Trib. Milano, sentenza 03/03/2025, n. 1815
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Sentenza 3 marzo 2025

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Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Specializzata in materia di Imprese, ha esaminato una controversia promossa da un dottore commercialista (attore) nei confronti di una società (primo convenuto) e di un suo legale rappresentante pro tempore (secondo convenuto). L'attore impugnava un atto di cessione di quota stipulato in data 8 luglio 2022, chiedendone la nullità e il conseguente ripristino della situazione antecedente, con condanna al pagamento di una somma giornaliera per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione. In via subordinata, domandava il risarcimento dei danni pari alla differenza tra quanto avrebbe dovuto percepire ai sensi degli artt. 2473 bis e 2473, comma 3, c.c. e quanto effettivamente incassato. L'attore lamentava che la cessione era avvenuta nonostante la revoca, in data 14 giugno 2022, di una procura a vendere la propria quota conferita in data 8 novembre 2021, sostenendo che i convenuti avessero agito senza i necessari poteri rappresentativi. I convenuti, costituitisi in giudizio, eccepivano preliminarmente l'incompetenza del Tribunale in favore di un collegio arbitrale, in virtù di una clausola compromissoria contenuta nell'art. 47 dello statuto sociale e nell'art. 26 del patto parasociale. Contestavano altresì l'ammissibilità e la fondatezza delle domande attoree, deducendo la piena validità dell'atto di cessione e l'insussistenza di una giusta causa di revoca della procura. In via riconvenzionale, chiedevano il risarcimento dei danni subiti a causa della revoca del mandato.

Il Tribunale, accogliendo l'eccezione preliminare sollevata dai convenuti, ha dichiarato la propria incompetenza a conoscere la controversia. Ha ritenuto fondata la clausola compromissoria statutaria e pattizia, evidenziando come la lite avesse ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, coinvolgesse una controversia tra socio e società e non richiedesse l'intervento obbligatorio del pubblico ministero. In particolare, il Tribunale ha considerato che la richiesta di nullità dell'atto di cessione e il conseguente ripristino o risarcimento del danno derivassero dalla perdita della qualità di socio ai sensi dell'art. 8 dello statuto e dall'esecuzione degli obblighi previsti dall'art. 18 dei patti parasociali, circostanze che rientravano chiaramente nella competenza arbitrale. Di conseguenza, ogni altra istanza attorea è stata dichiarata assorbita. Le spese di lite sono state poste a carico dell'attore, liquidate in complessivi € 8.991,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. se dovuta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 03/03/2025, n. 1815
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 1815
    Data del deposito : 3 marzo 2025

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