Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 09/06/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Barbara Licitra Presidente
Francesca Riccardi Giudice rel.
Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 62/2025 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAPELLA Parte_1 C.F._1
LORENZO
e
GA LO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GEROSA C.F._2
ALBERTO
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“Ciò premesso i coniugi, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, ricorrono all'intestato Tribunale affinché, previe le formalità di rito, voglia omologare con sentenza la separazione consensuale dei coniugi e DI IA, alle seguenti Parte_1
pagina 1 di 7
1. Autorizzazione a vivere separati.
I coniugi verranno autorizzati a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. Rapporti tra le parti.
Ad integrale definizione dei rapporti patrimoniali tra loro sorti in ragione del matrimonio e quale condizione funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi, i ricorrenti convengono quanto segue.
I coniugi si danno reciprocamente atto che nelle adiacenze della casa coniugale posta in Livigno, Via Contin n.
476, è pieno proprietario dell'intero edificio censito in Catasto Fabbricati di tale Comune a Parte_1 fog. 41 n. 74, composto da più unità immobiliari.
Ciò premesso, i coniugi di comune accordo convengono che entro il termine di quattro mesi Parte_1 dal provvedimento che autorizzerà i coniugi a vivere separati, trasferisca la propria residenza, unitamente a quella dei figli e , come infra verrà specificato, presso l'unità immobiliare Persona_1 Persona_2 sita nel citato edificio, censita nel Catasto Fabbricati del Comune di Livigno a fog. 41 n. 74 sub.
3. entro tale data asporterà dalla casa coniugale i propri effetti personali. Parte_1
I coniugi a definizione, come sopra indicato, di ogni loro rapporto patrimoniale scaturente in dipendenza del matrimonio e ad estinzione di ogni obbligazione loro facente reciprocamente carico (anche derivante dai rapporti di dare/avere riferiti all'attività esercitata da DI IA per il tramite della ditta individuale omonima già iscritta presso la CCIAA di Sondrio al n. 66882 ed ora cessata), convengono quanto segue.
2.a) senza ricevere corrispettivo alcuno, si obbliga a trasferire a DI IA che, già Parte_1 proprietaria della quota indivisa di ½, accetta la quota di comproprietà indivisa di ½ e, comunque, ogni diritto a lui spettante sui seguenti immobili:
- unità immobiliare posta in Comune di Livigno, Via Contin n. 476, censita nel Catasto Fabbricati di tale
Comune a fog. 41 n. 114 sub. 1, Via Gerus, piano T-1, cat. A/2, cl. 1, vani 6, sup. catastale totale mq. 141, escluse aree scoperte mq. 139, rendita euro 666,23;
- area esterna destinata a giardino, posta in Comune di Livigno, Via Contin n. 476, censita nel Catasto Terreni di tale Comune a fog. 41 n. 465, prato, cl.2 are 2,41, r.d. 0,44.
È compresa nella presente cessione la proporzionale quota di comproprietà sulle parti comuni dell'intero fabbricato in oggetto, spettante all'unità immobiliare urbana di cui sopra per legge e/o per destinazione.
Il tutto salvo errore e come risulta dalle mappe e planimetrie catastali, che le parti dichiarano di ben conoscere ed alle quali operano rinvio.
pagina 2 di 7 Si specifica che DI IA continuerà ad avere la disponibilità del posto auto che la medesima già utilizza attualmente, posto in fregio al fabbricato censito a fog. 41 n. 114; verrà quindi costituito a favore della medesima il corrispondente diritto personale di godimento.
DI IA manterrà la propria residenza anagrafica in tale immobile.
Poiché il fabbricato ove è posta l'unità immobiliare censita a fog. 41 n. 114 sub. 1, è riscaldato da un'unica caldaia, le parti installeranno, a spese comuni, un misuratore dei consumi (o un contalitri), in modo che sia possibile effettuare la ripartizione degli importi riferibili a ciascuna unità immobiliare.
2.b) DI IA per l'ipotesi in cui decidesse di alienare a titolo oneroso, congiuntamente o separatamente, gli immobili indicati al punto 2.a), concede a titolo gratuito a che accetta, il diritto di essere Parte_1 preferito, a parità di condizioni, nella conclusione del contratto relativo a tali immobili (censiti in Catasto a fog.
41 n. 114 sub. 1 ed a fog. 41 n. 465), diritto da esercitare secondo le modalità qui di seguito indicate.
DI IA si obbliga a comunicare a tramite racco-mandata a.r. o tramite pec, Parte_1
l'intenzione di alienare uno od entrambi gli immobili e le condizioni di compravendita, allegando copia del contratto preliminare. per esercitare il diritto di prelazione disporrà di sessanta giorni di tempo, decorrenti Parte_1 dall'avvenuta ricezione della comunicazione contenente l'intenzione di alienare i beni e la copia del contratto preliminare, dandone entro questo termine notizia a DI IA tramite raccomandata a.r. o pec.
Decorso inutilmente tale termine, DI IA sarà libera di alienare il bene a terzi, alle medesime condizioni.
2.c) DI IA, senza ricevere corrispettivo alcuno, si obbliga a trasferire a che, già Parte_1 proprietario della quota indivisa di ½, accetta la quota di comproprietà indivisa di ½ e, comunque, ogni diritto a lei spettante sull'unità immobiliare, posta in Comune di Livigno, censita nel Catasto Fabbricati di tale
Comune a fog. 41 n. 114 sub. 2, Via Gerus, piano S1, cl. 2, mq. 187, sup. catastale totale mq. 203, rendita euro
772,62.
È compresa nella presente cessione la proporzionale quota di comproprietà sulle parti comuni dell'intero fabbricato in oggetto, spettante all'unità immobiliare urbana di cui sopra per legge e/o per destinazione.
Il tutto salvo errore e come risulta dalle mappe e planimetrie catastali, che le parti dichiarano di ben conoscere ed alle quali operano rinvio.
Patti comuni ai punti 2.a) e 2.c)
Il rogito notarile di trasferimento di quanto oggetto dei precedenti punti a) e c) dovrà essere stipulato entro e non oltre due mesi dal provvedimento che autorizzerà i coniugi a vivere separati, presso un notaio scelto dalla signora DI.
pagina 3 di 7 trasferirà la propria residenza nell'immobile indicato al punto 2.c) entro quattro mesi dal Parte_1 provvedimento che autorizzerà i coniugi a vivere separati.
Trattandosi di trasferimento effettuato in attuazione degli obblighi conseguenti agli accordi di separazione consensuale tra coniugi, le parti chiede-ranno l'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 19 L. 6.3.1987, n. 74, come integrato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, agevolazione confermata, per casi come quello di specie, dalla risoluzione n. 65/E dell'Agenzia delle Entrate in data 16.7.2015.
Le parti convengono che il costo dell'atto notarile necessario al perfeziona-mento dei trasferimenti di cui trattasi sarà a carico della signora DI, mentre saranno a carico di entrambe le parti, in pari misura, le eventuali imposte e/o tasse successive che dovessero derivare a seguito di accerta-menti dell'A.D.E. su quanto oggetto di tale atto notarile.
2.d) I coniugi dichiarano che, con il puntuale adempimento di quanto convenuto ai precedenti punti, sarà definito ogni loro rapporto patrimoniale e non avranno più nulla da avere o pretendere reciprocamente.
Dichiarano altresì di essere economicamente indipendenti, rinunziando a qualsivoglia assegno di mantenimento per sé.
3. Rapporti con i figli e . Persona_1 Persona_2
3a. Le parti convengono, dopo aver sentito la figlia quattordicenne che costei sia affidata ad entrambi i Per_2 genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3b. L'abitazione della figlia viene individuata prevalentemente presso la dimora paterna in Livigno, Per_2 nell'unità immobiliare censita nel Catasto Fabbricati di tale Comune a fog. 41 n. 74 sub. 3, ove il padre si trasferirà secondo quanto indicato al precedente punto 2.
3c. La madre DI IA potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
- ogni quindici giorni da sabato mattina, dopo la scuola, fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando la riporterà presso la dimora pa-terna, comunque, entro le ore 21;
- un giorno alla settimana da concordare, anche in relazione agli orari, con il padre e la figlia entro la settimana precedente;
- durante le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua, ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza;
- durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi en-tro il 31.5 di ogni anno;
pagina 4 di 7 - resta inteso che la madre potrà esercitare il diritto di visita anche in altri giorni / orari, compatibilmente con gli impegni della figlia, previo accordo con questa e comunicazione al padre.
3d. Il mantenimento ordinario della figlia minorenne e della figlia maggiorenne ma non ancora Per_2 economicamente indipendente sarà a carico del signor eccezion fatta per le spese ordinarie Per_1 Parte_1 che la signora DI affronterà per loro nei periodi che le figlie trascorreranno con lei e per le quali non avrà diritto ad alcun contributo o rimborso da parte del coniuge.
3e. Le spese straordinarie nell'interesse delle figlie e saranno a carico del padre Per_2 Per_1 Parte_1
[...]
Si intendono straordinarie:
- le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuola-bus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche;
- le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze.
Alla signora DI IA faranno carico le spese per le vacanze che le figlie e Per_2 Per_1 trascorreranno con lei.
3f. L'assegno unico per la figlia verrà erogato dall'INPS a favore di al quale Per_2 Parte_1 spetteranno per intero le detrazioni di legge. La madre si obbliga a sottoscrivere ogni dichiara-zione/attività a tal fine utile e/o necessaria.
3g. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio. Per_2
4.Produzioni documentali.
Le parti, dando atto di averne presa visione, si esonerano reciprocamente dalla produzione di dichiarazione dei redditi, estratti conto bancari e finanziari documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e mobili registrati, nonché quote sociali, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale ed offrono in comunicazione i seguenti documenti:
1) estratto per riassunto dell'atto di matrimonio;
2) certificato di residenza dei coniugi;
3) certificato di stato di famiglia dei coniugi;
4) copia del presente ricorso sottoscritto dalle parti personalmente.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 5 di 7 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 17.01.2025 hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra trascritte.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Infine, con ordinanza del 07.05.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Infine, le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e GA LO Parte_1
che hanno contratto matrimonio in Livigno in data 09.11.1996;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) compensa tra le parti le spese di procedura;
6) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Livigno, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
pagina 6 di 7 Sondrio, camera di consiglio del 07.05.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Francesca Riccardi Barbara Licitra
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