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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/12/2025, n. 5196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5196 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa
IC QU OL, ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 127 ter c.p.c nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro/previdenza al n. 1359/2025
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti AMATO ANNA domiciliato Parte_1
come da procura in atti
Ricorrente
E
in persona del suo presidente pro- Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell'Istituto come da procura in atti
Resistente
OGGETTO: indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/01/2025 , il ricorrente adiva codesto tribunale per l'accertamento dell'inesistenza del diritto alla ripetizione dell'indebito fatto valere dall'
CP_1 attraverso n. 2 avvisi bonari notificati il 18/12/2024 con i quali ha chiesto la restituzione di somme - asseritamente pagate e non dovute - per prestazioni a sostegno del reddito "Disoccupazione Agricola" DSAGR n. 2014625501359 - 2015662315641
(cfr. All. 1,2). In sintesi deduceva che:
- in data 18/12/2024 1' CP_1 notificava alla ricorrente gli avvisi summenzionati finalizzati alla recupero di somme asseritamente pagate per prestazioni a sostegno del reddito negli anni 2013 (DSAGR n. 2014625501359) e 2014 (DSAGR n.
2015662315641); - detti avvisi afferiscono a "Disoccupazione Agricola";
- che la ricorrente ha sempre intrattenuto regolari rapporti di lavoro nel 2013 e nel 2014 ed è stata regolarmente iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli;
Per l'effetto, chiedeva, in applicazione dell'art. 52 L. 88/89 e dell'art. 1, comma 260 e ss. L. 662/96, la declaratoria di irripetibilità della somma suddetta da parte dell' CP_1, la condanna di quest'ultimo alla restituzione delle somme recuperate, oltre interessi e spese di lite con attribuzione.
L'CP_1, al quale veniva notificato il ricorso introduttivo ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva, invocando il rigetto della domanda per i motivi di cui alla memoria.
All'odierna udienza la causa veniva discussa nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.e decisa con sentenza.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
E' noto che il criterio della ripetibilità dell'indebito, di cui all'art. 2033 c.c., risulta derogato in materia di pensione da numerose norme, quali:
1. l'art. 80 del RD 1422/24, in vigore fino al 27.3.89, interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 2701/89) nel senso che, prevedendo l'inefficacia, sui pagamenti pensionistici già effettuati dall' CP_1, di rettifiche operate oltre l'anno, costituisce una norma eccezionale applicabile sia alla liquidazione originaria sia alle riliquidazioni successive limitatamente agli errori di calcolo o di determinazione del quantum della prestazione, con esclusione delle ipotesi in cui il provvedimento dell'istituto è inficiato da errori riguardanti la sussistenza del diritto ovvero in cui vengano accertate sopravvenute modificazioni che comportino l'automatica estinzione, totale o parziale, del diritto al trattamento pensionistico;
2. l'art. 52 della L. 88/89, in vigore dal 28.3.89 al 30.12.91, secondo cui le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ... nonché la pensione sociale di cui all'art. 26 L. 153/69, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errori di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
Nel caso in cui in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
3. l'art. 13 della L. 412/91, in vigore dal 31.12.91 ai sensi della sentenza della Corte
Costituzionale del 39/93, secondo cui le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, L. 88/89 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale definitivo provvedimento del quale sia stata data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. In base a tale norma l' CP_1 procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
In base alle pronunce delle SS.UU. della Corte di Cassazione (Cass. 1315, 1316 e 1965 del 1995), in tema di prestazioni previdenziali indebite, l'applicabilità delle eccezioni all'art. 2033 c.c. apportate dagli artt. 80 R.D. 1422.24, 52 1. 88.89 e 13 1. 412.91 (norme che, succedutesi nel tempo, hanno differentemente regolato la materia) va affermata anche di ufficio con riferimento alla data di esecuzione del pagamento delle somme delle quali è in contestazione la restituzione, essendo esclusa la retroattività delle indicate norme. Occorre, quindi, dare rilievo al momento in cui l'indebito viene ad esistenza, in modo tale che ogni situazione sia disciplinata dalla normativa all'epoca in vigore.
Con riferimento, poi, all'integrazione al minimo erogata indebitamente per superamento dei limiti di reddito da parte del pensionato previsti per la sua concessione, l'art. 6, comma 11quinquies, L. 638/83 prevede che le gestioni previdenziali possono procedere al recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate in eccedenza anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente.
A seguito della pronunzia delle SS.UU. Cass. 1965/95, l'indebito risulta ripetibile, atteso il carattere speciale dell'art. 6 che afferisce a casi in cui l'erogazione indebita non
è determinata da un errore dell' CP_1 (come invece è espressamente richiesto dall'art. 52
L. 88/89), ma da una sfasatura temporale fisiologica tra il momento in cui la pensione viene erogata ed il momento in cui il pensionato comunica l'ammontare dei redditi effettivi.
Tale assetto normativo così delineato viene sconvolto dalla sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 166/96, secondo la quale la fisiologica sfasatura temporale diviene incongrua in tutti quei casi in cui l'CP_1 continua a corrispondere l'integrazione pur essendo in grado di accertare il superamento del limite di reddito. In tali casi non sono ripetibili, tuttavia, i ratei di integrazione al minimo immediatamente successivi alla conoscenza da parte dell' CP_1 del dato reddituale, ma solo i ratei che continuano ad essere erogati oltre l'anno successivo al momento in cui l'CP_1 ha avuto conoscenza dell'ammontare dei redditi.
L'incidenza della citata sentenza non è limitata alla specifica fattispecie di indebita erogazione dell'integrazione al minimo ma rileva anche sulle altre fattispecie di indebito, avendo ravvisato la Corte un "principio di settore" del sistema previdenziale, in base al quale - in deroga all'art. 2033 c.c. - la ripetibilità non trova applicazione in presenza di situazioni di fatto aventi minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta.
Tale principio è idoneo a sconvolgere quanto enunciato dalle sentenze a SS.UU. della
Corte di Cassazione, in quanto, pur ritenendo la Corte Costituzionale applicabile la norma vigente al tempo in cui l'indebito viene erogato, in ogni caso la norma così individuata dovrebbe essere interpretata nel senso della irripetibilità in tutte le fattispecie in cui si possa escludere, nella determinazione dell'indebito, ogni fatto addebitabile al percipiente.
Tale assetto viene ulteriormente modificato dall'art. 1, commi 260 e 261, della l.
23.12.96 n. 662.
In base a tale norma, “nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia nonchè rendite, anche se liquidate in capitale, a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, per periodi anteriori al 1° gennaio 1996, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile Irpef per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a lire 16 milioni. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 260 siano percettori di un reddito personale imponibile Irpef per l'anno 1995 di importo superiore a lire 16 milioni non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso".
Inoltre, il recupero non si estende agli eredi (salvo il caso di dolo del pensionato a decorrere dall'1.1.99 ai sensi dell'art. 38 L. 448/98), mentre è in ogni caso integrale nell'ipotesi di dolo del pensionato (commi 263 e 265). La disciplina di cui sopra si riferisce esclusivamente agli indebiti formatisi prima del gennaio 1996 (per quelli formatisi successivamente si applicherà la 1. 412.91), e va considerata come esaustiva e completa, sostituendosi in toto alla normativa previgente, vista la sua sostanziale inconciliabilità con le disposizioni precedenti: si consideri, infatti, l'assoluta novità del criterio del limite di reddito per l'anno 1995, utilizzato come discrimine tra la totale irripetibilità e la ripetibilità solo parziale, nonchè
l'ampiezza della formulazione normativa, la quale si riferisce all""indebito" senza altre specificazioni.
La norma, dunque, seppure per un periodo delimitato nel tempo (indebiti formatisi anteriormente al primo gennaio 1996) sostituisce qualsiasi altra disposizione in materia, ponendo come condizioni per l'irripetibilità il requisito reddituale di cui sopra e la mancanza di dolo da parte del pensionato.
***
Nel caso di specie, il ricorrente chiede che venga dichiarata la irripetibilità dell'indebito
CP e che venga condannato l' al pagamento delle somme recuperate.
Come ricostruito dalla giurispresza piu recente: “L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva negato la ripetibilità di quanto indebitamente corrisposto dall' CP_1 a titolo di trattamento pensionistico di anzianità carente della relativa provvista contributiva - per effetto dell'annullamento dei contributi figurativi, accreditati per i periodi di mobilità, a cagione del contemporaneo svolgimento, da parte dell'assicurato, di attività lavorativa autonoma -, escludendo il dolo dell'assicurato medesimo, sul presupposto che quest'ultimo non avesse mai celato lo svolgimento della predetta attività nel periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, provvedendo anche al regolare versamento dei relativi contributi, ragion per cui lo stesso CP_1, già prima della liquidazione della pensione e nel corso dell'erogazione dell'indennità in questione, era o avrebbe dovuto essere a conoscenza della situazione professionale del lavoratore)." (S.C. Sez. L -, Sentenza n. 10337 del 18/04/2023 (Rv.
667417-01)
***
CP Alla luce di tali principi, alla luce del comportamento dell' che senza alcuna motivazione ha riconosciuto il diritto dell'istante all'indennità di disoccupazione agricola, e ne ha poi trattenuto le somme con scarna motivazione “CORRISPOSTA
INDENNITA'NON SPETTANTE" è ammissibile l'azione dell'interessato nei
,
confronti dell'ente previdenziale con conseguente diritto del ricorrente al pagamento delle somme recuperate dall' 1,CP_ CP va allora condannato alla restituzione di tutte le somme trattenute, oltre interessi legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro e della previdenza ed in persona della d.ssa IC QU OL, definitivamente pronunciando sulla domanda di parte Parte_1 contro l' Controparte_1
in persona del suo presidente pro-tempore, ogni diversa istanza e
[...]
deduzione disattesa, così provvede:
Dichiara il ricorrente non tenuto alla restituzione delle somme richieste attraverso n. 2
avvisi bonari notificati il 18/12/2024 relativi al provvedimento di cancellazione della ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli del 2013 e 2014 CP al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme trattenute oltre condanna l'
interessi legali;
condanna l' CP_1 al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 852,00, oltre, I.V.A. e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore.
Aversa 15/12/2025
Il Giudice
IC QU OL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa
IC QU OL, ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 127 ter c.p.c nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro/previdenza al n. 1359/2025
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti AMATO ANNA domiciliato Parte_1
come da procura in atti
Ricorrente
E
in persona del suo presidente pro- Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell'Istituto come da procura in atti
Resistente
OGGETTO: indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/01/2025 , il ricorrente adiva codesto tribunale per l'accertamento dell'inesistenza del diritto alla ripetizione dell'indebito fatto valere dall'
CP_1 attraverso n. 2 avvisi bonari notificati il 18/12/2024 con i quali ha chiesto la restituzione di somme - asseritamente pagate e non dovute - per prestazioni a sostegno del reddito "Disoccupazione Agricola" DSAGR n. 2014625501359 - 2015662315641
(cfr. All. 1,2). In sintesi deduceva che:
- in data 18/12/2024 1' CP_1 notificava alla ricorrente gli avvisi summenzionati finalizzati alla recupero di somme asseritamente pagate per prestazioni a sostegno del reddito negli anni 2013 (DSAGR n. 2014625501359) e 2014 (DSAGR n.
2015662315641); - detti avvisi afferiscono a "Disoccupazione Agricola";
- che la ricorrente ha sempre intrattenuto regolari rapporti di lavoro nel 2013 e nel 2014 ed è stata regolarmente iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli;
Per l'effetto, chiedeva, in applicazione dell'art. 52 L. 88/89 e dell'art. 1, comma 260 e ss. L. 662/96, la declaratoria di irripetibilità della somma suddetta da parte dell' CP_1, la condanna di quest'ultimo alla restituzione delle somme recuperate, oltre interessi e spese di lite con attribuzione.
L'CP_1, al quale veniva notificato il ricorso introduttivo ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva, invocando il rigetto della domanda per i motivi di cui alla memoria.
All'odierna udienza la causa veniva discussa nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.e decisa con sentenza.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
E' noto che il criterio della ripetibilità dell'indebito, di cui all'art. 2033 c.c., risulta derogato in materia di pensione da numerose norme, quali:
1. l'art. 80 del RD 1422/24, in vigore fino al 27.3.89, interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 2701/89) nel senso che, prevedendo l'inefficacia, sui pagamenti pensionistici già effettuati dall' CP_1, di rettifiche operate oltre l'anno, costituisce una norma eccezionale applicabile sia alla liquidazione originaria sia alle riliquidazioni successive limitatamente agli errori di calcolo o di determinazione del quantum della prestazione, con esclusione delle ipotesi in cui il provvedimento dell'istituto è inficiato da errori riguardanti la sussistenza del diritto ovvero in cui vengano accertate sopravvenute modificazioni che comportino l'automatica estinzione, totale o parziale, del diritto al trattamento pensionistico;
2. l'art. 52 della L. 88/89, in vigore dal 28.3.89 al 30.12.91, secondo cui le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ... nonché la pensione sociale di cui all'art. 26 L. 153/69, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errori di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
Nel caso in cui in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
3. l'art. 13 della L. 412/91, in vigore dal 31.12.91 ai sensi della sentenza della Corte
Costituzionale del 39/93, secondo cui le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, L. 88/89 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale definitivo provvedimento del quale sia stata data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. In base a tale norma l' CP_1 procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
In base alle pronunce delle SS.UU. della Corte di Cassazione (Cass. 1315, 1316 e 1965 del 1995), in tema di prestazioni previdenziali indebite, l'applicabilità delle eccezioni all'art. 2033 c.c. apportate dagli artt. 80 R.D. 1422.24, 52 1. 88.89 e 13 1. 412.91 (norme che, succedutesi nel tempo, hanno differentemente regolato la materia) va affermata anche di ufficio con riferimento alla data di esecuzione del pagamento delle somme delle quali è in contestazione la restituzione, essendo esclusa la retroattività delle indicate norme. Occorre, quindi, dare rilievo al momento in cui l'indebito viene ad esistenza, in modo tale che ogni situazione sia disciplinata dalla normativa all'epoca in vigore.
Con riferimento, poi, all'integrazione al minimo erogata indebitamente per superamento dei limiti di reddito da parte del pensionato previsti per la sua concessione, l'art. 6, comma 11quinquies, L. 638/83 prevede che le gestioni previdenziali possono procedere al recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate in eccedenza anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente.
A seguito della pronunzia delle SS.UU. Cass. 1965/95, l'indebito risulta ripetibile, atteso il carattere speciale dell'art. 6 che afferisce a casi in cui l'erogazione indebita non
è determinata da un errore dell' CP_1 (come invece è espressamente richiesto dall'art. 52
L. 88/89), ma da una sfasatura temporale fisiologica tra il momento in cui la pensione viene erogata ed il momento in cui il pensionato comunica l'ammontare dei redditi effettivi.
Tale assetto normativo così delineato viene sconvolto dalla sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 166/96, secondo la quale la fisiologica sfasatura temporale diviene incongrua in tutti quei casi in cui l'CP_1 continua a corrispondere l'integrazione pur essendo in grado di accertare il superamento del limite di reddito. In tali casi non sono ripetibili, tuttavia, i ratei di integrazione al minimo immediatamente successivi alla conoscenza da parte dell' CP_1 del dato reddituale, ma solo i ratei che continuano ad essere erogati oltre l'anno successivo al momento in cui l'CP_1 ha avuto conoscenza dell'ammontare dei redditi.
L'incidenza della citata sentenza non è limitata alla specifica fattispecie di indebita erogazione dell'integrazione al minimo ma rileva anche sulle altre fattispecie di indebito, avendo ravvisato la Corte un "principio di settore" del sistema previdenziale, in base al quale - in deroga all'art. 2033 c.c. - la ripetibilità non trova applicazione in presenza di situazioni di fatto aventi minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta.
Tale principio è idoneo a sconvolgere quanto enunciato dalle sentenze a SS.UU. della
Corte di Cassazione, in quanto, pur ritenendo la Corte Costituzionale applicabile la norma vigente al tempo in cui l'indebito viene erogato, in ogni caso la norma così individuata dovrebbe essere interpretata nel senso della irripetibilità in tutte le fattispecie in cui si possa escludere, nella determinazione dell'indebito, ogni fatto addebitabile al percipiente.
Tale assetto viene ulteriormente modificato dall'art. 1, commi 260 e 261, della l.
23.12.96 n. 662.
In base a tale norma, “nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia nonchè rendite, anche se liquidate in capitale, a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, per periodi anteriori al 1° gennaio 1996, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile Irpef per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a lire 16 milioni. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 260 siano percettori di un reddito personale imponibile Irpef per l'anno 1995 di importo superiore a lire 16 milioni non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso".
Inoltre, il recupero non si estende agli eredi (salvo il caso di dolo del pensionato a decorrere dall'1.1.99 ai sensi dell'art. 38 L. 448/98), mentre è in ogni caso integrale nell'ipotesi di dolo del pensionato (commi 263 e 265). La disciplina di cui sopra si riferisce esclusivamente agli indebiti formatisi prima del gennaio 1996 (per quelli formatisi successivamente si applicherà la 1. 412.91), e va considerata come esaustiva e completa, sostituendosi in toto alla normativa previgente, vista la sua sostanziale inconciliabilità con le disposizioni precedenti: si consideri, infatti, l'assoluta novità del criterio del limite di reddito per l'anno 1995, utilizzato come discrimine tra la totale irripetibilità e la ripetibilità solo parziale, nonchè
l'ampiezza della formulazione normativa, la quale si riferisce all""indebito" senza altre specificazioni.
La norma, dunque, seppure per un periodo delimitato nel tempo (indebiti formatisi anteriormente al primo gennaio 1996) sostituisce qualsiasi altra disposizione in materia, ponendo come condizioni per l'irripetibilità il requisito reddituale di cui sopra e la mancanza di dolo da parte del pensionato.
***
Nel caso di specie, il ricorrente chiede che venga dichiarata la irripetibilità dell'indebito
CP e che venga condannato l' al pagamento delle somme recuperate.
Come ricostruito dalla giurispresza piu recente: “L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva negato la ripetibilità di quanto indebitamente corrisposto dall' CP_1 a titolo di trattamento pensionistico di anzianità carente della relativa provvista contributiva - per effetto dell'annullamento dei contributi figurativi, accreditati per i periodi di mobilità, a cagione del contemporaneo svolgimento, da parte dell'assicurato, di attività lavorativa autonoma -, escludendo il dolo dell'assicurato medesimo, sul presupposto che quest'ultimo non avesse mai celato lo svolgimento della predetta attività nel periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, provvedendo anche al regolare versamento dei relativi contributi, ragion per cui lo stesso CP_1, già prima della liquidazione della pensione e nel corso dell'erogazione dell'indennità in questione, era o avrebbe dovuto essere a conoscenza della situazione professionale del lavoratore)." (S.C. Sez. L -, Sentenza n. 10337 del 18/04/2023 (Rv.
667417-01)
***
CP Alla luce di tali principi, alla luce del comportamento dell' che senza alcuna motivazione ha riconosciuto il diritto dell'istante all'indennità di disoccupazione agricola, e ne ha poi trattenuto le somme con scarna motivazione “CORRISPOSTA
INDENNITA'NON SPETTANTE" è ammissibile l'azione dell'interessato nei
,
confronti dell'ente previdenziale con conseguente diritto del ricorrente al pagamento delle somme recuperate dall' 1,CP_ CP va allora condannato alla restituzione di tutte le somme trattenute, oltre interessi legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro e della previdenza ed in persona della d.ssa IC QU OL, definitivamente pronunciando sulla domanda di parte Parte_1 contro l' Controparte_1
in persona del suo presidente pro-tempore, ogni diversa istanza e
[...]
deduzione disattesa, così provvede:
Dichiara il ricorrente non tenuto alla restituzione delle somme richieste attraverso n. 2
avvisi bonari notificati il 18/12/2024 relativi al provvedimento di cancellazione della ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli del 2013 e 2014 CP al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme trattenute oltre condanna l'
interessi legali;
condanna l' CP_1 al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 852,00, oltre, I.V.A. e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore.
Aversa 15/12/2025
Il Giudice
IC QU OL