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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/12/2025, n. 1950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1950 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 20869/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
HE IO DI
COSTANZA TETI DI ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 20869/2025
V.G. instaurato da
(c.f. , con l'avv. Erika Scaroni e l'avv. Diego Parte_1 C.F._1
ET
e
(c.f. ), con l'avv. Francesca Trainini CP_1 C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1. Affido esclusivo delle minori e al padre con collocazione e residenza presso Per_1 Per_2 quest'ultimo.
2. Visitazioni delle minori con la mamma, dapprima in forma protetta e successivamente in forma libera, quando i servizi sociali territorialmente competenti daranno parere favorevole. CP_
3. Inizio di un percorso psicologico di con le figlie, tramite i servizi sociali, volto al recupero del rapporto madre -figlie.
1
4. La madre verserà la somma di € 150,00 per ciascuna figlia a titolo di contributo nel mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo d'Intesa.
5. L'assegno unico rimarrà ripartito nella misura del 50%, fino a quando la SI.ra non CP_1 riprenderà l'attività lavorativa.
6. Volontà di mantenere attivo il monitoraggio dei servizi sociali.
7. Nessun mantenimento per i coniugi.
8. In merito alla casa coniugale, viene concordato che la stessa verrà messa in vendita per un valore non inferiore alla cifra di € 200.000,00, nel frattempo verrà abitata dalla SI.ra .” CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 08.09.2007 contraevano matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Castenedolo (atto n. 19, parte II, serie A).
Con sentenza n. 4060/2024 del 07.10.2024 il Tribunale di Brescia pronunciava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
È decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi sociali.
Brescia, 20/11/2025.
Il presidente estensore
VO NA
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
HE IO DI
COSTANZA TETI DI ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 20869/2025
V.G. instaurato da
(c.f. , con l'avv. Erika Scaroni e l'avv. Diego Parte_1 C.F._1
ET
e
(c.f. ), con l'avv. Francesca Trainini CP_1 C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1. Affido esclusivo delle minori e al padre con collocazione e residenza presso Per_1 Per_2 quest'ultimo.
2. Visitazioni delle minori con la mamma, dapprima in forma protetta e successivamente in forma libera, quando i servizi sociali territorialmente competenti daranno parere favorevole. CP_
3. Inizio di un percorso psicologico di con le figlie, tramite i servizi sociali, volto al recupero del rapporto madre -figlie.
1
4. La madre verserà la somma di € 150,00 per ciascuna figlia a titolo di contributo nel mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo d'Intesa.
5. L'assegno unico rimarrà ripartito nella misura del 50%, fino a quando la SI.ra non CP_1 riprenderà l'attività lavorativa.
6. Volontà di mantenere attivo il monitoraggio dei servizi sociali.
7. Nessun mantenimento per i coniugi.
8. In merito alla casa coniugale, viene concordato che la stessa verrà messa in vendita per un valore non inferiore alla cifra di € 200.000,00, nel frattempo verrà abitata dalla SI.ra .” CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 08.09.2007 contraevano matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Castenedolo (atto n. 19, parte II, serie A).
Con sentenza n. 4060/2024 del 07.10.2024 il Tribunale di Brescia pronunciava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
È decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi sociali.
Brescia, 20/11/2025.
Il presidente estensore
VO NA
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