Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 27/03/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2630/2023 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Potenza
Prima Sezione Civile
Il Giudice, Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2630/2023 R.Gen.Aff.Cont. riservata in decisione all'udienza del
13.12.2024 previa concessione dei termini previsti dagli artt.189 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c. e vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ABBAMONTE ORAZIO e dall'Avv. Guido Ciccarelli, domiciliato come in atti, giusta procura allegata telematicamente all'atto introduttivo del giudizio;
ATTORE
E
C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Roma Via Palestro n. 81;
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo;
Conclusioni: i difensori di parte attrice hanno concluso mediante apposita nota depositata ex art. 189 cod. proc. civ.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, agiva in giudizio nei Parte_1 confronti dell' , per sentir accogliere le Controparte_1
seguenti conclusioni:
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[...] invece stata corrisposta soltanto la somma di € 45.110,68;
b) conseguentemente dichiarare che deve corrispondergli la residua somma di CP_1
€ 18.991,31 ed emettere la relativa statuizione di condanna;
c) vittoria di spese con conseguenze di legge in ordine alle spese del giudizio
A supporto delle proprie richieste deduceva:
- di aver presentato all' in qualità di proprietario di estensioni di terreno destinate a CP_1 seminativo, domanda unica di pagamento (n° 10265160928) nell'anno 2021;
- che, all'esito dell'istruttoria, gli era stato riconosciuto un credito per complessivi €
64.101,99, di cui: 902,18 per restituzione disciplina finanziaria fascia oltre 2000 €; €
36.011,30 per destinazioni ammissibili al regime di base;
€ 18.985,15 per aiuto all'inverdimento; € 6.623,84 per superficie coltivata a frumento duro;
€ 1.579,52 per superficie coltivata a leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose;
- di aver ricevuto un'erogazione solo parziale delle somme riconosciutegli e precisamente
€ 31.905,69 per destinazioni ammissibili al regime di base;
€13.204,99 per l'aiuto all'inverdimento;
- di essere creditore nei confronti di della residua somma di € 18.991,31. CP_1
Nonostante la regolarità della notifica, l'amministrazione convenuta rimaneva contumace.
La causa, documentalmente istruita, veniva, dunque rinviata per la decisione previa concessione dei termini di cui al novellato art. 189 cod. proc. civ.
***
1. Preliminarmente, poiché formalmente non è stato fatto in precedenza, data la regolare evocazione in giudizio, avvenuta mediante notificazione della citazione a mezzo pec direttamente all'ente convenuto, si dichiara la contumacia dell . CP_1
2. Sempre preliminarmente, e per completezza, si osserva che, poiché oggetto della controversia è una domanda di adempimento al pagamento di somme di denaro in funzione di una disciplina, derivante dalla normativa comunitaria, attinente ad erogazioni pubbliche, rispetto alle quali peraltro la normativa volta a disciplinarne presupposti e modalità assume carattere di dettaglio, tale da costituire un vincolo all'attività della P.A., la quale è solo tenuta ad accertare la sussistenza dei presupposti di legge (qui, a monte,
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come si dirà, di Regolamenti Europei), ed operare di conseguenza, la posizione soggettiva del ricorrente rientra nell'ambito dei diritti soggettivi, con conseguente giurisdizione del
G.O. in luogo di quella del G.A. (cfr. tra le altre, Cass. Civ. SSUU, Sentenza n. 15867 del
20/07/2011; Cass. Civ. SSUU Sentenza n. 19806 del 18/07/2008).
3. Nel merito si osserva quanto segue.
3.1. La presente causa si incentra sul Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (successivamente modificato ed integrato dal Regolamento (UE) n. 2017/2393), recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abrogava il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del
Consiglio.
In generale, si tratta di una disciplina volta a stabilire norme che regolano i pagamenti diretti a sostegno degli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune (PAC), in relazione ai premi per la titolarità dei c.d. titoli PAC. I pagamenti sono eseguiti interamente, a condizione che gli agricoltori soddisfino determinati requisiti fondamentali in materia di ambiente, cambiamenti climatici, buone condizioni agronomiche e ambientali, sanità pubblica, salute degli animali, salute delle piante e benessere degli animali, note complessivamente come “condizionalità”, ed a loro volta normativizzate del Regolamento (UE) n. 1306/2013.
Nell'ordinamento nazionale, alla convenuta , quale successore della precedente CP_1
sono affidati i compiti Controparte_2
istituzionali di svolgimento delle funzioni di organismo di coordinamento e di organismo pagatore nell'ambito dell'erogazione dei fondi dell'Unione Europea ai produttori agricoli,
e dunque si configura quale concreto punto di riferimento dei richiedenti con cui interfacciarsi ai fini della gestione dell'istruttoria e per la materiale erogazione dei fondi stessi.
§3.2 Tanto premesso, parte attrice lamenta l'inadempimento della convenuta che, per il
2021, a fronte di una somma dovuta di € 64.101,99, avrebbe erogato solamente €
45.110,68, rimanendo, pertanto, non corrisposta l'ulteriore somma dovuta di € 18.991,31.
Tale assunto è corredato dalla presentazione, quale documentazione allegata all'atto introduttivo, in primo luogo della domanda di aiuti per l'anno 2021, ove si fa riferimento ad una superficie ammissibile dichiarata di 208 ettari e 37 are (cfr. pagina 2, quadro B,
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sezione III); in secondo luogo, da una schermata del sito del Sistema Informativo
Agricolo Nazionale (SIAM) ove si evince l'avvenuto pagamento per € 45.110,68 (pari alla somma che l'attore riconosce come ricevuta); in terzo luogo, da una stampa del portale informatico del da cui si evince, in relazione alla stessa domanda (n. Pt_2
10265160928) che, a fronte di un importo ammesso per € 61.620,66, è stata erogata solamente la minor somma di € 45.110,68, risultando ancora dovuta la residua somma di
15.520,93, al netto delle trattenute comunitarie (cfr. allegato alla memoria ex art. 171 ter n.2 cod. proc. civ.).
3.3. In relazione alle allegazioni e prove prodotte, anche in relazione alla contumacia di parte convenuta, secondo quanto si spiegherà appresso, la domanda va accolta (sebbene limitatamente alla minor somma risultante come ancora dovuta dall'allegata schermata del SIAM, non avendo l'attore evidentemente provato la debenza della maggior somma, pari a 18.991,31, in questa sede pretesa).
Come noto, principio fondamentale del processo civile è quello dell'onere di allegazione e prova, ad opera della parte che intende far valere un diritto, dei fatti posti a fondamento del diritto fatto valere. Mentre, d'altra parte, onere di allegazione e prova ha la controparte in ordine ai c.d. fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto fatto valere. Ciò che si trae dal combinato disposto degli artt. 112 c.p.c., per il quale “Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa;
e non può pronunciare
d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti” (da cui si trae, come corollario, che, proprio in funzione di un potere decisionale limitato a domande ed eccezioni di parte, quest'ultimo non può che essere esso stesso limitato ai fatti rispettivamente allegati dalle parti, cfr. tra le tante ad es. da ultimo Cass. Civ. Sez. 1^ sentenza n. 31837 del 04.11.2021; Cass. Civ. Sez. Lav. Ordinanza n. 22254 del
04/08/2021); 115 c.p.c, per il quale “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre
a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza” e 2697 c.c., per cui “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce
l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
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In materia di obbligazioni, inoltre, tali assunti vanno inevitabilmente integrati con la giurisprudenza che si è consolidata a seguito di Cass. Civ. Sentenza n. 13533 del
30/10/2001 (Rv. 549956 - 01), per cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione
o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (conforme giurisprudenza unanime successiva, tra cui, tra le tante, per rimanere ad anni più recenti, cfr. ad esempio Cass.
Civ. Sez. 1, Sentenza n. 15659 del 15/07/2011 (Rv. 618664 - 01); Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 826 del 20/01/2015 (Rv. 634361 - 01); Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n.
13685 del 21/05/2019 (Rv. 654047 - 01).
Ora, nel caso di specie, si ha a che fare con una domanda volta a fare valere l'inadempimento della convenuta in relazione alla mancata erogazione della complessiva somma dovuta per l'annata 2021 e, dunque, un'ipotesi inquadrabile nell'ambito dell'inesatto adempimento sub specie di inadempimento parziale.
Si ritiene che, in base al ricorso ed alla documentazione prodotta, l'istante abbia allegato e provato i fatti costitutivi del diritto ad ottenere premi PAC per l'anno 2021.
In particolare, risulta provata la titolarità di titoli PAC per l'anno in discorso, così come la presentazione della domanda di premi per l'annata in esame, ma soprattutto v'è
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allegazione e prova dell'effettuazione da parte dell' di un'erogazione per l'annata in CP_1
esame, sebbene di importo inferiore a quanto in questa sede richiesto dal ricorrente.
Ciò che, come tale, vale come ulteriore elemento a riprova della sussistenza dei presupposti di un credito del ricorrente verso l' per tale causale in relazione CP_1 all'annata 2021 per la residua somma di € 15.520,93, risultante come ancora dovuta dalla schermata SIAM prodotta dall'istante.
Ciò posto, sulla base della giurisprudenza richiamata, risulta assolto l'onere di allegazione e prova dei fatti costitutivi del credito da parte del ricorrente, giacché, in relazione al quantum, è sufficiente da parte del creditore l'allegazione dell'inadempimento di controparte.
Essendo mancata la costituzione e difesa di parte convenuta, ovviamente non in relazione al principio di non contestazione (che non si può applicare al contumace), il quale attiene al profilo (a seconda dell'orientamento dottrinale che si ritiene di condividere) della definizione di una modalità di prova dei fatti ovvero della definizione di un quadro fattuale ritenuto incontestabile a prescindere dalla prova (ma sempre in relazione a fatti allegati e che invece altrimenti avrebbe dovuto provare la controparte di quella non contestante), bensì in relazione al riparto dell'onere di allegazione e prova sopra specificato in via giurisprudenziale in materia di azioni (tra le altre) di adempimento di obbligazioni, poiché dunque l'onere della prova anche dell'esattezza del quantum debeatur spetta al debitore, tale prova non è stata per definizione fornita, con la conseguenza che il Giudice dovrà considerare giudizialmente come dovuto l'importo allegato dal creditore.
In relazione a quanto disposto dall' art. 75 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 (poi abrogato da Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021), ma applicabile ratione temporis al caso di specie, per cui: “1. I pagamenti nell'ambito dei regimi e delle misure di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2, sono eseguiti nel periodo dal 1° dicembre al 30 giugno dell'anno civile successivo.”, saranno poi dovuti su tale somma gli interessi legali a decorrere dal 01.07.2022 e fino a soddisfo.
Non può essere, invece, riconosciuta la richiesta rivalutazione monetaria, in mancanza di prova del maggior danno, trattandosi di debito di valuta.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del 13.08.2022,
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tenuto conto del valore della domanda, dell'assenza di attività istruttoria, del tenore degli scritti difensivi, della semplicità della controversia anche in relazione alla contumacia della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, CONDANNA la convenuta
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 al pagamento in favore dell'attore , della somma di € 15.520,93 Parte_1
oltre interessi legali decorrenti dal 01.07.2022 fino a soddisfo;
2) CONDANNA la convenuta Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere in favore dell'attore
[...]
le spese processuali, che si liquidano complessivamente in Parte_1
3.041,00, di cui € 501,00 per esborsi ed € 2.540,00 per onorari, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge se dovute, disponendosene la distrazione in favore dei difensori, Avv. Orazio Abbamonte e Avv. Guido Ciccarelli, dichiaratisi antistatari;
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Potenza, il 27/03/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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