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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/04/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 786/2020 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile iscritta al n. 786
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2020
avente ad oggetto: opposizione a d.i. n. 1609/2019 (R.G. n. 6277/2019)
TRA
(C.F. ), nato il [...] a [...]- Parte_1 C.F._1
mare di Stabia (NA) ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Pierangelo Sgueo (C.F. ) – PEC C.F._2 [...]
e Vincenzo Parmentola (C.F. ) – Email_1 C.F._3
PEC ed elettivamente domiciliato presso il loro Email_2
studio sito in Castellammare di Stabia (NA) in via Pioppaino n. 95,
-opponente-
1 E
, ( – già , con sede in Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
Venezia-Mestre, via Terraglio, 63, in persona della sua Procuratrice e legale rap-
presentante pro tempore dott.ssa , giusta procura notaio Controparte_2 Per_1
di Venezia-Mestre e per essa, quale mandataria,
[...] Controparte_3
( ) con sede in Venezia-Mestre, via Terraglio n. 63, in persona
[...] P.IVA_2
della sua Procuratrice e legale rappresentante pro tempore Dott.ssa CP_4
[...
, giusta procura notaio di Venezia-Mestre, rapp. e difesa Persona_1
dall'avv. Marco Pesenti (C.F. ) - PEC C.F._4 Ema_3 [...]
con domicilio eletto presso l'avv. Paola Santoro (C.F. Email_4 [...]
) - PEC nello studio C.F._5 Email_5
dell'avv. Giuseppe Cannavale in Castellammare di Stabia (NA) in Via Catello Fu-
sco n. 21,
-opposta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1609/2019 (R.G. n. 6277/2019) pubblicato in data
02.11.2019 e notificato in data 02.01.2020, Questo Tribunale ingiungeva a
[...]
e ad , quale coobbligato in solido, di pagare, alla parte Parte_1 Parte_2
ricorrente, per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del decreto: 1) la somma di euro 11.358,38; 2) gli ulteriori interessi moratori al tasso contrattualmente pattuito;
3) le spese della procedura di ingiunzione, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
2 Tale credito sarebbe derivato dall'inadempimento di in seguito Parte_1
alla stipula del contratto n. 3055437 con Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., le cui obbligazioni sarebbero state assunte in qualità di coobligato da . Parte_2
Successivamente Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. aveva ceduto pro soluto il proprio credito ad con atto del 28.12.2018 e che l'intervenuta ces- Controparte_1
sione sarebbe stata notificata all'attuale opponente.
Il credito di € 11.358,38 per rate scadute e non pagate sarebbe stato certificato come esistente e certo nell'atto di cessione e, non avendo il debitore pagato quanto do-
vuto, divenuto esigibile ex art. 1186 c.c..
, con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 06.02.2020, Parte_1
proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, convenendo in giu-
dizio, avanti Questo Tribunale, per sentir accogliere le seguenti Controparte_1
conclusioni:
1. in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda proposta dall'opposta per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di me-
diazione;
2. revocare il decreto ingiuntivo opposto;
3. nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza delle ragioni creditorie dell'op-
posta, nei confronti dell'opponente, accertando e dichiarando che i contratti oggetto di causa non erano stati firmati dal;
Parte_1
4. sempre nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito vantato dall'opposta nei confronti di . Con vittoria di spese di Parte_1
giudizio ed attribuzione.
3 Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta impugnando e contestando l'opposi-
zione. Chiedeva:
1. in via preliminare, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo op-
posto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/fa-
cile soluzione, come previsto dall'art. 648 c.p.c.;
2. nel merito, in via principale, respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto e confermare in ogni sua parte il decreto in-
giuntivo opposto;
3. in via subordinata, in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di dell'im- Controparte_1
porto di euro 11.358,38, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattual-
mente stabilito, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ov-
vero della diversa somma da accertarsi nel corso del presente giudizio;
4. in via ulteriormente subordinata, condannare al pagamento, in Parte_1
favore di dell'importo pari alla differenza tra il quantum erogato e Controparte_1
la somma dallo stesso già versata, alla luce della parziale esecuzione del contratto per cui è causa, oltre interessi di mora dal dovuto all'effettivo saldo;
5. con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014.
L'opposta deduceva:
1. l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avverso disconoscimento ex art. 214 c.p.c.
in quanto l'opponente non aveva mai negato di aver dato spontanea esecuzione,
ancorché parziale, al contratto per cui è causa, così come si evinceva dall'estratto conto prodotto in sede monitoria, le cui risultanze non erano state specificamente contestate.
4 Sarebbe, infatti, spettato al cliente avanzare contestazioni avverso la contabilità te-
nuta dall'istituto di credito, poiché in difetto, le evidenze contabili dell'estratto conto costituivano prova del saldo attivo a favore dell'istituto di credito (cfr. Cass.,
26/05/2011 n.11626; Cass. 1281/2002).
In particolare, il aveva interamente corrisposto, tramite accredito diretto Parte_1
su conto corrente, 57 rate delle 120 contrattualmente pattuite dell'importo di euro
500,29, la prima e di euro 485,67, le successive. Quindi, appariva poco credibile che il non si fosse accorto di un addebito mensile di quasi 500 euro, Parte_1
protratto per oltre 4 anni, sul proprio conto corrente.
CP Infine, rappresentava che, unitamente al contratto di finanziamento,
[...]
in sede di monitorio, aveva depositato una comunicazione resa, in nome CP_5
e per conto di ed , dall'avv. il quale Parte_1 Parte_2 CP_6
non solo non aveva suo tempo avanzato alcun formale disconoscimento ex art. 214
c.p.c. ma proponeva il pagamento della somma di euro 9.000,00 (novemila/00) al fine di definire bonariamente la questione oggetto della presente opposizione.
In conclusione, quindi: 1)risultavano corrisposte 57 delle 120 rate contrattualmente pattuite;
2)il conto corrente sul quale erano state addebitate 56 delle 57 rate pagate non era stato disconosciuto dall'opponente, il quale non aveva contestato il bonifico relativo al pagamento della rata n. 57; 3)l'opposta società era in possesso dei do-
cumenti personali di;
4)prima della notifica del decreto ingiun- Parte_1
tivo, la Banca aveva inviato la comunicazione circa la segnalazione a sofferenza in
Centrale dei Rischi e il non si era premurato di contattare la Banca per Parte_1
chiedere chiarimenti in merito;
5) sempre prima della notifica del ricorso monitorio,
l'avv. in nome e per conto di ed , aveva CP_6 Parte_1 Parte_2
proposto la somma di euro 9.000,00 al fine di definire bonariamente la questione in
5 esame;
6) l'avversa difesa non aveva fornito alcuna prova documentale circa la presunta truffa subita, genericamente menzionata nell'atto di citazione.
2. la solo presunta prescrizione del credito azionato in quanto nel caso di specie la tesi della prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 cod. civ. non poteva trovare ingresso. Infatti, la rateizzazione dell'unico debito in più versamenti periodici di un determinato importo, non determinava il frazionamento del debito stesso in distinti rapporti obbligatori: per tali versamenti, e per i relativi interessi, non poteva dunque trovare applicazione l'art. 2948 cod. civ., sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome e indipendenti (cfr. Cass.,
10/09/2010, n. 19291; Cass., 30/09/2002, n. 12707).
In proposito evidenziava che: “la prescrizione quinquennale, prevista dall'art.
2948, comma 4, c.c., opera con riguardo ai debiti che devono essere soddisfatti
periodicamente ad anno, o in termini più brevi, mentre resta esclusa dalla previ-
sione della citata norma l'ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti pe-
riodici; la prescrizione quinquennale non si applica, quindi, ai ratei di mutuo o di
finanziamento ed ai relativi interessi, non trattandosi di prestazioni periodiche do-
vute ad un'unica causa continuativa, bensì degli adempimenti parziali e frazionati
nel corso del tempo dell'unico debito derivante dal medesimo contratto e caratte-
rizzati da un'unica causa debendi (cfr., ex plurimis, Cass. n. 12707/2002, Id. n.
802/1999, n. 1110/1994, n. 25047/2009, n. 2086/2008, n. 26161/2006). Quanto ap-
pena precisato vale, giova ribadire, anche con riferimento agli interessi (sia corri-
spettivi che moratori) maturati sulle rate insolute inerenti alla sorte capitale, atteso
che la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un
mutuo o da un contratto di finanziamento (quale a, per l'appunto, quello oggetto di
giudizio) non ne determina frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche
6 con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanzia-
mento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto
dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve esclu-
dersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, c.c. sulla
prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni au-
tonome e indipendenti (cfr. Cass. n. 18951/2013)” (cfr. Trib. Massa, 18/07/2018, n.
534/2018 in iusletter.com).
Risultava, pertanto, al contrario, applicabile la sola prescrizione ordinaria, non in-
tervenuta però nel caso in esame in quanto il contratto di finanziamento sottoscritto in data 14.01.2009, prevedeva il rimborso della somma erogata in n.120 rate mensili a partire dal mese successivo alla sottoscrizione e che quindi la scadenza dell'ultima rata era prevista per il 14.02.2019. Conseguiva che il diritto di credito non poteva ritenersi prescritto. Peraltro, detta presunta prescrizione, era stata anche valida-
mente interrotta.
Pertanto, alla luce di tali rilievi, l'opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'opposto D.I. n. 1609/2019 (R.G. n. 6277/2019).
Il Tribunale disponeva l'effettuazione del T.M.O. a carico della parte opposta. Suc-
cessivamente, veniva ammessa ed eseguita CTU grafologica e, precisate le conclu-
sioni, il giudizio veniva riservato per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
In primis, si rileva l'avvenuto esperimento, da parte dell'opposta, del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010, convertito in L.
69/2013, con esito negativo. Consegue la procedibilità dell'opposizione.
Si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione che impone alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, di
7 provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento, mentre alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, di fornire la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
Spetta dunque all'opposta dimostrare l'esistenza del contratto indicato nel ricorso e l'ammontare del debito, mentre sull'opponente ricade l'onere di provare l'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive del credito.
Nel caso di specie, l'opposta ha prodotto il titolo contrattuale su cui fonda la sua pretesa, ha allegato l'inadempimento del debitore, il quale non lo ha contestato specificamente e non ha addotto pagamenti ulteriori rispetto a quelli contabilizzati,
limitandosi solo a disconoscere il documento recante le sue sottoscrizioni.
Sul punto, la CTU grafologica, chiara e lineare nel suo percorso logico, è giunta alle seguenti conclusioni: “Da siffatte risultanze, tenuto conto della variabilità
scrittoria, è possibile concludere in scienza e coscienza per l'autografia delle scrit-
ture in verifica del 2° gruppo, ovvero che le firme a nome apparente di
[...]
, apposte sulla richiesta di prestito personale n. 3055437 Consum.it, Parte_1
Gruppo MPS, acquisita ed esaminata in originale anche tramite strumentazione
agli IR e UV, in particolare:
- in V3 nella sezione “modalità di pagamento”, “manifestazione di consenso al
trattamento dei dati personali” e sottostanti dichiarazioni;
- in V4 in calce al documento nella sezione “Per presa visione ed integrale accet-
tazione delle condizioni generali”;
- in V5 “Comunicazione Cliente”;
- in V6 “Manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali- Prestito Per-
sonale – Aggiornamento n.5 del 01.08.08”;
- in V7 “in calce al documento “come utilizziamo i suoi dati”;
8 - in V8 “Proposta di assicurazione sulla vita connessa al prestito personale PRS
Ten Silver” del 15.01.09;
- in V9 “Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli in-
termediari sono tenuti nei confronti dei contraenti”;
- in V10 “Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione alla
proposta…”;
- in V11 “Comunicazione al cliente”;
sono riconducibili con grado di certezza tecnica alla mano del sig. CP_7
(scala di giudizio +4)”.
[...]
Ed ancora, la CTU:
“Da siffatte risultanze, tenuto conto della variabilità scrittoria è possibile conclu-
dere in scienza e coscienza per la probabile autografia delle scritture in verifica
del 1° gruppo, ovvero che le firme a nome apparente di apposte Parte_1
sulla richiesta di prestito personale n. 3055437 Consum.it, Gruppo MPS, in parti-
colare:
- in V1 nella sezione “manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali”
e dichiarazioni successive;
- in V2 “Per presa visione ed integrale accettazione delle condizioni generali”;
- in V12 “Proposta di assicurazione sulla vita connessa al prestito personale PRS
Ten Silver” del 14.01.09;
acquisite ed esaminate in originale anche tramite strumentazione agli IR e UV sono
riconducibili con grado moderato di probabilità alla mano del sig. CP_7
suolo (scala di giudizio +1)”.
9 Consegue che le firme dell'opponente, apposte nel documento sopra indicato, de-
vono considerarsi, in parte, certamente autentiche ed in altra parte, moderatamente probabili. In definitiva, quindi, al ascrivibili se pur con grado differen- Parte_1
ziato.
Riguardo l'eccezione di prescrizione di parte opponente, si ritiene che la stessa sia infondata e si osserva che il dies a quo coincide, trattando di un contratto di finan-
ziamento, con la data di scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di ammorta-
mento: “Trattandosi di contratto di mutuo, e quindi di contratto di durata, in cui
l'obbligo di restituzione del capitale sia differito nel tempo, i singoli ratei non co-
stituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di
un'unica obbligazione. Ne consegue che la prescrizione decennale, applicabile al
caso in esame, non può che decorrere dalla scadenza dell'ultimo rateo previsto nel
piano di ammortamento e, perciò, come è stato ritenuto dai giudici di merito, dal
giorno successivo alla data di scadenza per il pagamento dell'ultima rata del mu-
tuo” (cfr. Cass., 10/09/2010, n. 19291). Pertanto, la prescrizione decennale, appli-
cabile al caso in esame, non può che decorrere dalla scadenza dell'ultimo rateo pre-
visto nel piano di ammortamento (Cass., 10.09.2010, n. 19291) che, come da con-
tratto, sarebbe scaduto in data 14.02.2019. Consegue che il termine prescrizionale decennale decorre da tale data e risulta, peraltro, interrotto da atti medio tempore
intervenuti, idonei ad interrompere il suo decorso.
Infine, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di parte opposta non può es-
sere accolta in quanto tardivamente proposta oltre che infondata.
Consegue il rigetto dell'opposizione in quanto infondata e la conferma del D.I. n.
1609/2019 (R.G. n. 6277/2019), che diviene esecutivo.
10 Le spese di giudizio, in ragione della non totale certezza delle scritture in verifica del primo gruppo, devono essere integralmente compensate frale parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione di-
sattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 1609/2019 (R.G. n.
6277/2019) emesso da Questo Tribunale per le ragioni in motivazione, dichiaran-
dolo immediatamente esecutivo;
2) compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio;
3) pone a carico di entrambe le parti, in via solidale fra loro, le spese di CTU così come liquidate con decreto del 22.03.2024.
Così deciso in Torre Annunziata il 05.04.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
11
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile iscritta al n. 786
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2020
avente ad oggetto: opposizione a d.i. n. 1609/2019 (R.G. n. 6277/2019)
TRA
(C.F. ), nato il [...] a [...]- Parte_1 C.F._1
mare di Stabia (NA) ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Pierangelo Sgueo (C.F. ) – PEC C.F._2 [...]
e Vincenzo Parmentola (C.F. ) – Email_1 C.F._3
PEC ed elettivamente domiciliato presso il loro Email_2
studio sito in Castellammare di Stabia (NA) in via Pioppaino n. 95,
-opponente-
1 E
, ( – già , con sede in Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
Venezia-Mestre, via Terraglio, 63, in persona della sua Procuratrice e legale rap-
presentante pro tempore dott.ssa , giusta procura notaio Controparte_2 Per_1
di Venezia-Mestre e per essa, quale mandataria,
[...] Controparte_3
( ) con sede in Venezia-Mestre, via Terraglio n. 63, in persona
[...] P.IVA_2
della sua Procuratrice e legale rappresentante pro tempore Dott.ssa CP_4
[...
, giusta procura notaio di Venezia-Mestre, rapp. e difesa Persona_1
dall'avv. Marco Pesenti (C.F. ) - PEC C.F._4 Ema_3 [...]
con domicilio eletto presso l'avv. Paola Santoro (C.F. Email_4 [...]
) - PEC nello studio C.F._5 Email_5
dell'avv. Giuseppe Cannavale in Castellammare di Stabia (NA) in Via Catello Fu-
sco n. 21,
-opposta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1609/2019 (R.G. n. 6277/2019) pubblicato in data
02.11.2019 e notificato in data 02.01.2020, Questo Tribunale ingiungeva a
[...]
e ad , quale coobbligato in solido, di pagare, alla parte Parte_1 Parte_2
ricorrente, per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del decreto: 1) la somma di euro 11.358,38; 2) gli ulteriori interessi moratori al tasso contrattualmente pattuito;
3) le spese della procedura di ingiunzione, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
2 Tale credito sarebbe derivato dall'inadempimento di in seguito Parte_1
alla stipula del contratto n. 3055437 con Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., le cui obbligazioni sarebbero state assunte in qualità di coobligato da . Parte_2
Successivamente Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. aveva ceduto pro soluto il proprio credito ad con atto del 28.12.2018 e che l'intervenuta ces- Controparte_1
sione sarebbe stata notificata all'attuale opponente.
Il credito di € 11.358,38 per rate scadute e non pagate sarebbe stato certificato come esistente e certo nell'atto di cessione e, non avendo il debitore pagato quanto do-
vuto, divenuto esigibile ex art. 1186 c.c..
, con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 06.02.2020, Parte_1
proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, convenendo in giu-
dizio, avanti Questo Tribunale, per sentir accogliere le seguenti Controparte_1
conclusioni:
1. in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda proposta dall'opposta per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di me-
diazione;
2. revocare il decreto ingiuntivo opposto;
3. nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza delle ragioni creditorie dell'op-
posta, nei confronti dell'opponente, accertando e dichiarando che i contratti oggetto di causa non erano stati firmati dal;
Parte_1
4. sempre nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito vantato dall'opposta nei confronti di . Con vittoria di spese di Parte_1
giudizio ed attribuzione.
3 Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta impugnando e contestando l'opposi-
zione. Chiedeva:
1. in via preliminare, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo op-
posto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/fa-
cile soluzione, come previsto dall'art. 648 c.p.c.;
2. nel merito, in via principale, respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto e confermare in ogni sua parte il decreto in-
giuntivo opposto;
3. in via subordinata, in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di dell'im- Controparte_1
porto di euro 11.358,38, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattual-
mente stabilito, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ov-
vero della diversa somma da accertarsi nel corso del presente giudizio;
4. in via ulteriormente subordinata, condannare al pagamento, in Parte_1
favore di dell'importo pari alla differenza tra il quantum erogato e Controparte_1
la somma dallo stesso già versata, alla luce della parziale esecuzione del contratto per cui è causa, oltre interessi di mora dal dovuto all'effettivo saldo;
5. con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014.
L'opposta deduceva:
1. l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avverso disconoscimento ex art. 214 c.p.c.
in quanto l'opponente non aveva mai negato di aver dato spontanea esecuzione,
ancorché parziale, al contratto per cui è causa, così come si evinceva dall'estratto conto prodotto in sede monitoria, le cui risultanze non erano state specificamente contestate.
4 Sarebbe, infatti, spettato al cliente avanzare contestazioni avverso la contabilità te-
nuta dall'istituto di credito, poiché in difetto, le evidenze contabili dell'estratto conto costituivano prova del saldo attivo a favore dell'istituto di credito (cfr. Cass.,
26/05/2011 n.11626; Cass. 1281/2002).
In particolare, il aveva interamente corrisposto, tramite accredito diretto Parte_1
su conto corrente, 57 rate delle 120 contrattualmente pattuite dell'importo di euro
500,29, la prima e di euro 485,67, le successive. Quindi, appariva poco credibile che il non si fosse accorto di un addebito mensile di quasi 500 euro, Parte_1
protratto per oltre 4 anni, sul proprio conto corrente.
CP Infine, rappresentava che, unitamente al contratto di finanziamento,
[...]
in sede di monitorio, aveva depositato una comunicazione resa, in nome CP_5
e per conto di ed , dall'avv. il quale Parte_1 Parte_2 CP_6
non solo non aveva suo tempo avanzato alcun formale disconoscimento ex art. 214
c.p.c. ma proponeva il pagamento della somma di euro 9.000,00 (novemila/00) al fine di definire bonariamente la questione oggetto della presente opposizione.
In conclusione, quindi: 1)risultavano corrisposte 57 delle 120 rate contrattualmente pattuite;
2)il conto corrente sul quale erano state addebitate 56 delle 57 rate pagate non era stato disconosciuto dall'opponente, il quale non aveva contestato il bonifico relativo al pagamento della rata n. 57; 3)l'opposta società era in possesso dei do-
cumenti personali di;
4)prima della notifica del decreto ingiun- Parte_1
tivo, la Banca aveva inviato la comunicazione circa la segnalazione a sofferenza in
Centrale dei Rischi e il non si era premurato di contattare la Banca per Parte_1
chiedere chiarimenti in merito;
5) sempre prima della notifica del ricorso monitorio,
l'avv. in nome e per conto di ed , aveva CP_6 Parte_1 Parte_2
proposto la somma di euro 9.000,00 al fine di definire bonariamente la questione in
5 esame;
6) l'avversa difesa non aveva fornito alcuna prova documentale circa la presunta truffa subita, genericamente menzionata nell'atto di citazione.
2. la solo presunta prescrizione del credito azionato in quanto nel caso di specie la tesi della prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 cod. civ. non poteva trovare ingresso. Infatti, la rateizzazione dell'unico debito in più versamenti periodici di un determinato importo, non determinava il frazionamento del debito stesso in distinti rapporti obbligatori: per tali versamenti, e per i relativi interessi, non poteva dunque trovare applicazione l'art. 2948 cod. civ., sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome e indipendenti (cfr. Cass.,
10/09/2010, n. 19291; Cass., 30/09/2002, n. 12707).
In proposito evidenziava che: “la prescrizione quinquennale, prevista dall'art.
2948, comma 4, c.c., opera con riguardo ai debiti che devono essere soddisfatti
periodicamente ad anno, o in termini più brevi, mentre resta esclusa dalla previ-
sione della citata norma l'ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti pe-
riodici; la prescrizione quinquennale non si applica, quindi, ai ratei di mutuo o di
finanziamento ed ai relativi interessi, non trattandosi di prestazioni periodiche do-
vute ad un'unica causa continuativa, bensì degli adempimenti parziali e frazionati
nel corso del tempo dell'unico debito derivante dal medesimo contratto e caratte-
rizzati da un'unica causa debendi (cfr., ex plurimis, Cass. n. 12707/2002, Id. n.
802/1999, n. 1110/1994, n. 25047/2009, n. 2086/2008, n. 26161/2006). Quanto ap-
pena precisato vale, giova ribadire, anche con riferimento agli interessi (sia corri-
spettivi che moratori) maturati sulle rate insolute inerenti alla sorte capitale, atteso
che la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un
mutuo o da un contratto di finanziamento (quale a, per l'appunto, quello oggetto di
giudizio) non ne determina frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche
6 con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanzia-
mento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto
dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve esclu-
dersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, c.c. sulla
prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni au-
tonome e indipendenti (cfr. Cass. n. 18951/2013)” (cfr. Trib. Massa, 18/07/2018, n.
534/2018 in iusletter.com).
Risultava, pertanto, al contrario, applicabile la sola prescrizione ordinaria, non in-
tervenuta però nel caso in esame in quanto il contratto di finanziamento sottoscritto in data 14.01.2009, prevedeva il rimborso della somma erogata in n.120 rate mensili a partire dal mese successivo alla sottoscrizione e che quindi la scadenza dell'ultima rata era prevista per il 14.02.2019. Conseguiva che il diritto di credito non poteva ritenersi prescritto. Peraltro, detta presunta prescrizione, era stata anche valida-
mente interrotta.
Pertanto, alla luce di tali rilievi, l'opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'opposto D.I. n. 1609/2019 (R.G. n. 6277/2019).
Il Tribunale disponeva l'effettuazione del T.M.O. a carico della parte opposta. Suc-
cessivamente, veniva ammessa ed eseguita CTU grafologica e, precisate le conclu-
sioni, il giudizio veniva riservato per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
In primis, si rileva l'avvenuto esperimento, da parte dell'opposta, del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010, convertito in L.
69/2013, con esito negativo. Consegue la procedibilità dell'opposizione.
Si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione che impone alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, di
7 provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento, mentre alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, di fornire la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
Spetta dunque all'opposta dimostrare l'esistenza del contratto indicato nel ricorso e l'ammontare del debito, mentre sull'opponente ricade l'onere di provare l'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive del credito.
Nel caso di specie, l'opposta ha prodotto il titolo contrattuale su cui fonda la sua pretesa, ha allegato l'inadempimento del debitore, il quale non lo ha contestato specificamente e non ha addotto pagamenti ulteriori rispetto a quelli contabilizzati,
limitandosi solo a disconoscere il documento recante le sue sottoscrizioni.
Sul punto, la CTU grafologica, chiara e lineare nel suo percorso logico, è giunta alle seguenti conclusioni: “Da siffatte risultanze, tenuto conto della variabilità
scrittoria, è possibile concludere in scienza e coscienza per l'autografia delle scrit-
ture in verifica del 2° gruppo, ovvero che le firme a nome apparente di
[...]
, apposte sulla richiesta di prestito personale n. 3055437 Consum.it, Parte_1
Gruppo MPS, acquisita ed esaminata in originale anche tramite strumentazione
agli IR e UV, in particolare:
- in V3 nella sezione “modalità di pagamento”, “manifestazione di consenso al
trattamento dei dati personali” e sottostanti dichiarazioni;
- in V4 in calce al documento nella sezione “Per presa visione ed integrale accet-
tazione delle condizioni generali”;
- in V5 “Comunicazione Cliente”;
- in V6 “Manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali- Prestito Per-
sonale – Aggiornamento n.5 del 01.08.08”;
- in V7 “in calce al documento “come utilizziamo i suoi dati”;
8 - in V8 “Proposta di assicurazione sulla vita connessa al prestito personale PRS
Ten Silver” del 15.01.09;
- in V9 “Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli in-
termediari sono tenuti nei confronti dei contraenti”;
- in V10 “Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione alla
proposta…”;
- in V11 “Comunicazione al cliente”;
sono riconducibili con grado di certezza tecnica alla mano del sig. CP_7
(scala di giudizio +4)”.
[...]
Ed ancora, la CTU:
“Da siffatte risultanze, tenuto conto della variabilità scrittoria è possibile conclu-
dere in scienza e coscienza per la probabile autografia delle scritture in verifica
del 1° gruppo, ovvero che le firme a nome apparente di apposte Parte_1
sulla richiesta di prestito personale n. 3055437 Consum.it, Gruppo MPS, in parti-
colare:
- in V1 nella sezione “manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali”
e dichiarazioni successive;
- in V2 “Per presa visione ed integrale accettazione delle condizioni generali”;
- in V12 “Proposta di assicurazione sulla vita connessa al prestito personale PRS
Ten Silver” del 14.01.09;
acquisite ed esaminate in originale anche tramite strumentazione agli IR e UV sono
riconducibili con grado moderato di probabilità alla mano del sig. CP_7
suolo (scala di giudizio +1)”.
9 Consegue che le firme dell'opponente, apposte nel documento sopra indicato, de-
vono considerarsi, in parte, certamente autentiche ed in altra parte, moderatamente probabili. In definitiva, quindi, al ascrivibili se pur con grado differen- Parte_1
ziato.
Riguardo l'eccezione di prescrizione di parte opponente, si ritiene che la stessa sia infondata e si osserva che il dies a quo coincide, trattando di un contratto di finan-
ziamento, con la data di scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di ammorta-
mento: “Trattandosi di contratto di mutuo, e quindi di contratto di durata, in cui
l'obbligo di restituzione del capitale sia differito nel tempo, i singoli ratei non co-
stituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di
un'unica obbligazione. Ne consegue che la prescrizione decennale, applicabile al
caso in esame, non può che decorrere dalla scadenza dell'ultimo rateo previsto nel
piano di ammortamento e, perciò, come è stato ritenuto dai giudici di merito, dal
giorno successivo alla data di scadenza per il pagamento dell'ultima rata del mu-
tuo” (cfr. Cass., 10/09/2010, n. 19291). Pertanto, la prescrizione decennale, appli-
cabile al caso in esame, non può che decorrere dalla scadenza dell'ultimo rateo pre-
visto nel piano di ammortamento (Cass., 10.09.2010, n. 19291) che, come da con-
tratto, sarebbe scaduto in data 14.02.2019. Consegue che il termine prescrizionale decennale decorre da tale data e risulta, peraltro, interrotto da atti medio tempore
intervenuti, idonei ad interrompere il suo decorso.
Infine, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di parte opposta non può es-
sere accolta in quanto tardivamente proposta oltre che infondata.
Consegue il rigetto dell'opposizione in quanto infondata e la conferma del D.I. n.
1609/2019 (R.G. n. 6277/2019), che diviene esecutivo.
10 Le spese di giudizio, in ragione della non totale certezza delle scritture in verifica del primo gruppo, devono essere integralmente compensate frale parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione di-
sattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 1609/2019 (R.G. n.
6277/2019) emesso da Questo Tribunale per le ragioni in motivazione, dichiaran-
dolo immediatamente esecutivo;
2) compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio;
3) pone a carico di entrambe le parti, in via solidale fra loro, le spese di CTU così come liquidate con decreto del 22.03.2024.
Così deciso in Torre Annunziata il 05.04.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
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