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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 30/07/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, ha emesso e pubblicato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3684/2021 R.G. del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA da , nato a [...] il [...], e da Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi Parte_2 dall'Avv. Santina Lattuca presso lo studio della quale sono domiciliati presso come da procura in calce al presente atto
-ATTORI -
CONTRO con sede legale in Milano, in persona del suo Procuratore speciale Controparte_1
Dott.ssa elettivamente domiciliata in Palermo presso lo studio dell'Avv. Controparte_2
Fabrizio Morabito che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di precetto notificato il 10/12/2021
- CONVENUTA -
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
Gli attori hanno introdotto il presente giudizio in opposizione all'atto di precetto notificatogli da controparte il 10.12.2021 in ragione dei seguenti motivi: 1)Nullità dell'atto di precetto per violazione dell'art. 479 c.p.c., per la mancata notifica del titolo esecutivo. 2) contestazione del quantum precettato per non avere tenuto conto della cessione del quinto effettuata dal sig.
a far data dal 20.05.2009 (dec. 08/2009) – sede di Agrigento Parte_1 CP_3
0100 prot. n. 1160TT (cfr. all. 2). Indi, hanno instato preliminarmente per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo sotteso alla minacciata esecuzione forzata e nel merito per la declaratoria dell'insussistenza del diritto dell di procedere ad esecuzione forzata CP_1 nei confronti degli opponenti con vittoria di spese e competenze, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. nel costituirsi in giudizio ha contestato in toto l'opposizione chiedendone Controparte_1
conseguentemente il rigetto.
Orbene, l'opposizione, istruita documentalmente, è infondata e pertanto va rigettata per quanto di seguito osservato.
Nella fattispecie il titolo esecutivo sotteso all'atto di precetto opposto notificato da CP_1
– subentrata al per effetto della incorporazione dello stesso in Controparte_4 CP_1
è costituito dal contratto del 18/4/1988 in Not. Marsala di Porto Empedocle 2
[...] Per_1 rep. n. 13723 di mutuo di £.80.000.000 concesso agli opponenti dal , ai sensi Controparte_4
della Legge Regionale Siciliana 25 marzo 1986 n. 15, spedito in forma esecutiva e nuovamente munito di formula esecutiva giusta autorizzazione del Tribunale di Agrigento del
3/2/2020 (v.all.n. 3 della comparsa di costituzione), di £.80.000.000; - mutuo garantito dall'ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Agrigento il 19/4/1988 ai nn.
6532/424 (rinnovata il 4/4/2008 ai nn. 8924/1742); - ed interamente erogato come da atto di erogazione finale e quietanza del 19/5/1988 ai rogiti dello stesso Not. rep. n. 13863. Per_2
Orbene, come previsto dalla Legge Regionale Siciliana 25 marzo 1986 n. 15, in virtù della quale è stato concesso ed erogato il mutuo per cui è causa, e come precisato sia nel corpo del contratto di mutuo agli artt. 8 e 10 che nel capitolato allegato, l'operazione creditizia in questione è assoggettata alla normativa sul credito fondiario di cui al T.U. 16 luglio 1905 n.
646 e successive integrazioni e modifiche (vedi, alla data dell'atto de quo, D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7, art. 15, comma 2° ), che prevede l'esonero dall'obbligo di notifica del titolo esecutivo (v. art. 41, comma 1°, D.Lgs. 385/1993).
Quanto alla contestazione del quantum precettato in dipendenza della effettuata cessione del quinto effettuata dal sig. si osserva che anche se il debitore ha una Parte_1 cessione del quinto in corso il creditore può comunque agire esecutivamente atteso che la legge permette la coesistenza della cessione del quinto e del pignoramento pur stabilendo dei limiti nel caso di pignoramento dello stipendio, ex art. 5 del DPR n. 180/1950, per evitare che il debitore venga privato di una porzione eccessiva del proprio reddito.
L'opposizione va dunque rigettata.
Le spese di lite, liquidate secondo i valori minimi non avendo la causa comportato il vaglio di questioni di particolare complessità, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna gli attori alla refusione in favore della convenuta delle spese di lite che liquida in € 2.540,00 oltre il rimborso forfettario per spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Agrigento il 29 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, ha emesso e pubblicato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3684/2021 R.G. del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA da , nato a [...] il [...], e da Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi Parte_2 dall'Avv. Santina Lattuca presso lo studio della quale sono domiciliati presso come da procura in calce al presente atto
-ATTORI -
CONTRO con sede legale in Milano, in persona del suo Procuratore speciale Controparte_1
Dott.ssa elettivamente domiciliata in Palermo presso lo studio dell'Avv. Controparte_2
Fabrizio Morabito che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di precetto notificato il 10/12/2021
- CONVENUTA -
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
Gli attori hanno introdotto il presente giudizio in opposizione all'atto di precetto notificatogli da controparte il 10.12.2021 in ragione dei seguenti motivi: 1)Nullità dell'atto di precetto per violazione dell'art. 479 c.p.c., per la mancata notifica del titolo esecutivo. 2) contestazione del quantum precettato per non avere tenuto conto della cessione del quinto effettuata dal sig.
a far data dal 20.05.2009 (dec. 08/2009) – sede di Agrigento Parte_1 CP_3
0100 prot. n. 1160TT (cfr. all. 2). Indi, hanno instato preliminarmente per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo sotteso alla minacciata esecuzione forzata e nel merito per la declaratoria dell'insussistenza del diritto dell di procedere ad esecuzione forzata CP_1 nei confronti degli opponenti con vittoria di spese e competenze, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. nel costituirsi in giudizio ha contestato in toto l'opposizione chiedendone Controparte_1
conseguentemente il rigetto.
Orbene, l'opposizione, istruita documentalmente, è infondata e pertanto va rigettata per quanto di seguito osservato.
Nella fattispecie il titolo esecutivo sotteso all'atto di precetto opposto notificato da CP_1
– subentrata al per effetto della incorporazione dello stesso in Controparte_4 CP_1
è costituito dal contratto del 18/4/1988 in Not. Marsala di Porto Empedocle 2
[...] Per_1 rep. n. 13723 di mutuo di £.80.000.000 concesso agli opponenti dal , ai sensi Controparte_4
della Legge Regionale Siciliana 25 marzo 1986 n. 15, spedito in forma esecutiva e nuovamente munito di formula esecutiva giusta autorizzazione del Tribunale di Agrigento del
3/2/2020 (v.all.n. 3 della comparsa di costituzione), di £.80.000.000; - mutuo garantito dall'ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Agrigento il 19/4/1988 ai nn.
6532/424 (rinnovata il 4/4/2008 ai nn. 8924/1742); - ed interamente erogato come da atto di erogazione finale e quietanza del 19/5/1988 ai rogiti dello stesso Not. rep. n. 13863. Per_2
Orbene, come previsto dalla Legge Regionale Siciliana 25 marzo 1986 n. 15, in virtù della quale è stato concesso ed erogato il mutuo per cui è causa, e come precisato sia nel corpo del contratto di mutuo agli artt. 8 e 10 che nel capitolato allegato, l'operazione creditizia in questione è assoggettata alla normativa sul credito fondiario di cui al T.U. 16 luglio 1905 n.
646 e successive integrazioni e modifiche (vedi, alla data dell'atto de quo, D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7, art. 15, comma 2° ), che prevede l'esonero dall'obbligo di notifica del titolo esecutivo (v. art. 41, comma 1°, D.Lgs. 385/1993).
Quanto alla contestazione del quantum precettato in dipendenza della effettuata cessione del quinto effettuata dal sig. si osserva che anche se il debitore ha una Parte_1 cessione del quinto in corso il creditore può comunque agire esecutivamente atteso che la legge permette la coesistenza della cessione del quinto e del pignoramento pur stabilendo dei limiti nel caso di pignoramento dello stipendio, ex art. 5 del DPR n. 180/1950, per evitare che il debitore venga privato di una porzione eccessiva del proprio reddito.
L'opposizione va dunque rigettata.
Le spese di lite, liquidate secondo i valori minimi non avendo la causa comportato il vaglio di questioni di particolare complessità, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna gli attori alla refusione in favore della convenuta delle spese di lite che liquida in € 2.540,00 oltre il rimborso forfettario per spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Agrigento il 29 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò