Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 17/04/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N.1437/2024 R.G.A.C.C. (+ n.1449/2024 R.G.A.C.C.)
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Chieti, in composizione monocratica, nella persona del Presidente, dott. Guido CAMPLI, ha pronunciato, ai sensi dell'art.281 decies c.p.c., la seguente
SENTENZA
a scioglimento della riserva di decisione formulata all'udienza del 3 marzo 2025 nella causa n.1437/2024 R.G.A.C.C. promossa da nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
), e nato a [...] il [...] (c.f. C.F._1 Parte_2 [...]
), residenti in [...], rappresentati e difesi C.F._2 dall'avv. Maria Grazia MANCINI del Foro di Vasto, giusta procura in calce all'atto introduttivo, ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell'avv. Lorenzina IEZZI, sito in Chieti al Viale Abruzzo n.154;
– ricorrenti – CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_1 CodiceFiscale_3 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Lucio SCHIONA del Foro di Pescara, giusta procura allegata all'atto introduttivo, presso il cui studio legale, sito in Pescara al viale G. Marconi n.29 è elettivamente domiciliato;
– resistente –
e
nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_2 [...]
) ed ivi residente a[...], nata C.F._4 Controparte_3
a Guardiagrele il 23 marzo 1987 (c.f. ) e redidente in CodiceFiscale_5
Lettomanoppello alla via Fonte Marte n.20, nata a Controparte_4
Guardiagrele il 28 agosto 1980 (c.f. ) ed ivi residente a[...]
Occidentale n.110, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Osvaldo PICCIRILLI del Foro di Lanciano, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente
1
– resistenti –
e nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_5 C.F._7
) ed ivi domiciliata alla via Ortiz n.30;
[...]
– resistente – contumace –
e nella causa riunita n.1449/2024 R.G.A.C.C. promossa da nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_2 [...]
) ed ivi residente a[...], nata C.F._4 Controparte_3
a Guardiagrele il 23 marzo 1987 (c.f. ) e redidente in CodiceFiscale_5
Lettomanoppello alla via Fonte Marte n.20, nata a Controparte_4
Guardiagrele il 28 agosto 1980 (c.f. ) ed ivi residente a[...]
Occidentale n.110, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Osvaldo PICCIRILLI del Foro di Lanciano, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell'avv. Antonio PIMPINI sito in Chieti alla via De Lollis n. 34;
– ricorrenti – CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_1 CodiceFiscale_3 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Lucio SCHIONA del Foro di Pescara, giusta procura allegata all'atto introduttivo, presso il cui studio legale, sito in Pescara al viale G. Marconi n.29 è elettivamente domiciliato;
– resistente – e
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
), e nato a [...] il [...] (c.f. C.F._1 Parte_2 [...]
), residenti in [...], rappresentati e difesi C.F._2 dall'avv. Maria Grazia MANCINI del Foro di Vasto, giusta procura in calce all'atto introduttivo, ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell'avv. Lorenzina IEZZI, sito in Chieti al Viale Abruzzo n.154;
– resistenti –
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 23 dicembre 2024, e Parte_1 hanno proposto opposizione avverso il decreto con cui il Tribunale Civile Parte_2 di Chieti, in funzione di Giudice dell'Esecuzione, liquidava in favore di
[...]
€ 7.349,68 per compenso ed € 1.001,70 per spese documentate per l'opera CP_1 prestata in qualità di C.T.U. nel procedimento esecutivo iscritto al n.468/2020 R.G.A.C.C.
2 Con parallelo ricorso iscritto al n.1449/2024 R.G.A.C.C., depositato telematicamente il 26 dicembre 2024, e Controparte_2 Controparte_3 hanno proposto opposizione avverso il medesimo decreto. Controparte_4
Dando seguito all'istanza formulata all'udienza del 3 marzo 2025, occorre preliminarmente disporre la formale riunione del suddetto procedimento al presente, iscritto in data anteriore, per ragioni di economia processuale e in considerazione della connessione soggettiva ed oggettiva tra gli stessi. I ricorrenti originari hanno esposto che, con atto depositato il 19 novembre 2020,
e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 proponevano ricorso ex art.612 c.p.c. domandando l'esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n.721/2015 che li condannava alla restituzione di alcune porzioni di terreno illegittimamente detenute. In detto procedimento, gli odierni ricorrenti si costituivano al fine di vedere condannati i creditori al pagamento delle spese processuali, in considerazione della propria disponibilità, mostrata negli anni precedenti mediante la presentazione di diverse proposte di sistemazione dell'area interessata, a procedere all'esecuzione di quanto stabilito nella sentenza che definiva il giudizio di merito. Nel corso di detto procedimento, il Giudice di prime cure nominava C.T.U. l'ing. Controparte_1 il quale, dando seguito all'incarico peritale delineando apposita soluzione progettuale nella relazione finale, veniva delegato quale direttore dei lavori alla realizzazione della medesima, con distinto decreto del 12 novembre 2021. Nel frattempo, con decreto del 24 agosto 2021, il G.E. liquidava al C.T.U. medesimo il compenso maturato per l'opera prestata, determinato secondo il criterio di cui all'art.11 D.M. n.182/2002. Nel corso delle operazioni successive all'ultimo conferimento di incarico, alle quali partecipava altresì un geologo autorizzato dal G.E., le parti della procedura esecutiva addivenivano ad un accordo transattivo, sottoscritto il 19 gennaio 2023. Detto accordo poneva le spese per il frazionamento degli immobili e quelle notarili a carico dei disponendo a carico dei ricorrenti il CP_2 pagamento di € 18.000,00 quale quota di partecipazione alle stesse e la compensazione dei rimanenti oneri. Nella relazione allegata all'accordo notarile il C.T.U. evidenziava tuttavia che, in seguito ai controlli eseguiti presso l'Agenzia delle Entrate, il frazionamento non appariva più necessario, essendo stato già realizzato con precedenti atti, e che dunque occorreva procedere ad una cessione di alcune delle particelle invece che alla permuta precedentemente concordata. Preso atto di tali aggiornamenti, le parti sottoscrivevano l'atto di transazione definitivo predisposto dal notaio incaricato, nel quale era prevista, altresì, la corresponsione in favore dei della somma di € 18.000,00 CP_2 precedentemente pattuita, versata dai ricorrenti all'atto della stipula. Alla successiva udienza del 13 dicembre 2024, il procedimento esecutivo veniva dichiarato estinto. Il giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo definitivo, presentava la propria CP_1 parcella ai ricorrenti, i quali sollevavano obiezioni in merito al quantum calcolato e richiesto. Il C.T.U., quindi, omettendo qualsiasi confronto, presentava al G.E. istanza di liquidazione dei propri compensi, cui quest'ultimo dava seguito pronunciando il decreto opposto. Sostengono i ricorrenti originari che il Giudice di prime cure abbia, in sostanza, violato la clausola dell'accordo transattivo, di sua conoscenza, che poneva le spese di procedura a carico dei creditori, fatta eccezione per la somma di € 18.000,00 regolarmente corrisposta. In subordine, evidenziano gli stessi ricorrenti che il decreto sarebbe viziato nella misura in
3 cui ricorre al criterio delle vacazioni, residuale, in luogo di quello c.d. “a percentuale” già adottato nel decreto di liquidazione del 24 agosto 2021. La parte motiva del decreto non consentirebbe, inoltre, di comprendere se nelle vacazioni riconosciute al C.T.U. siano state comprese quelle relative all'opera precedentemente prestata e già liquidata nel distinto decreto appena menzionato, se il C.T.U. si sia rivolto per il pagamento anche ai creditori e se dell'acconto di € 500,00, precedentemente versato dai si sia tenuto CP_2 conto. Il numero di vacazioni conteggiate risulterebbe, in ogni caso, eccessivo, in violazione dell'art.4, comma 7, L.n.319/1980. Quanto alla liquidazione delle spese relative all'opera prestata dal geologo, esse non sarebbero giustificate da valido riscontro che attesti sia l'esecuzione di detta opera, sia l'effettivo pagamento della somma liquidata. Il resistente costituitosi con comparsa depositata telematicamente il Controparte_1
19 febbraio 2025, premessa la rinuncia a prendere posizione in merito all'allocazione del pagamento del compenso liquidato nel decreto opposto, ha chiarito di aver depositato una prima consulenza dando seguito al conferimento dell'incarico disposto con decreto del 15 dicembre 2020, con il quale il Magistrato procedente poneva a carico dei creditori l'acconto di € 500,00, attività oggetto di un primo decreto di liquidazione adottato il 24 agosto 2021, e di aver poi prestato ulteriore attività, di carattere anche conciliativo, in esecuzione del secondo incarico conferitogli con provvedimento del 12 novembre 2021. Sostiene il resistente, innanzitutto, che gli accordi delle parti non avrebbero più valore in quanto non rispettati all'atto della richiesta di pagamento, e, in secondo luogo, che il decreto opposto, doverosamente motivato in tal senso, non sarebbe affatto errato nell'adozione del criterio delle vacazioni, posto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il diverso metodo a percentuale non sarebbe utilizzabile quando le attività poste in essere dal C.T.U., per ampiezza, diversità e tempo di esercizio, non siano immediatamente riconducibili ad una specifica previsione normativa, e trattandosi, in ogni caso, di scelta insindacabile del giudice procedente. Il medesimo aggiunge inoltre che, a ben vedere, la liquidazione operata dal Giudice di prime cure risulta inferiore a quanto oggi dovuto ratione temporis, stante la sopravvenuta pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art.4 L. n.319/1980 nella parte in cui prevede, per le vacazioni successive alla prima, l'importo di € 8,15 invece che di € 14,68. A tal proposito, il resistente chiede, senza tuttavia formalmente formulare domanda riconvenzionale, che in caso di nuovo calcolo del numero di vacazioni da liquidare si tenga contro proprio dell'aggiornamento di cui alla sentenza della Corte Costituzionale del 10 febbraio 2025. Con il ricorso successivamente depositato, i ricorrenti Controparte_2
e sostengono l'erroneità del Controparte_3 Controparte_4 decreto di liquidazione tanto quanto al ricorso al residuale criterio delle vacazioni, considerato che il valore della controversia nel prosieguo dell'incarico peritale è rimasto immutato rispetto a quello considerato nel primo decreto di liquidazione, quanto riguardo alla valutazione della complessità dell'opera prestata, smentita dallo stesso C.T.U. nella propria istanza di liquidazione, e del periodo di tempo nel corso del quale il lavoro è stato svolto, dovuto a circostanze estranee alla difficoltà dell'incarico (quali, ad esempio, l'indisponibilità del notaio e la necessità di ottenere dal Giudice Tutelare l'autorizzazione a sottoscrivere il contratto in nome di sottoposta ad Controparte_5 amministrazione di sostegno). Rilevano inoltre che, con la sottoscrizione dell'accordo transattivo del 19 gennaio 2023 e del preventivo di spesa da parte dei coniugi Parte_1
4 e tra questi ultimi e il C.T.U. si sarebbe instaurato un rapporto contrattuale Pt_2 autonomo, in forza del quale l'opera prestata dal medesimo successivamente a tale data, in quanto estranea all'incarico originariamente conferito dal G.E. ed oggetto, per l'appunto, di un separato accordo, avrebbe dovuto essere retribuita dai soli committenti. Non avrebbero dovuto formare oggetto del decreto di liquidazione, inoltre, le spese di progettazione e di direzione dei lavori previste nella transazione, dato il già avvenuto frazionamento delle particelle di cui il C.T.U. era stato inizialmente incaricato. Evidenziano infine i ricorrenti di aver già corrisposto al C.T.U. la somma di € 1.200,00 in occasione di un incontro, in virtù di apposito accordo. Quanto alla somma riconosciuta dal Giudice di prime cure a titolo di spese documentate (ossia il compenso richiesto dal geologo intervenuto nella prima fase dei lavori), anche i sottolineano la mancanza di un riscontro dell'effettività CP_2 di tale esborso, avendo il C.T.U. resistente prodotto solamente una nota spese trasmessa dal geologo medesimo. Acquisita la documentazione prodotta, riscontrata la contumacia di Controparte_5
ritualmente evocata in giudizio, è agevole rilevare come la domanda si appalesi
[...] parzialmente fondata. È opportuno, innanzitutto, rilevare la correttezza del criterio delle vacazioni utilizzato nel decreto opposto, dal momento che l'attività prestata dal C.T.U., complessivamente considerata, non appare nettamente sussumibile nell'art.11 D.M. n.182/2002, data la sua eterogeneità dovuta ai cambiamenti intervenuti, quanto all'incarico in concreto svolto, dapprima in seguito alla stipulazione della transazione e, in un secondo momento, a causa della scoperta del preesistente frazionamento. Detto metodo di quantificazione del compenso consente, nel caso di specie, di procedere ad una liquidazione più unitaria e onnicomprensiva, e risulta, dunque, una decisione conveniente e giustificata del Giudice di prime cure. Quanto al numero di vacazioni individuate nel decreto opposto, esso risulta equo e condivisibile in questa sede, in quanto adeguato a dare atto dello sforzo profuso dal C.T.U. resistente dall'inizio dell'incarico (di vera e propria consulenza tecnica, in seguito al primo conferimento), alla fine dell'attività (in un primo momento più operativa e successivamente, invece, conciliativa, in seguito al secondo conferimento e alla transazione). La considerazione della durata della controversia, prima, e delle trattative, poi, tra creditori e debitori e della presenza del C.T.U. nel corso di tutte le fasi del procedimento fornisce senz'altro un riscontro della disponibilità e della dedizione del medesimo agli incarichi delegatigli, che meritano adeguata valutazione nel processo di calcolo del numero di vacazioni liquidabili, che non si intende, di conseguenza, rimodulare. La liquidazione dell'onorario così calcolata ha ad oggetto l'opera professionale complessivamente resa dal C.T.U. nel corso del procedimento esecutivo, ed è dunque comprensiva, come già specificato nel decreto opposto, tanto dell'onorario precedentemente liquidato (pur in applicazione di un diverso metodo, data la riconducibilità dell'opera fino a quel momento svolta ad apposita disposizione normativa), quanto di quello maturato per l'attività prestata in seguito al secondo conferimento. Quanto, invece, alla somma riconosciuta a titolo di spese documentate, occorre in questa sede prendere atto, come segnalato tanto dai ricorrenti, quanto dai resistenti della mancanza di un qualsiasi documento che dimostri l'effettività di CP_2 tale esborso, non essendo a ciò sufficienti né l'autorizzazione del Giudice di prime cure, che
5 senz'altro non esclude la possibilità che sia stato in concreto erogato un pagamento inferiore al tetto consentito, né la nota spese presentata dal geologo medesimo, non idonea ad attestare che il pagamento sia stato sostenuto. Il decreto opposto non può, di conseguenza, essere confermato in tale parte e la domanda dei ricorrenti (così come quella dei resistenti nel ricorso da essi proposto) merita accoglimento in ordine a questo CP_2 punto. Per quanto concerne infine, l'allocazione delle spese, appare conforme a giustizia confermare in questa sede il criterio adottato dal Giudice di prime cure, data l'estinzione del procedimento esecutivo per intervenuta composizione della controversia mediante stipulazione di un accordo transattivo;
del resto non competeva al G.E., una volta estinta la procedura, provvedere ad una liquidazione in danno dell'una ovvero dell'altra parte e ancora meno recepire nel decreto di liquidazione dei compensi al CTU i termini della convenzioni intervenute sul punto a seguito dell'accordo transattivo siglato dalle parte, che, come è ovvio, può valere solo a regolare i rapporti tra le parti medesime e neppure stabilire i termini di pagamento del compenso al CTU, che, peraltro, detto accordo transattivo non ha sottoscritto, rimanendo, rispetto a detta convenzione, terzo estraneo;
anzi, a ben vedere, la disputa sulla definitiva allocazione con il richiamo all'accordo transattivo appare estranea anche alla procedura speciale adottata per introdurre il presente giudizio di opposizione, che, pertanto, per questa parte non supera la vaglio di inammissibilità della domanda. Da ultimo, può essere opportuno precisare che, in sede di pagamento del compenso liquidato in dispositivo, occorrerà tener conto di tutte le somme eventualmente già versate dalle parti a tale titolo (ossia, nello specifico, la somma di € 1.200,00 segnalata dai l'acconto di € 500,00 e l'importo della liquidazione del 24 agosto CP_2
2021, ove già corrisposti). Alla luce di quanto esposto, si impone il parziale accoglimento del ricorso, nei termini di cui al dispositivo che segue infra. Sussistono ragioni di giustizia, derivate dalla circostanza che l'opposizione è stata accolta solo in minima parte (vale a dire nella esclusione della ripetibilità delle spese sostenute per l'intervento del geologo a fronte della esclusione della valenza documentale fiscale della produzione eseguita per giustificare la richiesta di rimborso che ben poteva essere già acclarata dal G.E.), per disporre la integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra l'ing. e tutte le altre parti;
stesso a dirsi per il regolamento delle spese tra le CP_1 altre parti, con esclusione dell'ing. (al quale, all'evidenza, non poteva essere CP_1 rivolta), attesane la reciproca soccombenza sulla domanda inammissibile intesa a far dichiarare nei confronti di quale di esse porre definitivamente a carico la liquidazione in oggetto.
P.Q.M.
il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1437/2024 R.G.A.C.C. e nella causa riunita n.1449/2024 R.G.A.C.C., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, in contumacia di così provvede: in Controparte_5 parziale accoglimento dell'opposizione, che rigetta ovvero dichiara inammissibile per il resto, liquida in favore di la minor complessiva somma di € Parte_3
7.349,68 per l'opera prestata nell'ambito del giudizio iscritto al n.468/2020 R.G.A.C.C.
6 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Chieti, 17 aprile, 2025. Il Presidente (dott. Guido CAMPLI)
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