Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/03/2025, n. 1941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1941 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: TA EL de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3057 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa ai sensi degli artt. 281- sexies e 350-bis c.p.c. all'udienza del giorno 10.3.2025 tra
Parte_1
(cod. fisc. ), in persona del legale rap-
[...] P.IVA_1 presentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Parte_2
Via delle Vestali n. 19, presso lo studio dell'avv. Pasquale Fabiano, che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione in appello;
-appellante- e
(cod. fisc. ), in persona del Sin- Controparte_1 P.IVA_2 daco pro tempore, domiciliato presso l'avv. Federica Forcellini CP_2
(p.e.c.: dell'Avvocatura comunale, che lo rappresenta e di- Email_1 fende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata- OGGETTO: associazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per : “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria Pt_1 istanza, eccezione e deduzione disattesa, in totale riforma della sentenza impugnata, ed in accoglimento del presente gravame:
1) dichiarare l'infondatezza, in fatto e diritto, dell'opposizione al decreto in- giuntivo proposta da;
Controparte_1
3) comunque ed in ogni caso accertare e dichiarare la fondatezza delle ra- gioni creditorie del nei confronti dell'opponente; Pt_1
4) per l'effetto pronunciarsi sulla pretesa fatta valere dal (Asso- Pt_1 ciazione ) con Parte_1 la domanda di ingiunzione e conseguentemente condannare il CP_1
al pagamento della somma di € 10.329,12 oltre interessi di legge,
[...] rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito;
5) nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi insufficiente il Provvedi- mento di Deliberazione della Giunta Comunale, condannare i CP_3
al pagamento in favore del della somma di € 10.329,12,
[...] Pt_1
a titolo di risarcimento danni. O a quella maggior o minor somma che si riterrà liquidare in via equitativa. Oltre interessi di legge, rivalutazione mo- netaria.
6) condannare l'opponente al pagamento delle spese del giudizio da liqui- darsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 cpc
Con condanna al pagamento delle spese, competenze e onorari del doppio grado del giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario”; per : “i) in via principale, nel merito: accertare e dichia- Controparte_1 rare l'infondatezza dell'appello e, per l'effetto, rigettarlo integralmente, con- fermando la sentenza appellata in ogni sua statuizione.
ii) in ogni caso, sempre nel merito: accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza della pretesa avversaria così accertando e dichiarando che il nulla deve all a nessun titolo per le causali Controparte_1 Pt_1 di cui in narrativa;
iii) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello, accertare e dichiarare che i ha già pagato Controparte_1 la quota relativa all'anno 2008 in adempimento della sentenza 616/2016 del Tribunale di Viterbo emessa in pendenza del primo grado di giudizio e, per l'effetto, ridurre l'importo ingiunto della somma di €. 2.582,28, pari alla quota corrisposta per detta annualità.
2 Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data il 9.11.2013, il Parte_3
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 761/2013
[...] depositato in data 14.8.2013, e notificato in data 7.10.2013, con cui il Tri- bunale di Civitavecchia ha ingiunto al di pagare all'As- Controparte_1 sociazione la Parte_1 somma di € 10.329,12, oltre agli interessi legali a decorrere da ogni singola scadenza, nonché le competenze della procedura liquidate in € 911,00, di cui € 111,00 per spese esenti, oltre I.V.A. e C.P.A., deducendo la morosità da parte del nel pagamento delle quote associative ordinarie annuali CP_1 relative agli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 per un importo di € 10,329,12.
In particolare, l'opponente ha contestato i documenti posti a base della ri- chiesta, l'assenza di prova del credito, l'infondatezza della pretesa e, infine, la misura del presunto credito, poiché nel caso di specie l'eventuale adesione del all'Associazione mancherebbe della necessaria forma scritta pre- CP_1 vista per legge ad substantiam. E, inoltre, ha rilevato come il CP_1
avesse deliberato la propria adesione all' solo per
[...] Parte_1
l'annualità 1999 (come da Delibera n. 510/99); e che, con nota del Direttore Generale prot. 9430 del 11.2.2005, lo stesso avesse Controparte_1 revocato tale adesione.
Si è costituita in giudizio l' Controparte_4
, la quale ha contestato la fondatezza
[...] di quanto dedotto dall'opponente e ha concluso per il rigetto dell'opposi- zione. In particolare, l'Associazione opposta ha rilevato come il CP_1
, individuando nella gestione, organizzazione e formazione del per-
[...] sonale uno strumento importante di accrescimento professionale indispen- sabile per contribuire a migliorare il funzionamento dell'apparato ammini- strativo, con la Deliberazione di Giunta Comunale, come previsto dallo Sta- tuto, abbia manifestato la sua volontà di aderire all'Associazione, obbligan- dosi così a versare la quota associativa annuale di base, secondo quanto appunto previsto dallo Statuto. E ha dedotto che, per l'adesione di una Pub- blica Amministrazione a un'associazione non avente fine di lucro, la legge non prevede l'adozione di formule sacramentali quali la sottoscrizione di un
3 contratto, ma semplicemente l'adozione di una delibera da parte della Giunta
Comunale. Ha rassegnato, dunque, le seguenti conclusioni: “1) dichiarare l'infondatezza, in fatto e diritto, dell'opposizione al decreto ingiuntivo pro- posta da;
2) conseguentemente e per l'effetto confer- Controparte_1 mare il decreto ingiuntivo n° 761/2013 depositato il 14/8/13, emesso dal tribunale di Civitavecchia nell'ambito del giudizio monitorio R.G. 2921/2013; 3) comunque ed in ogni caso accertare e dichiarare la fonda- tezza delle ragioni creditorie del nei confronti dell'opponente; 4) Pt_1 per l'effetto pronunciarsi sulla pretesa fatta valere dal (Associa- Pt_1 zione Internazionale dei Comuni per lo Sviluppo e la Cooperazione) con la domanda di ingiunzione e conseguentemente condannare i CP_3
al pagamento della somma di € 10.329,12 oltre interessi di legge,
[...] rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito;
5) nella denegata ipo- tesi in cui dovesse ritenersi insufficiente il Provvedimento di Deliberazione della Giunta Comunale, condannare i al pagamento in Controparte_1 favore del della somma di € 10.329,12, a titolo di risarcimento Pt_1 danni. O a quella maggior o minor somma che si riterrà liquidare in via equi- tativa, oltre interessi di legge, rivalutazione monetaria. 6) condannare l'op- ponente al pagamento delle spese del giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 cpc”.
Con sentenza n. 1271/2021 del 26.11.2021 il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, ha così statuito: “- Accoglie la domanda di parte opponente;
Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna parte opposta a corrispondere a parte opponente le spese di lite che liquida in complessivi € 2.700,00, oltre spese di opposizione per con- tributo unificato, marca da bollo e spese di notifica ed accessori come per legge”.
Avverso la suddetta decisione ha tempestivamente proposto appello l'
[...]
, svolgendo i motivi riportati di seguito e concludendo come in epi- Pt_4 grafe.
Si è costituito nel presente grado di giudizio il , che ha Controparte_1 contestato le censure svolte dall'appellante e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
4 2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui, nell'accogliere l'opposizione proposta dal , Controparte_1 ha erroneamente ritenuto non sussistere la prova dell'adesione del
[...]
alla per gli anni successivi al 1999, e quindi per CP_1 Pt_1 quelli in relazione a cui è stata chiesta l'ingiunzione di pagamento.
Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza emessa dal giudice monocratico del Tribunale di Civitavecchia nella parte in cui, nell'accogliere l'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta dal , ha rite- Controparte_1 nuto non sussistere la prova che negli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 tale ente ricoprisse la qualità di associato, e inoltre non sussistesse la prova dell'ammontare della quota associativa per i suddetti anni, e segnatamente della sua determinazione a mezzo di valida deliberazione.
I due motivi sopra riassunti possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi tra loro, e meritano accoglimento.
2.1. Il , individuando nella gestione, organizzazione e Controparte_1 formazione del personale uno strumento importante di accrescimento pro- fessionale indispensabile per contribuire a migliorare il funzionamento del proprio apparato amministrativo, con la deliberazione di Giunta Comunale n. 510 del 15.9.1999 ha manifestato la sua volontà di aderire all Parte_1 appellante e, quindi, ha comunicato tale volontà alla stessa. In particolare, con tale delibera, assunta con voto unanime, premesso che: “-rientra nei compiti della Amministrazione Comunale la promozione e la realizzazione del miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la formazione la responsabilizzazione dei dipendenti e la valorizzazione delle risorse umane;
-tale impegno trova conferma in quanto disposto dalle più recenti normative anche contrattuali in materia di gestione è organizzazione del per- sonale dipendente, che individuano nella formazione uno strumento impor- tante di accrescimento professionale indispensabile per contribuire a miglio- rare il funzionamento dell'apparato amministrativa;
-tale importante obiettivo può essere conseguito anche attraverso la adesione dell'Ente Locale ad as- sociazioni che promuovono ed organizzano lo svolgimento di seminari spe- cifici che risultano spesso di particolare interesse per la realtà locale;
-l'As- sociazione Internazionale dei Comuni per lo Sviluppo e la Cooperazione Etru- ria appare rispondente alle esigenze ed obiettivi sopra descritti di questa
5 Amministrazione;
visto l'art. 22 dello Statuto Comunale;
HA DELIBERATO: 1) di autorizzare, per quanto esposto in narrativa l'adesione de CP_3
per l'anno 1999 all'Associazione Internazionale dei Comuni per lo
[...]
Sviluppo e la Cooperazione (Etruria) per un importo complessivo di Lit. 5.000.000: 2) di demandare al Dirigente competente in materia l'assunzione, tramite proprio provvedimento del relativo impegno e liquidazione della somma indicata sul Capitolo 520 (impegno provvisorio 167/99); 3) di di- chiarare con voto unanime, la presente deliberazione immediatamente ese- guibile ai sensi dell'art. 47 terzo comma, della legge 8 giugno 1990. n. 142”.
In base allo statuto dell' odierna appellante, l'adesione – per la Parte_1 quale lo stesso statuto non richiede la stipula di un contratto, ma esclusiva- mente una deliberazione da parte dell'ente – implica il versamento da parte dell'associato di una quota associativa annuale di base, che varia a seconda delle dimensioni del Comune associato. Nel caso in esame, come emerge anche dall'ammontare richiesto (e come indicato dalla creditrice con il pro- prio ricorso ex art. 633 c.p.c.), la quota annuale di € 2.582,28 per l'anno 1999 è rimasta invariata anche negli anni successivi, sicché l'Associazione odierna appellante non era onerata dal fornire la prova dell'ammontare della stessa una volta che – come si è detto – è pacifico l'importo corrisposto per l'anno 1999.
Inoltre, a seconda dei servizi richiesti e secondo i termini statutari, con un piano economico personalizzato per ciascun ente, è prevista una quota as- sociativa integrativa.
2.2. Nel caso in esame non viene in rilievo, dunque, un contratto sinallagma- tico, ovvero a un accordo tra due parti che si impegnano a costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale, come ha invece ri- tenuto – erroneamente – il giudice di primo grado. Piuttosto, si è in presenza dell'adesione a un'associazione non avente fine di lucro, per la quale la legge non prevede un vincolo di forma scritta, come per i contratti della pubblica amministrazione, ma semplicemente l'adozione di una delibera da parte della
Giunta Comunale con la quale semplicemente manifesta la propria volontà di adesione.
L'adesione a un'associazione, infatti, si configura come un atto “di gestione”, che poteva e, in base ad espressa previsione staturaria, doveva essere
6 assunto dalla Giunta, come è avvenuto nel caso in esame, non rientrando fra quelli affidati dall'ordinamento sugli enti locali al Consiglio comunale. A nes- suno di essi, espressamente elencati nell'art. 42 del d.lgs. n. 267/2000, può essere assimilata la fattispecie in esame, e segnatamente:
- non alle “convenzioni fra i Comuni e quelle fra Provincia, costitu- Pt_1 zione e modificazione di forme associative” (lett. c), dato che qui non si tratta di costituire una forma associativa con altri enti locali come modalità di ero- gazione di un servizio, ma di aderire ad un'associazione degli enti locali, per finalità di norma già presenti nello Statuto comunale (“promuove la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, ar- cheologiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla col- lettività una migliore qualità della vita”);
- non alla “organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante conven- zione” (lett. e), perché qui non si tratta di partecipazione a società di capitale o costituzione di azienda o affidamento di attività propria, come detto sopra;
- non alle “spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi (...)”, per- ché la facoltà annuale di recesso non determina un impegno obbligatorio sul bilancio degli anni futuri, potendo essere espressa la volontà contraria dall'organo dell'ente che ne avrà competenza di tempo in tempo.
2.3. Con l'adesione all' appellante, il ha Parte_1 Controparte_1 accettato quanto disposto dall'art 5 dello Statuto, che espressamente di- spone: "Gli associati potranno in qualsiasi momento recedere dall'Associa- zione mediante Delibera di Giunta, comunicando la propria decisione entro il 30/09 di ciascun anno e la medesima avrà decorrenza dal 01/01 dell'anno successivo".
Diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, non vi era la necessità che il , anno per anno, ribadisse la propria Controparte_1 volontà di aderire all' attraverso atti formali, anche mediante Parte_1 una nuova deliberazione di Giunta. Ai sensi dello Statuto, e quindi del patto associativo a cui – come si è detto – l'ente aveva aderito, una nuova manife- stazione di volontà, mediante una nuova deliberazione, era necessaria sol- tanto per manifestare la volontà di recesso.
7 Al contempo, proprio la previsione di recedere rende legittima l'adesione in questione e la mancanza di un impegno di spesa in relazione a un periodo determinato di adesione, non preventivabile e autonomamente determinabile dall'ente aderente.
Come si è detto sopra, la possibilità per l'Amministrazione comunale di re- cedere ogni anno dall' determina che non si sia in presenza di Parte_1 un atto che determina un impegno obbligatorio sul bilancio degli anni futuri, essendo sufficiente, allora, che con la delibera di adesione venga assunto l'impegno di spesa per l'anno relativo all'adesione, come è accaduto nel caso in esame. Per questo l'impegno di spesa è stato individuato nella somma complessiva di Lire 5.000.000,00 (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte appel- lante – primo grado di giudizio - procedimento monitorio).
Ne consegue che non si può ritenere – come ha fatto il giudice di primo grado – che l'adesione alla da parte del Pt_1 Controparte_1 fosse a termine e, quindi, fosse riferita al solo anno 1999. Il riferimento nella suddetta deliberazione della Giunta comunale n. 510 del 15.9.1999 a tale anno, ed esclusivamente a tale anno, si deve ritenere effettuato ai soli fini dell'impegno di spesa e del relativo pagamento, ma l'adesione operata con tale deliberazione ha implicato che la stessa fosse a tempo indeterminato e potesse venire meno soltanto fino a revoca.
Revoca che doveva essere deliberata dallo stesso organo competente a di- sporre l'adesione, e quindi dalla Giunta comunale.
Per tale ragione non assume rilevanza la nota del Direttore Generale prot.
9430 dell'11.2.2005, con cui è stata comunicata la volontà di non aderire all' e l'intenzione di non usufruire dei servizi associativi per Parte_1
l'anno 2005 (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio). E ciò a prescindere dal rilievo per cui, con la stessa, non si è co- munque manifestato di recedere dall' , ma come tale comunica- Parte_1 zione – si ripete, proveniente da un organo non competente – si fondi evi- dentemente sull'errato presupposto che l'adesione andasse formalizzata ogni anno.
2.4. Del resto, è pacifico come il abbia partecipato alle Controparte_1 attività della associazione negli anni seguenti al 1999, senza assumere al- cuna ulteriore determinazione.
8 Anzi, come ha documentato l'odierna appellante, con delibera dell'Assem- blea dei soci del 26.9.2001 il è entrato a Pt_1 Controparte_1 far parte del Consiglio di Amministrazione dell' (v. docc. n. 4, 5, Parte_1
6 e 7 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio - procedi- mento monitorio) e ha svolto, in persona del Sindaco in carica, funzioni di Presidente e Vicepresidente, partecipando attivamente all'attività associativa e contribuendo alla formazione degli atti deliberativi riguardanti sia il fun- zionamento che le attività tipiche statutarie a favore dei soci (v. docc. nn. 8, 9, 10 e 11 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio - procedimento monitorio).
Inoltre, negli anni successivi al 1999, e segnatamente negli anni 2002 e
2003, il , per migliorare il suo apparato amministrativo, Controparte_1 ha beneficiato anche di servizi integrativi, a termini statutari, per i quali sono state pagate quote associative integrative che hanno riguardato numerosis- simi corsi tematici su materie afferenti la pubblica amministrazione, ai quali hanno partecipato i propri dipendenti e tutti gli enti locali aderenti, con no- tevoli impegni di spesa (v. doc. n. 12 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio - procedimento monitorio).
2.5. L'odierna parte appellante allega e documenta che al Parte_3
era stato ingiunto, già prima dell'emissione da parte del Tribunale di
[...]
Civitavecchia del decreto ingiuntivo n. 761/2013 depositato in data
14.8.2013, il pagamento delle quote associative relative agli anni dal 2005 al 2008 e il giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. introdotto dall'ente è stato definito con sentenza n. 616/2016 del 19.5.2016, con cui il Tribunale di Viterbo, in composizione monocratica, ha rigettato l'opposizione proposta dal CP_1
Inoltre, l' appellante ha dichiarato che il , Parte_1 Controparte_1 per evitare che venisse azionato dall' in sede monitoria il credito Parte_1 per le quote associative ordinarie relative agli anni dal 2013 al 2017, di cui si era parimenti reso moroso, con mandato di pagamento del 12.2.2018 ne ha disposto il pagamento.
Soprattutto, in ragione di quanto dichiarato da parte appellante, e sopra riportato, merita accoglimento l'eccezione con cui l'Amministrazione comu- nale deduce di avere già pagato la quota relativa all'anno 2008 in
9 esecuzione della suddetta sentenza n. 616/2016 emessa dal Tribunale di Viterbo, in composizione monocratica, il 19.5.2016, chiedendo, per l'effetto, di ridurre l'importo ingiunto della somma di € 2.582,28, pari alla quota cor- risposta per detta annualità. Sebbene l'Amministrazione comunale appellata non documenti tale circostanza, e quindi l'avvenuto pagamento, la circo- stanza in questione è – come si è detto – pacifica, essendo stata allegata dalla stessa appellante. Parte_1
Né assume rilevanza che tale circostanza poteva essere dedotta dall'Ammi- nistrazione comunale appellata già nel giudizio di primo grado, essendo in- tervenuta la sentenza, e anche il pagamento effettuato in esecuzione della stessa, prima della pronuncia della sentenza di primo grado. Quella di paga- mento è un'eccezione non in senso stretto e, inoltre, afferendo al profilo sostanziale del giudizio, può essere non solo sollevata in ogni stato e grado di merito del giudizio, ma la parte può anche fornire tale prova oltre il ter- mine di preclusione previsto dal rito applicabile ratione temporis.
3. In conclusione, l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. Pt_1
1271/2021 emessa dal Tribunale di Civitavecchia, in composizione mono- cratica, il 26.11.2021 deve essere accolto e, in parziale riforma di tale deci- sione, con la presente sentenza il deve essere condan- Controparte_1 nato a [...] alla l'importo complessivo di € 7.746,84, a fronte Pt_1 del mancato pagamento della quota associativa per gli anni 2009, 2010 e
2011, oltre interessi al tasso legale dalla data di scadenza per il pagamento di ciascuna quota fino all'effettivo pagamento.
Deve essere invece confermata la decisione appellata quanto al disposto ri- getto della domanda volta a conseguire il pagamento della quota associativa relativa all'anno 2008, già corrisposta dal in esecu- Controparte_1 zione della sentenza n. 616/2016 emessa dal Tribunale di Viterbo, in com- posizione monocratica, il 19.5.2016.
Le spese sia del primo grado di giudizio che del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, e devono essere distratte in favore dell'avv. Pasquale Fabiano, dichiarato- sene antistatario.
P.Q.M.
10 La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: accoglie l'appello proposto dalla
[...]
avverso la sentenza n. Parte_5
1271/2021 emessa dal Tribunale di Civitavecchia, in composizione mono- cratica, il 26.11.2021 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza:
o condanna il a pagare alla Controparte_1 [...]
l'importo di € Parte_1
7.746,84, oltre interessi al tasso legale dalla data di scadenza di ciascuna quota annuale;
o condanna il a rimborsare alla Controparte_1 [...]
le spese Parte_6 del procedimento monitorio, che liquida in € 111,00 per spese esenti ed € 567,00 per compenso, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge, da distrarre in favore dell'avv. Pasquale Fabiano;
o condanna il a rimborsare alla Controparte_1 [...]
le spese Parte_6 del primo grado di giudizio, che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge, da distrarre in favore dell'avv. Pasquale Fabiano;
conferma nel resto la sentenza appellata;
condanna il a rimborsare alla Controparte_1 [...]
le Parte_7 spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 382,00 per spese esenti ed € 5.809,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge.
Roma, 10.3.2025
11 IL GIUDICE EST.
Mario Montanaro
IL PRESIDENTE
TA Thellung de Courtelary
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