Ordinanza cautelare 9 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 8 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 28/07/2025, n. 14928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14928 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 14928/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08976/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8976 del 2024, proposto da ID FA, rappresentato e difeso dagli avvocati Biancamaria Celletti, Francesco Vannicelli, Sara Berengan, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone 9;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- della nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, AOODGOSV REGISTRO UFFICIALE.U.0031426.16-07-2004, recante la comunicazione di rigetto dell’istanza di riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento per la Classe di Concorso
A026 – MATEMATICA
A045 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI
A047 – SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE, e conclusione del procedimento, per istanza 22041 del 21 luglio 2022 Direttiva 2013/55/CE acquisita al protocollo n. 34449 in data 13 dicembre 2022;
- del preavviso di rigetto emanato ex art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, comunicato con nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione di data 11 aprile 2024;
- di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato ivi compresa la richiesta di integrazione mai pervenuta al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che, successivamente al passaggio in decisione della causa, il Ministero ha depositato in giudizio il provvedimento di riconoscimento richiesto dalla parte ricorrente;
Ritenuto che ciò determini l’improcedibilità della causa per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che, comunque, qualora la parte ricorrente ritenga che il riconoscimento sia insufficiente o gravoso è suo onere impugnarlo in via autonoma;
Preso atto che a seguito di ordinanza del Collegio ex art. 73 comma 3 c.p.a. non sono state presentate memorie in ordine al predetto (provvisorio) accertamento e che le spese di lite possono essere compensate atteso il (solo) parziale accoglimento dell’istanza del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Caputi | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO