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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/12/2025, n. 2089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2089 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17868/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
AU HE Presidente relatrice
NC NA CE
ND ES CE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 17868/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. DOLCINI SIMONA Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con l'Avv. DOLCINI SIMONA CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
e celebrato in data 30.04.2011 in GN (BS), iscritto in data 03.05.2011 nei registri del
[...]
Comune di GN fra gli atti di matrimonio Anno 2011- Parte II Serie A– al numero 2, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del competente comune di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2) La casa coniugale sita in GN (BS) via G. Marconi n. 122, di proprietà della moglie, rimane assegnata alla stessa che l'abiterà con i figli mentre il marito ha già reperito nuova abitazione in
GN, via Casse n.15, ove ha già trasferito la residenza.
1 3) Gli arredi e le suppellettili verranno lasciati presso la casa coniugale. I coniugi concordano che nel caso in cui la moglie volesse sostituire i mobili provenienti dal Perù, gli stessi verranno consegnati al marito.
4) La collezione di monete così come costituita fino al momento della separazione personale – come da documentazione fotografica in possesso dei coniugi – viene lasciata ai minori nella quota del 50% cadauno.
5) I coniugi si danno reciprocamente atto di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo, avendo consensualmente già definito ogni rapporto economico tra loro pendente ed essendo entrambi economicamente autosufficienti.
6) I genitori si impegnano a mantenere un dialogo ed un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse dei figli al fine di garantire alla stessa un progetto educativo comune e di preservare il loro equilibrio psico-fisico.
7) I genitori, nel caso in cui dovessero intraprendere una nuova relazione sentimentale, potranno consentire la frequentazione del minore con il nuovo partner, solo quando tale relazione sarà caratterizzata da stabilità e la frequentazione si svolga senza turbare la serenità dei figli. Rapporti con la prole;
8) Affido condiviso dei figli e ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso Per_1 Per_2
la madre.
A fronte dell'attività lavorativa del marito che si svolge su turnazioni settimanali, i genitori si alterneranno nella gestione dei figli con visite infrasettimanali del padre e fine settimana alternati, con le seguenti modalità: quando il sig. svolge il primo turno lavorativo (dalle ore 6:00 alle ore 13:30) il padre preleverà CP_1
i figli il martedì alle ore 15:30 e li riporterà presso l'abitazione materna per le ore 21:00. Il padre li preleverà nuovamente il venerdì pomeriggio verso le ore 16:00 e li terrà con sé sino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola o presso la residenza materna.
La settimana successiva, quando il padre svolge il secondo turno (dalle 13:30 alle ore 21:00), la madre si impegna ad accompagnare i figli presso la residenza della nonna paterna il mercoledì verso le 17:30 dove verranno ritirati dal padre verso le ore 19:50, al rientro dal lavoro, e li terrà con sé sino al giovedì mattina quando li accompagnerà a scuola o presso la residenza materna. Le parti concordano che in caso di impossibilità dei genitori a rimanere con i figli, i genitori decideranno a chi affidare i figli, avendo cura di informare l'altro genitore.
Le parti concordano che il padre potrà andare a trovare e ogniqualvolta lo desideri, Per_1 Per_2
previo avviso alla madre.
Le parti concordano altresì l'iscrizione dei figli a Grest o campi estivi.
2 Il tutto compatibilmente con le esigenze dei figli e lavorative di entrambi i genitori, i quali potranno modificare il calendario previo accordo congiunto.
Durante i periodi festivi e durante le vacanze estive:
I genitori alterneranno i periodi di vacanze secondo il seguente calendario, che potrà subire modifiche concordate fra i coniugi almeno una settimana prima a fronte degli impegni lavorativi degli stessi:
- durante le vacanze natalizie in uno dei seguenti periodi, alternando di anno in anno dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, ad anni alterni;
- per la metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno dal venerdì alla domenica di Pasqua verso sera con un genitore;
e dalla domenica sera fino al rientro a scuola con l'altro genitore;
in base anche ai turni lavorativi dei genitori.
- ogni altra principale festività dell'anno (1° Novembre, 8 Dicembre, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno
e Festività del Patrono) sarà trascorsa dai figli singolarmente con ciascun genitore con il criterio dell'alternanza, salvo diverso accordo fra i coniugi.
- Le parti si danno altresì atto che concorderanno di volta in volta, i periodi di vacanza estiva, per due settimane anche non continuative per ciascun genitore, in periodo da comunicarsi vicendevolmente per tempo (possibilmente entro il 31 maggio).
Per il restante periodo di vacanza da scuola, verrà adottato il regime di gestione ordinaria. Le parti concordano che il seguente calendario possa subire modifiche previo accordo congiunto.
9) I genitori dovranno concordare congiuntamente le decisioni di maggiore importanza riguardanti la crescita, la salute, l'istruzione e l'educazione dei figli.
10) Fin d'ora entrambi danno l'assenso a che frequenti il corso di nuoto (ad oggi fissato il Per_1
lunedì pomeriggio a Idro) nonché di atletica e che frequenti il corso di atletica (ad oggi fissato Per_2
nel martedì e giovedì pomeriggio a Vobarno) e il corso di chitarra.
11) Per eventuali diverse attività sportive, indispensabile per la salute psicofisica dei minori, sarà necessario il consenso di entrambi i genitori.
12) Per le questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno disgiuntamente la potestà.
13) I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli, garantendo un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori. In caso di dissenso, le linee educative comuni saranno discusse e approfondite congiuntamente con esperti di fiducia delle parti.
14) Ciascun genitore si impegna inoltre a garantire i contatti telefonici del minore con l'altro genitore, con telefonata durante le ferie o nei periodi di villeggiatura, soprattutto nei casi di soggiorni all'estero, in particolare mettendo a disposizione dei figli la propria o altra utenza telefonica.
3 15) I genitori si impegnano a far sì che i figli conservino rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale come espressamente previsto dall'art. 317 bis, I° comma cod.civ..
16) A titolo di contributo al mantenimento di e , a fronte della collocazione prevalente Per_1 Per_2 dei minori presso la madre, il padre si obbliga a corrispondere un assegno mensile di € 200,00 per ciascun figlio e così complessivamente euro 400,00 (euro quattrocento/00) rivalutabile annualmente secondo indice Istat, da versarsi anticipatamente alla signora entro il giorno 15 di ogni mese Pt_1
tramite RID bancario o altra modalità di pagamento scelta in comune accordo tra i coniugi, oltre al
50% delle spese di natura straordinaria secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia
(allegato al presente ricorso) da rimborsarsi trimestralmente a fronte dell'esibizione delle giustifiche di pagamento.
17) Assegno unico e detrazioni fiscali a favore della madre.
Questioni particolari
18) I coniugi si rilasciano il reciproco consenso per i documenti validi per l'espatrio, anche per i figli, autorizzandone l'espatrio per motivi di studio o vacanza;
19) I coniugi si impegnano a comunicarsi tempestivamente eventuali cambi di residenza.
20) Le spese della presente procedura a carico della moglie.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario ad GN (BS) in data 30.4.2011, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di GN al n. 2, parte II, serie A, anno 2011.
Dall'unione sono nati i figli il 18.7.2012 e il 24.4.2014. Per_1 Per_2
La separazione è stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Brescia n. 2192/2024 R.G.
15185/2023, pubblicata in data 28.5.2024 in esito alla camera di consiglio del 2.5.2024 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, anche rispetto ai figli della coppia, che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in
4 considerazione dell'intervenuto accordo rispettoso del principio di bigenitorialità, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
AU HE
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
AU HE Presidente relatrice
NC NA CE
ND ES CE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 17868/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. DOLCINI SIMONA Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con l'Avv. DOLCINI SIMONA CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
e celebrato in data 30.04.2011 in GN (BS), iscritto in data 03.05.2011 nei registri del
[...]
Comune di GN fra gli atti di matrimonio Anno 2011- Parte II Serie A– al numero 2, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del competente comune di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2) La casa coniugale sita in GN (BS) via G. Marconi n. 122, di proprietà della moglie, rimane assegnata alla stessa che l'abiterà con i figli mentre il marito ha già reperito nuova abitazione in
GN, via Casse n.15, ove ha già trasferito la residenza.
1 3) Gli arredi e le suppellettili verranno lasciati presso la casa coniugale. I coniugi concordano che nel caso in cui la moglie volesse sostituire i mobili provenienti dal Perù, gli stessi verranno consegnati al marito.
4) La collezione di monete così come costituita fino al momento della separazione personale – come da documentazione fotografica in possesso dei coniugi – viene lasciata ai minori nella quota del 50% cadauno.
5) I coniugi si danno reciprocamente atto di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo, avendo consensualmente già definito ogni rapporto economico tra loro pendente ed essendo entrambi economicamente autosufficienti.
6) I genitori si impegnano a mantenere un dialogo ed un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse dei figli al fine di garantire alla stessa un progetto educativo comune e di preservare il loro equilibrio psico-fisico.
7) I genitori, nel caso in cui dovessero intraprendere una nuova relazione sentimentale, potranno consentire la frequentazione del minore con il nuovo partner, solo quando tale relazione sarà caratterizzata da stabilità e la frequentazione si svolga senza turbare la serenità dei figli. Rapporti con la prole;
8) Affido condiviso dei figli e ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso Per_1 Per_2
la madre.
A fronte dell'attività lavorativa del marito che si svolge su turnazioni settimanali, i genitori si alterneranno nella gestione dei figli con visite infrasettimanali del padre e fine settimana alternati, con le seguenti modalità: quando il sig. svolge il primo turno lavorativo (dalle ore 6:00 alle ore 13:30) il padre preleverà CP_1
i figli il martedì alle ore 15:30 e li riporterà presso l'abitazione materna per le ore 21:00. Il padre li preleverà nuovamente il venerdì pomeriggio verso le ore 16:00 e li terrà con sé sino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola o presso la residenza materna.
La settimana successiva, quando il padre svolge il secondo turno (dalle 13:30 alle ore 21:00), la madre si impegna ad accompagnare i figli presso la residenza della nonna paterna il mercoledì verso le 17:30 dove verranno ritirati dal padre verso le ore 19:50, al rientro dal lavoro, e li terrà con sé sino al giovedì mattina quando li accompagnerà a scuola o presso la residenza materna. Le parti concordano che in caso di impossibilità dei genitori a rimanere con i figli, i genitori decideranno a chi affidare i figli, avendo cura di informare l'altro genitore.
Le parti concordano che il padre potrà andare a trovare e ogniqualvolta lo desideri, Per_1 Per_2
previo avviso alla madre.
Le parti concordano altresì l'iscrizione dei figli a Grest o campi estivi.
2 Il tutto compatibilmente con le esigenze dei figli e lavorative di entrambi i genitori, i quali potranno modificare il calendario previo accordo congiunto.
Durante i periodi festivi e durante le vacanze estive:
I genitori alterneranno i periodi di vacanze secondo il seguente calendario, che potrà subire modifiche concordate fra i coniugi almeno una settimana prima a fronte degli impegni lavorativi degli stessi:
- durante le vacanze natalizie in uno dei seguenti periodi, alternando di anno in anno dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, ad anni alterni;
- per la metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno dal venerdì alla domenica di Pasqua verso sera con un genitore;
e dalla domenica sera fino al rientro a scuola con l'altro genitore;
in base anche ai turni lavorativi dei genitori.
- ogni altra principale festività dell'anno (1° Novembre, 8 Dicembre, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno
e Festività del Patrono) sarà trascorsa dai figli singolarmente con ciascun genitore con il criterio dell'alternanza, salvo diverso accordo fra i coniugi.
- Le parti si danno altresì atto che concorderanno di volta in volta, i periodi di vacanza estiva, per due settimane anche non continuative per ciascun genitore, in periodo da comunicarsi vicendevolmente per tempo (possibilmente entro il 31 maggio).
Per il restante periodo di vacanza da scuola, verrà adottato il regime di gestione ordinaria. Le parti concordano che il seguente calendario possa subire modifiche previo accordo congiunto.
9) I genitori dovranno concordare congiuntamente le decisioni di maggiore importanza riguardanti la crescita, la salute, l'istruzione e l'educazione dei figli.
10) Fin d'ora entrambi danno l'assenso a che frequenti il corso di nuoto (ad oggi fissato il Per_1
lunedì pomeriggio a Idro) nonché di atletica e che frequenti il corso di atletica (ad oggi fissato Per_2
nel martedì e giovedì pomeriggio a Vobarno) e il corso di chitarra.
11) Per eventuali diverse attività sportive, indispensabile per la salute psicofisica dei minori, sarà necessario il consenso di entrambi i genitori.
12) Per le questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno disgiuntamente la potestà.
13) I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli, garantendo un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori. In caso di dissenso, le linee educative comuni saranno discusse e approfondite congiuntamente con esperti di fiducia delle parti.
14) Ciascun genitore si impegna inoltre a garantire i contatti telefonici del minore con l'altro genitore, con telefonata durante le ferie o nei periodi di villeggiatura, soprattutto nei casi di soggiorni all'estero, in particolare mettendo a disposizione dei figli la propria o altra utenza telefonica.
3 15) I genitori si impegnano a far sì che i figli conservino rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale come espressamente previsto dall'art. 317 bis, I° comma cod.civ..
16) A titolo di contributo al mantenimento di e , a fronte della collocazione prevalente Per_1 Per_2 dei minori presso la madre, il padre si obbliga a corrispondere un assegno mensile di € 200,00 per ciascun figlio e così complessivamente euro 400,00 (euro quattrocento/00) rivalutabile annualmente secondo indice Istat, da versarsi anticipatamente alla signora entro il giorno 15 di ogni mese Pt_1
tramite RID bancario o altra modalità di pagamento scelta in comune accordo tra i coniugi, oltre al
50% delle spese di natura straordinaria secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia
(allegato al presente ricorso) da rimborsarsi trimestralmente a fronte dell'esibizione delle giustifiche di pagamento.
17) Assegno unico e detrazioni fiscali a favore della madre.
Questioni particolari
18) I coniugi si rilasciano il reciproco consenso per i documenti validi per l'espatrio, anche per i figli, autorizzandone l'espatrio per motivi di studio o vacanza;
19) I coniugi si impegnano a comunicarsi tempestivamente eventuali cambi di residenza.
20) Le spese della presente procedura a carico della moglie.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario ad GN (BS) in data 30.4.2011, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di GN al n. 2, parte II, serie A, anno 2011.
Dall'unione sono nati i figli il 18.7.2012 e il 24.4.2014. Per_1 Per_2
La separazione è stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Brescia n. 2192/2024 R.G.
15185/2023, pubblicata in data 28.5.2024 in esito alla camera di consiglio del 2.5.2024 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, anche rispetto ai figli della coppia, che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in
4 considerazione dell'intervenuto accordo rispettoso del principio di bigenitorialità, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
AU HE
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