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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 28/03/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1116/23 R.G. promossa d a
vv. MARTINO, in proprio Parte_1
OGGETTO:
Divisione di beni non APPELLANTE caduti in successione c o n t r o
QUALE MANDATARIA DI Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. BORCHI FABRIZIO Controparte_2
elettivamente domiciliata in VIA R. CECCARDI 3/6 16121 GENOVA presso il difensore avv. BORCHI FABRIZIO, come da procura Notaio Per_1
di Milano ( Rep. 140484)
[...]
pagina 1 di 8 APPELLATA
, , Controparte_3 Controparte_4
Controparte_5
APPELLATI CONTUMACI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1435/22 ( Seconda
Sezione Civile)
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“a) accertare e dichiarare la improcedibilità ed inammissibilità della presente
controversia a seguito della legge 176/20, art. 7 comma 2 ter in quanto gli
effetti dell'omologa del sovraindebitamento si estendono al socio
illimitatamente responsabile, posto gli interventi per i crediti azionati a carico
della società Agr., da stralciare dalla procedura;
b) accertare e CP_6
dichiarare la sospensione della presente causa atteso che i mutui contratti
sono di natura agraria e/o comunque connessi con l'attività dell'azienda
agricola e rientranti nella procedura di sovraindebitamento e CP_6
trattandosi di c.d. mutui alla di cui alla ordinanza del I Presidente Pt_2
di Cassazione 7.9.23; c) sospendere la presente causa per violazione dei
principi fissati ex art. 558, 483 e 496 cpc in virtù del principio che trattasi di
immobili non gravati di ipoteca e conseguentemente per legge sono prima da
vendere i beni ipotecati su conforme orientamento giurisprudenziale;
d) pagina 2 di 8 stralciare dalla presente procedura i crediti già estinti a seguito dell'accordo
di composizione della crisi omologato, attinenti l'azienda agricola ed i CP_6
soci illimitatamente responsabili;
nel merito:- qualora l'on.le Giudice non
dovesse accedere alle richieste di cui sopra, disporre e statuire la divisione
degli immobili previo accertamento della comoda divisibilità ex art. 720 cpc
anche delle singole quote di spettanza considerate congiuntamente ai fini
della divisione sull'intero e maggiorate relativamente alle spese a carico dei
comproprietari , ed;
- Controparte_5 Controparte_4 CP_3
disporre e statuire, in esecuzione ed applicazione degli artt. 1110, 1114 –
1116, anche con attribuzione dell'intero, previa valutazione della quota
assoggettata a pignoramento e con diritto di prelazione ex art. 720 dei sigg.
, e , tenuto conto delle spese sostenute e/o da Controparte_5 CP_3 CP_4
sostenere esclusivamente dai comproprietari sigg. Controparte_4
, ed , quali quotisti ereditari e tenuto conto dell'incremento
[...] CP_3 CP_5
delle loro quote, relativamente al predetto compendio;
- in ogni caso,
provvedere a norma dell'art. 187 c.p.c. e accertare il diritto alla divisione,
disponendo con apposita ordinanza la prosecuzione del giudizio per la
determinazione delle quote spettanti ai singoli condividenti da considerarsi ai
fini della formazione dei lotti anche congiuntamente con l'attribuzione
dell'intero, previa valutazione della quota assoggettata a pignoramento;
in via
subordinata alternativa: separare la quota in natura spettante al
debitore,dalle quote in natura ad essi spettanti con domanda di individuare il
pagina 3 di 8 lotto rappresentato dall'unione delle loro quote sempre maggiorate dalle
migliorie indicate ut supra - in via ulteriormente subordinata, attribuire ai
comproprietari l'intero compendio immobiliare ex art. 720 c.c. con
conguaglio in denaro a favore del creditore procedente, sempre unitamente
alla quota del debitore esecutato, disponendo o provvedendo a norma dell'art.
187 cpc;
in via istruttoria: disporre rinnovazione della CTU tecnica al fine di
stabilire il valore dell'intero e il valore complessivo delle quote degli istanti,
maggiorato dall'incremento dei costi sostenuti e/o da sostenere per le spese di
manutenzione straordinaria, da intendersi come migliorie, in quanto la CTU
disposta non ha tenuto conto degli oneri per la riparazione del tetto
ammalorato come da delibera condominiale (doc. n. 8). Si chiede altresì
ammettersi prove per testi con il prefisso vero che premesso, chiedendo sin
d'ora prova contraria in caso di ammissione di testi e capitoli avversi vd. Atto
d'appello”
Dell'appellata
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione
reietta, previa reiezione dell'istanza di sospensione della esecutività dei
provvedimenti impugnati e delle istanze istruttorie ex adverso formulate,
dichiarare inammissibile, improponibile e comunque rigettare l'appello
proposto dal Sig. avverso i provvedimenti impugnati Parte_3
(sentenza Trib. Bergamo n. 1435/22 ed ordinanza del G.I. 20/7/23) con la
conferma degli stessi. Vinte le spese ed i compensi di entrambi i gradi di pagina 4 di 8 giudizio, oltre IVA e Cassa Avvocati”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza non definitiva n. 1435/22, resa in seno al giudizio endoesecutivo di scioglimento di comunione di beni immobili, oggetto della procedura esecutiva, di proprietà di , , Parte_3 Controparte_5 CP_3
e il Tribunale di Bergamo respingeva le
[...] Parte_4
eccezioni sollevate dai signori e, previa rimessione della causa sul CP_5
ruolo, disponeva la vendita del compendio immobiliare, non comodamente divisibile con ordinanza in data 20 luglio 2023.
La sentenza non definitiva e l'ordinanza con cui veniva disposta la vendita venivano impugnate da . Parte_3
( originario creditore procedente) eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità del gravame e chiedeva il suo rigetto.
, e rimanevano Controparte_3 Controparte_7 Controparte_5
contumaci.
All'udienza del 12 marzo 2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la violazione di legge per avere il primo giudice pronunciato ordinanza, anziché sentenza, per disporre la vendita pagina 5 di 8 all'incanto del compendio immobiliare, pur sussistendo contestazioni sulla necessità della vendita.
Con il secondo e il terzo motivo censura la mancata fissazione dell'udienza per la discussione del progetto divisionale.
Con il quarto motivo censura la violazione dell'art. 720 c.c. per omessa assegnazione dell'intero compendio.
Con il quinto motivo censura la violazione degli artt. 558 e 496 e 483 c.p.c.
-------------------------
L'appello è inammissibile.
Oggetto dell'impugnazione è stata la sentenza non definitiva di rigetto delle eccezioni sollevate dall'appellante (sent. n. 1435/22), rispetto alla quale quest'ultimo aveva formulato riserva d'appello, e l'ordinanza pronunciata il
20 luglio 2023 con cui il primo giudice, previa rimessione della causa sul ruolo, disponeva la vendita del compendio immobiliare, ritenuto non comodamente divisibile.
A norma dell'art. 340 c.p.c., qualora sia stata fatta riserva d'appello, il gravame deve essere posto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio o con quello che venga proposto dalla stessa o da altra parte contro altra sentenza successiva che non definisce il giudizio.
Nel caso di specie, l'Avv. ha impugnato la sentenza non Parte_3
pagina 6 di 8 definitiva unitamente all'ordinanza con cui veniva disposta la vendita che,
diversamente, da quanto prospettato, non doveva rivestire la forma della sentenza, non essendo sorta alcuna controversia sulla necessità della vendita.
L'insussistenza di una controversia sulla necessità della vendita trova conferma nel verbale dell'udienza del 13 giugno 2023 in cui, a fronte della richiesta rivoltagli dal Giudice, l'avv. dichiarava di “ insistere CP_5
nell'assegnazione solo nella misura in cui la ctu dovesse essere rivista alla
luce delle osservazioni presentate” , così implicitamente ammettendo che il compendio immobiliare non era comodamente divisibile, avendone chiesto l'assegnazione, sia pure subordinata alla revisione della stima operata dal Ctu.
Faceva seguito l'ordinanza del 20 giugno 2023 nella quale il Giudice, preso atto della non comoda divisibilità degli immobili, ne disponeva la vendita “
dato atto che sul punto non è insorta controversia tra le parti”, in conformità
al disposto di cui all'art. 788, secondo comma, c.c.
L'appello va pertanto dichiarato inammissibile.
Per la sua soccombenza l'appellante va condannato a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 7.122 ( di cui euro 2.127 per la fase di studio, euro 1.416 per la fase introduttiva e euro
3.579 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante pagina 7 di 8 l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
dichiara inammissibile l'appello;
condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado,
liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 14 marzo 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
pagina 8 di 8
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1116/23 R.G. promossa d a
vv. MARTINO, in proprio Parte_1
OGGETTO:
Divisione di beni non APPELLANTE caduti in successione c o n t r o
QUALE MANDATARIA DI Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. BORCHI FABRIZIO Controparte_2
elettivamente domiciliata in VIA R. CECCARDI 3/6 16121 GENOVA presso il difensore avv. BORCHI FABRIZIO, come da procura Notaio Per_1
di Milano ( Rep. 140484)
[...]
pagina 1 di 8 APPELLATA
, , Controparte_3 Controparte_4
Controparte_5
APPELLATI CONTUMACI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1435/22 ( Seconda
Sezione Civile)
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“a) accertare e dichiarare la improcedibilità ed inammissibilità della presente
controversia a seguito della legge 176/20, art. 7 comma 2 ter in quanto gli
effetti dell'omologa del sovraindebitamento si estendono al socio
illimitatamente responsabile, posto gli interventi per i crediti azionati a carico
della società Agr., da stralciare dalla procedura;
b) accertare e CP_6
dichiarare la sospensione della presente causa atteso che i mutui contratti
sono di natura agraria e/o comunque connessi con l'attività dell'azienda
agricola e rientranti nella procedura di sovraindebitamento e CP_6
trattandosi di c.d. mutui alla di cui alla ordinanza del I Presidente Pt_2
di Cassazione 7.9.23; c) sospendere la presente causa per violazione dei
principi fissati ex art. 558, 483 e 496 cpc in virtù del principio che trattasi di
immobili non gravati di ipoteca e conseguentemente per legge sono prima da
vendere i beni ipotecati su conforme orientamento giurisprudenziale;
d) pagina 2 di 8 stralciare dalla presente procedura i crediti già estinti a seguito dell'accordo
di composizione della crisi omologato, attinenti l'azienda agricola ed i CP_6
soci illimitatamente responsabili;
nel merito:- qualora l'on.le Giudice non
dovesse accedere alle richieste di cui sopra, disporre e statuire la divisione
degli immobili previo accertamento della comoda divisibilità ex art. 720 cpc
anche delle singole quote di spettanza considerate congiuntamente ai fini
della divisione sull'intero e maggiorate relativamente alle spese a carico dei
comproprietari , ed;
- Controparte_5 Controparte_4 CP_3
disporre e statuire, in esecuzione ed applicazione degli artt. 1110, 1114 –
1116, anche con attribuzione dell'intero, previa valutazione della quota
assoggettata a pignoramento e con diritto di prelazione ex art. 720 dei sigg.
, e , tenuto conto delle spese sostenute e/o da Controparte_5 CP_3 CP_4
sostenere esclusivamente dai comproprietari sigg. Controparte_4
, ed , quali quotisti ereditari e tenuto conto dell'incremento
[...] CP_3 CP_5
delle loro quote, relativamente al predetto compendio;
- in ogni caso,
provvedere a norma dell'art. 187 c.p.c. e accertare il diritto alla divisione,
disponendo con apposita ordinanza la prosecuzione del giudizio per la
determinazione delle quote spettanti ai singoli condividenti da considerarsi ai
fini della formazione dei lotti anche congiuntamente con l'attribuzione
dell'intero, previa valutazione della quota assoggettata a pignoramento;
in via
subordinata alternativa: separare la quota in natura spettante al
debitore,dalle quote in natura ad essi spettanti con domanda di individuare il
pagina 3 di 8 lotto rappresentato dall'unione delle loro quote sempre maggiorate dalle
migliorie indicate ut supra - in via ulteriormente subordinata, attribuire ai
comproprietari l'intero compendio immobiliare ex art. 720 c.c. con
conguaglio in denaro a favore del creditore procedente, sempre unitamente
alla quota del debitore esecutato, disponendo o provvedendo a norma dell'art.
187 cpc;
in via istruttoria: disporre rinnovazione della CTU tecnica al fine di
stabilire il valore dell'intero e il valore complessivo delle quote degli istanti,
maggiorato dall'incremento dei costi sostenuti e/o da sostenere per le spese di
manutenzione straordinaria, da intendersi come migliorie, in quanto la CTU
disposta non ha tenuto conto degli oneri per la riparazione del tetto
ammalorato come da delibera condominiale (doc. n. 8). Si chiede altresì
ammettersi prove per testi con il prefisso vero che premesso, chiedendo sin
d'ora prova contraria in caso di ammissione di testi e capitoli avversi vd. Atto
d'appello”
Dell'appellata
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione
reietta, previa reiezione dell'istanza di sospensione della esecutività dei
provvedimenti impugnati e delle istanze istruttorie ex adverso formulate,
dichiarare inammissibile, improponibile e comunque rigettare l'appello
proposto dal Sig. avverso i provvedimenti impugnati Parte_3
(sentenza Trib. Bergamo n. 1435/22 ed ordinanza del G.I. 20/7/23) con la
conferma degli stessi. Vinte le spese ed i compensi di entrambi i gradi di pagina 4 di 8 giudizio, oltre IVA e Cassa Avvocati”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza non definitiva n. 1435/22, resa in seno al giudizio endoesecutivo di scioglimento di comunione di beni immobili, oggetto della procedura esecutiva, di proprietà di , , Parte_3 Controparte_5 CP_3
e il Tribunale di Bergamo respingeva le
[...] Parte_4
eccezioni sollevate dai signori e, previa rimessione della causa sul CP_5
ruolo, disponeva la vendita del compendio immobiliare, non comodamente divisibile con ordinanza in data 20 luglio 2023.
La sentenza non definitiva e l'ordinanza con cui veniva disposta la vendita venivano impugnate da . Parte_3
( originario creditore procedente) eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità del gravame e chiedeva il suo rigetto.
, e rimanevano Controparte_3 Controparte_7 Controparte_5
contumaci.
All'udienza del 12 marzo 2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la violazione di legge per avere il primo giudice pronunciato ordinanza, anziché sentenza, per disporre la vendita pagina 5 di 8 all'incanto del compendio immobiliare, pur sussistendo contestazioni sulla necessità della vendita.
Con il secondo e il terzo motivo censura la mancata fissazione dell'udienza per la discussione del progetto divisionale.
Con il quarto motivo censura la violazione dell'art. 720 c.c. per omessa assegnazione dell'intero compendio.
Con il quinto motivo censura la violazione degli artt. 558 e 496 e 483 c.p.c.
-------------------------
L'appello è inammissibile.
Oggetto dell'impugnazione è stata la sentenza non definitiva di rigetto delle eccezioni sollevate dall'appellante (sent. n. 1435/22), rispetto alla quale quest'ultimo aveva formulato riserva d'appello, e l'ordinanza pronunciata il
20 luglio 2023 con cui il primo giudice, previa rimessione della causa sul ruolo, disponeva la vendita del compendio immobiliare, ritenuto non comodamente divisibile.
A norma dell'art. 340 c.p.c., qualora sia stata fatta riserva d'appello, il gravame deve essere posto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio o con quello che venga proposto dalla stessa o da altra parte contro altra sentenza successiva che non definisce il giudizio.
Nel caso di specie, l'Avv. ha impugnato la sentenza non Parte_3
pagina 6 di 8 definitiva unitamente all'ordinanza con cui veniva disposta la vendita che,
diversamente, da quanto prospettato, non doveva rivestire la forma della sentenza, non essendo sorta alcuna controversia sulla necessità della vendita.
L'insussistenza di una controversia sulla necessità della vendita trova conferma nel verbale dell'udienza del 13 giugno 2023 in cui, a fronte della richiesta rivoltagli dal Giudice, l'avv. dichiarava di “ insistere CP_5
nell'assegnazione solo nella misura in cui la ctu dovesse essere rivista alla
luce delle osservazioni presentate” , così implicitamente ammettendo che il compendio immobiliare non era comodamente divisibile, avendone chiesto l'assegnazione, sia pure subordinata alla revisione della stima operata dal Ctu.
Faceva seguito l'ordinanza del 20 giugno 2023 nella quale il Giudice, preso atto della non comoda divisibilità degli immobili, ne disponeva la vendita “
dato atto che sul punto non è insorta controversia tra le parti”, in conformità
al disposto di cui all'art. 788, secondo comma, c.c.
L'appello va pertanto dichiarato inammissibile.
Per la sua soccombenza l'appellante va condannato a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 7.122 ( di cui euro 2.127 per la fase di studio, euro 1.416 per la fase introduttiva e euro
3.579 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante pagina 7 di 8 l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
dichiara inammissibile l'appello;
condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado,
liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 14 marzo 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
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