TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/07/2025, n. 3128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3128 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA
CIRCOLAZIONE CITTADINI UE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice rel. dr. Michele Guarnotta Giudice nel procedimento iscritto al n. R.G. 12535 dell'anno 2023; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 12535/2023 R.G.
PROMOSSO DA
nato in [...] il [...] (Avv. FABIO GIACALONE); Parte_1
-ricorrente-
CONTRO
(Avvocatura Distrettuale di Stato di Controparte_1
Palermo);
-resistente-
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
-interveniente necessario-
Oggetto: Impugnazione avverso diniego rinnovo permesso di soggiorno
Conclusioni: si vedano la memoria di costituzione dell'Avvocatura dello Stato e le note scritte depositate dal ricorrente per l'udienza cartolare del 16 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c.,
[...]
ha impugnato il provvedimento emesso dalla Questura di (Cat. Parte_1 CP_1
A.12/9809/IMM/21/Sez.4^) l'11 ottobre 2022, notificato in data 14 settembre 2023, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 32 comma 3 del D.lgs 25/2008.
Il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla Questura di CP_1
che, esaminato il parere negativo della Commissione Territoriale di Trapani del 20 luglio
2021, non ha ravvisato la sussistenza dei requisiti previsti per il rilascio del permesso.
Nel ricorso in esame il ricorrente ha rappresentato di avere presentato all'Amministrazione resistente, il 2 febbraio 2021 una istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per casi speciali, essendo titolare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari la cui durata fino al 6 novembre 2020 è stata prorogata ex lege durante la nota emerganza pandemica fino al 31 luglio 2021, nonché di essersi attivato, recandosi diverse volte al Commissariato di
Polizia di Marsala, per ottenere la conversione del suddetto permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e che l'appuntamento per il fotosegnalamento è stato posticipato nel tempo per problemi legati al rilascio del passaporto (avvenuto nel 2022) e alla stipulazione di un contratto di locazione (avvenuta nel 2023), evidenziando, infine, di avere depositato, con messaggio di posta elettronica certificata del 21 luglio 2023, la documentazione integrativa necessaria, prima della notifica del provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale,
e di essere venuto successivamente a conoscenza che la sua domanda di conversione non era stata protocollata e che una nuova presentazione della stessa gli era preclusa a seguito dell'emanazione del D.L. 20/2023.
Ha richiesto, pertanto, l'annullamento, previa sospensione, del suddetto provvedimento della Questura di l'annullamento di ogni altro atto ad esso presupposto o CP_1
consequenziale, e, in via principale, il riconoscimento del diritto alla conversione del permesso di soggiorno per casi speciali in permesso di soggiorno per lavoro subordinato ovvero, in via subordinata, al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19, comma 1 e 1.1 del D. Lgs 286/98.
La Pubblica Amministrazione resistente si è costituita in giudizio con memoria depositata il 6 febbraio 2024, deducendo l'infondatezza del ricorso.
In vista dell'udienza di discussione del 16 giugno 2025, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta parte, con le quali ha chiesto a questo Tribunale
--------------------------
2. Tanto premesso, ad avviso di questo Collegio deve essere respinta per inammissibilità la domanda di conversione del permesso di soggiorno per casi speciali in permesso di soggiorno per motivi di lavoro formulata dal ricorrente in via principale.
Invero va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla predetta domanda, poiché per le domande di conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato la giurisdizione spetta al giudice amministrativo (cfr. Cons. Stato n. 2912/2020).
Per completezza è opportuno altresì rilevare che in ogni caso il ricorrente ha allegato ma non anche documentato di avere presentato una domanda di conversione il 2 febbraio 2021, di avere interloquito reiteratamente con il Commissariato di Marsala, le plurime posticipazioni dell'appuntamento per il fotosegnalamento e le modalità con cui è stato informato della mancata protocollazione della sua domanda di conversione, non essendo all'uopo sufficiente la produzione del messaggio di posta elettronica certificata del 21 luglio
2023 con la quale il ricorrente ha trasmesso la documentazione integrativa alla suddetta presunta istanza di conversione.
3. Merita invece accoglimento la domanda di riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale formulata in via subordinata dal ricorrente e per la decisione della quale è pacifica la competenza del giudice ordinario (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., ordinanza n. 11535/2009 e ss.) .
In punto di diritto il Collegio prende atto dell'intervenuta modifica della normativa in esame ovvero del D.L. 130/2020 entrato in vigore in data 22 ottobre 2020, convertito nella legge 173/2020 che ha abrogato l'istituto del permesso di soggiorno per “casi speciali”, introdotto con il D.L. 113/2018 in luogo del permesso per motivi umanitari, ed interamente innovato la disciplina così prevedendo: nell'art. 5 c. 6 d. lgs. 286/1998, in materia di revoca del permesso di soggiorno, viene inserito il riferimento al rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano;
l'art. 6, con il nuovo comma 1 bis d. lgs.
286/1998 prevede che sono “convertibili” in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi:
1. permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 32 c. 3 d. lgs. 25/2008) ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale (art. 10, comma 2, art. 12, comma 1, lettere b) e c), e art.16 d. lgs.
251/2007);
2. permesso di soggiorno per calamità (art. 20 bis d. lgs. 286/1998);
3. permesso di soggiorno per residenza elettiva (art. 11 c. 1 lettera c quater DPR
394/1999);
4. permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo (art. 11 c. 1 lettera c, DPR 394/1999 ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta asilo);
5. permesso di soggiorno per attività sportiva (art. 27 c. 1 lett. p, d. lgs. 286/1998);
6. permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico (art. 27 c. 1 lett. m, n, o, d. lgs.
286/1998);
7. permesso di soggiorno per motivi religiosi (art. 5 c. 2 d. lgs. 286/1998);
8. permesso di soggiorno per assistenza minori (art. 31 c. 3 d. lgs. 286/1998);
9. permesso di soggiorno per gravi motivi sanitari.
È stato, inoltre, modificato l'art. 19 d.lgs. n. 296/1998 rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili” il cui nuovo comma 1.1, come sostituito dal d.l. 130/2020, estende la casistica in cui sono vietati il respingimento,
l'espulsione o l'estradizione:
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (nella valutazione di tali motivi, occorre tenere conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani);
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (nella valutazione del rischio, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine). Il comma 1.2., aggiunto all'art. 19, prevede che, nel caso in cui sia rigettata la domanda di protezione internazionale, qualora ricorrano i requisiti di cui sopra, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, e che nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi
1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il combinato delle norme modificate, in forza del disposto dell'art. 15 delle disposizioni transitorie del D.L. 130/2020, subentra alla precedente disciplina introdotta con il D.L.
113/2018 convertito nella legge 132/2018, sicché deve ritenersi la stessa applicabile a decorrere dalla data nella quale, alla stregua dei principi affermati dalle stesse SS.UU. n.
29460/2019 del 13.11.2019 e condivisi dal Tribunale, non può più ritenersi operante l'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari, vale a dire per domande di protezione internazionale formalizzate in data anteriore al 5 ottobre 2018 le quali rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina in vigore ancora prima del citato D.L. 113/2018.
Nel caso in esame, la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno è stata formalizzata in data 2 febbraio 2021, pertanto successivamente all'entrata in vigore del D.L. 113/2018, abrogato tuttavia per il tramite della novella legislativa esaminata, di cui al D.L 130/2020, che deve pertanto ritenersi applicabile al caso in esame.
Alla luce della novella legislativa esaminata, ai sensi del. D.L. 130/2020 come convertito, può ritenersi il ricorrente meritevole delle forme di protezione così istituite, posto che ha dato prova di integrazione sociale e lavorativa nel nostro territorio, nel quale si trova da tempo significativo, ossia dall'11 ottobre 2013 .
Infatti, al fine di provare l'avvenuta integrazione il ricorrente ha documentato:
- di avere intrapreso un'attività lavorativa come bracciante agricolo con rapporto di lavoro a tempo determinato, dal 13 settembre 2016 al 30 settembre 2016, alle dipendenze di “ ” avente sede legale a Marsala (TP) in C.da Bosco 279/G Parte_2
(cfr. comunicazione Unilav, in atti);
- di avere svolto una attività lavorativa come bracciante agricolo con rapporto di lavoro a tempo determinato, dal 4 agosto 2018 al 31 dicembre 2018, alle dipendenze di “Ortobea Società Cooperativa Agricola” avente sede legale a Marsala (TP) in C.da
Rakalia 376/A (cfr. comunicazione Unilav e buste paga dei mesi di novembre 2018 e dicembre 2018, in atti);
- di avere intrapreso una attività lavorativa come bracciante agricolo con rapporto di lavoro a tempo determinato, dal 5 marzo 2019 al 31 dicembre 2019, alle dipendenze di “Ortobea Società Cooperativa Agricola” avente sede legale a Marsala (TP) in C.da
Rakalia 376/A (cfr. comunicazione Unilav e buste paga dal mese di marzo 2019 al mese di agosto 2019 e dal mese di ottobre 2019 al mese di dicembre 2019, in atti);
- di avere intrapreso una attività lavorativa come bracciante agricolo con rapporto di lavoro a tempo determinato, dal 17 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, alle dipendenze di “Ortobea Società Cooperativa Agricola” avente sede legale a Marsala
(TP) in C.da Rakalia 376/A (cfr. comunicazione Unilav e buste paga dal mese di febbraio 2020 al mese di settembre 2020, busta paga del mese di novembre 2020, in atti);
- di avere intrapreso una attività lavorativa come bracciante agricolo con rapporto di lavoro a tempo determinato, dal 6 febbraio 2021 al 31 dicembre 2021, alle dipendenze di “Ortobea Società Cooperativa Agricola” avente sede legale a Marsala (TP) in C.da
Rakalia 376/A (cfr. comunicazione Unilav e buste paga dei mesi di febbraio 2021 e del mese di marzo 2021, buste paga dal mese di maggio 2021 al mese di dicembre
2021, in atti);
- di avere intrapreso una attività lavorativa come bracciante agricolo con rapporto di lavoro a tempo determinato, dal 23 febbraio 2022 al 31 dicembre 2022, alle dipendenze di “Ortobea Società Cooperativa Agricola” avente sede legale a Marsala
(TP) in C.da Catenazzi n.43/C (cfr. comunicazione Unilav e busta paga del mese di marzo 2022, in atti);
- di avere intrapreso una attività lavorativa come collaboratore domestico con rapporto di lavoro a tempo determinato, dal 12 aprile 2023 al 1°novembre 2023, a
Marsala (TP) in C.da Spagnola 66 s, alle dipendenze di Controparte_2
(cfr. denuncia INPS rapporto di collaborazione domestica, buste paga dal mese di aprile 2023 al mese di luglio 2023, in atti);
- di avere intrapreso una attività lavorativa come istruttore di kite, con contratto di collaborazione sportivo dilettantistica, dal 6 maggio 2024 al 15 novembre 2024 presso
“Kite Marsala International A.S.D.” avente sede legale a Marsala (TP) in C.da
Spagnola 66/S (cfr. contratto, busta paga del mese di giugno 2024 e buste paga dal mese di agosto 2024 al mese di ottobre 2024, in atti) ;
- di avere intrapreso una attività lavorativa come bracciante agricolo con contratto di lavoro a tempo determinato, dal 5 dicembre 2024 al 31 dicembre 2024, alle dipendenze di “ ” avente sede legale a Marsala (TP) in C.da CP_3 Parte_3
Misilla apparentemente protrattosi fino al mese di febbraio 2025 (cfr. comunicazione
Unilav e buste paga del mese di dicembre 2024 e di febbraio 2025 in atti);
- di avere svolto una attività lavorativa come bracciante agricolo con contratto di lavoro a tempo determinato, dal 2 aprile 2025 al 31 maggio 2025, alle dipendenze di “ ” avente sede legale a Marsala (TP) in C.da Bufalata 338 e che Parte_4
la durata del suddetto rapporto di lavoro è stata prorogata fino al 30 settembre 2025
(cfr. comunicazioni Unilav, lettera di proroga, buste paga dei mesi di aprile 2025 e di maggio 2025, in atti);
- di avere stipulato un contratto di locazione di un immobile ad uso abitativo sito in
Marsala (TP) in C.da Tafania 2023 al 30 giugno 2024 (cfr. contratto di locazione registrato, in atti).
Alla luce di quanto appena evidenziato deve quindi acclararsi l'esistenza dei presupposti del divieto di respingimento ai sensi del novellato art. 19 comma 1.1. D.L. 286/98, applicabili alla presente fattispecie nella formulazione vigente ratione temporis – tenuto conto della data di presentazione della domanda di rinnovo e/o di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale- prima delle modifiche introdotte dall'art. 7 del D.L. n. 20/2023 cd
“Decreto Cutro”, comma 1 lettera c, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50 del 5 maggio 2023, che ha soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19. co.
1.1 del Decreto
Legislativo n. 286/1998, poiché esistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione della vita privata del ricorrente tenuto conto del suo effettivo inserimento sociale in Italia e della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale in quanto l'allontanamento determinerebbe uno sradicamento e affievolimento dei legami sociali e culturali instaurati.
4. Avuto riguardo alla particolarità dell'oggetto del giudizio ed alla complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale – anche sovranazionale - di riferimento in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede: respinta ogni altra domanda
- dichiara che il ricorrente , ut supra generalizzato, ha il diritto di Parte_1
ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, il 10/07/2025. Il Giudice Est. Il Presidente
Dr.ssa Angela Lo Piparo Dr. Francesco Micela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA
CIRCOLAZIONE CITTADINI UE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice rel. dr. Michele Guarnotta Giudice nel procedimento iscritto al n. R.G. 12535 dell'anno 2023; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 12535/2023 R.G.
PROMOSSO DA
nato in [...] il [...] (Avv. FABIO GIACALONE); Parte_1
-ricorrente-
CONTRO
(Avvocatura Distrettuale di Stato di Controparte_1
Palermo);
-resistente-
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
-interveniente necessario-
Oggetto: Impugnazione avverso diniego rinnovo permesso di soggiorno
Conclusioni: si vedano la memoria di costituzione dell'Avvocatura dello Stato e le note scritte depositate dal ricorrente per l'udienza cartolare del 16 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c.,
[...]
ha impugnato il provvedimento emesso dalla Questura di (Cat. Parte_1 CP_1
A.12/9809/IMM/21/Sez.4^) l'11 ottobre 2022, notificato in data 14 settembre 2023, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 32 comma 3 del D.lgs 25/2008.
Il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla Questura di CP_1
che, esaminato il parere negativo della Commissione Territoriale di Trapani del 20 luglio
2021, non ha ravvisato la sussistenza dei requisiti previsti per il rilascio del permesso.
Nel ricorso in esame il ricorrente ha rappresentato di avere presentato all'Amministrazione resistente, il 2 febbraio 2021 una istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per casi speciali, essendo titolare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari la cui durata fino al 6 novembre 2020 è stata prorogata ex lege durante la nota emerganza pandemica fino al 31 luglio 2021, nonché di essersi attivato, recandosi diverse volte al Commissariato di
Polizia di Marsala, per ottenere la conversione del suddetto permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e che l'appuntamento per il fotosegnalamento è stato posticipato nel tempo per problemi legati al rilascio del passaporto (avvenuto nel 2022) e alla stipulazione di un contratto di locazione (avvenuta nel 2023), evidenziando, infine, di avere depositato, con messaggio di posta elettronica certificata del 21 luglio 2023, la documentazione integrativa necessaria, prima della notifica del provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale,
e di essere venuto successivamente a conoscenza che la sua domanda di conversione non era stata protocollata e che una nuova presentazione della stessa gli era preclusa a seguito dell'emanazione del D.L. 20/2023.
Ha richiesto, pertanto, l'annullamento, previa sospensione, del suddetto provvedimento della Questura di l'annullamento di ogni altro atto ad esso presupposto o CP_1
consequenziale, e, in via principale, il riconoscimento del diritto alla conversione del permesso di soggiorno per casi speciali in permesso di soggiorno per lavoro subordinato ovvero, in via subordinata, al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19, comma 1 e 1.1 del D. Lgs 286/98.
La Pubblica Amministrazione resistente si è costituita in giudizio con memoria depositata il 6 febbraio 2024, deducendo l'infondatezza del ricorso.
In vista dell'udienza di discussione del 16 giugno 2025, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta parte, con le quali ha chiesto a questo Tribunale
--------------------------
2. Tanto premesso, ad avviso di questo Collegio deve essere respinta per inammissibilità la domanda di conversione del permesso di soggiorno per casi speciali in permesso di soggiorno per motivi di lavoro formulata dal ricorrente in via principale.
Invero va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla predetta domanda, poiché per le domande di conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato la giurisdizione spetta al giudice amministrativo (cfr. Cons. Stato n. 2912/2020).
Per completezza è opportuno altresì rilevare che in ogni caso il ricorrente ha allegato ma non anche documentato di avere presentato una domanda di conversione il 2 febbraio 2021, di avere interloquito reiteratamente con il Commissariato di Marsala, le plurime posticipazioni dell'appuntamento per il fotosegnalamento e le modalità con cui è stato informato della mancata protocollazione della sua domanda di conversione, non essendo all'uopo sufficiente la produzione del messaggio di posta elettronica certificata del 21 luglio
2023 con la quale il ricorrente ha trasmesso la documentazione integrativa alla suddetta presunta istanza di conversione.
3. Merita invece accoglimento la domanda di riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale formulata in via subordinata dal ricorrente e per la decisione della quale è pacifica la competenza del giudice ordinario (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., ordinanza n. 11535/2009 e ss.) .
In punto di diritto il Collegio prende atto dell'intervenuta modifica della normativa in esame ovvero del D.L. 130/2020 entrato in vigore in data 22 ottobre 2020, convertito nella legge 173/2020 che ha abrogato l'istituto del permesso di soggiorno per “casi speciali”, introdotto con il D.L. 113/2018 in luogo del permesso per motivi umanitari, ed interamente innovato la disciplina così prevedendo: nell'art. 5 c. 6 d. lgs. 286/1998, in materia di revoca del permesso di soggiorno, viene inserito il riferimento al rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano;
l'art. 6, con il nuovo comma 1 bis d. lgs.
286/1998 prevede che sono “convertibili” in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi:
1. permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 32 c. 3 d. lgs. 25/2008) ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale (art. 10, comma 2, art. 12, comma 1, lettere b) e c), e art.16 d. lgs.
251/2007);
2. permesso di soggiorno per calamità (art. 20 bis d. lgs. 286/1998);
3. permesso di soggiorno per residenza elettiva (art. 11 c. 1 lettera c quater DPR
394/1999);
4. permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo (art. 11 c. 1 lettera c, DPR 394/1999 ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta asilo);
5. permesso di soggiorno per attività sportiva (art. 27 c. 1 lett. p, d. lgs. 286/1998);
6. permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico (art. 27 c. 1 lett. m, n, o, d. lgs.
286/1998);
7. permesso di soggiorno per motivi religiosi (art. 5 c. 2 d. lgs. 286/1998);
8. permesso di soggiorno per assistenza minori (art. 31 c. 3 d. lgs. 286/1998);
9. permesso di soggiorno per gravi motivi sanitari.
È stato, inoltre, modificato l'art. 19 d.lgs. n. 296/1998 rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili” il cui nuovo comma 1.1, come sostituito dal d.l. 130/2020, estende la casistica in cui sono vietati il respingimento,
l'espulsione o l'estradizione:
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (nella valutazione di tali motivi, occorre tenere conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani);
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (nella valutazione del rischio, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine). Il comma 1.2., aggiunto all'art. 19, prevede che, nel caso in cui sia rigettata la domanda di protezione internazionale, qualora ricorrano i requisiti di cui sopra, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, e che nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi
1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il combinato delle norme modificate, in forza del disposto dell'art. 15 delle disposizioni transitorie del D.L. 130/2020, subentra alla precedente disciplina introdotta con il D.L.
113/2018 convertito nella legge 132/2018, sicché deve ritenersi la stessa applicabile a decorrere dalla data nella quale, alla stregua dei principi affermati dalle stesse SS.UU. n.
29460/2019 del 13.11.2019 e condivisi dal Tribunale, non può più ritenersi operante l'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari, vale a dire per domande di protezione internazionale formalizzate in data anteriore al 5 ottobre 2018 le quali rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina in vigore ancora prima del citato D.L. 113/2018.
Nel caso in esame, la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno è stata formalizzata in data 2 febbraio 2021, pertanto successivamente all'entrata in vigore del D.L. 113/2018, abrogato tuttavia per il tramite della novella legislativa esaminata, di cui al D.L 130/2020, che deve pertanto ritenersi applicabile al caso in esame.
Alla luce della novella legislativa esaminata, ai sensi del. D.L. 130/2020 come convertito, può ritenersi il ricorrente meritevole delle forme di protezione così istituite, posto che ha dato prova di integrazione sociale e lavorativa nel nostro territorio, nel quale si trova da tempo significativo, ossia dall'11 ottobre 2013 .
Infatti, al fine di provare l'avvenuta integrazione il ricorrente ha documentato:
- di avere intrapreso un'attività lavorativa come bracciante agricolo con rapporto di lavoro a tempo determinato, dal 13 settembre 2016 al 30 settembre 2016, alle dipendenze di “ ” avente sede legale a Marsala (TP) in C.da Bosco 279/G Parte_2
(cfr. comunicazione Unilav, in atti);
- di avere svolto una attività lavorativa come bracciante agricolo con rapporto di lavoro a tempo determinato, dal 4 agosto 2018 al 31 dicembre 2018, alle dipendenze di “Ortobea Società Cooperativa Agricola” avente sede legale a Marsala (TP) in C.da
Rakalia 376/A (cfr. comunicazione Unilav e buste paga dei mesi di novembre 2018 e dicembre 2018, in atti);
- di avere intrapreso una attività lavorativa come bracciante agricolo con rapporto di lavoro a tempo determinato, dal 5 marzo 2019 al 31 dicembre 2019, alle dipendenze di “Ortobea Società Cooperativa Agricola” avente sede legale a Marsala (TP) in C.da
Rakalia 376/A (cfr. comunicazione Unilav e buste paga dal mese di marzo 2019 al mese di agosto 2019 e dal mese di ottobre 2019 al mese di dicembre 2019, in atti);
- di avere intrapreso una attività lavorativa come bracciante agricolo con rapporto di lavoro a tempo determinato, dal 17 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, alle dipendenze di “Ortobea Società Cooperativa Agricola” avente sede legale a Marsala
(TP) in C.da Rakalia 376/A (cfr. comunicazione Unilav e buste paga dal mese di febbraio 2020 al mese di settembre 2020, busta paga del mese di novembre 2020, in atti);
- di avere intrapreso una attività lavorativa come bracciante agricolo con rapporto di lavoro a tempo determinato, dal 6 febbraio 2021 al 31 dicembre 2021, alle dipendenze di “Ortobea Società Cooperativa Agricola” avente sede legale a Marsala (TP) in C.da
Rakalia 376/A (cfr. comunicazione Unilav e buste paga dei mesi di febbraio 2021 e del mese di marzo 2021, buste paga dal mese di maggio 2021 al mese di dicembre
2021, in atti);
- di avere intrapreso una attività lavorativa come bracciante agricolo con rapporto di lavoro a tempo determinato, dal 23 febbraio 2022 al 31 dicembre 2022, alle dipendenze di “Ortobea Società Cooperativa Agricola” avente sede legale a Marsala
(TP) in C.da Catenazzi n.43/C (cfr. comunicazione Unilav e busta paga del mese di marzo 2022, in atti);
- di avere intrapreso una attività lavorativa come collaboratore domestico con rapporto di lavoro a tempo determinato, dal 12 aprile 2023 al 1°novembre 2023, a
Marsala (TP) in C.da Spagnola 66 s, alle dipendenze di Controparte_2
(cfr. denuncia INPS rapporto di collaborazione domestica, buste paga dal mese di aprile 2023 al mese di luglio 2023, in atti);
- di avere intrapreso una attività lavorativa come istruttore di kite, con contratto di collaborazione sportivo dilettantistica, dal 6 maggio 2024 al 15 novembre 2024 presso
“Kite Marsala International A.S.D.” avente sede legale a Marsala (TP) in C.da
Spagnola 66/S (cfr. contratto, busta paga del mese di giugno 2024 e buste paga dal mese di agosto 2024 al mese di ottobre 2024, in atti) ;
- di avere intrapreso una attività lavorativa come bracciante agricolo con contratto di lavoro a tempo determinato, dal 5 dicembre 2024 al 31 dicembre 2024, alle dipendenze di “ ” avente sede legale a Marsala (TP) in C.da CP_3 Parte_3
Misilla apparentemente protrattosi fino al mese di febbraio 2025 (cfr. comunicazione
Unilav e buste paga del mese di dicembre 2024 e di febbraio 2025 in atti);
- di avere svolto una attività lavorativa come bracciante agricolo con contratto di lavoro a tempo determinato, dal 2 aprile 2025 al 31 maggio 2025, alle dipendenze di “ ” avente sede legale a Marsala (TP) in C.da Bufalata 338 e che Parte_4
la durata del suddetto rapporto di lavoro è stata prorogata fino al 30 settembre 2025
(cfr. comunicazioni Unilav, lettera di proroga, buste paga dei mesi di aprile 2025 e di maggio 2025, in atti);
- di avere stipulato un contratto di locazione di un immobile ad uso abitativo sito in
Marsala (TP) in C.da Tafania 2023 al 30 giugno 2024 (cfr. contratto di locazione registrato, in atti).
Alla luce di quanto appena evidenziato deve quindi acclararsi l'esistenza dei presupposti del divieto di respingimento ai sensi del novellato art. 19 comma 1.1. D.L. 286/98, applicabili alla presente fattispecie nella formulazione vigente ratione temporis – tenuto conto della data di presentazione della domanda di rinnovo e/o di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale- prima delle modifiche introdotte dall'art. 7 del D.L. n. 20/2023 cd
“Decreto Cutro”, comma 1 lettera c, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50 del 5 maggio 2023, che ha soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19. co.
1.1 del Decreto
Legislativo n. 286/1998, poiché esistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione della vita privata del ricorrente tenuto conto del suo effettivo inserimento sociale in Italia e della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale in quanto l'allontanamento determinerebbe uno sradicamento e affievolimento dei legami sociali e culturali instaurati.
4. Avuto riguardo alla particolarità dell'oggetto del giudizio ed alla complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale – anche sovranazionale - di riferimento in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede: respinta ogni altra domanda
- dichiara che il ricorrente , ut supra generalizzato, ha il diritto di Parte_1
ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, il 10/07/2025. Il Giudice Est. Il Presidente
Dr.ssa Angela Lo Piparo Dr. Francesco Micela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.