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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/05/2025, n. 2997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2997 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1389 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione mediante provvedimento ex art. 127 ter cpc dell'11/3/2025, con assegnazione dei termini di legge, vertente
TRA
- Parte_1
( , in persona del curatore fallimentare ,
[...] P.IVA_1 Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Lendvai come da procura in atti;
APPELLANTE
E
- ( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Alessandro Patrizi come da procura in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 12957 del
5/9/2022.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza impugnata, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento dell'azione proposta, accertare e dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 64 l.f., della dazione di danaro indicata in narrativa, effettuata dalla
r.g. n. 1 società fallita in favore della parte convenuta per l'ammontare di € 35.000,00, trattandosi di atto a titolo gratuito compiuto nei due anni antecedenti il fallimento e/o dichiarare l'inefficacia del medesimo pagamento ai sensi dell'art. 2033 c.c. o, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2041 c.c. e, per l'effetto, condannare la medesima al pagamento in favore del Fallimento di Parte_3 Controparte_2
, della predetta somma di € 35.000,00 oltre interessi moratori ai
[...] sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. e rivalutazione monetaria dalla data del versamento indebito alla restituzione o, in subordine, dalla data della domanda, ovvero del maggiore o minore importo ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata: “nel merito: rigettare l'appello proposto dalla Pt_4
con l'atto di citazione notificato il 06 marzo 2023 perché infondato in fatto
[...] ed in diritto, per le ragioni esposte in narrativa, con conseguente integrale conferma della sentenza n. 12957/2022, pubblicata il 06 settembre 2022 e non notificata, resa dal Tribunale di Roma a definizione del giudizio iscritto al n. 73526/2019 RG. Con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
La curatela del fallimento ha Parte_5
proposto appello avverso la sentenza di rigetto della domanda di inefficacia ex art. 64 lf -e, quindi, di pagamento di euro 35.000,00, quale domanda svolta in subordine ex artt. 2033-2041 cc- in relazione ai bonifici bancari effettuati in data 18/5/2010,
7/6/2010 e 9/6/2010 dalla società in bonis (dichiarata fallita l'11/11/2011) in favore del convenuto Controparte_1
Nella resistenza di quest'ultimo -respinta l'eccezione dal medesimo svolta ex art. 348 bis cpc- la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini (ridotti) per le difese conclusive.
Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue.
La fattispecie, secondo quanto ricostruito nella pronuncia impugnata, è riconducibile all'adempimento del terzo ex art. 1180 cc;
i versamenti, infatti, sono stati eseguiti da con la causale “DISINVESTIMENTO CONTO Parte_5
CREST 2POAV”, quale conto su cui il terzo Européenne Privée -EGP CP_3
S.A. effettuava le operazioni di investimento per il cliente in tal Controparte_1
modo, pertanto, è stata estinta l'obbligazione della medesima EGP S.A., derivante dal rimborso del capitale investito dal convenuto Secondo il giudice di CP_1
r.g. n. 2 primo grado, dunque: 1) è “incontestabile l'esistenza di una causa giustificativa alla base della dazione di denaro percepita dal convenuto, rinvenibile nel contratto di investimento stipulato tra quest'ultimo e la società EGP Inc., facente parte dello stesso gruppo al quale apparteneva la società odierna attrice, prima della dichiarazione di fallimento; 2) sulla base della pronuncia “intervenuta in caso analogo”, nonché degli accertamenti in sede penale in essa richiamati (relativi alla cd vicenda “Maddoff dei Parioli”), si deve ritenere che “ ha versato le Pt_1
somme oggetto di causa al convenuto (così restituendo quanto a lui dovuto da EGP)
in quanto parte del medesimo sodalizio criminoso, e dunque al fine di godere dei vantaggi economici derivanti dall'operazione criminosa posta in essere in concorso con EGP ed altri soggetti”. In conclusione, l'atto “non è qualificabile come a titolo gratuito e dunque non è accoglibile la domanda ex art. 64 l.f.; la qualificazione di atto ex art. 1180 c.c. e l'esistenza di una causa esclude la fondatezza della domanda ex art. 2033 e 2041 spiegate in via subordinata” (v. sentenza impugnata).
Con il primo motivo, la curatela lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 64 lf, 2697 cc e 116 cc, in relazione all'esclusione della gratuità dell'operazione (nell'ambito dell'adempimento del terzo). Secondo l'appellante, infatti, non è stato provato alcun vantaggio patrimoniale, che sia specificamente riferibile alla società disponente e sia idoneo a ridurre il depauperamento derivante dall'atto dispositivo;
tale vantaggio, che è onere del convenuto dimostrare in termini concreti, non può consistere nel mero soddisfacimento di un interesse del gruppo societario -tanto meno in quello del “sodalizio criminale” posto in essere mediante le società collegate.
La doglianza non può trovare accoglimento.
In disparte il richiamo alla natura “criminosa” dell'attività, la decisione si fonda sulla riconoscibilità dell'interesse della disponente , Parte_5 nell'ambito dell'unitario “disegno finanziario” delle società del gruppo.
Infatti, la ricostruzione degli eventi in sede penale -che è riportata nella pronuncia ed è documentata in atti- attesta la riconducibilità di EGP al controllo di e, in tale contesto, il “sistematico prelievo di titoli o somme dei Parte_1
clienti per prestiti fatti alla società e ad altre società del gruppo Parte_1
r.g. n. 3 (per un ammontare complessivo stimato in 68,5 milioni di Euro) senza alcuna contropartita a garanzia” (come da “punto 3.1.3.” della “sentenza definitiva resa dalla Cassazione 2016/20108”); il versamento, quindi, appare estintivo del debito di
EGP quale società che, appartenente al medesimo gruppo, era a sua volta creditrice di “gli elementi indiziari” acquisiti al giudizio consentono di Parte_4
escludere che il pagamento “fosse caratterizzato da mera gratuità, dovendo,
piuttosto, ravvisarsi la causa della dazione in una contropartita concordata con la società controllata EGP S.A. nell'ambito del complessivo disegno economico finanziario delineatosi tra le società del gruppo” (v. “pronuncia intervenuta in caso analogo”, richiamata per esteso nella sentenza impugnata).
Tali circostanze -in assenza di elementi di segno contrario, compiutamente e ritualmente introdotti in giudizio dalla curatela- offrono la prova -che d'altro canto può essere offerta “con ogni mezzo” (Cass. 26856/2019) e, quindi, anche in via presuntiva- dell'interesse economicamente apprezzabile perseguito dalla società disponente: la sussistenza di tale “vantaggio” è idoneo ad escludere la gratuità dell'adempimento del debito altrui (Cass. cit.), che è pertanto insuscettibile di inefficacia ex art. 64 lf.
Con il secondo motivo, la curatela lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1180 e 2033 cc, per avere il giudice ritenuto che l'adempimento del debito altrui impedisce di configurare l'indebito: l'esistenza del rapporto fra il convenuto ed il terzo EGP, per contro, è insufficiente per escludere il diritto alla ripetizione,
dovendosi considerare che il vantaggio riguarda -non la società quale “mandante”- ma il “sodalizio criminale che abusava dello strumento societario” e, quindi, i
“mandatari” persone fisiche.
Risultando del tutto inconferente, nell'ambito del rapporto per cui è causa, il riferimento al “mandato”, va rammentato che gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 1180 c.c. sono l'esistenza del debito altrui, la volontà di estinguerlo e la spontaneità dell'adempimento (Cass. 24976/2020); in presenza di tali condizioni, si determina l'estinzione dell'obbligazione: non sussiste quindi l'indebito soggettivo poiché il pagamento del terzo non può considerarsi effettuato per errore, tanto meno
è configurabile l'indebito oggettivo -stante l'effettiva esistenza del credito.
r.g. n. 4 Con il terzo motivo, l'appellante si duole dell'erronea esclusione dell'azione generale di arricchimento, di cui ritiene invece sussistenti tutti i presupposti.
In proposito, è però sufficiente ricordare che, ai sensi dell'art. 2041 cc, “chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”: l'indennizzo, semmai, è configurabile a carico di EGP ma non del convenuto, che si è limitato a conseguire il proprio credito (secondo le regole dell'adempimento del terzo).
Per quanto premesso, l'appello deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione in base ai parametri di cui al DM 55/2014 che tiene conto della natura del giudizio e dell'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal n. 589/2011 nei Parte_1
confronti di contro la sentenza del Tribunale di Roma n. Controparte_1
12957/2022, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
⎯ rigetta l'appello;
⎯ condanna il alla refusione delle spese in Parte_1
favore di che liquida in euro 3.473,00 per compensi, oltre spese Controparte_1
generali e spese accessorie;
⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 13/5/2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
r.g. n. 5