CA
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/10/2025, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
SENT.N°_______
REPUBBLICA ITALIANA R.G. N° 490-2019
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. N°________
Rep. N° ________ La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile-, composta dai signori magistrati:
1)dott. Filippo Labellarte Presidente OGGETTO: Contratti bancari
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente --------------------------------------------------------------------
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello, avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 4282/2018
emessa in data 16.10.2018 e depositata in data 17.10.2018, nella causa iscritta al N.
R.G. 7752/2012;
tra
(C.F. ), nato a Gravina in [...] il Parte_1 C.F._1
16.02.1953 rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Melpignano in forza di procura rilasciata su foglio separato;
-appellante-;
e
, con sede in AP, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Sinesi in forza di procura in calce al presente atto, PEC: elettivamente domiciliata in Bari presso lo Email_1
studio di quest'ultimo al Corso Vittorio Emanuele n. 10.
- appellata -
* * * * * *
1 All'udienza collegiale del 09.06.2023 la causa è passata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito:----------------------------------
per l'appellante: accertare che il contratto di mutuo Rep. n. 29733, Racc. n. 8705,
stipulato in data 08.08.1999 a rogito del Notaio Dr. è stato risolto Persona_1
a seguito della notifica in danno del di atto di precetto avvenuta in data Parte_1
16.11.1994; accertare la nullità e l'inefficacia dell'art. 8 del Capitolato relativo al
predetto contratto di mutuo, per oggettiva indeterminatezza del tasso di interesse di
mora, e per l'effetto disporre l'applicazione del saggio di interesse nella misura
legale, ai sensi degli artt. 1224 e 1284 c.c.; accertare, per l'effetto, l'esatto dare -
avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede
di C.T.U. tecnico-contabile e sulla base dell'intera documentazione relativa al
predetto contratto di mutuo;
condannare chi di ragione alla restituzione della somme
illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori in favore
dell'odierno istante;
per l'appellata: rigettare l'appello con vittoria di spese e compensi del presento
procedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 19.06.2012, la Parte_2
conveniva in giudizio chiedendo il rigetto
[...] Parte_1
dell'opposizione all'esecuzione, che era stata proposta dal debitore convenuto in seguito al pignoramento presso terzi avente ad oggetto tutte le somme dovute e debende dall' al debitore (r.g. es. mob. presso terzi n.5741/2010 Tribunale CP_2
di Bari).
Con il ricorso in opposizione il debitore esecutato ( ) contestava il Parte_1
credito portato in precetto, a suo dire contabilmente non corretto stante l'incasso da parte della di somme in seguito ad altra e diversa procedura esecutiva CP_3 2 immobiliare, la quale non aveva soddisfatto del tutto il credito della banca.
Con ordinanza del 30.01.2012, notificata al difensore della banca il 3.04.3012, il
Giudice dell'esecuzione sospendeva il processo esecutivo ed assegnava alla parte interessata termine di 90 gg. per l'introduzione del giudizio di merito.
Il giudizio di merito veniva introdotto dalla banca, con richiesta di declaratoria di inammissibilità ed infondatezza dell'opposizione spiegata dal debitore esecutato.
Con comparsa di costituzione del 13.11.2012, depositata in Cancelleria in data
16.11.2012, si costituiva in giudizio riportandosi alle ragioni già Parte_1
avanzate nell'opposizione all'esecuzione.
Il giudice, all'esito della CTU contabile, accoglieva parzialmente l'opposizione avverso il pignoramento presso terzi notificato in data 28.09.2010 e, per l'effetto,
dichiarava l'illegittimità del credito precettato e per la pari misura del pignorato nei limiti dell'eccedenza di € 92.719,08, compensando interamente tra le parti le spese di lite.
Con atto di appello del 14.03.2019, notificato in pari data, ha Parte_1
impugnato la decisione di primo grado in quanto la somma quantificato dal giudice di primo grado in € 92.719,08 non sarebbe mai stata supportata da alcuna precisa indicazione in merito ai conteggi effettuati per quantificare il debito.
Inoltre, l'ordinanza di attribuzione conclusiva di un processo esecutivo, che il giudice di primo grado aveva ritenuto inopponibile, è atto di tale processo, come tale privo di definitività e non sarebbe idoneo a produrre gli effetti del giudicato non potendo impedire al soggetto esecutato di promuovere un autonomo giudizio di cognizione per la ripetizione dell'indebito.
Quindi, la decisione sarebbe da riformare laddove il giudice di primo grado aveva ritenuto come base di partenza il credito determinato nel progetto di distribuzione del
6/11/2009, mai opposto nell'ambito del processo esecutivo e l'impugnata decisione sarebbe stata emessa sull'erroneo presupposto della correttezza della CTU. 3 Infine, il contratto di mutuo fondiario sottoscritto dal in data 08.08.1990 Parte_1
da cui deriverebbe credito di cui alla sentenza di primo grado si sarebbe risolto, in forza di legge, con la notifica del primo atto di precetto al in data Parte_1
16.11.1994.
Ne sarebbe conseguito che dalla notifica dell'atto di precetto, che costituisce l'esatto momento di risoluzione del contratto di mutuo, il credito della si doveva CP_3
considerare cristallizzato, tanto da rendere impossibile la maturazione di ulteriori rate secondo l'originario piano di ammortamento. Il credito si determinava, in tal modo,
nell'ammontare delle rate insolute (composte da quota capitale e quota interessi) più
la sola quota di capitale residuo sulle rate a scadere successivamente (con esclusione,
naturalmente, degli interessi corrispettivi compresi nelle predette rate secondo l'originario piano di ammortamento).
Quindi, gli interessi moratori non dovevano maturare secondo il “meccanismo anatocistico” previsto dall'art. 14 D.P.R. 7/1976 (ovvero sull'intero importo di tutte le rate non pagate), ma avrebbero dovuto essere calcolati sull'importo delle sole rate già scadute e non pagate. Mentre, per le rate a scadere successivamente all'intervenuta risoluzione, dovevano essere calcolati unicamente sull'importo della rata relativa alla quota “capitale”, detratto l'importo corrispondente agli interessi corrispettivi come richiamato dalle sezioni unite.
Con l'ultimo motivo l'appellante ha censurato il capo relativo alle spese processuali.
Si è costituita la società per la gestione – la quale ha chiesto Controparte_1
il rigetto dell'appello.
La Corte con ordinanza del 16.12.2022 ha disposto una rinnovazione della CTU.
La causa è stata riservata per la decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c..
Motivi della decisione
L'appello è infondato.
E' pacifico tra le parti che con atto a rogito Notaio dell'8.08.1990 Persona_1 4 (rep. n.29733 – racc. n.8705), registrato in Formia il 10.08.1990 al n.1302 vol.1,
munito della formula esecutiva il 4.09.1990 (in atti), il AN di AP SP (ora
TE NP SP) concedeva a , a titolo di mutuo fondiario, la Parte_1
complessiva somma di L.100.000.000.
Con atto di precetto del 16.11.1994 (il AN di AP SP (ora TE NP
SP) intimava a il pagamento, in relazione alla morosità delle rate del Parte_1
predetto mutuo, di complessive L.95.743.000, di cui L.73.375.686 (€.37.895,38) per rate scadute ed impagate al 30.06.1994 e L.22.367.314 (€.11.551,76) per interessi di mora convenzionali maturati sulle medesime rate, e procedendo esecutivamente a mezzo atto di pignoramento immobiliare (es. imm. n.902/1994 Tribunale di Velletri)
sul cespite dato in garanzia ipotecaria a seguito della concessione del mutuo dell'8.08.1990.
Nel piano di riparto finale (non contestato dal sig. ed approvato Parte_1
definitivamente all'udienza del 21.01.2010 – in atti), al AN di AP SP (oggi
TE NP SP), venivano assegnati complessivamente €.121.998,17 di cui
€.5.792,72 per spese di giustizia ed €.116.205,35 per sorte capitale ed interessi.
Quindi, la notificava in data 22.07.2010 il pagamento della differenza tra CP_3
quanto incassato a titolo di sorte capitale e interessi e quanto residuava, per la complessiva somma di €.99.407,15, al quale seguiva atto di pignoramento presso terzi (in atti) avente ad oggetto tutte le somme dovute e debende dall' al CP_2
debitore (r.g. es. mob. n.5741/2010 Tribunale di Bari).
La Corte, sulla base dei rilievi critici e specifici sollevati dell'appellante ha ritenuto di rinnovare la CTU per calcolare il credito residuo della banca in ragione del contratto di mutuo alla data del 22.07.2010 (data di notifica del precetto), chiedendo che fosse verificato l'esatto computo degli interessi in ragione della natura fondiaria del mutuo considerandoli fino alla data di notifica del primo atto di precetto
(16.11.1994) la sorte capitale e interessi corrispettivi, e eventuali interessi moratori 5 da ritardato pagamento così come pattuiti.
Dalla data di notifica del primo atto di precetto (16.11.1994), considerata la natura fondiaria del mutuo, il Collegio ha chiesto che fossero calcolati gli interessi moratori pattuiti sull'intera sorte capitale come sopra determinata fino alla data del progetto di distribuzione della procedura esecutiva immobiliare del 06.09.2009, senza considerare l'importo indicato nella nota riepilogativa del credito prodotta dalla banca in sede di distribuzione delle somme della procedura esecutiva immobiliare.
Inoltre, il Collegio ha chiesto al CTU di determinare il credito residuo, decurtando dalla somma come determinata al punto 1) l'importo ricavato dalla vendita immobiliare al netto delle spese di esecuzione, e calcolando sul credito residuo della banca gli ulteriori interessi moratori.
Il CTU, con condivisibile motivazione, e senza alcuna osservazione da parte delle parti in causa, rielaborando complessivamente i conteggi e partendo dal credito residuo della alla data del 06/09/2009 ammontante a € 209.153,87 composto CP_3
dal capitale residuo alla data di notifica del precetto, le rate insolute, gli interessi corrispettivi maturati, di cui una parte con privilegio, e gli interessi di mora, ha ricalcolato il credito residuo della alla data del 22/07/2010 ammontante ad € CP_3
93.728,43.
Tale somma risulta superiore rispetto a quello stabilita e liquidata dal giudice di primo grado nella propria decisione.
Pertanto, l'appello non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo avuto riguardo al valore della causa (52.000,00 – 260.000).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Bari n. 4282/2018 emessa in data 16.10.2018 e depositata in data 17.10.2018, così 6 provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellata, che liquida in Euro 14.300,00 oltre alle spese generali, Cap ed Iva e rimborso spese di CTU come liquidate in separato decreto;
3) Da atto della ricorrenza dei presupposti a carico dell'appellante del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio in videoconferenza 11.03.2025
Il Giudice ausiliario relatore avv. Giuseppe Dellosso
Il Presidente
dott. Filippo Labellarte
7