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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/03/2025, n. 1815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1815 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6543/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati
Angelo Mambriani Presidente
Daniela Marconi Giudice Nicola Fascilla Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6543/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORRI Parte_1 C.F._1 STEFANO e dell'avv. Marco Saverio Spolidoro, elettivamente domiciliato in Milano, PIAZZA ELEONORA DUSE, 2 presso il difensore avv. MORRI STEFANO
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
GEMMA ANDREA e dell'avv.to CHIARA ADELE PERO, elettivamente domiciliati in Milano,
VIA DELLA MOSCOVA N. 10 presso i suddetti difensori
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Piaccia all'Onorevole Tribunale adito ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa: Nel merito
In via principale:
• accertare e dichiarare la nullità dell'Atto di Cessione della Quota a firma del Notaio Dott.
(rep. 7254 – Racc. 6380) sottoscritto in data 8 luglio 2022 tra Per_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore e il Dott.
[...] Controparte_1
• condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, ed il Dott. a ripristinare la situazione antecedente la stipula dell'Atto di Controparte_1
Cessione nullo a firma del Notaio Dott. (rep. 7254 – Racc. 6380), riattribuendo/reintestando Per_1
pagina 1 di 10 la Quota in favore del Dott. nel rispetto delle formalità all'uopo previste dalla Parte_1 legge
• condannare, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, ed il Dott. in solido tra loro, alla Controparte_1 corresponsione in favore del Dott. della somma di euro 3.000,00, o del diverso Parte_1 importo ritenuto di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna;
• In via subordinata:
• nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse di non poter condannare
in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il Dott. Controparte_2 al ripristino della situazione antecedente la stipula dell'Atto di Cessione nullo a firma CP_1 del Notaio Dott. (rep. 7254 – Racc. 6380), condannare Per_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il Dott. al ristoro di tutti i danni CP_1 patiti e patiendi dal Dott. in esito alla stipula dell'Atto di Cessione nullo a firma Parte_1 del Notaio Dott. (rep. 7254 – Racc. 6380) e pari alla differenza tra quanto il Dott. Per_1 [...] avrebbe dovuto percepire ai sensi ai sensi degli artt. 2473 bis e 2473, comma 3, c.c. e Parte_1 quanto percepito a titolo di corrispettivo dell'Atto di Cessione (euro 129.286,00), oltre ai diritti patrimoniali connessi e/o derivanti dalla Quota ovvero al maggior importo che il Giudice riterrà dovuto in via equitativa;
• In ogni caso con vittoria di spese, diritti e compensi del presente giudizio
*** Il Dott. insiste nuovamente per l'ammissione delle seguenti istanze istruttorie: Pt_1
Le prove documentali 1) Acquisto quota PS DI (oggi ; Controparte_2 2) Procura speciale dell'8 novembre 2021 a firma del Notaio Dott. ; Per_2
3) Atto di revoca della procura del 14 giugno 2022 a firma del Notaio Dott. ; Persona_3
4) Notifica dell'atto di revoca del 15 giugno 2022;
5) Atto di Cessione quota del Dott. tra e Dott. (Notaio Dott. Pt_1 CP_2 CP_1
, rep. 7254 – Racc. 6380); Per_1
6) Diffida stragiudiziale del 14 luglio 2022.
7) perizia avente ad oggetto la determinazione del valore di liquidazione della quota di partecipazione detenuta dal Dott. in , redatta dal Dott. Pt_1 CP_2 Persona_4
8) bilancio consolidato 2022 di Controparte_2
9) bilancio di esercizio 2021 di Controparte_2
10) bilancio di esercizio 2022 di Controparte_2
11) bilancio di esercizio 2022 di PwC S.p.A.;
12) bilancio di esercizio 2022 di Controparte_3
13) bilancio di esercizio 2022 di Controparte_4
14) bilancio di esercizio 2022 di PwC Advisory S.p.A.;
15) visura storica di Controparte_2
• La prova testimoniale Si insiste per l'esame testimoniale del Dott. con studio in Milano, Via Rutilia n. 15, sui Persona_4 seguenti capitoli, tutti preceduti da “vero che”: 1) ha redatto la perizia avente ad oggetto la determinazione del valore di liquidazione della quota di partecipazione detenuta dal Dott. in , che si rammostra? Pt_1 CP_2
pagina 2 di 10 2) secondo gli assunti di cui alla perizia che si rammostra, il valore del capitale economico di
[...] alla data del 30 settembre 2022 è pari ad euro 763.000.000,00? CP_2
3) secondo gli assunti di cui alla perizia che si rammostra, il valore economico della Quota detenuta dal Dott. in è pari ad euro 3.484.000,00? Pt_1 Controparte_2 C. Consulenza tecnica d'ufficio Si insiste affinché il Giudice disponga la nomina di un consulente tecnico d'ufficio affinché determini, esaminati gli atti del processo, con autorizzazione ad acquisire presso le parti e/o terzi, anche mediante pubblica autorità, ogni documento ritenuto utile, il valore della Quota (di valore nominale pari a euro 50.000,00) detenuta dal Dott. in , ai sensi dell'art. 2473 c.c.. Pt_1 CP_2
Per parte convenuta:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito contrariis rejectis:
a) in via pregiudiziale, dichiarare la propria incompetenza a conoscere la controversia in ragione della competenza del costituendo Collegio Arbitrale in forza della clausola arbitrale apposta all'art. 47 dello Statuto di nonché all'art. 26 del Patto Parasociale stipulato tra tutti i soci di , così CP_2 CP_2 come meglio esposto in narrativa;
b) ancora in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile e/o improcedibile il presente giudizio, per carenza di interesse di agire ed impossibilità giuridica e fattuale dell'oggetto della domanda e del bene della vita ingiustamente preteso;
c) in via principale e nel merito, rigettare integralmente le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
d) in via subordinata, per la sola denegata ipotesi in cui Codesto On.le Tribunale ritenesse nullo/invalido/inefficace l'atto di cessione di quota per cui è causa, accertare e dichiarare l'impossibilità di procedere alla restituzione della quota in favore di e l'insussistenza del Pt_1 lamentato danno in via risarcitoria;
e) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'insussistenza di una giusta causa di revoca del mandato in rem propriam e per l'effetto condannare a risarcire il danno conseguentemente Pt_1 patito da e nella misura che risulterà dovuta in corso di causa, Controparte_2 CP_1 CP_1 anche con ricorso al criterio equitativo;
f) in via riconvenzionale gradata, per la denegata ipotesi in cui dovesse essere accolta la domanda risarcitoria azionata in via subordinata dall'attore, accertare e dichiarare l'assenza di giusta causa ed illiceità della revoca del mandato in rem propriam e per l'effetto condannare l'attore al risarcimento del danno conseguentemente patito da e pari all'importo differenziale tra quanto già corrisposto CP_2 a in forza dell'Atto di Cessione di Quota e quanto eventualmente dovuto in più in applicazione Pt_1 degli artt. 2473 e 2473-bis c.c., anche con compensazione tra detta posta di danno e le somme che risulteranno dovute in favore di all'esito del giudizio. Pt_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con citazione ritualmente notificata ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
Contr e (d'ora in avanti anche solo
[...] Controparte_2
allegando che:
- nel dicembre 2006 l'attore, dottore commercialista ed esperto nel settore dei prezzi di trasferimento, era entrato a far parte dell'associazione professionale di Avvocati e Dottori Commercialisti (anche pagina 3 di 10 Parte
), concorrendo a fondare la divisione Tax e Legal di PwC che, nell'esercizio sociale 2021, aveva fatturato circa euro 140 milioni;
- qualche anno dopo e precisamente, in data 25 gennaio 2013, l'attore aveva acquistato una partecipazione del valore nominale di euro 50.000,00 nella holding (già CP_2 CP_5
, divenendone così socio;
[...]
- nell'ambito di un più ampio programma di rapporti contrattuali, statutari e fiduciari, a Parte_1
veniva chiesto di rilasciare una procura a vendere la propria Quota in favore di;
[...] CP_2
- sicché in data 8 novembre 2021, con atto rep. n. 74138 a firma del Notaio Dott. , il Persona_5
aveva stipulato con un mandato con annessa procura con la quale aveva nominato Pt_1 CP_2
procuratori e, per essa, ciascuno dei componenti del consiglio di amministrazione pro CP_2
tempore in carica, affinché in sua vece e conto, costoro – anche in via disgiunta tra loro – cedessero la sua Quota a terzi:
- la Procura conferiva ai procuratori nominati ogni e più ampio potere in ordine alla cessione della
Quota tra cui, a titolo esemplificativo, il potere di:
(i) individuare l'acquirente, nel rispetto delle previsioni statutarie;
(ii) sottoscrivere l'atto notarile di cessione della Quota;
(iii) convenire il corrispettivo della Quota, esigerlo, rilasciare valida quietanza;
(iv) rendere, per quanto dovuta, ogni opportuna dichiarazione ai sensi di legge;
(v) in generale, stipulare e sottoscrivere qualsiasi atto o documento connesso o derivante dalla cessione della partecipazione sociale ed espletare tutte le formalità necessarie ai fini della cessione;
- nonostante il rapporto professionale quasi ventennale tra le parti, nel corso del mese di dicembre 2021 erano emerse alcune spiacevoli circostanze e condotte riferibili a che avevano indotto CP_2
l'attore ad agire in giudizio nei confronti dei componenti del Consiglio di amministrazione e del
Comitato di Sorveglianza, al fine di far accertare le irregolarità gestorie e di controllo poste in essere da questi ultimi in danno dell'odierno attore;
- il procedimento veniva instaurato avanti il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di
Imprese, con il numero di R.G. 22757/2022 ed era ancora pendente;
- in conseguenza dei dissidi intervenuti ed in seguito all'istaurazione del Giudizio, in data 14 giugno
2022, l'attore si era rivolto al Notaio Dott. per revocare la Procura Persona_6
precedentemente conferita a (Rep. n. 73.042); CP_2
pagina 4 di 10 - al fine di rendere edotta dell'intervenuta revoca, il Dott. – per il tramite del CP_2 Pt_1
proprio difensore – in data 15 giugno 2022, aveva trasmesso a e al Dott. la CP_2 CP_1 copia dell'atto notarile di revoca;
- nonostante l'informativa resa e la già intervenuta revoca, in data 8 luglio 2022 , pur non CP_2 avendo il necessario potere di rappresentanza (attesa, appunto, l'intervenuta revoca della Procura), comunque sottoscriveva in nome e per conto del Dott. un Atto di Cessione della Quota in Pt_1
favore del Dott. al vile corrispettivo di euro 129.286,00 (unilateralmente ed CP_1 arbitrariamente determinato da , ritenendo asseritamente la revoca “inefficace e CP_2 genericamente riferita”;
- atto di Cessione che il Dott. Notaio inspiegabilmente e colpevolmente rogava (rep. Persona_7
7253 – Racc. 6380), pur consapevole della revoca della Procura e, dunque, della carenza del potere di rappresentanza in capo a;
CP_2
- si leggeva, infatti, nell'atto di vendita: “… il rappresentante del Cedente, nella sopra esposta qualità, ed il Cessionario danno atto di essere informati che il Notaio Dott. , Notaio in Persona_6
Brescia, ha autenticato in data 14 giugno 2022, repertorio n. 73.042, un atto di “Revoca di procura.”;
- in considerazione della condotta dei convenuti, in data 14 luglio 2022, l'attore, per il tramite dei propri difensori, aveva diffidato formalmente e dal “compiere qualsivoglia CP_2 CP_1
attività e/o operazione che possa – anche solo potenzialmente – compromettere la natura ed il valore della partecipazione dello scrivente nella Società e ledere ulteriormente i suoi diritti, essendo ovviamente l'atto di disposizione dell'8 luglio 2022 (con cui è stata ceduta la quota del al Pt_1
Dott. del tutto inefficace nei confronti del primo”. Controparte_1
Con l'atto introduttivo l'attore ha formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
Nel merito
In via principale: accertare e dichiarare la nullità dell'Atto di Cessione della Quota a firma del Notaio Dott. Per_1
(rep. 7254 – Racc. 6380) sottoscritto in data 8 luglio 2022 tra in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore e il Dott. Controparte_1
condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 ed il Dott. a ripristinare la situazione antecedente la stipula dell'Atto di Controparte_1
pagina 5 di 10 Cessione nullo a firma del Notaio Dott. (rep. 7254 – Racc. 6380), riattribuendo/reintestando Per_1
la Quota in favore del Dott. nel rispetto delle formalità all'uopo previste dalla Parte_1
legge; condannare, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, ed il Dott. in solido tra loro, alla corresponsione in Controparte_1
favore del Dott. della somma di euro 3.000,00, o del diverso importo ritenuto di Parte_1 giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse di non poter condannare
in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il Dott. Controparte_2 al ripristino della situazione antecedente la stipula dell'Atto di Cessione nullo a firma CP_1
del Notaio Dott. (rep. 7254 – Racc. 6380), condannare Per_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il Dott. al ristoro di tutti i danni CP_1
patiti e patiendi dal Dott. in esito alla stipula dell'Atto di Cessione nullo a firma Parte_1
del Notaio Dott. (rep. 7254 – Racc. 6380) e pari alla differenza tra quanto il Dott. Per_1 [...]
avrebbe dovuto percepire ai sensi ai sensi degli artt. 2473 bis e 2473, comma 3, c.c. e Parte_1 quanto percepito a titolo di corrispettivo dell'Atto di Cessione (euro 129.286,00), oltre ai diritti patrimoniali connessi e/o derivanti dalla Quota ovvero al maggior importo che il Giudice riterrà dovuto in via equitativa;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e compensi del presente giudizio”.
1).1 Si sono costituiti i convenuti contestando la ricostruzione in fatto e diritto operata dall'attore ed eccependo:
- l'incompetenza del Tribunale di Milano in favore del Collegio Arbitrale di cui all'art. 47 dello Statuto sociale ed all'art. 26 del Patto Parasociale;
- la inammissibilità o comunque la improcedibilità delle domande attoree;
- la infondatezza delle domande attoree per la piena validità ed efficacia dell'atto di cessione di quota e in ogni caso l'inesistenza di una giusta causa di revoca ed inefficacia della medesima;
- la correttezza del criterio di liquidazione del valore della quota con relativa infondatezza della domanda risarcitoria formulata dall'attore.
pagina 6 di 10 Le parti convenute hanno quindi concluso nel seguente modo:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito contrariis rejectis:
a) in via pregiudiziale, dichiarare la propria incompetenza a conoscere la controversia in ragione della competenza del costituendo Collegio Arbitrale in forza della clausola arbitrale apposta all'art.
47 dello Statuto di nonché all'art. 26 del Patto Parasociale stipulato tra tutti i soci di CP_2 [...]
, così come meglio esposto in narrativa;
CP_2
b) ancora in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile e/o improcedibile il presente giudizio, per carenza di interesse di agire ed impossibilità giuridica e fattuale dell'oggetto della domanda e del bene della vita ingiustamente preteso;
c) in via principale e nel merito, rigettare integralmente le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
d) in via subordinata, per la sola denegata ipotesi in cui Codesto On.le Tribunale ritenesse nullo/invalido/inefficace l'atto di cessione di quota per cui è causa, accertare e dichiarare
l'impossibilità di procedere alla restituzione della quota in favore di e l'insussistenza del Pt_1
lamentato danno in via risarcitoria;
e) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'insussistenza di una giusta causa di revoca del mandato in rem propriam e per l'effetto condannare a risarcire il danno conseguentemente Pt_1
patito da e nella misura che risulterà dovuta in corso di causa, Controparte_2 CP_1 CP_1
anche con ricorso al criterio equitativo;
f) in via riconvenzionale gradata, per la denegata ipotesi in cui dovesse essere accolta la domanda risarcitoria azionata in via subordinata dall'attore, accertare e dichiarare l'assenza di giusta causa ed illiceità della revoca del mandato in rem propriam e per l'effetto condannare l'attore al risarcimento del danno conseguentemente patito da e pari all'importo differenziale tra quanto già CP_2 corrisposto a in forza dell'Atto di Cessione di Quota e quanto eventualmente dovuto in più in Pt_1
applicazione degli artt. 2473 e 2473-bis c.c., anche con compensazione tra detta posta di danno e le somme che risulteranno dovute in favore di all'esito del giudizio;
Pt_1
g) in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre IVA e CPA come per legge.”.
1).2 Successivamente alla concessione dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. il giudice istruttore invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e la causa, spirati in data 7 gennaio 2025 i termini per il pagina 7 di 10 deposito delle memorie di replica, perveniva al Tribunale per la decisione.
2) Ritiene il Tribunale come l'eccezione pregiudiziale di incompetenza del Tribunale di Milano per presenza di clausola arbitrale formulata dalla parte convenuta sia fondata.
Dalla documentazione in atti emerge come ai sensi dell'art. 47 dello Statuto di Controparte_2
“Qualunque controversia insorgesse tra i soci (ove non sanata con l'ausilio del Comitato di
Sorveglianza), nonché fra questi od alcuno di essi (od i suoi eredi) e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede
l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, e che non possa essere preventivamente risolta in via amichevole, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente dell' di Milano, il quale dovrà provvedere alla Controparte_6 nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente” (cfr. doc. 2 parte convenuta).
Allo stesso modo, analoga clausola risulta contenuta anche nell'art. 26 del Patto Parasociale di
[...]
secondo cui “Tutte le controversie che dovessero sorgere in merito alla validità, efficacia, CP_2
interpretazione, esecuzione e risoluzione dei presenti Patti e di tutte le obbligazioni da essi derivanti saranno devolute al giudizio di tre arbitri nel rispetto delle previsioni dello Statuto della Società” (cfr. doc. 3 parte convenuta).
Ora, parte attorea ha chiesto in via principale di dichiarare “la nullità dell'Atto di Cessione della Quota
a firma del Notaio Dott. (rep. 7254 – Racc. 6380) sottoscritto in data 8 luglio 2022 tra Per_1
in persona del legale rappresentante pro tempore e il Dott. Controparte_2
. Controparte_1
Tale nullità sarebbe derivata, secondo la prospettazione attorea, dalla tempestiva revoca della procura rilasciata in data 8 novembre 2021, con atto rep. n. 74138 a firma del Notaio Dott. . Persona_5
E' documentale e comunque non contestato che tale procura sia stata rilasciata in esecuzione dell'obbligo dell'attore di lasciare in forza dell'art. 8.1., punto (i) dello statuto, secondo Controparte_2 cui un socio non deve “avere ancora compiuto il sessantaduesimo anno di età”.
Lo stesso statuto specifica, infatti, che “Ai fini del mantenimento della qualifica di socio, il limite d'età di cui al punto (i) del paragrafo 8.1. si intende riferito al 30 giugno immediatamente successivo al compimento del sessantaduesimo anno.” e che “8.
4. Il venir meno di uno o più requisiti oggettivi previsti da questo articolo 8 in capo ad un determinato socio costituisce, una volta proceduto al relativo accertamento da parte dell'organo amministrativo, causa di esclusione dello stesso..”.
pagina 8 di 10 Inoltre, la parte convenuta ha altresì evidenziato come la Procura sia stata rilasciata anche in forza dell'art. 18 del patto parasociale che effettivamente prevede che “In tutti i casi in cui si manifestassero le condizioni per il venir meno o la perdita della qualità di socio della Società, ciascun Socio si impegna irrevocabilmente ora per allora (anche eventualmente a mezzo di procuratore speciale) a compiere
qualsiasi operazione o adempimento, nonché a dare integrale esecuzione a qualsiasi atto, che siano utili o necessari a fare in modo che il Socio ceda o comunque trasferisca l'intera propria partecipazione nella
Società, anche in tempi adeguati per permettere una regolare e tempestiva esecuzione delle varie operazioni..” (cfr. doc. 3 conv. già richiamato).
Sul punto, la volontà dell'attore di far dichiarare la nullità della vendita al fine di poter riottenere le quote della società convenuta o, nel caso di impossibilità, di ottenere il risarcimento dei danni pari alla differenza tra quanto incassato e il reale valore della quota è altrettanto documentale.
Conseguentemente, la presente causa rientra nella clausola arbitrale statutaria in quanto:
- ha come reale presupposto la perdita della qualità di socio ai sensi dell'art. 8 dello statuto della società convenuta e l'esecuzione degli obblighi previsti dall'art. 18 dei patti parasociali;
- coinvolge una controversia tra socio e società;
- riguarda diritti disponibili relativi al rapporto sociale;
- non prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.
Non può, quindi, condividersi l'affermazione attorea secondo cui la presente controversia abbia rilievi esclusivamente civilistici di mera declaratoria di nullità di una procura.
Tutta la ricostruzione della vicenda complessiva come emerge dagli atti e le stesse, articolate, conclusioni attoree fanno emergere lo stretto collegamento tra l'azione di e le Persona_8
regole statutarie (nonché quelle di derivazione dal patto parasociale).
Né la circostanza della perdita dello “status” di socio prima dell'introduzione del presente giudizio osta alla applicabilità della clausola arbitrale statutaria (tra le tante Cass. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 15697 del 11/06/2019; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10399 del 30/04/2018).
Conseguentemente, l'eccezione di incompetenza formulata dalla parte convenuta è fondata, rientrando la presente controversia nell'ambito della clausola arbitrale contenuta all'art. 47 dello Statuto di
[...]
CP_2
3) Le spese seguono la soccombenza. Pertanto il Tribunale condanna a rifondere Parte_1
alle parti convenute e le spese di lite sostenute Controparte_1 Controparte_2
pagina 9 di 10 per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 8.991,00 per compensi (causa valore indeterminabile – complessità media: fase di studio € 2.127,00; fase introduttiva € 1.416,00; fase istruttoria € 1.869,00; fase decisionale € 3.579,00) oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. dichiara la propria incompetenza a conoscere le domande attoree in forza della clausola arbitrale di cui all'art. 47 dello statuto della società convenuta;
2. condanna a rifondere alle parti convenute e Parte_1 Controparte_1
le spese di lite sostenute per il presente giudizio che si liquidano in Controparte_2 complessivi € 8.991,00 per compensi oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge.
Così deciso in Milano, 13 febbraio 2025
Il giudice relatore ed estensore Il Presidente
Nicola Fascilla Angelo Mambriani
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati
Angelo Mambriani Presidente
Daniela Marconi Giudice Nicola Fascilla Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6543/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORRI Parte_1 C.F._1 STEFANO e dell'avv. Marco Saverio Spolidoro, elettivamente domiciliato in Milano, PIAZZA ELEONORA DUSE, 2 presso il difensore avv. MORRI STEFANO
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
GEMMA ANDREA e dell'avv.to CHIARA ADELE PERO, elettivamente domiciliati in Milano,
VIA DELLA MOSCOVA N. 10 presso i suddetti difensori
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Piaccia all'Onorevole Tribunale adito ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa: Nel merito
In via principale:
• accertare e dichiarare la nullità dell'Atto di Cessione della Quota a firma del Notaio Dott.
(rep. 7254 – Racc. 6380) sottoscritto in data 8 luglio 2022 tra Per_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore e il Dott.
[...] Controparte_1
• condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, ed il Dott. a ripristinare la situazione antecedente la stipula dell'Atto di Controparte_1
Cessione nullo a firma del Notaio Dott. (rep. 7254 – Racc. 6380), riattribuendo/reintestando Per_1
pagina 1 di 10 la Quota in favore del Dott. nel rispetto delle formalità all'uopo previste dalla Parte_1 legge
• condannare, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, ed il Dott. in solido tra loro, alla Controparte_1 corresponsione in favore del Dott. della somma di euro 3.000,00, o del diverso Parte_1 importo ritenuto di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna;
• In via subordinata:
• nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse di non poter condannare
in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il Dott. Controparte_2 al ripristino della situazione antecedente la stipula dell'Atto di Cessione nullo a firma CP_1 del Notaio Dott. (rep. 7254 – Racc. 6380), condannare Per_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il Dott. al ristoro di tutti i danni CP_1 patiti e patiendi dal Dott. in esito alla stipula dell'Atto di Cessione nullo a firma Parte_1 del Notaio Dott. (rep. 7254 – Racc. 6380) e pari alla differenza tra quanto il Dott. Per_1 [...] avrebbe dovuto percepire ai sensi ai sensi degli artt. 2473 bis e 2473, comma 3, c.c. e Parte_1 quanto percepito a titolo di corrispettivo dell'Atto di Cessione (euro 129.286,00), oltre ai diritti patrimoniali connessi e/o derivanti dalla Quota ovvero al maggior importo che il Giudice riterrà dovuto in via equitativa;
• In ogni caso con vittoria di spese, diritti e compensi del presente giudizio
*** Il Dott. insiste nuovamente per l'ammissione delle seguenti istanze istruttorie: Pt_1
Le prove documentali 1) Acquisto quota PS DI (oggi ; Controparte_2 2) Procura speciale dell'8 novembre 2021 a firma del Notaio Dott. ; Per_2
3) Atto di revoca della procura del 14 giugno 2022 a firma del Notaio Dott. ; Persona_3
4) Notifica dell'atto di revoca del 15 giugno 2022;
5) Atto di Cessione quota del Dott. tra e Dott. (Notaio Dott. Pt_1 CP_2 CP_1
, rep. 7254 – Racc. 6380); Per_1
6) Diffida stragiudiziale del 14 luglio 2022.
7) perizia avente ad oggetto la determinazione del valore di liquidazione della quota di partecipazione detenuta dal Dott. in , redatta dal Dott. Pt_1 CP_2 Persona_4
8) bilancio consolidato 2022 di Controparte_2
9) bilancio di esercizio 2021 di Controparte_2
10) bilancio di esercizio 2022 di Controparte_2
11) bilancio di esercizio 2022 di PwC S.p.A.;
12) bilancio di esercizio 2022 di Controparte_3
13) bilancio di esercizio 2022 di Controparte_4
14) bilancio di esercizio 2022 di PwC Advisory S.p.A.;
15) visura storica di Controparte_2
• La prova testimoniale Si insiste per l'esame testimoniale del Dott. con studio in Milano, Via Rutilia n. 15, sui Persona_4 seguenti capitoli, tutti preceduti da “vero che”: 1) ha redatto la perizia avente ad oggetto la determinazione del valore di liquidazione della quota di partecipazione detenuta dal Dott. in , che si rammostra? Pt_1 CP_2
pagina 2 di 10 2) secondo gli assunti di cui alla perizia che si rammostra, il valore del capitale economico di
[...] alla data del 30 settembre 2022 è pari ad euro 763.000.000,00? CP_2
3) secondo gli assunti di cui alla perizia che si rammostra, il valore economico della Quota detenuta dal Dott. in è pari ad euro 3.484.000,00? Pt_1 Controparte_2 C. Consulenza tecnica d'ufficio Si insiste affinché il Giudice disponga la nomina di un consulente tecnico d'ufficio affinché determini, esaminati gli atti del processo, con autorizzazione ad acquisire presso le parti e/o terzi, anche mediante pubblica autorità, ogni documento ritenuto utile, il valore della Quota (di valore nominale pari a euro 50.000,00) detenuta dal Dott. in , ai sensi dell'art. 2473 c.c.. Pt_1 CP_2
Per parte convenuta:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito contrariis rejectis:
a) in via pregiudiziale, dichiarare la propria incompetenza a conoscere la controversia in ragione della competenza del costituendo Collegio Arbitrale in forza della clausola arbitrale apposta all'art. 47 dello Statuto di nonché all'art. 26 del Patto Parasociale stipulato tra tutti i soci di , così CP_2 CP_2 come meglio esposto in narrativa;
b) ancora in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile e/o improcedibile il presente giudizio, per carenza di interesse di agire ed impossibilità giuridica e fattuale dell'oggetto della domanda e del bene della vita ingiustamente preteso;
c) in via principale e nel merito, rigettare integralmente le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
d) in via subordinata, per la sola denegata ipotesi in cui Codesto On.le Tribunale ritenesse nullo/invalido/inefficace l'atto di cessione di quota per cui è causa, accertare e dichiarare l'impossibilità di procedere alla restituzione della quota in favore di e l'insussistenza del Pt_1 lamentato danno in via risarcitoria;
e) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'insussistenza di una giusta causa di revoca del mandato in rem propriam e per l'effetto condannare a risarcire il danno conseguentemente Pt_1 patito da e nella misura che risulterà dovuta in corso di causa, Controparte_2 CP_1 CP_1 anche con ricorso al criterio equitativo;
f) in via riconvenzionale gradata, per la denegata ipotesi in cui dovesse essere accolta la domanda risarcitoria azionata in via subordinata dall'attore, accertare e dichiarare l'assenza di giusta causa ed illiceità della revoca del mandato in rem propriam e per l'effetto condannare l'attore al risarcimento del danno conseguentemente patito da e pari all'importo differenziale tra quanto già corrisposto CP_2 a in forza dell'Atto di Cessione di Quota e quanto eventualmente dovuto in più in applicazione Pt_1 degli artt. 2473 e 2473-bis c.c., anche con compensazione tra detta posta di danno e le somme che risulteranno dovute in favore di all'esito del giudizio. Pt_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con citazione ritualmente notificata ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
Contr e (d'ora in avanti anche solo
[...] Controparte_2
allegando che:
- nel dicembre 2006 l'attore, dottore commercialista ed esperto nel settore dei prezzi di trasferimento, era entrato a far parte dell'associazione professionale di Avvocati e Dottori Commercialisti (anche pagina 3 di 10 Parte
), concorrendo a fondare la divisione Tax e Legal di PwC che, nell'esercizio sociale 2021, aveva fatturato circa euro 140 milioni;
- qualche anno dopo e precisamente, in data 25 gennaio 2013, l'attore aveva acquistato una partecipazione del valore nominale di euro 50.000,00 nella holding (già CP_2 CP_5
, divenendone così socio;
[...]
- nell'ambito di un più ampio programma di rapporti contrattuali, statutari e fiduciari, a Parte_1
veniva chiesto di rilasciare una procura a vendere la propria Quota in favore di;
[...] CP_2
- sicché in data 8 novembre 2021, con atto rep. n. 74138 a firma del Notaio Dott. , il Persona_5
aveva stipulato con un mandato con annessa procura con la quale aveva nominato Pt_1 CP_2
procuratori e, per essa, ciascuno dei componenti del consiglio di amministrazione pro CP_2
tempore in carica, affinché in sua vece e conto, costoro – anche in via disgiunta tra loro – cedessero la sua Quota a terzi:
- la Procura conferiva ai procuratori nominati ogni e più ampio potere in ordine alla cessione della
Quota tra cui, a titolo esemplificativo, il potere di:
(i) individuare l'acquirente, nel rispetto delle previsioni statutarie;
(ii) sottoscrivere l'atto notarile di cessione della Quota;
(iii) convenire il corrispettivo della Quota, esigerlo, rilasciare valida quietanza;
(iv) rendere, per quanto dovuta, ogni opportuna dichiarazione ai sensi di legge;
(v) in generale, stipulare e sottoscrivere qualsiasi atto o documento connesso o derivante dalla cessione della partecipazione sociale ed espletare tutte le formalità necessarie ai fini della cessione;
- nonostante il rapporto professionale quasi ventennale tra le parti, nel corso del mese di dicembre 2021 erano emerse alcune spiacevoli circostanze e condotte riferibili a che avevano indotto CP_2
l'attore ad agire in giudizio nei confronti dei componenti del Consiglio di amministrazione e del
Comitato di Sorveglianza, al fine di far accertare le irregolarità gestorie e di controllo poste in essere da questi ultimi in danno dell'odierno attore;
- il procedimento veniva instaurato avanti il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di
Imprese, con il numero di R.G. 22757/2022 ed era ancora pendente;
- in conseguenza dei dissidi intervenuti ed in seguito all'istaurazione del Giudizio, in data 14 giugno
2022, l'attore si era rivolto al Notaio Dott. per revocare la Procura Persona_6
precedentemente conferita a (Rep. n. 73.042); CP_2
pagina 4 di 10 - al fine di rendere edotta dell'intervenuta revoca, il Dott. – per il tramite del CP_2 Pt_1
proprio difensore – in data 15 giugno 2022, aveva trasmesso a e al Dott. la CP_2 CP_1 copia dell'atto notarile di revoca;
- nonostante l'informativa resa e la già intervenuta revoca, in data 8 luglio 2022 , pur non CP_2 avendo il necessario potere di rappresentanza (attesa, appunto, l'intervenuta revoca della Procura), comunque sottoscriveva in nome e per conto del Dott. un Atto di Cessione della Quota in Pt_1
favore del Dott. al vile corrispettivo di euro 129.286,00 (unilateralmente ed CP_1 arbitrariamente determinato da , ritenendo asseritamente la revoca “inefficace e CP_2 genericamente riferita”;
- atto di Cessione che il Dott. Notaio inspiegabilmente e colpevolmente rogava (rep. Persona_7
7253 – Racc. 6380), pur consapevole della revoca della Procura e, dunque, della carenza del potere di rappresentanza in capo a;
CP_2
- si leggeva, infatti, nell'atto di vendita: “… il rappresentante del Cedente, nella sopra esposta qualità, ed il Cessionario danno atto di essere informati che il Notaio Dott. , Notaio in Persona_6
Brescia, ha autenticato in data 14 giugno 2022, repertorio n. 73.042, un atto di “Revoca di procura.”;
- in considerazione della condotta dei convenuti, in data 14 luglio 2022, l'attore, per il tramite dei propri difensori, aveva diffidato formalmente e dal “compiere qualsivoglia CP_2 CP_1
attività e/o operazione che possa – anche solo potenzialmente – compromettere la natura ed il valore della partecipazione dello scrivente nella Società e ledere ulteriormente i suoi diritti, essendo ovviamente l'atto di disposizione dell'8 luglio 2022 (con cui è stata ceduta la quota del al Pt_1
Dott. del tutto inefficace nei confronti del primo”. Controparte_1
Con l'atto introduttivo l'attore ha formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
Nel merito
In via principale: accertare e dichiarare la nullità dell'Atto di Cessione della Quota a firma del Notaio Dott. Per_1
(rep. 7254 – Racc. 6380) sottoscritto in data 8 luglio 2022 tra in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore e il Dott. Controparte_1
condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 ed il Dott. a ripristinare la situazione antecedente la stipula dell'Atto di Controparte_1
pagina 5 di 10 Cessione nullo a firma del Notaio Dott. (rep. 7254 – Racc. 6380), riattribuendo/reintestando Per_1
la Quota in favore del Dott. nel rispetto delle formalità all'uopo previste dalla Parte_1
legge; condannare, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, ed il Dott. in solido tra loro, alla corresponsione in Controparte_1
favore del Dott. della somma di euro 3.000,00, o del diverso importo ritenuto di Parte_1 giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse di non poter condannare
in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il Dott. Controparte_2 al ripristino della situazione antecedente la stipula dell'Atto di Cessione nullo a firma CP_1
del Notaio Dott. (rep. 7254 – Racc. 6380), condannare Per_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il Dott. al ristoro di tutti i danni CP_1
patiti e patiendi dal Dott. in esito alla stipula dell'Atto di Cessione nullo a firma Parte_1
del Notaio Dott. (rep. 7254 – Racc. 6380) e pari alla differenza tra quanto il Dott. Per_1 [...]
avrebbe dovuto percepire ai sensi ai sensi degli artt. 2473 bis e 2473, comma 3, c.c. e Parte_1 quanto percepito a titolo di corrispettivo dell'Atto di Cessione (euro 129.286,00), oltre ai diritti patrimoniali connessi e/o derivanti dalla Quota ovvero al maggior importo che il Giudice riterrà dovuto in via equitativa;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e compensi del presente giudizio”.
1).1 Si sono costituiti i convenuti contestando la ricostruzione in fatto e diritto operata dall'attore ed eccependo:
- l'incompetenza del Tribunale di Milano in favore del Collegio Arbitrale di cui all'art. 47 dello Statuto sociale ed all'art. 26 del Patto Parasociale;
- la inammissibilità o comunque la improcedibilità delle domande attoree;
- la infondatezza delle domande attoree per la piena validità ed efficacia dell'atto di cessione di quota e in ogni caso l'inesistenza di una giusta causa di revoca ed inefficacia della medesima;
- la correttezza del criterio di liquidazione del valore della quota con relativa infondatezza della domanda risarcitoria formulata dall'attore.
pagina 6 di 10 Le parti convenute hanno quindi concluso nel seguente modo:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito contrariis rejectis:
a) in via pregiudiziale, dichiarare la propria incompetenza a conoscere la controversia in ragione della competenza del costituendo Collegio Arbitrale in forza della clausola arbitrale apposta all'art.
47 dello Statuto di nonché all'art. 26 del Patto Parasociale stipulato tra tutti i soci di CP_2 [...]
, così come meglio esposto in narrativa;
CP_2
b) ancora in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile e/o improcedibile il presente giudizio, per carenza di interesse di agire ed impossibilità giuridica e fattuale dell'oggetto della domanda e del bene della vita ingiustamente preteso;
c) in via principale e nel merito, rigettare integralmente le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
d) in via subordinata, per la sola denegata ipotesi in cui Codesto On.le Tribunale ritenesse nullo/invalido/inefficace l'atto di cessione di quota per cui è causa, accertare e dichiarare
l'impossibilità di procedere alla restituzione della quota in favore di e l'insussistenza del Pt_1
lamentato danno in via risarcitoria;
e) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'insussistenza di una giusta causa di revoca del mandato in rem propriam e per l'effetto condannare a risarcire il danno conseguentemente Pt_1
patito da e nella misura che risulterà dovuta in corso di causa, Controparte_2 CP_1 CP_1
anche con ricorso al criterio equitativo;
f) in via riconvenzionale gradata, per la denegata ipotesi in cui dovesse essere accolta la domanda risarcitoria azionata in via subordinata dall'attore, accertare e dichiarare l'assenza di giusta causa ed illiceità della revoca del mandato in rem propriam e per l'effetto condannare l'attore al risarcimento del danno conseguentemente patito da e pari all'importo differenziale tra quanto già CP_2 corrisposto a in forza dell'Atto di Cessione di Quota e quanto eventualmente dovuto in più in Pt_1
applicazione degli artt. 2473 e 2473-bis c.c., anche con compensazione tra detta posta di danno e le somme che risulteranno dovute in favore di all'esito del giudizio;
Pt_1
g) in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre IVA e CPA come per legge.”.
1).2 Successivamente alla concessione dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. il giudice istruttore invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e la causa, spirati in data 7 gennaio 2025 i termini per il pagina 7 di 10 deposito delle memorie di replica, perveniva al Tribunale per la decisione.
2) Ritiene il Tribunale come l'eccezione pregiudiziale di incompetenza del Tribunale di Milano per presenza di clausola arbitrale formulata dalla parte convenuta sia fondata.
Dalla documentazione in atti emerge come ai sensi dell'art. 47 dello Statuto di Controparte_2
“Qualunque controversia insorgesse tra i soci (ove non sanata con l'ausilio del Comitato di
Sorveglianza), nonché fra questi od alcuno di essi (od i suoi eredi) e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede
l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, e che non possa essere preventivamente risolta in via amichevole, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente dell' di Milano, il quale dovrà provvedere alla Controparte_6 nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente” (cfr. doc. 2 parte convenuta).
Allo stesso modo, analoga clausola risulta contenuta anche nell'art. 26 del Patto Parasociale di
[...]
secondo cui “Tutte le controversie che dovessero sorgere in merito alla validità, efficacia, CP_2
interpretazione, esecuzione e risoluzione dei presenti Patti e di tutte le obbligazioni da essi derivanti saranno devolute al giudizio di tre arbitri nel rispetto delle previsioni dello Statuto della Società” (cfr. doc. 3 parte convenuta).
Ora, parte attorea ha chiesto in via principale di dichiarare “la nullità dell'Atto di Cessione della Quota
a firma del Notaio Dott. (rep. 7254 – Racc. 6380) sottoscritto in data 8 luglio 2022 tra Per_1
in persona del legale rappresentante pro tempore e il Dott. Controparte_2
. Controparte_1
Tale nullità sarebbe derivata, secondo la prospettazione attorea, dalla tempestiva revoca della procura rilasciata in data 8 novembre 2021, con atto rep. n. 74138 a firma del Notaio Dott. . Persona_5
E' documentale e comunque non contestato che tale procura sia stata rilasciata in esecuzione dell'obbligo dell'attore di lasciare in forza dell'art. 8.1., punto (i) dello statuto, secondo Controparte_2 cui un socio non deve “avere ancora compiuto il sessantaduesimo anno di età”.
Lo stesso statuto specifica, infatti, che “Ai fini del mantenimento della qualifica di socio, il limite d'età di cui al punto (i) del paragrafo 8.1. si intende riferito al 30 giugno immediatamente successivo al compimento del sessantaduesimo anno.” e che “8.
4. Il venir meno di uno o più requisiti oggettivi previsti da questo articolo 8 in capo ad un determinato socio costituisce, una volta proceduto al relativo accertamento da parte dell'organo amministrativo, causa di esclusione dello stesso..”.
pagina 8 di 10 Inoltre, la parte convenuta ha altresì evidenziato come la Procura sia stata rilasciata anche in forza dell'art. 18 del patto parasociale che effettivamente prevede che “In tutti i casi in cui si manifestassero le condizioni per il venir meno o la perdita della qualità di socio della Società, ciascun Socio si impegna irrevocabilmente ora per allora (anche eventualmente a mezzo di procuratore speciale) a compiere
qualsiasi operazione o adempimento, nonché a dare integrale esecuzione a qualsiasi atto, che siano utili o necessari a fare in modo che il Socio ceda o comunque trasferisca l'intera propria partecipazione nella
Società, anche in tempi adeguati per permettere una regolare e tempestiva esecuzione delle varie operazioni..” (cfr. doc. 3 conv. già richiamato).
Sul punto, la volontà dell'attore di far dichiarare la nullità della vendita al fine di poter riottenere le quote della società convenuta o, nel caso di impossibilità, di ottenere il risarcimento dei danni pari alla differenza tra quanto incassato e il reale valore della quota è altrettanto documentale.
Conseguentemente, la presente causa rientra nella clausola arbitrale statutaria in quanto:
- ha come reale presupposto la perdita della qualità di socio ai sensi dell'art. 8 dello statuto della società convenuta e l'esecuzione degli obblighi previsti dall'art. 18 dei patti parasociali;
- coinvolge una controversia tra socio e società;
- riguarda diritti disponibili relativi al rapporto sociale;
- non prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.
Non può, quindi, condividersi l'affermazione attorea secondo cui la presente controversia abbia rilievi esclusivamente civilistici di mera declaratoria di nullità di una procura.
Tutta la ricostruzione della vicenda complessiva come emerge dagli atti e le stesse, articolate, conclusioni attoree fanno emergere lo stretto collegamento tra l'azione di e le Persona_8
regole statutarie (nonché quelle di derivazione dal patto parasociale).
Né la circostanza della perdita dello “status” di socio prima dell'introduzione del presente giudizio osta alla applicabilità della clausola arbitrale statutaria (tra le tante Cass. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 15697 del 11/06/2019; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10399 del 30/04/2018).
Conseguentemente, l'eccezione di incompetenza formulata dalla parte convenuta è fondata, rientrando la presente controversia nell'ambito della clausola arbitrale contenuta all'art. 47 dello Statuto di
[...]
CP_2
3) Le spese seguono la soccombenza. Pertanto il Tribunale condanna a rifondere Parte_1
alle parti convenute e le spese di lite sostenute Controparte_1 Controparte_2
pagina 9 di 10 per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 8.991,00 per compensi (causa valore indeterminabile – complessità media: fase di studio € 2.127,00; fase introduttiva € 1.416,00; fase istruttoria € 1.869,00; fase decisionale € 3.579,00) oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. dichiara la propria incompetenza a conoscere le domande attoree in forza della clausola arbitrale di cui all'art. 47 dello statuto della società convenuta;
2. condanna a rifondere alle parti convenute e Parte_1 Controparte_1
le spese di lite sostenute per il presente giudizio che si liquidano in Controparte_2 complessivi € 8.991,00 per compensi oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge.
Così deciso in Milano, 13 febbraio 2025
Il giudice relatore ed estensore Il Presidente
Nicola Fascilla Angelo Mambriani
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