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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 26/11/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa con ricorso congiunto depositato in data
30.6.2025
da
(C.F. , nata il [...] Parte_1 C.F._1
in Rho (MI), rappresentata e difesa dall' Avv. Maria Gaia Passerini,
presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
(C.F. ), nato il Controparte_1 C.F._2
20.12.1980 a Piacenza, rappresentato e difeso dall' Avv. Maria Gaia
1 Passerini, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto personalmente sottoscritto e depositato dalle parti in data 30.6.2025 con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo al figlio minore alle Per_1
seguenti
CONDIZIONI
“1) L'affidamento del figlio minore sarà condiviso ed entrambi Per_1
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale. L'abitazione e la residenza anagrafica del minore viene stabilita presso la madre in Piacenza
(PC), via San Marco 16.
2) Per l'effetto di quanto sopra, i genitori avranno il preciso obbligo di collaborare tra di loro per tutto quanto necessario nell'interesse esclusivo del figlio minore, per assicurare al medesimo cura, educazione, istruzione,
assistenza morale e material e e garantirgli una sana e serena crescita,
astenendosi in particolare da qualsiasi comportamento che, in qualche modo, anche indiretto, possa screditare l'una o l'altra figura genitoriale.
2 Ogni controversia, tra i genitori, dovrà essere discussa e affrontata senza la presenza del minore. Verranno comunicate da parte di ciascun genitore all'altro genitore tutte le informazioni relative al figlio di cui siano venuti a conoscenza, riguardo ad eventuali problemi, rendimento scolastico,
malattie, riunioni didattiche e ogni fatto rilevante che riguardi il medesimo e la sua crescita. Ogni genitore si impegna altresì formalmente a provvedere personalmente alla cura ed all'educazione di quando Per_1
il medesimo si trovi presso di lui/ lei, assistendolo nelle esigenze quotidiane e personali, favorendo altresì la sua socializzazione e la sua autonomia. I genitori si impegnano a passare il tempo con il minore prevalentemente in maniera personale, las ciando la gestione dello stesso a terzi, con precedenza per i familiari, solo in casi di impossibilità oggettiva alla presenza personale.
3) La frequentazione di con i genitori verrà regolata dalle parti Per_1
in modo che il padre potrà tenere con sé il figlio minore a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, salvo migliore accordo tra i genitori nell'interesse del minore. Nella settimana successiva al fine settimana di spettanza del padre, lo stesso potrà tenere con sé Per_1
almeno un pomeriggio a settimana mentre nella settimana successiva al weekend di spettanza della madre saranno garantiti al padre almeno d ue pomeriggi di visita. Indicativamente e salvo diverso accordo tra i genitori,
gli stessi decideranno concordemente quali pomeriggi destinare alle visite paterne infrasettimanali, stabilendo in linea di massima la permanenza con il padre dalle ore 16.00 sino alle ore 18.00. Il tutto sempre previa comunicazione reciproca ed in base agli impegni scolastici ed
3 extrascolastici del minore e lavorativi dei genitori. Ogni migliore accordo sarà pattuito per iscritto tra i genitori.
4) Durante le vacanze estive, nel periodo di sospensione delle attività
scolastiche, il padre potrà tenere con sé il figlio minore per 15 (quindici)
giorni anche non consecutivi nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre – inizio e temine attività scolastiche - di ogni anno. Detto
periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre,
indicativamente entro il 31 del mese di maggio di ciascun anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo della località di vacanza dove porteranno il figlio e anche indicare eventuali spostamenti che comportassero cambio di alloggio e/o località. Parimenti la sig.ra dovrà dare preventiva comunicazione al padre dell'eventuale Parte_1
periodo di vacanza che vorrà trascorrere con il minore.
5) Le festività civili e religiose di calendario saranno trascorse secondo il principio dell'alternanza, il tutto salvo preventivo e/o diverso accordo dei genitori. Tenendo conto della tipologia di lavoro del padre che richiede una certa presenza nei periodi di festività, i genitori stabiliscono che,
qualora il signor sia libero e di riposo durante la festività potrà CP_1
trascorrere con prevalenza detto giorno con il figlio e tanto a compensazione delle giornate festive non godute in precedenza. Il per iodo di alternanza inizierà con la giornata di Pasqua 2025 che sarà trascorsa con la madre mentre il successivo Lunedi
dell'Angelo 2025 con il padre. Laddove possibile i compleanni del figlio minore verranno festeggiati tutti insieme così come le celebrazioni più
significative della vita di In caso di mancato accordo, il minore Per_1
4 trascorrerà metà giornata con ciascun genitore. Tutto sempre fatto salvo ogni migliore accordo tra i genitori.
6) Il sig. si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di CP_1
contributo per il mantenimento ordinario del figlio minore Per_1
l'importo complessivo di €.600,00 (seicento/00) da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito d el presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il già menzionato importo mensile verrà
corrisposto in un'unica soluzione attraverso versamento diretto tramite bonifico ordinario sul c/c bancario intestato alla sig.ra entro e Parte_1
non oltre il giorno 10 di ogni mese. Si precisa che tale importo ricomprende altresì la quota mensa mensile, il contributo per la baby -sitter già esistente al momento della sottoscrizione del presente accordo ovvero la retta della scuola dell'infanzia attualmente frequentata dal minore .
7) Le parti concordano espressamente che le spese straordinarie relative al figlio minore, come da Linee Guida del C.N.F. del 29.11.2017 che qui si richiamano integralmente, verranno ripartite nella misura del 50% in capo a ciascun genitore. In ogni caso, il genitore che propone la spesa dovrà
inviare all'altro genitore richiesta scritta, anche tramite sms o messaggio whatsapp, di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. In mancanza di risposta entro 5 giorni dal ricevimento della proposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di diniego di consenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta ma il diniego deve essere motivato nell'esclusivo interesse del minore.
5 8) Le parti concordano espressamente che l'assegno unico, se riconosciuto,
verrà integralmente percepito dal sig. mentre le detrazioni CP_1
fiscali per i figli a carico spetteranno al 50% ad entrambi i genitori. Gli
eventuali bonus o agevolazioni per il minore che venissero eventualmente erogati, andranno ripartiti pro-quota.
9) Entrambi i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura e a concedersi reciproco assenso al rilascio del passaporto per il figlio minore e alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta di identità di OM valida anche per l'espatrio.
10) I genitori, nella ratio dell'affidamento condiviso, si impegnano per il futuro a consultarsi reciprocamente circa le decisioni di maggior rilievo attinenti alla sfera educativa, scolastica, di crescita ecc. di e si Per_1
impegnano reciprocamente a mantenere un rapporto basato sul pieno rispetto ed improntato sulla serena comunicazione al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio minore con ciascuno di essi.
11) I genitori si impegnano ad intraprendere e coltivare la frequenza del figlio con i rispettivi nuovi compagni in maniera graduale al fine di permettere al minore di recepire serenamente la nuova presenza,
pianificando, prima di giungere al pernotto, incontri in situazioni neutre e positive per facilitare la transizione e rispettare il ritmo di adattamento del minore con il nuovo partner. Si precisa che, premesso il principio di gradualità, le parti reciprocamente concordano che non saranno inseriti nuovi partner sino all'età scolare del minore e previa condizione di
6 stabilità della nuova relazione, principio da valutarsi secondo le attuali indicazioni giurisprudenziali.
12) Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
13)Le parti dichiarano di aver regolato ogni altro rapporto economico -
patrimoniale non avendo, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altra,
salvo quanto espressamente stabilito nelle presenti condizioni.
14) Le spese di lite si dichiarano compensate tra le parti. “
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere le conclusioni congiunte”.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative a l figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4 c.p.c.)
tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti la prole e i rapporti economici.
Spese di lite compensate tra le parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- Dispone in conformità alle condizioni così convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Spese di lite compensate tra le parti.
COSI'DECISO
in camera di Consiglio il 25.11.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Marisella Gatti
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