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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/12/2025, n. 18101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18101 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MA IE Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TA TI Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 6358/2025
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Parte_1 C.F._1
Monda, giusta delega in atti
RICORRENTE
e
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
ND AB, giusta delega in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza dell'11.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c. depositato il 13.2.2025, chiedeva - in Parte_1
revisione del decreto del Tribunale per i Minorenni di Roma depositato il 10.12.2022 - la riduzione dell'assegno di mantenimento per la figlia in euro 250,00 mensili, Persona_1
da versare direttamente alla stessa, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio , la quale chiedeva l'aumento dell'assegno di Controparte_1
mantenimento ad euro 400,00 mensili, oltre ISTAT F.O.I., oltre al 50% delle spese straordinarie da corrispondere alla madre ed, in subordine, da versare alla figlia.
Successivamente, le parti raggiungevano il seguente accordo: “Il Sig. Parte_1
corrisponderà a titolo di mantenimento ordinario per la figlia in favore della Sig.ra Persona_1
, la somma mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00) entro il 5 di ogni mese Controparte_1
mediante bonifico bancario sul conto corrente della predetta a far data dal corrente mese di dicembre
2025. L'assegno si rivaluterà annualmente secondo gli indici ISTAT rispetto allo stesso mese
dell'anno precedente. Le spese straordinarie della figlia verranno divise al 50% fra i genitori e
regolamentate secondo il Protocollo del Tribunale di Roma del 2014. Le parti si impegnano a darsi
reciproche comunicazioni in merito al percorso universitario della figlia ed alle attività Per_1
lavorative dalla stessa svolte con il relativo guadagno economico. Le parti dichiarano di rinunciare
alla comparizione personale all'udienza del 03.12.2025 e che la stessa venga sostituita dalle note di
trattazione scritta. Spese di lite compensate con rinuncia al vincolo della solidarietà passiva
professionale”.
Trasmessi gli atti al P.M. per il parere, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Riguardo alle domande accessorie, il Tribunale osserva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti e non contrarie a norme imperative.
Le spese di lite vanno compensate, atteso l'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
in modifica del decreto del Tribunale per i Minorenni di Roma depositato il 10.12.2022,
PRENDE ATTO degli accordi suindicati intervenuti tra le parti, qui da intendersi riportati e trascritti;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'11.12.2025 IL GIUDICE REL. LA PRESIDENTE
TA TI MA IE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MA IE Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TA TI Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 6358/2025
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Parte_1 C.F._1
Monda, giusta delega in atti
RICORRENTE
e
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
ND AB, giusta delega in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza dell'11.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c. depositato il 13.2.2025, chiedeva - in Parte_1
revisione del decreto del Tribunale per i Minorenni di Roma depositato il 10.12.2022 - la riduzione dell'assegno di mantenimento per la figlia in euro 250,00 mensili, Persona_1
da versare direttamente alla stessa, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio , la quale chiedeva l'aumento dell'assegno di Controparte_1
mantenimento ad euro 400,00 mensili, oltre ISTAT F.O.I., oltre al 50% delle spese straordinarie da corrispondere alla madre ed, in subordine, da versare alla figlia.
Successivamente, le parti raggiungevano il seguente accordo: “Il Sig. Parte_1
corrisponderà a titolo di mantenimento ordinario per la figlia in favore della Sig.ra Persona_1
, la somma mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00) entro il 5 di ogni mese Controparte_1
mediante bonifico bancario sul conto corrente della predetta a far data dal corrente mese di dicembre
2025. L'assegno si rivaluterà annualmente secondo gli indici ISTAT rispetto allo stesso mese
dell'anno precedente. Le spese straordinarie della figlia verranno divise al 50% fra i genitori e
regolamentate secondo il Protocollo del Tribunale di Roma del 2014. Le parti si impegnano a darsi
reciproche comunicazioni in merito al percorso universitario della figlia ed alle attività Per_1
lavorative dalla stessa svolte con il relativo guadagno economico. Le parti dichiarano di rinunciare
alla comparizione personale all'udienza del 03.12.2025 e che la stessa venga sostituita dalle note di
trattazione scritta. Spese di lite compensate con rinuncia al vincolo della solidarietà passiva
professionale”.
Trasmessi gli atti al P.M. per il parere, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Riguardo alle domande accessorie, il Tribunale osserva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti e non contrarie a norme imperative.
Le spese di lite vanno compensate, atteso l'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
in modifica del decreto del Tribunale per i Minorenni di Roma depositato il 10.12.2022,
PRENDE ATTO degli accordi suindicati intervenuti tra le parti, qui da intendersi riportati e trascritti;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'11.12.2025 IL GIUDICE REL. LA PRESIDENTE
TA TI MA IE