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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 26/06/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2917.2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n° 2917/2023 RG del Tribunale di Viterbo trattenuta in decisione all'udienza del 25.06.2025, promossa da:
C.F. nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Ronciglione, in via delle Cartiere II n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Colonna e con questi elettivamente domiciliata in Ronciglione, via dell'ex Ospedale n. 15, studio del difensore;
Opponente
Nei confronti di
, CF , nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente a[...];
Opposto-contumace
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 738/2023 emesso dal Tribunale di Viterbo il
03.10.2023 nel procedimento recante R.G. 2151/2023.
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Viterbo n. Parte_1
738/2023 con il quale gli era stato intimato di pagare la somma di € 35.000,00, oltre interessi e spese, dovuta a titolo di restituzione del prestito infruttifero concessole in data 21.10.2014 dall'ex convivente al fine avviare lo studio professionale di fisioterapia sito in Controparte_1
Trevignano Romano.
A fondamento dell'opposizione deduceva che il conto corrente su cui l'opposto aveva eseguito il versamento era stato aperto presso la (conto n. 3649, filiale di Anguillara Sabazia) e CP_2 formalmente intestato alla sola opponente con l'intento comune di impiegare la provvista per l'organizzazione del matrimonio, celebrato il 29.06.2017 dopo l'inizio della convivenza nell'anno
2013, e per la costituzione del nuovo nucleo familiare, come confermato anche dall'addebito di pagamenti relativi all'acquisto del mobilio, al pranzo ed al viaggio di nozze e dall'accredito delle regalie effettuate da parenti ed amici in occasione del matrimonio.
Peraltro, nel corso della convivenza, le parti avevano sempre suddiviso le spese familiari, tant'è che la stessa aveva spesso versato somme cospicue all'opposto e sopportato varie spese Pt_1 connesse al matrimonio ed alla convivenza, in alcune occasioni senza richiedere la contribuzione pro-quota dovuta dall'opposto.
Ribadiva, quindi, che la dazione pecuniaria non era stata utilizzata per avviare lo studio fisioterapico, trattandosi di studio associato i cui costi venivano pagati impiegando le risorse prelevate dal conto corrente dedicato. D'altra parte, avendo la un conto corrente personale Pt_1 intestato presso la Banca Lazio Nord fin dall'anno 2013 (n. C0140000313366), non vi sarebbe stata la necessità di aprire il conto corrente n. 3649 presso su cui l'opposto aveva eseguito CP_2 il versamento di cui chiedeva la restituzione, se non per destinarlo alle esigenze del nuovo nucleo familiare.
Al riguardo precisava ulteriormente che il conto corrente n. 3649 presso sebbene CP_2 destinato alle spese familiari, era stato di comune accordo intestato esclusivamente alla stessa anche perché l'opposto intendeva sottrarre la somma versata, in parte derivante dal Pt_1 risarcimento del danno da sinistro, alla ex moglie da cui stava divorziando, mentre la causale
“prestito infruttifero” era stata indicata nella disposizione di bonifico esclusivamente per finalità fiscali.
Pertanto, chiedeva di revocare il monitorio o, in via gradata, di ridurre l'importo da restituire, avuto riguardo all'utilizzo della provvista per spese familiari e tenuto conto del pagamento da parte della
2 stessa opponente di varie spese comuni per le quali non aveva richiesto all'opposto la compartecipazione.
2. Nonostante la rituale notifica non si costituiva l'opposto . Controparte_1
3. Nello svolgimento del processo l'opponente depositava memoria integrativa, producendo fatture ed assegni diretti a dimostrare il pagamento di spese comuni, in relazione alle quali chiedeva la compensazione giudiziale pro-quota con il credito eventualmente riconosciuto all'opposto.
Tenuto conto del carattere documentale della causa non veniva ammessa la prova testimoniale;
parimenti non veniva disposto l'ordine di esibizione degli estratti del conto corrente del CP_1 presso la Banca Popolare di Spoleto, poiché l'opponente non ne specificava la pertinenza e la rilevanza rispetto all'accertamento dei fatti di causa.
Dichiarata la contumacia dell'opposto, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del
25.06.2025.
4. L'opposizione merita di essere accolta per le ragioni di seguito illustrate, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Preliminarmente deve essere confermata la contumacia di . Controparte_1
Passando al merito, in linea di diritto giova ricordare che, nel rapporto di convivenza, l'attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio configura adempimento di un'obbligazione naturale solo allorquando la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio ed alle condizioni sociali del solvens (Cass. 11303/2020). Infatti, i rapporti di convivenza, quali formazioni sociali rilevanti ex art. 2 Cost., sono caratterizzati da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale e si configurano come adempimento di un'obbligazione naturale ove siano rispettati i principi di proporzionalità e adeguatezza dettati dall'art. 2034 c.c.
In tema di esperibilità dell'actio de in rem verso fra conviventi, si deve ricordare che l'azione restitutoria diviene ammissibile qualora le prestazioni rese da un convivente a vantaggio dell'altro vadano oltre il mero adempimento al dovere morale di contribuire alla vita della coppia o alla realizzazione di un progetto comune. Tale rimedio residuale consente, infatti, al soggetto impoverito di richiedere un indennizzo nel caso in cui esso possa ritenersi danneggiato in seguito ad uno spostamento patrimoniale a favore di altro soggetto senza giusta causa, ossia quando non sussista una ragione che, secondo l'ordinamento, giustifichi il profitto o il vantaggio dell'arricchito, in quanto non volto alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela (Cass. 11330/2009).
3 Orbene, con riguardo al versamento di cui viene richiesta la restituzione, deve anzitutto osservarsi che la causale del bonifico “prestito infruttifero” non può essere considerata vincolante per l'inquadramento giuridico dell'attribuzione, giacché parte opponente ha dimostrato che la provvista formata con l'indicato versamento è stata impiegata in modo promiscuo anche per finalità connesse alla convivenza ed al pagamento di spese familiari;
detti impieghi evidentemente non sono coerenti con la causa del prestito di denaro indicata dall'opposto, in quanto trattasi di adempimento di obbligazioni gravanti su entrambi i conviventi.
Inoltre, l'opposto non ha dato prova dell'utilizzo dell'intera somma bonificata per l'avvio dell'attività professionale gestita dall'opponente.
Dacché discende quale corollario che, non avendo l'opposto dimostrato che la dazione fosse riconducibile ad un mutuo di scopo, l'attribuzione patrimoniale del 21.10.2014 non può che qualificarsi come esecuzione di un'obbligazione naturale fra conviventi, tenuto conto della convivenza fra le parti iniziata nell'anno 2013. Rispetto a tale attribuzione il solvens non ha dimostrato, come sarebbe stato suo onere, che l'importo era sproporzionato rispetto all'entità del proprio patrimonio e delle condizioni sociali.
Infatti, nel fascicolo del monitorio non risulta prodotta la documentazione patrimoniale e reddituale dell'opposto utile a ricostruire detta sproporzione.
Non essendo in atti la prova della sproporzione, alla dazione deve riconoscersi la finalità solutoria di un'obbligazione naturale fra conviventi che, pertanto, non è ripetibile.
La descritta ricostruzione impone l'accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo del Tribunale di Viterbo n. 738/2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono regolate ex D.M. 55/2014, tenuto conto del disputatum, dell'assenza di attività istruttoria e del contenuto delle difese, liquidando l'importo in prossimità dei parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando sulla controversia fra le parti in epigrafe, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Viterbo
n. 738/2023, alla luce delle ragioni esplicitate in parte motiva;
2. Condanna l'opposto alla refusione delle spese di lite, che liquida in € Controparte_1
5.900,00, oltre conseguenze di legge.
Così deciso in Viterbo, 25.06.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
4 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n° 2917/2023 RG del Tribunale di Viterbo trattenuta in decisione all'udienza del 25.06.2025, promossa da:
C.F. nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Ronciglione, in via delle Cartiere II n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Colonna e con questi elettivamente domiciliata in Ronciglione, via dell'ex Ospedale n. 15, studio del difensore;
Opponente
Nei confronti di
, CF , nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente a[...];
Opposto-contumace
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 738/2023 emesso dal Tribunale di Viterbo il
03.10.2023 nel procedimento recante R.G. 2151/2023.
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Viterbo n. Parte_1
738/2023 con il quale gli era stato intimato di pagare la somma di € 35.000,00, oltre interessi e spese, dovuta a titolo di restituzione del prestito infruttifero concessole in data 21.10.2014 dall'ex convivente al fine avviare lo studio professionale di fisioterapia sito in Controparte_1
Trevignano Romano.
A fondamento dell'opposizione deduceva che il conto corrente su cui l'opposto aveva eseguito il versamento era stato aperto presso la (conto n. 3649, filiale di Anguillara Sabazia) e CP_2 formalmente intestato alla sola opponente con l'intento comune di impiegare la provvista per l'organizzazione del matrimonio, celebrato il 29.06.2017 dopo l'inizio della convivenza nell'anno
2013, e per la costituzione del nuovo nucleo familiare, come confermato anche dall'addebito di pagamenti relativi all'acquisto del mobilio, al pranzo ed al viaggio di nozze e dall'accredito delle regalie effettuate da parenti ed amici in occasione del matrimonio.
Peraltro, nel corso della convivenza, le parti avevano sempre suddiviso le spese familiari, tant'è che la stessa aveva spesso versato somme cospicue all'opposto e sopportato varie spese Pt_1 connesse al matrimonio ed alla convivenza, in alcune occasioni senza richiedere la contribuzione pro-quota dovuta dall'opposto.
Ribadiva, quindi, che la dazione pecuniaria non era stata utilizzata per avviare lo studio fisioterapico, trattandosi di studio associato i cui costi venivano pagati impiegando le risorse prelevate dal conto corrente dedicato. D'altra parte, avendo la un conto corrente personale Pt_1 intestato presso la Banca Lazio Nord fin dall'anno 2013 (n. C0140000313366), non vi sarebbe stata la necessità di aprire il conto corrente n. 3649 presso su cui l'opposto aveva eseguito CP_2 il versamento di cui chiedeva la restituzione, se non per destinarlo alle esigenze del nuovo nucleo familiare.
Al riguardo precisava ulteriormente che il conto corrente n. 3649 presso sebbene CP_2 destinato alle spese familiari, era stato di comune accordo intestato esclusivamente alla stessa anche perché l'opposto intendeva sottrarre la somma versata, in parte derivante dal Pt_1 risarcimento del danno da sinistro, alla ex moglie da cui stava divorziando, mentre la causale
“prestito infruttifero” era stata indicata nella disposizione di bonifico esclusivamente per finalità fiscali.
Pertanto, chiedeva di revocare il monitorio o, in via gradata, di ridurre l'importo da restituire, avuto riguardo all'utilizzo della provvista per spese familiari e tenuto conto del pagamento da parte della
2 stessa opponente di varie spese comuni per le quali non aveva richiesto all'opposto la compartecipazione.
2. Nonostante la rituale notifica non si costituiva l'opposto . Controparte_1
3. Nello svolgimento del processo l'opponente depositava memoria integrativa, producendo fatture ed assegni diretti a dimostrare il pagamento di spese comuni, in relazione alle quali chiedeva la compensazione giudiziale pro-quota con il credito eventualmente riconosciuto all'opposto.
Tenuto conto del carattere documentale della causa non veniva ammessa la prova testimoniale;
parimenti non veniva disposto l'ordine di esibizione degli estratti del conto corrente del CP_1 presso la Banca Popolare di Spoleto, poiché l'opponente non ne specificava la pertinenza e la rilevanza rispetto all'accertamento dei fatti di causa.
Dichiarata la contumacia dell'opposto, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del
25.06.2025.
4. L'opposizione merita di essere accolta per le ragioni di seguito illustrate, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Preliminarmente deve essere confermata la contumacia di . Controparte_1
Passando al merito, in linea di diritto giova ricordare che, nel rapporto di convivenza, l'attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio configura adempimento di un'obbligazione naturale solo allorquando la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio ed alle condizioni sociali del solvens (Cass. 11303/2020). Infatti, i rapporti di convivenza, quali formazioni sociali rilevanti ex art. 2 Cost., sono caratterizzati da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale e si configurano come adempimento di un'obbligazione naturale ove siano rispettati i principi di proporzionalità e adeguatezza dettati dall'art. 2034 c.c.
In tema di esperibilità dell'actio de in rem verso fra conviventi, si deve ricordare che l'azione restitutoria diviene ammissibile qualora le prestazioni rese da un convivente a vantaggio dell'altro vadano oltre il mero adempimento al dovere morale di contribuire alla vita della coppia o alla realizzazione di un progetto comune. Tale rimedio residuale consente, infatti, al soggetto impoverito di richiedere un indennizzo nel caso in cui esso possa ritenersi danneggiato in seguito ad uno spostamento patrimoniale a favore di altro soggetto senza giusta causa, ossia quando non sussista una ragione che, secondo l'ordinamento, giustifichi il profitto o il vantaggio dell'arricchito, in quanto non volto alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela (Cass. 11330/2009).
3 Orbene, con riguardo al versamento di cui viene richiesta la restituzione, deve anzitutto osservarsi che la causale del bonifico “prestito infruttifero” non può essere considerata vincolante per l'inquadramento giuridico dell'attribuzione, giacché parte opponente ha dimostrato che la provvista formata con l'indicato versamento è stata impiegata in modo promiscuo anche per finalità connesse alla convivenza ed al pagamento di spese familiari;
detti impieghi evidentemente non sono coerenti con la causa del prestito di denaro indicata dall'opposto, in quanto trattasi di adempimento di obbligazioni gravanti su entrambi i conviventi.
Inoltre, l'opposto non ha dato prova dell'utilizzo dell'intera somma bonificata per l'avvio dell'attività professionale gestita dall'opponente.
Dacché discende quale corollario che, non avendo l'opposto dimostrato che la dazione fosse riconducibile ad un mutuo di scopo, l'attribuzione patrimoniale del 21.10.2014 non può che qualificarsi come esecuzione di un'obbligazione naturale fra conviventi, tenuto conto della convivenza fra le parti iniziata nell'anno 2013. Rispetto a tale attribuzione il solvens non ha dimostrato, come sarebbe stato suo onere, che l'importo era sproporzionato rispetto all'entità del proprio patrimonio e delle condizioni sociali.
Infatti, nel fascicolo del monitorio non risulta prodotta la documentazione patrimoniale e reddituale dell'opposto utile a ricostruire detta sproporzione.
Non essendo in atti la prova della sproporzione, alla dazione deve riconoscersi la finalità solutoria di un'obbligazione naturale fra conviventi che, pertanto, non è ripetibile.
La descritta ricostruzione impone l'accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo del Tribunale di Viterbo n. 738/2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono regolate ex D.M. 55/2014, tenuto conto del disputatum, dell'assenza di attività istruttoria e del contenuto delle difese, liquidando l'importo in prossimità dei parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando sulla controversia fra le parti in epigrafe, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Viterbo
n. 738/2023, alla luce delle ragioni esplicitate in parte motiva;
2. Condanna l'opposto alla refusione delle spese di lite, che liquida in € Controparte_1
5.900,00, oltre conseguenze di legge.
Così deciso in Viterbo, 25.06.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
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