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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 03/06/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3722/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Eugenia Pupa Presidente Relatore dott. Manuela Palvarini Giudice dott. Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3722/23 R.G. posta in decisione all'udienza del 28/05/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio dell'avv. Osvalda Di Parte_1
Marco, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-PARTE RICORRENTE contro
TT elettivamente domiciliato in Como presso l'avv. Ilvo Tolu, che lo rappresenta e CP_1
difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione depositata il 27/03/2025
CURATORE SPECIALE DI TT ANDREA, AVV. MARIA GRAZIA PONTI
-PARTE RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
e
CON L'INTERVENTO DEL CURATORE SPECIALE DEL MINORE AVV. CARLA
QUAGLIA
pagina 1 di 10
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio, contrariis reiectis, così giudicare:
CONCLUSIONI
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi SI.ri e Parte_1 CP_2 con l'obbligo del reciproco rispetto, dando atto che i medesimi vivono già separati.
2) assegnare in uso la casa coniugale sita in Saronno via Monte Sabotino n. 4 alla SI.ra affinché la stessa vi abiti con il figlio minore . Parte_1 Per_1
3) confermare l'obbligo del SI. di corrispondere in favore della SI.ra CP_2 Pt_1
a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore , un assegno
[...] Persona_2
mensile di Euro 300,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat costo vita, oltre al rimborso in favore della SI.ra del 50% delle spese straordinarie dalla stessa sostenute Pt_1
per il minore.
4) disporre l'affidamento super esclusivo del minore alla madre SI.ra , Parte_1
anche per quanto concerne le scelte scolastiche, sanitarie ed attinenti al rilascio dei documenti anche validi per l'espatrio, con collocazione del minore presso l'abitazione materna, individuando le voci di spesa straordinarie conseguenti all'affido super esclusivo, e dunque non concordate, da porre a carico del padre, in ragione del 50%.
5) regolamentare nel dettaglio il regime di frequentazione padre/figlio tenendo in debito conto la persistenza dei divieti di cui all'ordine di protezione emesso con ordinanza del 04.10.2024, nonché le vistose criticità evidenziate nelle relazioni fornite dai Servizi Sociali nonché dalla relazione di CTU in atti e per l'effetto:
a) mantenere allo stato il regime di frequentazione in atto consistente nell'invio di messaggi audio whatsapp e videochiamate (da effettuarsi in Spazio neutro alla presenza dell'educatrice insieme al padre), entrambi da effettuarsi in un giorno alla settimana attualmente fissato nella giornata di lunedì e nella giornata di giovedì con possibilità di rideterminazione di date e di orario con l'inizio del nuovo scolastico 2025/2026 e alla luce degli impegni extrascolastici di
; Per_1
b) autorizzare espressamente l'educatrice di Spazio neutro incaricata di assistere il SI. CP_2
durante la videochiamata settimanale a non dar luogo alla stessa in tutti i casi in cui il SI.
pagina 2 di 10 non rispetti gli orari di convocazione (15 minuti prima destinati al colloquio CP_2
preliminare);
c) confermare l'incarico ai Servizi sociali di monitorare l'andamento attuale dei rapporti padre/figlio e regolare per il futuro le visite paterne con facoltà di rimodularne le modalità e tempistiche anche nell'ottica di una graduale liberalizzazione, a condizione che gli incontri in presenza ed in Spazio Neutro avvengano solo dopo che il SI. si sia sottoposto con CP_2
esito positivo ad una valutazione psicodiagnostica e dia concreta prova di aver ripreso l'assunzione delle terapia farmacologica eventualmente indicata, il tutto sotto il controllo del
CPS di competenza;
6) in ogni caso condannare il SI. alla refusione delle spese del presente CP_2
giudizio, eventualmente per effetto della responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c., quantificando le stesse attingendo ai compensi previsti nel decreto ministeriale 55/2014 per i giudizi di cognizione avanti il Tribunale, scaglione indeterminabile, complessità di particolare importanza o in subordine di complessità elevata quanto al giudizio di separazione;
condannare altresì il SI. alla refusione, con separata liquidazione, delle spese e CP_2 dei compensi di giudizio relative ai procedimenti aperti all'interno del presente giudizio di separazione, e segnatamente ricorso ex art. 473 - bis.24, comma III, c.p.c. depositato dal in data 12.01.2024, ricorso per l'adozione dell'ordine di protezione e reclamo al CP_2
Collegio da parte del SI. ( R.G. 3697/2024), attingendo ai compensi previsti CP_2
nel decreto ministeriale 55/2014 per i giudizi di cognizione avanti il Tribunale, scaglione indeterminabile, complessità media con previsione esclusivamente della fase introduttiva e decisionale.
7) condannare il SI. al pagamento del 50% delle spese straordinarie sinora CP_2
sostenute dalla SI.ra per il minore e mai corrisposte dal Pt_1 Persona_3
resistente per un importo complessivo di Euro 2.580,46 pari al 50% di sua spettanza anche alla luce del contenuto del provvedimento di Codesto G.U. del 13.12.2023
IN VIA ISTRUTTORIA
Si reiterano in questa sede tutte le istanze istruttorie formulate negli atti processuali
Si chiede altresì di respingere ogni richiesta e/o domanda nuova, anche istruttoria, eventualmente formulata da controparte in sede di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE:
Piaccia al Tribunale adito:
pagina 3 di 10 - dichiarare la separazione personale dei coniugi ( ), nato a [...] CP_2 C.F._1
il 2.6.1981 e ( , nata a [...] il [...], dando atto che Parte_1 C.F._2
gli stessi vivono virgola di fatto, già separati;
-dichiarare in capo alla moglie, SInora , l'addebito della pronuncianda Parte_1
separazione;
-disporre l'affidamento del figlio minore congiuntamente tra i coniugi con Persona_3
collocamento prevalente presso la madre;
-disporre che i genitori assumano le decisioni di maggiore interesse relativo all'istruzione, all'educazione, alla salute e alle attività ricreativo- sportive del figlio di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e dell'ispirazione dello stesso. I genitori, in ogni caso, devono comunicare reciprocamente ogni e qualsivoglia circostanza informazione che riguardi il figlio, delle quali ciascuno sia avvenuto a conoscenza, impegnandosi a favorire le relazioni figlio/genitore;
-disporre che le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione alla cura del minore possono essere adottate separatamente da ciascun genitore;
-regolamentare il diritto di visita e gli incontri tra il padre e figlio come segue: il SInor potrà CP_2
vedere tenere con sé a fine settimana alternati dalle ore 14.00 già il venerdì sino alle ore Persona_2
20.30 della domenica;
inoltre, il padre potrà vedere e tenere con sé ogni settimana dalle Persona_2
ore 14.00 del giovedì alle ore 8.00 del giorno successivo quando lo accompagnerà a scuola;
-disporre che durante le vacanze estive, il SInor potrà trascorrere con il figlio due settimane CP_2
anche non consecutive, comunicate alla SInora entro il 30 giugno di ogni anno;
Durante le Pt_1
vacanze di fine anno, il SInor terrà con sé dal 24 al 30 dicembre un anno e dal 31 CP_2 Persona_2
dicembre al 6 gennaio l'anno successivo;
durante le vacanze pasquali, il SInor terrà con sé CP_2
Alternativamente il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; Persona_2
-non disporre nulla sull'assegnazione della casa coniugale, in comproprietà;
-disporre a carico del SInor titolo di concorso al mantenimento di , l'importo CP_2 Persona_2
mensile di euro 350,00, da versarsi alla SInora entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle Pt_1
spese straordinarie, nel rispetto dello specifico protocollo del Tribunale di Milano;
-revocare la nomina del Curatore speciale del SInor . CP_2
Con vittoria di spese compensi del processo.
CONCLUSIONI DEL CURATORE SPECIALE DI : CP_2
- Pronunciare la separazione personale dei coniugi e con addebito Parte_1 CP_2
alla moglie pagina 4 di 10 .- affidare, allo stato, il figlio minore al Comune di residenza per ogni scelta in materia Per_1
scolastica, sanitaria, ludico sportiva e per le incombenze relative al rilascio dei documenti
.- mantenere il collocamento prevalente del minore presso la madre Per_1
-Confermare l'incarico ai Servizi Sociali di regolamentare le modalità di rapporto padre/figlio in forma
Cont protetta a fronte di una positiva valutazione delle condizioni di salute mentale paterne da parte del e, qualora i medici rilevassero la necessità di un intervento farmacologico, a fronte della disponibilità del padre a seguire scrupolosamente il piano di trattamento stabilito”
- statuire un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori
.- confermare l'assegnazione della casa coniugale in comproprietà fra i coniugi sita in Saronno via
Monte Sabotino 4 a quale genitore collocatario del minore;
tale Parte_1 Per_1
assegnazione dovrà cessare qualora il figlio diverrà economicamente autosufficiente e/o Per_1
trasferirà la propria residenza presso altra abitazione
.- porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento alla madre della somma di € 300,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie per il minore come da
Protocollo della Corte d'Appello di Milano
.- attribuire alla madre quale genitore collocatario il 100% dell'assegno unico
.- disporre la vigilanza del Giudice Tutelare sul minore assegnando ai Servizi Sociali il compito di relazionare ogni 4 mesi
.- compensazione delle spese di lite tra i due coniugi
.- suddivisione tra i due coniugi del compenso del Curatore Speciale del minore
.- suddivisione delle spese di CTU tra i coniugi
CONCLUSIONI DEL CURATORE SPECIALE DEL MINORE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contraiis rejectis,
1) Disporre l'affidamento super esclusivo del minore alla madre, attribuendo alla Persona_2
stessa la possibilità di effettuare in via esclusiva le scelte, anche di maggior interesse, relative ad ogni aspetto della vita del figlio, anche con riferimento al rilascio/rinnovo dei documenti di identità/passaporto di , con collocazione del minore presso l'abitazione materna;
Persona_2
2) Confermare l'incarico ai Servizi Sociali di regolamentare le modalità di rapporto padre/figlio in forma protetta ovverosia, allo stato, esclusivamente mediante audiomessaggi e videochiamate a cadenza settimanale, queste ultime da effettuarsi in SN alla presenza dell'educatore (insieme al padre) e, in prosieguo, soltanto a fronte di una positiva valutazione delle condizioni di salute Cont mentale paterne da parte del e, qualora i medici rilevassero la necessità di un intervento pagina 5 di 10 farmacologico, a fronte della disponibilità del padre a seguire scrupolosamente il piano di trattamento stabilito, mediante incontri settimanali da effettuarsi in spazio neutro e alla presenza dell'educatore;
3) Disporre l'attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori sebbene, con riferimento al padre, all'esito della valutazione psicodiagnostica;
4) Disporre la prosecuzione del percorso psicoterapeutico in favore di Persona_2
auspicabilmente mantenendo quello in corso con la dr.ssa ; CP_4
5) Disporre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto di , Persona_2
nella misura che verrà ritenuta congrua sulla base della documentazione economico- patrimoniale versata in atti e alle spese straordinarie con particolare riguardo a quelle relative alla psicoterapia;
6) Disporre la liquidazione dei compensi in favore della C.S. del minore sia con riferimento all'odierno giudizio di merito sia con riferimento al giudizio di reclamo in corso di causa RG n.
3697/2024 deciso con decreto in data 13.11.2024, ponendoli a carico delle parti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda attrice diretta a conseguire la pronunzia della separazione personale dei coniugi è fondata e meritevole di accoglimento.
La presentazione del presente ricorso e l'adesione prestata dal resistente dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza;
Non merita, invece, accoglimento la domanda di addebito della separazione alla moglie avanzata dal convenuto.
Com'è noto, il comportamento legittimante l'addebito deve essere, oltre che contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di cui all'art. 143 C.C., anche cosciente e volontario e la violazione deve essere la causa determinante la crisi coniugale.
A tale proposito la giurisprudenza di legittimità ha specificato che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza, con la conseguenza che, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza,
pagina 6 di 10 legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cass., sez. 1, 20 dicembre 2021, n.
40795).
Nel caso concreto, il convenuto ha fondato la sua domanda di addebito sulla presunta avversa violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale del coniuge e di coabitazione, avendo la abbandonato con il figlio la casa coniugale nel luglio 2023; tuttavia, secondo la Cassazione, può Pt_1
ritenersi legittima l'interruzione della convivenza dei due coniugi nei casi in cui sia già venuta meno la comunione materiale, morale e spirituale tra i coniugi (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 12241 del 2020), come nel caso concreto, avendo lo stesso affermato che “da qualche anno i coniugi soffrono di CP_2
un difetto di comunicazione tra loro e di frequenti divergenze caratteriali e di vedute quasi inconciliabili” (pag. 6 della comparsa di costituzione), di tal ché il trasferimento della Pt_1
costituisce non già la causa della frattura coniugale ma il suo effetto.
Deve disporsi l'affidamento super-esclusivo del minore alla madre per ogni scelta in materia Per_1
scolastica, sanitaria, ludico-sportiva, educativa e relativa al rilascio dei documenti anche validi per l'espatrio alla stregua delle risultanze degli accertamenti svolti dai Servizi Sociali e della C.T.U. redatta dalla dr.ssa . CP_5
Come è noto, tale forma di affido può essere concessa, in deroga all'ordinario regime di affido condiviso, sulla base di adeguate motivazioni, concretamente dimostrate, circa l'incapacità dell'altro genitore di assicurare tutte le responsabilità derivanti dal proprio ruolo la quale, di conseguenza, potrebbe pregiudicare il futuro benessere della prole.
Tale conclusione, che si trova affermata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, spesso chiamata all'applicazione dell'art. 337-quater C.C. in combinato disposto con l'art. 337-ter C.C., individua nella centralità dell'interesse del minore, cui fa riferimento la norma appena citata, quella specie di bussola che serve ad orientare l'interprete nella scelta dell'una o dell'altra forma di affidamento del minore, un interesse da intendersi riferito, come chiarito dalla Suprema Corte (v. ex multis Cass. 22/09/2016 n°
18559) “alle fondamentali ed imprescindibili eSIenze di cura, educazione, istruzione e sana ed equilibrata crescita psico-fisica”.
La legge (art. 337-quater C.C.) prevede solo che l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori possa essere disposto quando l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, non precisando, dunque, gli specifici casi in presenza dei quali in Giudice è tenuto a disporre la misura in questione;
pertanto, la giurisprudenza ha provveduto a fissare alcuni criteri, al riguardo, che possono compendiarsi: nella idoneità o incapacità di uno dei genitori a prendersi cura del minore, che può anche essere resa manifesta da un conclamato disinteresse nei confronti del medesimo;
nel rifiuto del minore a rapportarsi con uno dei genitori;
nel mancato pagamento, da parte del coniuge obbligato, del pagina 7 di 10 contributo di mantenimento a favore del minore rivelando la circostanza un atteggiamento incompatibile con i doveri di cura, assistenza ed educazione del minore (Cass. 26587/2009); nel comportamento del genitore che non rispetti il regime delle visite violando così il primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori (Tribunale di Caltanissetta
30/12/2015); nel comportamento del genitore assente, disinteressato alla vita del figlio minore talvolta, addirittura, irreperibile (Tribunale di Napoli 594/2016).
Nel caso concreto, tale misura trova piena giustificazione nella condotta del convenuto, che, secondo quanto riferito dalla C.T.U. dr.ssa , risulta aver tenuto per tutta la durata delle operazioni un CP_5
atteggiamento ostile e non collaborante, a tratti aggressivo ed intimidatorio, mostrando una modalità di pensiero autoreferenziale ed egoriferita, che ha impedito qualsiasi tentativo di dialogo e di confronto, come del resto era avvenuto con le altre figure professionali (e non) che esprimessero un'opinione differente dalla sua.
Nel contempo, nel corso delle operazioni il non ha mai mostrato alcuna capacità di CP_2
sintonizzazione emotiva con il minore, né espresso alcun genuino interesse o preoccupazione per i vissuti emotivi e psicologici del figlio, oltre a consapevolmente disattendere le indicazioni fornitegli dagli operatori in merito alle condotte più adeguate e funzionali da tenere in occasione degli incontri, come del resto era avvenuto più volte durante le visite in Spazio Neutro, come è stato riferito dai
Servizi Sociali.
Da tale difficoltà di relazione con la figura paterna è conseguita una condizione di SInificativo disagio emotivo e psicologico per il bambino, che ha esternato la sua ansia e preoccupazione nei contatti con il padre, al punto che la dr.ssa ha valutato la necessità di approntare un percorso di supporto CP_5
psicoterapeutico per onde evitare la stabilizzazione della sintomatologia. Per_1
Secondo la C.T.U. invece, la ha sempre collaborato con i Servizi Sociali per assicurare lo Pt_1
svolgimento degli incontri in Spazio Neutro e sostiene il bambino nei suoi processi di sviluppo e di socializzazione, tutelandolo in tutti gli ambienti, familiare, sociale e scolastico, nonché cercando di sintonizzarsi con i bisogni emotivi del figlio.
A sua volta, il Curatore Speciale del Minore ha riferito di aver incontrato più volte il bambino, anche in tempi recenti (ad esempio a ridosso dell'udienza destinata alla discussione del reclamo avverso l'ordine di protezione promosso dal , raccogliendo le sue confidenze circa la paura provata in occasione CP_2
degli incontri in Spazio Neutro, allorquando egli era rimasto per tutto il tempo tra le braccia all'educatrice per timore di essere portato via o circa l'episodio in cui il padre si era presentato sotto casa urlando verso la e generando nel minore la paura che egli potesse entrare nell'abitazione Pt_1
per fare del male alla mamma;
a fronte della richiesta se egli volesse riprendere i contatti con il padre, il pagina 8 di 10 bambino aveva trattenuto a stento le lacrime, asserendo di non volerlo sentire poiché egli lo sgridava e gli poneva domande a trabocchetto sulla madre.
Pertanto, in conformità al parere espresso dal Curatore Speciale, deve, altresì, confermarsi l'incarico ai
Servizi Sociali di regolamentare le modalità di rapporto padre/figlio in forma protetta a fronte di una
Cont positiva valutazione delle condizioni di salute mentale paterne da parte del e, qualora i medici rilevassero la necessità di un intervento farmacologico, a fronte della disponibilità del padre a seguire scrupolosamente il piano di trattamento stabilito;
fino a tale momento, deve confermarsi la sospensione anche delle videochiamate già disposta nel corso del processo.
Stante la sua qualità di genitore affidatario, alla andrà assegnata la casa coniugale. Pt_1
Per quanto concerne la quantificazione del contributo al mantenimento di , può stabilirsi un Per_1
contributo di € 400 mensili, oltre la rivalutazione annua ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte di Appello di Milano, tenuto conto dell'aggravamento del carico economico di pertinenza della madre in conseguenza dell'interruzione dei rapporti tra padre e figlio.
Del resto, la risulta aver percepito nel 2024 un reddito lordo di circa € 19.538,58, a cui ha fatto Pt_1 riscontro un reddito complessivo di circa € 46.000 in capo al nell'anno precedente, mentre CP_2
riguardo alla SInificativa deflessione del reddito dell'anno successivo nessuna spiegazione esauriente è stata fornita dal convenuto a fronte delle plurime richieste di chiarimenti del Giudice delegato.
Alla ricorrente può attribuirsi il 100% dell'assegno unico in quanto genitore affidatario.
Deve, infine, dichiararsi l'inammissibilità della domanda non connessa relativa al rimborso delle spese straordinarie, sottoposta ad un rito differente.
Alla soccombenza del consegue la sua condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute CP_2
dalla come da quantificazione operata in dispositivo, ivi comprese quelle relative alla fase del Pt_1 reclamo avverso l'ordine di protezione emesso in corso di causa.
In considerazione della sua soccombenza, devono, altresì, porsi a carico del sia il compenso del CP_2
Curatore Speciale del Minore nella quantificazione operata in dispositivo, sia i costi relativi all'espletamento della C.T.U. nella liquidazione già effettuata in corso di causa
Infine, deve condannarsi il sia al risarcimento del danno subito dalla ricorrente ex art. 96 C.P.C. CP_2
in un importo che si stima equo liquidare in misura pari ad un terzo delle liquidande spese processuali, sia al pagamento di una sanzione di € 500 in favore della Cassa delle Ammende.
In effetti, deve stigmatizzarsi il comportamento processuale del che non ha collaborato allo CP_2
svolgimento delle operazioni peritali della C.T.U. e causato il dilatarsi della durata del processo con le sue condotte di reiterata inottemperanza alle disposizioni del Giudice sui suoi rapporti con il minore, rendendo necessaria anche l'adozione di un ordine di protezione, peraltro reclamato con esito negativo.
pagina 9 di 10 P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Pronuncia la separazione personale tra i coniugi senza alcuna pronunzia di addebito;
2) Affida il minore in via super-esclusiva alla madre per ogni scelta in materia scolastica, Per_1
sanitaria, ludico-sportiva, educativa e relativa al rilascio dei documenti anche validi per l'espatrio, assegnandole la casa coniugale e disponendo sulle visite paterne secondo le prescrizioni indicate in motivazione;
3) Pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla controparte un assegno periodico di € 400 a titolo di contributo al mantenimento del minore, oltre la rivalutazione annua ed oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le disposizioni della Corte di Appello di Milano;
4) Attribuisce alla ricorrente il 100% dell'assegno unico;
5) Dichiara inammissibile la domanda non connessa relativa al rimborso delle spese straordinarie;
6) Condanna il resistente a rifondere le spese di lite sostenute dalla nell'importo complessivo di Pt_1
€ 9.000 per compensi (comprensivi della fase del reclamo), oltre il contributo unificato e gli accessori di legge;
7) Condanna il al risarcimento del danno subito dalla ricorrente ex art. 96 C.P.C. nell'importo di CP_2
€ 3.000, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data della presente sentenza al saldo;
8) Pone a carico del una sanzione di € 500 in favore della Cassa delle Ammende;
CP_2
9) Pone a carico del il compenso del Curatore Speciale del Minore, che liquida nell'importo di € CP_2
5.000, oltre gli accessori di legge;
10) Pone a carico del il costo relativo all'espletamento della C.T.U. nella misura già liquidata in CP_2
corso di causa;
11) Ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di conSIlio del 30/05/2025
Il Presidente Estensore
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Eugenia Pupa Presidente Relatore dott. Manuela Palvarini Giudice dott. Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3722/23 R.G. posta in decisione all'udienza del 28/05/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio dell'avv. Osvalda Di Parte_1
Marco, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-PARTE RICORRENTE contro
TT elettivamente domiciliato in Como presso l'avv. Ilvo Tolu, che lo rappresenta e CP_1
difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione depositata il 27/03/2025
CURATORE SPECIALE DI TT ANDREA, AVV. MARIA GRAZIA PONTI
-PARTE RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
e
CON L'INTERVENTO DEL CURATORE SPECIALE DEL MINORE AVV. CARLA
QUAGLIA
pagina 1 di 10
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio, contrariis reiectis, così giudicare:
CONCLUSIONI
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi SI.ri e Parte_1 CP_2 con l'obbligo del reciproco rispetto, dando atto che i medesimi vivono già separati.
2) assegnare in uso la casa coniugale sita in Saronno via Monte Sabotino n. 4 alla SI.ra affinché la stessa vi abiti con il figlio minore . Parte_1 Per_1
3) confermare l'obbligo del SI. di corrispondere in favore della SI.ra CP_2 Pt_1
a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore , un assegno
[...] Persona_2
mensile di Euro 300,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat costo vita, oltre al rimborso in favore della SI.ra del 50% delle spese straordinarie dalla stessa sostenute Pt_1
per il minore.
4) disporre l'affidamento super esclusivo del minore alla madre SI.ra , Parte_1
anche per quanto concerne le scelte scolastiche, sanitarie ed attinenti al rilascio dei documenti anche validi per l'espatrio, con collocazione del minore presso l'abitazione materna, individuando le voci di spesa straordinarie conseguenti all'affido super esclusivo, e dunque non concordate, da porre a carico del padre, in ragione del 50%.
5) regolamentare nel dettaglio il regime di frequentazione padre/figlio tenendo in debito conto la persistenza dei divieti di cui all'ordine di protezione emesso con ordinanza del 04.10.2024, nonché le vistose criticità evidenziate nelle relazioni fornite dai Servizi Sociali nonché dalla relazione di CTU in atti e per l'effetto:
a) mantenere allo stato il regime di frequentazione in atto consistente nell'invio di messaggi audio whatsapp e videochiamate (da effettuarsi in Spazio neutro alla presenza dell'educatrice insieme al padre), entrambi da effettuarsi in un giorno alla settimana attualmente fissato nella giornata di lunedì e nella giornata di giovedì con possibilità di rideterminazione di date e di orario con l'inizio del nuovo scolastico 2025/2026 e alla luce degli impegni extrascolastici di
; Per_1
b) autorizzare espressamente l'educatrice di Spazio neutro incaricata di assistere il SI. CP_2
durante la videochiamata settimanale a non dar luogo alla stessa in tutti i casi in cui il SI.
pagina 2 di 10 non rispetti gli orari di convocazione (15 minuti prima destinati al colloquio CP_2
preliminare);
c) confermare l'incarico ai Servizi sociali di monitorare l'andamento attuale dei rapporti padre/figlio e regolare per il futuro le visite paterne con facoltà di rimodularne le modalità e tempistiche anche nell'ottica di una graduale liberalizzazione, a condizione che gli incontri in presenza ed in Spazio Neutro avvengano solo dopo che il SI. si sia sottoposto con CP_2
esito positivo ad una valutazione psicodiagnostica e dia concreta prova di aver ripreso l'assunzione delle terapia farmacologica eventualmente indicata, il tutto sotto il controllo del
CPS di competenza;
6) in ogni caso condannare il SI. alla refusione delle spese del presente CP_2
giudizio, eventualmente per effetto della responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c., quantificando le stesse attingendo ai compensi previsti nel decreto ministeriale 55/2014 per i giudizi di cognizione avanti il Tribunale, scaglione indeterminabile, complessità di particolare importanza o in subordine di complessità elevata quanto al giudizio di separazione;
condannare altresì il SI. alla refusione, con separata liquidazione, delle spese e CP_2 dei compensi di giudizio relative ai procedimenti aperti all'interno del presente giudizio di separazione, e segnatamente ricorso ex art. 473 - bis.24, comma III, c.p.c. depositato dal in data 12.01.2024, ricorso per l'adozione dell'ordine di protezione e reclamo al CP_2
Collegio da parte del SI. ( R.G. 3697/2024), attingendo ai compensi previsti CP_2
nel decreto ministeriale 55/2014 per i giudizi di cognizione avanti il Tribunale, scaglione indeterminabile, complessità media con previsione esclusivamente della fase introduttiva e decisionale.
7) condannare il SI. al pagamento del 50% delle spese straordinarie sinora CP_2
sostenute dalla SI.ra per il minore e mai corrisposte dal Pt_1 Persona_3
resistente per un importo complessivo di Euro 2.580,46 pari al 50% di sua spettanza anche alla luce del contenuto del provvedimento di Codesto G.U. del 13.12.2023
IN VIA ISTRUTTORIA
Si reiterano in questa sede tutte le istanze istruttorie formulate negli atti processuali
Si chiede altresì di respingere ogni richiesta e/o domanda nuova, anche istruttoria, eventualmente formulata da controparte in sede di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE:
Piaccia al Tribunale adito:
pagina 3 di 10 - dichiarare la separazione personale dei coniugi ( ), nato a [...] CP_2 C.F._1
il 2.6.1981 e ( , nata a [...] il [...], dando atto che Parte_1 C.F._2
gli stessi vivono virgola di fatto, già separati;
-dichiarare in capo alla moglie, SInora , l'addebito della pronuncianda Parte_1
separazione;
-disporre l'affidamento del figlio minore congiuntamente tra i coniugi con Persona_3
collocamento prevalente presso la madre;
-disporre che i genitori assumano le decisioni di maggiore interesse relativo all'istruzione, all'educazione, alla salute e alle attività ricreativo- sportive del figlio di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e dell'ispirazione dello stesso. I genitori, in ogni caso, devono comunicare reciprocamente ogni e qualsivoglia circostanza informazione che riguardi il figlio, delle quali ciascuno sia avvenuto a conoscenza, impegnandosi a favorire le relazioni figlio/genitore;
-disporre che le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione alla cura del minore possono essere adottate separatamente da ciascun genitore;
-regolamentare il diritto di visita e gli incontri tra il padre e figlio come segue: il SInor potrà CP_2
vedere tenere con sé a fine settimana alternati dalle ore 14.00 già il venerdì sino alle ore Persona_2
20.30 della domenica;
inoltre, il padre potrà vedere e tenere con sé ogni settimana dalle Persona_2
ore 14.00 del giovedì alle ore 8.00 del giorno successivo quando lo accompagnerà a scuola;
-disporre che durante le vacanze estive, il SInor potrà trascorrere con il figlio due settimane CP_2
anche non consecutive, comunicate alla SInora entro il 30 giugno di ogni anno;
Durante le Pt_1
vacanze di fine anno, il SInor terrà con sé dal 24 al 30 dicembre un anno e dal 31 CP_2 Persona_2
dicembre al 6 gennaio l'anno successivo;
durante le vacanze pasquali, il SInor terrà con sé CP_2
Alternativamente il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; Persona_2
-non disporre nulla sull'assegnazione della casa coniugale, in comproprietà;
-disporre a carico del SInor titolo di concorso al mantenimento di , l'importo CP_2 Persona_2
mensile di euro 350,00, da versarsi alla SInora entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle Pt_1
spese straordinarie, nel rispetto dello specifico protocollo del Tribunale di Milano;
-revocare la nomina del Curatore speciale del SInor . CP_2
Con vittoria di spese compensi del processo.
CONCLUSIONI DEL CURATORE SPECIALE DI : CP_2
- Pronunciare la separazione personale dei coniugi e con addebito Parte_1 CP_2
alla moglie pagina 4 di 10 .- affidare, allo stato, il figlio minore al Comune di residenza per ogni scelta in materia Per_1
scolastica, sanitaria, ludico sportiva e per le incombenze relative al rilascio dei documenti
.- mantenere il collocamento prevalente del minore presso la madre Per_1
-Confermare l'incarico ai Servizi Sociali di regolamentare le modalità di rapporto padre/figlio in forma
Cont protetta a fronte di una positiva valutazione delle condizioni di salute mentale paterne da parte del e, qualora i medici rilevassero la necessità di un intervento farmacologico, a fronte della disponibilità del padre a seguire scrupolosamente il piano di trattamento stabilito”
- statuire un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori
.- confermare l'assegnazione della casa coniugale in comproprietà fra i coniugi sita in Saronno via
Monte Sabotino 4 a quale genitore collocatario del minore;
tale Parte_1 Per_1
assegnazione dovrà cessare qualora il figlio diverrà economicamente autosufficiente e/o Per_1
trasferirà la propria residenza presso altra abitazione
.- porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento alla madre della somma di € 300,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie per il minore come da
Protocollo della Corte d'Appello di Milano
.- attribuire alla madre quale genitore collocatario il 100% dell'assegno unico
.- disporre la vigilanza del Giudice Tutelare sul minore assegnando ai Servizi Sociali il compito di relazionare ogni 4 mesi
.- compensazione delle spese di lite tra i due coniugi
.- suddivisione tra i due coniugi del compenso del Curatore Speciale del minore
.- suddivisione delle spese di CTU tra i coniugi
CONCLUSIONI DEL CURATORE SPECIALE DEL MINORE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contraiis rejectis,
1) Disporre l'affidamento super esclusivo del minore alla madre, attribuendo alla Persona_2
stessa la possibilità di effettuare in via esclusiva le scelte, anche di maggior interesse, relative ad ogni aspetto della vita del figlio, anche con riferimento al rilascio/rinnovo dei documenti di identità/passaporto di , con collocazione del minore presso l'abitazione materna;
Persona_2
2) Confermare l'incarico ai Servizi Sociali di regolamentare le modalità di rapporto padre/figlio in forma protetta ovverosia, allo stato, esclusivamente mediante audiomessaggi e videochiamate a cadenza settimanale, queste ultime da effettuarsi in SN alla presenza dell'educatore (insieme al padre) e, in prosieguo, soltanto a fronte di una positiva valutazione delle condizioni di salute Cont mentale paterne da parte del e, qualora i medici rilevassero la necessità di un intervento pagina 5 di 10 farmacologico, a fronte della disponibilità del padre a seguire scrupolosamente il piano di trattamento stabilito, mediante incontri settimanali da effettuarsi in spazio neutro e alla presenza dell'educatore;
3) Disporre l'attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori sebbene, con riferimento al padre, all'esito della valutazione psicodiagnostica;
4) Disporre la prosecuzione del percorso psicoterapeutico in favore di Persona_2
auspicabilmente mantenendo quello in corso con la dr.ssa ; CP_4
5) Disporre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto di , Persona_2
nella misura che verrà ritenuta congrua sulla base della documentazione economico- patrimoniale versata in atti e alle spese straordinarie con particolare riguardo a quelle relative alla psicoterapia;
6) Disporre la liquidazione dei compensi in favore della C.S. del minore sia con riferimento all'odierno giudizio di merito sia con riferimento al giudizio di reclamo in corso di causa RG n.
3697/2024 deciso con decreto in data 13.11.2024, ponendoli a carico delle parti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda attrice diretta a conseguire la pronunzia della separazione personale dei coniugi è fondata e meritevole di accoglimento.
La presentazione del presente ricorso e l'adesione prestata dal resistente dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza;
Non merita, invece, accoglimento la domanda di addebito della separazione alla moglie avanzata dal convenuto.
Com'è noto, il comportamento legittimante l'addebito deve essere, oltre che contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di cui all'art. 143 C.C., anche cosciente e volontario e la violazione deve essere la causa determinante la crisi coniugale.
A tale proposito la giurisprudenza di legittimità ha specificato che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza, con la conseguenza che, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza,
pagina 6 di 10 legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cass., sez. 1, 20 dicembre 2021, n.
40795).
Nel caso concreto, il convenuto ha fondato la sua domanda di addebito sulla presunta avversa violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale del coniuge e di coabitazione, avendo la abbandonato con il figlio la casa coniugale nel luglio 2023; tuttavia, secondo la Cassazione, può Pt_1
ritenersi legittima l'interruzione della convivenza dei due coniugi nei casi in cui sia già venuta meno la comunione materiale, morale e spirituale tra i coniugi (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 12241 del 2020), come nel caso concreto, avendo lo stesso affermato che “da qualche anno i coniugi soffrono di CP_2
un difetto di comunicazione tra loro e di frequenti divergenze caratteriali e di vedute quasi inconciliabili” (pag. 6 della comparsa di costituzione), di tal ché il trasferimento della Pt_1
costituisce non già la causa della frattura coniugale ma il suo effetto.
Deve disporsi l'affidamento super-esclusivo del minore alla madre per ogni scelta in materia Per_1
scolastica, sanitaria, ludico-sportiva, educativa e relativa al rilascio dei documenti anche validi per l'espatrio alla stregua delle risultanze degli accertamenti svolti dai Servizi Sociali e della C.T.U. redatta dalla dr.ssa . CP_5
Come è noto, tale forma di affido può essere concessa, in deroga all'ordinario regime di affido condiviso, sulla base di adeguate motivazioni, concretamente dimostrate, circa l'incapacità dell'altro genitore di assicurare tutte le responsabilità derivanti dal proprio ruolo la quale, di conseguenza, potrebbe pregiudicare il futuro benessere della prole.
Tale conclusione, che si trova affermata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, spesso chiamata all'applicazione dell'art. 337-quater C.C. in combinato disposto con l'art. 337-ter C.C., individua nella centralità dell'interesse del minore, cui fa riferimento la norma appena citata, quella specie di bussola che serve ad orientare l'interprete nella scelta dell'una o dell'altra forma di affidamento del minore, un interesse da intendersi riferito, come chiarito dalla Suprema Corte (v. ex multis Cass. 22/09/2016 n°
18559) “alle fondamentali ed imprescindibili eSIenze di cura, educazione, istruzione e sana ed equilibrata crescita psico-fisica”.
La legge (art. 337-quater C.C.) prevede solo che l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori possa essere disposto quando l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, non precisando, dunque, gli specifici casi in presenza dei quali in Giudice è tenuto a disporre la misura in questione;
pertanto, la giurisprudenza ha provveduto a fissare alcuni criteri, al riguardo, che possono compendiarsi: nella idoneità o incapacità di uno dei genitori a prendersi cura del minore, che può anche essere resa manifesta da un conclamato disinteresse nei confronti del medesimo;
nel rifiuto del minore a rapportarsi con uno dei genitori;
nel mancato pagamento, da parte del coniuge obbligato, del pagina 7 di 10 contributo di mantenimento a favore del minore rivelando la circostanza un atteggiamento incompatibile con i doveri di cura, assistenza ed educazione del minore (Cass. 26587/2009); nel comportamento del genitore che non rispetti il regime delle visite violando così il primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori (Tribunale di Caltanissetta
30/12/2015); nel comportamento del genitore assente, disinteressato alla vita del figlio minore talvolta, addirittura, irreperibile (Tribunale di Napoli 594/2016).
Nel caso concreto, tale misura trova piena giustificazione nella condotta del convenuto, che, secondo quanto riferito dalla C.T.U. dr.ssa , risulta aver tenuto per tutta la durata delle operazioni un CP_5
atteggiamento ostile e non collaborante, a tratti aggressivo ed intimidatorio, mostrando una modalità di pensiero autoreferenziale ed egoriferita, che ha impedito qualsiasi tentativo di dialogo e di confronto, come del resto era avvenuto con le altre figure professionali (e non) che esprimessero un'opinione differente dalla sua.
Nel contempo, nel corso delle operazioni il non ha mai mostrato alcuna capacità di CP_2
sintonizzazione emotiva con il minore, né espresso alcun genuino interesse o preoccupazione per i vissuti emotivi e psicologici del figlio, oltre a consapevolmente disattendere le indicazioni fornitegli dagli operatori in merito alle condotte più adeguate e funzionali da tenere in occasione degli incontri, come del resto era avvenuto più volte durante le visite in Spazio Neutro, come è stato riferito dai
Servizi Sociali.
Da tale difficoltà di relazione con la figura paterna è conseguita una condizione di SInificativo disagio emotivo e psicologico per il bambino, che ha esternato la sua ansia e preoccupazione nei contatti con il padre, al punto che la dr.ssa ha valutato la necessità di approntare un percorso di supporto CP_5
psicoterapeutico per onde evitare la stabilizzazione della sintomatologia. Per_1
Secondo la C.T.U. invece, la ha sempre collaborato con i Servizi Sociali per assicurare lo Pt_1
svolgimento degli incontri in Spazio Neutro e sostiene il bambino nei suoi processi di sviluppo e di socializzazione, tutelandolo in tutti gli ambienti, familiare, sociale e scolastico, nonché cercando di sintonizzarsi con i bisogni emotivi del figlio.
A sua volta, il Curatore Speciale del Minore ha riferito di aver incontrato più volte il bambino, anche in tempi recenti (ad esempio a ridosso dell'udienza destinata alla discussione del reclamo avverso l'ordine di protezione promosso dal , raccogliendo le sue confidenze circa la paura provata in occasione CP_2
degli incontri in Spazio Neutro, allorquando egli era rimasto per tutto il tempo tra le braccia all'educatrice per timore di essere portato via o circa l'episodio in cui il padre si era presentato sotto casa urlando verso la e generando nel minore la paura che egli potesse entrare nell'abitazione Pt_1
per fare del male alla mamma;
a fronte della richiesta se egli volesse riprendere i contatti con il padre, il pagina 8 di 10 bambino aveva trattenuto a stento le lacrime, asserendo di non volerlo sentire poiché egli lo sgridava e gli poneva domande a trabocchetto sulla madre.
Pertanto, in conformità al parere espresso dal Curatore Speciale, deve, altresì, confermarsi l'incarico ai
Servizi Sociali di regolamentare le modalità di rapporto padre/figlio in forma protetta a fronte di una
Cont positiva valutazione delle condizioni di salute mentale paterne da parte del e, qualora i medici rilevassero la necessità di un intervento farmacologico, a fronte della disponibilità del padre a seguire scrupolosamente il piano di trattamento stabilito;
fino a tale momento, deve confermarsi la sospensione anche delle videochiamate già disposta nel corso del processo.
Stante la sua qualità di genitore affidatario, alla andrà assegnata la casa coniugale. Pt_1
Per quanto concerne la quantificazione del contributo al mantenimento di , può stabilirsi un Per_1
contributo di € 400 mensili, oltre la rivalutazione annua ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte di Appello di Milano, tenuto conto dell'aggravamento del carico economico di pertinenza della madre in conseguenza dell'interruzione dei rapporti tra padre e figlio.
Del resto, la risulta aver percepito nel 2024 un reddito lordo di circa € 19.538,58, a cui ha fatto Pt_1 riscontro un reddito complessivo di circa € 46.000 in capo al nell'anno precedente, mentre CP_2
riguardo alla SInificativa deflessione del reddito dell'anno successivo nessuna spiegazione esauriente è stata fornita dal convenuto a fronte delle plurime richieste di chiarimenti del Giudice delegato.
Alla ricorrente può attribuirsi il 100% dell'assegno unico in quanto genitore affidatario.
Deve, infine, dichiararsi l'inammissibilità della domanda non connessa relativa al rimborso delle spese straordinarie, sottoposta ad un rito differente.
Alla soccombenza del consegue la sua condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute CP_2
dalla come da quantificazione operata in dispositivo, ivi comprese quelle relative alla fase del Pt_1 reclamo avverso l'ordine di protezione emesso in corso di causa.
In considerazione della sua soccombenza, devono, altresì, porsi a carico del sia il compenso del CP_2
Curatore Speciale del Minore nella quantificazione operata in dispositivo, sia i costi relativi all'espletamento della C.T.U. nella liquidazione già effettuata in corso di causa
Infine, deve condannarsi il sia al risarcimento del danno subito dalla ricorrente ex art. 96 C.P.C. CP_2
in un importo che si stima equo liquidare in misura pari ad un terzo delle liquidande spese processuali, sia al pagamento di una sanzione di € 500 in favore della Cassa delle Ammende.
In effetti, deve stigmatizzarsi il comportamento processuale del che non ha collaborato allo CP_2
svolgimento delle operazioni peritali della C.T.U. e causato il dilatarsi della durata del processo con le sue condotte di reiterata inottemperanza alle disposizioni del Giudice sui suoi rapporti con il minore, rendendo necessaria anche l'adozione di un ordine di protezione, peraltro reclamato con esito negativo.
pagina 9 di 10 P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Pronuncia la separazione personale tra i coniugi senza alcuna pronunzia di addebito;
2) Affida il minore in via super-esclusiva alla madre per ogni scelta in materia scolastica, Per_1
sanitaria, ludico-sportiva, educativa e relativa al rilascio dei documenti anche validi per l'espatrio, assegnandole la casa coniugale e disponendo sulle visite paterne secondo le prescrizioni indicate in motivazione;
3) Pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla controparte un assegno periodico di € 400 a titolo di contributo al mantenimento del minore, oltre la rivalutazione annua ed oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le disposizioni della Corte di Appello di Milano;
4) Attribuisce alla ricorrente il 100% dell'assegno unico;
5) Dichiara inammissibile la domanda non connessa relativa al rimborso delle spese straordinarie;
6) Condanna il resistente a rifondere le spese di lite sostenute dalla nell'importo complessivo di Pt_1
€ 9.000 per compensi (comprensivi della fase del reclamo), oltre il contributo unificato e gli accessori di legge;
7) Condanna il al risarcimento del danno subito dalla ricorrente ex art. 96 C.P.C. nell'importo di CP_2
€ 3.000, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data della presente sentenza al saldo;
8) Pone a carico del una sanzione di € 500 in favore della Cassa delle Ammende;
CP_2
9) Pone a carico del il compenso del Curatore Speciale del Minore, che liquida nell'importo di € CP_2
5.000, oltre gli accessori di legge;
10) Pone a carico del il costo relativo all'espletamento della C.T.U. nella misura già liquidata in CP_2
corso di causa;
11) Ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di conSIlio del 30/05/2025
Il Presidente Estensore
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