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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/03/2025, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19787/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19787/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ROSSETTI MARIALUISA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti RICORRENTE e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato presso lo studio CP_1 C.F._2 dell'avv. AMBROSIO LORENZA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da note congiunte depositate in data 17.01.2025. Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in TORINO il 26/05/1979. Parte_1 CP_1
Dal matrimonio sono nati i figli: e , ora maggiorenni. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 07/11/2024 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa del comportamento del coniuge. Chiedeva quindi disporsi il versamento di un assegno di mantenimento in suo favore nell'importo mensile di € 500,00, nonché l'assegnazione della casa familiare Si costituiva in giudizio on opponendosi alla domanda di separazione ma instando CP_1 per il versamento di un assegno di mantenimento in favore della moglie nell'importo mensile di € 280,00, ovvero in subordine di € 580,00.
pagina 1 di 3 Con istanza del 17.01.2024, le parti depositavano conclusioni congiunte e chiedevano che l'udienza così fissata per la comparizione personale delle parti venisse sostituita tramite il deposito di note scritte. Il Giudice, vista l'istanza congiunta delle parti, assegnava loro termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte, sostitutive dell'udienza, contenenti le conclusioni congiunte. Nel termine loro assegnato le parti precisavano congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe indicate,
e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*** Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni
Vi è accordo economico.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita visto l'art. 473-bis e ss c.p.c. PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
DISPONE che il signor con decorrenza dal mese successivo al rilascio della casa Parte_2 famigliare, a titolo di contributo al mantenimento della moglie l'assegno mensile di € 500,00 (diconsi cinquecento/00) entro il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT ed espressa rinuncia a tutti gli arretrati e/o compensazioni economiche a qualsivoglia titolo da parte della SI.ra . Pt_1 PRENDE ATTO che il signor lascerà l'abitazione coniugale entro il termine ultimo del Parte_2
31 maggio 2025 prelevando i propri effetti personali, entro lo stesso termine e non appena il marito avrà reperito una nuova abitazione da condurre in locazione, verrà formalizzata la variazione dell'intestazione del contratto di locazione relativo all'assegnazione dell'alloggio ATC sito in Torino, Via L. Capuana n. 4 in favore della SI.ra , così come di tutte le utenze del pagamento delle quali, così come del Pt_1 canone di locazione e delle relative spese rimarrà obbligata in esclusiva la moglie. PRENDE ATTO che in relazione all'autovettura Fiat Panda Tg. FZ582DZ acquistata in costanza di matrimonio in regime di comunione dei beni, di cui il signor è intestatario esclusivo, si dà atto Pt_2 che il relativo utilizzo verrà condiviso con il figlio maggiorenne dei coniugi, . Quanto al Persona_3 pagamento delle spese relative all'autoveicolo e oneri tutti (a titolo esemplificativo e non esaustivo rata del finanziamento contratto per l'acquisto, assicurazione annuale, bollo auto ed eventuali spese di riparazione) si dà atto che le stesse verranno suddivise nella misura del 50% fra il signor Parte_2 ed il figlio, che si obbliga a rimborsarle al padre entro la relativa scadenza;
a questo proposito la signora si costituisce garante dell'adempimento da parte del figlio dei suddetti pagamenti, che qualora Pt_1 non effettuati verranno decurtati dal contributo al mantenimento ordinario. Il marito in ogni caso si impegna, in caso di futura vendita di detta autovettura, a corrispondere in favore della moglie (che ha già deciso di devolvere tale corrispettivo al figlio ) il 50% del relativo prezzo. Per_2
PRENDE ATTO che le parti, in relazione ai pregressi rapporti economici intercorsi, non hanno reciprocamente nulla da pretendere. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
pagina 2 di 3 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19787/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ROSSETTI MARIALUISA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti RICORRENTE e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato presso lo studio CP_1 C.F._2 dell'avv. AMBROSIO LORENZA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da note congiunte depositate in data 17.01.2025. Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in TORINO il 26/05/1979. Parte_1 CP_1
Dal matrimonio sono nati i figli: e , ora maggiorenni. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 07/11/2024 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa del comportamento del coniuge. Chiedeva quindi disporsi il versamento di un assegno di mantenimento in suo favore nell'importo mensile di € 500,00, nonché l'assegnazione della casa familiare Si costituiva in giudizio on opponendosi alla domanda di separazione ma instando CP_1 per il versamento di un assegno di mantenimento in favore della moglie nell'importo mensile di € 280,00, ovvero in subordine di € 580,00.
pagina 1 di 3 Con istanza del 17.01.2024, le parti depositavano conclusioni congiunte e chiedevano che l'udienza così fissata per la comparizione personale delle parti venisse sostituita tramite il deposito di note scritte. Il Giudice, vista l'istanza congiunta delle parti, assegnava loro termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte, sostitutive dell'udienza, contenenti le conclusioni congiunte. Nel termine loro assegnato le parti precisavano congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe indicate,
e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*** Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni
Vi è accordo economico.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita visto l'art. 473-bis e ss c.p.c. PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
DISPONE che il signor con decorrenza dal mese successivo al rilascio della casa Parte_2 famigliare, a titolo di contributo al mantenimento della moglie l'assegno mensile di € 500,00 (diconsi cinquecento/00) entro il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT ed espressa rinuncia a tutti gli arretrati e/o compensazioni economiche a qualsivoglia titolo da parte della SI.ra . Pt_1 PRENDE ATTO che il signor lascerà l'abitazione coniugale entro il termine ultimo del Parte_2
31 maggio 2025 prelevando i propri effetti personali, entro lo stesso termine e non appena il marito avrà reperito una nuova abitazione da condurre in locazione, verrà formalizzata la variazione dell'intestazione del contratto di locazione relativo all'assegnazione dell'alloggio ATC sito in Torino, Via L. Capuana n. 4 in favore della SI.ra , così come di tutte le utenze del pagamento delle quali, così come del Pt_1 canone di locazione e delle relative spese rimarrà obbligata in esclusiva la moglie. PRENDE ATTO che in relazione all'autovettura Fiat Panda Tg. FZ582DZ acquistata in costanza di matrimonio in regime di comunione dei beni, di cui il signor è intestatario esclusivo, si dà atto Pt_2 che il relativo utilizzo verrà condiviso con il figlio maggiorenne dei coniugi, . Quanto al Persona_3 pagamento delle spese relative all'autoveicolo e oneri tutti (a titolo esemplificativo e non esaustivo rata del finanziamento contratto per l'acquisto, assicurazione annuale, bollo auto ed eventuali spese di riparazione) si dà atto che le stesse verranno suddivise nella misura del 50% fra il signor Parte_2 ed il figlio, che si obbliga a rimborsarle al padre entro la relativa scadenza;
a questo proposito la signora si costituisce garante dell'adempimento da parte del figlio dei suddetti pagamenti, che qualora Pt_1 non effettuati verranno decurtati dal contributo al mantenimento ordinario. Il marito in ogni caso si impegna, in caso di futura vendita di detta autovettura, a corrispondere in favore della moglie (che ha già deciso di devolvere tale corrispettivo al figlio ) il 50% del relativo prezzo. Per_2
PRENDE ATTO che le parti, in relazione ai pregressi rapporti economici intercorsi, non hanno reciprocamente nulla da pretendere. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
pagina 2 di 3 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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