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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/07/2025, n. 3114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3114 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 7385 /2023 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Ciriminna Riccardo;
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per Controparte_1 mandato in atti dall'Avv. Di Miceli Silvia;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 16.06.2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che all'udienza del 16.06.2025 - tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa avanzata dal Giudice delegato con ordinanza del
23/04/2025 e, a seguito di ciò, la causa è stata posta in decisione.
2. Va senz'altro accolta la domanda principale di separazione, costituendo chiari indicatori del disfacimento del ménage, il contrasto che traspare dalle rispettive difese nonché il dichiarato intento di non volersi riconciliare manifestato in sede di comparizione dei coniugi.
3. Con ordinanza del 23/04/2025 il Giudice Delegato ha sottoposto alle parti una proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., ai fini di una più sollecita definizione della controversia sulla scorta delle risultanze degli accertamenti svolti, dell'esito dell'ascolto del minore, delle allegazioni e delle dichiarazioni rese dalle parti, in considerazione dell'esigenza, comune alle stesse, di contenere i costi, i tempi e l'alea della lite, e fatta salva ogni diversa determinazione del Tribunale per i minori previamente adito ex artt. 330-333 c.c. alle seguenti condizioni:
“affidamento congiunto ad entrambi i genitori del figlio , con Persona_1 facoltà per la madre di esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione riguardanti il minore, onde scongiurare in radice il rischio di paralisi o ritardo nella adozione delle decisioni sul punto, con previsione del domicilio prevalente presso l'abitazione materna e con facoltà per il minore di incontrare il padre sia il mercoledì di ogni settimana dalle ore 18.00 alle ore 21.00, sia nel fine settimana alternato, il sabato dalle ore 10.00 sino alle 18.00 della domenica, con pernottamento nella notte intermedia presso l'abitazione paterna, con la precisazione che detto regime di incontri deve considerarsi liberamente modificabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un minimo inderogabile per il coniuge non convivente, compatibilmente con gli impegni scolastici del minore;
obbligo a carico di di versare a entro il giorno Parte_1 Controparte_1
5 di ogni mese la somma di € 150,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, sul presupposto che la madre continuerà a percepire per intero dall' CP_2
l'assegno unico universale erogato per il figlio, quale genitore presso cui è collocato il minore e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo, come pure previsto con Circolare dell' n. 23/22 (si veda, sul punto, di recente, CP_2
Cass. n. 4672 del 22/02/2025); obbligo a carico di entrambe le parti di contribuire, nella misura del 50% ciascuna, al pagamento delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019; mandato al Servizio Sociale territoriale (S.S.T.) di svolgere attività di sostegno e monitoraggio nei confronti del minore e del nucleo familiare e per verificare ulteriori spazi di intervento”.
3. Entrambe le parti nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
16.06.2025 ha dichiarato di aderire alla superiore proposta conciliativa.
4. Nulla osta al recepimento delle superiori condizioni che appaiono conformi all'intersse del minore e non sono contrarie né all'ordine pubblico né a disposizioni imperative di legge.
5. In conformità alla proposta conciliativa accettata dalle parti va, inoltre, dato mandato al Sociale di svolgere attività di sostegno e CP_3 Controparte_4 monitoraggio nei confronti del minore e del nucleo familiare e per verificare ulteriori spazi di intervento per la durata di un anno, con invito a relazionare al Giudice
Tutelare con cadenza semestrale ovvero anche in data antecedente in caso di necessità.
6. Va, infine, disposta, tenuto conto dell'esito del giudizio, la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, udito il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis
51 c.p.c.:
1. pronunzia la separazione personale dei coniugi, nato a Parte_1
Palermo il 2/04/1984 e , nata a [...] il [...], i Controparte_1 quali hanno contratto matrimonio in Palermo, il 5 agosto 2002, iscritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 33, parte I, dell'anno
2002, alle condizioni riportate in parte motiva;
2. incarica il Servizio Sociale territoriale (S.S.T.) di svolgere attività di sostegno e monitoraggio nei confronti del nucleo familiare delle parti e del minore
(nato a [...] il [...]), convivente con la madre, Persona_1 [...]
, per verificare ulteriori spazi di intervento per la durata di un CP_1 anno, con invito a relazionare al Giudice Tutelare con cadenza semestrale ovvero anche in data antecedente in caso di necessità;
3. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda la Cancelleria di trasmettere al Giudice Tutelare le relazioni che saranno trasmesse dal Servizio Sociale territoriale dopo la definizione del presente giudizio. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 10/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal
Giudice Relatore.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 7385 /2023 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Ciriminna Riccardo;
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per Controparte_1 mandato in atti dall'Avv. Di Miceli Silvia;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 16.06.2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che all'udienza del 16.06.2025 - tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa avanzata dal Giudice delegato con ordinanza del
23/04/2025 e, a seguito di ciò, la causa è stata posta in decisione.
2. Va senz'altro accolta la domanda principale di separazione, costituendo chiari indicatori del disfacimento del ménage, il contrasto che traspare dalle rispettive difese nonché il dichiarato intento di non volersi riconciliare manifestato in sede di comparizione dei coniugi.
3. Con ordinanza del 23/04/2025 il Giudice Delegato ha sottoposto alle parti una proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., ai fini di una più sollecita definizione della controversia sulla scorta delle risultanze degli accertamenti svolti, dell'esito dell'ascolto del minore, delle allegazioni e delle dichiarazioni rese dalle parti, in considerazione dell'esigenza, comune alle stesse, di contenere i costi, i tempi e l'alea della lite, e fatta salva ogni diversa determinazione del Tribunale per i minori previamente adito ex artt. 330-333 c.c. alle seguenti condizioni:
“affidamento congiunto ad entrambi i genitori del figlio , con Persona_1 facoltà per la madre di esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione riguardanti il minore, onde scongiurare in radice il rischio di paralisi o ritardo nella adozione delle decisioni sul punto, con previsione del domicilio prevalente presso l'abitazione materna e con facoltà per il minore di incontrare il padre sia il mercoledì di ogni settimana dalle ore 18.00 alle ore 21.00, sia nel fine settimana alternato, il sabato dalle ore 10.00 sino alle 18.00 della domenica, con pernottamento nella notte intermedia presso l'abitazione paterna, con la precisazione che detto regime di incontri deve considerarsi liberamente modificabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un minimo inderogabile per il coniuge non convivente, compatibilmente con gli impegni scolastici del minore;
obbligo a carico di di versare a entro il giorno Parte_1 Controparte_1
5 di ogni mese la somma di € 150,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, sul presupposto che la madre continuerà a percepire per intero dall' CP_2
l'assegno unico universale erogato per il figlio, quale genitore presso cui è collocato il minore e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo, come pure previsto con Circolare dell' n. 23/22 (si veda, sul punto, di recente, CP_2
Cass. n. 4672 del 22/02/2025); obbligo a carico di entrambe le parti di contribuire, nella misura del 50% ciascuna, al pagamento delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019; mandato al Servizio Sociale territoriale (S.S.T.) di svolgere attività di sostegno e monitoraggio nei confronti del minore e del nucleo familiare e per verificare ulteriori spazi di intervento”.
3. Entrambe le parti nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
16.06.2025 ha dichiarato di aderire alla superiore proposta conciliativa.
4. Nulla osta al recepimento delle superiori condizioni che appaiono conformi all'intersse del minore e non sono contrarie né all'ordine pubblico né a disposizioni imperative di legge.
5. In conformità alla proposta conciliativa accettata dalle parti va, inoltre, dato mandato al Sociale di svolgere attività di sostegno e CP_3 Controparte_4 monitoraggio nei confronti del minore e del nucleo familiare e per verificare ulteriori spazi di intervento per la durata di un anno, con invito a relazionare al Giudice
Tutelare con cadenza semestrale ovvero anche in data antecedente in caso di necessità.
6. Va, infine, disposta, tenuto conto dell'esito del giudizio, la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, udito il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis
51 c.p.c.:
1. pronunzia la separazione personale dei coniugi, nato a Parte_1
Palermo il 2/04/1984 e , nata a [...] il [...], i Controparte_1 quali hanno contratto matrimonio in Palermo, il 5 agosto 2002, iscritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 33, parte I, dell'anno
2002, alle condizioni riportate in parte motiva;
2. incarica il Servizio Sociale territoriale (S.S.T.) di svolgere attività di sostegno e monitoraggio nei confronti del nucleo familiare delle parti e del minore
(nato a [...] il [...]), convivente con la madre, Persona_1 [...]
, per verificare ulteriori spazi di intervento per la durata di un CP_1 anno, con invito a relazionare al Giudice Tutelare con cadenza semestrale ovvero anche in data antecedente in caso di necessità;
3. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda la Cancelleria di trasmettere al Giudice Tutelare le relazioni che saranno trasmesse dal Servizio Sociale territoriale dopo la definizione del presente giudizio. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 10/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal
Giudice Relatore.