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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 30/10/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA causa n. 1377/23 RG
Udienza del 30.10.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Leoncini e Giacomelli in sost. di e . CP_1 CP_2
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Le parti concludono come da fogli già depositati telematicamente prima della riassegnazione del fascicolo, si riportano agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
EL Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 1377/23 RG, fra le seguenti parti:
- parte opponente (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
CP_3
- parte opposta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_4
- parte intervenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
(già Controparte_5
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
La causa, in materia bancaria, ha ad oggetto un contratto di finanziamento chirografario di €
50.000,00 erogato dalla , agenzia di Verona, a con la fideiussione CP_6 Parte_1 di . CP_3 In relazione a tale contratto, SPV, quale cessionaria in blocco di un portafoglio di crediti fra i quali quello in questione, ha chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti sia del debitore principale che della garante per l'importo di € 55.313,42.
La ha proposto opposizione, deducendo: che la deroga convenzionale all'art. 1957 cc, CP_3 contenuta in tutti e tre i contratti di fideiussione sottoscritti doveva ritenersi nulla, vuoi in quanto vessatoria, vuoi in ragione dell'essere le fideiussioni in questione riproduttive del modello ABI del
2003, dichiarato in contrasto con la normativa antitrust dalla Banca d'Italia; che la banca non aveva agito contro il debitore principale nel termine previsto dalla norma in questione, con conseguente decadenza della possibilità di agire nei suoi confronti.
L'opponente ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto della domanda di
SPV.
L'opposta ha per converso sostenuto la validità della deroga e comunque ha contestato di non avere agito nei confronti del debitore principale, chiedendo quindi il rigetto dell'opposizione.
In corso di causa è intervenuta ex art. 111 cpc , in qualità a propria volta di CP_5 acquirente in blocco di un portafoglio di crediti, comprendente quello in questione, da SPV.
Motivi della decisione
1. – La deroga all'art. 1957 cc deve essere ritenuta nulla, in quanto vessatoria.
Premesso che la deve essere sicuramente considerata un consumatore (la relativa CP_3 qualifica dipende non dalla natura del credito garantito, come sostenuto dall'opposta, ma dalle caratteristiche soggettive del contraente e in atti non esiste alcun elemento che induca a ritenere l'opponente un'imprenditrice), è altrettanto certo che la deroga all'art. 1957 cc debba essere ritenuta vessatoria, ex art. 331, e comunque ex art. 332 lett. t), in assenza di prova contraria, del codice del consumo.
2. – Chiarito questo, risulta irrilevante verificare se le fideiussioni in questione siano o meno riproduttive del modello ABI del 2003. Qualora tale conformità dovesse essere riscontrata, l'effetto sarebbe infatti l'invalidazione non tout court delle fideiussioni, ma unicamente della deroga in questione.
3. – Quanto precede di per sé non basta a ritenere fondata l'opposizione.
Essendo nelle fideiussioni in questione previsto che il fideiussore era obbligato a pagare immediatamente, a semplice richiesta scritta, al fine di ritenere rispettato il precetto di cui all'art. 1957 cc, relativo alla necessità, per il creditore, di proporre le sue istanze contro il debitore principale entro sei mesi, non occorre infatti un'iniziativa giudiziaria, ma è sufficiente anche una richiesta stragiudiziale (in tal senso v. ad es. Cass. 5179/25 e Cass. 660/25). Posto che pacificamente la banca ha effettuato tale richiesta nei sei mesi previsti, da tale punto di vista la decadenza deve ritenersi sicuramente impedita.
4. – Nondimeno, la norma in questione richiede, ulteriormente, che il creditore debba anche coltivare con diligenze le istanze contro il debitore principale e questo nella fattispecie non è avvenuto.
A seguito della richiesta stragiudiziale, avvenuta nel 2012, la prima iniziativa successiva è rappresentata infatti dal ricorso monitorio, depositato nel 2022, vale a dire dopo un intervallo di tempo
(dieci anni) ampiamente superiore a quanto possa essere ritenuto in linea con la previsione appena ricordata.
5. – In conseguenza di quanto precede il diritto dell'opposta e poi dell'intervenuta nei confronti dell'opponente deve ritenersi venuto meno, per cui l'opposizione va accolta.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale revoca il decreto ingiuntivo opposto e respinge la domanda dell'opposta e poi dell'intervenuta; condanna l'opposta e l'intervenuta a rifondere all'opponente le spese di lite, che liquida in € 6.000,00 per compenso del difensore ed € 406,50 per spese non imponibili, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
EL Fornaciari
Udienza del 30.10.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Leoncini e Giacomelli in sost. di e . CP_1 CP_2
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Le parti concludono come da fogli già depositati telematicamente prima della riassegnazione del fascicolo, si riportano agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
EL Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 1377/23 RG, fra le seguenti parti:
- parte opponente (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
CP_3
- parte opposta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_4
- parte intervenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
(già Controparte_5
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
La causa, in materia bancaria, ha ad oggetto un contratto di finanziamento chirografario di €
50.000,00 erogato dalla , agenzia di Verona, a con la fideiussione CP_6 Parte_1 di . CP_3 In relazione a tale contratto, SPV, quale cessionaria in blocco di un portafoglio di crediti fra i quali quello in questione, ha chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti sia del debitore principale che della garante per l'importo di € 55.313,42.
La ha proposto opposizione, deducendo: che la deroga convenzionale all'art. 1957 cc, CP_3 contenuta in tutti e tre i contratti di fideiussione sottoscritti doveva ritenersi nulla, vuoi in quanto vessatoria, vuoi in ragione dell'essere le fideiussioni in questione riproduttive del modello ABI del
2003, dichiarato in contrasto con la normativa antitrust dalla Banca d'Italia; che la banca non aveva agito contro il debitore principale nel termine previsto dalla norma in questione, con conseguente decadenza della possibilità di agire nei suoi confronti.
L'opponente ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto della domanda di
SPV.
L'opposta ha per converso sostenuto la validità della deroga e comunque ha contestato di non avere agito nei confronti del debitore principale, chiedendo quindi il rigetto dell'opposizione.
In corso di causa è intervenuta ex art. 111 cpc , in qualità a propria volta di CP_5 acquirente in blocco di un portafoglio di crediti, comprendente quello in questione, da SPV.
Motivi della decisione
1. – La deroga all'art. 1957 cc deve essere ritenuta nulla, in quanto vessatoria.
Premesso che la deve essere sicuramente considerata un consumatore (la relativa CP_3 qualifica dipende non dalla natura del credito garantito, come sostenuto dall'opposta, ma dalle caratteristiche soggettive del contraente e in atti non esiste alcun elemento che induca a ritenere l'opponente un'imprenditrice), è altrettanto certo che la deroga all'art. 1957 cc debba essere ritenuta vessatoria, ex art. 331, e comunque ex art. 332 lett. t), in assenza di prova contraria, del codice del consumo.
2. – Chiarito questo, risulta irrilevante verificare se le fideiussioni in questione siano o meno riproduttive del modello ABI del 2003. Qualora tale conformità dovesse essere riscontrata, l'effetto sarebbe infatti l'invalidazione non tout court delle fideiussioni, ma unicamente della deroga in questione.
3. – Quanto precede di per sé non basta a ritenere fondata l'opposizione.
Essendo nelle fideiussioni in questione previsto che il fideiussore era obbligato a pagare immediatamente, a semplice richiesta scritta, al fine di ritenere rispettato il precetto di cui all'art. 1957 cc, relativo alla necessità, per il creditore, di proporre le sue istanze contro il debitore principale entro sei mesi, non occorre infatti un'iniziativa giudiziaria, ma è sufficiente anche una richiesta stragiudiziale (in tal senso v. ad es. Cass. 5179/25 e Cass. 660/25). Posto che pacificamente la banca ha effettuato tale richiesta nei sei mesi previsti, da tale punto di vista la decadenza deve ritenersi sicuramente impedita.
4. – Nondimeno, la norma in questione richiede, ulteriormente, che il creditore debba anche coltivare con diligenze le istanze contro il debitore principale e questo nella fattispecie non è avvenuto.
A seguito della richiesta stragiudiziale, avvenuta nel 2012, la prima iniziativa successiva è rappresentata infatti dal ricorso monitorio, depositato nel 2022, vale a dire dopo un intervallo di tempo
(dieci anni) ampiamente superiore a quanto possa essere ritenuto in linea con la previsione appena ricordata.
5. – In conseguenza di quanto precede il diritto dell'opposta e poi dell'intervenuta nei confronti dell'opponente deve ritenersi venuto meno, per cui l'opposizione va accolta.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale revoca il decreto ingiuntivo opposto e respinge la domanda dell'opposta e poi dell'intervenuta; condanna l'opposta e l'intervenuta a rifondere all'opponente le spese di lite, che liquida in € 6.000,00 per compenso del difensore ed € 406,50 per spese non imponibili, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
EL Fornaciari