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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 21/11/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 966/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella Incardona GIUDICE REL.
Dr.ssa Maria Amoruso GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 966 /2024, promossa da
(c.f. ), nato a [...] il [...]. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. FABIANI MARZIA
Domicilio eletto presso lo studio del difensore. parte ricorrente
E
(c.f. nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. BUONGIORNO DANILO
Domicilio eletto presso lo studio del difensore. parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Pag. 1 Parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione In via definitiva nel merito: - confermare quanto disposto nell'ordinanza emessa da codesta autorità giudiziaria in data 23 gennaio 2025 in punto collocazione paritaria della minore presso ciascun genitore ed in punto palinsesto
Per_1 degli incontri genitori-figlia come di seguito riportato: 1° settimana (turno lavorativo del padre del mattino)
Per_1 starà dal lunedì al lunedì mattina successivo presso il padre che preleverà la stessa tutti i pomeriggi da scuola e la terrà con sé. 2° settimana (turno lavorativo del padre del pomeriggio) starà dal lunedì al lunedì mattina
Per_1 successivo presso la madre che preleverà la stessa tutti i pomeriggi da scuola e la terrà con sé. In merito alle festività- vacanze scolastiche e ferie estive si chiede che venga modificato il palinsesto statuito nel decreto emesso in data 23/03/2024 ed applicato il palinsesto frutto dell'accordo raggiunto dalle parti che è tutt'ora in essere da oltre due anni e che prevede: per le Festività: “i ponti scolastici seguono l'alternanza del fine settimana. Le feste infrasettimanali sono godute dal genitore il cui giorno è di spettanza. Fine settimana Carnevale con papà (febbraio 2022). Pasqua: suddivisa in due periodi: dal giovedì (mattina) fino alla domenica sera prima di cena (intorno alle 18,30) con genitore 1 e fino al rientro a scuola con genitore 2. Primo periodo 2023 con la mamma. Natale: Di anno in anno Natale e Vigilia alternati. Chi ha la bambina alla Vigilia la accompagna all'altro genitore per le 11. Il papà farà sempre la prima parte delle vacanze sino al 31 mattina alle 9 e la mamma farà sempre le vacanze nella seconda parte. Vacanze estive: 2 settimane a testa da decidere entro il 30/04. I genitori accompagnano all'altro genitore entro le 21
Per_1 del giorno precedente il primo giorno di vacanza. festeggia festa della mamma e festa del papà con quel
Per_1 genitore a prescindere dal giorno di spettanza. Se sabato o domenica: tutta la giornata dalle 9 fino all'accompagnamento all'altro genitore la mattina successiva alle ore 9,00 o fino all'accompagnamento a scuola, a prescindere dal fine settimana di spettanza. Il compleanno di viene festeggiato dal genitore il cui giorno è di
Per_1 spettanza. In caso di malattia di rimane con il genitore con cui è o passa all'altro genitore se giornata di
Per_1 spettanza nel caso in cui la temperatura sia inferiore ai 37,5”. In punto vacanze natalizie il padre chiede che venga prevista l'alternanza annuale del giorno/notte del 31 dicembre di ogni anno;
- revocare l'onere posto in capo al sig. di contribuire al mantenimento della figlia con il versamento di €. 100,00 mensile oltre il 60% delle spese Pt_1 straordinarie stante la pariteticità dei tempi di permanenza (settimana alterne) presso ciascun genitore e la nascita della figlia secondogenita del sig. e, di conseguenza, stabilire che entrambi i genitori provvedano al Pt_1 mantenimento della figlia minore in forma diretta ripartendo nella misura del 50% solo le spese di carattere
Per_1 straordinario ripartite secondo il criterio individuato nel “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimento ex art. 316 c.c.”, emanato dal Tribunale di Torino, in data 15 marzo 2016, stabilendo in questo caso, che la sig.ra possa richiedere e beneficiare dell'assegno unico CP_1 nella misura del 100%. In subordine Ridurre, l'importo dell'assegno posto a carico del sig. a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento della figlia minore prevedendo che il padre concorra al 50% solo le spese di Per_1 carattere straordinario ripartite secondo il criterio individuato nel “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimento ex art. 316 c.c.”, emanato dal Tribunale di Torino, in data 15 marzo 2016. L'assegno unico continuerà ad essere richiesto nella misura del 50% da ciascun genitore. Richiamate le istanze istruttorie riportate nel ricorso introduttivo e nelle successive memorie difensive, ammettere TUTTE le predette istanze istruttorie nonché le prove orali dedotte e disattese compresa la richiesta formulata dall'esponente nel corso dell'udienza dell'8 ottobre 2024 (cf. verbale udienza) di esibizione della documentazione afferente al rapporto di lavoro che la sig.ra ha svolto presso la scuola pubblica Pier CP_1
Lombardo di Novara, posto che nella documentazione versata in atti non vi è traccia neppure negli estratti conto corrente Rigettare la richiesta svolta da controparte con note a verbale depositate in data 30/12/2024 di “attendere gli esiti degli approfondimenti clinici” sulla figlia prima di decidere in merito al procedimento in parola. La Per_1 richiesta è inammissibile ed inconferente con i fatti del presente giudizio che ha come oggetto la ratifica di un palinsesto di incontri padre-figlia in essere dal luglio del 2023 e la revoca e/o riduzione del contributo al mantenimento da
Pag. 2 parte del padre. Non vi è alcuna relazione tra il precedente disagio manifestato da , ormai risolto, e l'attuale Per_1 palinsesto degli incontri genitori-figlia. Si insta per il rigetto delle domande svolte da controparte e per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni. Con il favore delle spese
Parte resistente: Nel merito - Provvedere la collocazione prioritaria della Minore presso la madre che Per_1 manterrà anche la residenza anagrafica;
- confermare il palinsesto delle modalità fi frequentazione genitori-figli così come disposti nel provvedimento del 23/03/2023 (RG V.G. 1122/2020) con richiesta delle seguenti modifiche:
- Fine settimana Carnevale ad anni alterni con mamma e papà. Il fine settimana di carnevale nell'anno 2025 spetterà alla madre. - Per quanto concerne le vacanze di Natale si chiede di azionare il criterio dell'alternanza e quindi ad anni alterni un genitore trascorrerà la prima parte delle vacanze sino al 31 e l'altro genitore farà la seconda parte delle vacanze. - In relazione alla programmazione delle vacanze estive entro il 30/04 purtroppo la sig.ra insegnante, non può garantire il rispetto della data. - Pertanto il padre proporrà le sue due settimane di CP_1 vacanza e la sig.ra non appena possibile comunicherà le sue rispettando ovviamente la scelta già fatta dal CP_1 padre. -Disporre che il sig. versi per il mantenimento della figlia minore l'importo di € 400,00 Pt_1 Per_1 mensili oltre il 60% delle spese straordinarie. L'assegno unico continuerà ad essere richiesto nella misura del 50% da ciascun genitore;
In ogni caso - Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi a favore dell'avv. Danilo Buongiorno;
Pubblico Ministero: si rimette al Giudice
Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/05/2024, ha adito il Tribunale di Parte_1
Novara chiedendo la modifica del decreto emesso in data 23/03/2023 dal Tribunale di Novara nel procedimento R.G. V.G. n. 1122/2020 che così aveva stabilito “1) l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, 2) il Per_1 palinsesto degli incontri genitori-figlia: “il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo il calendario di seguito riportato: - a settimane alterne il padre durante una settimana trascorrerà con la figlia tutti i pomeriggi dal martedì al giovedì dall'uscita da scuola alle ore 21.00 mentre la settimana successiva accompagnerà a scuola il Per_1 martedì e il giovedì mattina;
- a week end alterni a partire dal venerdì all'uscita da scuola fino all'accompagnamento a scuola il lunedì mattina (il week end di pertinenza del padre corrisponde a quello della settimana in cui ha il turno lavorativo del mattino). In caso di impegni lavorativi del padre durante i week end, il sig. dovrà darne Pt_1 tempestiva comunicazione alla sig.ra e, salvi impegni di quest'ultima, la bambina starà con la madre e il CP_1 padre avrà la possibilità di recuperare il week end tenendo con sé la bambina nei pomeriggi in cui ha il riposo infrasettimanale, con pernottamento e accompagnamento a scuola il mattino successivo. In caso di impossibilità della madre, il padre dovrà organizzarsi affinché la bambina sia adeguatamente accudita e non ci sarà il recupero del week end. Durante le vacanze scolastiche natalizie, la figlia trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 al 6 gennaio. Durante le vacanze scolastiche estive la minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio.
Pag. 3 Durante le vacanze scolastiche pasquali la minore trascorrerà con ciascun genitore tre giorni ricomprendendo in tale periodo ad anni alterni il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; 3) il contributo al mantenimento a carico del sig. ossia, l'obbligo corrispondere alla sig.ra entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico Pt_1 CP_1 bancario, un assegno di importo pari a euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo indici Istat (FOI), oltre al 60% delle spese straordinarie 4) che i trasferimenti della minore sarebbero stati ripartiti in misura paritaria da parte di entrambi i genitori e l'assegno unico sarebbe stato richiesto secondo la normativa al 50% da ciascun genitore, 5) che il palinsesto indicato dalla CTU “potrà essere modificato dal coordinatore genitoriale al fine di renderlo il più funzionale possibile al benessere della bambina, tenuto conto anche degli impegni lavorativi dei genitori”
Il ricorrente ha rappresentato di aver intrapreso una relazione sentimentale con CP_1
e che dalla loro relazione, in data 1/12/2014 è nata . Dopo la nascita
[...] Persona_2 della bambina, la loro relazione è entrata in crisi, il loro rapporto è stato altalenante con continui allontanamenti della (unitamente alla bambina) dalla casa familiare. All'esito di un CP_1 allentamento avvenuto nel 2020, la aveva iniziato ad ostacolare il rapporto padre-figlia, CP_1 accusandolo di inadeguatezza genitoriale.
Inoltre, la aveva cambiato la pediatra della bambina e la residenza della minore, senza CP_1 interpellare il padre, inducendolo ad instaurare il procedimento R.G. V.G. n.1122/2020, nel corso del quale è stata espletata una CTU che aveva messo in luce la necessità che mantenesse Per_1 un rapporto “continuativo e significativo con entrambi i genitori”. La , tuttavia, non si CP_1 adeguava a tale schema (dopo una prima fase di rispetto) e riduceva i tempi di competenza paterna;
quindi, grazie al percorso di coordinamento genitoriale, i genitori arrivavano gradualmente alla modalità delle settimane alterne che, però, al termine dell'estate 2023 veniva disattesa dalla
, poi reintrodotta grazie al coordinatore genitoriale, con miglioramenti di CP_1 Per_1 riscontrati dai docenti. Nonostante ciò, i problemi con la proseguivano, al punto da CP_1 indurlo ad adire il Tribunale per chiedere “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione a modifica del provvedimento R.G. V.G. n. 1122/2020 del 23/03/2023 In via definitiva nel merito: - prevedere la collocazione paritaria della minore preso ciascun genitore con residenza Per_1 anagrafica presso la madre;
- prevedere l'applicazione del seguente palinsesto delle modalità di frequentazione genitori- figlia: 1° settimana (turno lavorativo del padre del mattino) starà dal lunedì al lunedì mattina successivo Per_1 presso il padre che preleverà la stessa tutti i pomeriggi da scuola e la terrà con sé. 2° settimana (turno lavorativo del padre del pomeriggio) starà dal lunedì al lunedì mattina successivo presso la madre che preleverà la stessa Per_1 tutti i pomeriggi da scuola e la terrà con sé. In merito alle festività-vacanze scolastiche e ferie estive si chiede che venga modificato il palinsesto statuito nel decreto emesso in data 23/03/2024 ed applicato il palinsesto frutto dell'accordo raggiunto dalle parti che è tutt'ora in essere dal oltre un anno e che prevede: per le Festività: “i ponti scolastici seguono l'alternanza del fine settimana. Le feste infrasettimanali sono godute dal genitore il cui giorno è di spettanza. Fine settimana Carnevale con papà (febbraio 2022). Pasqua: suddivisa in due periodi: dal giovedì (mattina) fino alla domenica sera prima di cena (intorno alle 18,30) con genitore 1 e fino al rientro a scuola con genitore 2. Primo periodo 2023 con la mamma. Natale: Di anno in anno Natale e Vigilia alternati. Chi ha la bambina alla Vigilia la accompagna all'altro genitore per le 11. Il papà farà sempre la prima parte delle vacanze sino al 31 mattina alle 9 e la mamma farà sempre le vacanze nella seconda parte. Vacanze estive: 2 settimane a testa da decidere entro il 30/04. I genitori accompagnano all'altro genitore entro le 21 del giorno precedente il primo giorno di Per_1 vacanza. festeggia festa della mamma e festa del papà con quel genitore a prescindere dal giorno di spettanza. Per_1
Se sabato o domenica: tutta la giornata dalle 9 fino all'accompagnamento all'altro genitore la mattina successiva alle ore 9,00 o fino all'accompagnamento a scuola, a prescindere dal fine settimana di spettanza. Il compleanno di
Pag. 4 viene festeggiato dal genitore il cui giorno è di spettanza. In caso di malattia di rimane con il Per_1 Per_1 genitore con cui è o passa all'altro genitore se giornata di spettanza nel caso in cui la temperatura sia inferiore ai 37,5”; - revocare, con decorrenza dalla domanda, l'onere posto in capo al sig. di contribuire al mantenimento Pt_1 della figlia con il versamento di €. 300,00 mensile oltre il 60% delle spese straordinarie stante la pariteticità dei tempi di permanenza (settimana alterne) presso ciascun genitore e, di conseguenza, stabilire che entrambi i genitori provvedano al mantenimento della figlia minore in forma diretta ripartendo nella misura del 50% solo le Per_1 spese di carattere straordinario ripartite secondo il criterio individuato nel “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimento ex art. 316 c.c.”, emanato dal Tribunale di Torino, in data 15 marzo 2016. L'assegno unico continuerà ad essere richiesto nella misura del 50% da ciascun genitore. In subordine Ridurre, con decorrenza dalla domanda, l'importo dell'assegno posto a carico del sig. Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore prevedendo che il padre corrisponda €. 50,00 al Per_1 mese oltre al 50% solo le spese di carattere straordinario ripartite secondo il criterio individuato nel “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimento ex art. 316 c.c.”, emanato dal Tribunale di Torino, in data 15 marzo 2016, stabilendo in questo caso, che la sig.ra CP_1 possa richiedere e beneficiare dell'assegno unico nella misura del 100%. - in via istruttoria - ordinare alla sig.ra la produzione in giudizio delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- ordinare alla sig.ra CP_1 CP_1
l'esibizione della scheda anagrafica Inps. Con riserva di produrre e dedurre ogni più utile mezzo istruttorio. Con il favore delle spese”.
Si è costituta nei termini di legge la quale ha negato la ricostruzione Controparte_1 avversaria evidenziando come avesse deciso di andare via all'esito di una serie di condotte aggressive e prevaricanti di (che, inizialmente, aveva tollerato perché ricondotte al Pt_1 dolore per la malattia e la perdita della di lui madre). Ha precisato che la collocazione alternata risultava molto pesante per vista la distanza tra le abitazioni dei genitori e considerato che, Per_1 quando era dal papà, doveva aderire al pre-scuola a causa degli orari di lavoro di . Ha Pt_1 concluso nei seguenti termini: “Provvedere la collocazione prioritaria della Minore presso la madre Per_1 che manterrà anche la residenza anagrafica;
- confermare il palinsesto delle modalità fi frequentazione genitori-figli così come disposti nel provvedimento del 23/03/2023 (RG V.G. 1122/2020) con richiesta delle seguenti modifiche: - Fine settimana Carnevale ad anni alterni con mamma e papà. Il fine settimana di carnevale nell'anno
2025 spetterà alla madre. - Per quanto concerne le vacanze di Natale si chiede di azionare il criterio dell'alternanza e quindi ad anni alterni un genitore trascorrerà la prima parte delle vacanze sino al 31 e l'altro genitore farà la seconda parte delle vacanze. - In relazione alla programmazione delle vacanze estive entro il 30/04 purtroppo la sig.ra insegnante, non può garantire il rispetto della data. - Pertanto il padre proporrà le sue due settimane CP_1 di vacanza e la sig.ra non appena possibile comunicherà le sue rispettando ovviamente la scelta già fatta dal CP_1 padre. -Disporre che il sig. versi per il mantenimento della figlia minore l'importo di € 400,00 Pt_1 Per_1 mensili oltre il 60% delle spese straordinarie. L'assegno unico continuerà ad essere richiesto nella misura del 50% da ciascun genitore;
In via istruttoria Con riserva di produrre e dedurre ogni più utile mezzo istruttorio;
In ogni caso
- Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi a favore dell'avv. Danilo Buongiorno”.
***
Alla prima udienza dell'8/10/2024, dato atto della regolare costituzione del contraddittorio, è stato svolto l'interrogatorio libero delle parti. ha dichiarato: “sono residente in [...], ove ho la residenza. Parte_1
Vivo da solo con mia figlia;
al piano di sopra ci sono i miei genitori. Sono proprietario dell'appartamento in cui vivo;
Pag. 5 ho un appartamento al mare in Sicilia, in comproprietà coni miei fratelli, che ho ricevuto in successione. Sono proprietario di una macchina. Sono dipendente a tempo indeterminato, con contratto da turnista, part-time, 20 ore settimanali. Lavoro su due turni dalle ore 8.00 alle ore 14.00 oppure dalle ore 14.00 alle ore 22.00; lavoro principalmente dal lunedì al venerdì, più una rotazione dove lavoro sabato e domenica;
in un anno lavoro circa 6 weekend. La mia abitazione dista circa 12 km dal luogo di lavoro. Percepisco intorno ai 1.600/1.800,00 euro mensili. Pago di mutuo 415,00 € mensili;
le rate della macchina ammontano a 255,00 € mensili e ho un finanziamento per piccoli elettrodomestici, per circa 70,00 €. Attualmente vedo mia figlia a settimane alterne, dal lunedì al lunedì. La bambina è serena ed è contenta, ha raggiunto un suo equilibrio. Mia figlia fa la quinta elementare a Novara. Ho un ottimo rapporto con mia figlia. Sono stato presente sin dalla nascita e abbiamo instaurato un bellissimo rapporto. La bambina non ha problematiche particolari, a scuola va bene e a molti amici. Fino all'anno scorso faceva hip-hop e da quest'anno fa danza acrobatica. Quanto è con me fa la pre-scuola e la lascio alle ore 7.45. La bambina termina le lezioni alle ore 16.30. Quando lavoro il pomeriggio, la bambina sta con la mamma. La sento, in ogni caso, ogni giorno alle 20.00. In merito alle scuole medie, vorrei che frequentasse l'istituto Duca D'Aosta; come orari, le lezioni inizierebbero alle ore 7.55 ed il termine alle ore 13.45. Io termino il lavoro alle 14.00 e la bambina dovrebbe attendere solo pochi minuti, in quanto lavoro vicino. Ho mio fratello che potrebbe aiutarmi, in quanto inizia alle ore 18.00, in quanto ha una attività di ristorazione”. ha dichiarato: “io abito a Novara, in via Torelli n. 6, insieme ai miei genitori e alla Controparte_1 bambina, a settimane alterne. Sono proprietaria di una macchina e una proprietà in Sicilia, con usufrutto in favore di mia mamma, mio zio e mia nonna. La nuda proprietà è al 50% con mia sorella. Io insegno in una scuola dell'infanzia a Galliate, con orario dalle ore 9.00 alle ore 13.00, dal lunedì al venerdì. Il contratto è a tempo indeterminato. Percepisco circa 800,00 € mensili. Il contratto di locazione è intestato ai miei genitori ma ho intenzione di acquistare una casa, ho già una proposta accettata, dove trasferirmi io e mia figlia. La nuova abitazione è sempre a Novara, vicino a casa dei miei genitori. Farò un mutuo per acquistare l'immobile, credo con rata di 400,00 €. Il mio rapporto con la bambina è confidenziale, è un ottimo rapporto. Sporadicamente la bambina fa la pipì a letto e ha paura di girare da sola per casa. Ne avevo parlata con la pediatra e con il , che mi avevano consigliato Per_3 di fare un percorso psicologico non iniziato e che senza il consenso del padre non posso avviare. Preciso che insieme al sig. abita la sua compagna e che la bambina ha manifestato la necessità di stare da sola con il papà o Pt_1 di ritagliarsi dei momenti da sola. La bambina ha un buon rapporto con il papà; la confidenza che ha con me non
è la stessa che ha con il papà. Lei cerca di non far rimanere male entrambi e soprattutto il padre. Io non concordo con l'attuale palinsesto delle visite, perché spesso il papà è assente, perché è al lavoro. La bambina sta spesso con la compagna di . Evidenzio che la bambina è inoltre molto stanca, in quanto entra a scuola alle ore 7.30 Pt_1
e svolge attività extrascolastiche e, quindi, torna a casa tardi. L'anno prossimo sarà uguale. Il padre del sig.
è soggetto anziano ed ultraottantenne, e lo zio non si è mai visto. Inoltre, la bambina dovrebbe ritornare Pt_1
a Novara per le attività sportive oppure rimanere in giro per Novara. Le insegnanti mi hanno segnalato in più occasioni che la bambina è stanca. Io non voglio negare o impedire il rapporto tra il papà e la bambina, che è stanca ed è piccola. Non mi piace che la bambina dorma nel lettone con e la compagna e non mi piace che Pt_1 dorma nel letto con il nonno;
nella CTU non era stato chiesto l'ampliamento a settimane alterne, ma solo che si ampliasse il diritto di visita del padre, che vedeva la bambina molto poco. Il non ha visto la bambina e non Per_3 ha fatto un percorso con lei. Alla fine del percorso il ha chiesto che venisse vista da NPI solo per chiudere il Per_3 discorso. La bambina mi ha detto che anche a casa del padre ci sono stati episodi in cui ha fatto pipì nel letto”.
All'esito dell'udienza, è stato adottato il seguente provvedimento “Visto l'art. 473 bis.2 c.p.c. ORDINA a parte resistente il deposito telematico, entro sette giorni, della documentazione di cui all'art. 473 bis.12
Pag. 6 co. 3 c.p.c. Visto l'art. 473 bis.22 co. 3 e 4 c.p.c. RIGETTA le ulteriori istanze istruttorie;
FISSA per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale l'udienza del giorno 9 gennaio 2025 ore 14.00”.
Alla successiva udienza del 9/1/2025, la difesa della ha rappresentato che ha CP_1 Per_1 espresso disagio alla pediatra mentre la difesa ha rappresentato che alcuni Pt_1 comportamenti della minore si verificano solo quando la bambina è con la madre;
quindi, è stato adottato il seguente provvedimento provvisorio: “a) Dispone l'affidamento condiviso della minore Per_4
ad entrambi i genitori;
b) Dispone che la minore sia collocata presso ciascun genitore a settimane alterne,
[...] con prelievo da parte del genitore il lunedì terminata la scuola e riaccompagnamento a scuola il lunedì successivo e che, per le festività, venga seguito il calendario già stilato dal;
c) Riduce il contributo al mantenimento da Per_3 parte di ad € 100,00 mensili, da versarsi entro il cinque di ogni mese, a mezzo Parte_1 bonifico bancario, oltre a rivalutazione ISTAT come per legge, con decorrenza dal gennaio 2025; d) Pone a carico di il 60% delle spese straordinarie, secondo quanto previsto dal Protocollo del Parte_1
Tribunale di Torino;
e) Dispone la presa in carico della minore da parte del Servizio di N.P.I. per le Per_1 finalità di cui in motivazione;
f) Fissa per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 22 maggio 2025 ore 11.15 g) Invita il Servizio NPI a trasmettere relazione sull'attività svolta entro il 15 maggio 2025”.
L'udienza del 22/5/2025 è stata rinviata per mancato pervenimento della relazione del servizio NPI, con rinvio all'udienza del 23/6/2025, durante cui è stata disposta la prosecuzione del monitoraggio di Per_1
Quindi, con ordinanza dell'1/10/2025, ritenuto superfluo procedere con ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ritiene il Collegio di dover confermare l'assetto predisposto con i provvedimenti provvisori del 23/1/2025 e quindi disporre la collocazione paritetica di da entrambi i genitori. Per_1
In punto affido, premesse alcune criticità per cui è necessario che i genitori intraprendano un nuovo percorso alla genitorialità per superare il conflitto nell'interesse esclusivo di non sono state Per_1 segnalate inadeguatezze dell'uno o dell'altro genitore, per cui va confermato l'affido condiviso.
Va, appunto, confermata la collocazione paritetica di considerato che -come emerge dalle Per_1 relazioni del servizio NPI- la bambina subisce il conflitto dei genitori e non la collocazione alternata, che non appare pregiudizievole per la stessa. Anzi, l'ascolto da parte delle dottoresse del servizio NPI ha dato serenità a Per_1
Dal punto di vista economico, considerata la sperequazione reddituale tra le parti, va altresì confermato l'obbligo di di contribuire al mantenimento di versando la somma Pt_1 Per_1 di € 100,00, oltre al 60% delle spese straordinarie, individuate secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Torino.
L'assegno unico universale deve essere percepito al 50%.
Va mantenuta necessariamente la presa in carico di presso il servizio neuropsichiatria Per_1 infantile, al fine di valutare il benessere della minore ed eventualmente segnalare eventuali condizioni di disagio della stessa.
Pag. 7 Suggerisce, alle parti, di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, al fine di superare il clima di conflitto e di tensione tra loro, nell'esclusivo interesse di vittima della loro Per_1 incapacità di trovare accordi.
***
In punto spese, vista la parziale soccombenza delle parti, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
a parziale modifica del decreto emesso in data 23/03/2023 dal Tribunale di Novara nel procedimento R.G. V.G. n. 1122/2020:
1) dispone l'affido condiviso di ad entrambi i genitori;
Per_1
2) dispone che la minore sia collocata presso ciascun genitore a settimane alterne, con prelievo da parte del genitore il lunedì terminata la scuola e riaccompagnamento a scuola il lunedì successivo e che, per le festività, venga seguito il calendario già stilato dal Per_3
3) pone a carico di ad € 100,00 mensili, da versarsi entro il cinque di Parte_1 ogni mese, a mezzo bonifico bancario, oltre a rivalutazione ISTAT come per legge, con decorrenza dal gennaio 2025;
4) dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno:
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
Pag. 8 III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
5) dispone la perdurante presa in carico di presso il servizio NPI per le finalità di cui in Per_1 motivazione;
6) suggerisce alle parti di intraprendere un percorso alla genitorialità, anche per il tramite del servizio psicologia adulti;
7) compensa le spese di lite;
Pag. 9 Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 13/11/2025
Il Presidente
Dr. Andrea Ghinetti
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria Amoruso
Pag. 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella Incardona GIUDICE REL.
Dr.ssa Maria Amoruso GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 966 /2024, promossa da
(c.f. ), nato a [...] il [...]. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. FABIANI MARZIA
Domicilio eletto presso lo studio del difensore. parte ricorrente
E
(c.f. nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. BUONGIORNO DANILO
Domicilio eletto presso lo studio del difensore. parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Pag. 1 Parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione In via definitiva nel merito: - confermare quanto disposto nell'ordinanza emessa da codesta autorità giudiziaria in data 23 gennaio 2025 in punto collocazione paritaria della minore presso ciascun genitore ed in punto palinsesto
Per_1 degli incontri genitori-figlia come di seguito riportato: 1° settimana (turno lavorativo del padre del mattino)
Per_1 starà dal lunedì al lunedì mattina successivo presso il padre che preleverà la stessa tutti i pomeriggi da scuola e la terrà con sé. 2° settimana (turno lavorativo del padre del pomeriggio) starà dal lunedì al lunedì mattina
Per_1 successivo presso la madre che preleverà la stessa tutti i pomeriggi da scuola e la terrà con sé. In merito alle festività- vacanze scolastiche e ferie estive si chiede che venga modificato il palinsesto statuito nel decreto emesso in data 23/03/2024 ed applicato il palinsesto frutto dell'accordo raggiunto dalle parti che è tutt'ora in essere da oltre due anni e che prevede: per le Festività: “i ponti scolastici seguono l'alternanza del fine settimana. Le feste infrasettimanali sono godute dal genitore il cui giorno è di spettanza. Fine settimana Carnevale con papà (febbraio 2022). Pasqua: suddivisa in due periodi: dal giovedì (mattina) fino alla domenica sera prima di cena (intorno alle 18,30) con genitore 1 e fino al rientro a scuola con genitore 2. Primo periodo 2023 con la mamma. Natale: Di anno in anno Natale e Vigilia alternati. Chi ha la bambina alla Vigilia la accompagna all'altro genitore per le 11. Il papà farà sempre la prima parte delle vacanze sino al 31 mattina alle 9 e la mamma farà sempre le vacanze nella seconda parte. Vacanze estive: 2 settimane a testa da decidere entro il 30/04. I genitori accompagnano all'altro genitore entro le 21
Per_1 del giorno precedente il primo giorno di vacanza. festeggia festa della mamma e festa del papà con quel
Per_1 genitore a prescindere dal giorno di spettanza. Se sabato o domenica: tutta la giornata dalle 9 fino all'accompagnamento all'altro genitore la mattina successiva alle ore 9,00 o fino all'accompagnamento a scuola, a prescindere dal fine settimana di spettanza. Il compleanno di viene festeggiato dal genitore il cui giorno è di
Per_1 spettanza. In caso di malattia di rimane con il genitore con cui è o passa all'altro genitore se giornata di
Per_1 spettanza nel caso in cui la temperatura sia inferiore ai 37,5”. In punto vacanze natalizie il padre chiede che venga prevista l'alternanza annuale del giorno/notte del 31 dicembre di ogni anno;
- revocare l'onere posto in capo al sig. di contribuire al mantenimento della figlia con il versamento di €. 100,00 mensile oltre il 60% delle spese Pt_1 straordinarie stante la pariteticità dei tempi di permanenza (settimana alterne) presso ciascun genitore e la nascita della figlia secondogenita del sig. e, di conseguenza, stabilire che entrambi i genitori provvedano al Pt_1 mantenimento della figlia minore in forma diretta ripartendo nella misura del 50% solo le spese di carattere
Per_1 straordinario ripartite secondo il criterio individuato nel “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimento ex art. 316 c.c.”, emanato dal Tribunale di Torino, in data 15 marzo 2016, stabilendo in questo caso, che la sig.ra possa richiedere e beneficiare dell'assegno unico CP_1 nella misura del 100%. In subordine Ridurre, l'importo dell'assegno posto a carico del sig. a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento della figlia minore prevedendo che il padre concorra al 50% solo le spese di Per_1 carattere straordinario ripartite secondo il criterio individuato nel “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimento ex art. 316 c.c.”, emanato dal Tribunale di Torino, in data 15 marzo 2016. L'assegno unico continuerà ad essere richiesto nella misura del 50% da ciascun genitore. Richiamate le istanze istruttorie riportate nel ricorso introduttivo e nelle successive memorie difensive, ammettere TUTTE le predette istanze istruttorie nonché le prove orali dedotte e disattese compresa la richiesta formulata dall'esponente nel corso dell'udienza dell'8 ottobre 2024 (cf. verbale udienza) di esibizione della documentazione afferente al rapporto di lavoro che la sig.ra ha svolto presso la scuola pubblica Pier CP_1
Lombardo di Novara, posto che nella documentazione versata in atti non vi è traccia neppure negli estratti conto corrente Rigettare la richiesta svolta da controparte con note a verbale depositate in data 30/12/2024 di “attendere gli esiti degli approfondimenti clinici” sulla figlia prima di decidere in merito al procedimento in parola. La Per_1 richiesta è inammissibile ed inconferente con i fatti del presente giudizio che ha come oggetto la ratifica di un palinsesto di incontri padre-figlia in essere dal luglio del 2023 e la revoca e/o riduzione del contributo al mantenimento da
Pag. 2 parte del padre. Non vi è alcuna relazione tra il precedente disagio manifestato da , ormai risolto, e l'attuale Per_1 palinsesto degli incontri genitori-figlia. Si insta per il rigetto delle domande svolte da controparte e per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni. Con il favore delle spese
Parte resistente: Nel merito - Provvedere la collocazione prioritaria della Minore presso la madre che Per_1 manterrà anche la residenza anagrafica;
- confermare il palinsesto delle modalità fi frequentazione genitori-figli così come disposti nel provvedimento del 23/03/2023 (RG V.G. 1122/2020) con richiesta delle seguenti modifiche:
- Fine settimana Carnevale ad anni alterni con mamma e papà. Il fine settimana di carnevale nell'anno 2025 spetterà alla madre. - Per quanto concerne le vacanze di Natale si chiede di azionare il criterio dell'alternanza e quindi ad anni alterni un genitore trascorrerà la prima parte delle vacanze sino al 31 e l'altro genitore farà la seconda parte delle vacanze. - In relazione alla programmazione delle vacanze estive entro il 30/04 purtroppo la sig.ra insegnante, non può garantire il rispetto della data. - Pertanto il padre proporrà le sue due settimane di CP_1 vacanza e la sig.ra non appena possibile comunicherà le sue rispettando ovviamente la scelta già fatta dal CP_1 padre. -Disporre che il sig. versi per il mantenimento della figlia minore l'importo di € 400,00 Pt_1 Per_1 mensili oltre il 60% delle spese straordinarie. L'assegno unico continuerà ad essere richiesto nella misura del 50% da ciascun genitore;
In ogni caso - Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi a favore dell'avv. Danilo Buongiorno;
Pubblico Ministero: si rimette al Giudice
Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/05/2024, ha adito il Tribunale di Parte_1
Novara chiedendo la modifica del decreto emesso in data 23/03/2023 dal Tribunale di Novara nel procedimento R.G. V.G. n. 1122/2020 che così aveva stabilito “1) l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, 2) il Per_1 palinsesto degli incontri genitori-figlia: “il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo il calendario di seguito riportato: - a settimane alterne il padre durante una settimana trascorrerà con la figlia tutti i pomeriggi dal martedì al giovedì dall'uscita da scuola alle ore 21.00 mentre la settimana successiva accompagnerà a scuola il Per_1 martedì e il giovedì mattina;
- a week end alterni a partire dal venerdì all'uscita da scuola fino all'accompagnamento a scuola il lunedì mattina (il week end di pertinenza del padre corrisponde a quello della settimana in cui ha il turno lavorativo del mattino). In caso di impegni lavorativi del padre durante i week end, il sig. dovrà darne Pt_1 tempestiva comunicazione alla sig.ra e, salvi impegni di quest'ultima, la bambina starà con la madre e il CP_1 padre avrà la possibilità di recuperare il week end tenendo con sé la bambina nei pomeriggi in cui ha il riposo infrasettimanale, con pernottamento e accompagnamento a scuola il mattino successivo. In caso di impossibilità della madre, il padre dovrà organizzarsi affinché la bambina sia adeguatamente accudita e non ci sarà il recupero del week end. Durante le vacanze scolastiche natalizie, la figlia trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 al 6 gennaio. Durante le vacanze scolastiche estive la minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio.
Pag. 3 Durante le vacanze scolastiche pasquali la minore trascorrerà con ciascun genitore tre giorni ricomprendendo in tale periodo ad anni alterni il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; 3) il contributo al mantenimento a carico del sig. ossia, l'obbligo corrispondere alla sig.ra entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico Pt_1 CP_1 bancario, un assegno di importo pari a euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo indici Istat (FOI), oltre al 60% delle spese straordinarie 4) che i trasferimenti della minore sarebbero stati ripartiti in misura paritaria da parte di entrambi i genitori e l'assegno unico sarebbe stato richiesto secondo la normativa al 50% da ciascun genitore, 5) che il palinsesto indicato dalla CTU “potrà essere modificato dal coordinatore genitoriale al fine di renderlo il più funzionale possibile al benessere della bambina, tenuto conto anche degli impegni lavorativi dei genitori”
Il ricorrente ha rappresentato di aver intrapreso una relazione sentimentale con CP_1
e che dalla loro relazione, in data 1/12/2014 è nata . Dopo la nascita
[...] Persona_2 della bambina, la loro relazione è entrata in crisi, il loro rapporto è stato altalenante con continui allontanamenti della (unitamente alla bambina) dalla casa familiare. All'esito di un CP_1 allentamento avvenuto nel 2020, la aveva iniziato ad ostacolare il rapporto padre-figlia, CP_1 accusandolo di inadeguatezza genitoriale.
Inoltre, la aveva cambiato la pediatra della bambina e la residenza della minore, senza CP_1 interpellare il padre, inducendolo ad instaurare il procedimento R.G. V.G. n.1122/2020, nel corso del quale è stata espletata una CTU che aveva messo in luce la necessità che mantenesse Per_1 un rapporto “continuativo e significativo con entrambi i genitori”. La , tuttavia, non si CP_1 adeguava a tale schema (dopo una prima fase di rispetto) e riduceva i tempi di competenza paterna;
quindi, grazie al percorso di coordinamento genitoriale, i genitori arrivavano gradualmente alla modalità delle settimane alterne che, però, al termine dell'estate 2023 veniva disattesa dalla
, poi reintrodotta grazie al coordinatore genitoriale, con miglioramenti di CP_1 Per_1 riscontrati dai docenti. Nonostante ciò, i problemi con la proseguivano, al punto da CP_1 indurlo ad adire il Tribunale per chiedere “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione a modifica del provvedimento R.G. V.G. n. 1122/2020 del 23/03/2023 In via definitiva nel merito: - prevedere la collocazione paritaria della minore preso ciascun genitore con residenza Per_1 anagrafica presso la madre;
- prevedere l'applicazione del seguente palinsesto delle modalità di frequentazione genitori- figlia: 1° settimana (turno lavorativo del padre del mattino) starà dal lunedì al lunedì mattina successivo Per_1 presso il padre che preleverà la stessa tutti i pomeriggi da scuola e la terrà con sé. 2° settimana (turno lavorativo del padre del pomeriggio) starà dal lunedì al lunedì mattina successivo presso la madre che preleverà la stessa Per_1 tutti i pomeriggi da scuola e la terrà con sé. In merito alle festività-vacanze scolastiche e ferie estive si chiede che venga modificato il palinsesto statuito nel decreto emesso in data 23/03/2024 ed applicato il palinsesto frutto dell'accordo raggiunto dalle parti che è tutt'ora in essere dal oltre un anno e che prevede: per le Festività: “i ponti scolastici seguono l'alternanza del fine settimana. Le feste infrasettimanali sono godute dal genitore il cui giorno è di spettanza. Fine settimana Carnevale con papà (febbraio 2022). Pasqua: suddivisa in due periodi: dal giovedì (mattina) fino alla domenica sera prima di cena (intorno alle 18,30) con genitore 1 e fino al rientro a scuola con genitore 2. Primo periodo 2023 con la mamma. Natale: Di anno in anno Natale e Vigilia alternati. Chi ha la bambina alla Vigilia la accompagna all'altro genitore per le 11. Il papà farà sempre la prima parte delle vacanze sino al 31 mattina alle 9 e la mamma farà sempre le vacanze nella seconda parte. Vacanze estive: 2 settimane a testa da decidere entro il 30/04. I genitori accompagnano all'altro genitore entro le 21 del giorno precedente il primo giorno di Per_1 vacanza. festeggia festa della mamma e festa del papà con quel genitore a prescindere dal giorno di spettanza. Per_1
Se sabato o domenica: tutta la giornata dalle 9 fino all'accompagnamento all'altro genitore la mattina successiva alle ore 9,00 o fino all'accompagnamento a scuola, a prescindere dal fine settimana di spettanza. Il compleanno di
Pag. 4 viene festeggiato dal genitore il cui giorno è di spettanza. In caso di malattia di rimane con il Per_1 Per_1 genitore con cui è o passa all'altro genitore se giornata di spettanza nel caso in cui la temperatura sia inferiore ai 37,5”; - revocare, con decorrenza dalla domanda, l'onere posto in capo al sig. di contribuire al mantenimento Pt_1 della figlia con il versamento di €. 300,00 mensile oltre il 60% delle spese straordinarie stante la pariteticità dei tempi di permanenza (settimana alterne) presso ciascun genitore e, di conseguenza, stabilire che entrambi i genitori provvedano al mantenimento della figlia minore in forma diretta ripartendo nella misura del 50% solo le Per_1 spese di carattere straordinario ripartite secondo il criterio individuato nel “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimento ex art. 316 c.c.”, emanato dal Tribunale di Torino, in data 15 marzo 2016. L'assegno unico continuerà ad essere richiesto nella misura del 50% da ciascun genitore. In subordine Ridurre, con decorrenza dalla domanda, l'importo dell'assegno posto a carico del sig. Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore prevedendo che il padre corrisponda €. 50,00 al Per_1 mese oltre al 50% solo le spese di carattere straordinario ripartite secondo il criterio individuato nel “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimento ex art. 316 c.c.”, emanato dal Tribunale di Torino, in data 15 marzo 2016, stabilendo in questo caso, che la sig.ra CP_1 possa richiedere e beneficiare dell'assegno unico nella misura del 100%. - in via istruttoria - ordinare alla sig.ra la produzione in giudizio delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- ordinare alla sig.ra CP_1 CP_1
l'esibizione della scheda anagrafica Inps. Con riserva di produrre e dedurre ogni più utile mezzo istruttorio. Con il favore delle spese”.
Si è costituta nei termini di legge la quale ha negato la ricostruzione Controparte_1 avversaria evidenziando come avesse deciso di andare via all'esito di una serie di condotte aggressive e prevaricanti di (che, inizialmente, aveva tollerato perché ricondotte al Pt_1 dolore per la malattia e la perdita della di lui madre). Ha precisato che la collocazione alternata risultava molto pesante per vista la distanza tra le abitazioni dei genitori e considerato che, Per_1 quando era dal papà, doveva aderire al pre-scuola a causa degli orari di lavoro di . Ha Pt_1 concluso nei seguenti termini: “Provvedere la collocazione prioritaria della Minore presso la madre Per_1 che manterrà anche la residenza anagrafica;
- confermare il palinsesto delle modalità fi frequentazione genitori-figli così come disposti nel provvedimento del 23/03/2023 (RG V.G. 1122/2020) con richiesta delle seguenti modifiche: - Fine settimana Carnevale ad anni alterni con mamma e papà. Il fine settimana di carnevale nell'anno
2025 spetterà alla madre. - Per quanto concerne le vacanze di Natale si chiede di azionare il criterio dell'alternanza e quindi ad anni alterni un genitore trascorrerà la prima parte delle vacanze sino al 31 e l'altro genitore farà la seconda parte delle vacanze. - In relazione alla programmazione delle vacanze estive entro il 30/04 purtroppo la sig.ra insegnante, non può garantire il rispetto della data. - Pertanto il padre proporrà le sue due settimane CP_1 di vacanza e la sig.ra non appena possibile comunicherà le sue rispettando ovviamente la scelta già fatta dal CP_1 padre. -Disporre che il sig. versi per il mantenimento della figlia minore l'importo di € 400,00 Pt_1 Per_1 mensili oltre il 60% delle spese straordinarie. L'assegno unico continuerà ad essere richiesto nella misura del 50% da ciascun genitore;
In via istruttoria Con riserva di produrre e dedurre ogni più utile mezzo istruttorio;
In ogni caso
- Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi a favore dell'avv. Danilo Buongiorno”.
***
Alla prima udienza dell'8/10/2024, dato atto della regolare costituzione del contraddittorio, è stato svolto l'interrogatorio libero delle parti. ha dichiarato: “sono residente in [...], ove ho la residenza. Parte_1
Vivo da solo con mia figlia;
al piano di sopra ci sono i miei genitori. Sono proprietario dell'appartamento in cui vivo;
Pag. 5 ho un appartamento al mare in Sicilia, in comproprietà coni miei fratelli, che ho ricevuto in successione. Sono proprietario di una macchina. Sono dipendente a tempo indeterminato, con contratto da turnista, part-time, 20 ore settimanali. Lavoro su due turni dalle ore 8.00 alle ore 14.00 oppure dalle ore 14.00 alle ore 22.00; lavoro principalmente dal lunedì al venerdì, più una rotazione dove lavoro sabato e domenica;
in un anno lavoro circa 6 weekend. La mia abitazione dista circa 12 km dal luogo di lavoro. Percepisco intorno ai 1.600/1.800,00 euro mensili. Pago di mutuo 415,00 € mensili;
le rate della macchina ammontano a 255,00 € mensili e ho un finanziamento per piccoli elettrodomestici, per circa 70,00 €. Attualmente vedo mia figlia a settimane alterne, dal lunedì al lunedì. La bambina è serena ed è contenta, ha raggiunto un suo equilibrio. Mia figlia fa la quinta elementare a Novara. Ho un ottimo rapporto con mia figlia. Sono stato presente sin dalla nascita e abbiamo instaurato un bellissimo rapporto. La bambina non ha problematiche particolari, a scuola va bene e a molti amici. Fino all'anno scorso faceva hip-hop e da quest'anno fa danza acrobatica. Quanto è con me fa la pre-scuola e la lascio alle ore 7.45. La bambina termina le lezioni alle ore 16.30. Quando lavoro il pomeriggio, la bambina sta con la mamma. La sento, in ogni caso, ogni giorno alle 20.00. In merito alle scuole medie, vorrei che frequentasse l'istituto Duca D'Aosta; come orari, le lezioni inizierebbero alle ore 7.55 ed il termine alle ore 13.45. Io termino il lavoro alle 14.00 e la bambina dovrebbe attendere solo pochi minuti, in quanto lavoro vicino. Ho mio fratello che potrebbe aiutarmi, in quanto inizia alle ore 18.00, in quanto ha una attività di ristorazione”. ha dichiarato: “io abito a Novara, in via Torelli n. 6, insieme ai miei genitori e alla Controparte_1 bambina, a settimane alterne. Sono proprietaria di una macchina e una proprietà in Sicilia, con usufrutto in favore di mia mamma, mio zio e mia nonna. La nuda proprietà è al 50% con mia sorella. Io insegno in una scuola dell'infanzia a Galliate, con orario dalle ore 9.00 alle ore 13.00, dal lunedì al venerdì. Il contratto è a tempo indeterminato. Percepisco circa 800,00 € mensili. Il contratto di locazione è intestato ai miei genitori ma ho intenzione di acquistare una casa, ho già una proposta accettata, dove trasferirmi io e mia figlia. La nuova abitazione è sempre a Novara, vicino a casa dei miei genitori. Farò un mutuo per acquistare l'immobile, credo con rata di 400,00 €. Il mio rapporto con la bambina è confidenziale, è un ottimo rapporto. Sporadicamente la bambina fa la pipì a letto e ha paura di girare da sola per casa. Ne avevo parlata con la pediatra e con il , che mi avevano consigliato Per_3 di fare un percorso psicologico non iniziato e che senza il consenso del padre non posso avviare. Preciso che insieme al sig. abita la sua compagna e che la bambina ha manifestato la necessità di stare da sola con il papà o Pt_1 di ritagliarsi dei momenti da sola. La bambina ha un buon rapporto con il papà; la confidenza che ha con me non
è la stessa che ha con il papà. Lei cerca di non far rimanere male entrambi e soprattutto il padre. Io non concordo con l'attuale palinsesto delle visite, perché spesso il papà è assente, perché è al lavoro. La bambina sta spesso con la compagna di . Evidenzio che la bambina è inoltre molto stanca, in quanto entra a scuola alle ore 7.30 Pt_1
e svolge attività extrascolastiche e, quindi, torna a casa tardi. L'anno prossimo sarà uguale. Il padre del sig.
è soggetto anziano ed ultraottantenne, e lo zio non si è mai visto. Inoltre, la bambina dovrebbe ritornare Pt_1
a Novara per le attività sportive oppure rimanere in giro per Novara. Le insegnanti mi hanno segnalato in più occasioni che la bambina è stanca. Io non voglio negare o impedire il rapporto tra il papà e la bambina, che è stanca ed è piccola. Non mi piace che la bambina dorma nel lettone con e la compagna e non mi piace che Pt_1 dorma nel letto con il nonno;
nella CTU non era stato chiesto l'ampliamento a settimane alterne, ma solo che si ampliasse il diritto di visita del padre, che vedeva la bambina molto poco. Il non ha visto la bambina e non Per_3 ha fatto un percorso con lei. Alla fine del percorso il ha chiesto che venisse vista da NPI solo per chiudere il Per_3 discorso. La bambina mi ha detto che anche a casa del padre ci sono stati episodi in cui ha fatto pipì nel letto”.
All'esito dell'udienza, è stato adottato il seguente provvedimento “Visto l'art. 473 bis.2 c.p.c. ORDINA a parte resistente il deposito telematico, entro sette giorni, della documentazione di cui all'art. 473 bis.12
Pag. 6 co. 3 c.p.c. Visto l'art. 473 bis.22 co. 3 e 4 c.p.c. RIGETTA le ulteriori istanze istruttorie;
FISSA per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale l'udienza del giorno 9 gennaio 2025 ore 14.00”.
Alla successiva udienza del 9/1/2025, la difesa della ha rappresentato che ha CP_1 Per_1 espresso disagio alla pediatra mentre la difesa ha rappresentato che alcuni Pt_1 comportamenti della minore si verificano solo quando la bambina è con la madre;
quindi, è stato adottato il seguente provvedimento provvisorio: “a) Dispone l'affidamento condiviso della minore Per_4
ad entrambi i genitori;
b) Dispone che la minore sia collocata presso ciascun genitore a settimane alterne,
[...] con prelievo da parte del genitore il lunedì terminata la scuola e riaccompagnamento a scuola il lunedì successivo e che, per le festività, venga seguito il calendario già stilato dal;
c) Riduce il contributo al mantenimento da Per_3 parte di ad € 100,00 mensili, da versarsi entro il cinque di ogni mese, a mezzo Parte_1 bonifico bancario, oltre a rivalutazione ISTAT come per legge, con decorrenza dal gennaio 2025; d) Pone a carico di il 60% delle spese straordinarie, secondo quanto previsto dal Protocollo del Parte_1
Tribunale di Torino;
e) Dispone la presa in carico della minore da parte del Servizio di N.P.I. per le Per_1 finalità di cui in motivazione;
f) Fissa per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 22 maggio 2025 ore 11.15 g) Invita il Servizio NPI a trasmettere relazione sull'attività svolta entro il 15 maggio 2025”.
L'udienza del 22/5/2025 è stata rinviata per mancato pervenimento della relazione del servizio NPI, con rinvio all'udienza del 23/6/2025, durante cui è stata disposta la prosecuzione del monitoraggio di Per_1
Quindi, con ordinanza dell'1/10/2025, ritenuto superfluo procedere con ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ritiene il Collegio di dover confermare l'assetto predisposto con i provvedimenti provvisori del 23/1/2025 e quindi disporre la collocazione paritetica di da entrambi i genitori. Per_1
In punto affido, premesse alcune criticità per cui è necessario che i genitori intraprendano un nuovo percorso alla genitorialità per superare il conflitto nell'interesse esclusivo di non sono state Per_1 segnalate inadeguatezze dell'uno o dell'altro genitore, per cui va confermato l'affido condiviso.
Va, appunto, confermata la collocazione paritetica di considerato che -come emerge dalle Per_1 relazioni del servizio NPI- la bambina subisce il conflitto dei genitori e non la collocazione alternata, che non appare pregiudizievole per la stessa. Anzi, l'ascolto da parte delle dottoresse del servizio NPI ha dato serenità a Per_1
Dal punto di vista economico, considerata la sperequazione reddituale tra le parti, va altresì confermato l'obbligo di di contribuire al mantenimento di versando la somma Pt_1 Per_1 di € 100,00, oltre al 60% delle spese straordinarie, individuate secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Torino.
L'assegno unico universale deve essere percepito al 50%.
Va mantenuta necessariamente la presa in carico di presso il servizio neuropsichiatria Per_1 infantile, al fine di valutare il benessere della minore ed eventualmente segnalare eventuali condizioni di disagio della stessa.
Pag. 7 Suggerisce, alle parti, di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, al fine di superare il clima di conflitto e di tensione tra loro, nell'esclusivo interesse di vittima della loro Per_1 incapacità di trovare accordi.
***
In punto spese, vista la parziale soccombenza delle parti, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
a parziale modifica del decreto emesso in data 23/03/2023 dal Tribunale di Novara nel procedimento R.G. V.G. n. 1122/2020:
1) dispone l'affido condiviso di ad entrambi i genitori;
Per_1
2) dispone che la minore sia collocata presso ciascun genitore a settimane alterne, con prelievo da parte del genitore il lunedì terminata la scuola e riaccompagnamento a scuola il lunedì successivo e che, per le festività, venga seguito il calendario già stilato dal Per_3
3) pone a carico di ad € 100,00 mensili, da versarsi entro il cinque di Parte_1 ogni mese, a mezzo bonifico bancario, oltre a rivalutazione ISTAT come per legge, con decorrenza dal gennaio 2025;
4) dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno:
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
Pag. 8 III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
5) dispone la perdurante presa in carico di presso il servizio NPI per le finalità di cui in Per_1 motivazione;
6) suggerisce alle parti di intraprendere un percorso alla genitorialità, anche per il tramite del servizio psicologia adulti;
7) compensa le spese di lite;
Pag. 9 Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 13/11/2025
Il Presidente
Dr. Andrea Ghinetti
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria Amoruso
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