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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/01/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati: dott. Marco Campagnolo Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 643/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avvocato Giuseppe Dellosso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Ciro Giovinazzi, 70, Taranto.
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. e P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante, assistita e difesa Controparte_2 dall'Avvocato Federico Cerboni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Corso Venezia 40, Milano.
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Belluno,
19 ottobre 2023, n. 368.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: voglia l'Eccellentissima
Corte d'Appello adita, in accoglimento dell'interposto gravame, contrariis rejectis, richiamate espressamente le eccezioni, deduzioni e conclusioni tutte tenorizzate in prime cure, da aversi per ritrascritte, e previa - occorrenda-, revoca dell'ordinanza istruttoria del 20 giugno
2023 di rigetto delle relative richieste chiede in via istruttoria: 1) interrogatorio formale del legale rappresentante e prova testimoniale sulle circostanze articolate nella memoria istruttoria numero 2 con i testi indicati;
2) CTU per la quantificazione dei danni, qualora ritenuto necessario, attesa l'assenza di contestazione della controparte al documento-fattura e ai danni indicati. Ci si oppone all'ammissione delle circostanze della memoria ex-art. 183 c.p.c. numero 2 di parte convenuta, come precisato nella memoria istruttoria numero 3 ritualmente depositata, così riproposta e, in caso di ammissione si chiede prova contraria su tutte le circostanze ammesse con gli stessi testi indicati dalla parte attrice nella memoria numero 2, nonché con i testi indicati dalla società convenuta e, sulla seguente circostanza già proposta a prova contraria nella memoria numero 3: “se vero che le foto prodotte dalla convenuta, riproducenti lo stato dei luoghi dell'incidente con la memoria numero 2 ex-art. 183 c.p.c., rappresentino lo stato dei luoghi relativi alla mattina del 31.12.2021”.
Nella deprecata ipotesi che non fossero accolte le istanze dell'attore si chiede che venga considerata dal giudice il comportamento processuale della convenuta che in sede di negoziazione assistita
(doc. 14), cui era stata invitata (introdotta con pec del 05.02.2022
(doc 1 primo grado), non solo non ha inteso partecipare, ma non ha mai neppure eccepito alcunché della cessione. Tanto premesso, l'Avv.
, rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, Parte_1 insiste per l'accoglimento di tutte le e istanze istruttorie e le proprie conclusioni e chiede: a) Preliminarmente, rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione attiva;
b) Ammettere le richieste istruttorie di prova orale e di CTU come innanzi dettagliatamente articolate;
c)
Accertare e dichiarare la responsabilità della società convenuta in pag. 2/13 ordine ai danni subiti dall'autovettura BMW X5 trg FV033XG per le causali descritte in narrativa;
d) Per l'effetto condannare la società convenuta in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i danni materiali subiti dall'autovettura dell'attore nella misura di € 8.282,31, oltre al risarcimento del danno da fermo tecnico da quantificarsi in via equitativa in € 500,00, così per complessivi €
8.700,00 ovvero negli importi minori ritenuti di giustizia oltre rivalutazione monetaria e interessi legali nella misura di legge dalla data della fattura;
e) Condannare la società convenuta al pagamento delle spese e competenze di causa da distrarsi in favore del difensore antistatario. f) Condannare l'appellata alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado come da copia bonifico che si produce.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: voglia l'Ill.ma Corte
d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, previa ogni opportuna declaratoria, richiamate espressamente dalla parte appellata tutte le domande istanze, eccezioni e deduzioni svolte in primo grado, riproposte le domande assorbite ai sensi dell'art. 346 c.p.c., così giudicare: In via principale:
1) respingere l'appello avversario poiché inammissibile e/o infondato per tutte le ulteriori ragioni esposte dall'odierna appellata nella propria comparsa di costituzione in appello e, conseguentemente, confermare la Sentenza impugnata;
2) dichiarare inammissibili e/o respingere le istanze di prova formulate da controparte per le ragioni dedotte dall'odierna appellata nella propria comparsa di costituzione in appello;
in subordine, in caso di ammissione totale o parziale dei Contr capitoli di prova testimoniale di controparte, ammettere a prova contraria sui medesimi capitoli, con i medesimi testimoni indicati da pag. 3/13 controparte;
3) con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, con valutazione della condotta processuale avversaria anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il 30.12.2021 era alloggiato presso il B&B Hotel Parte_1
Italia S.p.A. di Cortina d'Ampezzo. La notte parcheggiò la propria automobile BMW X5, targata FV033XG, in un'area esterna dell'albergo. La mattina successiva il proprietario constatò che l'autovettura era stata danneggiata nella parte anteriore destra da una lastra di ghiaccio, staccatasi dal tetto dell'immobile adibito a struttura ricettiva. contestò il fatto alla direzione dell'albergo Pt_1
e, quindi, si rivolse a , titolare della Carrozzeria Parte_2
Autosystem di Scanferla Andrea, per la riparazione. L'11.1.2022
inviò alla struttura alberghiera un preventivo di euro Parte_2
5.922,37 per la riparazione del veicolo (v. doc. 4 fascicolo di primo grado di parte appellata) ed un contratto di cessione del credito tra e il carrozziere (v. doc. 5 fascicolo di primo grado di parte Pt_1 appellata). Il 26.1.2022, trasmise una lettera di richiesta di Parte_2 risarcimento del danno a B&B Hotel Italia S.p.A. (v. doc. 6 fascicolo di primo grado di parte appellata), con allegata una fattura di euro
8.282,23, quale preventivo per la riparazione, e nuovamente il contratto di cessione del credito.
2. ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
chiedendo di accertare la responsabilità della struttura
[...] alberghiera o dei suoi dipendenti ex artt. 2049, 2050 e 2051 c.c. per i danni causati al veicolo, per non aver adottato le precauzioni pag. 4/13 necessarie per evitare la caduta di neve e ghiaccio dal tetto e di condannarli al pagamento di euro 8.700,00 (euro 8.282,31 per i danni materiali ed euro 500,00 per il danno da fermo tecnico).
[...] si è costituita in giudizio, contestando, in via Controparte_1 preliminare, il difetto di legittimazione del danneggiato perché, per effetto della cessione del credito, legittimato attivo era il carrozziere.
Nel merito, ha rilevato di non avere Controparte_1 responsabilità per il sinistro, perché aveva parcheggiato Pt_1
l'autovettura in un luogo non destinato alla sosta dei veicoli ed in cui due cartelli segnalavano il pericolo di caduta della neve. La condotta incauta dell'attore avrebbe interrotto il nesso causale. Rispetto all'eccezione preliminare, l'attore aveva replicato che la cessione doveva considerarsi “revocata”.
3. Il Tribunale ha respinto la domanda di risarcimento del danno.
3.1 Ha ritenuto assorbente l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del . Per effetto della cessione il diritto di credito era Pt_1 stato trasferito al carrozziere e solo il cessionario era legittimato ad agire in giudizio nei confronti del debitore. Il carrozziere non aveva esercitato il recesso dal contratto di cessione per due ragioni. In primo luogo, il recesso non poteva fondarsi sull'art. 10 del contratto di cessione, perché tale clausola prevede la facoltà di recedere solo per il cessionario e non era stata prodotta alcuna allegazione sul recesso della carrozzeria. In secondo luogo, la fattura intestata all'attore non provava il recesso della carrozzeria perché
l'adempimento del cedente, in caso di contestazioni sulla responsabilità, era disciplinata dall'art. 6 del contratto di cessione e,
pag. 5/13 in ogni caso, non risultava da alcuna allegazione il pagamento del corrispettivo.
3.2 Il Giudice di primo grado ha comunque respinto anche nel merito la domanda in quanto la condotta incauta del danneggiato aveva interrotto il nesso causale. aveva parcheggiato in area Pt_1 non destinata alla sosta, in cui erano stati posizionati due cartelli chiaramente visibili di pericolo per “caduta neve”.
4. Con tre motivi di appello, chiede, in riforma Parte_1 della sentenza del Tribunale di Belluno, previa ammissione delle istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado, di accertare la responsabilità di per i danni subiti Controparte_1 dall'autovettura e la sua condanna al risarcimento dei danni.
4.1 Con il primo motivo d'appello, l'appellante contesta l'interpretazione del contratto di cessione. Sostiene che la revoca del contratto di cessione risulterebbe evidente dalla lettura dell'art. 10 del contratto di cessione e dalla condotta delle parti. Preso in considerazione l'art. 10 del contratto di cessione, il pagamento eseguito dal (cedente) al carrozziere (cessionario) è
Pt_1 incompatibile con la cessione. Era stata prodotta una fattura-ricevuta fiscale a nome di (sub. doc. 2 di parte appellante). Quanto
Pt_1 alla condotta delle parti, a seguito del mancato riconoscimento del danno, era stato necessario ricorrere all'autorità giudiziaria.
Pt_1 aveva corrisposto il dovuto alla carrozzeria e, contestualmente al pagamento, la carrozzeria aveva esercitato il recesso, così da ristabilire la legittimazione attiva del .
Pt_1
pag. 6/13 4.2 Con il secondo motivo di appello parte appellante ha dedotto l'inefficacia della cessione. L'appellante lamenta che la cessione sia inefficace, poiché avrebbe avuto ad oggetto un credito inesistente, sia nell'an, che nel quantum. Considerato che il cliente affermava di vantare un credito risarcitorio e che la struttura alberghiera contestava la propria responsabilità, la cessione non sarebbe efficace perché il credito non era venuto ad esistenza.
4.3 Con il terzo motivo di appello, parte appellante contesta l'esclusione della responsabilità della società convenuta. , Pt_1 sostiene di aver parcheggiato l'autovettura all'interno della struttura, in un luogo in cui la sosta non era limitata. Contesta che i cartelli sul pericolo di caduta di neve fossero presenti o comunque visibili.
Mentre il danneggiato aveva provato il nesso causale, la struttura alberghiera non aveva provato il caso fortuito. Il distacco delle lastre di ghiaccio era dipeso da incuria nella manutenzione dell'immobile.
5. ha chiesto di confermare la sentenza Controparte_1 impugnata, richiamando le argomentazioni già svolte dal Tribunale.
Ha precisato che l'attore aveva ceduto il credito alla carrozzeria prima di agire in giudizio e aveva omesso di allegare la circostanza nell'atto Contr di citazione. L'assenza di responsabilità di ex art. 2051 c.c. non ha inciso sulla validità del contratto di cessione. L'appellata ha chiesto di valutare detta condotta processuale ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
6. Il primo motivo di appello sul difetto di legittimazione attiva non è meritevole di accoglimento.
pag. 7/13 6.1 Secondo l'appellante per l'art. 10 del contratto di cessione, la revoca del contratto sarebbe avvenuta con il pagamento al carrozziere, effettuato una volta appreso il rifiuto di Controparte_1 di risarcire il danno. L'art. 10 del contratto prevede che: “nel
[...] caso in cui fosse necessario ricorrere all'Autorità Giudiziaria per recuperare il credito ceduto, la Cessionaria avrà esclusiva ed inoppugnabile facoltà di recedere dal presente contratto, con conseguente obbligo per il cedente di effettuare l'immediato pagamento dell'intero ammontare dovuto al riparatore (…)”. Le parti hanno inserito nel contratto un diritto di recesso convenzionale attribuendo ad una sola delle parti (il carrozziere) il diritto potestativo di sciogliere il vincolo contrattuale.
6.2 Per parte appellante il recesso del contratto di cessione è inevitabilmente connesso, come stabilito dall'art. 6, al pagamento del corrispettivo da parte del cliente (v. doc. 2 di parte appellante). La clausola 6 del contratto prevede: “resta inteso che il cedente si impegna a corrispondere alla cessionaria l'importo complessivo o parziale, a saldo di quanto dovuto, qualora emergessero contestazioni in ordine alla responsabilità del cedente nella causazione del sinistro
(...) e comunque si impegna a corrispondere alla cessionaria l'importo non liquidato dalla compagnia di assicurazione (…) e comunque in ogni altro caso in cui la per qualsiasi ragione la compagnia di assicurazione rifiutasse il pagamento (…)”. Deve obiettarsi, innanzitutto, che il recesso del contratto non è automatico ma costituisce una facoltà del carrozziere. Il cedente non ha dimostrato né documentalmente né in altro modo che il carrozziere abbia esercitato la facoltà accordatagli dal contratto. In secondo luogo, la fattura depositata (v. doc. 2 di parte appellante) non prova l'avvenuto pag. 8/13 pagamento della prestazione. Dimostra unicamente – quale documento emesso dal titolare della Carrozzeria Autosystem - che il carrozziere abbia richiesto il pagamento al cliente per una determinata prestazione. L'attore non aveva tempestivamente allagato di aver pagato la fattura del carrozziere. Il principio di non contestazione è applicabile unicamente alle allegazioni tempestive e non – come sostiene all'appellante - ai documenti mentre la parte convenuta aveva contestato che il carrozziere avesse esercitato il recesso dal contratto di cessione. In conclusione, il danneggiato non aveva provato che il carrozziere avesse esercitato il diritto di recesso consentitogli dall'art. 10 del contratto di cessione e nemmeno di aver provveduto al pagamento della riparazione del veicolo.
6.3 Né nel primo motivo di appello né con altri specifici motivi di gravame è stata formulata alcuna doglianza sulla mancata ammissione di prove orali e pertanto il riferimento nella comparsa conclusionale alla mancata ammissione di un capitolo di prova
(capitolo 10) sul pagamento del corrispettivo appare irrilevante.
D'altronde, a fronte dell'eccezione di difetto di legittimazione sollevata della parte convenuta con la comparsa di costituzione e risposta, nel giudizio di primo grado né con note scritte 14.2.2023 per la trattazione cartolare della prima udienza né con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.c. del 14.4.2023, l'attore aveva replicato di aver provveduto al pagamento della fattura del carrozziere. Le istanze istruttorie avrebbero potuto riguardare solo tempestive allegazioni.
Non è comprensibile nemmeno la ragione per cui la parte non fosse stata in grado di documentare il pagamento dell'importo di euro
8.282,31 e abbia piuttosto insistito nel sostenere che la prova del pagamento sarebbe costituita dalla semplice fattura.
pag. 9/13
7. Nemmeno il secondo motivo sull'inefficacia della cessione può essere accolto. Parte appellante sostiene che la cessione sarebbe inefficace perché avrebbe avuto a oggetto un credito inesistente. Il credito non era inesistente ma era contestato dal debitore. Nel contratto di cessione, cedente e cessionario avevano espressamente previsto tale eventualità, stabilendo che in caso di contestazione il carrozziere avrebbe potuto recedere dal contratto. La cessione del credito era stata comunicata al ceduto, che ai sensi dell'art. 1264 c.c. per effetto della cessione non era più obbligato verso il cedente ma verso il cessionario. Il credito era esistente, anche se non determinato, ma determinabile con riferimento alla specifica richiesta di risarcimento avanzata contro la struttura alberghiera. Il primo precedente di legittimità richiamato dalla difesa dell'appellante nel motivo di gravame (Cass., sez. 1, sent. n. 31896 del 2018) ricorda:
“questa Corte ha stabilito che: a) Il danneggiato da un sinistro stradale può cedere il proprio credito risarcitorio a un terzo (nella specie, il carrozziere incaricato della riparazione dell'auto danneggiata), non trattandosi di un diritto strettamente personale e non esistendo al riguardo diretti o indiretti divieti normativi. Detto terzo è legittimato ad agire, in vece del cedente, in sede giudiziaria per l'accertamento della responsabilità dell'altra parte e per la condanna di questa, e del suo assicuratore per la responsabilità civile, al risarcimento dei danni (Sez. 3, Ordinanza n. 11095 del 2009; e, nella stessa direzione anche Sez. 3, Sentenza n. 51 del 2012) … E, ancor prima, Essa aveva affermato il principio, allora innovativo, secondo cui «l'obbligazione risarcitoria, anche quando il diritto al risarcimento sia conseguenza di inadempimento contrattuale, non ha natura accessoria rispetto all'obbligazione contrattuale rimasta
pag. 10/13 inadempiuta, bensì si configura come una obbligazione autonoma, con la conseguenza che il relativo credito può costituire oggetto di cessione, a titolo oneroso o gratuito, ai sensi e nei limiti dello art.
1260 cod. civ.» (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2812 del 1986) … Il richiamato arresto, infatti, ha consentito di abbandonare il precedente orientamento interpretativo, che sosteneva il principio della mera obbligatorietà della cessione dei cediti futuri e il trasferimento della res solo al momento della nascita del credito (Cassazione, Sent. n.
1364 del 1960), mentre detta nascita costituirà soltanto una condizione di efficacia per la sua esazione, onde la possibilità della sua immediata notificazione, ai sensi dell'art. 1265 cod. civile”. Nel caso specifico la Corte di legittimità aveva cassato una sentenza che aveva escluso la legittimazione del cessionario di un diritto al credito risarcitorio da responsabilità contrattuale nascente da una azione giudiziale non ancora intrapresa. Il secondo precedente richiamato dall'appellante (Cass., sez. 3, sent. n. 28002 del 2019) si riporta al primo e riguarda la vicenda di un credito che il cedente intendeva come esistente ed attuale al momento della cessione e che invece non era mai venuto a esistenza. Deve pertanto essere confermato che, per effetto della cessione, il credito è entrato nel patrimonio del cessionario, che era il soggetto legittimato a farlo valere in giudizio.
8. Il terzo motivo di appello riguardante il rigetto nel merito della richiesta risarcitoria rimane assorbito dal rigetto dei precedenti. Come riconosciuto anche dall'appellante la decisione di fonda su un duplice ordine di argomentazioni, ciascuna delle quali giustifica di per sé il mancato accoglimento della domanda.
pag. 11/13 9. La domanda di condanna per responsabilità aggravata non
è accoglibile perché prende in considerazione una condotta processuale relativa al giudizio di primo grado. Parte appellata non ha dedotto alcuna circostanza che, riferita al giudizio di impugnazione, integri i presupposti per applicare l'art. 96, comma 3, c.p.c., né ha proposto appello incidentale avverso l'omessa pronuncia sulla specifica richiesta formulata nel precedente grado di giudizio.
10. L'appello deve pertanto essere integralmente respinto. Le spese processuali, liquidate sulla base del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza di . Il mancato accoglimento Parte_1 di una richiesta accessoria non influisce sulla soccombenza.
Considerando le tre fasi svolte, il compenso è determinabile nella somma di euro 3.966,00 nel rispetto dei parametri medi (euro
1.134,00 + euro 921,00 + euro 1.911,00) dello scaglione applicabile
(euro 5.201,00 – euro 26.000,00).
11. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Belluno Controparte_1
19 ottobre 2023 n. 368, respinta la richiesta di condanna per responsabilità aggravata, così provvede:
pag. 12/13 1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna la parte appellante al Parte_1 pagamento, in favore della parte appellata Controparte_1 delle spese del presente grado del giudizio, liquidate nella somma di euro 3.966,00 per compensi, oltre spese generali (15%), c.p.a. e i.v.a.;
3) è obbligato a versare un ulteriore importo Parte_1
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.02, n. 115.
Venezia, 9 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Marco Campagnolo
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati: dott. Marco Campagnolo Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 643/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avvocato Giuseppe Dellosso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Ciro Giovinazzi, 70, Taranto.
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. e P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante, assistita e difesa Controparte_2 dall'Avvocato Federico Cerboni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Corso Venezia 40, Milano.
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Belluno,
19 ottobre 2023, n. 368.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: voglia l'Eccellentissima
Corte d'Appello adita, in accoglimento dell'interposto gravame, contrariis rejectis, richiamate espressamente le eccezioni, deduzioni e conclusioni tutte tenorizzate in prime cure, da aversi per ritrascritte, e previa - occorrenda-, revoca dell'ordinanza istruttoria del 20 giugno
2023 di rigetto delle relative richieste chiede in via istruttoria: 1) interrogatorio formale del legale rappresentante e prova testimoniale sulle circostanze articolate nella memoria istruttoria numero 2 con i testi indicati;
2) CTU per la quantificazione dei danni, qualora ritenuto necessario, attesa l'assenza di contestazione della controparte al documento-fattura e ai danni indicati. Ci si oppone all'ammissione delle circostanze della memoria ex-art. 183 c.p.c. numero 2 di parte convenuta, come precisato nella memoria istruttoria numero 3 ritualmente depositata, così riproposta e, in caso di ammissione si chiede prova contraria su tutte le circostanze ammesse con gli stessi testi indicati dalla parte attrice nella memoria numero 2, nonché con i testi indicati dalla società convenuta e, sulla seguente circostanza già proposta a prova contraria nella memoria numero 3: “se vero che le foto prodotte dalla convenuta, riproducenti lo stato dei luoghi dell'incidente con la memoria numero 2 ex-art. 183 c.p.c., rappresentino lo stato dei luoghi relativi alla mattina del 31.12.2021”.
Nella deprecata ipotesi che non fossero accolte le istanze dell'attore si chiede che venga considerata dal giudice il comportamento processuale della convenuta che in sede di negoziazione assistita
(doc. 14), cui era stata invitata (introdotta con pec del 05.02.2022
(doc 1 primo grado), non solo non ha inteso partecipare, ma non ha mai neppure eccepito alcunché della cessione. Tanto premesso, l'Avv.
, rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, Parte_1 insiste per l'accoglimento di tutte le e istanze istruttorie e le proprie conclusioni e chiede: a) Preliminarmente, rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione attiva;
b) Ammettere le richieste istruttorie di prova orale e di CTU come innanzi dettagliatamente articolate;
c)
Accertare e dichiarare la responsabilità della società convenuta in pag. 2/13 ordine ai danni subiti dall'autovettura BMW X5 trg FV033XG per le causali descritte in narrativa;
d) Per l'effetto condannare la società convenuta in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i danni materiali subiti dall'autovettura dell'attore nella misura di € 8.282,31, oltre al risarcimento del danno da fermo tecnico da quantificarsi in via equitativa in € 500,00, così per complessivi €
8.700,00 ovvero negli importi minori ritenuti di giustizia oltre rivalutazione monetaria e interessi legali nella misura di legge dalla data della fattura;
e) Condannare la società convenuta al pagamento delle spese e competenze di causa da distrarsi in favore del difensore antistatario. f) Condannare l'appellata alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado come da copia bonifico che si produce.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: voglia l'Ill.ma Corte
d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, previa ogni opportuna declaratoria, richiamate espressamente dalla parte appellata tutte le domande istanze, eccezioni e deduzioni svolte in primo grado, riproposte le domande assorbite ai sensi dell'art. 346 c.p.c., così giudicare: In via principale:
1) respingere l'appello avversario poiché inammissibile e/o infondato per tutte le ulteriori ragioni esposte dall'odierna appellata nella propria comparsa di costituzione in appello e, conseguentemente, confermare la Sentenza impugnata;
2) dichiarare inammissibili e/o respingere le istanze di prova formulate da controparte per le ragioni dedotte dall'odierna appellata nella propria comparsa di costituzione in appello;
in subordine, in caso di ammissione totale o parziale dei Contr capitoli di prova testimoniale di controparte, ammettere a prova contraria sui medesimi capitoli, con i medesimi testimoni indicati da pag. 3/13 controparte;
3) con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, con valutazione della condotta processuale avversaria anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il 30.12.2021 era alloggiato presso il B&B Hotel Parte_1
Italia S.p.A. di Cortina d'Ampezzo. La notte parcheggiò la propria automobile BMW X5, targata FV033XG, in un'area esterna dell'albergo. La mattina successiva il proprietario constatò che l'autovettura era stata danneggiata nella parte anteriore destra da una lastra di ghiaccio, staccatasi dal tetto dell'immobile adibito a struttura ricettiva. contestò il fatto alla direzione dell'albergo Pt_1
e, quindi, si rivolse a , titolare della Carrozzeria Parte_2
Autosystem di Scanferla Andrea, per la riparazione. L'11.1.2022
inviò alla struttura alberghiera un preventivo di euro Parte_2
5.922,37 per la riparazione del veicolo (v. doc. 4 fascicolo di primo grado di parte appellata) ed un contratto di cessione del credito tra e il carrozziere (v. doc. 5 fascicolo di primo grado di parte Pt_1 appellata). Il 26.1.2022, trasmise una lettera di richiesta di Parte_2 risarcimento del danno a B&B Hotel Italia S.p.A. (v. doc. 6 fascicolo di primo grado di parte appellata), con allegata una fattura di euro
8.282,23, quale preventivo per la riparazione, e nuovamente il contratto di cessione del credito.
2. ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
chiedendo di accertare la responsabilità della struttura
[...] alberghiera o dei suoi dipendenti ex artt. 2049, 2050 e 2051 c.c. per i danni causati al veicolo, per non aver adottato le precauzioni pag. 4/13 necessarie per evitare la caduta di neve e ghiaccio dal tetto e di condannarli al pagamento di euro 8.700,00 (euro 8.282,31 per i danni materiali ed euro 500,00 per il danno da fermo tecnico).
[...] si è costituita in giudizio, contestando, in via Controparte_1 preliminare, il difetto di legittimazione del danneggiato perché, per effetto della cessione del credito, legittimato attivo era il carrozziere.
Nel merito, ha rilevato di non avere Controparte_1 responsabilità per il sinistro, perché aveva parcheggiato Pt_1
l'autovettura in un luogo non destinato alla sosta dei veicoli ed in cui due cartelli segnalavano il pericolo di caduta della neve. La condotta incauta dell'attore avrebbe interrotto il nesso causale. Rispetto all'eccezione preliminare, l'attore aveva replicato che la cessione doveva considerarsi “revocata”.
3. Il Tribunale ha respinto la domanda di risarcimento del danno.
3.1 Ha ritenuto assorbente l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del . Per effetto della cessione il diritto di credito era Pt_1 stato trasferito al carrozziere e solo il cessionario era legittimato ad agire in giudizio nei confronti del debitore. Il carrozziere non aveva esercitato il recesso dal contratto di cessione per due ragioni. In primo luogo, il recesso non poteva fondarsi sull'art. 10 del contratto di cessione, perché tale clausola prevede la facoltà di recedere solo per il cessionario e non era stata prodotta alcuna allegazione sul recesso della carrozzeria. In secondo luogo, la fattura intestata all'attore non provava il recesso della carrozzeria perché
l'adempimento del cedente, in caso di contestazioni sulla responsabilità, era disciplinata dall'art. 6 del contratto di cessione e,
pag. 5/13 in ogni caso, non risultava da alcuna allegazione il pagamento del corrispettivo.
3.2 Il Giudice di primo grado ha comunque respinto anche nel merito la domanda in quanto la condotta incauta del danneggiato aveva interrotto il nesso causale. aveva parcheggiato in area Pt_1 non destinata alla sosta, in cui erano stati posizionati due cartelli chiaramente visibili di pericolo per “caduta neve”.
4. Con tre motivi di appello, chiede, in riforma Parte_1 della sentenza del Tribunale di Belluno, previa ammissione delle istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado, di accertare la responsabilità di per i danni subiti Controparte_1 dall'autovettura e la sua condanna al risarcimento dei danni.
4.1 Con il primo motivo d'appello, l'appellante contesta l'interpretazione del contratto di cessione. Sostiene che la revoca del contratto di cessione risulterebbe evidente dalla lettura dell'art. 10 del contratto di cessione e dalla condotta delle parti. Preso in considerazione l'art. 10 del contratto di cessione, il pagamento eseguito dal (cedente) al carrozziere (cessionario) è
Pt_1 incompatibile con la cessione. Era stata prodotta una fattura-ricevuta fiscale a nome di (sub. doc. 2 di parte appellante). Quanto
Pt_1 alla condotta delle parti, a seguito del mancato riconoscimento del danno, era stato necessario ricorrere all'autorità giudiziaria.
Pt_1 aveva corrisposto il dovuto alla carrozzeria e, contestualmente al pagamento, la carrozzeria aveva esercitato il recesso, così da ristabilire la legittimazione attiva del .
Pt_1
pag. 6/13 4.2 Con il secondo motivo di appello parte appellante ha dedotto l'inefficacia della cessione. L'appellante lamenta che la cessione sia inefficace, poiché avrebbe avuto ad oggetto un credito inesistente, sia nell'an, che nel quantum. Considerato che il cliente affermava di vantare un credito risarcitorio e che la struttura alberghiera contestava la propria responsabilità, la cessione non sarebbe efficace perché il credito non era venuto ad esistenza.
4.3 Con il terzo motivo di appello, parte appellante contesta l'esclusione della responsabilità della società convenuta. , Pt_1 sostiene di aver parcheggiato l'autovettura all'interno della struttura, in un luogo in cui la sosta non era limitata. Contesta che i cartelli sul pericolo di caduta di neve fossero presenti o comunque visibili.
Mentre il danneggiato aveva provato il nesso causale, la struttura alberghiera non aveva provato il caso fortuito. Il distacco delle lastre di ghiaccio era dipeso da incuria nella manutenzione dell'immobile.
5. ha chiesto di confermare la sentenza Controparte_1 impugnata, richiamando le argomentazioni già svolte dal Tribunale.
Ha precisato che l'attore aveva ceduto il credito alla carrozzeria prima di agire in giudizio e aveva omesso di allegare la circostanza nell'atto Contr di citazione. L'assenza di responsabilità di ex art. 2051 c.c. non ha inciso sulla validità del contratto di cessione. L'appellata ha chiesto di valutare detta condotta processuale ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
6. Il primo motivo di appello sul difetto di legittimazione attiva non è meritevole di accoglimento.
pag. 7/13 6.1 Secondo l'appellante per l'art. 10 del contratto di cessione, la revoca del contratto sarebbe avvenuta con il pagamento al carrozziere, effettuato una volta appreso il rifiuto di Controparte_1 di risarcire il danno. L'art. 10 del contratto prevede che: “nel
[...] caso in cui fosse necessario ricorrere all'Autorità Giudiziaria per recuperare il credito ceduto, la Cessionaria avrà esclusiva ed inoppugnabile facoltà di recedere dal presente contratto, con conseguente obbligo per il cedente di effettuare l'immediato pagamento dell'intero ammontare dovuto al riparatore (…)”. Le parti hanno inserito nel contratto un diritto di recesso convenzionale attribuendo ad una sola delle parti (il carrozziere) il diritto potestativo di sciogliere il vincolo contrattuale.
6.2 Per parte appellante il recesso del contratto di cessione è inevitabilmente connesso, come stabilito dall'art. 6, al pagamento del corrispettivo da parte del cliente (v. doc. 2 di parte appellante). La clausola 6 del contratto prevede: “resta inteso che il cedente si impegna a corrispondere alla cessionaria l'importo complessivo o parziale, a saldo di quanto dovuto, qualora emergessero contestazioni in ordine alla responsabilità del cedente nella causazione del sinistro
(...) e comunque si impegna a corrispondere alla cessionaria l'importo non liquidato dalla compagnia di assicurazione (…) e comunque in ogni altro caso in cui la per qualsiasi ragione la compagnia di assicurazione rifiutasse il pagamento (…)”. Deve obiettarsi, innanzitutto, che il recesso del contratto non è automatico ma costituisce una facoltà del carrozziere. Il cedente non ha dimostrato né documentalmente né in altro modo che il carrozziere abbia esercitato la facoltà accordatagli dal contratto. In secondo luogo, la fattura depositata (v. doc. 2 di parte appellante) non prova l'avvenuto pag. 8/13 pagamento della prestazione. Dimostra unicamente – quale documento emesso dal titolare della Carrozzeria Autosystem - che il carrozziere abbia richiesto il pagamento al cliente per una determinata prestazione. L'attore non aveva tempestivamente allagato di aver pagato la fattura del carrozziere. Il principio di non contestazione è applicabile unicamente alle allegazioni tempestive e non – come sostiene all'appellante - ai documenti mentre la parte convenuta aveva contestato che il carrozziere avesse esercitato il recesso dal contratto di cessione. In conclusione, il danneggiato non aveva provato che il carrozziere avesse esercitato il diritto di recesso consentitogli dall'art. 10 del contratto di cessione e nemmeno di aver provveduto al pagamento della riparazione del veicolo.
6.3 Né nel primo motivo di appello né con altri specifici motivi di gravame è stata formulata alcuna doglianza sulla mancata ammissione di prove orali e pertanto il riferimento nella comparsa conclusionale alla mancata ammissione di un capitolo di prova
(capitolo 10) sul pagamento del corrispettivo appare irrilevante.
D'altronde, a fronte dell'eccezione di difetto di legittimazione sollevata della parte convenuta con la comparsa di costituzione e risposta, nel giudizio di primo grado né con note scritte 14.2.2023 per la trattazione cartolare della prima udienza né con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.c. del 14.4.2023, l'attore aveva replicato di aver provveduto al pagamento della fattura del carrozziere. Le istanze istruttorie avrebbero potuto riguardare solo tempestive allegazioni.
Non è comprensibile nemmeno la ragione per cui la parte non fosse stata in grado di documentare il pagamento dell'importo di euro
8.282,31 e abbia piuttosto insistito nel sostenere che la prova del pagamento sarebbe costituita dalla semplice fattura.
pag. 9/13
7. Nemmeno il secondo motivo sull'inefficacia della cessione può essere accolto. Parte appellante sostiene che la cessione sarebbe inefficace perché avrebbe avuto a oggetto un credito inesistente. Il credito non era inesistente ma era contestato dal debitore. Nel contratto di cessione, cedente e cessionario avevano espressamente previsto tale eventualità, stabilendo che in caso di contestazione il carrozziere avrebbe potuto recedere dal contratto. La cessione del credito era stata comunicata al ceduto, che ai sensi dell'art. 1264 c.c. per effetto della cessione non era più obbligato verso il cedente ma verso il cessionario. Il credito era esistente, anche se non determinato, ma determinabile con riferimento alla specifica richiesta di risarcimento avanzata contro la struttura alberghiera. Il primo precedente di legittimità richiamato dalla difesa dell'appellante nel motivo di gravame (Cass., sez. 1, sent. n. 31896 del 2018) ricorda:
“questa Corte ha stabilito che: a) Il danneggiato da un sinistro stradale può cedere il proprio credito risarcitorio a un terzo (nella specie, il carrozziere incaricato della riparazione dell'auto danneggiata), non trattandosi di un diritto strettamente personale e non esistendo al riguardo diretti o indiretti divieti normativi. Detto terzo è legittimato ad agire, in vece del cedente, in sede giudiziaria per l'accertamento della responsabilità dell'altra parte e per la condanna di questa, e del suo assicuratore per la responsabilità civile, al risarcimento dei danni (Sez. 3, Ordinanza n. 11095 del 2009; e, nella stessa direzione anche Sez. 3, Sentenza n. 51 del 2012) … E, ancor prima, Essa aveva affermato il principio, allora innovativo, secondo cui «l'obbligazione risarcitoria, anche quando il diritto al risarcimento sia conseguenza di inadempimento contrattuale, non ha natura accessoria rispetto all'obbligazione contrattuale rimasta
pag. 10/13 inadempiuta, bensì si configura come una obbligazione autonoma, con la conseguenza che il relativo credito può costituire oggetto di cessione, a titolo oneroso o gratuito, ai sensi e nei limiti dello art.
1260 cod. civ.» (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2812 del 1986) … Il richiamato arresto, infatti, ha consentito di abbandonare il precedente orientamento interpretativo, che sosteneva il principio della mera obbligatorietà della cessione dei cediti futuri e il trasferimento della res solo al momento della nascita del credito (Cassazione, Sent. n.
1364 del 1960), mentre detta nascita costituirà soltanto una condizione di efficacia per la sua esazione, onde la possibilità della sua immediata notificazione, ai sensi dell'art. 1265 cod. civile”. Nel caso specifico la Corte di legittimità aveva cassato una sentenza che aveva escluso la legittimazione del cessionario di un diritto al credito risarcitorio da responsabilità contrattuale nascente da una azione giudiziale non ancora intrapresa. Il secondo precedente richiamato dall'appellante (Cass., sez. 3, sent. n. 28002 del 2019) si riporta al primo e riguarda la vicenda di un credito che il cedente intendeva come esistente ed attuale al momento della cessione e che invece non era mai venuto a esistenza. Deve pertanto essere confermato che, per effetto della cessione, il credito è entrato nel patrimonio del cessionario, che era il soggetto legittimato a farlo valere in giudizio.
8. Il terzo motivo di appello riguardante il rigetto nel merito della richiesta risarcitoria rimane assorbito dal rigetto dei precedenti. Come riconosciuto anche dall'appellante la decisione di fonda su un duplice ordine di argomentazioni, ciascuna delle quali giustifica di per sé il mancato accoglimento della domanda.
pag. 11/13 9. La domanda di condanna per responsabilità aggravata non
è accoglibile perché prende in considerazione una condotta processuale relativa al giudizio di primo grado. Parte appellata non ha dedotto alcuna circostanza che, riferita al giudizio di impugnazione, integri i presupposti per applicare l'art. 96, comma 3, c.p.c., né ha proposto appello incidentale avverso l'omessa pronuncia sulla specifica richiesta formulata nel precedente grado di giudizio.
10. L'appello deve pertanto essere integralmente respinto. Le spese processuali, liquidate sulla base del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza di . Il mancato accoglimento Parte_1 di una richiesta accessoria non influisce sulla soccombenza.
Considerando le tre fasi svolte, il compenso è determinabile nella somma di euro 3.966,00 nel rispetto dei parametri medi (euro
1.134,00 + euro 921,00 + euro 1.911,00) dello scaglione applicabile
(euro 5.201,00 – euro 26.000,00).
11. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Belluno Controparte_1
19 ottobre 2023 n. 368, respinta la richiesta di condanna per responsabilità aggravata, così provvede:
pag. 12/13 1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna la parte appellante al Parte_1 pagamento, in favore della parte appellata Controparte_1 delle spese del presente grado del giudizio, liquidate nella somma di euro 3.966,00 per compensi, oltre spese generali (15%), c.p.a. e i.v.a.;
3) è obbligato a versare un ulteriore importo Parte_1
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.02, n. 115.
Venezia, 9 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Marco Campagnolo
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