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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 08/04/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 5689/2024 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice relatore dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione a domanda congiunta instaurato da
nata a [...], (TN) il 14.02.1975, C.F. , residente Parte_1 C.F._1
in Roncegno Terme (TN), in via Meggio 4/A
e nato a [...] il [...] C.F. residente in Controparte_1 C.F._2
Levico Terme, fraz. Barco, Località Rio Sella nr. 3 (TN) entrambi elettivamente domiciliati in Trento (TN), Viale San Francesco d'Assisi n. 8, presso lo studio delle avv. SE Sontacchi e Silvia Filippi del Foro di Trento (CF: , dalle C.F._3
quali sono rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente in forza di procura speciale conferita su supporto cartaceo e trasmessa telematicamente in copia informatica autenticata con firma digitale ex art. 83, comma 3, c.p.c. con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 17 dicembre 2024, così come successivamente confermate all'udienza del 03 aprile 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 17 dicembre 2024.
All'udienza del 03 aprile 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate.
Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano:
“1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, fermi gli obblighi di legge, in particolare la signora continuerà a vivere in Roncegno Terme (TN), in via Meggio 4/a, mentre il Parte_1
signor in Levico Terme, fraz. Barco, Loc. Rio Sella nr. 3 (TN); 2. le figlie e Controparte_1 Per_1
già maggiorenni, continueranno a mantenere la residenza presso l'abitazione Persona_2
materna; 3. in punto di obblighi di mantenimento ordinario e straordinario delle figlie: - quanto alla
figlia SE, maggiorenne ma non autosufficiente, i coniugi concordano che il signor a CP_1
decorrere dal mese di dicembre 2024 incluso, verserà alla signora a titolo di concorso al Pt_1
mantenimento ordinario della predetta, l'importo mensile di euro 250, a mezzo di bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 20 del mese, sul conto corre intestato alla signora Tale importo Pt_1
dovrà essere rivalutato annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT, con prima rivalutazione a dicembre 2025. In punto di spese straordinarie i genitori concordano di farsene carico al 50% ciascuno e di riferirsi alle linee Guida CNF – 2017 (cfr. doc.12), sia in merito all'individuazione delle stesse che in punto di espressione del consenso alla spesa e rimborsi;
quanto alla maggiore in ragione della giovane età della stessa e del suo recente ingresso nel mondo Per_1
del lavoro, i genitori concordano di continuare a concorrere nella misura del 50% ciascuno al sostentamento delle sole spese straordinarie di notevole entità (da intendersi di importo pari o superiore a 500,00= euro) e solo per la parte di spesa di cui la figlia non riuscirà farsi carico Per_1 autonomamente;
con l'ulteriore intesa che ciò avverrà solo su esplicita richiesta della figlia Per_1
medesima e sino al completo consolidamento della sua indipendenza economica ed abitativa;
4. i coniugi concordano nell'attribuire integralmente alla signora le agevolazioni economiche Pt_1
e/o i contributi percepibili per la figlia SE erogati dalla Regione e/o da altri Enti nazionali e/o locali, incluso l'Assegno Unico Universale;
5. i coniugi, esaminate le reciproche condizioni di reddito, attestano e si danno vicendevolmente atto di disporre di essere autosufficienti e di disporre di adeguati mezzi per provvedere autonomamente al proprio mantenimento personale: nessun assegno e/o contributo viene pertanto previsto ai sensi dell'art. 156 c.c.; 6. i coniugi confermano il reciproco assenso al rilascio del proprio passaporto”. Va, dunque, omologata la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie né all'interesse della prole, né al buon costume o all'ordine pubblico.
Non ricorre, inoltre, alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto iscritto in data 17-12-2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 19 agosto 2000 a Novaledo (TN), atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Levico Terme al n. 14 - P. II – Serie C- Anno 2000);
Nulla sulle spese.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 07 aprile 2025
Il giudice relatore Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi