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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/04/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5501 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da
, nata a [...] il [...], ivi residente nella via Monteleone n. 37, C.F. Parte_1
elettivamente domiciliata in Cagliari nella via Nuoro n. 43 presso lo studio C.F._1
dell'avv. Eloisa Romagna, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
, nata a [...] il [...], C.F. , in proprio e nella CP_1 C.F._2
sua qualità di genitore di nata a [...] il [...] C.F. , Per_1 C.F._3
residente in [...];
convenuta-contumace
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale
− disporre una revisione dell'obbligo di contribuzione al mantenimento posto a carico della
signora in favore della nipote e per l'effetto procedere alla relativa Parte_1 Per_1
revoca.
− Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 1.08.2023, ha adito questo Tribunale chiedendo la Parte_1
revoca dell'obbligo di contribuzione al mantenimento posto a suo carico in favore della nipote
Per_1
A fondamento della domanda formulata, parte ricorrente ha esposto che la signora CP_1
ha instaurato procedimento nanti l'intestato Tribunale contro i nonni paterni della minore Per_1
affinché venisse loro ordinato di provvedere al mantenimento della nipote in ragione
[...]
dell'inadempimento del padre (loro figlio) e per non essere la madre in grado di provvedervi;
che l'anzidetto procedimento si è concluso con decreto del 4 giugno 2020 ove il Tribunale di Cagliari
ha disposto a carico dei nonni paterni, l'obbligo di contribuire al mantenimento della nipote con l'importo di euro 100,00; di essere rimasta inconsapevolmente contumace nel predetto giudizio e di averne avuto conoscenza del predetto giudizio dopo aver subito il pignoramento della retribuzione e, pertanto, di non aver potuto opporre opposizione alla richiesta formulata dalla convenuta;
che nel predetto procedimento l'obbligo di corresponsione è stato disposto tenendo conto dei redditi dei nonni paterni (il signor era percettore di pensione e la di reddito da lavoro Per_1 Pt_1
dipendente); che nel mese di ottobre del 2020 il signor è deceduto e che a seguito di tale Per_1
evento la propria condizione reddituale è mutata in peius;
di non poter più contare sui redditi del marito ( pensione e reddito percepito per lavori socialmente utili di circa 400,00 euro mensili ) e di non essere, pertanto, in grado di contribuire al mantenimento della nipote;
di percepire un reddito da lavoro dipendente di circa euro 700,00/800,00; di essere gravata da oneri di alloggio con un esborso mensile di euro 500,00 e di essere stata inoltre destinataria di un atto di pignoramento per gli arretrati del mantenimento della nipote per una somma di circa 100/150 euro mensili;
di riuscire faticosamente a far fronte alle proprie esigenze di vita e di essere costretta a ricorrere a prestiti di amici e parenti e alla alla Caritas per poter ottenere beni di prima necessità; di non avere alcun rapporto né con la convenuta né con la nipote.
*****
All'udienza del 13.02.2024 è comparsa la sola parte ricorrente che ha dichiarato: “Nell'anno 2019
mi è stato imposto con decreto di questo Tribunale il versamento alla quale moglie separata CP_1
da mio figlio il versamento della somma di euro 100,00 a titolo di contributo di CP_2
mantenimento della figlia mia nipote. A quell'epoca era ancora vivo mio marito Per_1 [...]
il quale percepiva una pensione di invalidità di euro 290,00 che aiutava per le spese Per_2
quotidiane. Mio marito è deceduto il 17.5.2020 e da allora la pensione non viene più erogata.
Percepisco circa euro 700,00 mensili per il mio lavoro. Vivo da sola. Non ce la faccio a versare la pur esigua somma di euro 100,00 e inoltre non so se la lavori o abbia qualche reddito. Non CP_1
vedo la nipote da circa due anni. Non so dove sia finito mio figlio che ha chiuso con me i rapporti da circa un anno e mezzo. Sono gravata del canone di locazione di euro 500,00 mensili per la casa dove abito in Monserrato nel vico III Nerva. “
Il Giudice ha, quindi, pronunciato l'ordinanza ai sensi dell'art. 473 bis 22, disponendo la revoca del contributo posto a carico della per il mantenimento della nipote con decorrenza Pt_1 Per_1
dal deposito del ricorso in data 1.8.2023. Il Giudice ha, altresì, ammesso la prova testimoniale dedotta dalla ricorrente.
Espletata l'istruttoria, all'udienza del 3.10.2024 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione
*****
Ritiene questo Giudice che la domanda avanzata dall'attore sia fondata e vada, pertanto, accolta.
Come è noto, l'art. 147 c.c. impone ai genitori l'obbligo di mantenere i propri figli. Tale obbligo grava su di essi in senso primario ed integrale, il che comporta che se l'uno dei due non voglia o non possa adempiere, l'altro deve farvi fronte con tutte le sue risorse patrimoniali e reddituali e deve sfruttare la sua capacità di lavoro, salva comunque la possibilità di agire contro l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle sue condizioni economiche.
Solo in via sussidiaria, dunque succedanea, si concretizza l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere al loro dovere nei confronti dei figli previsto dall'art. 316
bis c.c.
Nella specie con provvedimento del Tribunale di Cagliari è stato posto a carico della ricorrente e del coniuge in quanto nonni paterni, l'obbligo di contribuire al mantenimento della nipote per non avere la madre i mezzi necessari per provvedere al suo sostentamento. In tale sede sono stati presi in considerazione i redditi dei nonni, il sig. difatti ere percettore di pensione e svolgeva lavori Per_1
socialmente utili con una retribuzione mensile di euro 400,00 , mentre la ricorrente prestava attività
lavorativa come addetta alle pulizie.
L'attrice ha lamentato che nel 2020 con il decesso del coniuge (nonno della minore e coobbligato al versamento della contribuzione), le proprie condizioni economiche hanno subito un peggioramento e di non essere in grado di provvedere neanche alle proprie necessità e, pertanto, di adempiere alla contribuzione disposta dal Tribunale.
Giova osservare che il decreto emesso ai sensi ai sensi dell'art. 316 bis c.c., avendo ad oggetto una situazione di fatto suscettibile di evoluzione, può essere sottoposto, al pari di tutti i provvedimenti in materia di mantenimento, alla clausola implicita rebus sic stantibus, con la conseguenza che esso può essere modificato o revocato nel caso in cui, successivamente alla sua emissione, sopravvengano circostanze di fatto che giustifichino la sua revisione incidendo sui presupposti a base della precedente pronuncia.
All'udienza del 13.02.2024, difatti, il Giudice ha revocato l'obbligo di contribuzione della ricorrente a favore della nipote, in quanto titolare del modesto reddito (inferiore a euro 800,00) e risultante gravata da oneri abitativi ( canone di euro 500,00 mensili) e, pertanto, con disposizione di somme inferiori a quelle necessarie a garantirle il sostentamento.
Nel corso dell'istruttoria è emerso che la ricorrente ricorre alla Caritas per sopperire alle sue esigenze alimentari primarie.
Parte ricorrente ha documentato, quindi, la sussistenza di giustificati motivi necessari ai fini della invocata revoca dell'assegno posto a suo carico per il mantenimento della nipote e l'
intervenuta modifica delle proprie condizioni economiche.
La resistente è rimasta contumace e nulla ha opposto avverso la domanda proposta dalla ricorrente.
Alla luce dei superiori rilievi, deve confermarsi la revoca del contributo posto a carico di Pt_1
per il mantenimento della nipote con decorrenza dal deposito del ricorso ( in data
[...] Per_1
1.8.2023)
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede:
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
- a modifica del decreto n. 1233/2019 emesso dal Tribunale di Cagliari in data 4 giugno 2020
conferma la revoca del contributo posto a carico di per il mantenimento della Parte_1
nipote con decorrenza dal deposito del ricorso (in data 1.8.2023) Per_1 - Condanna la resistente al pagamento delle spese processuali in favore dello stato essendo la sig.ra ammessa al patrocinio a spese dello stato che liquida in euro 1500,00 per Parte_1
compensi di avvocato, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 20.03.2025
Il Giudice rel.
Dott. Mario Farina
Il presidente
Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5501 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da
, nata a [...] il [...], ivi residente nella via Monteleone n. 37, C.F. Parte_1
elettivamente domiciliata in Cagliari nella via Nuoro n. 43 presso lo studio C.F._1
dell'avv. Eloisa Romagna, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
, nata a [...] il [...], C.F. , in proprio e nella CP_1 C.F._2
sua qualità di genitore di nata a [...] il [...] C.F. , Per_1 C.F._3
residente in [...];
convenuta-contumace
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale
− disporre una revisione dell'obbligo di contribuzione al mantenimento posto a carico della
signora in favore della nipote e per l'effetto procedere alla relativa Parte_1 Per_1
revoca.
− Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 1.08.2023, ha adito questo Tribunale chiedendo la Parte_1
revoca dell'obbligo di contribuzione al mantenimento posto a suo carico in favore della nipote
Per_1
A fondamento della domanda formulata, parte ricorrente ha esposto che la signora CP_1
ha instaurato procedimento nanti l'intestato Tribunale contro i nonni paterni della minore Per_1
affinché venisse loro ordinato di provvedere al mantenimento della nipote in ragione
[...]
dell'inadempimento del padre (loro figlio) e per non essere la madre in grado di provvedervi;
che l'anzidetto procedimento si è concluso con decreto del 4 giugno 2020 ove il Tribunale di Cagliari
ha disposto a carico dei nonni paterni, l'obbligo di contribuire al mantenimento della nipote con l'importo di euro 100,00; di essere rimasta inconsapevolmente contumace nel predetto giudizio e di averne avuto conoscenza del predetto giudizio dopo aver subito il pignoramento della retribuzione e, pertanto, di non aver potuto opporre opposizione alla richiesta formulata dalla convenuta;
che nel predetto procedimento l'obbligo di corresponsione è stato disposto tenendo conto dei redditi dei nonni paterni (il signor era percettore di pensione e la di reddito da lavoro Per_1 Pt_1
dipendente); che nel mese di ottobre del 2020 il signor è deceduto e che a seguito di tale Per_1
evento la propria condizione reddituale è mutata in peius;
di non poter più contare sui redditi del marito ( pensione e reddito percepito per lavori socialmente utili di circa 400,00 euro mensili ) e di non essere, pertanto, in grado di contribuire al mantenimento della nipote;
di percepire un reddito da lavoro dipendente di circa euro 700,00/800,00; di essere gravata da oneri di alloggio con un esborso mensile di euro 500,00 e di essere stata inoltre destinataria di un atto di pignoramento per gli arretrati del mantenimento della nipote per una somma di circa 100/150 euro mensili;
di riuscire faticosamente a far fronte alle proprie esigenze di vita e di essere costretta a ricorrere a prestiti di amici e parenti e alla alla Caritas per poter ottenere beni di prima necessità; di non avere alcun rapporto né con la convenuta né con la nipote.
*****
All'udienza del 13.02.2024 è comparsa la sola parte ricorrente che ha dichiarato: “Nell'anno 2019
mi è stato imposto con decreto di questo Tribunale il versamento alla quale moglie separata CP_1
da mio figlio il versamento della somma di euro 100,00 a titolo di contributo di CP_2
mantenimento della figlia mia nipote. A quell'epoca era ancora vivo mio marito Per_1 [...]
il quale percepiva una pensione di invalidità di euro 290,00 che aiutava per le spese Per_2
quotidiane. Mio marito è deceduto il 17.5.2020 e da allora la pensione non viene più erogata.
Percepisco circa euro 700,00 mensili per il mio lavoro. Vivo da sola. Non ce la faccio a versare la pur esigua somma di euro 100,00 e inoltre non so se la lavori o abbia qualche reddito. Non CP_1
vedo la nipote da circa due anni. Non so dove sia finito mio figlio che ha chiuso con me i rapporti da circa un anno e mezzo. Sono gravata del canone di locazione di euro 500,00 mensili per la casa dove abito in Monserrato nel vico III Nerva. “
Il Giudice ha, quindi, pronunciato l'ordinanza ai sensi dell'art. 473 bis 22, disponendo la revoca del contributo posto a carico della per il mantenimento della nipote con decorrenza Pt_1 Per_1
dal deposito del ricorso in data 1.8.2023. Il Giudice ha, altresì, ammesso la prova testimoniale dedotta dalla ricorrente.
Espletata l'istruttoria, all'udienza del 3.10.2024 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione
*****
Ritiene questo Giudice che la domanda avanzata dall'attore sia fondata e vada, pertanto, accolta.
Come è noto, l'art. 147 c.c. impone ai genitori l'obbligo di mantenere i propri figli. Tale obbligo grava su di essi in senso primario ed integrale, il che comporta che se l'uno dei due non voglia o non possa adempiere, l'altro deve farvi fronte con tutte le sue risorse patrimoniali e reddituali e deve sfruttare la sua capacità di lavoro, salva comunque la possibilità di agire contro l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle sue condizioni economiche.
Solo in via sussidiaria, dunque succedanea, si concretizza l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere al loro dovere nei confronti dei figli previsto dall'art. 316
bis c.c.
Nella specie con provvedimento del Tribunale di Cagliari è stato posto a carico della ricorrente e del coniuge in quanto nonni paterni, l'obbligo di contribuire al mantenimento della nipote per non avere la madre i mezzi necessari per provvedere al suo sostentamento. In tale sede sono stati presi in considerazione i redditi dei nonni, il sig. difatti ere percettore di pensione e svolgeva lavori Per_1
socialmente utili con una retribuzione mensile di euro 400,00 , mentre la ricorrente prestava attività
lavorativa come addetta alle pulizie.
L'attrice ha lamentato che nel 2020 con il decesso del coniuge (nonno della minore e coobbligato al versamento della contribuzione), le proprie condizioni economiche hanno subito un peggioramento e di non essere in grado di provvedere neanche alle proprie necessità e, pertanto, di adempiere alla contribuzione disposta dal Tribunale.
Giova osservare che il decreto emesso ai sensi ai sensi dell'art. 316 bis c.c., avendo ad oggetto una situazione di fatto suscettibile di evoluzione, può essere sottoposto, al pari di tutti i provvedimenti in materia di mantenimento, alla clausola implicita rebus sic stantibus, con la conseguenza che esso può essere modificato o revocato nel caso in cui, successivamente alla sua emissione, sopravvengano circostanze di fatto che giustifichino la sua revisione incidendo sui presupposti a base della precedente pronuncia.
All'udienza del 13.02.2024, difatti, il Giudice ha revocato l'obbligo di contribuzione della ricorrente a favore della nipote, in quanto titolare del modesto reddito (inferiore a euro 800,00) e risultante gravata da oneri abitativi ( canone di euro 500,00 mensili) e, pertanto, con disposizione di somme inferiori a quelle necessarie a garantirle il sostentamento.
Nel corso dell'istruttoria è emerso che la ricorrente ricorre alla Caritas per sopperire alle sue esigenze alimentari primarie.
Parte ricorrente ha documentato, quindi, la sussistenza di giustificati motivi necessari ai fini della invocata revoca dell'assegno posto a suo carico per il mantenimento della nipote e l'
intervenuta modifica delle proprie condizioni economiche.
La resistente è rimasta contumace e nulla ha opposto avverso la domanda proposta dalla ricorrente.
Alla luce dei superiori rilievi, deve confermarsi la revoca del contributo posto a carico di Pt_1
per il mantenimento della nipote con decorrenza dal deposito del ricorso ( in data
[...] Per_1
1.8.2023)
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede:
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
- a modifica del decreto n. 1233/2019 emesso dal Tribunale di Cagliari in data 4 giugno 2020
conferma la revoca del contributo posto a carico di per il mantenimento della Parte_1
nipote con decorrenza dal deposito del ricorso (in data 1.8.2023) Per_1 - Condanna la resistente al pagamento delle spese processuali in favore dello stato essendo la sig.ra ammessa al patrocinio a spese dello stato che liquida in euro 1500,00 per Parte_1
compensi di avvocato, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 20.03.2025
Il Giudice rel.
Dott. Mario Farina
Il presidente
Dott. Giorgio Latti