Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/06/2025, n. 5133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5133 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Tribunale di Milano
- Sezione XIII civile –
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Sperati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 32261/2024, promossa con atto di citazione notificato
DA
[C.F. ], con l'avv.to Parte_1 P.IVA_1
BALOSSI GIORDANO
PARTE ATTRICE
CONTRO
C.F. ], con l'avv.to BETTINELLI STEFANO Controparte_1 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“ Nel merito
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'occupazione senza titolo da parte di
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
con sede in Garbagnate Milanese (MI) – Via Delle Groane n. 43, dell'immobile oggetto del contratto di leasing n. 845898, e nello specifico l'immobile sito in Cesano Maderno (MB) –
Via Alessandro Manzoni n. 112, identificato al Catasto Urbano di detto Comune al foglio 34,
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Sentenza
part. 74, sub 1, piano S1-T1, cat. D/8, e sub 2, piano S1, cat. A/3, con sovrastante, su parte di esso, fabbricato a destinazione commerciale elevato a due piani fuori terra ed in parte cantinato, più precisamente costituito: - al piano cantinato, da un unico vano ad uso cantina, con servizi igienici e locale centrale termica;
- al piano terreno (primo fuori terra), da un vano ad uso di esposizione e da un vano ad uso di carico e scarico, con due vani ad uso di ufficio con servizi igienici e ripostiglio;
- la primo piano (secondo fuori terra), da un vano ad uso di esposizione, con un vano ad uso sala riunioni ed un vano ad uso di deposito, nonché da un alloggio del custode di tre locali oltre i servizi, il tutto servito da un unico vano scala e da un unico vano montacarichi, così come meglio descritto nel relativo atto di compravendita del
19.06.2006 (rep. 97756, racc. 13211) a rogito del Notaio dott. (cfr. Persona_1 doc. 5), e per l'effetto ordinare a la riconsegna immediata, libero e Controparte_1 sgombero da persone e cose, dell'immobile anzidetto così come sopra descritto e individuato, con efficacia del provvedimento anche nei confronti di eventuali terzi occupanti, effettuandone
l'immediata restituzione in favore della ricorrente, il tutto previa ogni forma o statuizione di legge;
- condannare (P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, con sede in Garbagnate Milanese (MI) – Via Delle Groane n. 43, al risarcimento del danno in favore della ricorrente per le causali di cui in premessa, in relazione al contratto di leasing n. 845898, versando a titolo di indennità la somma di Euro 18.568,47 mensili oltre
IVA, pari all'ultimo canone dovuto dall'Utilizzatore in forza del contratto di leasing de quo e successiva modifica (cfr. docc. 4 e 7), da calcolarsi a partire dalla data del verbale di stato passivo fallimentare (cfr. doc. 10) sino alla effettiva riconsegna dell'immobile anzidetto, oltre agli interessi di mora dalla domanda al saldo, il tutto nella somma che risulterà provata in corso di causa o comunque ritenuta di giustizia, occorrendo in via equitativa.
Con vittoria di spese e competenze di causa, oneri fiscali compresi.”
Parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, Giudice adito, cosi giudicare: respingere le domande svolte da parte ricorrente in quanto infondate per i motivi e le causali dedotte in atti;
in via subordinata e nell'ipotesi in cui fosse tenuta alla restituzione Controparte_1
dell'immobile oggetto causa, la richiesta risarcitoria avanzata dalla ricorrente non potra
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decorrere dalla data del verbale dello stato passivo del fallimento ma dalla presentazione del ricorso;
con vittoria di spese e compensi professionali di causa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. regolarmente notificato alla controparte Pt_1
adiva questo Tribunale esponendo: di agire in nome e per conto di quale attuale titolare dei diritti Controparte_2
ed obblighi connessi ai beni afferenti al contratto di leasing di cui in seguito;
che in data 30/12/2005 Intesa Leasing S.p.A. (oggi stipulava con Parte_2
Euromec S.r.l. il contratto di leasing n. 845898, della durata di 180 mesi, avente ad oggetto un immobile sito in Cesano Maderno (MB) – Via Alessandro Manzoni n. 112; che il detto immobile risulta occupato abusivamente da . Controparte_3
Ciò premesso, concludeva come in epigrafe.
Si costituiva eccependo che l'immobile era legittimamente utilizzato Controparte_3
prima in virtù di contratto di affitto di azienda stipulato con EUROMEC SRL, e poi in ragione di contratto di cessione d'azienda stipulato con la Curatela del fallimento EUROMEC SRL.
Ciò premesso, concludeva come in epigrafe.
Esaurita la trattazione della controversia le parti venivano invitate a precisare le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies u.c. cpc.
La domanda è fondata nei termini di seguito esposti.
Occorre in primo luogo precisare che il contratto di leasing immobiliare tra INTESA SAN
OL SPA e EUROMEC SRL, consentiva la cedibilità del contratto senza alcuna autorizzazione da parte del locatore finanziario ( cfr. art. 16 contratto di leasing), e ciò a smentita della relativa eccezione formulata dal ricorrente.
Si deve poi rilevare che i locali per cui è causa siti in Cesano Maderno, risultano in primo luogo circolati unitamente all'azienda sin dal 30/12/2018 allorquando, a mezzo di atto notarile,
EUROMEC SPA ha affittato a l'azienda comprensiva anche del Controparte_1
contratto di leasing immobiliare come da clausola 2.2.3 e allegato B del contratto predetto.
Detta utilizzazione è poi proseguita in capo a in base all'acquisto Controparte_1
dell'azienda avvenuto in data 10/02/2023 dal fallimento EUROMEC SRL.
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Orbene, il contratto di acquisto esclude espressamente dalla cessione – per quanto di interesse-
i leasing immobiliari in essere ( cfr. art. 2, penultimo capoverso, contratto cessione d'azienda)
e che la parte acquirente si impegni a sottoscrivere validi contratti di locazione ove non invocabili gli effetti di cui all'art. 36 l. 392/1978 ( cfr. premesse atto cessione d'azienda).
Indi, deve escludersi che l'utilizzazione dei locali- successivamente all'acquisto d'azienda- sia proseguita in base al contratto di leasing immobiliare, non trasferito all'acquirente per espressa previsione contrattuale.
Non vi è prova, inoltre, che -successivamente all'acquisto Controparte_1
dell'azienda- abbia ami sottoscritto un valido contratto di locazione o altro titolo contrattuale che le consentisse l'utilizzazione dei locali, con la conseguenza che l'attuale occupazione dei locali risulta senza titolo.
Per l'effetto, deve essere condannata al rilascio dei locali per cui è Controparte_1
causa liberi da persone e/o cose, entro il termine di mesi 3 dalla data di pubblicazione della sentenza, e ciò per consentire il reperimento di una soluzione alternativa che garantisca la continuità aziendale.
Quanto ai profili economici della domanda, si osserva.
Il ricorrente ha chiesto condannarsi la controparte al risarcimento del danno da occupazione sine titulo dalla data di redazione dello stato passivo fallimentare e sino all'effettivo rilascio.
E' incontestato che la resistente occupi senza soluzione di continuità i locali sin dalla stipula del contratto di affitto di azienda nel dicembre 2018.
Come sopra precisato, tuttavia, la detenzione dell'immobile è divenuta senza titolo a far data dalla cessione d'azienda da parte della Curatela fallimentare, la quale ha ceduto l'azienda escludendo espressamente il contratto di leasing immobiliare, laddove per il periodo pregresso l'occupazione doveva ritenersi legittima in base al precedente contratto di affitto di azienda.
Indi, la domanda di risarcimento per l'indebita occupazione può essere accolta esclusivamente per il periodo successivo al dicembre 2023, al più potendo la ricorrente rivendicare i pagamenti pregressi in base ad altro titolo non oggetto del presente giudizio.
Indi, la domanda di condanna al pagamento dei ratei deve essere accolta con la decorrenza prima indicata e sino alla data di deposito della domanda, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo, come chiesto in ricorso.
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Ciò precisato, la resistente -pur avendone invocato gli effetti favorevoli - non ha fornito alcuna prova di aver provveduto né al pagamento dei ratei di leasing immobiliare successivamente all'acquisto, né di aver remunerato in alcun modo il concedente per l'utilizzazione dei locali.
Ritiene questo giudice che l'entità dell'indennità da occupazione sine titulo debba essere commisurata all'entità dell'ultimo rateo di leasing corrisposto, e ciò perché a tale misura corrisponde la perdita patrimoniale della ricorrente che non ha potuto disporre- né direttamente né indirettamente- del bene illegittimamente detenuto dalla controparte.
Per l'effetto, deve essere condannata al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
dell'importo di € 18.568,47 mensili oltre IVA con decorrenza dal mese di febbraio 2023 e
[...]
sino alla data di deposito della domanda, ovvero per n.20 mensilità dal febbraio 2023 al settembre 2024) , dalla data di deposito del ricorso e sino al saldo effettivo, come da domanda.
Non può invece essere accoltala domanda di condanna al pagamento delle indennità maturande sino all'effettivo rilascio dei locali poichè tale forma di condanna in futuro è consentita solo in caso di pronuncia del decreto ingiuntivo contestuale alla convalida di sfratto per morosità, come disposto dall'art. 664 c.p.c., che è norma di stretta interpretazione e non suscettibile di interpretazione analogica al di fuori della specifica casistica in essa disciplinata, attesa la natura eccezionale dello strumento della condanna in futuro nell'ambito del sistema civilistico, sia contrattuale che risarcitorio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile di bassa complessità) e delle fasi svolte ( di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), con applicazione dei parametri minimi attesa la scarsa difficoltà delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 32261/2024, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) condanna al rilascio degli immobili sito in Cesano Maderno, via Controparte_1
Alessandro Manzoni 112, catastalmente identificati come in ricorso;
2) fissa per l'esecuzione la data del 23/09/2025;
3) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'importo di € 371.369,4 oltre IVA dalla domanda al saldo effettivo;
[...]
4) rigetta nel resto;
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5) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali che liquida in € 545,00 per spese, € 3.809,00 per
[...]
compensi, oltre spese generali al 15%, C.P. A. ed %, I.V.A. come per legge.
Sentenza per legge esecutiva.
Milano, 23/06/2025 Il Giudice
Dott. Roberta Sperati
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