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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 25/06/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2926/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice
Unico, Dott. Diego Gandini, all'udienza del 24 giugno 2025, a mezzo lettura del dispositivo e e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
429, comma 1, 447 bis, comma 1, c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.° 2926/2022, avente ad oggetto “risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso” (codice n.° 144022), pendente tra
(c.f. ), come rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Arnalda Zanini, del Foro di Alessandria
ATTRICE
CONTRO
(c.f. , in persona del proprio Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, come rappresentata e difesa dall'Avv.to Giacomo
Giuseppe Massimelli, del Foro di Alessandria
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente, come da foglio di precisazione conclusioni depositato in data 20 giugno 2025 ed a verbale d'udienza 24 giugno 2025 richiamato a formarne parte integrante:
<Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via principale nel merito:
- respingere le domande tutte formulate dalla resistente in Controparte_2 quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, previa risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, condannare l' al pagamento della Controparte_2
pagina 1 di 6 somma di € 3.448,00 a titolo di canoni di locazione impagati, oneri accessori e spese di registrazione calcolati fino alla data del rilascio o a diversa somma ritenuta dal Giudice;
- condannare l' al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. Controparte_2
per avere agito in giudizio con mala fede o colpa grave, nonché condannarla al risarcimento delle spese legali tutte ivi compresi spese generali ed accessori di legge>>.
Per parte resistente, come da foglio di precisazione conclusioni depositato in data 23 giugno 2025 ed a verbale d'udienza 24 giugno 2025 richiamato a formarne parte integrante:
<- accertare e dichiarare che il contratto oggetto di causa è risolto;
- accertare e dichiarare, per le motivazioni in atti, che la convenuta ha adempiuto a tutti i propri obblighi contrattuali e che pertanto nulla più deve, ad alcun titolo, alla parte attrice;
- respingere ogni diversa domanda di parte attrice;
- condannare parte attrice alla refusione delle spese, diritti ed onorari od in subordine compensare le spese di lite>>.
RITENUTO IN FATTO
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida e ingiunzione di pagamento, era ad esporre: Parte_1
1) di aver concesso in locazione, con contratto sottoscritto in data 19 aprile 2016, registrato presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate al n.° 3801/2016, serie 3T, ad uso diverso dall'abitazione, ad , le unità immobiliari Controparte_1
site in IZ AT (AT), via Balbo, civici numeri 6 e 10, identificate al N.C.E.U. del
Comune di IZ AT al foglio 16, mappale 430, subalterno 26, categoria C2 ed al foglio 16, mappale 430, subalterno 25, categoria C1 (lei pervenute in proprietà in forza di successione della de cuius ); Persona_1
2) il contratto in oggetto prevedere durata di anni sei a decorrere dal 01 aprile 2016, prima scadenza al 31 marzo 2022 ed automatico rinnovo per ulteriori anni sei sino al 31 marzo 2028;
3) il canone di locazione essere stato convenuto, in detto contratto, nell'importo di €
1.200,00 annui, da corrispondersi in n.° 12 rate mensili dell'importo di € 100,00 caduna entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre 150,00 a titolo di acconto mensile per spese condominiali, di gestione e per tutte le migliorie, addizioni, manutenzioni e riparazioni necessarie allo svolgimento dell'attività propria della conduttrice, salvo conguaglio a fine esercizio;
4) di aver quindi preveduto l'aggiornamento di detto canone ad € 300,00 mensili, a decorrere dal 01 aprile 2022, con scrittura privata in data 02 agosto 2016, registrata in data 23
pagina 2 di 6 maggio 2022 al n.° 919/2022, serie 3T, in ragione delle migliorie in costanza di locazione eseguite da parte locatrice fatto salvo l'acconto mensile per spese condominiali e di gestione forfetariamente determinato in € 150,00);
5) la conduttrice, tuttavia, aver omesso il versamento dei canoni di locazione relativi alle mensilità di aprile, maggio, giugno e luglio 2016, aprile, maggio, giugno e luglio 2020, oltre € 700,00 a titolo di oneri condominiali ed € 109,50 per spese di registrazione del contratto e connessi adempimenti successivi.
Su tali presupposti, l'odierna attrice procedeva quindi alla notifica del suddetto atto alla propria controparte in data 08 luglio 2022, citandola a comparire per l'udienza del 27 settembre 2022 (poi d'ufficio rinviata al 14 ottobre 2022).
La causa veniva iscritta a ruolo innanzi il Tribunale di Alessandria, assumendo R.G. n.°
2635/2022.
Si costituiva in giudizio, all'udienza stessa del 14 ottobre 2022, “ Controparte_1
, eccependo:
[...]
- di mai aver sottoscritto la scrittura privata 02 agosto 2016 da Parte_1
rodotta in giudizio;
[...]
- l'intervenuta prescrizione del, da ella pur contestato, credito relativo al mancato pagamento dei canoni di locazione relativi alle mensilità di aprile, maggio, giugno e luglio
2016;
- l'intervenuto accordo verbale di sospensione del pagamento dei canoni di locazione relativi alle mensilità di aprile, maggio, giugno e luglio 2020;
- in ogni caso, la modesta entità dell'inadempimento contestato ex art. 1455 c.c.
All'udienza come sopra indicata, parte attorea insisteva per la convalida dell'intimato sfratto, mentre parte resistente insisteva nell'opposizione come proposta.
Instata quindi da parte attorea medesima l'adozione di ordinanza di rilascio ex art. 665
c.p.c., il Giudice provvedeva a mutare il rito, con assegnazione di termini ex art. 426 c.p.c. per il deposito di documenti ed eventuali memorie integrative, ad ordinare a parte conduttrice il rilascio dell'immobile, ex art. 665 c.p.c., nonché a demandare l'instaurazione di tentativo di mediazione (nella fattispecie obbligatoria ex artt. 5, 6 D.L.vo n.° 28/2010, 84 D.L. n.°
69/2013, convertito con modificazioni in L. n.° 98/2013).
Esitato negativamente tale tentativo, alla prima udienza di comparizione delle parti successiva all'ordinanza di mutamento del rito del 06 luglio 2023 (quella precedente del 17 aprile 2023 non essendosi celebrata in ragione dell'adesione del Giudicante all'agitazione proclamata dalle Associazioni Rappresentative di Categoria), “ASSOCIAZIONE IL SEME
pagina 3 di 6 O.D.V.” insisteva per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie in atti, opponendosi a quelle ex adverso proposte, oltre che nel disconoscimento della propria firma apposta in calce alla scrittura privata 02 agosto 2016.
viceversa, insisteva per l'ammissione delle proprie istanze Parte_1
istruttorie in atti, simmetricamente opponendosi a quelle ex adverso proposte, eccepiva la tardività, ex art. 215 c.p.c., del disconoscimento della firma apposta in calce alla più volte citata scrittura privata 02 agosto 2016 eseguito dalla propria controparte, proponendo, in ogni caso, previo versamento agli atti dell'originale della stessa, di volersene avvalere, con correlativa proposizione di formale istanza di verificazione.
“ASSOCIAZIONE IL SEME O.D.V.”, sua volta, eccepiva la tardività dell'istanza di verificazione come in quella sede proposta da Parte_1
Assunto l'interrogatorio formale delle parti all'udienza del 17 novembre 2023, falliti ulteriori tentativi di definizione transattiva della vertenza, all'udienza del 24 giugno 2025, la causa perviene ora in decisione sulle conclusioni come in epigrafe dalle parti rassegnate.
RITENUTO IN DIRITTO
Come amplius supra illustrato, costituendosi per l'udienza di convalida del 14 ottobre
2022, parte intimata “ASSOCIAZIONE IL SEME O.D.V.”, in comparsa di costituzione e risposta, allegava di mai aver apposto la propria firma in calce alla scrittura privata 02 agosto
2016 nei di essa confronti azionata da Parte_1
Con efficace e tempestiva proposizione, per gli effetti, di disconoscimento della stessa ai sensi e per gli effetti degli artt. 214 e ss. c.p.c.
All'udienza medesima, parte intimante chiedeva adozione Parte_1
di ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., così, benché implicitamente, formulando propria volta valida istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.
Tanto da escludersi profilo alcuno, sia per il disconoscimento che per l'istanza di verificazione in disamina, di loro eventuale tardività o decadenza.
Reiterate formalmente dalle parti le rispettive eccezioni, era quindi assunto l'interrogatorio formale della legale rappresentante di parte resistente ( Controparte_3 che, all'udienza del 17 novembre 2023, avverso il capitolo di prova da parte attorea dedotto in memoria integrativa {<vero che, in data 02/08/2016 la SI.ra [come Persona_1 visto, dante causa dell'odierna attrice: ndr] e la SI.ra hanno sottoscritto Controparte_3 la scrittura privata allegata all'intimazione di sfratto come doc. 3 che si rammostra al teste>>}, testualmente rispondeva <si è vero>>; con ogni derivante, giudiziale, valore confessorio ex art. 2733, comma 1, c.c. e precipuo superamento di ogni questione inerente il pagina 4 di 6 disconoscimento e/o la verificazione della firma da ella opponente apposta in calce alla scrittura privata 02 agosto 2016.
Tenuto per fermo quanto precede, può pertanto pianamente pervenirsi alla pronuncia del merito della vicenda in disamina.
Il rilascio dell'immobile locato è avvenuto in data 14 marzo 2023; nell'occasione, parte resistente ha provveduto a versare a parte attorea i canoni di locazione, e la quota forfetariamente determinata di oneri accessori, ancora a tale data rimasti insoluti, nell'importo, tuttavia, di € 250,00 mensili (invece che in misura di € 450,00, in virtù dell'aggiornamento pattuito con la più volte citata scrittura privata 02 agosto 2016).
“ASSOCIAZIONE IL SEME O.D.V.” risulta di conseguenza tenuta al versamento della residua differenza, pari ad € 3.448,00 (€ 1.000,00 per la morosità maturata nel corso dell'anno
2020, € 2.300,00 per la morosità da aprile 2022 a metà marzo 2023 ed € 148,00 pari al 50% delle spese di registrazione della scrittura privata 02 agosto 2016).
Il tutto, tenuto conto che dell'accordo asseritamente intervenuto tra le parti in ordine all'esenzione di pagamento relativa alle mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 non consta agli atti scrittura alcuna, con carenza documentale non emendabile ex art. 2723 c.c.
Non sussiste infine, sotto diverso profilo, prova alcuna di danno quantificabile, in favore di parte attorea, ex art. 96 c.p.c.
Le spese di lite, liquidate come in parte dispositiva, sulla scorta dei parametri di cui al
DM n.° 147/2022 (nel valore prossimo alle medie tariffarie per le cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 e per le fasi di giudizio effettivamente occorse di studio, introduttiva, trattazione e decisionale), seguono, ex art. 91, comma 1, c.p.c., la soccombenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 429, 447 bis c.p.c.; definitivamente pronunciando;
ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
- dichiara risolto, per inadempimento della conduttrice, “ASSOCIAZIONE IL SEME
O.D.V.”, il contratto di locazione tra la stessa e in essere ed Parte_1
avente ad oggetto le unità immobiliari site in IZ AT (AT), via Balbo, civici numeri
6 e 10, identificate al N.C.E.U. del Comune di IZ AT al foglio 16, mappale 430, subalterno 26, categoria C2 ed al foglio 16, mappale 430, subalterno 25, categoria C1;
- condanna “ASSOCIAZIONE IL SEME O.D.V.” al pagamento in favore di dell'importo di € 3.448,00 (tremilaquattrocentoquarantotto/00); Parte_1
pagina 5 di 6 - condanna “ASSOCIAZIONE IL SEME O.D.V.” al pagamento delle spese di lite da nel presente giudizio affrontate che in favore della stessa si Parte_1 liquidano in complessivi € 2.600,00 (duemilaseicento/00), oltre rimborso forfetario a titolo di spese generali, Cassa Forense ed IVA, se dovute, nelle rispettive misure di legge, ed oltre €
398,76 (trecentonovantotto/76) a titolo di esposti.
Così deciso in Alessandria, all'udienza di discussione del 24 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Diego Gandini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice
Unico, Dott. Diego Gandini, all'udienza del 24 giugno 2025, a mezzo lettura del dispositivo e e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
429, comma 1, 447 bis, comma 1, c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.° 2926/2022, avente ad oggetto “risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso” (codice n.° 144022), pendente tra
(c.f. ), come rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Arnalda Zanini, del Foro di Alessandria
ATTRICE
CONTRO
(c.f. , in persona del proprio Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, come rappresentata e difesa dall'Avv.to Giacomo
Giuseppe Massimelli, del Foro di Alessandria
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente, come da foglio di precisazione conclusioni depositato in data 20 giugno 2025 ed a verbale d'udienza 24 giugno 2025 richiamato a formarne parte integrante:
<Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via principale nel merito:
- respingere le domande tutte formulate dalla resistente in Controparte_2 quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, previa risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, condannare l' al pagamento della Controparte_2
pagina 1 di 6 somma di € 3.448,00 a titolo di canoni di locazione impagati, oneri accessori e spese di registrazione calcolati fino alla data del rilascio o a diversa somma ritenuta dal Giudice;
- condannare l' al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. Controparte_2
per avere agito in giudizio con mala fede o colpa grave, nonché condannarla al risarcimento delle spese legali tutte ivi compresi spese generali ed accessori di legge>>.
Per parte resistente, come da foglio di precisazione conclusioni depositato in data 23 giugno 2025 ed a verbale d'udienza 24 giugno 2025 richiamato a formarne parte integrante:
<- accertare e dichiarare che il contratto oggetto di causa è risolto;
- accertare e dichiarare, per le motivazioni in atti, che la convenuta ha adempiuto a tutti i propri obblighi contrattuali e che pertanto nulla più deve, ad alcun titolo, alla parte attrice;
- respingere ogni diversa domanda di parte attrice;
- condannare parte attrice alla refusione delle spese, diritti ed onorari od in subordine compensare le spese di lite>>.
RITENUTO IN FATTO
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida e ingiunzione di pagamento, era ad esporre: Parte_1
1) di aver concesso in locazione, con contratto sottoscritto in data 19 aprile 2016, registrato presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate al n.° 3801/2016, serie 3T, ad uso diverso dall'abitazione, ad , le unità immobiliari Controparte_1
site in IZ AT (AT), via Balbo, civici numeri 6 e 10, identificate al N.C.E.U. del
Comune di IZ AT al foglio 16, mappale 430, subalterno 26, categoria C2 ed al foglio 16, mappale 430, subalterno 25, categoria C1 (lei pervenute in proprietà in forza di successione della de cuius ); Persona_1
2) il contratto in oggetto prevedere durata di anni sei a decorrere dal 01 aprile 2016, prima scadenza al 31 marzo 2022 ed automatico rinnovo per ulteriori anni sei sino al 31 marzo 2028;
3) il canone di locazione essere stato convenuto, in detto contratto, nell'importo di €
1.200,00 annui, da corrispondersi in n.° 12 rate mensili dell'importo di € 100,00 caduna entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre 150,00 a titolo di acconto mensile per spese condominiali, di gestione e per tutte le migliorie, addizioni, manutenzioni e riparazioni necessarie allo svolgimento dell'attività propria della conduttrice, salvo conguaglio a fine esercizio;
4) di aver quindi preveduto l'aggiornamento di detto canone ad € 300,00 mensili, a decorrere dal 01 aprile 2022, con scrittura privata in data 02 agosto 2016, registrata in data 23
pagina 2 di 6 maggio 2022 al n.° 919/2022, serie 3T, in ragione delle migliorie in costanza di locazione eseguite da parte locatrice fatto salvo l'acconto mensile per spese condominiali e di gestione forfetariamente determinato in € 150,00);
5) la conduttrice, tuttavia, aver omesso il versamento dei canoni di locazione relativi alle mensilità di aprile, maggio, giugno e luglio 2016, aprile, maggio, giugno e luglio 2020, oltre € 700,00 a titolo di oneri condominiali ed € 109,50 per spese di registrazione del contratto e connessi adempimenti successivi.
Su tali presupposti, l'odierna attrice procedeva quindi alla notifica del suddetto atto alla propria controparte in data 08 luglio 2022, citandola a comparire per l'udienza del 27 settembre 2022 (poi d'ufficio rinviata al 14 ottobre 2022).
La causa veniva iscritta a ruolo innanzi il Tribunale di Alessandria, assumendo R.G. n.°
2635/2022.
Si costituiva in giudizio, all'udienza stessa del 14 ottobre 2022, “ Controparte_1
, eccependo:
[...]
- di mai aver sottoscritto la scrittura privata 02 agosto 2016 da Parte_1
rodotta in giudizio;
[...]
- l'intervenuta prescrizione del, da ella pur contestato, credito relativo al mancato pagamento dei canoni di locazione relativi alle mensilità di aprile, maggio, giugno e luglio
2016;
- l'intervenuto accordo verbale di sospensione del pagamento dei canoni di locazione relativi alle mensilità di aprile, maggio, giugno e luglio 2020;
- in ogni caso, la modesta entità dell'inadempimento contestato ex art. 1455 c.c.
All'udienza come sopra indicata, parte attorea insisteva per la convalida dell'intimato sfratto, mentre parte resistente insisteva nell'opposizione come proposta.
Instata quindi da parte attorea medesima l'adozione di ordinanza di rilascio ex art. 665
c.p.c., il Giudice provvedeva a mutare il rito, con assegnazione di termini ex art. 426 c.p.c. per il deposito di documenti ed eventuali memorie integrative, ad ordinare a parte conduttrice il rilascio dell'immobile, ex art. 665 c.p.c., nonché a demandare l'instaurazione di tentativo di mediazione (nella fattispecie obbligatoria ex artt. 5, 6 D.L.vo n.° 28/2010, 84 D.L. n.°
69/2013, convertito con modificazioni in L. n.° 98/2013).
Esitato negativamente tale tentativo, alla prima udienza di comparizione delle parti successiva all'ordinanza di mutamento del rito del 06 luglio 2023 (quella precedente del 17 aprile 2023 non essendosi celebrata in ragione dell'adesione del Giudicante all'agitazione proclamata dalle Associazioni Rappresentative di Categoria), “ASSOCIAZIONE IL SEME
pagina 3 di 6 O.D.V.” insisteva per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie in atti, opponendosi a quelle ex adverso proposte, oltre che nel disconoscimento della propria firma apposta in calce alla scrittura privata 02 agosto 2016.
viceversa, insisteva per l'ammissione delle proprie istanze Parte_1
istruttorie in atti, simmetricamente opponendosi a quelle ex adverso proposte, eccepiva la tardività, ex art. 215 c.p.c., del disconoscimento della firma apposta in calce alla più volte citata scrittura privata 02 agosto 2016 eseguito dalla propria controparte, proponendo, in ogni caso, previo versamento agli atti dell'originale della stessa, di volersene avvalere, con correlativa proposizione di formale istanza di verificazione.
“ASSOCIAZIONE IL SEME O.D.V.”, sua volta, eccepiva la tardività dell'istanza di verificazione come in quella sede proposta da Parte_1
Assunto l'interrogatorio formale delle parti all'udienza del 17 novembre 2023, falliti ulteriori tentativi di definizione transattiva della vertenza, all'udienza del 24 giugno 2025, la causa perviene ora in decisione sulle conclusioni come in epigrafe dalle parti rassegnate.
RITENUTO IN DIRITTO
Come amplius supra illustrato, costituendosi per l'udienza di convalida del 14 ottobre
2022, parte intimata “ASSOCIAZIONE IL SEME O.D.V.”, in comparsa di costituzione e risposta, allegava di mai aver apposto la propria firma in calce alla scrittura privata 02 agosto
2016 nei di essa confronti azionata da Parte_1
Con efficace e tempestiva proposizione, per gli effetti, di disconoscimento della stessa ai sensi e per gli effetti degli artt. 214 e ss. c.p.c.
All'udienza medesima, parte intimante chiedeva adozione Parte_1
di ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., così, benché implicitamente, formulando propria volta valida istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.
Tanto da escludersi profilo alcuno, sia per il disconoscimento che per l'istanza di verificazione in disamina, di loro eventuale tardività o decadenza.
Reiterate formalmente dalle parti le rispettive eccezioni, era quindi assunto l'interrogatorio formale della legale rappresentante di parte resistente ( Controparte_3 che, all'udienza del 17 novembre 2023, avverso il capitolo di prova da parte attorea dedotto in memoria integrativa {<vero che, in data 02/08/2016 la SI.ra [come Persona_1 visto, dante causa dell'odierna attrice: ndr] e la SI.ra hanno sottoscritto Controparte_3 la scrittura privata allegata all'intimazione di sfratto come doc. 3 che si rammostra al teste>>}, testualmente rispondeva <si è vero>>; con ogni derivante, giudiziale, valore confessorio ex art. 2733, comma 1, c.c. e precipuo superamento di ogni questione inerente il pagina 4 di 6 disconoscimento e/o la verificazione della firma da ella opponente apposta in calce alla scrittura privata 02 agosto 2016.
Tenuto per fermo quanto precede, può pertanto pianamente pervenirsi alla pronuncia del merito della vicenda in disamina.
Il rilascio dell'immobile locato è avvenuto in data 14 marzo 2023; nell'occasione, parte resistente ha provveduto a versare a parte attorea i canoni di locazione, e la quota forfetariamente determinata di oneri accessori, ancora a tale data rimasti insoluti, nell'importo, tuttavia, di € 250,00 mensili (invece che in misura di € 450,00, in virtù dell'aggiornamento pattuito con la più volte citata scrittura privata 02 agosto 2016).
“ASSOCIAZIONE IL SEME O.D.V.” risulta di conseguenza tenuta al versamento della residua differenza, pari ad € 3.448,00 (€ 1.000,00 per la morosità maturata nel corso dell'anno
2020, € 2.300,00 per la morosità da aprile 2022 a metà marzo 2023 ed € 148,00 pari al 50% delle spese di registrazione della scrittura privata 02 agosto 2016).
Il tutto, tenuto conto che dell'accordo asseritamente intervenuto tra le parti in ordine all'esenzione di pagamento relativa alle mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 non consta agli atti scrittura alcuna, con carenza documentale non emendabile ex art. 2723 c.c.
Non sussiste infine, sotto diverso profilo, prova alcuna di danno quantificabile, in favore di parte attorea, ex art. 96 c.p.c.
Le spese di lite, liquidate come in parte dispositiva, sulla scorta dei parametri di cui al
DM n.° 147/2022 (nel valore prossimo alle medie tariffarie per le cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 e per le fasi di giudizio effettivamente occorse di studio, introduttiva, trattazione e decisionale), seguono, ex art. 91, comma 1, c.p.c., la soccombenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 429, 447 bis c.p.c.; definitivamente pronunciando;
ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
- dichiara risolto, per inadempimento della conduttrice, “ASSOCIAZIONE IL SEME
O.D.V.”, il contratto di locazione tra la stessa e in essere ed Parte_1
avente ad oggetto le unità immobiliari site in IZ AT (AT), via Balbo, civici numeri
6 e 10, identificate al N.C.E.U. del Comune di IZ AT al foglio 16, mappale 430, subalterno 26, categoria C2 ed al foglio 16, mappale 430, subalterno 25, categoria C1;
- condanna “ASSOCIAZIONE IL SEME O.D.V.” al pagamento in favore di dell'importo di € 3.448,00 (tremilaquattrocentoquarantotto/00); Parte_1
pagina 5 di 6 - condanna “ASSOCIAZIONE IL SEME O.D.V.” al pagamento delle spese di lite da nel presente giudizio affrontate che in favore della stessa si Parte_1 liquidano in complessivi € 2.600,00 (duemilaseicento/00), oltre rimborso forfetario a titolo di spese generali, Cassa Forense ed IVA, se dovute, nelle rispettive misure di legge, ed oltre €
398,76 (trecentonovantotto/76) a titolo di esposti.
Così deciso in Alessandria, all'udienza di discussione del 24 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Diego Gandini
pagina 6 di 6