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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 3808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3808 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. IO OM Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi MO Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 2373/2025, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza camerale del 16.7.2025, avente ad oggetto reclamo ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n° 14/19 contro sentenza che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale tra:
- (C.F. e P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_1 P.IVA_1
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
Giuseppe Rubino (C.F.: ) C.F._2
- ricorrente-
e
- in persona del suo curatore Controparte_2 CP_1
(C.F.:), rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Cedrola (C.F.: Controparte_3
) C.F._3
-reclamata, costituitasi fuori termine- nonché
- (C.F.: ) Controparte_4 C.F._4
1 - reclamato non citato in giudizio-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Il legale rappresentante ed amministratore unico della società in intestazione ha proposto, nella sua qualità, reclamo contro la sentenza n° 41/2025, pubblicata in data 11.5.2025 dal
Tribunale di Nola, con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società da lui rappresentata.
Il ricorso è stato rivolto e notificato alla sola curatela della liquidazione giudiziale, che peraltro si è costituita oltre il termine dei dieci giorni prima dell'udienza, stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 51 comma 8 del d.lgs. n° 14/2019.
Infatti, a fronte di un'udienza fissata per il giorno 16.7.2025, essa si è costituita in giudizio solo il giorno 11.7.2025: ne consegue che essa, alla luce della decadenza in cui è incorsa, deve considerarsi come non costituita in giudizio.
Altra anomalia processuale risiede nel fatto che il presente reclamo è stato rivolto alla sola curatela e non anche al creditore che ha instato per l'apertura della liquidazione giudiziale,
. Controparte_4
Ciò comporterebbe, a rigore, la necessità di ordinare l'integrazione del contraddittorio anche nei suoi confronti, atteso che il comma 6 dell'art. 51 del d.lgs. n° 14/2019 prevede che il ricorso debba essere notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, a cura del reclamante, al curatore ed alle altre parti: è pertanto evidente, dal tenore di tale norma, che il giudizio di reclamo preveda un'ipotesi di litisconsorzio necessario con il curatore ed i creditori procedenti.
Tuttavia, come si dirà da qui a breve, il ricorso è manifestamente infondato, il che rende inutile tale integrazione del contraddittorio, alla luce del principio della ragionevole durata del processo, che impone al giudice di evitare e di impedire comportamenti che siano di ostacolo alla sua sollecita definizione, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e di formalità superflue, quali, per l'appunto, la fissazione di termini per l'integrazione del contraddittorio o per la rinnovazione di notifiche nulle o inesistenti a fronte di ricorsi manifestamente infondati (cfr. Cass., sez. 3, n°
11825 del 05/05/2025).
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 Il Tribunale di Nola ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della CP_1
osservando:
- quanto ai requisiti dimensionali, che la società non costituendosi, non aveva CP_1
fornito la prova, su di essa incombente, circa il possesso congiunto dei requisiti per essere considerata impresa minore ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera D del d.lgs. n° 14/2019;
- quanto allo stato di insolvenza, che quest'ultimo era desumibile dal fatto in sé del mancato pagamento del credito di cui al ricorso nonché dall'esito negativo del pignoramento mobiliare effettuato;
- quanto alla soglia dei 30.000 euro di debiti scaduti e non pagati prevista dall'art. 49 comma
5 del d.lgs. n° 14/19, che essa risultava raggiunta alla luce del credito vantato dal creditore ricorrente e delle risultanze d'ufficio.
…
Con il reclamo in questa sede in esame la società reclamante si duole:
- che il Tribunale ha del tutto omesso di valutare se risultasse raggiunta o meno la soglia dei 30.000 euro di debiti scaduti e non pagati prevista dall'art. 49 comma 5 del d.lgs. n°
14/19;
- che il requisito dello stato di insolvenza è insussistente, atteso che in data 29.5.2025 è stata offerta al creditore istante (il dipendente ) la somma a lui Controparte_4
spettante (euro 6.368,47) e che quest'ultimo ha manifestato la propria disponibilità ad accettare la somma offertagli ed a desistere dalla richiesta di apertura della liquidazione giudiziale;
e che, inoltre, allo stesso curatore sono stati consegnati due assegni circolari dell'importo di euro 4.500,00 ciascuno.
…
Il ricorso è manifestamente infondato.
Quanto al requisito previsto dall'art. 49 comma 5 del d.lgs. n° 14/19, non è vero che la sentenza del Tribunale abbia omesso di valutarne la sussistenza, ma lo ha invece fatto, seppure motivando sinteticamente facendo riferimento a “credito vantato e risultanze acquisite d'ufficio”.
Ed in effetti dall'esame del fascicolo d'ufficio del Tribunale di Nola emerge che è stata acquisita certificazione dalla quale emerge che la società odierna reclamante ha un debito per euro 78.100,48 nei confronti dell'INPS e per euro 1.734.048,26 nei confronti dell'erario.
3 E' appena il caso di aggiungere che la soglia di euro 30.000 non attiene all'ammontare del credito di cui deve essere titolare il singolo creditore che insta per il fallimento, bensì attiene all'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare, anche se relativi a crediti di soggetti che non hanno instato per l'apertura della liquidazione giudiziale.
…
Lo stesso dicasi per lo stato di insolvenza.
La società reclamante asserisce di avere offerto al creditore istante , Controparte_4
in data 29.5.2025, la somma a lui spettante (euro 6.368,47) e che quest'ultimo avrebbe manifestato la propria disponibilità ad accettare la somma offertagli ed a desistere dalla richiesta di apertura della liquidazione giudiziale.
Ora, al di là del fatto che non è stata fornita la prova che il creditore instante sia stato effettivamente soddisfatto e che da costui non è pervenuta alcuna dichiarazione di desistenza, ed al di là inoltre del fatto che, comunque, la sentenza che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale è stata depositata in data antecedente a quella dell'offerta al creditore (laddove invece la desistenza conseguente all'estinzione dell'obbligazione fa venir meno la legittimazione del creditore istante, travolgendo la sentenza che ha aperto la procedura concorsuale, solo se il pagamento risulti avvenuto in epoca antecedente a questa, con atto di data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c.: cfr, da ultimo,
Cass., sez. 1, n° 11495 del 29/04/2024), va aggiunto che, come si è più sopra evidenziato, sussistono debiti per euro 78.100,48 nei confronti dell'INPS e per euro 1.734.048,26 nei confronti dell'erario.
Ebbene, non è per nulla chiaro come la reclamante intenda far fronte a tale imponente esposizione debitoria, visto e considerato che dalla visura storica della Camera di commercio, acquisita dal Tribunale e presente nel relativo fascicolo d'ufficio, risulta che essa
è inattiva e che non ha mai depositato bilanci.
…
In conclusione, il reclamo va rigettato.
Nulla per le spese, atteso che, come detto in premessa, il creditore Controparte_4
non è stato nemmeno citato in giudizio e che la curatela si è invece costituita oltre il termine
4 dei dieci giorni prima dell'udienza, stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 51 comma 8 del d.lgs. n° 14/2019.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del 2002, per il versamento da parte della società reclamante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del reclamo.
Ai sensi dell'art. 51 comma 15 del d.lgs. n° 14/2019 al pagamento della detta somma è tenuto anche il legale rappresentante della società reclamante, , in Parte_1
solido con quest'ultima: invero ritiene questa Corte che la palese infondatezza del reclamo, basato su motivi manifestamente infondati e sulla totale omissione di circostanze fondamentali (l'ingente esposizione debitoria nei confronti dell'INPS e nei confronti dell'erario), permette di affermare che il legale rappresentante della società reclamante, nel conferire la procura per la proposizione del presente reclamo, abbia agito con mala fede.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- rigetta il reclamo;
- nulla a provvedere per le spese;
- dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte della società reclamante, ed in solido con quest'ultima del suo legale rappresentante , di un ulteriore importo a Parte_1
titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del reclamo.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 16.7.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi MO IO OM
5
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. IO OM Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi MO Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 2373/2025, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza camerale del 16.7.2025, avente ad oggetto reclamo ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n° 14/19 contro sentenza che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale tra:
- (C.F. e P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_1 P.IVA_1
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
Giuseppe Rubino (C.F.: ) C.F._2
- ricorrente-
e
- in persona del suo curatore Controparte_2 CP_1
(C.F.:), rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Cedrola (C.F.: Controparte_3
) C.F._3
-reclamata, costituitasi fuori termine- nonché
- (C.F.: ) Controparte_4 C.F._4
1 - reclamato non citato in giudizio-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Il legale rappresentante ed amministratore unico della società in intestazione ha proposto, nella sua qualità, reclamo contro la sentenza n° 41/2025, pubblicata in data 11.5.2025 dal
Tribunale di Nola, con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società da lui rappresentata.
Il ricorso è stato rivolto e notificato alla sola curatela della liquidazione giudiziale, che peraltro si è costituita oltre il termine dei dieci giorni prima dell'udienza, stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 51 comma 8 del d.lgs. n° 14/2019.
Infatti, a fronte di un'udienza fissata per il giorno 16.7.2025, essa si è costituita in giudizio solo il giorno 11.7.2025: ne consegue che essa, alla luce della decadenza in cui è incorsa, deve considerarsi come non costituita in giudizio.
Altra anomalia processuale risiede nel fatto che il presente reclamo è stato rivolto alla sola curatela e non anche al creditore che ha instato per l'apertura della liquidazione giudiziale,
. Controparte_4
Ciò comporterebbe, a rigore, la necessità di ordinare l'integrazione del contraddittorio anche nei suoi confronti, atteso che il comma 6 dell'art. 51 del d.lgs. n° 14/2019 prevede che il ricorso debba essere notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, a cura del reclamante, al curatore ed alle altre parti: è pertanto evidente, dal tenore di tale norma, che il giudizio di reclamo preveda un'ipotesi di litisconsorzio necessario con il curatore ed i creditori procedenti.
Tuttavia, come si dirà da qui a breve, il ricorso è manifestamente infondato, il che rende inutile tale integrazione del contraddittorio, alla luce del principio della ragionevole durata del processo, che impone al giudice di evitare e di impedire comportamenti che siano di ostacolo alla sua sollecita definizione, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e di formalità superflue, quali, per l'appunto, la fissazione di termini per l'integrazione del contraddittorio o per la rinnovazione di notifiche nulle o inesistenti a fronte di ricorsi manifestamente infondati (cfr. Cass., sez. 3, n°
11825 del 05/05/2025).
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 Il Tribunale di Nola ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della CP_1
osservando:
- quanto ai requisiti dimensionali, che la società non costituendosi, non aveva CP_1
fornito la prova, su di essa incombente, circa il possesso congiunto dei requisiti per essere considerata impresa minore ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera D del d.lgs. n° 14/2019;
- quanto allo stato di insolvenza, che quest'ultimo era desumibile dal fatto in sé del mancato pagamento del credito di cui al ricorso nonché dall'esito negativo del pignoramento mobiliare effettuato;
- quanto alla soglia dei 30.000 euro di debiti scaduti e non pagati prevista dall'art. 49 comma
5 del d.lgs. n° 14/19, che essa risultava raggiunta alla luce del credito vantato dal creditore ricorrente e delle risultanze d'ufficio.
…
Con il reclamo in questa sede in esame la società reclamante si duole:
- che il Tribunale ha del tutto omesso di valutare se risultasse raggiunta o meno la soglia dei 30.000 euro di debiti scaduti e non pagati prevista dall'art. 49 comma 5 del d.lgs. n°
14/19;
- che il requisito dello stato di insolvenza è insussistente, atteso che in data 29.5.2025 è stata offerta al creditore istante (il dipendente ) la somma a lui Controparte_4
spettante (euro 6.368,47) e che quest'ultimo ha manifestato la propria disponibilità ad accettare la somma offertagli ed a desistere dalla richiesta di apertura della liquidazione giudiziale;
e che, inoltre, allo stesso curatore sono stati consegnati due assegni circolari dell'importo di euro 4.500,00 ciascuno.
…
Il ricorso è manifestamente infondato.
Quanto al requisito previsto dall'art. 49 comma 5 del d.lgs. n° 14/19, non è vero che la sentenza del Tribunale abbia omesso di valutarne la sussistenza, ma lo ha invece fatto, seppure motivando sinteticamente facendo riferimento a “credito vantato e risultanze acquisite d'ufficio”.
Ed in effetti dall'esame del fascicolo d'ufficio del Tribunale di Nola emerge che è stata acquisita certificazione dalla quale emerge che la società odierna reclamante ha un debito per euro 78.100,48 nei confronti dell'INPS e per euro 1.734.048,26 nei confronti dell'erario.
3 E' appena il caso di aggiungere che la soglia di euro 30.000 non attiene all'ammontare del credito di cui deve essere titolare il singolo creditore che insta per il fallimento, bensì attiene all'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare, anche se relativi a crediti di soggetti che non hanno instato per l'apertura della liquidazione giudiziale.
…
Lo stesso dicasi per lo stato di insolvenza.
La società reclamante asserisce di avere offerto al creditore istante , Controparte_4
in data 29.5.2025, la somma a lui spettante (euro 6.368,47) e che quest'ultimo avrebbe manifestato la propria disponibilità ad accettare la somma offertagli ed a desistere dalla richiesta di apertura della liquidazione giudiziale.
Ora, al di là del fatto che non è stata fornita la prova che il creditore instante sia stato effettivamente soddisfatto e che da costui non è pervenuta alcuna dichiarazione di desistenza, ed al di là inoltre del fatto che, comunque, la sentenza che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale è stata depositata in data antecedente a quella dell'offerta al creditore (laddove invece la desistenza conseguente all'estinzione dell'obbligazione fa venir meno la legittimazione del creditore istante, travolgendo la sentenza che ha aperto la procedura concorsuale, solo se il pagamento risulti avvenuto in epoca antecedente a questa, con atto di data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c.: cfr, da ultimo,
Cass., sez. 1, n° 11495 del 29/04/2024), va aggiunto che, come si è più sopra evidenziato, sussistono debiti per euro 78.100,48 nei confronti dell'INPS e per euro 1.734.048,26 nei confronti dell'erario.
Ebbene, non è per nulla chiaro come la reclamante intenda far fronte a tale imponente esposizione debitoria, visto e considerato che dalla visura storica della Camera di commercio, acquisita dal Tribunale e presente nel relativo fascicolo d'ufficio, risulta che essa
è inattiva e che non ha mai depositato bilanci.
…
In conclusione, il reclamo va rigettato.
Nulla per le spese, atteso che, come detto in premessa, il creditore Controparte_4
non è stato nemmeno citato in giudizio e che la curatela si è invece costituita oltre il termine
4 dei dieci giorni prima dell'udienza, stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 51 comma 8 del d.lgs. n° 14/2019.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del 2002, per il versamento da parte della società reclamante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del reclamo.
Ai sensi dell'art. 51 comma 15 del d.lgs. n° 14/2019 al pagamento della detta somma è tenuto anche il legale rappresentante della società reclamante, , in Parte_1
solido con quest'ultima: invero ritiene questa Corte che la palese infondatezza del reclamo, basato su motivi manifestamente infondati e sulla totale omissione di circostanze fondamentali (l'ingente esposizione debitoria nei confronti dell'INPS e nei confronti dell'erario), permette di affermare che il legale rappresentante della società reclamante, nel conferire la procura per la proposizione del presente reclamo, abbia agito con mala fede.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- rigetta il reclamo;
- nulla a provvedere per le spese;
- dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte della società reclamante, ed in solido con quest'ultima del suo legale rappresentante , di un ulteriore importo a Parte_1
titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del reclamo.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 16.7.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi MO IO OM
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