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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/10/2025, n. 6304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6304 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
Geremia CASABURI Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.6847 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
Parte_1
Avv. Controparte_1
e
CP_2
Avv. VIETTI MICHELE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe (d'ora innanzi , per brevità) impugna la Pt_1 sentenza n. 13313 del 2021 con cui il Tribunale di Roma ha deciso quanto segue: “Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132). Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. e i verbali di causa. Appare comunque opportuno riportare, per comodità espositiva, le conclusioni delle parti e, sia pure brevemente, le rispettive deduzioni ed eccezioni. Con decreto ingiuntivo n. 2928/2018 questo Tribunale ha ingiunto a CP_2
il pagamento in favore della
[...] Pt_1 Parte_1 in seguito per brevità anche solo o solo
[...] Parte_1 Pt_1
, dell'importo capitale di € 12.657,86 (oltre agli interessi moratori al
[...] tasso previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 e alle spese della procedura monitoria), dovuto a titolo di extra premio in forza degli Accordi di Colore vigenti inter partes previsti dalla disciplina speciale di settore. Contr Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale dichiarare infondate le pretese della ricorrente e per l'effetto dichiarare illegittimo e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 2928/2018 emesso dal Tribunale di Roma in data 30 gennaio / 1° febbraio 2018 e in ogni caso assolvere la conchiudente da ogni avversaria domanda;
in via subordinata nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse fondata la pretesa della ricorrente di vedersi riconosciuto il Premio 4+4 ritenendo vigente l'Accordo nella sua interezza, dichiarare illegittimo e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 2928/2018 emesso dal Tribunale di Roma in data 30 gennaio / 1° febbraio 2018 in virtù dell'assorbente eccezione di inadempimento ed assolvere la conchiudente da ogni avversaria domanda;
in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse fondata la pretesa della ricorrente di vedersi riconosciuto il Premio 4+4 ritenendo vigente l'Accordo e inaccoglibile l'eccezione di inadempimento sollevata dalla opponente, dichiarare illegittimo e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 2928/2018 emesso dal Tribunale di Roma in data 30 gennaio / 1° febbraio 2018 e riconoscere alla convenuta opposta il solo importo eventualmente residuo da essa effettivamente provato, previa decurtazione della differenza fra prezzo praticato e prezzo massimo di rivendita al pubblico, maggiorato dei soli interessi legali;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso forfetario e accessori di legge”. L'opponente, a tal fine, ha esposto che: 1) la gestiva l'impianto Parte_1 di distribuzione carburanti denominato sito nel comune Parte_1 di IN NA (TS) - Autostrada A/4 Venezia/Trieste, individuato come impianto n. 4010, in forza di contratto di comodato e correlato contratto di fornitura sottoscritti in data 13 marzo 2014; 2) la disciplina dei contratti pag. 2/27 individuali era integrata dagli accordi collettivi interprofessionali e aziendali (c.d. Accordi di colore), e, segnatamente, dall' “Accordo Eni Autostrade” del 27 luglio 2005, stipulato con le Associazioni Sindacali di categoria FEGICA/CISL, NI Confcommercio e AISA Confesercenti;
3) che, con detto Accordo, le parti avevano espressamente riconosciuto che Contr
“La Compagnia IF [i.e. , così come previsto dall'art. 4 del Regolamento UE n. 2790/99 può imporre un prezzo massimo di vendita al pubblico” e “può introdurre negli accordi verticali (…) clausole concernenti impegni volti al rispetto del prezzo massimo di vendita” e che, nel caso in cui un gestore pratichi un prezzo al pubblico superiore al prezzo massimo indicato, “l potrà ravvisare, in tale Pt_2 comportamento, una inadempienza contrattuale con le conseguenze del caso”; 4) l'Accordo aveva previsto, inoltre, la definizione annuale di traguardi quantitativi e comportamentali per il riconoscimento ai Gestori di un extrapremio, pari rispettivamente al 4% e al 4% del nuovo sconto fattura, e aveva validità dall'1/01/2005 al 31/12/2007, con la precisazione che le previsioni in esso contenute sarebbero rimaste in vigore sino alla sottoscrizione di un nuovo Accordo;
5) in data 12 aprile 2011, le parti avevano sottoscritto un Accordo Integrativo che aveva confermato l'applicazione del prezzo massimo di rivendita al pubblico e del correlato Premio 4+4 sino al 31/12/2011; 6) a partire dal mese di luglio 2012, le Associazioni Sindacali, nell'ambito di una agitazione contro tutte le compagnie petrolifere accusate di non ascoltare le richieste dei gestori, avevano adottato una serie di iniziative fra cui, a partire dal 23 luglio, la sospensione unilaterale degli accordi collettivi per la parte riguardante il prezzo massimo di rivendita sui carburanti, e, da quel momento, i gestori degli impianti avevano iniziato ad applicare un prezzo al pubblico superiore rispetto al prezzo massimo indicato, con ciò evidentemente rendendosi inadempienti rispetto alle obbligazioni in essere;
7) in un primo momento, confidando che la protesta sarebbe rientrata a breve in considerazione del fatto che le parti avevano avviato trattative per la soluzione dei conflitti, aveva continuato a corrispondere ai gestori il Premio 4+4; 8) vista l'impossibilità di raggiungere un accordo a causa del comportamento ostruzionistico delle Associazioni Sindacali, a partire dal 2014, aveva iniziato a contestare ai gestori l'inadempimento dell'Accordo per violazione del prezzo massimo;
9) per tutta risposta le Associazioni Sindacali, con raccomandata del 14 luglio 2014, avevano ribadito la propria posizione;
10) perdurando l'inadempimento massivo dei gestori, con raccomandata a.r. dell'8 giugno 2015, aveva formalmente comunicato pag. 3/27 alle Associazioni Sindacali, il recesso dall'Accordo con effetto dall'1/9/2015; 11) operato il recesso, aveva sospeso, del tutto legittimamente, l'erogazione del Premio 4+4; 12) il recesso dall'Accordo era giustificato, a fronte del precedente inadempimento dei gestori (fra cui la che ne avevano unilateralmente sospeso l'applicazione per la Parte_1 sola parte contenente obbligazioni a loro carico;
13) anche a prescindere dal venir meno dell'Accordo, era senz'altro legittimata a sospenderne l'esecuzione nei rapporti inter partes in virtù del disposto dell'art. 1460 c.c.,per essersi la controparte resa inadempiente all'obbligo di non praticare prezzi di rivendita al pubblico superiori al ZO SI;
14) la non aveva comunque fornito la prova del quantum del proprio Parte_1 credito, essendosi limitata a produrre le fatture azionate, senza documentare l'effettivo raggiungimento dei traguardi previsti dall'Accordo, né indicare alcun parametro di riferimento atto a verificare la corretta quantificazione del preteso premio;
15) non era applicabile, infine, il D.Lgs. n. 231/2002 in tema di interessi di mora, non potendo il Premio 4+4 essere considerato alla stregua di un prezzo pagato per la consegna di merci o la prestazione di servizi. La dopo aver descritto i contratti stipulati tra le Parte_1 parti, precisando che gli stessi erano stati eterointegrati, per loro espressa previsione e per disposto normativo (art. 19 Legge n. 57/2001), dall'Accordo ENI Autostrade del 18/7/2002, poi rinnovato il 27/7/2005 e ancora il 12/04/2011, c.d. Accordo di Colore, ha sostanzialmente dedotto che: 1) tale Accordo aveva previsto: i) la determinazione del ricavo lordo dovuto al Gestore, definito Sconto in Fattura, quale differenziale tra ZO Raccomandato di vendita al pubblico e il prezzo di cessione al Gestore;
ii) un ZO SI definito quale maggiorazione massima consentita al Gestore, da applicare al ZO Raccomandato e fissata da Contr nella misura di “almeno” 0,012 Euro/litro (12 centesimi € per litro di carburante) per le vendite in modalità “servito” e di “almeno” 0,005 Euro/litro (5 centesimi € per litro di carburante) per le vendite in modalità
“Fai da Te”; iii) un Bonus Quantitativo del 4% da computare in funzione dei volumi di carburanti erogati dal Gestore da liquidarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo;
iv) un Bonus Qualitativo del 4% da computare in funzione di specifici “items”, ossia elementi di valutazione della condotta del Gestore, da liquidarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo (c.d. extrapremio o bonus 4+4); 2) il riconoscimento dell'extrapremio oggetto del credito azionato in monitorio non era in alcun modo correlato al rispetto del;
3) secondo il testo dell'Accordo, il c.d. Parte_3
pag. 4/27 era pari a una maggiorazione di “almeno” 0,012 Parte_3
Euro/litro (servito) e 0,005 Euro/litro (Fai da Te), sicché tale maggiorazione per divenire effettiva avrebbe dovuto essere confermata da Cont espresse comunicazioni periodiche di e quest'ultima non aveva mai comunicato alcuna massima maggiorazione che potesse limitare la previsione generale dell'Accordo; pertanto alcun inadempimento poteva esserle ascritto per aver praticato un ZO SI superiore al ZO SI indicato dall'Accordo; 4) il c.d. Bonus 4+4, era un Pt_4 premio collegato esclusivamente al volume di carburante erogato a prescindere dal prezzo praticato (4% quantitativo) e alla qualità della gestione e del servizio prestato a favore dell'utenza dell'area di rifornimento (4% qualitativo); 5) quanto al Bonus Quantitativo, dal 2005 Contr avrebbe dovuto comunicare al Gestore dei traguardi di erogato determinati in base alla modalità di calcolo prevista dall'Allegato A dell'accordo e il Gestore avrebbe potuto comunicare le proprie Contr osservazioni;
per i primi anni di vigenza dell'Accordo, aveva comunicato e condiviso con le singole gestioni i traguardi a esse riferibili, ma a partire dal 2009 aveva considerato quale traguardo ai fini dell'applicazione del Bonus Quantitativo, il volume di erogato annuale risultante dai registri UTIF tenuti dal Gestore;
6) Il Bonus Qualitativo era invece correlato alla verifica dell'efficienza della gestione, organizzazione Contr e pulizia del Gestore sull'area di servizio;
7) negli anni sino al 2015 compreso, le aveva sempre riconosciuto il Bonus 4+4, seppur in ritardo rispetto al termine del 31 marzo dell'anno successivo;
8) in relazione Cont all'anno 2016 non risultavano contestazioni da parte di con riferimento alla qualità del servizio prestato, né verbali negativi di rilevatori o contestazioni di clienti, per cui il Bonus qualitativo del 4% era certamente dovuto;
9) sempre per l'anno 2016, il Bonus Quantitativo era stato determinato in base al quantitativo di volume ritirato nell'anno pari a 2.521.046 litri, secondo la descritta volontà delle parti praticata sin dall'anno 2009; 10) moltiplicando il carburante ritirato per la maggiorazione dello sconto medio in fattura pro litro, si otteneva l'imponibile oggetto della fattura n. 113/0/2017 del 10/08/2017 pari a € 12.657,86, azionata in via monitoria;
il credito era quindi certo, liquido ed Contr esigibile;
11) on aveva mai contestato la quantificazione dell'importo compiuta dal Gestore con riferimento al Bonus 4+4 oggetto del credito azionato in via monitoria;
12) la pattuizione contenuta nell'Accordo concernente la fissazione del c.d. doveva reputarsi nulla Parte_3 per contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera a) della L. n. 287/1990; infatti pag. 5/27 gli Accordi di Colore devono prevedere il criterio di formazione dei prezzi al pubblico ma non necessariamente la fissazione di un c.d. ZO SI poiché il mercato è libero, non amministrato e la dinamica dei prezzi deve restare liberamente determinabile dagli operatori;
13) l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva effettuato ripetute indagini sul mercato di riferimento della rete di distribuzione autostradale dei carburanti per autotrazione, come dimostrato dai provvedimenti n. 7571 del 7/10/1999, n. 12523 del 15/10/2003 e n. 16370 del 18/1/2007, che avevano riconosciuto l'esistenza di intese limitative della formazione del prezzo al pubblico;
14) inoltre anche gli Accordi di Colore stipulati da il 26/2/2004, da il 26/4/2005 e da CP_3 CP_4
TOTALERG il 28/7/2005, avevano previsto la fissazione del c.d. ZO SI tramite maggiorazione del ZO Raccomandato o Consigliato, in misura fissa di 0,012 Euro/litro – 12 centesimi €/litro per il servito e di 0,005 €/litro per il “fai da te”, determinando di fatto la sussistenza di un'intesa illecita tra le Compagnie;
si era quindi creato un equilibrio collusivo tra le Compagnie petrolifere teso a garantire l'uniformità del ZO SI, la cui pattuizione era nulla perché frutto di un'intesa contraria all'art. 2 della L. n. 287/1990; 15) la nullità della pattuizione relativa al ZO SI non determinava la nullità dell'intero Accordo, dovendosene salvaguardare le restanti previsioni attraverso l'applicazione dell'inderogabile principio della contrattazione collettiva delle condizioni economiche della gestione fissato dalla Legge n. 57/2001; 16) le Associazioni di Categoria, sin dagli anni 2011 e 2012, avevano contestato Contr a la violazione dell'Accordo per la reiterata e immotivata liquidazione ritardata delle componenti economiche annualmente dovute ai gestori, tra cui, in particolare, proprio il c.d. Bonus 4+4, nonché la mancata volontà della stessa (e delle altre Compagnie) di procedere al rinnovo dell'Accordo; 17) a causa del mancato mutamento dell'atteggiamento di Contr le Associazioni di Categoria avevano indetto lo stato di agitazione permanente e la sospensione del rispetto della pattuizione riferita al c.d. Contr ZO SI;
18) era stata quindi ad aver per prima inadempiuto all'Accordo, salvo poi pretestuosamente pretendere di recedere dallo Contr stesso;
19) inoltre, non aveva mai proposto alcun tentativo concreto di mediazione, diversamente da quanto previsto sul punto dall'Accordo; 20) in ogni caso l'eventuale violazione immotivata del c.d. ZO SI da parte di un Gestore, non avrebbe potuto rendere inefficace l'Accordo ma avrebbe determinato conseguenze solo nel rapporto contrattuale tra il Contr singolo Gestore e 21) peraltro, anche dopo aver comunicato il proprio pag. 6/27 Contr recesso dall'Accordo, aveva proseguito nella contestazione delle violazioni del ZO SI mai in realtà comunicato al Gestore, in tal modo dimostrando la persistente volontà di ritenere l'Accordo valido ed efficace;
22) l'Accordo di Colore, sia nel testo del 2005 che nel testo del 2011, presentava una durata precisa e determinata, con conseguente esclusione del principio della libera recedibilità dai contratti a tempo Contr indeterminato;
23) non poteva avvalersi dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., avendo essa stessa per prima violato l'Accordo di Colore versando costantemente in ritardo, a partire dal 2012, il Bonus 4 + 4 al Gestore e non procedendo al rinnovo dell'Accordo medesimo;
24) infine il Bonus 4 + 4, essendo una componente economica correlata all'esecuzione del rapporto di gestione, rappresentava il corrispettivo per la prestazione di un servizio (corretta gestione dell'area) e per la cessione di un bene (maggiori acquisti di carburante), con conseguente applicazione degli interessi moratori al saggio fissato dal D.Lgs. n. 231/02. In relazione a quanto precede, la ha quindi chiesto – Parte_1 previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto – di rigettare l'opposizione, nonché di accertare e dichiarare, da un lato, il corretto adempimento delle obbligazioni a proprio carico e, Cont dall'altro, l'invalidità e l'inefficacia del recesso esercitato da unitamente al precedente inadempimento di quest'ultima. Nel corso del procedimento è stata respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed è stata ammessa la prova testimoniale articolata dalle parti alla stregua delle ordinanze del 18/7/2018 e dell'11/3/2019 che qui si intendono riportate e confermate;
all'esito la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. Tanto premesso in fatto, occorre ricordare in diritto che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'instaurazione di un giudizio ordinario di cognizione caratterizzato da un'inversione formale della posizione processuale delle parti, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale. Ne consegue che, in punto di onere probatorio, grava sul creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito e sul debitore opponente quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (Cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, 12/10/2018, n. 25584).
pag. 7/27 Nel caso di specie, dunque, la ha agito per far valere il proprio Parte_1 diritto alla corresponsione dell'extrapremio relativo all'anno 2016, producendo, a sostegno della propria pretesa: 1) i contratti di fornitura e di comodato stipulati tra le parti;
2) i c.d. “Accordi di colore” integrativi Cont dei contratti in essere tra le parti, conclusi tra e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei gestori in data 18/07/2002, 27/07/2005 e 12/04/2011; 3) le fatture, UTIF e pagamenti relative al Bonus 4+4 per gli anni 2014 e 2015; 4) la fattura relativa all'importo da versare a titolo di extrapremio per l'anno 2016; 5) il foglio di calcolo relativo al volume di erogato annuale del 2016, risultante dai registri UTIF (cfr. docc. nn. 1 – 6 allegati al fascicolo di parte). Contr A fronte di ciò, ha contestato l'avversa pretesa creditoria deducendo, in estrema sintesi, di aver legittimamente esercitato il diritto di recesso dall'Accordo a fronte dell'inadempimento massivo da parte dei Gestori all'obbligo di rispetto del prezzo massimo di vendita al pubblico dei carburanti, e che, in ogni caso, la mancata corresponsione dell'extrapremio relativo all'anno 2016, dovesse reputarsi giustificata, ai sensi dell'art. 1460 c.c., alla luce della condotta inadempiente posta in essere dalla Parte_1
A fondamento della propria posizione, l'opponente ha prodotto: 1) la raccomandata del 14/07/2014 con cui le Associazioni Sindacali avevano ribadito ragioni, termini e legittimità dell'iniziativa sindacale di sospensione degli accordi collettivi per la parte riguardante il prezzo massimo di rivendita sui carburanti;
2) il recesso dall'Accordo comunicato alle Associazioni Sindacali in data 8/06/2015; 3) la raccomandata del 2/08/2017 con cui aveva formalmente reso edotte le Associazioni Sindacali circa la mancata corresponsione dell'extrapremio per l'anno 2016; 4) l'analisi dei prezzi giornalieri applicati dalla per tutto il 2016 Parte_1 estratta dal sistema “KmZero” e la comunicazione della Parte_5 concernente la descrizione del funzionamento del sistema;
5) la pec con cui aveva confutato la legittimità della fattura poi azionata dalla società opposta in sede monitoria;
6) le contestazioni mosse nei confronti dell'odierna opposta in ordine alla violazione del prezzo massimo nel 2014 e nel 2015 (cfr. docc. nn. 6 - 8, 10, 11, 14 e 15 allegati al fascicolo di parte). La società opponente ha pertanto eccepito l'esistenza di fatti modificativi/estintivi della pretesa avanzata dalla opposta, fornendo a sua volta documentazione di riscontro.
pag. 8/27 Cont A ulteriore contestazione delle deduzioni svolte da la ha Parte_1 eccepito la nullità della pattuizione degli Accordi di Colore avente a oggetto la fissazione di un prezzo di massimo di rivendita al pubblico del carburante per contrarietà con l'art. 2, comma 2, lettera a) della L. n. 287/1990; l'opposta ha altresì rilevato che il prezzo massimo avrebbe dovuto essere espressamente comunicato da al gestore, sicché, in CP_2 assenza di una siffatta comunicazione, nessun inadempimento poteva esserle ascritto per aver praticato prezzi superiori, e che, anche a voler ravvisare un'inadempienza contrattuale, questa sarebbe stata determinata dal precedente inadempimento dell'opponente, consistente nell'aver corrisposto con largo ritardo il bonus 4+4 “quanto meno dall'anno 2012” e nell'essersi sottratta alle trattative finalizzate alla sottoscrizione di un nuovo accordo. Tutto ciò posto in ordine alle deduzioni e alle allegazioni formulate dalle parti, giova premettere una breve ricostruzione dei termini del rapporto contrattuale in essere tra le stesse. È pacifico che, in forza dei contratti di fornitura e di cessione gratuita dell'area e delle attrezzature stipulati tra le parti (cfr. docc. nn. 2 e 3 del Cont fascicolo di parte opponente e docc. nn. 1 e 2 del fascicolo di parte), aveva concesso in comodato alla l'impianto per la Parte_1 distribuzione carburanti costituito dall'Area di Servizio denominata
“ , ubicato nel Comune di IN NA (Ts), Parte_1
Autostrada A4,VE-TS, comprensivo di distributori, serbatoi, attrezzature e segni distintivi, obbligandosi inoltre a rifornire il gestore;
quest'ultimo si era invece obbligato a utilizzare e a vendere al pubblico esclusivamente i Contr carburanti e i combustibili forniti da nonché a garantire la continuità del servizio. È altresì pacifico come i suddetti contratti fossero integrati, con specifico riferimento al profilo concernente la regolamentazione delle condizioni economiche del rapporto di fornitura, dagli accordi collettivi stipulati tra la compagnia IF e le associazioni di categoria rappresentative dei gestori (cfr. art. 11 del contratto di fornitura e art. 19 del contratto di comodato). Vengono in rilievo, dunque, il c.d. “Accordo Eni Autostrade” concluso in Contr data 27/05/2005 tra e le Associazioni sindacali Fegica CISL, NI Confcommercio ed AISA Confesercenti – avente validità dall'1/1/2005 al Contr 31/12/2007 – e l'accordo integrativo tra e le Associazioni sindacali Fegica CISL, NI Confcommercio e FA Confesercenti stipulato il 12/04/2011, con validità fino al 31/12/2011, ma comunque destinato a pag. 9/27 trovare piena applicazione fino al raggiungimento di nuovi accordi atti a integrarne o sostituirne il contenuto (docc. nn. 4 e 5 del fascicolo di parte opponente e doc. n. 3 del fascicolo di parte opposta). Orbene, per quanto interessa in questa sede, l'Accordo del 27/05/2005 – confermato sul punto dall'accordo integrativo del 2011 – prevedeva, tra l'altro:
il c.d. “sconto in fattura”, definito come il differenziale tra il prezzo raccomandato di vendita al pubblico e il prezzo di cessione al gestore;
la possibilità per la compagnia IF, in conformità all'art. 4 punto 47 del Regolamento UE n. 2790/1999, di stabilire un prezzo massimo di vendita al pubblico dei carburanti, definito quale maggiorazione massima consentita al Gestore rispetto al ZO Raccomandato e fissato nella misura di almeno 0,012 Euro/litro per le vendite in modalità “servito” e di
“almeno” 0,005 Euro/litro per le vendite in modalità “Fai da Te”;
il riconoscimento in favore dei gestori di un bonus quantitativo del 4% e di un bonus qualitativo del 4% (c.d. extrapremio), da calcolarsi il primo sui volumi di vendita e il secondo su una serie di elementi valutativi del comportamento del gestore, entrambi da liquidarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo.
Con specifico riferimento al prezzo massimo, inoltre, l'Accordo disponeva che, a fronte dell'applicazione da parte del Gestore di un prezzo superiore rispetto a quello imposto, Eni, dopo aver comunicato lo sforamento ai singoli Gestori, potesse procedere a formali contestazioni nel caso di reiterazione del comportamento, nonché – in mancanza di accordi tra le parti – a esperire un tentativo di conciliazione presso la Camera della Professione, e, infine, a ravvisare un'inadempienza contrattuale (“con le conseguenze del caso”) ove il gestore insistesse nel praticare un prezzo superiore a quello consentito. Tanto chiarito, venendo al merito della controversia, deve anzitutto rilevarsi come non possa in questa sede formare oggetto di accertamento l'eccezione formulata dall'odierna opposta in merito alla nullità delle pattuizioni dell'Accordo aventi a oggetto la fissazione di un prezzo massimo di vendita, ai sensi ritenuta violazione dell'art. 2 della l. n. 287/1990. L'esame della questione risulta infatti preclusa ex art. 101 c.p.c., non essendo parti in causa nel presente giudizio le Associazioni Sindacali firmatarie dell'Accordo – che, a detta dell'opposta, costituirebbe un'intesa pag. 10/27 illecita – nei cui confronti inevitabilmente si produrrebbero gli effetti di un'eventuale pronuncia sul punto. Inoltre, occorre considerare come nel presente giudizio la questione concernente la nullità dell'intesa sia stata sollevata secondo le caratteristiche proprie dell'azione c.d. “stand alone”, in assenza cioè di un precedente provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) che abbia accertato l'illecito. In simili ipotesi l'onere di provare la contrarietà dell'intesa al disposto dell'art. 2 L. n. 287 del 1990 incombe sulla parte che ha formulato la relativa contestazione (cfr., in tal senso, Tribunale di Milano, 23/06/2016), sia pure nell'ambito nei più ampi limiti riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità, che, tenuto conto
“dell'asimmetria informativa esistente tra le parti nell'accesso alla prova” ha comunque posto in capo all'attore l'onere “di indicare in modo sufficientemente plausibile seri indizi dimostrativi della fattispecie denunciata come idonea ad alterare la libertà di concorrenza e a ledere il suo diritto di godere del beneficio della competizione commerciale” (Cass. Civ., Sez. I, 04/06/2015 n. 11564). Orbene, nel caso di specie detto onere probatorio non appare essere stato adeguatamente soddisfatto. La infatti, si è sostanzialmente limitata a produrre, Parte_1
a sostegno delle proprie deduzioni, taluni provvedimenti adottati in passato dall'AGCM (n. 7571 del 7/10/1999, n. 12523 del 15/10/2003 e n. 16370 del 18/1/2007 – cfr. docc. n. 7, 8 e 9 del fascicolo di parte opposta) e ad argomentare sulla base del loro contenuto. Tali provvedimenti, tuttavia, non risultano dirimenti in relazione al caso di specie, sia in quanto risalenti nel tempo (specialmente il provvedimento n. 7571/1999) – circostanza rilevante anche alla luce del mutato quadro normativo di riferimento – sia in quanto per la maggior parte conclusisi con la chiusura dell'istruttoria senza irrogazione di sanzioni. Invero, la società opposta non ha svolto adeguate considerazioni in merito alla normativa europea (Regolamento CE n. 2790/1999 e Regolamento UE n. 330/2010) che – come rilevato dall'opponente – contempla, a determinate condizioni, un'esenzione dal divieto di intese per i c.d.
“accordi verticali”, facendo peraltro salva la possibilità di imporre un prezzo massimo di vendita, né ha specificato le ragioni per cui, nel caso in esame, detta esenzione non risulterebbe applicabile. Ancora, la ha ipotizzato la sussistenza di un equilibrio collusivo Parte_1 teso a determinare una sostanziale uniformità dei prezzi praticati dalle pag. 11/27 singole Compagnie ai propri Gestori, ivi compreso il ZO SI, che sarebbe il frutto di un'intesa contraria all'art. 2 della Legge n. 287/1990. Anche sotto questo aspetto, tuttavia, l'opposta si è limitata ad allegare gli Accordi di Colore stipulati da il 26/2/2004, da il 26/4/2005 CP_3 CP_4
e da TOTALERG il 28/7/2005 (doc. n. 10 fascicolo di parte opposta), che prevedono anch'essi la fissazione del c.d. ZO SI tramite maggiorazione del ZO Raccomandato nella misura di 12 centesimi a litro per il servito e di 5 centesimi a litro per il fai da te, senza tuttavia allegare precisi elementi atti a far ritenere, anche in via indiziaria, la sussistenza di un'intesa fra le compagnie petrolifere. Inoltre, l'opposta ha richiamato in proposito il contenuto del provvedimento dell'AGCM n. 16370/2007, con il quale il Garante aveva avviato un'istruttoria ex art. 14 L. n. 287/1990 in relazione a comportamenti delle Compagnie Petrolifere apparentemente riconducibili ad una complessa strategia finalizzata alla collusione per la determinazione del c.d. ZO Consigliato. Tuttavia, non solo il citato procedimento si riferiva a pratiche ipoteticamente collusive in ordine alla determinazione del c.d. e non del c.d. Controparte_5
, ma esso si è concluso con la chiusura dell'istruttoria Parte_3 senza irrogazione di sanzioni. Come risulta infatti dal provvedimento dell'AGCM n. 17754 del 20/12/2007 (doc. n. 13 del fascicolo di parte opponente, prodotto con la memoria ex art. 183, n. 1, c.p.c.), il Garante ha ritenuto che gli impegni presentati dalle Compagnie nei cui confronti era Contr stata avviata l'istruttoria (API, ERG, , KUWAIT, SHELL, CP_4
e TOTAL) fossero tali da rispondere ai profili concorrenziali CP_3 individuati, e ha pertanto chiuso il procedimento senza accertare l'infrazione. Orbene, la opposta non ha affatto considerato tale circostanza, né ha minimamente indicato se e in che termini i suddetti impegni sarebbero stati violati dalle Compagnie Petrolifere. Ne deriva che, per tutte le suesposte ragioni, l'eccezione relativa alla contrarietà alla Legge n. 287/1990 delle clausole dell'Accordo concernenti la fissazione del c.d. , non appare essere fondata. Parte_3
Ciò posto, è di tutta evidenza come nel caso di specie ci si trovi al cospetto della contestazione, ad opera delle parti in causa, di inadempimenti reciproci. Cont Invero, se da un lato ha giustificato il mancato pagamento dell'extrapremio – oggetto della pretesa azionata in sede monitoria – invocando la condotta gravemente inadempiente della Parte_1 consistente nell'aver violato, unitamente agli altri Gestori, il vincolo del pag. 12/27 prezzo massimo, dall'altro la società opposta, oltre a reputare la controparte inadempiente all'obbligo di corresponsione del bonus 4+4 per l'anno 2016, ha a sua volta dedotto come il mancato rispetto del prezzo massimo fosse stato posto in essere in risposta a ulteriori e pregressi Cont inadempimenti ascrivibili alla stessa (ritardo nel pagamento del bonus per gli anni precedenti a quello in contestazione e mancata partecipazione alle trattative per il rinnovo dell'accordo). In proposito, giova richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma” (Cass. Civ., Sez. VI, 09/02/2021 n. 3009). Deve pertanto indagarsi il comportamento di ambedue le parti onde verificare quale di esse abbia posto in essere l'inadempimento colpevole che ha comportato il conseguente inadempimento della controparte. Orbene, traendo le mosse dalle contestazioni formulate dalla società opponente, deve innanzitutto rilevarsi come risulti acquisita nonché documentalmente provata nel presente giudizio la circostanza della violazione, da parte della negli anni 2014, 2015 e Parte_1
2016, del vincolo del prezzo massimo sancito dall'Accordo Eni-Autostrade. In tal senso depongono, invero, l'analisi dei prezzi giornalieri applicati dal Gestore nel 2016 e le numerose contestazioni dell'inadempimento inviate da Eni nel corso del 2014 e del 2015 (cfr. docc. n. 10, 11 e 14 del fascicolo di parte opponente), che appaiono riscontrate dalle comunicazioni con cui le Associazioni Sindacale rappresentative dei Gestori, a partire dal 14/7/2014, avevano in plurime occasioni ribadito fermamente la legittimità della propria iniziativa consistente nella sospensione unilaterale degli Accordi collettivi per la parte concernente il prezzo massimo di vendita (cfr. docc. n. 6 e 9 del fascicolo di parte opponente e doc. nn. 11 del fascicolo di parte opposta). Prive di pregio risultano, in proposito, le affermazioni dell'opposta secondo cui nessuna violazione potrebbe configurarsi in assenza di Contr un'espressa comunicazione del prezzo massimo da parte di Come rilevato, infatti, nell'Accordo del 27/7/2005, le parti avevano stabilito che la Compagnia IF potesse fissare un ZO SI
pag. 13/27 di vendita al pubblico superiore al ZO Raccomandato di “almeno” 0,012 Euro/litro per il servito e di “almeno” 0,005 Euro/litro per la vendita “Fai da Te”: ebbene, tale disposizione deve essere evidentemente Contr interpretata nel senso per cui, ferma restando la possibilità di di determinare prezzi massimi anche superiori, in assenza di ulteriori comunicazioni, trovasse comunque applicazione la maggiorazione indicata dall'Accordo. Tale esegesi risulta confermata dagli esiti della prova testimoniale assunta nel presente giudizio, alla luce delle dichiarazioni rese non soltanto dai testi di parte opponente e ma altresì dal Testimone_1 Testimone_2 teste di parte opposta , il quale, interrogato sul punto, Testimone_3 ha riferito testualmente: “posso aggiungere che mentre il prezzo consigliato viene comunicato ai gestori, così non è per il prezzo massimo determinato in sede di contrattazione sindacale” (cfr. verbale di udienza dell'8/01/2020). La violazione del prezzo massimo, inoltre, conformemente a quanto previsto dall'Accordo Eni-Autostrade, era stata ripetutamente contestata al Gestore dall'odierna opponente, la quale, in attesa di addivenire ad accordi risolutivi della situazione di contrasto venutasi a creare, aveva anche continuato a corrispondere l'extrapremio per gli anni 2014 e 2015, giungendo a considerare la condotta del Gestore alla stregua di una inadempienza contrattuale solo a fronte del mancato raggiungimento di un accordo e del perdurare della violazione. Né rileva la circostanza che non sia stato formalmente esperito un tentativo di conciliazione, il quale era evidentemente previsto in via meramente facoltativa dall'Accordo. Infine, ritiene il Giudicante che l'importanza della violazione non possa essere esclusa alla luce dei pregressi inadempimenti di cui, a dire della si sarebbe resa colpevole la società opponente per aver Parte_1 provveduto in ritardo, a partire dall'anno 2012, al pagamento dell'extrapremio e per non aver partecipato alle trattative per la stipulazione di un nuovo Accordo. Sotto il primo profilo, invero, deve considerarsi che il rapporto della Contr società opposta con aveva avuto inizio solo a partire dal 13/03/2014, che il ritardo nella corresponsione dell'extrapremio – documentato dalla con riferimento alle annualità 2014 e 2015 – si era verificato in Pt_1 relazione a un periodo in cui i Gestori avevano già iniziato a praticare prezzi di rivendita superiori al prezzo massimo consentito, e che, infine,
pag. 14/27 non risulta che alcuna contestazione del ritardo fosse mai stata avanzata in precedenza dall'opposta. Sotto il secondo profilo, invece, fermo restando che il mancato rinnovo dell'accordo non può essere qualificato alla stregua di un'inadempienza contrattuale, è di tutta evidenza come l'onere di coltivare le trattative per la sottoscrizione di nuovi accordi gravasse non solo sull'odierna opponente – che si era comunque dichiarata disponibile, anche nella più recente comunicazione del 02/08/2017 (doc. n. 8 del fascicolo di parte opponente) ad addivenire ad un rinnovo dell'Accordo che contemplasse anche la corresponsione dell'extrapremio per il 2016 – ma anche sulle Associazioni sindacali di categoria dei Gestori, le quali avevano peraltro Contr rifiutato la proposta di accordo avanzata da nell'ottobre 2015 (cfr. doc. n. 11 del fascicolo di parte opposta). Acclarato dunque l'inadempimento della resta da chiarire quali Parte_1 conseguenze possano derivarne in relazione al rapporto contrattuale in essere tra le parti. In primo luogo, occorre rilevare come in questa sede non possa valutarsi la legittimità del recesso che l'opponente ritiene di aver validamente esercitato dall'Accordo. Contr infatti, ha posto a fondamento della legittimità del recesso, l'inadempimento non già e non solo del singolo Gestore costituito dalla società opposta, ma bensì di tutte le Associazioni sindacali di categoria che avevano partecipato alla sottoscrizione dell'Accordo e che non sono parti in causa nel presente giudizio. In altri termini, considerato che l'inadempimento di un singolo gestore non può giustificare il recesso dall'accordo stipulato con altre parti, nel caso di specie l'accertamento della legittimità del recesso presupporrebbe che il giudizio fosse stato Contr incardinato nei confronti di tutte le altre parti di cui invoca l'inadempimento. In tal senso, infatti, è stato recentemente precisato dalla Corte di Cassazione che “Se l'azione diretta all'accertamento della legittimità del recesso implica l'accertamento della inefficacia del contratto, producendo un effetto analogo alla risoluzione per inadempimento, ove tale accertamento coinvolga più parti, sussiste la necessità del litisconsorzio necessario tra tutti i contraenti, ai sensi dell'art. 102 c.p.c.” (Cassazione civile sez. II 31 gennaio 2019 n. 2969). Contr Va aggiunto che, a ben vedere, emerge dagli atti che abbia inteso recedere non già dall'intero Accordo, ma dalla sola parte concernente la corresponsione dell'extrapremio, come comprovato dalla circostanza che,
pag. 15/27 anche successivamente alla comunicazione del detto recesso, l'odierna opponente abbia continuato a contestare la violazione del vincolo del Cont prezzo massimo (cfr. ad esempio comunicazione di dell'1/09/2015, sub doc. n. 12 del fascicolo di parte opposta), così dimostrando di continuare a ritenere l'Accordo efficace tra le parti. Diverse considerazioni si impongono, invece, relativamente all'eccezione di inadempimento invocata dall'odierna opponente, ex art. 1460 c.c., nei rapporti inter partes con la Parte_1 Contr sostiene, infatti, di aver in ogni caso – e dunque anche a prescindere dalla validità del recesso dall'Accordo – legittimamente rifiutato di provvedere al pagamento dell'extrapremio a fronte dell'inadempimento del gestore, consistente nella violazione del prezzo massimo. Come noto, l'eccezione di inadempimento costituisce uno speciale strumento di autotutela negoziale, in forza del quale nei contratti a prestazioni corrispettive ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se la controparte non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria. L'operatività dell'istituto presuppone, pertanto: 1) la sussistenza di un rapporto di corrispettività e interdipendenza tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate;
2) l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione; 3) che il rifiuto della controprestazione non risulti contrario a buona fede, secondo quanto sarà più avanti precisato. Orbene, al riguardo deve anzitutto escludersi la fondatezza dell'assunto, sostenuto dalla secondo cui non sussisterebbe alcun rapporto di Parte_1 corrispettività tra il rispetto del prezzo massimo e la corresponsione del c.d. bonus 4+4. Da una lettura complessiva dell infatti, è dato Parte_6 desumere come la previsione relativa al vincolo del ZO SI si collocasse senz'altro nell'ambito di un rapporto sinallagmatico in cui il beneficio economico del Gestore era rappresentato non solo dallo sconto in fattura, ma anche dell'extrapremio 4+4, tendente proprio a compensare il sacrificio correlato al dover rispettare il ZO SI determinato da Contr
Appurata la corrispettività delle prestazioni, resta da definire se l'inadempimento posto in essere dall'odierna opposta abbia avuto una rilevanza tale da giustificare effettivamente, ai sensi del richiamato art. 1460 c.c., il mancato pagamento dell'extrapremio. Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha recentemente precisato che “In applicazione del principio di correttezza e buona fede, la condotta della parte inadempiente pag. 16/27 deve incidere sulla funzione economico-sociale del contratto, influire sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e, perciò, deve legittimare causalmente e proporzionalmente la sospensione dell'adempimento dell'altra parte, in ottemperanza del principio di autotutela sancito dall' art. 1460 c.c.” (Cass. Civ. sez. III 29/01/2021 n. 2154). Ne deriva che, pur non essendo necessario valutare la gravità dell'inadempimento alla stessa stregua di quanto richiesto ai fini della risoluzione del contratto, il rifiuto della controprestazione deve essere giustificato alla luce dell'incidenza della condotta inadempiente della controparte sull'equilibrio sinallagmatico del contratto. Orbene, nel caso di specie ritiene il giudicante che l'inadempimento della sia tale da giustificare il rifiuto dell'odierna Parte_1 opponente di adempiere l'obbligo di pagamento dell'extrapremio. Innanzitutto, la consistenza – quantitativa e temporale – della violazione del limite del ZO SI da parte della società opposta emerge con chiarezza dall'analisi dei prezzi giornalieri applicati dal Gestore prodotta Contr da (cfr. doc. n. 10 del fascicolo di parte opponente) ed estratta dal sistema Kmzero, che – come descritto, su richiesta dell'opponente, dalla società nella relativa comunicazione (cfr. doc. n. 15 fascicolo Parte_5 di parte opponente, prodotto con la memoria ex art. 183, n. 2, c.p.c.) – consente di verificare i prezzi al pubblico praticati giornalmente dai singoli Gestori in relazione ai Segmenti di Vendita “Servito” e “Fai da Te”. Ebbene, la lettura del suddetto tabulato evidenzia come, in relazione a tutto l'anno 2016, lo sforamento del prezzo da parte della sia stato Parte_1 continuativo, rilevante e sistematico. Sul punto, peraltro, la società opposta si è limitata a svolgere contestazioni di carattere generico, ponendo in discussione la valenza probatoria del documento in quanto unilateralmente predisposto, senza tuttavia fornire alcun elemento atto a dimostrare l'applicazione di prezzi di vendita differenti rispetto a quelli documentati dalla controparte. In aggiunta, la rilevanza della condotta inadempiente emerge alla luce Contr delle numerose contestazioni mosse nel tempo da in ordine all'illegittimo sforamento del limite del ZO SI da parte dell'odierna opposta, a fronte delle quali quest'ultima ha sempre fermamente rivendicato la propria posizione. Sul punto, peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha espressamente rilevato che la buona fede del rifiuto dell'adempimento presuppone che pag. 17/27 l'eccezione non sia invocata al solo scopo di mascherare la propria inadempienza, sicché “al fine del relativo accertamento assume rilevante importanza la circostanza che la giustificazione del rifiuto sia resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio e non in occasione dell'attività posta in essere allo scopo di conseguire l'esecuzione spontanea del contratto” (cfr. Cass. Civ. Sez. III 03/11/2010 n. 22353). Ebbene, il richiamato principio conferma, a contrario, come nel caso di specie l'eccezione di inadempimento sia del tutto giustificata, considerato Contr che ha in plurime occasioni – e non solo nell'ambito del presente giudizio – lamentato la violazione del prezzo massimo e avvertito la controparte che a tale violazione sarebbe conseguito il mancato pagamento dell'extrapremio (cfr. in particolare docc. nn. 8, 11 e 14 del fascicolo di parte opponente). Infine, l'operatività nel caso di specie del principio inadimplenti non est adimplendum non può essere esclusa alla luce dei pregressi comportamenti Contr di i quali, per le ragioni già in precedenza esplicitate, in parte non costituiscono inadempimento contrattuale (mancato rinnovo dell'Accordo) e in parte si appalesano comunque, per i motivi già detti, di scarsa importanza (pagamento in ritardo dell'extrapremio per il 2014 e il 2015). Cont Deve pertanto reputarsi che l'eccezione d'inadempimento avanzata da sia ossequiosa dei presupposti di cui all'art. 1460 c.c. e che sia quindi in grado di paralizzare la domanda di pagamento avanzata in monitorio dalla
Parte_1 Contr Ne discende che, in accoglimento dell'opposizione proposta da il decreto ingiuntivo debba essere revocato. Le spese di lite seguono la soccombenza della società opposta e sono liquidate come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie l'opposizione avanzata da e, per l'effetto, revoca il CP_2 decreto ingiuntivo opposto;
2. Condanna la in persona Parte_1 del legale rappresentante p.t., alla refusione in favore di delle CP_2 spese di lite, che si liquidano in € 171,50 per esborsi e in € 4.835,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge.” Contr La parte appellata (d'ora innanzi per brevità) si è costituita ed ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
pag. 18/27 La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello non è fondato e, pertanto, non merita d'essere accolto. Con il primo motivo l'appellante deduce la nullità delle pattuizioni dell'Accordo aventi ad oggetto la fissazione di un prezzo massimo di vendita, in violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990. Il Tribunale di Roma ha stabilito che l'esame della questione risulta precluso ex art. 101 c.p.c., non essendo parti in causa nel presente giudizio le Associazioni firmatarie dell'Accordo – che, a detta dell'appellante, costituirebbe un'intesa illecita – nei cui confronti inevitabilmente si produrrebbero gli effetti di un'eventuale pronuncia sul punto. Su questo la non ha formulato censura alcuna poiché si è limitata a Pt_1 sostenere la nullità rilevabile d'ufficio, senza confutare la motivazione della decisione adottata con riferimento all'art. 101 c.p.c. Sicchè la predetta ratio decidendi deve ritenersi passata in giudicato e, poiché sostiene da sé la decisione sulla nullità, esime dalla valutazione delle altre. In ogni caso, laddove dovesse differentemente opinarsi, sotto diverso ed autonomo profilo, deve considerarsi che il Tribunale ha accertato che, essendo stata sollevata l'eccezione di nullità in assenza di un precedente provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) che abbia accertato l'illecito e gravando sulla l'onere di Pt_1 provare la contrarietà dell'intesa al disposto dell'art. 2 L. n. 287 del 1990, questa non lo avesse assolto. Sul punto l'appellante ha argomentato in ordine alla produzione in giudizio di un provvedimento sanzionatorio dell'Autorità (n. 7571 del 1999) ma limitandosi a riportarne uno stralcio, senza neppure allegare che avesse riguardo al prezzo massimo. Ed inoltre, osserva la Corte che il Tribunale ha motivato il rigetto dell'eccezione di nullità anche sotto un altro profilo, accertando che
“Invero, l'odierna appellante non ha svolto adeguate considerazioni in merito alla normativa europea (Regolamento CE n. 2790/1999 e Regolamento UE n. 330/2010) che contempla, a determinate condizioni, un'esenzione dal divieto di intese per i c.d. “accordi verticali”, facendo peraltro salva la possibilità di imporre un prezzo massimo di vendita, né ha specificato le ragioni per cui, nel caso in esame, detta esenzione non risulterebbe applicabile.”. Ebbene su tale ratio decidendi la non ha proposto alcuna censura. Pt_1
pag. 19/27 Oltretutto, in uno dei provvedimenti depositati, il n.12523, l'AGCM ha statuito che: “ L'Accordo definisce i rapporti economici tra API e i gestori degli impianti di distribuzione autostradale recanti i colori della società e trova fondamento in un rapporto di esclusiva che lega il produttore al distributore. Come tale l'Accordo costituisce un'intesa ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 287/90. Nello specifico le parti hanno stipulato un'intesa verticale volta alla determinazione delle condizioni di fornitura di carburante tra API ed i gestori degli impianti di distribuzione, che prevede inoltre la fissazione di un prezzo massimo e di un prezzo raccomandato di rivendita. A tale proposito si ricorda che la legge nazionale, richiamando il regolamento n. 2790/99, prevede espressamente la conclusione di specifici accordi aziendali, stipulati tra ciascun soggetto titolare di autorizzazione, concessione, o fornitore e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori, aventi ad oggetto l'individuazione dei criteri di formazione dei prezzi di vendita consentiti nel medesimo regolamento nell'ambito di determinate tipologie contrattuali. L'accordo notificato, in quanto intesa verticale singolarmente considerata, appare consentito dalle richiamate disposizioni normative.” Ed ancora, l'appellante, a fronte di quanto stabilito dal Tribunale in ordine alla mancata dimostrazione della sussistenza di un equilibrio collusivo teso a determinare una sostanziale uniformità dei prezzi praticati dalle singole Compagnie ai propri Gestori, ivi compreso il ZO SI, ha sostenuto che l'unica prova che sarebbe stata trascurata dal Tribunale sono gli accordi di colore ed ha menzionato un'indagine dell'Autorità. Sul punto va ribadito che, come già accertato nella sentenza gravata, tale indagine fa riferimento al prezzo consigliato e non al prezzo massimo. E sul punto non v'è censura. Va aggiunto, comunque, che il Tribunale ha altresì stabilito che “Come risulta infatti dal provvedimento dell'AGCM n. 17754 del 20/12/2007 (doc. n. 13 del fascicolo di parte opponente, prodotto con la memoria ex art. 183, n. 1, c.p.c.), il Garante ha ritenuto che gli impegni presentati dalle Contr Compagnie nei cui confronti era stata avviata l'istruttoria (API, ERG,
, KUWAIT, SHELL, e TOTAL) fossero tali da rispondere CP_4 CP_3 ai profili concorrenziali individuati, e ha pertanto chiuso il procedimento senza accertare l'infrazione.
pag. 20/27 Orbene, la opposta non ha affatto considerato tale circostanza, né ha minimamente indicato se e in che termini i suddetti impegni sarebbero stati violati dalle Compagnie Petrolifere.”. Ebbene, poiché non v'è censura neppure su tale statuizione, gli altri argomenti spesi dall'appellante a sostegno della sua tesi sono irrilevanti ai fini del decidere e deve ritenersi passata in giudicato la motivazione del Tribunale che ritiene sottratto alla nullità il patto sul prezzo massimo.
Ne consegue che, per le ragioni sinora esposte, la censura che attiene al rigetto dell'eccezione di contrarietà alla legge n. 287/1990 delle clausole dell'Accordo concernenti la fissazione del c.d. prezzo massimo, non può ritenersi fondata.
L'appellante censura col secondo motivo la sentenza nella parte in cui il Tribunale avrebbe errato a stabilire che la avesse violato il c.d. Pt_1 prezzo massimo e, per di più, che lo avesse fatto in risposta Contr all'inadempimento dell Contr Assume che on avrebbe fornito la prova del superamento e si sarebbe resa inadempiente col non corrispondere il c.d. Bonus 4+4. L'argomento è del tutto privo di pregio poiché l'onere della prova relativo all'adempimento dell'obbligazione assunta di non superare il prezzo massimo grava, in base ai noti principi generali, sulla parte obbligata e non su chi eccepisce il suo inadempimento.
La deduce, poi, che il premio (c.d. Bonus 4+4) è collegato Pt_1 esclusivamente al raggiungimento dei traguardi quantitativi e qualitativi. Gli Accordi in tema di Bonus 4+4 non fanno alcun riferimento al ZO SI e al suo eventuale superamento. Pertanto, avrebbe errato il Tribunale a ritenere che il pagamento dell'extra premio previsto dagli Accordi di colore fosse subordinato al rispetto del c.d. ZO SI. Il motivo è fondato poiché dalla lettura degli accordi emerge che i presupposti per l'erogazione del premio in questione riguardano chiaramente il raggiungimento di un certo risultato delle vendite e, per altra parte, il conseguimento di standard “comportamentali” che attengono alla gestione, organizzazione e pulizia dell'area di servizio. Sicchè risulta evidente che non vi sia corrispettività tra il rispetto del prezzo massimo da Contr parte del gestore ed il riconoscimento del premio da parte di Il che non esclude, tuttavia, che il mancato adempimento non possa esser fatto Contr valere da i sensi dell'art. 1460 c.c.
pag. 21/27 Contr Deduce, inoltre, che aveva già ritenuto irrilevante negli anni 2014 e 2015 il superamento del prezzo massimo, riconoscendo il superpremio e che, comunque, aveva errato il Tribunale nell'accertare che fosse stata fornita la prova del superamento anche nell'anno 2016. Rileva la Corte che il primo profilo è irrilevante poiché, ai fini della valutazione dell'eccezione d'inadempimento, la reiterazione di questo giustifica il venir meno della tolleranza eventualmente avuta in passato dal creditore della prestazione, come già evidenziato dal Tribunale: “La violazione del prezzo massimo, inoltre, conformemente a quanto previsto dall'Accordo Eni-Autostrade, era stata ripetutamente contestata al Gestore dall'odierna opponente, la quale, in attesa di addivenire ad accordi risolutivi della situazione di contrasto venutasi a creare, aveva anche continuato a corrispondere l'extrapremio per gli anni 2014 e 2015, giungendo a considerare la condotta del Gestore alla stregua di una inadempienza contrattuale solo a fronte del mancato raggiungimento di un accordo e del perdurare della violazione.”.
Quanto alla prova del superamento anche nel 2016, la Corte ribadisce che l'argomento è del tutto privo di pregio poiché l'onere della prova relativo all'adempimento dell'obbligazione assunta di non superare il prezzo massimo grava, in base ai noti principi generali, sulla parte obbligata e non su chi eccepisce il suo inadempimento. E la non l'ha fornita. Pt_1
Conseguentemente l'accertamento del Tribunale sul fatto che sia stata acquisita la prova dell'inadempimento deve essere sostituito da quanto precede.
Lamenta, poi, che il Tribunale avrebbe trascurato di considerare che il ZO SI debba essere comunicato al Gestore, mentre tale comunicazione non v'è stata. Osserva la Corte sul punto che, anche a voler accedere alla tesi che sia necessaria la comunicazione, questo non può valere per la maggiorazione del prezzo in misura corrispondente all' “almeno 0,012” euro/litro per il
“Servito” e di “almeno 0,005” euro/litro per il “Fai da te”. Ed invero, trattandosi del “minimo” della maggiorazione convenzionalmente autorizzata dall'Accordo di Colore avente efficacia tra le parti, di certo non avrebbe necessitato di comunicazione alcuna. Contr Per cui, ferma restando la possibilità di di determinare il prezzo massimo anche in misura superiore, in assenza di ulteriori comunicazioni, trova comunque applicazione la maggiorazione indicata dall'Accordo.
pag. 22/27 Sicchè, anche a dover ritenere necessaria la comunicazione, ritiene la Corte che questo non può valere per quell'aumento minimo di cui sopra già predeterminato e stabilito convenzionalmente dalle parti. Ed il dato letterale secondo cui l'Accordo di Colore prevede l'espressa comunicazione al Gestore di qualsivoglia c.d. applicato da Parte_3 Contr unilateralmente, senza escludere il minimo fissato dall'Accordo di Colore, non può ritenersi sufficiente a convincere del contrario posto che Contr nel caso preso in esame non v'è nulla che l' avrebbe dovuto comunicare, avendo già attribuito al gestore, si ribadisce, la facoltà di applicare quel minimo di maggiorazione predeterminato. Ed a modificare l'interpretazione degli accordi non può certamente ritenersi rilevante la deposizione testimoniale invocata dall'appellante.
L'appellante lamenta, poi, che il Tribunale non avrebbe valutato Contr correttamente la circostanza che aveva provveduto in ritardo al pagamento dell'extrapremio relativo agli anni 2014 e 2015 e non aveva provveduto a rinnovare gli Accordi di Colore come richiesto dalla L. n. 57/2001 e dalla L. n. 27/2012. Osserva la Corte che, tuttavia, il pregresso ritardo di qualche mese non essendo mai stato contestato nel corso del rapporto contrattuale, evidentemente non è stato ritenuto rilevante dal gestore e, comunque, configura un'ipotesi di inadempimento assai lieve rispetto all'obbligazione inadempiuta dalla controparte, a causa della quale non può certo escludersi Contr che l' possa sollevare l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. per cui è causa. Quanto alla mancata rinnovazione degli Accordi di Colore, la Corte esclude che possa configurare un inadempimento del contratto in essere con la che non contempla un obbligo in tal senso. Pt_1
In ogni caso, sotto diverso ed autonomo profilo, osserva la Corte che la sentenza gravata ha accertato che sin dal 2014 l'odierna appellante avesse superato il prezzo massimo, così rendendosi inadempiente, prima che lo Contr Contr divenisse l Il che non esclude che da inadempiente, potesse a sua volta eccepire l'inadempimento della controparte.
Censura, inoltre, la sentenza, in quanto il Tribunale avrebbe errato nel ritenere fondata l'eccezione d'inadempimento. Il Giudice, in particolare, avrebbe ritenuto che vi fosse una corrispettività tra le due prestazioni.
pag. 23/27 L'appellante ribadisce che, piuttosto, il c.d. Bonus 4+4, oggetto del credito azionato in via monitoria dalla non è in alcun modo collegato o Pt_1 subordinato alla pattuizione della facoltà di fissazione del ZO SI che, invece, è causalmente collegata alla definizione dello Sconto in Contr Fattura ossia ad una diversa previsione dell'Accordo Come si è sopra detto, la fondatezza dell'eccezione d'inadempimento non ha come presupposto il nesso di diretta corrispettività tra le due obbligazioni inadempiute quanto, piuttosto, come sopra rilevato, il rapporto di proporzione tra esse. Sicchè, l'assenza di una diretta corrispettività non esclude la fondatezza dell'eccezione d'inadempimento.
Lamenta che l'accertamento del Tribunale secondo cui “La violazione del prezzo massimo, inoltre, conformemente a quanto previsto dall'Accordo Eni- Autostrade, era stata ripetutamente contestata al Gestore dall'odierna opponente, la quale, in attesa di addivenire ad accordi risolutivi della situazione di contrasto venutasi a creare, aveva anche continuato a corrispondere l'extrapremio per gli anni 2014 e 2015, giungendo a considerare la condotta del Gestore alla stregua di una inadempienza contrattuale solo a fronte del mancato raggiungimento di un accordo e del perdurare della violazione.”. Osserva la Corte che, invece, il Tribunale ha rilevato la presenza di contestazioni per gli anni precedenti a quello in esame che, essendo state seguite dalla corresponsione dell'extrapremio, dimostrano la tolleranza Contr passata di ispetto all'inadempimento. Tolleranza cessata col protrarsi dell'inadempimento della ed il venir meno della prospettiva di un Pt_1 accordo. Si duole, poi, che il Tribunale avrebbe trascurato di rilevare l'inosservanza della procedura che prevede il tentativo di conciliazione presso la Camera della Professione. Il motivo va respinto tenuto conto della facoltatività del tentativo di conciliazione e di ciò che l'istituto all'uopo deputato non risulta essere stato costituito.
Quanto alla mancata rinnovazione degli Accordi di Colore, la Corte esclude che possa configurare un inadempimento del contratto in essere con la che non contempla un obbligo in tal senso, come peraltro già Pt_1 affermato dal Tribunale.
pag. 24/27 Né, del resto, è rilevante ai fini del decidere quanto le associazioni sindacali hanno ritenuto di dover fare al riguardo.
Con altra censura deduce che per valutare la gravità dell'inadempimento il Contr Tribunale avrebbe dovuto soffermarsi sull'interesse di lla prestazione e sulle ricadute che l'asserito inadempimento ha sul contratto. Contr Deduce che nel corso del procedimento innanzi al Tribunale di Roma, si sarebbe limitata ad asserire l'esistenza di tale violazione, senza però individuare in concreto un danno - di tipo patrimoniale (quale calo di vendite) o non patrimoniale (quale danno all'immagine) - riferibile al Contr comportamento tenuto dalla né ha mai dedotto e dimostrato la Pt_1 gravità di tale inadempimento. Sul punto appare appena il caso di osservare che non è il danno che l'inadempimento provoca né la gravità in sé dell'inadempimento a costituire il parametro di fondatezza dell'eccezione ex art. 1460 c.c., quanto, piuttosto, la buona fede di chi la solleva e, quindi, la proporzione rispetto all'inadempimento che le viene imputato. Orbene, “Per stabilire se l'eccezione di inadempimento è stata sollevata in buona fede, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte in concreto inadempiente ha influito sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, avuto riguardo all'interesse della controparte, valutando la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, non già in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in relazione alla situazione oggettiva.” (Cass. 4134 del 2025). Dal punto di vista oggettivo, è di lapalissiana evidenza che, per una società che vende prodotti petroliferi al pubblico per il tramite dei gestori dei suoi impianti, il prezzo di vendita del prodotto incide in modo determinante perlomeno sulla competizione con le società concorrenti. E' persino ovvio osservare che vendere ad un prezzo superiore comporta il rischio di essere tagliati fuori dal mercato. Sicchè, oggettivamente, l'inadempimento in discorso non è di scarsa importanza e, pertanto, incide in modo rilevante sull'equilibrio sinallagmatico. Va aggiunto che la tesi propugnata nell'atto d'appello secondo la quale il Gestore è tenuto al rispetto del c.d. solo se la compagnia Parte_3 adempie ad ogni suo obbligo derivante dalla contrattazione collettiva, resta relegata al rango di mera allegazione, priva di riscontro probatorio, che non è costituito da un precedente giurisprudenziale di merito (quale quello riferito al Tribunale di Milano). Contr Si duole la anche che sarebbe stato l' a rendersi per primo Pt_1 inadempiente avendo corrisposto in ritardo il superpremio negli anni 2014
pag. 25/27 e 2015 e che, per tale ragione, non avrebbe potuto legittimamente sollevare l'eccezione d'inadempimento. Osserva la Corte che, tuttavia, il pregresso ritardo di qualche mese non essendo mai stato contestato nel corso del rapporto contrattuale, evidentemente non è stato ritenuto rilevante dal gestore e, comunque, configura un'ipotesi di inadempimento assai lieve rispetto all'obbligazione inadempiuta dalla controparte, a causa della quale non può certo escludersi Contr che l' possa sollevare l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. per cui è causa. In ogni caso, sotto diverso ed autonomo profilo, osserva la Corte che la sentenza gravata ha accertato che sin dal 2014 l'odierna appellante avesse superato il prezzo massimo, così rendendosi inadempiente, prima che lo Contr Contr divenisse l Il che esclude che da inadempiente, non potesse a sua volta eccepire l'inadempimento della controparte.
Con il quarto motivo l'appellante censura la sentenza che avrebbe omesso Contr di valutare come illegittimo il recesso dell Contr Il motivo è infondato poiché l'eccezione sollevata dall' ben può prescindere dal suo recesso, tant'è che la sentenza gravata correttamente la qualifica come eccezione d'inadempimento e, quindi, del tutto indipendente dall'eventuale recesso. Oltretutto, stando alla tesi Contr dell'appellante che lo ritiene illegittimo, l' ha conservato il diritto a sollevare l'eccezione in discorso.
Il quinto, sesto e settimo motivo devono ritenersi assorbiti.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: respinge l'appello; condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_7 CP_2
nella misura che liquida in euro 9.000,00, oltre spese generali ed oneri
[...] di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge del 24 dicembre 2012, n.228. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28.10.2025.
pag. 26/27 Il Presidente Il Consigliere estensore pag. 27/27
composta dai magistrati
Geremia CASABURI Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.6847 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
Parte_1
Avv. Controparte_1
e
CP_2
Avv. VIETTI MICHELE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe (d'ora innanzi , per brevità) impugna la Pt_1 sentenza n. 13313 del 2021 con cui il Tribunale di Roma ha deciso quanto segue: “Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132). Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. e i verbali di causa. Appare comunque opportuno riportare, per comodità espositiva, le conclusioni delle parti e, sia pure brevemente, le rispettive deduzioni ed eccezioni. Con decreto ingiuntivo n. 2928/2018 questo Tribunale ha ingiunto a CP_2
il pagamento in favore della
[...] Pt_1 Parte_1 in seguito per brevità anche solo o solo
[...] Parte_1 Pt_1
, dell'importo capitale di € 12.657,86 (oltre agli interessi moratori al
[...] tasso previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 e alle spese della procedura monitoria), dovuto a titolo di extra premio in forza degli Accordi di Colore vigenti inter partes previsti dalla disciplina speciale di settore. Contr Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale dichiarare infondate le pretese della ricorrente e per l'effetto dichiarare illegittimo e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 2928/2018 emesso dal Tribunale di Roma in data 30 gennaio / 1° febbraio 2018 e in ogni caso assolvere la conchiudente da ogni avversaria domanda;
in via subordinata nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse fondata la pretesa della ricorrente di vedersi riconosciuto il Premio 4+4 ritenendo vigente l'Accordo nella sua interezza, dichiarare illegittimo e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 2928/2018 emesso dal Tribunale di Roma in data 30 gennaio / 1° febbraio 2018 in virtù dell'assorbente eccezione di inadempimento ed assolvere la conchiudente da ogni avversaria domanda;
in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse fondata la pretesa della ricorrente di vedersi riconosciuto il Premio 4+4 ritenendo vigente l'Accordo e inaccoglibile l'eccezione di inadempimento sollevata dalla opponente, dichiarare illegittimo e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 2928/2018 emesso dal Tribunale di Roma in data 30 gennaio / 1° febbraio 2018 e riconoscere alla convenuta opposta il solo importo eventualmente residuo da essa effettivamente provato, previa decurtazione della differenza fra prezzo praticato e prezzo massimo di rivendita al pubblico, maggiorato dei soli interessi legali;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso forfetario e accessori di legge”. L'opponente, a tal fine, ha esposto che: 1) la gestiva l'impianto Parte_1 di distribuzione carburanti denominato sito nel comune Parte_1 di IN NA (TS) - Autostrada A/4 Venezia/Trieste, individuato come impianto n. 4010, in forza di contratto di comodato e correlato contratto di fornitura sottoscritti in data 13 marzo 2014; 2) la disciplina dei contratti pag. 2/27 individuali era integrata dagli accordi collettivi interprofessionali e aziendali (c.d. Accordi di colore), e, segnatamente, dall' “Accordo Eni Autostrade” del 27 luglio 2005, stipulato con le Associazioni Sindacali di categoria FEGICA/CISL, NI Confcommercio e AISA Confesercenti;
3) che, con detto Accordo, le parti avevano espressamente riconosciuto che Contr
“La Compagnia IF [i.e. , così come previsto dall'art. 4 del Regolamento UE n. 2790/99 può imporre un prezzo massimo di vendita al pubblico” e “può introdurre negli accordi verticali (…) clausole concernenti impegni volti al rispetto del prezzo massimo di vendita” e che, nel caso in cui un gestore pratichi un prezzo al pubblico superiore al prezzo massimo indicato, “l potrà ravvisare, in tale Pt_2 comportamento, una inadempienza contrattuale con le conseguenze del caso”; 4) l'Accordo aveva previsto, inoltre, la definizione annuale di traguardi quantitativi e comportamentali per il riconoscimento ai Gestori di un extrapremio, pari rispettivamente al 4% e al 4% del nuovo sconto fattura, e aveva validità dall'1/01/2005 al 31/12/2007, con la precisazione che le previsioni in esso contenute sarebbero rimaste in vigore sino alla sottoscrizione di un nuovo Accordo;
5) in data 12 aprile 2011, le parti avevano sottoscritto un Accordo Integrativo che aveva confermato l'applicazione del prezzo massimo di rivendita al pubblico e del correlato Premio 4+4 sino al 31/12/2011; 6) a partire dal mese di luglio 2012, le Associazioni Sindacali, nell'ambito di una agitazione contro tutte le compagnie petrolifere accusate di non ascoltare le richieste dei gestori, avevano adottato una serie di iniziative fra cui, a partire dal 23 luglio, la sospensione unilaterale degli accordi collettivi per la parte riguardante il prezzo massimo di rivendita sui carburanti, e, da quel momento, i gestori degli impianti avevano iniziato ad applicare un prezzo al pubblico superiore rispetto al prezzo massimo indicato, con ciò evidentemente rendendosi inadempienti rispetto alle obbligazioni in essere;
7) in un primo momento, confidando che la protesta sarebbe rientrata a breve in considerazione del fatto che le parti avevano avviato trattative per la soluzione dei conflitti, aveva continuato a corrispondere ai gestori il Premio 4+4; 8) vista l'impossibilità di raggiungere un accordo a causa del comportamento ostruzionistico delle Associazioni Sindacali, a partire dal 2014, aveva iniziato a contestare ai gestori l'inadempimento dell'Accordo per violazione del prezzo massimo;
9) per tutta risposta le Associazioni Sindacali, con raccomandata del 14 luglio 2014, avevano ribadito la propria posizione;
10) perdurando l'inadempimento massivo dei gestori, con raccomandata a.r. dell'8 giugno 2015, aveva formalmente comunicato pag. 3/27 alle Associazioni Sindacali, il recesso dall'Accordo con effetto dall'1/9/2015; 11) operato il recesso, aveva sospeso, del tutto legittimamente, l'erogazione del Premio 4+4; 12) il recesso dall'Accordo era giustificato, a fronte del precedente inadempimento dei gestori (fra cui la che ne avevano unilateralmente sospeso l'applicazione per la Parte_1 sola parte contenente obbligazioni a loro carico;
13) anche a prescindere dal venir meno dell'Accordo, era senz'altro legittimata a sospenderne l'esecuzione nei rapporti inter partes in virtù del disposto dell'art. 1460 c.c.,per essersi la controparte resa inadempiente all'obbligo di non praticare prezzi di rivendita al pubblico superiori al ZO SI;
14) la non aveva comunque fornito la prova del quantum del proprio Parte_1 credito, essendosi limitata a produrre le fatture azionate, senza documentare l'effettivo raggiungimento dei traguardi previsti dall'Accordo, né indicare alcun parametro di riferimento atto a verificare la corretta quantificazione del preteso premio;
15) non era applicabile, infine, il D.Lgs. n. 231/2002 in tema di interessi di mora, non potendo il Premio 4+4 essere considerato alla stregua di un prezzo pagato per la consegna di merci o la prestazione di servizi. La dopo aver descritto i contratti stipulati tra le Parte_1 parti, precisando che gli stessi erano stati eterointegrati, per loro espressa previsione e per disposto normativo (art. 19 Legge n. 57/2001), dall'Accordo ENI Autostrade del 18/7/2002, poi rinnovato il 27/7/2005 e ancora il 12/04/2011, c.d. Accordo di Colore, ha sostanzialmente dedotto che: 1) tale Accordo aveva previsto: i) la determinazione del ricavo lordo dovuto al Gestore, definito Sconto in Fattura, quale differenziale tra ZO Raccomandato di vendita al pubblico e il prezzo di cessione al Gestore;
ii) un ZO SI definito quale maggiorazione massima consentita al Gestore, da applicare al ZO Raccomandato e fissata da Contr nella misura di “almeno” 0,012 Euro/litro (12 centesimi € per litro di carburante) per le vendite in modalità “servito” e di “almeno” 0,005 Euro/litro (5 centesimi € per litro di carburante) per le vendite in modalità
“Fai da Te”; iii) un Bonus Quantitativo del 4% da computare in funzione dei volumi di carburanti erogati dal Gestore da liquidarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo;
iv) un Bonus Qualitativo del 4% da computare in funzione di specifici “items”, ossia elementi di valutazione della condotta del Gestore, da liquidarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo (c.d. extrapremio o bonus 4+4); 2) il riconoscimento dell'extrapremio oggetto del credito azionato in monitorio non era in alcun modo correlato al rispetto del;
3) secondo il testo dell'Accordo, il c.d. Parte_3
pag. 4/27 era pari a una maggiorazione di “almeno” 0,012 Parte_3
Euro/litro (servito) e 0,005 Euro/litro (Fai da Te), sicché tale maggiorazione per divenire effettiva avrebbe dovuto essere confermata da Cont espresse comunicazioni periodiche di e quest'ultima non aveva mai comunicato alcuna massima maggiorazione che potesse limitare la previsione generale dell'Accordo; pertanto alcun inadempimento poteva esserle ascritto per aver praticato un ZO SI superiore al ZO SI indicato dall'Accordo; 4) il c.d. Bonus 4+4, era un Pt_4 premio collegato esclusivamente al volume di carburante erogato a prescindere dal prezzo praticato (4% quantitativo) e alla qualità della gestione e del servizio prestato a favore dell'utenza dell'area di rifornimento (4% qualitativo); 5) quanto al Bonus Quantitativo, dal 2005 Contr avrebbe dovuto comunicare al Gestore dei traguardi di erogato determinati in base alla modalità di calcolo prevista dall'Allegato A dell'accordo e il Gestore avrebbe potuto comunicare le proprie Contr osservazioni;
per i primi anni di vigenza dell'Accordo, aveva comunicato e condiviso con le singole gestioni i traguardi a esse riferibili, ma a partire dal 2009 aveva considerato quale traguardo ai fini dell'applicazione del Bonus Quantitativo, il volume di erogato annuale risultante dai registri UTIF tenuti dal Gestore;
6) Il Bonus Qualitativo era invece correlato alla verifica dell'efficienza della gestione, organizzazione Contr e pulizia del Gestore sull'area di servizio;
7) negli anni sino al 2015 compreso, le aveva sempre riconosciuto il Bonus 4+4, seppur in ritardo rispetto al termine del 31 marzo dell'anno successivo;
8) in relazione Cont all'anno 2016 non risultavano contestazioni da parte di con riferimento alla qualità del servizio prestato, né verbali negativi di rilevatori o contestazioni di clienti, per cui il Bonus qualitativo del 4% era certamente dovuto;
9) sempre per l'anno 2016, il Bonus Quantitativo era stato determinato in base al quantitativo di volume ritirato nell'anno pari a 2.521.046 litri, secondo la descritta volontà delle parti praticata sin dall'anno 2009; 10) moltiplicando il carburante ritirato per la maggiorazione dello sconto medio in fattura pro litro, si otteneva l'imponibile oggetto della fattura n. 113/0/2017 del 10/08/2017 pari a € 12.657,86, azionata in via monitoria;
il credito era quindi certo, liquido ed Contr esigibile;
11) on aveva mai contestato la quantificazione dell'importo compiuta dal Gestore con riferimento al Bonus 4+4 oggetto del credito azionato in via monitoria;
12) la pattuizione contenuta nell'Accordo concernente la fissazione del c.d. doveva reputarsi nulla Parte_3 per contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera a) della L. n. 287/1990; infatti pag. 5/27 gli Accordi di Colore devono prevedere il criterio di formazione dei prezzi al pubblico ma non necessariamente la fissazione di un c.d. ZO SI poiché il mercato è libero, non amministrato e la dinamica dei prezzi deve restare liberamente determinabile dagli operatori;
13) l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva effettuato ripetute indagini sul mercato di riferimento della rete di distribuzione autostradale dei carburanti per autotrazione, come dimostrato dai provvedimenti n. 7571 del 7/10/1999, n. 12523 del 15/10/2003 e n. 16370 del 18/1/2007, che avevano riconosciuto l'esistenza di intese limitative della formazione del prezzo al pubblico;
14) inoltre anche gli Accordi di Colore stipulati da il 26/2/2004, da il 26/4/2005 e da CP_3 CP_4
TOTALERG il 28/7/2005, avevano previsto la fissazione del c.d. ZO SI tramite maggiorazione del ZO Raccomandato o Consigliato, in misura fissa di 0,012 Euro/litro – 12 centesimi €/litro per il servito e di 0,005 €/litro per il “fai da te”, determinando di fatto la sussistenza di un'intesa illecita tra le Compagnie;
si era quindi creato un equilibrio collusivo tra le Compagnie petrolifere teso a garantire l'uniformità del ZO SI, la cui pattuizione era nulla perché frutto di un'intesa contraria all'art. 2 della L. n. 287/1990; 15) la nullità della pattuizione relativa al ZO SI non determinava la nullità dell'intero Accordo, dovendosene salvaguardare le restanti previsioni attraverso l'applicazione dell'inderogabile principio della contrattazione collettiva delle condizioni economiche della gestione fissato dalla Legge n. 57/2001; 16) le Associazioni di Categoria, sin dagli anni 2011 e 2012, avevano contestato Contr a la violazione dell'Accordo per la reiterata e immotivata liquidazione ritardata delle componenti economiche annualmente dovute ai gestori, tra cui, in particolare, proprio il c.d. Bonus 4+4, nonché la mancata volontà della stessa (e delle altre Compagnie) di procedere al rinnovo dell'Accordo; 17) a causa del mancato mutamento dell'atteggiamento di Contr le Associazioni di Categoria avevano indetto lo stato di agitazione permanente e la sospensione del rispetto della pattuizione riferita al c.d. Contr ZO SI;
18) era stata quindi ad aver per prima inadempiuto all'Accordo, salvo poi pretestuosamente pretendere di recedere dallo Contr stesso;
19) inoltre, non aveva mai proposto alcun tentativo concreto di mediazione, diversamente da quanto previsto sul punto dall'Accordo; 20) in ogni caso l'eventuale violazione immotivata del c.d. ZO SI da parte di un Gestore, non avrebbe potuto rendere inefficace l'Accordo ma avrebbe determinato conseguenze solo nel rapporto contrattuale tra il Contr singolo Gestore e 21) peraltro, anche dopo aver comunicato il proprio pag. 6/27 Contr recesso dall'Accordo, aveva proseguito nella contestazione delle violazioni del ZO SI mai in realtà comunicato al Gestore, in tal modo dimostrando la persistente volontà di ritenere l'Accordo valido ed efficace;
22) l'Accordo di Colore, sia nel testo del 2005 che nel testo del 2011, presentava una durata precisa e determinata, con conseguente esclusione del principio della libera recedibilità dai contratti a tempo Contr indeterminato;
23) non poteva avvalersi dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., avendo essa stessa per prima violato l'Accordo di Colore versando costantemente in ritardo, a partire dal 2012, il Bonus 4 + 4 al Gestore e non procedendo al rinnovo dell'Accordo medesimo;
24) infine il Bonus 4 + 4, essendo una componente economica correlata all'esecuzione del rapporto di gestione, rappresentava il corrispettivo per la prestazione di un servizio (corretta gestione dell'area) e per la cessione di un bene (maggiori acquisti di carburante), con conseguente applicazione degli interessi moratori al saggio fissato dal D.Lgs. n. 231/02. In relazione a quanto precede, la ha quindi chiesto – Parte_1 previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto – di rigettare l'opposizione, nonché di accertare e dichiarare, da un lato, il corretto adempimento delle obbligazioni a proprio carico e, Cont dall'altro, l'invalidità e l'inefficacia del recesso esercitato da unitamente al precedente inadempimento di quest'ultima. Nel corso del procedimento è stata respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed è stata ammessa la prova testimoniale articolata dalle parti alla stregua delle ordinanze del 18/7/2018 e dell'11/3/2019 che qui si intendono riportate e confermate;
all'esito la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. Tanto premesso in fatto, occorre ricordare in diritto che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'instaurazione di un giudizio ordinario di cognizione caratterizzato da un'inversione formale della posizione processuale delle parti, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale. Ne consegue che, in punto di onere probatorio, grava sul creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito e sul debitore opponente quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (Cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, 12/10/2018, n. 25584).
pag. 7/27 Nel caso di specie, dunque, la ha agito per far valere il proprio Parte_1 diritto alla corresponsione dell'extrapremio relativo all'anno 2016, producendo, a sostegno della propria pretesa: 1) i contratti di fornitura e di comodato stipulati tra le parti;
2) i c.d. “Accordi di colore” integrativi Cont dei contratti in essere tra le parti, conclusi tra e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei gestori in data 18/07/2002, 27/07/2005 e 12/04/2011; 3) le fatture, UTIF e pagamenti relative al Bonus 4+4 per gli anni 2014 e 2015; 4) la fattura relativa all'importo da versare a titolo di extrapremio per l'anno 2016; 5) il foglio di calcolo relativo al volume di erogato annuale del 2016, risultante dai registri UTIF (cfr. docc. nn. 1 – 6 allegati al fascicolo di parte). Contr A fronte di ciò, ha contestato l'avversa pretesa creditoria deducendo, in estrema sintesi, di aver legittimamente esercitato il diritto di recesso dall'Accordo a fronte dell'inadempimento massivo da parte dei Gestori all'obbligo di rispetto del prezzo massimo di vendita al pubblico dei carburanti, e che, in ogni caso, la mancata corresponsione dell'extrapremio relativo all'anno 2016, dovesse reputarsi giustificata, ai sensi dell'art. 1460 c.c., alla luce della condotta inadempiente posta in essere dalla Parte_1
A fondamento della propria posizione, l'opponente ha prodotto: 1) la raccomandata del 14/07/2014 con cui le Associazioni Sindacali avevano ribadito ragioni, termini e legittimità dell'iniziativa sindacale di sospensione degli accordi collettivi per la parte riguardante il prezzo massimo di rivendita sui carburanti;
2) il recesso dall'Accordo comunicato alle Associazioni Sindacali in data 8/06/2015; 3) la raccomandata del 2/08/2017 con cui aveva formalmente reso edotte le Associazioni Sindacali circa la mancata corresponsione dell'extrapremio per l'anno 2016; 4) l'analisi dei prezzi giornalieri applicati dalla per tutto il 2016 Parte_1 estratta dal sistema “KmZero” e la comunicazione della Parte_5 concernente la descrizione del funzionamento del sistema;
5) la pec con cui aveva confutato la legittimità della fattura poi azionata dalla società opposta in sede monitoria;
6) le contestazioni mosse nei confronti dell'odierna opposta in ordine alla violazione del prezzo massimo nel 2014 e nel 2015 (cfr. docc. nn. 6 - 8, 10, 11, 14 e 15 allegati al fascicolo di parte). La società opponente ha pertanto eccepito l'esistenza di fatti modificativi/estintivi della pretesa avanzata dalla opposta, fornendo a sua volta documentazione di riscontro.
pag. 8/27 Cont A ulteriore contestazione delle deduzioni svolte da la ha Parte_1 eccepito la nullità della pattuizione degli Accordi di Colore avente a oggetto la fissazione di un prezzo di massimo di rivendita al pubblico del carburante per contrarietà con l'art. 2, comma 2, lettera a) della L. n. 287/1990; l'opposta ha altresì rilevato che il prezzo massimo avrebbe dovuto essere espressamente comunicato da al gestore, sicché, in CP_2 assenza di una siffatta comunicazione, nessun inadempimento poteva esserle ascritto per aver praticato prezzi superiori, e che, anche a voler ravvisare un'inadempienza contrattuale, questa sarebbe stata determinata dal precedente inadempimento dell'opponente, consistente nell'aver corrisposto con largo ritardo il bonus 4+4 “quanto meno dall'anno 2012” e nell'essersi sottratta alle trattative finalizzate alla sottoscrizione di un nuovo accordo. Tutto ciò posto in ordine alle deduzioni e alle allegazioni formulate dalle parti, giova premettere una breve ricostruzione dei termini del rapporto contrattuale in essere tra le stesse. È pacifico che, in forza dei contratti di fornitura e di cessione gratuita dell'area e delle attrezzature stipulati tra le parti (cfr. docc. nn. 2 e 3 del Cont fascicolo di parte opponente e docc. nn. 1 e 2 del fascicolo di parte), aveva concesso in comodato alla l'impianto per la Parte_1 distribuzione carburanti costituito dall'Area di Servizio denominata
“ , ubicato nel Comune di IN NA (Ts), Parte_1
Autostrada A4,VE-TS, comprensivo di distributori, serbatoi, attrezzature e segni distintivi, obbligandosi inoltre a rifornire il gestore;
quest'ultimo si era invece obbligato a utilizzare e a vendere al pubblico esclusivamente i Contr carburanti e i combustibili forniti da nonché a garantire la continuità del servizio. È altresì pacifico come i suddetti contratti fossero integrati, con specifico riferimento al profilo concernente la regolamentazione delle condizioni economiche del rapporto di fornitura, dagli accordi collettivi stipulati tra la compagnia IF e le associazioni di categoria rappresentative dei gestori (cfr. art. 11 del contratto di fornitura e art. 19 del contratto di comodato). Vengono in rilievo, dunque, il c.d. “Accordo Eni Autostrade” concluso in Contr data 27/05/2005 tra e le Associazioni sindacali Fegica CISL, NI Confcommercio ed AISA Confesercenti – avente validità dall'1/1/2005 al Contr 31/12/2007 – e l'accordo integrativo tra e le Associazioni sindacali Fegica CISL, NI Confcommercio e FA Confesercenti stipulato il 12/04/2011, con validità fino al 31/12/2011, ma comunque destinato a pag. 9/27 trovare piena applicazione fino al raggiungimento di nuovi accordi atti a integrarne o sostituirne il contenuto (docc. nn. 4 e 5 del fascicolo di parte opponente e doc. n. 3 del fascicolo di parte opposta). Orbene, per quanto interessa in questa sede, l'Accordo del 27/05/2005 – confermato sul punto dall'accordo integrativo del 2011 – prevedeva, tra l'altro:
il c.d. “sconto in fattura”, definito come il differenziale tra il prezzo raccomandato di vendita al pubblico e il prezzo di cessione al gestore;
la possibilità per la compagnia IF, in conformità all'art. 4 punto 47 del Regolamento UE n. 2790/1999, di stabilire un prezzo massimo di vendita al pubblico dei carburanti, definito quale maggiorazione massima consentita al Gestore rispetto al ZO Raccomandato e fissato nella misura di almeno 0,012 Euro/litro per le vendite in modalità “servito” e di
“almeno” 0,005 Euro/litro per le vendite in modalità “Fai da Te”;
il riconoscimento in favore dei gestori di un bonus quantitativo del 4% e di un bonus qualitativo del 4% (c.d. extrapremio), da calcolarsi il primo sui volumi di vendita e il secondo su una serie di elementi valutativi del comportamento del gestore, entrambi da liquidarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo.
Con specifico riferimento al prezzo massimo, inoltre, l'Accordo disponeva che, a fronte dell'applicazione da parte del Gestore di un prezzo superiore rispetto a quello imposto, Eni, dopo aver comunicato lo sforamento ai singoli Gestori, potesse procedere a formali contestazioni nel caso di reiterazione del comportamento, nonché – in mancanza di accordi tra le parti – a esperire un tentativo di conciliazione presso la Camera della Professione, e, infine, a ravvisare un'inadempienza contrattuale (“con le conseguenze del caso”) ove il gestore insistesse nel praticare un prezzo superiore a quello consentito. Tanto chiarito, venendo al merito della controversia, deve anzitutto rilevarsi come non possa in questa sede formare oggetto di accertamento l'eccezione formulata dall'odierna opposta in merito alla nullità delle pattuizioni dell'Accordo aventi a oggetto la fissazione di un prezzo massimo di vendita, ai sensi ritenuta violazione dell'art. 2 della l. n. 287/1990. L'esame della questione risulta infatti preclusa ex art. 101 c.p.c., non essendo parti in causa nel presente giudizio le Associazioni Sindacali firmatarie dell'Accordo – che, a detta dell'opposta, costituirebbe un'intesa pag. 10/27 illecita – nei cui confronti inevitabilmente si produrrebbero gli effetti di un'eventuale pronuncia sul punto. Inoltre, occorre considerare come nel presente giudizio la questione concernente la nullità dell'intesa sia stata sollevata secondo le caratteristiche proprie dell'azione c.d. “stand alone”, in assenza cioè di un precedente provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) che abbia accertato l'illecito. In simili ipotesi l'onere di provare la contrarietà dell'intesa al disposto dell'art. 2 L. n. 287 del 1990 incombe sulla parte che ha formulato la relativa contestazione (cfr., in tal senso, Tribunale di Milano, 23/06/2016), sia pure nell'ambito nei più ampi limiti riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità, che, tenuto conto
“dell'asimmetria informativa esistente tra le parti nell'accesso alla prova” ha comunque posto in capo all'attore l'onere “di indicare in modo sufficientemente plausibile seri indizi dimostrativi della fattispecie denunciata come idonea ad alterare la libertà di concorrenza e a ledere il suo diritto di godere del beneficio della competizione commerciale” (Cass. Civ., Sez. I, 04/06/2015 n. 11564). Orbene, nel caso di specie detto onere probatorio non appare essere stato adeguatamente soddisfatto. La infatti, si è sostanzialmente limitata a produrre, Parte_1
a sostegno delle proprie deduzioni, taluni provvedimenti adottati in passato dall'AGCM (n. 7571 del 7/10/1999, n. 12523 del 15/10/2003 e n. 16370 del 18/1/2007 – cfr. docc. n. 7, 8 e 9 del fascicolo di parte opposta) e ad argomentare sulla base del loro contenuto. Tali provvedimenti, tuttavia, non risultano dirimenti in relazione al caso di specie, sia in quanto risalenti nel tempo (specialmente il provvedimento n. 7571/1999) – circostanza rilevante anche alla luce del mutato quadro normativo di riferimento – sia in quanto per la maggior parte conclusisi con la chiusura dell'istruttoria senza irrogazione di sanzioni. Invero, la società opposta non ha svolto adeguate considerazioni in merito alla normativa europea (Regolamento CE n. 2790/1999 e Regolamento UE n. 330/2010) che – come rilevato dall'opponente – contempla, a determinate condizioni, un'esenzione dal divieto di intese per i c.d.
“accordi verticali”, facendo peraltro salva la possibilità di imporre un prezzo massimo di vendita, né ha specificato le ragioni per cui, nel caso in esame, detta esenzione non risulterebbe applicabile. Ancora, la ha ipotizzato la sussistenza di un equilibrio collusivo Parte_1 teso a determinare una sostanziale uniformità dei prezzi praticati dalle pag. 11/27 singole Compagnie ai propri Gestori, ivi compreso il ZO SI, che sarebbe il frutto di un'intesa contraria all'art. 2 della Legge n. 287/1990. Anche sotto questo aspetto, tuttavia, l'opposta si è limitata ad allegare gli Accordi di Colore stipulati da il 26/2/2004, da il 26/4/2005 CP_3 CP_4
e da TOTALERG il 28/7/2005 (doc. n. 10 fascicolo di parte opposta), che prevedono anch'essi la fissazione del c.d. ZO SI tramite maggiorazione del ZO Raccomandato nella misura di 12 centesimi a litro per il servito e di 5 centesimi a litro per il fai da te, senza tuttavia allegare precisi elementi atti a far ritenere, anche in via indiziaria, la sussistenza di un'intesa fra le compagnie petrolifere. Inoltre, l'opposta ha richiamato in proposito il contenuto del provvedimento dell'AGCM n. 16370/2007, con il quale il Garante aveva avviato un'istruttoria ex art. 14 L. n. 287/1990 in relazione a comportamenti delle Compagnie Petrolifere apparentemente riconducibili ad una complessa strategia finalizzata alla collusione per la determinazione del c.d. ZO Consigliato. Tuttavia, non solo il citato procedimento si riferiva a pratiche ipoteticamente collusive in ordine alla determinazione del c.d. e non del c.d. Controparte_5
, ma esso si è concluso con la chiusura dell'istruttoria Parte_3 senza irrogazione di sanzioni. Come risulta infatti dal provvedimento dell'AGCM n. 17754 del 20/12/2007 (doc. n. 13 del fascicolo di parte opponente, prodotto con la memoria ex art. 183, n. 1, c.p.c.), il Garante ha ritenuto che gli impegni presentati dalle Compagnie nei cui confronti era Contr stata avviata l'istruttoria (API, ERG, , KUWAIT, SHELL, CP_4
e TOTAL) fossero tali da rispondere ai profili concorrenziali CP_3 individuati, e ha pertanto chiuso il procedimento senza accertare l'infrazione. Orbene, la opposta non ha affatto considerato tale circostanza, né ha minimamente indicato se e in che termini i suddetti impegni sarebbero stati violati dalle Compagnie Petrolifere. Ne deriva che, per tutte le suesposte ragioni, l'eccezione relativa alla contrarietà alla Legge n. 287/1990 delle clausole dell'Accordo concernenti la fissazione del c.d. , non appare essere fondata. Parte_3
Ciò posto, è di tutta evidenza come nel caso di specie ci si trovi al cospetto della contestazione, ad opera delle parti in causa, di inadempimenti reciproci. Cont Invero, se da un lato ha giustificato il mancato pagamento dell'extrapremio – oggetto della pretesa azionata in sede monitoria – invocando la condotta gravemente inadempiente della Parte_1 consistente nell'aver violato, unitamente agli altri Gestori, il vincolo del pag. 12/27 prezzo massimo, dall'altro la società opposta, oltre a reputare la controparte inadempiente all'obbligo di corresponsione del bonus 4+4 per l'anno 2016, ha a sua volta dedotto come il mancato rispetto del prezzo massimo fosse stato posto in essere in risposta a ulteriori e pregressi Cont inadempimenti ascrivibili alla stessa (ritardo nel pagamento del bonus per gli anni precedenti a quello in contestazione e mancata partecipazione alle trattative per il rinnovo dell'accordo). In proposito, giova richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma” (Cass. Civ., Sez. VI, 09/02/2021 n. 3009). Deve pertanto indagarsi il comportamento di ambedue le parti onde verificare quale di esse abbia posto in essere l'inadempimento colpevole che ha comportato il conseguente inadempimento della controparte. Orbene, traendo le mosse dalle contestazioni formulate dalla società opponente, deve innanzitutto rilevarsi come risulti acquisita nonché documentalmente provata nel presente giudizio la circostanza della violazione, da parte della negli anni 2014, 2015 e Parte_1
2016, del vincolo del prezzo massimo sancito dall'Accordo Eni-Autostrade. In tal senso depongono, invero, l'analisi dei prezzi giornalieri applicati dal Gestore nel 2016 e le numerose contestazioni dell'inadempimento inviate da Eni nel corso del 2014 e del 2015 (cfr. docc. n. 10, 11 e 14 del fascicolo di parte opponente), che appaiono riscontrate dalle comunicazioni con cui le Associazioni Sindacale rappresentative dei Gestori, a partire dal 14/7/2014, avevano in plurime occasioni ribadito fermamente la legittimità della propria iniziativa consistente nella sospensione unilaterale degli Accordi collettivi per la parte concernente il prezzo massimo di vendita (cfr. docc. n. 6 e 9 del fascicolo di parte opponente e doc. nn. 11 del fascicolo di parte opposta). Prive di pregio risultano, in proposito, le affermazioni dell'opposta secondo cui nessuna violazione potrebbe configurarsi in assenza di Contr un'espressa comunicazione del prezzo massimo da parte di Come rilevato, infatti, nell'Accordo del 27/7/2005, le parti avevano stabilito che la Compagnia IF potesse fissare un ZO SI
pag. 13/27 di vendita al pubblico superiore al ZO Raccomandato di “almeno” 0,012 Euro/litro per il servito e di “almeno” 0,005 Euro/litro per la vendita “Fai da Te”: ebbene, tale disposizione deve essere evidentemente Contr interpretata nel senso per cui, ferma restando la possibilità di di determinare prezzi massimi anche superiori, in assenza di ulteriori comunicazioni, trovasse comunque applicazione la maggiorazione indicata dall'Accordo. Tale esegesi risulta confermata dagli esiti della prova testimoniale assunta nel presente giudizio, alla luce delle dichiarazioni rese non soltanto dai testi di parte opponente e ma altresì dal Testimone_1 Testimone_2 teste di parte opposta , il quale, interrogato sul punto, Testimone_3 ha riferito testualmente: “posso aggiungere che mentre il prezzo consigliato viene comunicato ai gestori, così non è per il prezzo massimo determinato in sede di contrattazione sindacale” (cfr. verbale di udienza dell'8/01/2020). La violazione del prezzo massimo, inoltre, conformemente a quanto previsto dall'Accordo Eni-Autostrade, era stata ripetutamente contestata al Gestore dall'odierna opponente, la quale, in attesa di addivenire ad accordi risolutivi della situazione di contrasto venutasi a creare, aveva anche continuato a corrispondere l'extrapremio per gli anni 2014 e 2015, giungendo a considerare la condotta del Gestore alla stregua di una inadempienza contrattuale solo a fronte del mancato raggiungimento di un accordo e del perdurare della violazione. Né rileva la circostanza che non sia stato formalmente esperito un tentativo di conciliazione, il quale era evidentemente previsto in via meramente facoltativa dall'Accordo. Infine, ritiene il Giudicante che l'importanza della violazione non possa essere esclusa alla luce dei pregressi inadempimenti di cui, a dire della si sarebbe resa colpevole la società opponente per aver Parte_1 provveduto in ritardo, a partire dall'anno 2012, al pagamento dell'extrapremio e per non aver partecipato alle trattative per la stipulazione di un nuovo Accordo. Sotto il primo profilo, invero, deve considerarsi che il rapporto della Contr società opposta con aveva avuto inizio solo a partire dal 13/03/2014, che il ritardo nella corresponsione dell'extrapremio – documentato dalla con riferimento alle annualità 2014 e 2015 – si era verificato in Pt_1 relazione a un periodo in cui i Gestori avevano già iniziato a praticare prezzi di rivendita superiori al prezzo massimo consentito, e che, infine,
pag. 14/27 non risulta che alcuna contestazione del ritardo fosse mai stata avanzata in precedenza dall'opposta. Sotto il secondo profilo, invece, fermo restando che il mancato rinnovo dell'accordo non può essere qualificato alla stregua di un'inadempienza contrattuale, è di tutta evidenza come l'onere di coltivare le trattative per la sottoscrizione di nuovi accordi gravasse non solo sull'odierna opponente – che si era comunque dichiarata disponibile, anche nella più recente comunicazione del 02/08/2017 (doc. n. 8 del fascicolo di parte opponente) ad addivenire ad un rinnovo dell'Accordo che contemplasse anche la corresponsione dell'extrapremio per il 2016 – ma anche sulle Associazioni sindacali di categoria dei Gestori, le quali avevano peraltro Contr rifiutato la proposta di accordo avanzata da nell'ottobre 2015 (cfr. doc. n. 11 del fascicolo di parte opposta). Acclarato dunque l'inadempimento della resta da chiarire quali Parte_1 conseguenze possano derivarne in relazione al rapporto contrattuale in essere tra le parti. In primo luogo, occorre rilevare come in questa sede non possa valutarsi la legittimità del recesso che l'opponente ritiene di aver validamente esercitato dall'Accordo. Contr infatti, ha posto a fondamento della legittimità del recesso, l'inadempimento non già e non solo del singolo Gestore costituito dalla società opposta, ma bensì di tutte le Associazioni sindacali di categoria che avevano partecipato alla sottoscrizione dell'Accordo e che non sono parti in causa nel presente giudizio. In altri termini, considerato che l'inadempimento di un singolo gestore non può giustificare il recesso dall'accordo stipulato con altre parti, nel caso di specie l'accertamento della legittimità del recesso presupporrebbe che il giudizio fosse stato Contr incardinato nei confronti di tutte le altre parti di cui invoca l'inadempimento. In tal senso, infatti, è stato recentemente precisato dalla Corte di Cassazione che “Se l'azione diretta all'accertamento della legittimità del recesso implica l'accertamento della inefficacia del contratto, producendo un effetto analogo alla risoluzione per inadempimento, ove tale accertamento coinvolga più parti, sussiste la necessità del litisconsorzio necessario tra tutti i contraenti, ai sensi dell'art. 102 c.p.c.” (Cassazione civile sez. II 31 gennaio 2019 n. 2969). Contr Va aggiunto che, a ben vedere, emerge dagli atti che abbia inteso recedere non già dall'intero Accordo, ma dalla sola parte concernente la corresponsione dell'extrapremio, come comprovato dalla circostanza che,
pag. 15/27 anche successivamente alla comunicazione del detto recesso, l'odierna opponente abbia continuato a contestare la violazione del vincolo del Cont prezzo massimo (cfr. ad esempio comunicazione di dell'1/09/2015, sub doc. n. 12 del fascicolo di parte opposta), così dimostrando di continuare a ritenere l'Accordo efficace tra le parti. Diverse considerazioni si impongono, invece, relativamente all'eccezione di inadempimento invocata dall'odierna opponente, ex art. 1460 c.c., nei rapporti inter partes con la Parte_1 Contr sostiene, infatti, di aver in ogni caso – e dunque anche a prescindere dalla validità del recesso dall'Accordo – legittimamente rifiutato di provvedere al pagamento dell'extrapremio a fronte dell'inadempimento del gestore, consistente nella violazione del prezzo massimo. Come noto, l'eccezione di inadempimento costituisce uno speciale strumento di autotutela negoziale, in forza del quale nei contratti a prestazioni corrispettive ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se la controparte non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria. L'operatività dell'istituto presuppone, pertanto: 1) la sussistenza di un rapporto di corrispettività e interdipendenza tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate;
2) l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione; 3) che il rifiuto della controprestazione non risulti contrario a buona fede, secondo quanto sarà più avanti precisato. Orbene, al riguardo deve anzitutto escludersi la fondatezza dell'assunto, sostenuto dalla secondo cui non sussisterebbe alcun rapporto di Parte_1 corrispettività tra il rispetto del prezzo massimo e la corresponsione del c.d. bonus 4+4. Da una lettura complessiva dell infatti, è dato Parte_6 desumere come la previsione relativa al vincolo del ZO SI si collocasse senz'altro nell'ambito di un rapporto sinallagmatico in cui il beneficio economico del Gestore era rappresentato non solo dallo sconto in fattura, ma anche dell'extrapremio 4+4, tendente proprio a compensare il sacrificio correlato al dover rispettare il ZO SI determinato da Contr
Appurata la corrispettività delle prestazioni, resta da definire se l'inadempimento posto in essere dall'odierna opposta abbia avuto una rilevanza tale da giustificare effettivamente, ai sensi del richiamato art. 1460 c.c., il mancato pagamento dell'extrapremio. Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha recentemente precisato che “In applicazione del principio di correttezza e buona fede, la condotta della parte inadempiente pag. 16/27 deve incidere sulla funzione economico-sociale del contratto, influire sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e, perciò, deve legittimare causalmente e proporzionalmente la sospensione dell'adempimento dell'altra parte, in ottemperanza del principio di autotutela sancito dall' art. 1460 c.c.” (Cass. Civ. sez. III 29/01/2021 n. 2154). Ne deriva che, pur non essendo necessario valutare la gravità dell'inadempimento alla stessa stregua di quanto richiesto ai fini della risoluzione del contratto, il rifiuto della controprestazione deve essere giustificato alla luce dell'incidenza della condotta inadempiente della controparte sull'equilibrio sinallagmatico del contratto. Orbene, nel caso di specie ritiene il giudicante che l'inadempimento della sia tale da giustificare il rifiuto dell'odierna Parte_1 opponente di adempiere l'obbligo di pagamento dell'extrapremio. Innanzitutto, la consistenza – quantitativa e temporale – della violazione del limite del ZO SI da parte della società opposta emerge con chiarezza dall'analisi dei prezzi giornalieri applicati dal Gestore prodotta Contr da (cfr. doc. n. 10 del fascicolo di parte opponente) ed estratta dal sistema Kmzero, che – come descritto, su richiesta dell'opponente, dalla società nella relativa comunicazione (cfr. doc. n. 15 fascicolo Parte_5 di parte opponente, prodotto con la memoria ex art. 183, n. 2, c.p.c.) – consente di verificare i prezzi al pubblico praticati giornalmente dai singoli Gestori in relazione ai Segmenti di Vendita “Servito” e “Fai da Te”. Ebbene, la lettura del suddetto tabulato evidenzia come, in relazione a tutto l'anno 2016, lo sforamento del prezzo da parte della sia stato Parte_1 continuativo, rilevante e sistematico. Sul punto, peraltro, la società opposta si è limitata a svolgere contestazioni di carattere generico, ponendo in discussione la valenza probatoria del documento in quanto unilateralmente predisposto, senza tuttavia fornire alcun elemento atto a dimostrare l'applicazione di prezzi di vendita differenti rispetto a quelli documentati dalla controparte. In aggiunta, la rilevanza della condotta inadempiente emerge alla luce Contr delle numerose contestazioni mosse nel tempo da in ordine all'illegittimo sforamento del limite del ZO SI da parte dell'odierna opposta, a fronte delle quali quest'ultima ha sempre fermamente rivendicato la propria posizione. Sul punto, peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha espressamente rilevato che la buona fede del rifiuto dell'adempimento presuppone che pag. 17/27 l'eccezione non sia invocata al solo scopo di mascherare la propria inadempienza, sicché “al fine del relativo accertamento assume rilevante importanza la circostanza che la giustificazione del rifiuto sia resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio e non in occasione dell'attività posta in essere allo scopo di conseguire l'esecuzione spontanea del contratto” (cfr. Cass. Civ. Sez. III 03/11/2010 n. 22353). Ebbene, il richiamato principio conferma, a contrario, come nel caso di specie l'eccezione di inadempimento sia del tutto giustificata, considerato Contr che ha in plurime occasioni – e non solo nell'ambito del presente giudizio – lamentato la violazione del prezzo massimo e avvertito la controparte che a tale violazione sarebbe conseguito il mancato pagamento dell'extrapremio (cfr. in particolare docc. nn. 8, 11 e 14 del fascicolo di parte opponente). Infine, l'operatività nel caso di specie del principio inadimplenti non est adimplendum non può essere esclusa alla luce dei pregressi comportamenti Contr di i quali, per le ragioni già in precedenza esplicitate, in parte non costituiscono inadempimento contrattuale (mancato rinnovo dell'Accordo) e in parte si appalesano comunque, per i motivi già detti, di scarsa importanza (pagamento in ritardo dell'extrapremio per il 2014 e il 2015). Cont Deve pertanto reputarsi che l'eccezione d'inadempimento avanzata da sia ossequiosa dei presupposti di cui all'art. 1460 c.c. e che sia quindi in grado di paralizzare la domanda di pagamento avanzata in monitorio dalla
Parte_1 Contr Ne discende che, in accoglimento dell'opposizione proposta da il decreto ingiuntivo debba essere revocato. Le spese di lite seguono la soccombenza della società opposta e sono liquidate come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie l'opposizione avanzata da e, per l'effetto, revoca il CP_2 decreto ingiuntivo opposto;
2. Condanna la in persona Parte_1 del legale rappresentante p.t., alla refusione in favore di delle CP_2 spese di lite, che si liquidano in € 171,50 per esborsi e in € 4.835,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge.” Contr La parte appellata (d'ora innanzi per brevità) si è costituita ed ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
pag. 18/27 La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello non è fondato e, pertanto, non merita d'essere accolto. Con il primo motivo l'appellante deduce la nullità delle pattuizioni dell'Accordo aventi ad oggetto la fissazione di un prezzo massimo di vendita, in violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990. Il Tribunale di Roma ha stabilito che l'esame della questione risulta precluso ex art. 101 c.p.c., non essendo parti in causa nel presente giudizio le Associazioni firmatarie dell'Accordo – che, a detta dell'appellante, costituirebbe un'intesa illecita – nei cui confronti inevitabilmente si produrrebbero gli effetti di un'eventuale pronuncia sul punto. Su questo la non ha formulato censura alcuna poiché si è limitata a Pt_1 sostenere la nullità rilevabile d'ufficio, senza confutare la motivazione della decisione adottata con riferimento all'art. 101 c.p.c. Sicchè la predetta ratio decidendi deve ritenersi passata in giudicato e, poiché sostiene da sé la decisione sulla nullità, esime dalla valutazione delle altre. In ogni caso, laddove dovesse differentemente opinarsi, sotto diverso ed autonomo profilo, deve considerarsi che il Tribunale ha accertato che, essendo stata sollevata l'eccezione di nullità in assenza di un precedente provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) che abbia accertato l'illecito e gravando sulla l'onere di Pt_1 provare la contrarietà dell'intesa al disposto dell'art. 2 L. n. 287 del 1990, questa non lo avesse assolto. Sul punto l'appellante ha argomentato in ordine alla produzione in giudizio di un provvedimento sanzionatorio dell'Autorità (n. 7571 del 1999) ma limitandosi a riportarne uno stralcio, senza neppure allegare che avesse riguardo al prezzo massimo. Ed inoltre, osserva la Corte che il Tribunale ha motivato il rigetto dell'eccezione di nullità anche sotto un altro profilo, accertando che
“Invero, l'odierna appellante non ha svolto adeguate considerazioni in merito alla normativa europea (Regolamento CE n. 2790/1999 e Regolamento UE n. 330/2010) che contempla, a determinate condizioni, un'esenzione dal divieto di intese per i c.d. “accordi verticali”, facendo peraltro salva la possibilità di imporre un prezzo massimo di vendita, né ha specificato le ragioni per cui, nel caso in esame, detta esenzione non risulterebbe applicabile.”. Ebbene su tale ratio decidendi la non ha proposto alcuna censura. Pt_1
pag. 19/27 Oltretutto, in uno dei provvedimenti depositati, il n.12523, l'AGCM ha statuito che: “ L'Accordo definisce i rapporti economici tra API e i gestori degli impianti di distribuzione autostradale recanti i colori della società e trova fondamento in un rapporto di esclusiva che lega il produttore al distributore. Come tale l'Accordo costituisce un'intesa ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 287/90. Nello specifico le parti hanno stipulato un'intesa verticale volta alla determinazione delle condizioni di fornitura di carburante tra API ed i gestori degli impianti di distribuzione, che prevede inoltre la fissazione di un prezzo massimo e di un prezzo raccomandato di rivendita. A tale proposito si ricorda che la legge nazionale, richiamando il regolamento n. 2790/99, prevede espressamente la conclusione di specifici accordi aziendali, stipulati tra ciascun soggetto titolare di autorizzazione, concessione, o fornitore e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori, aventi ad oggetto l'individuazione dei criteri di formazione dei prezzi di vendita consentiti nel medesimo regolamento nell'ambito di determinate tipologie contrattuali. L'accordo notificato, in quanto intesa verticale singolarmente considerata, appare consentito dalle richiamate disposizioni normative.” Ed ancora, l'appellante, a fronte di quanto stabilito dal Tribunale in ordine alla mancata dimostrazione della sussistenza di un equilibrio collusivo teso a determinare una sostanziale uniformità dei prezzi praticati dalle singole Compagnie ai propri Gestori, ivi compreso il ZO SI, ha sostenuto che l'unica prova che sarebbe stata trascurata dal Tribunale sono gli accordi di colore ed ha menzionato un'indagine dell'Autorità. Sul punto va ribadito che, come già accertato nella sentenza gravata, tale indagine fa riferimento al prezzo consigliato e non al prezzo massimo. E sul punto non v'è censura. Va aggiunto, comunque, che il Tribunale ha altresì stabilito che “Come risulta infatti dal provvedimento dell'AGCM n. 17754 del 20/12/2007 (doc. n. 13 del fascicolo di parte opponente, prodotto con la memoria ex art. 183, n. 1, c.p.c.), il Garante ha ritenuto che gli impegni presentati dalle Contr Compagnie nei cui confronti era stata avviata l'istruttoria (API, ERG,
, KUWAIT, SHELL, e TOTAL) fossero tali da rispondere CP_4 CP_3 ai profili concorrenziali individuati, e ha pertanto chiuso il procedimento senza accertare l'infrazione.
pag. 20/27 Orbene, la opposta non ha affatto considerato tale circostanza, né ha minimamente indicato se e in che termini i suddetti impegni sarebbero stati violati dalle Compagnie Petrolifere.”. Ebbene, poiché non v'è censura neppure su tale statuizione, gli altri argomenti spesi dall'appellante a sostegno della sua tesi sono irrilevanti ai fini del decidere e deve ritenersi passata in giudicato la motivazione del Tribunale che ritiene sottratto alla nullità il patto sul prezzo massimo.
Ne consegue che, per le ragioni sinora esposte, la censura che attiene al rigetto dell'eccezione di contrarietà alla legge n. 287/1990 delle clausole dell'Accordo concernenti la fissazione del c.d. prezzo massimo, non può ritenersi fondata.
L'appellante censura col secondo motivo la sentenza nella parte in cui il Tribunale avrebbe errato a stabilire che la avesse violato il c.d. Pt_1 prezzo massimo e, per di più, che lo avesse fatto in risposta Contr all'inadempimento dell Contr Assume che on avrebbe fornito la prova del superamento e si sarebbe resa inadempiente col non corrispondere il c.d. Bonus 4+4. L'argomento è del tutto privo di pregio poiché l'onere della prova relativo all'adempimento dell'obbligazione assunta di non superare il prezzo massimo grava, in base ai noti principi generali, sulla parte obbligata e non su chi eccepisce il suo inadempimento.
La deduce, poi, che il premio (c.d. Bonus 4+4) è collegato Pt_1 esclusivamente al raggiungimento dei traguardi quantitativi e qualitativi. Gli Accordi in tema di Bonus 4+4 non fanno alcun riferimento al ZO SI e al suo eventuale superamento. Pertanto, avrebbe errato il Tribunale a ritenere che il pagamento dell'extra premio previsto dagli Accordi di colore fosse subordinato al rispetto del c.d. ZO SI. Il motivo è fondato poiché dalla lettura degli accordi emerge che i presupposti per l'erogazione del premio in questione riguardano chiaramente il raggiungimento di un certo risultato delle vendite e, per altra parte, il conseguimento di standard “comportamentali” che attengono alla gestione, organizzazione e pulizia dell'area di servizio. Sicchè risulta evidente che non vi sia corrispettività tra il rispetto del prezzo massimo da Contr parte del gestore ed il riconoscimento del premio da parte di Il che non esclude, tuttavia, che il mancato adempimento non possa esser fatto Contr valere da i sensi dell'art. 1460 c.c.
pag. 21/27 Contr Deduce, inoltre, che aveva già ritenuto irrilevante negli anni 2014 e 2015 il superamento del prezzo massimo, riconoscendo il superpremio e che, comunque, aveva errato il Tribunale nell'accertare che fosse stata fornita la prova del superamento anche nell'anno 2016. Rileva la Corte che il primo profilo è irrilevante poiché, ai fini della valutazione dell'eccezione d'inadempimento, la reiterazione di questo giustifica il venir meno della tolleranza eventualmente avuta in passato dal creditore della prestazione, come già evidenziato dal Tribunale: “La violazione del prezzo massimo, inoltre, conformemente a quanto previsto dall'Accordo Eni-Autostrade, era stata ripetutamente contestata al Gestore dall'odierna opponente, la quale, in attesa di addivenire ad accordi risolutivi della situazione di contrasto venutasi a creare, aveva anche continuato a corrispondere l'extrapremio per gli anni 2014 e 2015, giungendo a considerare la condotta del Gestore alla stregua di una inadempienza contrattuale solo a fronte del mancato raggiungimento di un accordo e del perdurare della violazione.”.
Quanto alla prova del superamento anche nel 2016, la Corte ribadisce che l'argomento è del tutto privo di pregio poiché l'onere della prova relativo all'adempimento dell'obbligazione assunta di non superare il prezzo massimo grava, in base ai noti principi generali, sulla parte obbligata e non su chi eccepisce il suo inadempimento. E la non l'ha fornita. Pt_1
Conseguentemente l'accertamento del Tribunale sul fatto che sia stata acquisita la prova dell'inadempimento deve essere sostituito da quanto precede.
Lamenta, poi, che il Tribunale avrebbe trascurato di considerare che il ZO SI debba essere comunicato al Gestore, mentre tale comunicazione non v'è stata. Osserva la Corte sul punto che, anche a voler accedere alla tesi che sia necessaria la comunicazione, questo non può valere per la maggiorazione del prezzo in misura corrispondente all' “almeno 0,012” euro/litro per il
“Servito” e di “almeno 0,005” euro/litro per il “Fai da te”. Ed invero, trattandosi del “minimo” della maggiorazione convenzionalmente autorizzata dall'Accordo di Colore avente efficacia tra le parti, di certo non avrebbe necessitato di comunicazione alcuna. Contr Per cui, ferma restando la possibilità di di determinare il prezzo massimo anche in misura superiore, in assenza di ulteriori comunicazioni, trova comunque applicazione la maggiorazione indicata dall'Accordo.
pag. 22/27 Sicchè, anche a dover ritenere necessaria la comunicazione, ritiene la Corte che questo non può valere per quell'aumento minimo di cui sopra già predeterminato e stabilito convenzionalmente dalle parti. Ed il dato letterale secondo cui l'Accordo di Colore prevede l'espressa comunicazione al Gestore di qualsivoglia c.d. applicato da Parte_3 Contr unilateralmente, senza escludere il minimo fissato dall'Accordo di Colore, non può ritenersi sufficiente a convincere del contrario posto che Contr nel caso preso in esame non v'è nulla che l' avrebbe dovuto comunicare, avendo già attribuito al gestore, si ribadisce, la facoltà di applicare quel minimo di maggiorazione predeterminato. Ed a modificare l'interpretazione degli accordi non può certamente ritenersi rilevante la deposizione testimoniale invocata dall'appellante.
L'appellante lamenta, poi, che il Tribunale non avrebbe valutato Contr correttamente la circostanza che aveva provveduto in ritardo al pagamento dell'extrapremio relativo agli anni 2014 e 2015 e non aveva provveduto a rinnovare gli Accordi di Colore come richiesto dalla L. n. 57/2001 e dalla L. n. 27/2012. Osserva la Corte che, tuttavia, il pregresso ritardo di qualche mese non essendo mai stato contestato nel corso del rapporto contrattuale, evidentemente non è stato ritenuto rilevante dal gestore e, comunque, configura un'ipotesi di inadempimento assai lieve rispetto all'obbligazione inadempiuta dalla controparte, a causa della quale non può certo escludersi Contr che l' possa sollevare l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. per cui è causa. Quanto alla mancata rinnovazione degli Accordi di Colore, la Corte esclude che possa configurare un inadempimento del contratto in essere con la che non contempla un obbligo in tal senso. Pt_1
In ogni caso, sotto diverso ed autonomo profilo, osserva la Corte che la sentenza gravata ha accertato che sin dal 2014 l'odierna appellante avesse superato il prezzo massimo, così rendendosi inadempiente, prima che lo Contr Contr divenisse l Il che non esclude che da inadempiente, potesse a sua volta eccepire l'inadempimento della controparte.
Censura, inoltre, la sentenza, in quanto il Tribunale avrebbe errato nel ritenere fondata l'eccezione d'inadempimento. Il Giudice, in particolare, avrebbe ritenuto che vi fosse una corrispettività tra le due prestazioni.
pag. 23/27 L'appellante ribadisce che, piuttosto, il c.d. Bonus 4+4, oggetto del credito azionato in via monitoria dalla non è in alcun modo collegato o Pt_1 subordinato alla pattuizione della facoltà di fissazione del ZO SI che, invece, è causalmente collegata alla definizione dello Sconto in Contr Fattura ossia ad una diversa previsione dell'Accordo Come si è sopra detto, la fondatezza dell'eccezione d'inadempimento non ha come presupposto il nesso di diretta corrispettività tra le due obbligazioni inadempiute quanto, piuttosto, come sopra rilevato, il rapporto di proporzione tra esse. Sicchè, l'assenza di una diretta corrispettività non esclude la fondatezza dell'eccezione d'inadempimento.
Lamenta che l'accertamento del Tribunale secondo cui “La violazione del prezzo massimo, inoltre, conformemente a quanto previsto dall'Accordo Eni- Autostrade, era stata ripetutamente contestata al Gestore dall'odierna opponente, la quale, in attesa di addivenire ad accordi risolutivi della situazione di contrasto venutasi a creare, aveva anche continuato a corrispondere l'extrapremio per gli anni 2014 e 2015, giungendo a considerare la condotta del Gestore alla stregua di una inadempienza contrattuale solo a fronte del mancato raggiungimento di un accordo e del perdurare della violazione.”. Osserva la Corte che, invece, il Tribunale ha rilevato la presenza di contestazioni per gli anni precedenti a quello in esame che, essendo state seguite dalla corresponsione dell'extrapremio, dimostrano la tolleranza Contr passata di ispetto all'inadempimento. Tolleranza cessata col protrarsi dell'inadempimento della ed il venir meno della prospettiva di un Pt_1 accordo. Si duole, poi, che il Tribunale avrebbe trascurato di rilevare l'inosservanza della procedura che prevede il tentativo di conciliazione presso la Camera della Professione. Il motivo va respinto tenuto conto della facoltatività del tentativo di conciliazione e di ciò che l'istituto all'uopo deputato non risulta essere stato costituito.
Quanto alla mancata rinnovazione degli Accordi di Colore, la Corte esclude che possa configurare un inadempimento del contratto in essere con la che non contempla un obbligo in tal senso, come peraltro già Pt_1 affermato dal Tribunale.
pag. 24/27 Né, del resto, è rilevante ai fini del decidere quanto le associazioni sindacali hanno ritenuto di dover fare al riguardo.
Con altra censura deduce che per valutare la gravità dell'inadempimento il Contr Tribunale avrebbe dovuto soffermarsi sull'interesse di lla prestazione e sulle ricadute che l'asserito inadempimento ha sul contratto. Contr Deduce che nel corso del procedimento innanzi al Tribunale di Roma, si sarebbe limitata ad asserire l'esistenza di tale violazione, senza però individuare in concreto un danno - di tipo patrimoniale (quale calo di vendite) o non patrimoniale (quale danno all'immagine) - riferibile al Contr comportamento tenuto dalla né ha mai dedotto e dimostrato la Pt_1 gravità di tale inadempimento. Sul punto appare appena il caso di osservare che non è il danno che l'inadempimento provoca né la gravità in sé dell'inadempimento a costituire il parametro di fondatezza dell'eccezione ex art. 1460 c.c., quanto, piuttosto, la buona fede di chi la solleva e, quindi, la proporzione rispetto all'inadempimento che le viene imputato. Orbene, “Per stabilire se l'eccezione di inadempimento è stata sollevata in buona fede, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte in concreto inadempiente ha influito sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, avuto riguardo all'interesse della controparte, valutando la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, non già in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in relazione alla situazione oggettiva.” (Cass. 4134 del 2025). Dal punto di vista oggettivo, è di lapalissiana evidenza che, per una società che vende prodotti petroliferi al pubblico per il tramite dei gestori dei suoi impianti, il prezzo di vendita del prodotto incide in modo determinante perlomeno sulla competizione con le società concorrenti. E' persino ovvio osservare che vendere ad un prezzo superiore comporta il rischio di essere tagliati fuori dal mercato. Sicchè, oggettivamente, l'inadempimento in discorso non è di scarsa importanza e, pertanto, incide in modo rilevante sull'equilibrio sinallagmatico. Va aggiunto che la tesi propugnata nell'atto d'appello secondo la quale il Gestore è tenuto al rispetto del c.d. solo se la compagnia Parte_3 adempie ad ogni suo obbligo derivante dalla contrattazione collettiva, resta relegata al rango di mera allegazione, priva di riscontro probatorio, che non è costituito da un precedente giurisprudenziale di merito (quale quello riferito al Tribunale di Milano). Contr Si duole la anche che sarebbe stato l' a rendersi per primo Pt_1 inadempiente avendo corrisposto in ritardo il superpremio negli anni 2014
pag. 25/27 e 2015 e che, per tale ragione, non avrebbe potuto legittimamente sollevare l'eccezione d'inadempimento. Osserva la Corte che, tuttavia, il pregresso ritardo di qualche mese non essendo mai stato contestato nel corso del rapporto contrattuale, evidentemente non è stato ritenuto rilevante dal gestore e, comunque, configura un'ipotesi di inadempimento assai lieve rispetto all'obbligazione inadempiuta dalla controparte, a causa della quale non può certo escludersi Contr che l' possa sollevare l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. per cui è causa. In ogni caso, sotto diverso ed autonomo profilo, osserva la Corte che la sentenza gravata ha accertato che sin dal 2014 l'odierna appellante avesse superato il prezzo massimo, così rendendosi inadempiente, prima che lo Contr Contr divenisse l Il che esclude che da inadempiente, non potesse a sua volta eccepire l'inadempimento della controparte.
Con il quarto motivo l'appellante censura la sentenza che avrebbe omesso Contr di valutare come illegittimo il recesso dell Contr Il motivo è infondato poiché l'eccezione sollevata dall' ben può prescindere dal suo recesso, tant'è che la sentenza gravata correttamente la qualifica come eccezione d'inadempimento e, quindi, del tutto indipendente dall'eventuale recesso. Oltretutto, stando alla tesi Contr dell'appellante che lo ritiene illegittimo, l' ha conservato il diritto a sollevare l'eccezione in discorso.
Il quinto, sesto e settimo motivo devono ritenersi assorbiti.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: respinge l'appello; condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_7 CP_2
nella misura che liquida in euro 9.000,00, oltre spese generali ed oneri
[...] di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge del 24 dicembre 2012, n.228. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28.10.2025.
pag. 26/27 Il Presidente Il Consigliere estensore pag. 27/27