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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/03/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 14165/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter cp.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 14165/2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to MONTAGNA ESPOSITO MASSIMO Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. CAPASSO ERMINIO CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 13.11.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva che ricorrendone i presupposti sia anagrafici che reddituali aveva presentato domanda per il riconoscimento dell'assegno sociale in data 7.3.2023; che l' con comunicazione del 11.05.2023 rigettava la suddetta domanda CP_1 in virtù della seguente erronea motivazione: “ I redditi del coniuge sommando la pensione e la quota parte di eredità supera il limite di reddito familiare previsto per l'anno 2023”; che avverso tale diniego aveva presentato ricorso amministrativo al Comitato Provinciale a mezzo dell'Ente di patronato CP_1
di fiducia, rimasto senza esito.
Esponeva la ricorrente che il diniego era fondato sulla circostanza che il proprio coniuge aveva ricevuto in eredità quota parte pari ad un terzo di un piccolo immobile, classificato tuttavia in ct F/2, quale immobile collabente, come tale improduttivo di redditi, la cui titolarità non contribuiva alla formazione dei requisiti economici necessari al riconoscimento dell'assegno.
Tutto ciò premesso parte ricorrente chiedeva quindi in accoglimento del ricorso il riconoscimento della prestazione con vittoria di spese. Costituitosi in giudizio l' chiedeva il rigetto del ricorso infondato in fatto ed in diritto, con CP_1
vittoria di spese.
Disposta trattazione scritta all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza
Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento
Invero va osservato che la ricorrente allegando, al contrario di quanto eccepito, correttamente tutti i requisiti necessari al godimento della prestazione, ha impugnato il provvedimento di diniego da parte dell' della istanza adottato dall'ente con la motivazione che il reddito familiare non CP_1
comproverebbe lo stato di bisogno, posto che il coniuge della ricorrente aveva ricevuto quota parte di un immobile in eredità, del valore complessivo pari ad euro 30.000, che unitamente alla pensione aveva generato un reddito pari a 17492,00.
Costituisce principio ormai consolidato quello che ai fini della concessione dell'assegno rilevano esclusivamente i redditi effettivamente percepiti dalla persona che richiede la prestazione e non i redditi potenzialmente percepibili od anche di cui si abbia la mera teorica titolarità.
In questo senso deve essere innanzitutto richiamata la chiara ed esaustiva motivazione della sentenza n. 6710 del 2010 della sezione lavoro della Corte di Cassazione: "Non ritiene ... questa Corte di poter condividere l'assunto dell' secondo il quale, ai fini di cui trattasi, rileva esclusivamente la CP_1
titolarità di un reddito incompatibile a prescindere della sua concreta percezione. Tanto contrasta, infatti, con la stessa disposizione legislativa che, nel primo periodo della seconda parte della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6, testualmente dispone: "L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti". È lo stesso legislatore, quindi, che collegando il conguaglio ai redditi effettivamente percepiti attesta che, agli effetti di cui trattasi, non è irrilevante la concreta "percezione" del reddito.
Conseguentemente essendo il conguaglio strettamente connesso, non alla mera titolarità di un reddito, bensì alla sua effettiva "percezione", è da ritenere che il reddito incompatibile intanto rileva in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio dell'assistito. Tanto è, del resto, conforme ad una lettura costituzionalmente orientata della norma non potendo l'assegno in esame essere negato a quei soggetti che, pur essendo titolari di un reddito incompatibile con l'assegno sociale, si vengano a trovare, per non percepire di fatto tale reddito incompatibile, nella stessa situazione reddituale di coloro che hanno diritto all'assegno sociale”
Nel caso di mera titolarità di un immobile quel che rileva è pertanto l'effettivo reddito percepito dallo stesso e non certo, come invece operato dall' , il mero valore dello stesso ricavato dall'atto di CP_1
acquisizione. Nel caso di specie risulta provato documentalmente che l'immobile ereditato dal coniuge della richiedente ha classificazione F/2, ovvero immobile del tutto o parzialmente inagibile.
A prescindere quindi dalla classificazione come immobile collabente, ovvero esente dal pagamento dell'IMU in quanto appunto inagibile e non produttivo di reddito, appare accertato che il possesso dello stesso non risulti rilevante ai fini della determinazione del reddito o dello stato di bisogno in cui versi la richiedente.
Il ricorso va quindi accolto e l' condannato al riconoscimento della prestazione e al pagamento CP_1
dei ratei a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla domanda, oltre interessi legali dalla maturazione dei ratei al soddisfo
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. Matilde Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: dichiara che la ricorrente ha diritto all'assegno sociale, ex lege 335/95 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 07.03.2023; condanna l' al pagamento in favore dell'istante, dei ratei di CP_1
assegno sociale a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda oltre gli interessi legali dalla maturazione dei ratei e fino all'effettivo soddisfo;
condanna altresì
l' al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1500,00 oltre IVA CP_1
CPA e rimborso come per legge con distrazione
Aversa 6.3.2025 Il Giudice
Pres. Matilde Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter cp.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 14165/2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to MONTAGNA ESPOSITO MASSIMO Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. CAPASSO ERMINIO CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 13.11.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva che ricorrendone i presupposti sia anagrafici che reddituali aveva presentato domanda per il riconoscimento dell'assegno sociale in data 7.3.2023; che l' con comunicazione del 11.05.2023 rigettava la suddetta domanda CP_1 in virtù della seguente erronea motivazione: “ I redditi del coniuge sommando la pensione e la quota parte di eredità supera il limite di reddito familiare previsto per l'anno 2023”; che avverso tale diniego aveva presentato ricorso amministrativo al Comitato Provinciale a mezzo dell'Ente di patronato CP_1
di fiducia, rimasto senza esito.
Esponeva la ricorrente che il diniego era fondato sulla circostanza che il proprio coniuge aveva ricevuto in eredità quota parte pari ad un terzo di un piccolo immobile, classificato tuttavia in ct F/2, quale immobile collabente, come tale improduttivo di redditi, la cui titolarità non contribuiva alla formazione dei requisiti economici necessari al riconoscimento dell'assegno.
Tutto ciò premesso parte ricorrente chiedeva quindi in accoglimento del ricorso il riconoscimento della prestazione con vittoria di spese. Costituitosi in giudizio l' chiedeva il rigetto del ricorso infondato in fatto ed in diritto, con CP_1
vittoria di spese.
Disposta trattazione scritta all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza
Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento
Invero va osservato che la ricorrente allegando, al contrario di quanto eccepito, correttamente tutti i requisiti necessari al godimento della prestazione, ha impugnato il provvedimento di diniego da parte dell' della istanza adottato dall'ente con la motivazione che il reddito familiare non CP_1
comproverebbe lo stato di bisogno, posto che il coniuge della ricorrente aveva ricevuto quota parte di un immobile in eredità, del valore complessivo pari ad euro 30.000, che unitamente alla pensione aveva generato un reddito pari a 17492,00.
Costituisce principio ormai consolidato quello che ai fini della concessione dell'assegno rilevano esclusivamente i redditi effettivamente percepiti dalla persona che richiede la prestazione e non i redditi potenzialmente percepibili od anche di cui si abbia la mera teorica titolarità.
In questo senso deve essere innanzitutto richiamata la chiara ed esaustiva motivazione della sentenza n. 6710 del 2010 della sezione lavoro della Corte di Cassazione: "Non ritiene ... questa Corte di poter condividere l'assunto dell' secondo il quale, ai fini di cui trattasi, rileva esclusivamente la CP_1
titolarità di un reddito incompatibile a prescindere della sua concreta percezione. Tanto contrasta, infatti, con la stessa disposizione legislativa che, nel primo periodo della seconda parte della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6, testualmente dispone: "L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti". È lo stesso legislatore, quindi, che collegando il conguaglio ai redditi effettivamente percepiti attesta che, agli effetti di cui trattasi, non è irrilevante la concreta "percezione" del reddito.
Conseguentemente essendo il conguaglio strettamente connesso, non alla mera titolarità di un reddito, bensì alla sua effettiva "percezione", è da ritenere che il reddito incompatibile intanto rileva in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio dell'assistito. Tanto è, del resto, conforme ad una lettura costituzionalmente orientata della norma non potendo l'assegno in esame essere negato a quei soggetti che, pur essendo titolari di un reddito incompatibile con l'assegno sociale, si vengano a trovare, per non percepire di fatto tale reddito incompatibile, nella stessa situazione reddituale di coloro che hanno diritto all'assegno sociale”
Nel caso di mera titolarità di un immobile quel che rileva è pertanto l'effettivo reddito percepito dallo stesso e non certo, come invece operato dall' , il mero valore dello stesso ricavato dall'atto di CP_1
acquisizione. Nel caso di specie risulta provato documentalmente che l'immobile ereditato dal coniuge della richiedente ha classificazione F/2, ovvero immobile del tutto o parzialmente inagibile.
A prescindere quindi dalla classificazione come immobile collabente, ovvero esente dal pagamento dell'IMU in quanto appunto inagibile e non produttivo di reddito, appare accertato che il possesso dello stesso non risulti rilevante ai fini della determinazione del reddito o dello stato di bisogno in cui versi la richiedente.
Il ricorso va quindi accolto e l' condannato al riconoscimento della prestazione e al pagamento CP_1
dei ratei a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla domanda, oltre interessi legali dalla maturazione dei ratei al soddisfo
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. Matilde Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: dichiara che la ricorrente ha diritto all'assegno sociale, ex lege 335/95 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 07.03.2023; condanna l' al pagamento in favore dell'istante, dei ratei di CP_1
assegno sociale a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda oltre gli interessi legali dalla maturazione dei ratei e fino all'effettivo soddisfo;
condanna altresì
l' al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1500,00 oltre IVA CP_1
CPA e rimborso come per legge con distrazione
Aversa 6.3.2025 Il Giudice
Pres. Matilde Pezzullo