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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/04/2025, n. 1818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1818 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4327/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Serafina Aceto GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4327/2023
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. MICHELETTA TITA' DANIELE Parte_1
SPIRITO presso cui è elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE
contro rappresentata e difesa dall'avv. POSELLA CATERINA, presso cui è CP_1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente e da parte resistente in data 20.02.2025.
Per il P.M.
Visto, Il PM nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 CP_1 in Torino il 28/06/1998.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n.446, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998).
Dal matrimonio è nato un figlio: in data 5.02.2002. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del
25.02.2013, omologata dal Tribunale di Torino in data 2.03.2013.
Con ricorso depositato il 27/02/2023, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio, formulava le proprie difese e chiedeva inoltre assumersi provvedimenti in punto mantenimento della prole.
All'udienza del 26.9.2023 le parti venivano sentite dal Presidente, il quale all'esito emetteva i provvedimenti provvisori. All'udienza del 18.12.2023 il G.I. concedeva i termini per le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Prima della celebrazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo. Nel termine loro assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente precisate, come in epigrafe indicate, sostitutive della discussione orale ai sensi dell'art. 473bis.22 co. 4 c.p.c.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori e , iscrizione i cui estremi sono Parte_1 CP_1 precisati in narrativa;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di provvedere alle incombenze di legge;
DISPONE in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate:
DISPONE che il Signor versi alla SI mediante bonifico bancario, l'importo di Pt_1 CP_1 euro 250,00 mensili a titolo di concorso al mantenimento per il figlio , fino al mese di giugno Per_1
2025 incluso, cessando dal mese di luglio 2025 ogni contribuzione.
DÀ ATTO che nel rispetto e nell'esatto adempimento di quanto qui stabilito, le parti dichiarano di non avere altro reciprocamente a pretendere, di aver così regolato ogni reciproca questione patrimoniale. Espressamente il Signor rinuncia altresì ad ogni pretesa restitutoria nei Pt_1 confronti della SI e/o del figlio, a qualsivoglia titolo o ragione. CP_1
DÀ ATTO che le parti si rilasciano reciproco consenso per il rilascio di documenti per l'espatrio.
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
11/04/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Serafina Aceto GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4327/2023
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. MICHELETTA TITA' DANIELE Parte_1
SPIRITO presso cui è elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE
contro rappresentata e difesa dall'avv. POSELLA CATERINA, presso cui è CP_1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente e da parte resistente in data 20.02.2025.
Per il P.M.
Visto, Il PM nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 CP_1 in Torino il 28/06/1998.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n.446, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998).
Dal matrimonio è nato un figlio: in data 5.02.2002. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del
25.02.2013, omologata dal Tribunale di Torino in data 2.03.2013.
Con ricorso depositato il 27/02/2023, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio, formulava le proprie difese e chiedeva inoltre assumersi provvedimenti in punto mantenimento della prole.
All'udienza del 26.9.2023 le parti venivano sentite dal Presidente, il quale all'esito emetteva i provvedimenti provvisori. All'udienza del 18.12.2023 il G.I. concedeva i termini per le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Prima della celebrazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo. Nel termine loro assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente precisate, come in epigrafe indicate, sostitutive della discussione orale ai sensi dell'art. 473bis.22 co. 4 c.p.c.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori e , iscrizione i cui estremi sono Parte_1 CP_1 precisati in narrativa;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di provvedere alle incombenze di legge;
DISPONE in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate:
DISPONE che il Signor versi alla SI mediante bonifico bancario, l'importo di Pt_1 CP_1 euro 250,00 mensili a titolo di concorso al mantenimento per il figlio , fino al mese di giugno Per_1
2025 incluso, cessando dal mese di luglio 2025 ogni contribuzione.
DÀ ATTO che nel rispetto e nell'esatto adempimento di quanto qui stabilito, le parti dichiarano di non avere altro reciprocamente a pretendere, di aver così regolato ogni reciproca questione patrimoniale. Espressamente il Signor rinuncia altresì ad ogni pretesa restitutoria nei Pt_1 confronti della SI e/o del figlio, a qualsivoglia titolo o ragione. CP_1
DÀ ATTO che le parti si rilasciano reciproco consenso per il rilascio di documenti per l'espatrio.
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
11/04/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.