare all'epoca la relaZIne ZI/PO, si è avvalso sino al 2024
pagina 22 di 25 di un sistema di liquidaZIne cosiddetto “a forbice” che si limita ad indicare l'importo massimo e l'importo minimo del risarcimento riconoscibile per ogni tipo di legame parentale lasciando al giudice la libertà di muoversi tra tali due estremi con una discreZInalità che, in assenza di riferimenti, non assicura la parità di trattamento di casi analoghi.
Il sistema a punti, che è quello indicato dalla Suprema Corte come corretto, è invece stato adottato sin dal 2007 dal Tribunale di Roma e già all'epoca in cui è stata pronunziata la sentenza impugnata prevedeva anche la relaZIne ZI/PO per cui la scelta del giudice di prime cure di avvalersi della stessa per la liquidaZIne,
anziché di quella di Milano, non è in alcun modo censurabile.
A torto l'appellante assume, inoltre, che il danno in oggetto è stato liquidato in misura eccessiva. Le
tabelle del Tribunale di Roma del 2017 prevedevano, infatti, il riconoscimento di complessivi sei punti per il rapporto ZI/PO, di altri 2 punti in presenza di una vittima di età compresa tra 61 e 70 anni, di altri 4 punti per un superstite di età compresa tra 21 e 40 anni e di 3 punti per un superstite di età compresa tra 41 e 60 anni. Agli
attori, di età compresa tra un minimo di 34 anni ed un massimo di 47 anni ( Parte_7 T_
), competeva dunque un numero di punti oscillante tra 11 e 12 mentre il tribunale, avvalendosi della
[...]
“possibilità di riduZIne fino a ½ del punteggio complessivo” prevista per l'ipotesi di “non convivenza” dalle anzidette tabelle, ha riconosciuto a tutti solo sei punti.
Erano dunque eventualmente gli attori a doversi dolere di tale consistente abbattimento del risarcimento loro spettante, applicato anche oltre la misura massima della metà del punteggio complessivo, non avendo l'appellante indicato alcuna ragione per la quale numero di punti attribuito dovesse essere ancora ridotto. Ciò
assorbe anche la censura relativa al riconoscimento di un uguale importo a tutti i nipoti che, in ogni caso, si giustifica avendo il teste dichiarato: “Preciso che mio ZI aveva rapporti stretti con tutti i nipoti”. Tes_2
§§§§§§
Le spese del giudiZI di appello, di quello di legittimità e di quello di rinvio vengono governate in ossequio al principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riconoscimento dei compensi medi previsti dal D.M. n. 147 del 2022 per le cause di valore compreso tra € 260.001,00 ed € 520.000,00 in favore degli attori in riassunZIne e di quelli medi previsti per le cause di valore compreso tra € 52.001,00 a €
260.000,00 in favore di . Controparte_3
e vanno infine condannati al rimborso delle spese processuali Controparte_5 Controparte_4
pagina 23 di 25 sostenute dalla per resistere alla domanda da loro proposta in violaZIne del giudicato CO
interno che si liquidano ancora una volta come da dispositivo applicando i valori medi previsti per le cause di valore indeterminato modesto dal D.M. n. 147 del 2022.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava SeZIne civile - con definitiva pronunzia sul giudiZI di rinvio di cui in narrativa, in totale emenda della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 764/2020 pubblicata il 18.02.2020,
così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di OL n. CO
200/2019 pubblicata il 23.01.2019 perché infondato.
2) Dichiara inammissibili, perché proposte in violaZIne del giudicato interno, le domande proposte nel giudiZI
di rinvio da nato a Casalnuovo il [...], in [...] erede di , e da Controparte_4 Persona_3
. Controparte_5
3) Condanna la al rimborso delle spese del giudiZI di appello sostenute da CO T_
, e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
che si liquidano in € 20.119,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali in misura pari
[...]
al 15% dei compensi e accessori di legge, distraendo la somma in favore degli avv.ti Paolo Giannarini, Raffaele
Agliata e Giuseppina Auriemma per dichiarato anticipo.
4) Condanna la al rimborso delle spese del giudiZI di appello sostenute da CO [...]
che si liquidano in € 14.317,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali in Controparte_3
misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge.
5) Condanna la al rimborso delle spese del giudiZI di legittimità sostenute da CO T_
, e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
che si liquidano in € 2.428,00 per esborsi vivi ed in € 10.773,00 per compensi professionali, oltre
[...]
rimborso spese generali in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore degli avv.ti Paolo Giannarini, Raffaele Agliata e Giuseppina Auriemma per dichiarato anticipo.
6) Condanna la al rimborso delle spese del giudiZI di legittimità sostenute da CO [...]
che si liquidano in € 1.545,00 per esborsi vivi ed in € 7.655,00 per compensi professionali, Controparte_3
oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge.
pagina 24 di 25 7) Condanna la al rimborso delle spese del giudiZI di rinvio sostenute da CO T_
, e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
che si liquidano in € 1.241,00 per esborsi vivi ed in € 20.119,00 per compensi professionali, oltre
[...]
rimborso spese generali in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore degli avv.ti Paolo Giannarini, Raffaele Agliata e Giuseppina Auriemma per dichiarato anticipo.
8) Condanna la al rimborso delle spese del giudiZI di rinvio sostenute da CO [...]
che si liquidano in € 14.317,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali in Controparte_3
misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge.
9) Condanna nato a [...] il [...] e , in solido tra loro, al Controparte_4 Controparte_5
rimborso delle spese sostenute dalla per resistere alle domande da loro proposte nel CO
giudiZI di rinvio in violaZIne del giudicato interno e che si liquidano in € 9.991,00 per compensi professionali,
oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% di detti compensi e accessori di legge.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, l'11.02.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
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