Ordinanza cautelare 9 maggio 2024
Sentenza 27 gennaio 2025
Rigetto
Sentenza breve 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza breve 01/10/2025, n. 7671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7671 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07671/2025REG.PROV.COLL.
N. 06821/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 6821 del 2025, proposto dal signor SE OU, rappresentato e difeso dagli avvocati Simone Calzolai, Marco Agabio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Prato, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Tognini, Stefania Logli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (sezione terza) n. 00121/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Prato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 il Cons. Carmelina Addesso;
Viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione depositate dalle parti;
Visto l’art. 60 c.p.a.
1. L’appellante chiede la riforma della sentenza in epigrafe indicata che ha respinto il ricorso proposto avverso l’ordinanza del Comune di Prato n. 244 del 26 gennaio 2024 avente ad oggetto la “ nuova ingiunzione di demolizione di opere eseguite in assenza di permesso di costruire ed individuazione dell'area di sedime (art. 196, commi 2, 3, 4, 4-bis e 5, legge regionale Toscana n. 65/2014) ”.
2. Questi i fatti di causa:
-a seguito di sopralluogo del 10 marzo 2021 la polizia municipale accertava la realizzazione delle seguenti opere abusive presso l’immobile di proprietà dell’appellante:
1) fabbricato con tipologia di civile abitazione, realizzato a seguito di demolizione di un preesistente edificio ad uso “rimessa” e ricostruzione con aumento planivolumetrico;
2) manufatto con struttura in ferro e tamponatura, copertura a falda unica in pannelli coibentati tipo sandwich, limitrofo e in aderenza al precedente;
3) sostituzione della precedente copertura a falda inclinata dell’immobile ad uso “magazzino” con un solaio piano in laterocemento che attualmente costituisce il lastrico solare del fabbricato indicato al punto 1)
4) manufatto costituito da struttura in ferro, tamponato e coperto con pannelli coibentati tipo sandwich di mq. 13,50, ad uso mensa/refettorio;
5) manufatto monoblocco costituito da struttura in ferro, tamponato e coperto con pannelli coibentati tipo sandwich di mq. 6, allestito a cucina;
6) manufatto di mq. 33 allestito a cucina/refettorio realizzato mediante ampliamento e tamponatura di precedente “portico”, in adiacenza all’unità immobiliare adibita a civile abitazione ed in collegamento interno con la “stalla” di mq. 59 (pertinenziale alla civile abitazione), utilizzata di fatto come laboratorio da una ditta di confezioni nonché manufatto adibito a WC di mq. 11,25 ca. al servizio della stalla/laboratorio;
7) ulteriori manufatti consistenti in locale in muratura, baracca monoblocco e tettoia di mq. 23 circa, oltre alla modifica del suolo destinato a “seminativo arboreo” mediante realizzazione di platee cementizie per una superficie cementata e in parte pavimentata corrispondente a mq. 360 circa;
- il Comune disponeva, dapprima, la sospensione dei lavori con ordinanza n. 639 del 24 marzo 2021 e, successivamente, la demolizione delle opere abusive con ordinanza n. 1153 del 2 maggio 2022;
-l’interessato ottemperava parzialmente all’ingiunzione, demolendo gli abusi descritti ai numeri 2, 4, 5, 6 e 7, conservando invece gli abusi indicati ai numeri 1 e 3;
- in data 23 maggio 2023 il tecnico del ricorrente presentava istanza di fiscalizzazione degli abusi, ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 199 della l.r. Toscana n. 65/2014, ritenendo che gli stessi andassero qualificati come interventi di ristrutturazione conservativa;
-con ordinanza n. 244 del 26 gennaio 2024, l’amministrazione rigettava l’istanza di fiscalizzazione e ordinava la demolizione degli abusi, rilevando che era stato realizzato un nuovo organismo edilizio, derivante dalla demolizione e ricostruzione di un preesistente edificio con sagoma, prospetti e caratteristiche plano-volumetriche difformi.
3. Il signor SE OU impugnava il diniego sopra indicato con ricorso al T.a.r. per la Toscana che, con sentenza n. 121 del 27 gennaio 2025, lo respingeva, ritenendo corretta la qualificazione dell’intervento come nuova costruzione, operata dal Comune.
4. Il ricorrente ha interposto appello, corredato da istanza cautelare, con cui deduce:
1 ° MOTIVO: ERROR IN PROCEDENDO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 111 comma 6 COST., 3 comma 1 C.P.A., 88 comma 2 lett. d) C.P.A. ILLEGITTIMA PRONUNCIA PER MOTIVAZIONE MERAMENTE APPARENTE E/O APODITTICA E/O DEL TUTTO INCOMPRENSIBILE . Il T.a.r. avrebbe omesso fornire ogni e qualsiasi spiegazione, anche solo motivando per relationem , in ordine alle ragioni per cui era giunto alla conclusione che nella fattispecie era intervenuta una demolizione con successiva ricostruzione del fabbricato.
2 ° MOTIVO: ERRORE DI DIRITTO. OMESSA PRONUNCIA SU SPECIFICO MOTIVO DI RICORSO, VIOLAZIONE DELL’ART. 112 C.P.C.; FALSA APPLICAZIONE dei PRINCIPI di “BUON ANDAMENTO” della P.A. (art. 97 Cost.; art.1, legge n. 241 del 1990). FALSA APPLICAZIONE e/o VIOLAZIONE di LEGGE (art. 3 e 6, l. n. 241/1990; art.li 3, 10 e 33, D.P.R. n. 380/2001; art.li 135 e 199, L.R. n. 65/2014, principi emergenti). ECCESSO DI POTERE per DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENTE E/O ILLOGICA E/O CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE . Viene riproposto il secondo motivo di ricorso, relativo al difetto di motivazione del provvedimento impugnato che ha qualificato gli interventi abusivi come nuova costruzione anziché come ristrutturazione conservativa.
3° MOTIVO: ERROR IN IUDICANDO. ECCESSO DI POTERE PER OMESSA ISTRUTTORIA, PER DIFETTO dei PRESUPPOSTI di fatto e di diritto . TRAVISAMENTO dei FATTI - OMESSA CONSIDERAZIONE DI CIRCOSTANZE DI FATTO DETERMINANTI. ILLOGICA e/o CARENTE e/o CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE in punto di qualificazione giuridica delle opere abusive. VIOLAZIONE e/o FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (art. 3 e 6, l. n. 241/1990; art.li 135 e 199 della L.R. n. 65/2014, artt. 3, 10 e 33 del D.P.R. n.380/2001, principi emergenti) . Il T.a.r. avrebbe erroneamente sostenuto la demolizione e ricostruzione anche del magazzino e il suo cambio di destinazione d’uso che, invece, non sono stati contestati nell’impugnata ordinanza.
4 ° MOTIVO: VIOLAZIONE e/o FALSA APPLICAZIONE di LEGGE (art. 3, legge n. 241/1990; art. 199, comma 2, L.R. n. 65/2014 - art.33 D.P.R. n.380/2001) ECCESSO di POTERE per VIOLAZIONE del GIUSTO PROCEDIMENTO. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. OMESSA E/O CARENTE E/O ILLOGICA MOTIVAZIONE . Viene riproposto il quarto motivo di ricorso relativo al difetto di istruttoria ritenuto assorbito dal T.a.r.
5. Si è costituito in resistenza il Comune di Prato.
6. Alla camera di consiglio del 23 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il collegio, rilevata la completezza dell’istruttoria e del contraddittorio, ritiene sussistenti i presupposti per definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
8. Per pacifica giurisprudenza, infatti, “ La mancata comparizione delle parti, pur regolarmente costituite, nella camera di consiglio di trattazione dell'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato non è di ostacolo alla definizione del giudizio nel merito, una volta che il Collegio abbia accertato la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'istituto della sentenza con motivazione resa in forma semplificata, trattandosi di apprezzamento rimesso alla sua valutazione discrezionale nel superiore interesse generale alla sollecita definizione dei processi. La scelta delle parti in causa di non comparire nella camera di consiglio fissata per la discussione della domanda cautelare non può dunque costituire ostacolo alla rapida definizione del giudizio, così frustrando, anche mediante eventuali strategie dilatorie, la ratio acceleratoria che presiede all'art. 60 c.p.a. e il principio costituzionale (art. 111 Cost.), che ne sta a fondamento, della ragionevole durata del processo, risultando la tutela dell'interesse, eventualmente contrario, delle parti costituite sufficientemente garantito una volta che risulti assodata la ritualità della trattazione dell'istanza cautelare. Pertanto, l'assenza volontaria della parte alla detta camera di consiglio non può avere l'effetto di precludere in radice la conversione del rito, che è potere a chiara caratterizzazione ufficiosa ” (Cons. Stato sez. II 14 luglio 2025 n. 6153; sez. VII 14 aprile 2025, n.3206).
9. Premesso quanto sopra l’appello è infondato e deve essere respinto.
10. L’assunto difensivo relativo alla qualificazione dell’intervento come ristrutturazione conservativa, senza aumento di volume e modifica di sagoma, è smentito dalla documentazione in atti.
11. Il raffronto tra le fotografie raffiguranti lo stato di fatto preesistente all’abuso e quelle relative allo stato attuale, come accertato in sede di sopralluogo (produzione Comune di Prato del 2 maggio 2024, doc. n.ri 1, 2 e 3), conferma l’avvenuta trasformazione della vecchia rimessa e dell’adiacente magazzino in un immobile di civile abitazione con modifica di sagoma e incremento di altezza e volume.
12. Il nuovo edificio risulta dotato di copertura a falda meno inclinata ed è circondato da un lastrico solare che copre sia il lato frontale- sotto cui è attualmente presente un volume chiuso in luogo della precedente tettoia aperta- sia il lato sinistro, ove è presente un locale, in precedenza ad uso rimessa, caratterizzato da copertura piatta ed unito all’edificio residenziale.
13. L’avvenuta demolizione e ricostruzione del manufatto è comprovata:
i) dalle rappresentazioni fotografiche dell’interno dei locali scattate in occasione del sopralluogo, da cui emerge che i tamponamenti sono stati eseguiti con mattoni poroton, non compatibili con i materiali degli anni 60;
ii) dalle planimetrie allegate alla domanda di sanatoria (doc. 10 deposito primo grado Comune), e in particolare, da quella dello stato sovrapposto, sezioni e prospetti, con evidenza delle parti demolite (in colore giallo) e di quelle ricostruite (in colore rosso).
14. L’appellante non ha prodotto alcun elemento atto a smentire le risultanze istruttorie sopra richiamate, limitandosi a lamentare, in forma generica e apodittica, il difetto di motivazione della sentenza impugnata e a richiamare la perizia del proprio tecnico, ing. Pecci, la quale non fornisce alcun elemento che dimostri la preesistenza del manufatto nell’attuale consistenza planovolumetrica.
15. Quanto all’asserita insussistenza di un intervento di demolizione e ricostruzione del magazzino, è sufficiente osservare che l’intervento complessivamente considerato (compreso il lastrico solare a L che circonda l’ex rimessa e che costituisce il tetto del magazzino) ha determinato la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche e di utilizzazione rispetto al precedente, assoggettato necessariamente alla sanzione demolitoria di cui all’art. 196, comma 2, l.r.65/2014 e art. 31 d.P.R. 380/2001.
16. In conclusione l’appello deve essere respinto.
17. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello in esame, lo respinge.
Condanna il signor OU SE al pagamento a favore del Comune di Prato delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre a spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO