CASS
Sentenza 12 luglio 2023
Sentenza 12 luglio 2023
Massime • 1
In tema di durata della custodia cautelare, in caso di condanna non definitiva per reato continuato, al fine di valutare l'eventuale perdita di efficacia, ai sensi dell'art. 300, comma 4, cod. proc. pen., della custodia cautelare per il reato satellite, occorre avere riguardo alla pena unitariamente inflitta, se il titolo custodiale sia ancora valido ed efficace per il reato più grave, non rilevando che il "presofferto" sia pari alla pena inflitta a titolo di aumento per la continuazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/07/2023, n. 37701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37701 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LA AR, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/04/2023 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LI Ceniccola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Napoli, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 7 marzo 2023 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva rigettato una richiesta di declaratoria della misura della custodia cautelare in carcere alla quale è sottoposto AR LA - imputato per i reati di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990„ 416-bis e 612-bis cod. pen. - nonché l'istanza subordinata di revoca o di sostituzione della stessa misura con altra meno gravosa. Penale Sent. Sez. 6 Num. 37701 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 12/07/2023 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il LA, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale - con un unico articolato punto - ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 300, comma 4, 274 e 275 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per avere il Tribunale dell'appello cautelare erroneamente disatteso le richieste difensive: benché il prevenuto abbia già espiato un periodo di custodia in carcere superiore alla entità della pena inflitta dal giudice di primo grado per i reati 'satellite'. posti in continuazione, per i quali vi è il titolo cautelare;
nonostante il prevenuto potrebbe beneficiare della ulteriore riduzione della pena prevista dall'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., laddove la sentenza di secondo grado non dovesse essere impugnata;
ed ancora, omettendo di considerare che per il restante reato per il quale vi è stata condanna, quello previsto dal citato art. 74, non opera la presunzione assoluta di sussistenza delle esigenze cautelari e di idoneità della sola custodia in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., di talché si sarebbe dovuto tenere conto della inoperatività del criterio della tendenziale stabilità del vincolo associativo, valido solo per l'associazione di stampo mafioso. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5- duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di AR LA sia inammissibile. 2. Il motivo del ricorso, dedotto in termini di violazione dell'art. 300, comma 4, cod. proc. pen., è manifestamente infondato. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione il principio secondo il quale, in tema di durata della custodia cautelare, ai fini della individuazione del termine di fase allorché vi sia stata sentenza di condanna, in primo o in secondo grado, occorre aver riguardo alla pena complessivamente inflitta per tutti i reati per i quali è in corso la misura della custodia cautelare e quindi alla pena unitariamente quantificata a seguito dell'applicazione del cumulo 2 materiale o giuridico per effetto del riconoscimento del vincolo della continuazione (in questo senso, tra le molte, Sez. 2, n. 6613 del 09/01/2014, Gionta, Rv. 258540; Sez. F, n. 35012 del 04/09/2012, Alvaro, Rv. 253399). Tale criterio interpretativo - di certo operante anche per l'applicazione della specifica causa di estinzione della misura cautelare di cui all'art. 300, comma 4, cod. proc. pen., giusta la formula della relativa norma che impone di rapportare "la durata della custodia già subita" alla "entità della pena irrogata" globalmente considerata - è stato correttamente valutato e applicato nel caso di specie dal Tribunale dell'appello cautelare di Napoli. Non conduce a differenti conclusioni il fatto che le Sezioni Unite di questa Corte abbiano sostenuto che, in caso di condanna non definitiva per reato continuato, al fine di valutare l'eventuale perdita di efficacia ex art. 300 comma 4, cod. proc. pen., della custodia cautelare applicata soltanto per il reato satellite, la pena alla quale occorre fare riferimento è quella inflitta come aumento per tale titolo (Sez. U, n. 25956 del 26/03/2009, Vitale, Rv. 243588). E ciò perché tale opzione esegetica è stata enunciata con specifico riferimento al caso in cui la misura cautelare risulti applicata solo per uno o per alcuni dei reati satellite posti in continuazione, e non è applicabile alla diversa situazione - come quella oggi in esame - nella quale il titolo custodiale sia ancora valido ed efficace anche per il reato più grave tra quelli per i quali è riconosciuto il vincolo della continuazione. 3. Del tutto privo di pregio è lo stesso motivo dedotto con l'atto di impugnazione con riferimento agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., in quanto non è condivisibile l'affermazione difensiva secondo la quale la durata della custodia cautelare già subita, pari ovvero superiore alla entità della pena inflitta dal giudice della cognizione per i reati satellite, tra cui anche quello dell'art. 416-bis cod. pen., imporrebbe di "ricalibrare" la valutazione dei criteri presuntivi di sussistenza delle esigenze di cautela e di scelta della misura in rapporto con il diverso reato più grave, tra quelli posti in continuazione, di cui all'art. 74 del citato d.P.R., per il quale non è operante la presunzione assoluta dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Al riguardo, nella giurisprudenza di legittimità si è già avuto modo di sottolineare che, in tema di esigenze cautelari, quando sia stata pronunciata condanna per più reati avvinti dalla continuazione, la presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., riferibile ad uno dei reati satellite rimane ferma anche se il periodo già trascorso dall'imputato in regime custodiale superi l'entità della pena detentiva irrogata per tale reato satellite (in questi termini Sez. 2, n. 2493 del 10/01/2017, Pariti, Rv. 269238; Sez. 2, n. 15093 del 19/03/2014, Miglietta, Rv. 258815). 3 4. Le ulteriori doglianze difensive non superano il vaglio preliminare di ammissibilità: in quanto, per ciò che riguarda l'asserita rilevanza della potenziale riduzione di pena prevista dall'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., si tratta di questione che è stata dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione;
e, per ciò che concerne la possibilità di considerare attenuate le esigenze di cautela, si tratta di censure formulate in termini molto generici, senza un reale confronto con l'apparato argomentativo della ordinanza impugnata nella quale sono state illustrate in maniera dettagliata le ragioni in fatto che permettono di ritenere immutate le ragioni della scelta della misura in corso esposte nel provvedimento genetico della cautela. 5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi previsti dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 12/07/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LI Ceniccola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Napoli, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 7 marzo 2023 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva rigettato una richiesta di declaratoria della misura della custodia cautelare in carcere alla quale è sottoposto AR LA - imputato per i reati di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990„ 416-bis e 612-bis cod. pen. - nonché l'istanza subordinata di revoca o di sostituzione della stessa misura con altra meno gravosa. Penale Sent. Sez. 6 Num. 37701 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 12/07/2023 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il LA, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale - con un unico articolato punto - ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 300, comma 4, 274 e 275 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per avere il Tribunale dell'appello cautelare erroneamente disatteso le richieste difensive: benché il prevenuto abbia già espiato un periodo di custodia in carcere superiore alla entità della pena inflitta dal giudice di primo grado per i reati 'satellite'. posti in continuazione, per i quali vi è il titolo cautelare;
nonostante il prevenuto potrebbe beneficiare della ulteriore riduzione della pena prevista dall'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., laddove la sentenza di secondo grado non dovesse essere impugnata;
ed ancora, omettendo di considerare che per il restante reato per il quale vi è stata condanna, quello previsto dal citato art. 74, non opera la presunzione assoluta di sussistenza delle esigenze cautelari e di idoneità della sola custodia in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., di talché si sarebbe dovuto tenere conto della inoperatività del criterio della tendenziale stabilità del vincolo associativo, valido solo per l'associazione di stampo mafioso. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5- duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di AR LA sia inammissibile. 2. Il motivo del ricorso, dedotto in termini di violazione dell'art. 300, comma 4, cod. proc. pen., è manifestamente infondato. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione il principio secondo il quale, in tema di durata della custodia cautelare, ai fini della individuazione del termine di fase allorché vi sia stata sentenza di condanna, in primo o in secondo grado, occorre aver riguardo alla pena complessivamente inflitta per tutti i reati per i quali è in corso la misura della custodia cautelare e quindi alla pena unitariamente quantificata a seguito dell'applicazione del cumulo 2 materiale o giuridico per effetto del riconoscimento del vincolo della continuazione (in questo senso, tra le molte, Sez. 2, n. 6613 del 09/01/2014, Gionta, Rv. 258540; Sez. F, n. 35012 del 04/09/2012, Alvaro, Rv. 253399). Tale criterio interpretativo - di certo operante anche per l'applicazione della specifica causa di estinzione della misura cautelare di cui all'art. 300, comma 4, cod. proc. pen., giusta la formula della relativa norma che impone di rapportare "la durata della custodia già subita" alla "entità della pena irrogata" globalmente considerata - è stato correttamente valutato e applicato nel caso di specie dal Tribunale dell'appello cautelare di Napoli. Non conduce a differenti conclusioni il fatto che le Sezioni Unite di questa Corte abbiano sostenuto che, in caso di condanna non definitiva per reato continuato, al fine di valutare l'eventuale perdita di efficacia ex art. 300 comma 4, cod. proc. pen., della custodia cautelare applicata soltanto per il reato satellite, la pena alla quale occorre fare riferimento è quella inflitta come aumento per tale titolo (Sez. U, n. 25956 del 26/03/2009, Vitale, Rv. 243588). E ciò perché tale opzione esegetica è stata enunciata con specifico riferimento al caso in cui la misura cautelare risulti applicata solo per uno o per alcuni dei reati satellite posti in continuazione, e non è applicabile alla diversa situazione - come quella oggi in esame - nella quale il titolo custodiale sia ancora valido ed efficace anche per il reato più grave tra quelli per i quali è riconosciuto il vincolo della continuazione. 3. Del tutto privo di pregio è lo stesso motivo dedotto con l'atto di impugnazione con riferimento agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., in quanto non è condivisibile l'affermazione difensiva secondo la quale la durata della custodia cautelare già subita, pari ovvero superiore alla entità della pena inflitta dal giudice della cognizione per i reati satellite, tra cui anche quello dell'art. 416-bis cod. pen., imporrebbe di "ricalibrare" la valutazione dei criteri presuntivi di sussistenza delle esigenze di cautela e di scelta della misura in rapporto con il diverso reato più grave, tra quelli posti in continuazione, di cui all'art. 74 del citato d.P.R., per il quale non è operante la presunzione assoluta dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Al riguardo, nella giurisprudenza di legittimità si è già avuto modo di sottolineare che, in tema di esigenze cautelari, quando sia stata pronunciata condanna per più reati avvinti dalla continuazione, la presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., riferibile ad uno dei reati satellite rimane ferma anche se il periodo già trascorso dall'imputato in regime custodiale superi l'entità della pena detentiva irrogata per tale reato satellite (in questi termini Sez. 2, n. 2493 del 10/01/2017, Pariti, Rv. 269238; Sez. 2, n. 15093 del 19/03/2014, Miglietta, Rv. 258815). 3 4. Le ulteriori doglianze difensive non superano il vaglio preliminare di ammissibilità: in quanto, per ciò che riguarda l'asserita rilevanza della potenziale riduzione di pena prevista dall'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., si tratta di questione che è stata dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione;
e, per ciò che concerne la possibilità di considerare attenuate le esigenze di cautela, si tratta di censure formulate in termini molto generici, senza un reale confronto con l'apparato argomentativo della ordinanza impugnata nella quale sono state illustrate in maniera dettagliata le ragioni in fatto che permettono di ritenere immutate le ragioni della scelta della misura in corso esposte nel provvedimento genetico della cautela. 5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi previsti dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 12/07/2023