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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 13/12/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1057/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
In persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n° 1057/2020 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 23/10/2025, promossa da e rappresentati e difesi dall'avv. Fulvio Ciafrei ed elettivamente Parte_1 Parte_2 domiciliati presso il suo studio sito in Isernia alla via Libero Testa n° 243;
ATTORI nei confronti di rappresentata dalla procuratrice speciale , CP_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Elena Frascino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
IE TA sito in Castel San Vincenzo al vicolo del Cortile n° 6;
rappresentata dalla procuratrice speciale Parte_3 Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Frascino ed elettivamente domiciliata presso lo studio
[...] dell'avv. IE TA sito in Castel San Vincenzo al vicolo del Cortile n°6;
in persona del Presidente e legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Elena Frascino, Giampiero Covino ed Alessandro Landolfi ed elettivamente domiciliata presso la sede legale della sita in Controparte_3
Benevento alla via Pacevecchia n° 14 B/C;
CONVENUTE avente ad oggetto: mutuo pagina 1 di 9 Conclusioni come da verbale di udienza del 23/10/2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno proposto opposizione al Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 262/2020, emesso dal Tribunale di Isernia, nell'ambito del procedimento monitorio n. 799/2020 RG con il quale gli attori sono stati condannati a pagare, in favore di
[...]
, la somma di € 15.151,81 oltre gli interessi, nonché le spese della procedura di Parte_3 ingiunzione liquidate in € 540,00 per compenso e in € 145,50 per spese vive oltre IVA, CPA, spese generali al 15% e successive occorrende. Tale somma si fonda sul finanziamento n° 10158096206424 del 27/02/2001, con contestuale concessione di carta di credito, richiesto ed ottenuto dagli opponenti da per un importo pari a L. 14.350.000 (corrispondenti a odierni € 7.411,16) avente come scopo CP_4
l'acquisto di una autovettura, da rimborsare in complessive 30 rate mensili dell'importo di L. 546.000 ciascuna (corrispondenti a odierni € 281,99) decorrenti dal 30/03/2001. In particolare, a sostegno della propria opposizione, gli opponenti hanno eccepito:
- il pagamento del finanziamento su cui si fonda il decreto ingiuntivo opposto;
- il superamento del tasso soglia degli interessi richiesti sul finanziamento;
- la prescrizione del diritto di credito della nei confronti del sig. Parte_3 Parte_2
Si è costituita in giudizio la , contestando tanto eccepito dagli opponenti. Il credito Parte_3 vantato dalla è stato, nel corso del giudizio, ceduto a e, Parte_3 CP_1 successivamente, a , le quali si sono costituite in giudizio a Controparte_2 titolo di successori ex art. 111 c.p.c. chiedendo l'estromissione dei rispettivi cedenti e ribadendo l'inammissibilità, improponibilità ed infondatezza sia in fatto che in diritto dell'intera domanda avversaria chiedendone il rigetto nonché la condanna degli opponenti per lite temeraria ex art.96, comma 3, c.p.c.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante interrogatorio formale del legale rappresentante dell'ultima cessionaria il quale non si è presentato a rendere l'interrogatorio e che, comunque, non avrebbe potuto riferire alcunchè in ordine al presunto pagamento delle rate del finanziamento da parte degli opponenti e, assegnata da ultimo alla scrivente Giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23/10/2025 previa concessione dei termini ridotti ex art.190, comma 2 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Va, infine, precisato che in sede di precisazione delle conclusioni, gli opponenti hanno eccepito, in limine, anche il difetto di legittimazione attiva della e delle società cessionarie, Parte_3 sostenendone la rilevabilità d'ufficio. pagina 2 di 9 ***
Va, anzitutto, esaminato il motivo di opposizione proposto in limine e relativo al presunto difetto di legittimazione attiva della società opposta e delle cessionarie.
Al riguardo va evidenziato che “la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza. Ne consegue che, a differenza della "legitimatio ad causam" (il cui eventuale difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio), intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, l'eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio, attenendo appunto al merito, non è rilevabile d'ufficio, ma è affidata alla disponibilità delle parti e, dunque, per farla valere proficuamente, deve essere tempestivamente formulata” (Cass. n. 11284/2010).
Peraltro, sul punto si sono pronunciate anche le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.
2951/2016 stabilendo che:
- la legittimazione ad agire, attenendo al diritto di azione, spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal Giudice;
- cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio che attiene invece al merito della causa ed è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda che l'attore ha l'onere di allegare e di provare.
Ciò chiarito in punto di diritto, va rilevato che, nel caso di specie, quanto eccepito da parte opponente in relazione all'asserito difetto di prova circa la cessione del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto attiene non già alla legittimazione processuale ma, proprio, alla titolarità del rapporto giuridico controverso.
Va, inoltre, evidenziato che i giudici di legittimità hanno sostenuto che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. (Cass. n. 24798/2020 e, da ultimo, Cass. n. 5190/2025).
pagina 3 di 9 Orbene, il riconoscimento implicito della cessione e dell'inclusione del credito di cui alla presente causa tra quelli oggetto di cessione si ricava dalla mancata contestazione ex art. 115 c.p.c. degli opponenti fino alla cessione del credito in capo ad . Parte_3
Anche la legittimazione sostanziale delle convenute, derivanti dalle cessioni avvenute nel corso del presente giudizio non sono state oggetto di specifica e tempestiva contestazione, sicchè deve ricavarsi l'implicito riconoscimento del credito per cui è causa tra quelli oggetto di cessione.
A ciò si aggiunga che, a fronte della contestazione sollevata in limine dagli opponenti, è stato depositato dall'opposta l'estratto dell'allegato A al contratto di cessione tra IFIS spa e Parte_3 contenente l'indicazione del singolo credito afferente il presente giudizio, ceduto alla , Parte_3 ove erano evidenziati (cfr. doc. 1 memoria di replica):
- l'NDG 03144504063 (già riportato nelle lettere di cessione e messa in mora di IFIS di cui agli all. 9 e
10 fascicolo monitorio);
- il codice fiscale di debitore principale e coobbligato C.F._1 CodiceFiscale_2
- l'importo dovuto.
Deve, pertanto, rigettarsi tale motivo di opposizione.
***
Parte opponente assume, poi, l'infondatezza del decreto ingiuntivo in quanto, l'importo del finanziamento alla base dell'emesso decreto ingiuntivo sarebbe stato già pagato, quantomeno per 27 delle 30 rate originariamente pattuite.
La Cassazione, con la nota sentenza delle Sezioni Unite n° 13533/2001 del 30/10/2001 e con le successive conformi tra cui la n° 826/2015 e la n° 28834/2017 ha stabilito il principio secondo cui, in materia di obbligazioni contrattuali, al creditore spetta solo provare il titolo ed allegare l'inadempimento, mentre al debitore spetta provare l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'altrui pretesa. Infatti, “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto
(creditore) riveste la qualità sostanziale di attore, mentre l'opponente (debitore) quella di convenuto.
Pertanto, incombe al creditore opposto l'onere di provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere, tra cui, in primo luogo, l'avvenuto adempimento dell'obbligazione”.
Ed ancora: “Allorquando il debitore opponente, a fronte dell'allegazione di inadempimento da parte del creditore opposto, si difenda eccependo l'avvenuto adempimento (ossia l'estinzione dell'obbligazione per mezzo del pagamento), su di lui grava l'onere di provare tale fatto estintivo. La mancata prova dell'adempimento da parte dell'opponente comporta il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo (o, in ogni caso, l'accoglimento della domanda di merito del creditore opposto)”
(Cass. civ. n° 4339/2020). pagina 4 di 9 Nel caso di specie, gli opponenti non hanno provato l'avvenuto adempimento dell'obbligazione assunta con il contratto di finanziamento oggetto di causa. E anzi, a fronte della ricostruzione dell'andamento del rapporto rilevata dall'opposta, la quale ha specificato che: “In data 30.8.2002, in corrispondenza, quindi, della rata n. 18, si verificava il primo insoluto.
Inoltre, i sigg. ed non corrispondevano neppure gli importi di cui alle rate Parte_1 Parte_2 nn. 19 del 30.9.2002 e 20 del 30.10.2002. Successivamente, i sigg. ed Parte_1 Parte_2 corrispondevano solo e soltanto gli porti indicati in corrispondenza delle rate nn. 21 del 30.11.2002 e
22 del 30.12.2002. Quindi, in data 12.6.2003, a seguito di ulteriori cinque rate interamente impagate, ovvero quelle dalla n. 23 del 30.1.2003 alla n. 27 del 30.5.2003, veniva dichiarata la decadenza dal beneficio del temine degli odierni debitori opponenti. È palese che gli odierni debitori opponenti successivamente non corrispondevano neppure le restanti rate nn. 28,29 e 30 del loro piano di rientro ed infatti gli stessi non provano nulla di diverso di quanto contabilizzato in atti dalla creditrice. […]
Ciò premesso, più dettagliatamente, l'importo complessivo di 15.151,81 euro correttamente ingiunto è suscettibile di essere scorporato come segue, sulla scorta degli estratti conto già prodotti in sede monitoria, in particolare l'estratto conto AL SP (cfr. all. 14 della produzione monitoria) e l'estratto conto certificazione ex art. 50 TUB di CA Ifis che si produce in questa sede (cfr. doc. 6 in calce):
capitale scaduto ante DBT 2.097,11 euro capitale a scadere post 831,31 euro
DBT
spese 205,49 euro penale 32,82 penale interessi compensativi per 285,22 euro utilizzazione carta addebiti carta di credito 2.300,83 euro interessi di mora 9.399,03 euro totale 15.151,81 euro pagina 5 di 9 Per inciso, l'importo di 9.399,03 euro, domandato per interessi di mora, veniva calcolato sul solo capitale di 5.229,25 euro (2.097,11 euro + 831,31 euro + 2.300,83 euro) su di un arco di tempo di quasi tredici anni - durante il quale protrattosi l'inadempimento degli odierni opponenti, inadempienti ancora oggi - intercorrente dal 12.6.2003 (data della DBT) al 14.12.2015, data dell'ultima cessione avvenuta in favore della ”, parte opponente non ha dimostrato l'intervenuto pagamento delle Parte_3 rate insolute specificatamente dettagliate dall'opposta.
Quanto, invece, alle spese relative all'insoluto per l'utilizzo della carta di credito che, secondo gli opponenti, “non è mai stata nella disponibilità degli opponenti che non hanno mai sottoscritto alcun contratto per usufruire di essa”, va rilevato che il contratto di cui all'all. 3 del fascicolo monitorio prevede espressamente, all'art. 3, l'utilizzo della carta di debito, per cui, gli odierni opponenti, a fronte del contratto stipulato in data 27.2.2001, assumevano l'obbligo di restituire, oltre alle rate del finanziamento per l'acquisto dell'autovettura, anche quanto derivante dall'utilizzo della carta di credito
“multiconto” ottenuta.
Ne consegue, pertanto, l'integrale rigetto di tale motivo di doglianza.
***
In relazione alla lamentata applicazione di tassi di interesse moratori usurari deve tenersi conto dei seguenti principi:
- in presenza di determinazione per iscritto di interessi oggettivamente usurari ex art.1815, comma 2,
c.c. per superamento del tasso soglia di cui alla L. n° 108/1996 già al momento della pattuizione, o per effetto dello ius variandi esercitato dalla banca, nessun interesse è dovuto, e l'usura può riguardare sia gli interessi convenzionali, sia gli interessi moratori, intesi peraltro singolarmente e non già cumulati;
- laddove l'usura sia relativa solo agli interessi moratori e non anche a quelli corrispettivi, la non debenza riguarda i soli interessi moratori, continuando ad essere dovuti gli interessi corrispettivi se non usurari;
- gli interessi ab origine non usurari ma divenuti usurari nel corso del rapporto, rimangono esigibili
(Cass. SS. UU. n° 24675/2017).
Con specifico riferimento all'analisi dell'eventuale superamento del tasso soglia con riguardo al finanziamento oggetto di causa va, poi, precisato che si condivide l'utilizzo della metodologia T.E.G., nella formula ufficializzata dalla CA d'LI (Cass. n° 12965/2016 e Cass. n° 22270/2016).
Ritiene, infatti, questo Giudice di dover aderire all'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale “criteri di coerenza logica e giuridica impongono di verificare la lamentata usurarietà del tasso di interesse utilizzando la medesima metodologia di calcolo ufficializzata nelle Istruzioni della CA, in quanto il raffronto deve necessariamente svolgersi tra dati omogenei. E, infatti, la stessa CA d'LI utilizza la pagina 6 di 9 metodologia di cui alle Istruzioni per rilevare il tasso effettivo globale medio, da cui si ricava il tasso soglia, cosicché l'utilizzo successivo di un criterio di calcolo diverso condurrebbe ad un risultato iniquo, oltre che scientificamente inattendibile, per la disomogeneità dei dati di riferimento (cfr. ex plurimis Tribunale di Milano, 19/03/2015 n° 3586; Tribunale di Varese, 10/04/2015 n° 194; Tribunale di Milano, 01/07/2014 e del 23/12/2014) (così, ex multis, Tribunale di Bergamo, n° 1825/2015). Non può, dunque, il giudice di merito svolgere un “sindacato sostitutivo” rispetto a quanto fissato dalle
Istruzioni della CA d'LI, atteso che scostarsi dai criteri da essa elaborati e fatti propri dai decreti ministeriali significherebbe operare, in sede di disapplicazione di questi ultimi, un sindacato non solo intrinseco, ma anche lesivo della discrezionalità tecnica pacificamente riconosciuta in sede di elaborazione delle Istruzioni e di rilevazione del TEGM e del tasso soglia”.
Alla luce dei principi sopra chiariti va detto che, da come emerge dagli atti di causa, il tasso di mora annuale effettivamente applicato ed ottenuto utilizzando le formule matematiche note risulta pari al
14,17% e, quindi, non è superiore a quello concordato contrattualmente nella misura del 17,53% (v. all.3 del fascicolo monitorio). A sua volta, tale tasso risulta essere inferiore anche al tasso soglia riportato nel decreto ministeriale del 20/12/2000 (v. doc.7 in calce alla comparsa di costituzione e risposta dell'opposta del 05/05/2021) il quale, per il trimestre gennaio-marzo 2001 in relazione alla categoria dei “Crediti personali ed altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari oltre
5.164,57 euro”, nella quale rientra il contratto oggetto di causa, indica un tasso del 17, 23% che, deve essere aumentato della metà in virtù di quanto disposto dal medesimo decreto. In tal modo, risulta un tasso soglia usura corrispondente al 25,84%.
In base a quanto appena affermato, risultano inferiori a tale soglia anche i tassi T.A.N. e T.A.E.G. contrattualmente pattuiti (rispettivamente nella misura del 10,51% e 13,27%) nonché il tasso degli interessi compensativi per l'utilizzo della carta multi-conto previsto contrattualmente nella misura del
19% (v. all.3 del fascicolo monitorio).
Ne deriva l'infondatezza di tale motivo di opposizione-
***
Infine, è stata sollevata l'eccezione di prescrizione del credito dell'opposta, in particolare, nei confronti del sig. Parte_2
A tal proposito, la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 4232 del 10/02/2023 ha ribadito alcuni consolidati principi in materia di contratto di mutuo e del suo regime di prescrizione: anzitutto, ha affermato che nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata;
pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza pagina 7 di 9 dell'ultima rata del mutuo (Cass. n. 2301/2004, n. 19291/2010, n. 17798/2011). Il mutuo è, infatti, un contratto in cui la restituzione del capitale mutuato e l'inerente dovere costituiscono l'effetto del contratto e, al contempo, la causa di estinzione. Di conseguenza, la differita restituzione del capitale conferisce, a tale tipo di contratto, il carattere di contratto di durata e le diverse rate non costituiscono obbligazioni autonome e distinte, ma l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione.
Il fatto che il debito sia frazionato in rate non modifica la natura unitaria del contratto di mutuo: pertanto, sussiste un unico termine di prescrizione decennale che decorre dalla scadenza dell'ultima rata che, nel caso di specie, è il 30/08/2003. Il credito, quindi, in assenza di atti interruttivi della prescrizione, si sarebbe prescritto alla data del 30/08/2013.
Sennonchè, la banca ha dato prova che, nel corso del tempo, sono stati notificati agli attori numerosi atti interruttivi della prescrizione e, specificatamente, la diffida ad adempiere nei confronti della sig.ra datata 18/09/2008 (doc. 4 fascicolo monitorio), il sollecito nei confronti del sig. e della Pt_1 Pt_2 sig.ra da parte di CA IFIS datati 14/01/2015 (doc. 9 e 10 del fascicolo monitorio) e da ultimo, Pt_1 il decreto ingiuntivo notificato in data 02/11/2020.
Deve, poi, evidenziarsi che l'interruzione della prescrizione determinata dalla lettera di diffida ad adempiere nei confronti della sig.ra del 18.9.2008 opera anche nei confronti del coobbligato Pt_1
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1310 comma 1 c.c., a norma del quale Pt_2
“gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione (2943 ss.) contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori”.
Peraltro, ai fini dell'estensione al o ai coobbligati dell'effetto interruttivo del corso della prescrizione di un atto rivolto contro un coobbligato, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c. non è richiesto che l'atto interruttivo - sia esso compiuto in via stragiudiziale o con la proposizione di un domanda - contenga l'individuazione e rappresentazione da parte del creditore che lo compie dell'esistenza dell'altro o degli altri coobbligati, rilevando unicamente l'oggettiva esistenza dell'obbligazione solidale. (Cass. n.
8208/2025).
Ne consegue che, avendo l'opposta interrotto la prescrizione nei confronti della sig.ra già nel Pt_1
2008 (estendendosi tale effetto interruttivo anche nei confronti del in forza dell'art. 1310 comma Pt_2
1 c.p.c.) e, successivamente, sia nei confronti del sig. che della sig.ra nel 2015, il diritto Pt_2 Pt_1 dell'opposta non risulta in alcun modo prescritto al momento della notifica del decreto ingiuntivo opposto.
L'eccezione di prescrizione così come formulata dagli opponenti deve essere, pertanto, rigettata.
** pagina 8 di 9 L'opposizione deve essere integralmente rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta l'opposizione presentata dai sig.ri e e, per l'effetto, conferma Parte_1 Parte_2
il decreto ingiuntivo n. 262/2020, emesso dal Tribunale di Isernia in data 6.10.2020 e lo dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- Condanna e , in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite Parte_1 Parte_2
sostenute dalla – difesa dai medesimi procuratori Controparte_2 delle cedute - che si quantificano in € 5.077,00 oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge;
Isernia, lì 13/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
In persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n° 1057/2020 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 23/10/2025, promossa da e rappresentati e difesi dall'avv. Fulvio Ciafrei ed elettivamente Parte_1 Parte_2 domiciliati presso il suo studio sito in Isernia alla via Libero Testa n° 243;
ATTORI nei confronti di rappresentata dalla procuratrice speciale , CP_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Elena Frascino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
IE TA sito in Castel San Vincenzo al vicolo del Cortile n° 6;
rappresentata dalla procuratrice speciale Parte_3 Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Frascino ed elettivamente domiciliata presso lo studio
[...] dell'avv. IE TA sito in Castel San Vincenzo al vicolo del Cortile n°6;
in persona del Presidente e legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Elena Frascino, Giampiero Covino ed Alessandro Landolfi ed elettivamente domiciliata presso la sede legale della sita in Controparte_3
Benevento alla via Pacevecchia n° 14 B/C;
CONVENUTE avente ad oggetto: mutuo pagina 1 di 9 Conclusioni come da verbale di udienza del 23/10/2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno proposto opposizione al Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 262/2020, emesso dal Tribunale di Isernia, nell'ambito del procedimento monitorio n. 799/2020 RG con il quale gli attori sono stati condannati a pagare, in favore di
[...]
, la somma di € 15.151,81 oltre gli interessi, nonché le spese della procedura di Parte_3 ingiunzione liquidate in € 540,00 per compenso e in € 145,50 per spese vive oltre IVA, CPA, spese generali al 15% e successive occorrende. Tale somma si fonda sul finanziamento n° 10158096206424 del 27/02/2001, con contestuale concessione di carta di credito, richiesto ed ottenuto dagli opponenti da per un importo pari a L. 14.350.000 (corrispondenti a odierni € 7.411,16) avente come scopo CP_4
l'acquisto di una autovettura, da rimborsare in complessive 30 rate mensili dell'importo di L. 546.000 ciascuna (corrispondenti a odierni € 281,99) decorrenti dal 30/03/2001. In particolare, a sostegno della propria opposizione, gli opponenti hanno eccepito:
- il pagamento del finanziamento su cui si fonda il decreto ingiuntivo opposto;
- il superamento del tasso soglia degli interessi richiesti sul finanziamento;
- la prescrizione del diritto di credito della nei confronti del sig. Parte_3 Parte_2
Si è costituita in giudizio la , contestando tanto eccepito dagli opponenti. Il credito Parte_3 vantato dalla è stato, nel corso del giudizio, ceduto a e, Parte_3 CP_1 successivamente, a , le quali si sono costituite in giudizio a Controparte_2 titolo di successori ex art. 111 c.p.c. chiedendo l'estromissione dei rispettivi cedenti e ribadendo l'inammissibilità, improponibilità ed infondatezza sia in fatto che in diritto dell'intera domanda avversaria chiedendone il rigetto nonché la condanna degli opponenti per lite temeraria ex art.96, comma 3, c.p.c.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante interrogatorio formale del legale rappresentante dell'ultima cessionaria il quale non si è presentato a rendere l'interrogatorio e che, comunque, non avrebbe potuto riferire alcunchè in ordine al presunto pagamento delle rate del finanziamento da parte degli opponenti e, assegnata da ultimo alla scrivente Giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23/10/2025 previa concessione dei termini ridotti ex art.190, comma 2 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Va, infine, precisato che in sede di precisazione delle conclusioni, gli opponenti hanno eccepito, in limine, anche il difetto di legittimazione attiva della e delle società cessionarie, Parte_3 sostenendone la rilevabilità d'ufficio. pagina 2 di 9 ***
Va, anzitutto, esaminato il motivo di opposizione proposto in limine e relativo al presunto difetto di legittimazione attiva della società opposta e delle cessionarie.
Al riguardo va evidenziato che “la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza. Ne consegue che, a differenza della "legitimatio ad causam" (il cui eventuale difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio), intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, l'eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio, attenendo appunto al merito, non è rilevabile d'ufficio, ma è affidata alla disponibilità delle parti e, dunque, per farla valere proficuamente, deve essere tempestivamente formulata” (Cass. n. 11284/2010).
Peraltro, sul punto si sono pronunciate anche le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.
2951/2016 stabilendo che:
- la legittimazione ad agire, attenendo al diritto di azione, spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal Giudice;
- cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio che attiene invece al merito della causa ed è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda che l'attore ha l'onere di allegare e di provare.
Ciò chiarito in punto di diritto, va rilevato che, nel caso di specie, quanto eccepito da parte opponente in relazione all'asserito difetto di prova circa la cessione del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto attiene non già alla legittimazione processuale ma, proprio, alla titolarità del rapporto giuridico controverso.
Va, inoltre, evidenziato che i giudici di legittimità hanno sostenuto che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. (Cass. n. 24798/2020 e, da ultimo, Cass. n. 5190/2025).
pagina 3 di 9 Orbene, il riconoscimento implicito della cessione e dell'inclusione del credito di cui alla presente causa tra quelli oggetto di cessione si ricava dalla mancata contestazione ex art. 115 c.p.c. degli opponenti fino alla cessione del credito in capo ad . Parte_3
Anche la legittimazione sostanziale delle convenute, derivanti dalle cessioni avvenute nel corso del presente giudizio non sono state oggetto di specifica e tempestiva contestazione, sicchè deve ricavarsi l'implicito riconoscimento del credito per cui è causa tra quelli oggetto di cessione.
A ciò si aggiunga che, a fronte della contestazione sollevata in limine dagli opponenti, è stato depositato dall'opposta l'estratto dell'allegato A al contratto di cessione tra IFIS spa e Parte_3 contenente l'indicazione del singolo credito afferente il presente giudizio, ceduto alla , Parte_3 ove erano evidenziati (cfr. doc. 1 memoria di replica):
- l'NDG 03144504063 (già riportato nelle lettere di cessione e messa in mora di IFIS di cui agli all. 9 e
10 fascicolo monitorio);
- il codice fiscale di debitore principale e coobbligato C.F._1 CodiceFiscale_2
- l'importo dovuto.
Deve, pertanto, rigettarsi tale motivo di opposizione.
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Parte opponente assume, poi, l'infondatezza del decreto ingiuntivo in quanto, l'importo del finanziamento alla base dell'emesso decreto ingiuntivo sarebbe stato già pagato, quantomeno per 27 delle 30 rate originariamente pattuite.
La Cassazione, con la nota sentenza delle Sezioni Unite n° 13533/2001 del 30/10/2001 e con le successive conformi tra cui la n° 826/2015 e la n° 28834/2017 ha stabilito il principio secondo cui, in materia di obbligazioni contrattuali, al creditore spetta solo provare il titolo ed allegare l'inadempimento, mentre al debitore spetta provare l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'altrui pretesa. Infatti, “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto
(creditore) riveste la qualità sostanziale di attore, mentre l'opponente (debitore) quella di convenuto.
Pertanto, incombe al creditore opposto l'onere di provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere, tra cui, in primo luogo, l'avvenuto adempimento dell'obbligazione”.
Ed ancora: “Allorquando il debitore opponente, a fronte dell'allegazione di inadempimento da parte del creditore opposto, si difenda eccependo l'avvenuto adempimento (ossia l'estinzione dell'obbligazione per mezzo del pagamento), su di lui grava l'onere di provare tale fatto estintivo. La mancata prova dell'adempimento da parte dell'opponente comporta il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo (o, in ogni caso, l'accoglimento della domanda di merito del creditore opposto)”
(Cass. civ. n° 4339/2020). pagina 4 di 9 Nel caso di specie, gli opponenti non hanno provato l'avvenuto adempimento dell'obbligazione assunta con il contratto di finanziamento oggetto di causa. E anzi, a fronte della ricostruzione dell'andamento del rapporto rilevata dall'opposta, la quale ha specificato che: “In data 30.8.2002, in corrispondenza, quindi, della rata n. 18, si verificava il primo insoluto.
Inoltre, i sigg. ed non corrispondevano neppure gli importi di cui alle rate Parte_1 Parte_2 nn. 19 del 30.9.2002 e 20 del 30.10.2002. Successivamente, i sigg. ed Parte_1 Parte_2 corrispondevano solo e soltanto gli porti indicati in corrispondenza delle rate nn. 21 del 30.11.2002 e
22 del 30.12.2002. Quindi, in data 12.6.2003, a seguito di ulteriori cinque rate interamente impagate, ovvero quelle dalla n. 23 del 30.1.2003 alla n. 27 del 30.5.2003, veniva dichiarata la decadenza dal beneficio del temine degli odierni debitori opponenti. È palese che gli odierni debitori opponenti successivamente non corrispondevano neppure le restanti rate nn. 28,29 e 30 del loro piano di rientro ed infatti gli stessi non provano nulla di diverso di quanto contabilizzato in atti dalla creditrice. […]
Ciò premesso, più dettagliatamente, l'importo complessivo di 15.151,81 euro correttamente ingiunto è suscettibile di essere scorporato come segue, sulla scorta degli estratti conto già prodotti in sede monitoria, in particolare l'estratto conto AL SP (cfr. all. 14 della produzione monitoria) e l'estratto conto certificazione ex art. 50 TUB di CA Ifis che si produce in questa sede (cfr. doc. 6 in calce):
capitale scaduto ante DBT 2.097,11 euro capitale a scadere post 831,31 euro
DBT
spese 205,49 euro penale 32,82 penale interessi compensativi per 285,22 euro utilizzazione carta addebiti carta di credito 2.300,83 euro interessi di mora 9.399,03 euro totale 15.151,81 euro pagina 5 di 9 Per inciso, l'importo di 9.399,03 euro, domandato per interessi di mora, veniva calcolato sul solo capitale di 5.229,25 euro (2.097,11 euro + 831,31 euro + 2.300,83 euro) su di un arco di tempo di quasi tredici anni - durante il quale protrattosi l'inadempimento degli odierni opponenti, inadempienti ancora oggi - intercorrente dal 12.6.2003 (data della DBT) al 14.12.2015, data dell'ultima cessione avvenuta in favore della ”, parte opponente non ha dimostrato l'intervenuto pagamento delle Parte_3 rate insolute specificatamente dettagliate dall'opposta.
Quanto, invece, alle spese relative all'insoluto per l'utilizzo della carta di credito che, secondo gli opponenti, “non è mai stata nella disponibilità degli opponenti che non hanno mai sottoscritto alcun contratto per usufruire di essa”, va rilevato che il contratto di cui all'all. 3 del fascicolo monitorio prevede espressamente, all'art. 3, l'utilizzo della carta di debito, per cui, gli odierni opponenti, a fronte del contratto stipulato in data 27.2.2001, assumevano l'obbligo di restituire, oltre alle rate del finanziamento per l'acquisto dell'autovettura, anche quanto derivante dall'utilizzo della carta di credito
“multiconto” ottenuta.
Ne consegue, pertanto, l'integrale rigetto di tale motivo di doglianza.
***
In relazione alla lamentata applicazione di tassi di interesse moratori usurari deve tenersi conto dei seguenti principi:
- in presenza di determinazione per iscritto di interessi oggettivamente usurari ex art.1815, comma 2,
c.c. per superamento del tasso soglia di cui alla L. n° 108/1996 già al momento della pattuizione, o per effetto dello ius variandi esercitato dalla banca, nessun interesse è dovuto, e l'usura può riguardare sia gli interessi convenzionali, sia gli interessi moratori, intesi peraltro singolarmente e non già cumulati;
- laddove l'usura sia relativa solo agli interessi moratori e non anche a quelli corrispettivi, la non debenza riguarda i soli interessi moratori, continuando ad essere dovuti gli interessi corrispettivi se non usurari;
- gli interessi ab origine non usurari ma divenuti usurari nel corso del rapporto, rimangono esigibili
(Cass. SS. UU. n° 24675/2017).
Con specifico riferimento all'analisi dell'eventuale superamento del tasso soglia con riguardo al finanziamento oggetto di causa va, poi, precisato che si condivide l'utilizzo della metodologia T.E.G., nella formula ufficializzata dalla CA d'LI (Cass. n° 12965/2016 e Cass. n° 22270/2016).
Ritiene, infatti, questo Giudice di dover aderire all'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale “criteri di coerenza logica e giuridica impongono di verificare la lamentata usurarietà del tasso di interesse utilizzando la medesima metodologia di calcolo ufficializzata nelle Istruzioni della CA, in quanto il raffronto deve necessariamente svolgersi tra dati omogenei. E, infatti, la stessa CA d'LI utilizza la pagina 6 di 9 metodologia di cui alle Istruzioni per rilevare il tasso effettivo globale medio, da cui si ricava il tasso soglia, cosicché l'utilizzo successivo di un criterio di calcolo diverso condurrebbe ad un risultato iniquo, oltre che scientificamente inattendibile, per la disomogeneità dei dati di riferimento (cfr. ex plurimis Tribunale di Milano, 19/03/2015 n° 3586; Tribunale di Varese, 10/04/2015 n° 194; Tribunale di Milano, 01/07/2014 e del 23/12/2014) (così, ex multis, Tribunale di Bergamo, n° 1825/2015). Non può, dunque, il giudice di merito svolgere un “sindacato sostitutivo” rispetto a quanto fissato dalle
Istruzioni della CA d'LI, atteso che scostarsi dai criteri da essa elaborati e fatti propri dai decreti ministeriali significherebbe operare, in sede di disapplicazione di questi ultimi, un sindacato non solo intrinseco, ma anche lesivo della discrezionalità tecnica pacificamente riconosciuta in sede di elaborazione delle Istruzioni e di rilevazione del TEGM e del tasso soglia”.
Alla luce dei principi sopra chiariti va detto che, da come emerge dagli atti di causa, il tasso di mora annuale effettivamente applicato ed ottenuto utilizzando le formule matematiche note risulta pari al
14,17% e, quindi, non è superiore a quello concordato contrattualmente nella misura del 17,53% (v. all.3 del fascicolo monitorio). A sua volta, tale tasso risulta essere inferiore anche al tasso soglia riportato nel decreto ministeriale del 20/12/2000 (v. doc.7 in calce alla comparsa di costituzione e risposta dell'opposta del 05/05/2021) il quale, per il trimestre gennaio-marzo 2001 in relazione alla categoria dei “Crediti personali ed altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari oltre
5.164,57 euro”, nella quale rientra il contratto oggetto di causa, indica un tasso del 17, 23% che, deve essere aumentato della metà in virtù di quanto disposto dal medesimo decreto. In tal modo, risulta un tasso soglia usura corrispondente al 25,84%.
In base a quanto appena affermato, risultano inferiori a tale soglia anche i tassi T.A.N. e T.A.E.G. contrattualmente pattuiti (rispettivamente nella misura del 10,51% e 13,27%) nonché il tasso degli interessi compensativi per l'utilizzo della carta multi-conto previsto contrattualmente nella misura del
19% (v. all.3 del fascicolo monitorio).
Ne deriva l'infondatezza di tale motivo di opposizione-
***
Infine, è stata sollevata l'eccezione di prescrizione del credito dell'opposta, in particolare, nei confronti del sig. Parte_2
A tal proposito, la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 4232 del 10/02/2023 ha ribadito alcuni consolidati principi in materia di contratto di mutuo e del suo regime di prescrizione: anzitutto, ha affermato che nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata;
pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza pagina 7 di 9 dell'ultima rata del mutuo (Cass. n. 2301/2004, n. 19291/2010, n. 17798/2011). Il mutuo è, infatti, un contratto in cui la restituzione del capitale mutuato e l'inerente dovere costituiscono l'effetto del contratto e, al contempo, la causa di estinzione. Di conseguenza, la differita restituzione del capitale conferisce, a tale tipo di contratto, il carattere di contratto di durata e le diverse rate non costituiscono obbligazioni autonome e distinte, ma l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione.
Il fatto che il debito sia frazionato in rate non modifica la natura unitaria del contratto di mutuo: pertanto, sussiste un unico termine di prescrizione decennale che decorre dalla scadenza dell'ultima rata che, nel caso di specie, è il 30/08/2003. Il credito, quindi, in assenza di atti interruttivi della prescrizione, si sarebbe prescritto alla data del 30/08/2013.
Sennonchè, la banca ha dato prova che, nel corso del tempo, sono stati notificati agli attori numerosi atti interruttivi della prescrizione e, specificatamente, la diffida ad adempiere nei confronti della sig.ra datata 18/09/2008 (doc. 4 fascicolo monitorio), il sollecito nei confronti del sig. e della Pt_1 Pt_2 sig.ra da parte di CA IFIS datati 14/01/2015 (doc. 9 e 10 del fascicolo monitorio) e da ultimo, Pt_1 il decreto ingiuntivo notificato in data 02/11/2020.
Deve, poi, evidenziarsi che l'interruzione della prescrizione determinata dalla lettera di diffida ad adempiere nei confronti della sig.ra del 18.9.2008 opera anche nei confronti del coobbligato Pt_1
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1310 comma 1 c.c., a norma del quale Pt_2
“gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione (2943 ss.) contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori”.
Peraltro, ai fini dell'estensione al o ai coobbligati dell'effetto interruttivo del corso della prescrizione di un atto rivolto contro un coobbligato, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c. non è richiesto che l'atto interruttivo - sia esso compiuto in via stragiudiziale o con la proposizione di un domanda - contenga l'individuazione e rappresentazione da parte del creditore che lo compie dell'esistenza dell'altro o degli altri coobbligati, rilevando unicamente l'oggettiva esistenza dell'obbligazione solidale. (Cass. n.
8208/2025).
Ne consegue che, avendo l'opposta interrotto la prescrizione nei confronti della sig.ra già nel Pt_1
2008 (estendendosi tale effetto interruttivo anche nei confronti del in forza dell'art. 1310 comma Pt_2
1 c.p.c.) e, successivamente, sia nei confronti del sig. che della sig.ra nel 2015, il diritto Pt_2 Pt_1 dell'opposta non risulta in alcun modo prescritto al momento della notifica del decreto ingiuntivo opposto.
L'eccezione di prescrizione così come formulata dagli opponenti deve essere, pertanto, rigettata.
** pagina 8 di 9 L'opposizione deve essere integralmente rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta l'opposizione presentata dai sig.ri e e, per l'effetto, conferma Parte_1 Parte_2
il decreto ingiuntivo n. 262/2020, emesso dal Tribunale di Isernia in data 6.10.2020 e lo dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- Condanna e , in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite Parte_1 Parte_2
sostenute dalla – difesa dai medesimi procuratori Controparte_2 delle cedute - che si quantificano in € 5.077,00 oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge;
Isernia, lì 13/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
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