CASS
Sentenza 7 febbraio 2022
Sentenza 7 febbraio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/02/2022, n. 4266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4266 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 4266 Anno 2022 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Data Udienza: 06/12/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 30 gennaio 2020, la Corte di appello di Messina confermava la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che aveva ritenuto NI AF colpevole del delitto di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. - per essersi impossessato dell'energia elettrica erogata dalla società fornitrice manomettendo il contatore, così da alterare la misura dei consumi - irrogando la pena indicata in dispositivo. 1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, per quanto qui di interesse, la Corte distrettuale osservava che l'imputato, che aveva sollecitato il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., non aveva affatto risarcito integralmente il danno provocato all'ente erogatore ma si era limitato a corrispondere quanto dovuto a seguito del riconteggio dei consumi operato in conseguenza dell'accertata manomissione del contatore e ciò nell'unica prospettiva di ottenere la prosecuzione della fornitura. Di tale pagamento il Tribunale, secondo la Corte distrettuale, aveva già tenuto presumibilmente conto giudicando le attenuanti generiche prevalenti alle aggravanti riconosciute. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen.. L'imputato aveva, infatti, corrisposto all'NE il corrispettivo dei consumi evasi. Era irrilevante la circostanza, evidenziata dalla Corte territoriale, che il pagamento fosse avvenuto allo scopo di ottenere un nuovo allacciamento, ed altrettanto inconferente era la supposizione, sempre della Corte, che tale pagamento avesse già indotto il Tribunale a riconoscere la prevalenza delle circostanze attenuanti. Che il danno fosse stato interamente riparato era anche provato dalla mancata costituzione dell'ente erogatore come parte civile. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Luigi Birritteri, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato è inammissibile. 1 1. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di precisare che, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso (un orientamento ermeneutico costante da ultimo ribadito da: Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, Rv. 278368; Sez. 5, n. 44100 del 24/09/2019, Fukuta, Rv. 278315). Una evenienza che, nel caso di specie, non si è verificata posto che l'imputato si è limitato ad assolvere al debito pregresso, non potendosi così concludere che il danno sia stato integralmente riparato, in assenza di qualsivoglia atto dell'ente danneggiato (anche, in ipotesi, sollecitato dall'imputato, in ordine ai maturati interessi di mora o alle spese di verifica e di ripristino del contatore manomesso, o alla presenza di eventuali ulteriori voci di danno;
circostanze che certo non possono essere dedotte dal mero fatto processuale della mancata costituzione dell'ente come parte civile, visto che lo stesso può essere stato determinato da ragioni, anche di opportunità e convenienza, tutt'affatto diverse rispetto al proprio integrale ristoro), così che, sul punto, la censura difetta di specificità. 2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 6 dicembre 2021.
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 4266 Anno 2022 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Data Udienza: 06/12/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 30 gennaio 2020, la Corte di appello di Messina confermava la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che aveva ritenuto NI AF colpevole del delitto di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. - per essersi impossessato dell'energia elettrica erogata dalla società fornitrice manomettendo il contatore, così da alterare la misura dei consumi - irrogando la pena indicata in dispositivo. 1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, per quanto qui di interesse, la Corte distrettuale osservava che l'imputato, che aveva sollecitato il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., non aveva affatto risarcito integralmente il danno provocato all'ente erogatore ma si era limitato a corrispondere quanto dovuto a seguito del riconteggio dei consumi operato in conseguenza dell'accertata manomissione del contatore e ciò nell'unica prospettiva di ottenere la prosecuzione della fornitura. Di tale pagamento il Tribunale, secondo la Corte distrettuale, aveva già tenuto presumibilmente conto giudicando le attenuanti generiche prevalenti alle aggravanti riconosciute. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen.. L'imputato aveva, infatti, corrisposto all'NE il corrispettivo dei consumi evasi. Era irrilevante la circostanza, evidenziata dalla Corte territoriale, che il pagamento fosse avvenuto allo scopo di ottenere un nuovo allacciamento, ed altrettanto inconferente era la supposizione, sempre della Corte, che tale pagamento avesse già indotto il Tribunale a riconoscere la prevalenza delle circostanze attenuanti. Che il danno fosse stato interamente riparato era anche provato dalla mancata costituzione dell'ente erogatore come parte civile. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Luigi Birritteri, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato è inammissibile. 1 1. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di precisare che, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso (un orientamento ermeneutico costante da ultimo ribadito da: Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, Rv. 278368; Sez. 5, n. 44100 del 24/09/2019, Fukuta, Rv. 278315). Una evenienza che, nel caso di specie, non si è verificata posto che l'imputato si è limitato ad assolvere al debito pregresso, non potendosi così concludere che il danno sia stato integralmente riparato, in assenza di qualsivoglia atto dell'ente danneggiato (anche, in ipotesi, sollecitato dall'imputato, in ordine ai maturati interessi di mora o alle spese di verifica e di ripristino del contatore manomesso, o alla presenza di eventuali ulteriori voci di danno;
circostanze che certo non possono essere dedotte dal mero fatto processuale della mancata costituzione dell'ente come parte civile, visto che lo stesso può essere stato determinato da ragioni, anche di opportunità e convenienza, tutt'affatto diverse rispetto al proprio integrale ristoro), così che, sul punto, la censura difetta di specificità. 2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 6 dicembre 2021.