Ordinanza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, ordinanza 10/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. N. 262/2017
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE ORDINANZA ex art. 702 ter c.p.c Il Giudice, dott. ssa Lucia Esposito;
a definizione del procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis e ss. c.p.c., iscritto a ruolo presso questo Tribunale con il n. 262 /2017 di R.G.A.C., avente ad oggetto Contratti bancari(deposito bancario, etc) proposto da: in persona dell'amministratore Parte_1
, P. IV , Parte_2 P.IVA_1 corrente in VA DETI (SA) alla Via XXV Luglio n. 234, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Marco Del Vecchio e Pasquale Adinolfi ed elettivamente domiciliata in VA DETI (SA) al Viale Marconi n. 55, presso lo studio del primo contro
con sede con sede legale in Roma, Via Zoe Fontana n. 220 Controparte_1 ed. B6, capitale sociale di Euro 3.125.000,00 interamente versato, iscrizione al Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. , iscritta al P.IVA_2 n. 35125 dell'Elenco degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 106 del Testo Unico Bancario, codice ABI 328484, in persona del procura-tore speciale, Avv. Gennaro Cretella (cod. fisc. ) - C.F._1 giusta procura del Presidente del Consiglio di Ammin do Dominici, del 11/04/2017 per rogito del Notaio Dr. di Persona_1
Roma, Rep. 12.148 Racc. 8.282, registrato il 20/04 in proprio ma nella sua espressa qualità di mandataria con rappresentanza di con sede legale in Via Toledo n. 177, capitale Parte_3 Pt_3 sociale EUR 1.000.000.000,00 i.v., iscrizione nel Registro delle Imprese di Pt_3 codice fiscale e partita I.v.a. n. , iscritta all'Albo delle Banche al P.IVA_3 appartenente al Gruppo , iscritto all'Albo dei Gruppi CP_2 Controparte_3 Bancari, in virtù di procur braio 2015, Repertorio n.227 e Raccolta n. 110 del Notaio di Massa Lubrense, iscritto Persona_2 presso il distretto Notarile riu nunziata e LA , registrato a Pt_3 Castellammare di Stabia (NA) il 09/02/2015 al n. 999/1T, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. (nato a [...] il [...] cod. fisc. CP_4 C.F._2
) ed domiciliato in Castel San Giorgio (SA) al
[...] 14, presso lo studio dell'Avv. Daniele Toriello. ha pronunciato la seguente ordinanza con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 19/1/2017 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, la società Parte_1 agiva in giudizio, al fine di sentire accogliere le seguenti
[...] ni:”…ritenuta la sommarietà della cognizione della causa de qua: - accertare e dichiarare la nullità del rapporto di conto corrente numero 41950167 nonché di tutti i rapporti allo stesso collegati in quanto non risulta giammai sottoscritto dalle parti un contratto in violazione dell'art. 117 TUB;
- accertare e dichiarare la nullità, inefficacia e/o invalidità parziale di tutte le pattuizioni riferite al rapporto di conto corrente n. 41950167 che prevedevano la corresponsione di interessi anatocistici, commissione di massimo scoperto, addebito valute e di tutte le altre spese e competenze a qualsiasi titolo pretese, per violazione dell'art. 117 TUB, nonché degli artt. 1283,
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- accertare e dichiarare, altresì, la nullità del contratto di conto transitorio/ ausiliario n. 41950268 in quanto non sottoscritto dalla banca resistente in violazione degli artt. 117 e 127 TUB;
-accertare e dichiarare, comunque, l'invalidità e/o la nullità parziale, per viola-zione degli art. 644 cp e 1815 comma 2 cc, di tutte le pattuizioni riferite al rapporto di conto corrente n. 41950268, in applicazione delle quali risultano addebitati alla correnti-sta competenze ed interessi usurari non dovuti;
- per l'effetto delle declaratorie di cui sopra, rideterminare il saldo dare- avere tra le parti e condannare il a restituire in favore del Parte_3
l'importo complessivo di € 80.345,18, ovvero la maggiore o Parte_1
all'esito della CTU tecnica- bancaria, oltre interessi legali dalla chiusura dei rapporti nonché la rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo;
- in via alternativa, sempre per l'effetto delle declaratorie di cui sopra e laddove il rapporto di conto corrente risultasse ancora aperto nonostante il passaggio a sofferenza della posizione nel dicembre 2015, rettificare il saldo passivo, mediante accertamento negativo del credito della Banca dallo stesso risultante, epurandolo da tutte le illegittime competenze applicate e percepite a qualsiasi titolo dalla banca stessa, quali risultanti a seguito dell'invocanda CTU, oltre interesse e valutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo;
- condannare la resistente al pagamento delle spese e compenso professionale del presente giudizio da liquidarsi ex DM n. 55/2014 con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 cpc” Parte ricorrente premetteva di aver stipulato contratto di conto corrente, contraddistinto dal n. 41950167 con il e che detto rapporto Parte_3 veniva presumibilmente chiuso nel dice ggio a sofferenza della posizione;
che, in data 02/03/2000, invece, sarebbe stato acceso altro conto corrente, di natura transitoria e con numero 41950268, solo per la concessione di un finanziamento di £ 130.000.000; che nel corso degli anni ed in pendenza dei detti rapporti, la banca avrebbe concesso al una serie di Parte_1 affidamenti;
che la società ricorrente avrebbe, poi, fatto idonea richiesta al Parte_3 di ricevere tutta la documentazione afferente i conti di che trattasi,
[...] banca resistente avrebbe provveduto ad inoltrare solo quella relativa al n. 41950268; che la documentazione sarebbe stata sottoposta ad un'analisi tecnico-contabile e dalla stessa sarebbe risultato che, in realtà le parti giammai avrebbero sottoscritto il contratto di conto corrente n. 41950167, mentre il conto ausiliario /transitorio n. 41950268 sarebbe risultato privo della sottoscrizione da parte dell'Istituto di Credito;
che il CTP della società avrebbe riscontrato la presenza di importi illegittimamente addebitati ammontanti ad € 180.345,18; che l'odierna ricorrente adìva l'Organismo di Mediazione che si concludeva con verbale negativo. Ciò premesso evidenziava come il rapporto intercorso con il mai Parte_3 sottoscritto dalle parti, sarebbe stato caratterizzato da illegi di interessi anatocistici, ultralegali, spese e commissioni privo di requisiti di determinatezza o determinabilità nonché con riferimento al conto transitorio
/ausiliario n. 41950268 dalla pattuizione tassi di interesse superiori a quelli soglia. Aggiungeva che i contratti sarebbero ancora stati nulli per difetto della forma scritta e, contrariamente a quanto previsto dall'art. 117 TUB, la Banca non avrebbe consegnato al cliente un documento scritto e soprattutto sottoscritto da entrambe le parti. Alla luce della rilevata nullità per difetto della forma ed in assenza di idonea pattuizione, la banca avrebbe applicato un tasso di interesse ultralegale in violazione dell'art. 1284 cc, il quale espressamente prevede che la pattuizione degli interessi superiori al tasso legale debba avvenire per iscritto, nonché dell'art. 1346 cc che sancisce con la nullità di tali pattuizioni per indeterminatezza dell'oggetto. Parimenti illegittima, secondo parte ricorrente, sarebbe la capitalizzazione trimestrale degli interessi in contrasto con il dominante orientamento della Suprema Corte che avrebbe, a contrario, affermato che, in caso di nullità della clausola di capitalizzazione
N.R.G. 262/2017 - G.M. DOTT. SS LUCIA ESPOSITO 2 trimestrale degli interessi passivi, gli interessi a debito del correnti-sta devono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna, in quanto risulta l'assenza di qualsiasi previsione negoziale relativa ad una capitalizzazione trimestrale. In ultimo la società eccepiva che la banca resistente Parte_1 avrebbe pattuito co ione della Legge n. 108/96. Si costituiva l' , che, in via preliminare eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità , non sussistendo i presupposti del rito sommario e la prescrizione del diritto alla restituzione delle somme per il decorso del termine quinquennale in relazione all'avvenuta capitalizzazione trimestrale degli interessi, ovvero decennale qualora si configuri la fattispecie dell'indebito oggettivo. Eccepiva poi la nullità dell'atto introduttivo per la mancanza di esposizione dei fatti posti a fondamento della proposta azione. Passando al merito eccepiva la validità del contratto sottoscritto solo dal cliente, la pattuizione espressa del tasso di interesse ultralegale, così come veniva espressamente pattuito tra le parti, così come le altre condizioni economiche applicate ai rapporti di finanziamento e di conto corrente bancario. Con riguardo alla illegittimità degli interessi applicati, della c.ms. e della presunta capitalizzazione trimestrale, i rapporti bancari oggetto del presente giudizio si sono sviluppati nella piena vigenza della delibera CICR del 09.02.2000 ovvero alla stessa adeguati. Né sulla capitalizzazione degli interessi passivi possono assolutamente incidere le commissioni di massimo scoperto e le spese di tenuta conto, avendo gli stessi un diverso presupposto ed una propria funzione economica, come avvalorato dalle istruzioni dettate dalla Banca d'Italia e dall'U.I.C. (Ufficio Italiano Cambi) in tema di rilevazione dei tassi usurari, nelle quali viene esplicitamente chiarito che la c.m.s. non rientra nel calcolo del Tasso Effettivo Globale e che la stessa debba essere rilevata separatamente. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi, contenute nei contratti in essere alla data di entrata in vigore della delibera CICR del 9/02/2000 ed adeguate a quanto in esse disposto, nonché in quelli stipulati successivamente a tale data, sono pienamente legittime. Nè l'anatocismo bancario può ritenersi neppur contrastante con l'art.1469 bis. c.c., sia perché il correntista può anche essere un'impresa, sia perché trattasi di clausole sostanzialmente riproduttive di norme di legge (artt. 1823-1825-1831 c.c, art. 8 L. n.154/92) fatte salve dall'art.1469 ter c.c., sia perché la capitalizzazione trimestrale non rientra in alcune delle fattispecie legali di vessatorietà. Concludeva pertanto chiedendo: A.In via preliminare e pregiudiziale A.1 Accertare e dichiarare l'inammissibilità ed improcedibilità del ricorso ex adverso inoltrato, perché la controversia de qua necessita di un'istruttoria specifica, puntuale e dunque inevitabilmente da effettuarsi nelle forme del rito ordinario e per l'effetto rigettarlo, con ogni conseguenza di Legge. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali ex DM n. 55/2014. A.2 Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto vantato da parte ricorrente alla restituzione delle somme da questa corrisposte per lo spirare del termine quinquennale ovvero decennale all'uopo previsto, anche alla luce del recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali ex D.M. n. 55/2014. B. In via principale e nel merito Rigettare, comunque ed in ogni caso, la domanda formulata da parte ricorrente, perché assolutamente e comunque nulla, inammissibile, improcedibile, nonché assolutamente infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali ex D.M. n. 55/2014. OSSERVA questo Giudice come la domanda attorea sia infondata. Alla luce del principio inaugurato dalle Sezioni Unite del 16 gennaio 2018, n. 898 in materia di contratti finanziari, ma estensibile pacificamente anche ai contratti bancari,
N.R.G. 262/2017 - G.M. DOTT. SS LUCIA ESPOSITO 3 il requisito della forma scritta del contratto è rispettato qualora il medesimo sia redatto per iscritto e ne venga consegnata copia al cliente. Ai fini della validità di tali contratti non è dunque necessaria la sottoscrizione da parte dell'Istituto ma è sufficiente unicamente quella del correntista e/o della parte mutuataria, posto che il consenso della Banca ben può essere desunto alla stregua di comportamenti concludenti dalla stessa tenuti. Il tipo di nullità che deriva dalla violazione di precetti sulla forma, in questi tipi di contratti, ha finalità meramente protettive, con la conseguenza che la stessa è inquadrabile tra le nullità c.d. di funzione (anziché tra quelle di struttura). Se dunque la nullità è funzionale alla tutela del diritto dell'investitore di avere tutte le informazioni che gli sono necessarie, ne consegue che da un lato tale esigenza può ritenersi soddisfatta tramite la firma del cliente e dall'altro che quest'ultimo è l'unico soggetto legittimato a farla valere. Infatti, la nullità prevista dall'indicato articolo ha la mera funzione di assicurare che l'investitore conosca le regole che disciplinano il rapporto contrattuale e verificare durante lo svolgimento del rapporto stesso il rispetto delle modalità di esecuzione;
dunque, trattasi di nullità relativa intesa a proteggere in via diretta e immediata non un interesse generale ma quello particolare dell'investitore. Dal momento che ciò che prevale è proprio lo scopo della norma, la sottoscrizione dell'intermediario risulta un requisito formale non utile alla ratio della previsione legislativa. Venendo poi alla Consulenza Tecnica espletata, questa può ritenersi certamente condivisibile in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti, avendo l'Ausiliario adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'indagine tecnica secondo le direttive impartite secondo i quesiti posti in sede di affidamento dell'incarico, sicché possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice. Il C.T.U. ha accertato per il conto corrente ordinario n. 1294195/01/67 quale somme fossero o meno “ripetibili” – secondo quanto disposto dalla Sentenza n. 24418/2010 della Cassazione nel periodo intercorso tra il 07/03/1996 (data accensione) ed il 08/02/2006 (dieci anni prima della lettera di messa in mora datata 08/02/2016). Il CTU ha accertato che fino al 31/12/2005 tutti gli interessi e competenze addebitati sul conto corrente n. 1294195/01/67, compresi quelli girocontati dal conto corrente n.1294195/02/68, sono stati “pagati” dalle rimesse solutorie accreditate sul rapporto bancario de quo, pertanto, secondo quanto disposto dalla citata Sentenza n. 24418/10 della Corte di Cassazione a Sezione Unite, dette somme astrattamente illegittime non sono più ripetibili per prescrizione decennale. In secondo luogo, il C.T.U. ha effettuato la verifica dell'usura, che, alla luce della Sentenza n. 12965/2016 della Corte di Cassazione, è stata determinata utilizzando per il calcolo del T.E.G. la stessa formula adottata per la determinazione del tasso soglia. Il CTU ha accertato per il conto corrente n. 1294195/01/67 che sono state convenute in data 11/02/2010 delle condizioni economiche entro la misura massima consentita dalla Legge n. 108/1996. Dopodiché, sempre per il conto corrente n. 1294195/01/67, non avendo potuto appurare dalla documentazione prodotta se e quando sono state effettuate delle variazioni delle condizioni economiche, ha effettuata la verifica usura per ciascun trimestre, dal quale si evince che il
[...] non ha applicato interessi usurari ai sensi della Legge n. 108/9 Parte_3
N.R.G. 262/2017 - G.M. DOTT. SS LUCIA ESPOSITO 4 Per quanto riguarda il conto corrente n. 01294195/02/68, poi, ha accertato anche in questo caso che sono state convenute in data 02/03/2000 delle condizioni economiche entro la misura massima consentita dalla Legge n. 108/1996. Ha precisato in proposito che il predetto contratto riguarda un'apertura di un conto corrente ordinario e non di un conto anticipo, come erroneamente asserito dalla parte ricorrente. A tal proposito, ha evidenziato che i giroconti effettuati sul conto corrente n. 1294195/01/67 degli interessi e competenze maturati non modificano la natura del rapporto bancario de quo, il quale, come indicato sia sul contratto e sia sui relativi estratti conti, trattavasi di un conto corrente di corrispondenza e, quindi, non di un'anticipazione s.b.f. di effetti, fatture, documenti, etc.. Di conseguenza, in ottemperanza a quanto disposto nei Decreti del Ministro del Tesoro e/o e dalle Istruzioni della Banca d'Italia, ai fini della verifica CP_5 dell'usura è stato considerato il tasso soglia relativo alla categoria “Aperture di credito in conto corrente” e non quella degli “Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche”. Infine, ha effettuato la verifica dell'usura per ciascun trimestre, ove si evince che il non ha applicato interessi da considerarsi usurari ai sensi della Parte_3 lineando che nella voce “accordato” sono stati considerati i seguenti importi rilevati dalle “richieste di concessione fido” depositate in atti: dal 03/03/2000: Lire 130.000.000 (Euro 67.139,40); dal 31/08/2011: Euro 46.348,00; Ha poi precisato che, non essendo stata indicata alcuna data nella “Integrazione contrattuale”, ha stata considerata la prima scadenza indicata nel piano di rientro. In relazione alla ricostruzione del conto corrente n. 1294195/01/67: fino al 10/02/2010, non avendo rinvenuto alcun tipo di contratto e/o pattuizione, il saldo del rapporto bancario de quo è stato rideterminato: ordinando la movimentazione per data, in quanto non essendo stata espressamente convenuta la valuta, ossia la data di decorrenza degli interessi per ciascun tipo di operazione;
applicando gli interessi a saggio legale, data l'assenza di qualsiasi convenzione;
escludendo qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi, non essendo stata convenuta tra le parti, liquidandoli alla data finale del 10/02/2010; non ricalcolando, la commissione di massimo scoperto, vista che non risulta essere stata pattuita, nonché, le altre commissioni che la hanno sostituito dal 2009, non essendo anch'esse espressamente pattuite;
addebitando trimestralmente le spese liquidate dalla Banca;
girocontando gli interessi e competenze del conto corrente n. 0129415/02/68 ricostruito;
non ricostruendo gli interessi e competenze che erano stati addebitati fino al 31/12/2005, essendo non più ripetibili per prescrizione decennale;
dall'11/02/2010 il saldo del rapporto bancario de quo è stato rideterminato: ordinando la movimentazione per valuta, in quanto espressamente pattuita;
applicando i tassi entro la misura pattuita: del 2,010% per gli interessi creditori;
del 7,000% per gli interessi debitori delle seguenti aperture di credito: fino al 31/07/2010 di Euro 150.000,00 (120.000,00 + 30.000,00); dal 01/08/2010 di Euro 120.000,00; del 12,000% per gli interessi debitori per utilizzi oltre il fido;
del 12,250% per gli interessi debitori per scoperto di conto;
applicando la capitalizzazione degli interessi, poiché ai sensi dell'art. 6 della Delibera C.I.C.R. del 09 febbraio 2000 erano sia stati indicati nei citati contratti i tassi rapportati su base annua e quelli che tengono conto degli effetti della capitalizzazione (i c.d. tassi effettivi annui), sia perché dette norme erano state approvate specificatamente ai sensi dell'art. 1341 c.c.; ricalcolando per ciascun trimestre la commissione di disponibilità fondi entro la misura dello 0,4% sulla media dell'affidato, visto che detto onere, avendo sostituito dal 2009 la c.m.s., è stato pattuito sia nella misura che nella modalità di calcolo;
addebitando trimestralmente le spese liquidate dalla Banca;
N.R.G. 262/2017 - G.M. DOTT. SS LUCIA ESPOSITO 5 Con riguardo alla ricostruzione del conto corrente n. n. 0129415/02/68: essendo da considerarsi valido solo il contratto sottoscritto in data 02/03/2000, dato che l'altro prodotto in atti riporta solo la firma della Banca, il saldo del rapporto bancario è stato rideterminato: ordinando la movimentazione per valuta, in quanto espressamente convenuta;
applicando i tassi entro la misura pattuita, e precisamente: non al di sotto dello 0,125% per gli interessi creditori;
entro il 13,000% per gli interessi debitori;
escludendo qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi, non essendo stata convenuta tra le parti, liquidandoli alla data di estinzione/giroconto del 05/03/2013; non ricalcolando la commissione di massimo scoperto, vista che non risulta essere stata pattuita nella modalità di calcolo, nonché le altre commissioni che la hanno sostituito dal 2009, non essendo espressamente pattuite;
addebitando trimestralmente le spese liquidate dalla Banca convenuta;
girocontando gli interessi e competenze nonché il saldo finale al 05/03/2013 sul conto corrente n. 1294195/01/67 ricostruito;
non ricostruendo gli interessi e competenze che erano stati addebitati fino al 31/12/2005, essendo non più ripetibili per prescrizione decennale;
pervenendo, così, al seguente risultato del conto corrente n. 1294195/01/67: Saldo Ricostruito dal C.T.U. € 5.058,35 Saldo Banca (64.592,68+2.618,78) € - 67.211,46 Differenza al 31/12/2005 € 72.269,81. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della parte ricorrente. Letto l'art. 702 ter c. 5 c.p.c
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente provvedendo sulla domanda proposta, così provvede:
1. rigetta, per le causali di cui in motivazione, la domanda;
2. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 quidano in € 14.000,00 per Controparte_1 compenso professionale, oltre I.V.A. e C.PA., se dovute, come per legge;
3. pone definitivamente a carico di le Parte_1 spese di CTU liquidate nel corso del giudizio. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Nocera Inferiore, 06.03.2025 Il Giudice
Dott. ssa Lucia Esposito
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