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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 07/04/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
AREA 5 - . CIVILE Parte_1
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3840/2023
tra in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Claudio Ghia,
opponente e
, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Preziosa, Controparte_1
opposta
All'udienza del 7.4.2025 innanzi al giudice dott.ssa Maria Anna Altamura, assistita dal funzionario dott.ssa Marianna Vangi, sono comparsi per l'opponente l'avv. Grieco Marcello in provvisoria sostituzione dell'avv. Claudio Ghia e per l'opposta l'avv. Paola Preziosa. I difensori procedono alla discussione della causa richiamando le proprie difese e conclusioni. I difensori indicano che non saranno presenti alla lettura del dispositivo per motivi professionali.
Il Giudice
si ritira in camera di consiglio per la decisione ed alle ore 13.10 dà lettura della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c. senza la presenza delle parti. La sentenza viene allegata al presente verbale come sua parte integrante.
il giudice
Maria Anna Altamura
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Maria
Anna Altamura, al termine della discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA dandone lettura all'udienza del 7.4.2025
nella causa n. 3840 dell'anno 2023 vertente tra in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Claudio Ghia,
opponente e
, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Preziosa, Controparte_1
opposta
OGGETTO: pagamento corrispettivo in materia di locazione
All'udienza del 7.4.2025 la causa è decisa con lettura del dispositivo e contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., sulle conclusioni delle parti come da verbale di udienza che costituisce parte integrante della presente sentenza.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
La (prima fusasi per incorporazione nella Parte_2 CP_2 Controparte_3
a sua volta fusa per incorporazione nella fusasi per
[...] Controparte_4 incorporazione della , con atto di citazione notificato e depositato il Parte_2
19.10.2023, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1029/2023 emesso il
5/12.9.2023, notificato il 14.9.2023, con cui era ingiunto il pagamento a favore di
[...]
della somma di euro € 5.000,00, oltre accessori e spese di lite, per canoni di CP_1 locazione non versati sino alla data della domanda (€ 1.250,00 x 4) per la locazione dell'immobile in Trani, alla via Andria n. 110.
Contestava l'illegittimo operato della , contrario ai canoni di correttezza e buona CP_1 fede.
2 Assumeva che coniuge della , in data 9.5.2007 ed in data Persona_1 CP_1
6.9.2013, aveva sottoscritto con contratti per il servizio di comodato e Parte_2 connessione relativo agli apparecchi di gioco di cui all'art. 110 comma 6, lett. a) e b) , CP_5 in relazione al PV BA5147 sito in Trani, alla via Andria n. 110, e al PV BA5148 sito in
Trani, alla via Superga n. 116, nonché contratti per la raccolta dei Giochi Numerici a
Totalizzatore Nazionale (GNTN) in relazione ai medesimi punti vendita e un contratto per la commercializzazione dei giochi pubblici di cui all'art. 38, comma 2, d.l. n. 223 del
4.7.2006.
Nell'ambito del rapporto di partnership instaurato, l'immobile in Trani alla via Andria n.
110 era stato concesso in locazione alla dal e, poi, concesso in uso dalla Pt_2 ER conduttrice allo stesso locatore affinché vi esercitasse le attività di raccolta di gioco oggetto dei citati contratti.
A decorrere dal 2011 il veva smesso di riversare a quanto contrattualmente ER Pt_2 previsto, accumulando una ingente debitoria, e, in data 26.11.2021, la e il Pt_2 ER concordavano le condizioni di rientro del debito. Il non rispettava le obbligazioni ER assunte.
Con atto di compravendita dell'8.5.2022, il cedeva alla coniuge il detto ER CP_1 immobile, mantenendone, in forza degli accordi allora in essere, l'uso per concessione di
Pt_2
La contestava la risoluzione dei contratti, intimando il pagamento di quanto dovuto Pt_2
(situazione debitoria di cui era a conoscenza la coniuge ); per parte del credito, in CP_1 data 18.8.2023, otteneva da Tribunale Civile di Milano, in danno del il decreto ER
Ingiuntivo n. 13501/2023; a seguito della intervenuta risoluzione di tutti i rapporti contrattuali, adduceva che, da tempo, stava tendando, infruttuosamente, di riottenere la riconsegna dell'immobile.
Argomentava l'opponente che “non avendo incassato quanto ad essa complessivamente dovuto dal Sig. l'esponente Società si è trovata di fatto nella situazione di non ER poter godere dell'immobile che aveva preso in locazione”. Adduceva che gli atti posti in essere dal e dalla in danno della erano contrari e ER CP_1 Parte_2 violativi dei canoni di correttezza e buona fede, che dovrebbero regolare i rapporti contrattuali: il stava artatamente rifiutando la restituzione dell'immobile a favore ER della opponente con l'intento di costringerla a pagare i canoni a favore della di lui coniuge, inoltre negava alla conduttrice il legittimo godimento del bene, non permettendole di avviarne la gestione diretta ai fini dell'esercizio delle attività di raccolta di gioco oggetto delle concessioni statali di cui la stessa è titolare con conseguente ritorno economico.
3 Pertanto, riteneva che i canoni richiesti con l'opposto decreto ingiuntivo non fossero in realtà dovuti, in quanto la , tramite il coniuge e suo dante causa, stava di fatto CP_1 impedendo al conduttore di godere dell'immobile locato, in violazione dell'art. 1575 c.c..
Concludeva chiedendo revocarsi il decreto ingiuntivo con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'opposta, che, preliminarmente chiedeva disporsi il mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c., avendo il decreto ingiuntivo ad oggetto un credito per canoni di locazione non versati, domandava, poi, concedersi la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c..
Contestava nel merito le allegazioni dell'opponente perché inconferenti, essendo tutte le doglianze della rivolte ad un terzo soggetto, non parte in Parte_2 Persona_1 causa, non avente alcun rapporto diretto con l'oggetto del decreto ingiuntivo, riguardante il pagamento dei canoni di locazione.
Aggiungeva che l'opponente nulla aveva eccepito in ordine all'effettivo pagamento delle somme dovute, di fatto confermando di non averle mai corrisposte. Quanto al rilascio dell'immobile da parte del coniuge separato della , argomentava che ER CP_1 alcuna responsabilità potesse essere ascritta in capo alla proprietaria dell'immobile locato, estranea ai rapporti commerciali tra la ed il Pt_2 ER
Concludeva chiedendo rigettarsi l'opposizione con integrale conferma del decreto ingiuntivo n.1029/2023, emesso dal Tribunale di Trani il 12.9.2023, notificato all'opponente in data 14.09.2023, nei confronti della con condanna Parte_2 dell'opponente al pagamento delle spese di lite, nonché al pagamento di un'ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., in ragione dell'atteggiamento processuale dell'opponente volto a procrastinare un pagamento dovuto.
Con provvedimento del 5.4.2024, letto l'art. 426 c.p.c., era disposto il mutamento del rito, con termine perentorio per le parti per l'integrazione degli atti introduttivi, mediante deposito di memorie e documenti. Con successivo provvedimento del 24.10.2024 era fissata l'udienza di discussione.
All'udienza del 7.4.2025, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa.
* * * * * * *
L'opposizione, tempestivamente proposta, benché introdotta con rito ordinario anziché con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. (la citazione era depositata nel termine di quaranta giorni dalla notifica dell'opposto decreto ingiuntivo), è infondata nel merito.
4 L'opposta, attrice sostanziale, ha domandato il pagamento dei canoni di locazione non versati, quale corrispettivo del contratto di locazione stipulato per il godimento dell'immobile in Trani alla via Andria n. 110, il 28.11.2021, dagli allora proprietari e la conduttrice in cui erano succeduti la quale locatrice, in virtù di atto di CP_2 CP_1 acquisto dell'immobile, e la quale conduttrice, in virtù di successive Parte_2 fusioni per incorporazione.
Giova ricordare, in ordine all'onus probandi, il principio espresso dalla Corte di legittimità,
a Sezioni Unite, nella sentenza del 30.10.2001, n. 13533, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi dell'altrui pretesa.
Alla luce del principio appena espresso, si osserva che parte opposta ha pienamente assolto all'onere probatorio su di essa gravante, avendo documentalmente provato l'esistenza del rapporto contrattuale intercorso con l'opponente e avendo allegato l'inadempimento di quest'ultima nel pagamento dei canoni di locazione dalla stessa dovuti.
Nulla ha provato l'intimata in ordine all'inesistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda.
Parte opponente, a fronte dell'inadempimento dedotto dalla locatrice, non ha contestato né il titolo della avversa pretesa né la propria morosità, limitandosi a giustificarla in virtù di un assunto comportamento della in violazione della correttezza e buona fede, CP_1 perché adduceva che tramite il coniuge stava di fatto impedendo alla conduttrice ER di godere dell'immobile locato, in violazione dell'art. 1575 c.c..
L'art. 1575 c.c. pone in capo al locatore, l'obbligo di consegnare la cosa in buono stato di manutenzione, di mantenerla in modo da servire all'uso convenuto e garantirne il pacifico godimento durante la locazione, con la conseguenza che in caso di violazione di detti obblighi, risponde ex art. 1578 c.c.. Ai sensi dell'art. 1578 c.c., se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo.
La giurisprudenza dominante è conforme nel ritenere che costituiscono vizi della cosa locata, quelli che incidono sulla struttura materiale della cosa, alterandone la sua integrità in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la destinazione contrattuale (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11514 del 9.5.2008 e succ. conf.). Si
5 configurano, invece, come molestie di diritto, per le quali, ai sensi dell'art. 1585, comma
1, c.c. il locatore è tenuto a garantire il conduttore, quelle che si concretano in pretese di terzi che accampino diritti contrastanti con quelli del conduttore, sia contestando il potere di disposizione del locatore, sia rivendicando un diritto reale o personale che infirmi o menomi quello del conduttore. Nel caso, infine, in cui il terzo non avanzi pretese di natura giuridica ma arrechi, col proprio comportamento illecito, pregiudizio al godimento del conduttore, la molestia è di fatto, il locatore non è tenuto a garantire il conduttore, che può agire direttamente contro il terzo ai sensi del secondo comma dell'art. 1585 c.c. (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1693 del 27.1.2010 e succ. conf.).
Orbene, nel caso di specie la non lamenta vizi della struttura materiale Parte_2 dell'immobile ex art. 1575 c.c., non lamenta molestie di diritto da parte di terzi che accampino diritti sul bene locato in contrasto con quelli propri quale conduttrice ex art. 1585, comma 1, c.c..
La conduttrice assume che la locatrice in accordo con colui a favore del quale la conduttrice stessa ha concesso l'uso dell'immobile stava impedendo il godimento dell'immobile (poi rilasciato in corso di giudizio). Al di là della allegazione del mero rapporto di coniugio tra la e il nessun elemento fornisce la a supporto delle CP_1 ER Parte_2 proprie congetture. Le argomentazioni in merito ad un assunto accordo tra l'opposta e il ostanzialmente ai danni della (con la non liberazione dell'immobile da parte ER Pt_2 del al fine di far maturare i canoni a favore della locatrice) rimangono, quindi, ER asserzioni prive di alcun riscontro fattuale.
Inoltre, si deve evidenziare che evidentemente la lamentata mancata possibilità di godimento diretto del bene, per la presenza nello stesso del era da imputarsi alla ER stessa unica titolata sulla base del rapporto contrattuale con il stesso a Pt_2 ER poter esperire le azioni giudiziarie per la restituzione del bene. La Traversa è estranea ai rapporti commerciali con il contratti dalla con quest'ultimo prima che ER Pt_2
l'opposta divenisse titolare del diritto di proprietà sull'immobile locato, subentrando come locatrice nel contratto di locazione. Solo la quale controparte contrattuale del Pt_2
aveva azione diretta contro quest'ultimo per il rilascio del bene, ove ve ne fossero ER stati i presupposti.
Quando nel godimento della cosa vi sono persone diverse dal conduttore, perché quest'ultimo possa raggiungere la prova liberatoria dalla responsabilità per inadempimento, a norma dell'art. 1218 c.c., occorre accertare che dette persone siano state immesse nel godimento senza che nell'immissione sia intervenuto il comportamento del conduttore, oppure che questi abbia esercitato diligentemente tutti i mezzi offerti
6 dall'ordinamento per ottenerne l'estromissione, senza raggiungere il risultato richiesto
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19139 del 29.9.2005). Nel caso di specie il era stato ER immesso nel godimento del bene dalla conduttrice, che non dimostra e, ancor prima, non allega di aver esercitato nei confronti dello stesso diligentemente tutti i mezzi offerti dall'ordinamento per l'estromissione, avendo provato solo l'inoltro di una diffida stragiudiziale.
Ecco che, dunque, l'opposizione va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
* * * * * * *
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del d.m. 55/2014, mod. dal d.m. 147/2022, in relazione al valore della controversia ed all'attività effettivamente espletata.
Va rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c., proposta da parte opposta, perché questa, che ne era onerata, non ha fornito prova della mala fede o colpa grave della controparte resistente, né tantomeno del danno subito dalla lite, quale pregiudizio ulteriore rispetto al mero coinvolgimento in una lite infondata riparabile attraverso il pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Anna
Altamura, definitivamente pronunciando sulla domanda in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1029/2023 proposta dalla in persona del suo legale Parte_2 rappresentante pro tempore, nei confronti di , ogni altra domanda, Controparte_1 eccezione e contestazione rigettata ovvero assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, n.
1029/2023 emesso il 5/12.9.2023, notificato il 14.9.2023, dichiarandolo esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- condanna la al pagamento in favore di delle Parte_2 Controparte_1 spese di giudizio che si liquidano in € 1.701,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese forfettarie al 15%, se e come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo e deposito contestuale della motivazione.
Trani, 7.4.2025.
Il giudice dott.ssa Maria Anna Altamura
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AREA 5 - . CIVILE Parte_1
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3840/2023
tra in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Claudio Ghia,
opponente e
, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Preziosa, Controparte_1
opposta
All'udienza del 7.4.2025 innanzi al giudice dott.ssa Maria Anna Altamura, assistita dal funzionario dott.ssa Marianna Vangi, sono comparsi per l'opponente l'avv. Grieco Marcello in provvisoria sostituzione dell'avv. Claudio Ghia e per l'opposta l'avv. Paola Preziosa. I difensori procedono alla discussione della causa richiamando le proprie difese e conclusioni. I difensori indicano che non saranno presenti alla lettura del dispositivo per motivi professionali.
Il Giudice
si ritira in camera di consiglio per la decisione ed alle ore 13.10 dà lettura della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c. senza la presenza delle parti. La sentenza viene allegata al presente verbale come sua parte integrante.
il giudice
Maria Anna Altamura
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Maria
Anna Altamura, al termine della discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA dandone lettura all'udienza del 7.4.2025
nella causa n. 3840 dell'anno 2023 vertente tra in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Claudio Ghia,
opponente e
, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Preziosa, Controparte_1
opposta
OGGETTO: pagamento corrispettivo in materia di locazione
All'udienza del 7.4.2025 la causa è decisa con lettura del dispositivo e contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., sulle conclusioni delle parti come da verbale di udienza che costituisce parte integrante della presente sentenza.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
La (prima fusasi per incorporazione nella Parte_2 CP_2 Controparte_3
a sua volta fusa per incorporazione nella fusasi per
[...] Controparte_4 incorporazione della , con atto di citazione notificato e depositato il Parte_2
19.10.2023, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1029/2023 emesso il
5/12.9.2023, notificato il 14.9.2023, con cui era ingiunto il pagamento a favore di
[...]
della somma di euro € 5.000,00, oltre accessori e spese di lite, per canoni di CP_1 locazione non versati sino alla data della domanda (€ 1.250,00 x 4) per la locazione dell'immobile in Trani, alla via Andria n. 110.
Contestava l'illegittimo operato della , contrario ai canoni di correttezza e buona CP_1 fede.
2 Assumeva che coniuge della , in data 9.5.2007 ed in data Persona_1 CP_1
6.9.2013, aveva sottoscritto con contratti per il servizio di comodato e Parte_2 connessione relativo agli apparecchi di gioco di cui all'art. 110 comma 6, lett. a) e b) , CP_5 in relazione al PV BA5147 sito in Trani, alla via Andria n. 110, e al PV BA5148 sito in
Trani, alla via Superga n. 116, nonché contratti per la raccolta dei Giochi Numerici a
Totalizzatore Nazionale (GNTN) in relazione ai medesimi punti vendita e un contratto per la commercializzazione dei giochi pubblici di cui all'art. 38, comma 2, d.l. n. 223 del
4.7.2006.
Nell'ambito del rapporto di partnership instaurato, l'immobile in Trani alla via Andria n.
110 era stato concesso in locazione alla dal e, poi, concesso in uso dalla Pt_2 ER conduttrice allo stesso locatore affinché vi esercitasse le attività di raccolta di gioco oggetto dei citati contratti.
A decorrere dal 2011 il veva smesso di riversare a quanto contrattualmente ER Pt_2 previsto, accumulando una ingente debitoria, e, in data 26.11.2021, la e il Pt_2 ER concordavano le condizioni di rientro del debito. Il non rispettava le obbligazioni ER assunte.
Con atto di compravendita dell'8.5.2022, il cedeva alla coniuge il detto ER CP_1 immobile, mantenendone, in forza degli accordi allora in essere, l'uso per concessione di
Pt_2
La contestava la risoluzione dei contratti, intimando il pagamento di quanto dovuto Pt_2
(situazione debitoria di cui era a conoscenza la coniuge ); per parte del credito, in CP_1 data 18.8.2023, otteneva da Tribunale Civile di Milano, in danno del il decreto ER
Ingiuntivo n. 13501/2023; a seguito della intervenuta risoluzione di tutti i rapporti contrattuali, adduceva che, da tempo, stava tendando, infruttuosamente, di riottenere la riconsegna dell'immobile.
Argomentava l'opponente che “non avendo incassato quanto ad essa complessivamente dovuto dal Sig. l'esponente Società si è trovata di fatto nella situazione di non ER poter godere dell'immobile che aveva preso in locazione”. Adduceva che gli atti posti in essere dal e dalla in danno della erano contrari e ER CP_1 Parte_2 violativi dei canoni di correttezza e buona fede, che dovrebbero regolare i rapporti contrattuali: il stava artatamente rifiutando la restituzione dell'immobile a favore ER della opponente con l'intento di costringerla a pagare i canoni a favore della di lui coniuge, inoltre negava alla conduttrice il legittimo godimento del bene, non permettendole di avviarne la gestione diretta ai fini dell'esercizio delle attività di raccolta di gioco oggetto delle concessioni statali di cui la stessa è titolare con conseguente ritorno economico.
3 Pertanto, riteneva che i canoni richiesti con l'opposto decreto ingiuntivo non fossero in realtà dovuti, in quanto la , tramite il coniuge e suo dante causa, stava di fatto CP_1 impedendo al conduttore di godere dell'immobile locato, in violazione dell'art. 1575 c.c..
Concludeva chiedendo revocarsi il decreto ingiuntivo con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'opposta, che, preliminarmente chiedeva disporsi il mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c., avendo il decreto ingiuntivo ad oggetto un credito per canoni di locazione non versati, domandava, poi, concedersi la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c..
Contestava nel merito le allegazioni dell'opponente perché inconferenti, essendo tutte le doglianze della rivolte ad un terzo soggetto, non parte in Parte_2 Persona_1 causa, non avente alcun rapporto diretto con l'oggetto del decreto ingiuntivo, riguardante il pagamento dei canoni di locazione.
Aggiungeva che l'opponente nulla aveva eccepito in ordine all'effettivo pagamento delle somme dovute, di fatto confermando di non averle mai corrisposte. Quanto al rilascio dell'immobile da parte del coniuge separato della , argomentava che ER CP_1 alcuna responsabilità potesse essere ascritta in capo alla proprietaria dell'immobile locato, estranea ai rapporti commerciali tra la ed il Pt_2 ER
Concludeva chiedendo rigettarsi l'opposizione con integrale conferma del decreto ingiuntivo n.1029/2023, emesso dal Tribunale di Trani il 12.9.2023, notificato all'opponente in data 14.09.2023, nei confronti della con condanna Parte_2 dell'opponente al pagamento delle spese di lite, nonché al pagamento di un'ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., in ragione dell'atteggiamento processuale dell'opponente volto a procrastinare un pagamento dovuto.
Con provvedimento del 5.4.2024, letto l'art. 426 c.p.c., era disposto il mutamento del rito, con termine perentorio per le parti per l'integrazione degli atti introduttivi, mediante deposito di memorie e documenti. Con successivo provvedimento del 24.10.2024 era fissata l'udienza di discussione.
All'udienza del 7.4.2025, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa.
* * * * * * *
L'opposizione, tempestivamente proposta, benché introdotta con rito ordinario anziché con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. (la citazione era depositata nel termine di quaranta giorni dalla notifica dell'opposto decreto ingiuntivo), è infondata nel merito.
4 L'opposta, attrice sostanziale, ha domandato il pagamento dei canoni di locazione non versati, quale corrispettivo del contratto di locazione stipulato per il godimento dell'immobile in Trani alla via Andria n. 110, il 28.11.2021, dagli allora proprietari e la conduttrice in cui erano succeduti la quale locatrice, in virtù di atto di CP_2 CP_1 acquisto dell'immobile, e la quale conduttrice, in virtù di successive Parte_2 fusioni per incorporazione.
Giova ricordare, in ordine all'onus probandi, il principio espresso dalla Corte di legittimità,
a Sezioni Unite, nella sentenza del 30.10.2001, n. 13533, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi dell'altrui pretesa.
Alla luce del principio appena espresso, si osserva che parte opposta ha pienamente assolto all'onere probatorio su di essa gravante, avendo documentalmente provato l'esistenza del rapporto contrattuale intercorso con l'opponente e avendo allegato l'inadempimento di quest'ultima nel pagamento dei canoni di locazione dalla stessa dovuti.
Nulla ha provato l'intimata in ordine all'inesistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda.
Parte opponente, a fronte dell'inadempimento dedotto dalla locatrice, non ha contestato né il titolo della avversa pretesa né la propria morosità, limitandosi a giustificarla in virtù di un assunto comportamento della in violazione della correttezza e buona fede, CP_1 perché adduceva che tramite il coniuge stava di fatto impedendo alla conduttrice ER di godere dell'immobile locato, in violazione dell'art. 1575 c.c..
L'art. 1575 c.c. pone in capo al locatore, l'obbligo di consegnare la cosa in buono stato di manutenzione, di mantenerla in modo da servire all'uso convenuto e garantirne il pacifico godimento durante la locazione, con la conseguenza che in caso di violazione di detti obblighi, risponde ex art. 1578 c.c.. Ai sensi dell'art. 1578 c.c., se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo.
La giurisprudenza dominante è conforme nel ritenere che costituiscono vizi della cosa locata, quelli che incidono sulla struttura materiale della cosa, alterandone la sua integrità in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la destinazione contrattuale (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11514 del 9.5.2008 e succ. conf.). Si
5 configurano, invece, come molestie di diritto, per le quali, ai sensi dell'art. 1585, comma
1, c.c. il locatore è tenuto a garantire il conduttore, quelle che si concretano in pretese di terzi che accampino diritti contrastanti con quelli del conduttore, sia contestando il potere di disposizione del locatore, sia rivendicando un diritto reale o personale che infirmi o menomi quello del conduttore. Nel caso, infine, in cui il terzo non avanzi pretese di natura giuridica ma arrechi, col proprio comportamento illecito, pregiudizio al godimento del conduttore, la molestia è di fatto, il locatore non è tenuto a garantire il conduttore, che può agire direttamente contro il terzo ai sensi del secondo comma dell'art. 1585 c.c. (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1693 del 27.1.2010 e succ. conf.).
Orbene, nel caso di specie la non lamenta vizi della struttura materiale Parte_2 dell'immobile ex art. 1575 c.c., non lamenta molestie di diritto da parte di terzi che accampino diritti sul bene locato in contrasto con quelli propri quale conduttrice ex art. 1585, comma 1, c.c..
La conduttrice assume che la locatrice in accordo con colui a favore del quale la conduttrice stessa ha concesso l'uso dell'immobile stava impedendo il godimento dell'immobile (poi rilasciato in corso di giudizio). Al di là della allegazione del mero rapporto di coniugio tra la e il nessun elemento fornisce la a supporto delle CP_1 ER Parte_2 proprie congetture. Le argomentazioni in merito ad un assunto accordo tra l'opposta e il ostanzialmente ai danni della (con la non liberazione dell'immobile da parte ER Pt_2 del al fine di far maturare i canoni a favore della locatrice) rimangono, quindi, ER asserzioni prive di alcun riscontro fattuale.
Inoltre, si deve evidenziare che evidentemente la lamentata mancata possibilità di godimento diretto del bene, per la presenza nello stesso del era da imputarsi alla ER stessa unica titolata sulla base del rapporto contrattuale con il stesso a Pt_2 ER poter esperire le azioni giudiziarie per la restituzione del bene. La Traversa è estranea ai rapporti commerciali con il contratti dalla con quest'ultimo prima che ER Pt_2
l'opposta divenisse titolare del diritto di proprietà sull'immobile locato, subentrando come locatrice nel contratto di locazione. Solo la quale controparte contrattuale del Pt_2
aveva azione diretta contro quest'ultimo per il rilascio del bene, ove ve ne fossero ER stati i presupposti.
Quando nel godimento della cosa vi sono persone diverse dal conduttore, perché quest'ultimo possa raggiungere la prova liberatoria dalla responsabilità per inadempimento, a norma dell'art. 1218 c.c., occorre accertare che dette persone siano state immesse nel godimento senza che nell'immissione sia intervenuto il comportamento del conduttore, oppure che questi abbia esercitato diligentemente tutti i mezzi offerti
6 dall'ordinamento per ottenerne l'estromissione, senza raggiungere il risultato richiesto
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19139 del 29.9.2005). Nel caso di specie il era stato ER immesso nel godimento del bene dalla conduttrice, che non dimostra e, ancor prima, non allega di aver esercitato nei confronti dello stesso diligentemente tutti i mezzi offerti dall'ordinamento per l'estromissione, avendo provato solo l'inoltro di una diffida stragiudiziale.
Ecco che, dunque, l'opposizione va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
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Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del d.m. 55/2014, mod. dal d.m. 147/2022, in relazione al valore della controversia ed all'attività effettivamente espletata.
Va rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c., proposta da parte opposta, perché questa, che ne era onerata, non ha fornito prova della mala fede o colpa grave della controparte resistente, né tantomeno del danno subito dalla lite, quale pregiudizio ulteriore rispetto al mero coinvolgimento in una lite infondata riparabile attraverso il pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Anna
Altamura, definitivamente pronunciando sulla domanda in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1029/2023 proposta dalla in persona del suo legale Parte_2 rappresentante pro tempore, nei confronti di , ogni altra domanda, Controparte_1 eccezione e contestazione rigettata ovvero assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, n.
1029/2023 emesso il 5/12.9.2023, notificato il 14.9.2023, dichiarandolo esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- condanna la al pagamento in favore di delle Parte_2 Controparte_1 spese di giudizio che si liquidano in € 1.701,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese forfettarie al 15%, se e come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo e deposito contestuale della motivazione.
Trani, 7.4.2025.
Il giudice dott.ssa Maria Anna Altamura
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