Articolo 1 della Legge 8 novembre 1984, n. 750
Articolo 2
Versione
10 novembre 1984
Art. 1.
Ai cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee, in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'allegato alla presente legge e' riconosciuto il titolo di veterinario ed e' consentito l'esercizio dell'attivita' professionale di veterinario.
L'uso di tali titoli e delle relative abbreviazioni e' consentito sia nella lingua dello Stato di origine o di provenienza, sia nella lingua italiana, in conformita' alle corrispondenze dei titoli stessi enunciate nell'allegato.
In conformita' delle direttive comunitarie, l'elenco di cui all'allegato alla presente legge e' modificato con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.
Entrata in vigore il 10 novembre 1984