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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 28/10/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 510/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 510 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Enrico De Luca ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso il suo studio in Terni, Via dell'Annunziata n. 3, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attori/opponenti
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Marselli ed elettivamente Controparte_2 domiciliata presso il suo studio in Viterbo, Via Igino Garbini n. 51, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta/opposta
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni delle parti:
- L'avv. Enrico De Luca, per gli attori/opponenti: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: […] nel merito, accertare e dichiarare che la società
[...] non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dei Controparte_1 predetti opponenti in virtù dell'atto di precetto opposto e ciò per le ragioni esposte in narrativa ed in particolare per violazione dell'art. 2304 c.c.; nel merito, in subordine, accertare e dichiarare la non esecutività del decreto ingiuntivo opposto nei confronti del sig. per le ragioni esposte nel motivo II°. Con vittoria di spese Parte_1
e competenze di lite”. - L'avv. Emanuele Marselli, per la convenuta/opposta: “[…] In via principale e di merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, rigettare integralmente la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 18/03/2025, e Parte_1 [...] convenivano in giudizio la proponendo Parte_2 Controparte_1 opposizione ai precetti da quest'ultima notificatigli, rispettivamente, il 28/02/2025 e il
04/03/2025 per il pagamento della somma di € 261.373,47 in forza del decreto ingiuntivo n.
581/2024 emesso nei loro confronti (oltre che nei confronti della Controparte_3
della quale essi erano soci illimitatamente responsabili) dal Tribunale
[...] di Terni in data 01/10/2024. Gli attori formulavano i seguenti motivi di opposizione: a) violazione dell'art. 2304 c.c., stante la pendenza dell'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla e non avendo la Controparte_3 [...] dedotto e dimostrato l'insufficienza del patrimonio della predetta società; Controparte_1
b) mancanza di esecutività del decreto ingiuntivo nei confronti di avendo Parte_1 quest'ultimo proposto opposizione non solo nella qualità di legale rappresentante della società ma anche in proprio e in qualità di socio accomandatario della stessa. Gli opponenti chiedevano quindi che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, venisse accertata e dichiarata l'insussistenza del diritto della convenuta di procedere in via esecutiva nei loro confronti (ovvero, in subordine, nei confronti del solo . Parte_1
Con comparsa depositata in data 28/04/2025 si costituiva nel sub-procedimento cautelare la convenuta la quale eccepiva: a) l'insussistenza dell'invocato Controparte_1 beneficium excussionis, poiché il decreto ingiuntivo, emesso anche nei confronti dei soci, era stato opposto nel termine di legge soltanto dalla società, con conseguente dichiarazione di esecutività ex art. 647 c.p.c. nei confronti dei soci da parte del Tribunale con decreto del
18/02/2025; b) la manifesta infondatezza del secondo motivo di opposizione, risultando chiaramente dall'atto di opposizione a decreto ingiuntivo (oltre che dalla procura alle liti ad esso allegata) che quest'ultima era stata proposta soltanto dalla società. La convenuta concludeva quindi per il rigetto dell'avversa domanda di sospensiva.
Con ordinanza del 23/05/2025 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Con comparsa depositata in data 29/05/2025 la convenuta si Controparte_1 costituiva anche nel giudizio di merito, reiterando le difese già svolte in fase cautelare e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
A seguito del deposito delle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c. e della prima udienza svoltasi in data 16/09/2025, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies c.p.c.. All'esito dell'udienza del 21/10/2025 – sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – lo scrivente giudice (con provvedimento del 22/10/2025), preso atto delle conclusioni precisate dalle parti costituite, tratteneva la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine di giorni trenta ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c..
1. L'opposizione è infondata e non merita accoglimento, per i motivi di seguito illustrati.
2. Quanto al primo motivo di opposizione, deve rilevarsi che la Suprema Corte ha da ultimo ribadito che va escluso che la pendenza dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società possa, pur solo temporaneamente, privare di efficacia esecutiva il medesimo titolo emesso contro i soci e non impugnato anche da questi ultimi, poiché il monitorio, divenuto irrevocabile nei confronti del socio, è – verso quest'ultimo – titolo giudiziale definitivamente e incondizionatamente esecutivo (v. Cass. 27367/2025, in cui si evidenzia che, d'altra parte, se si opinasse diversamente la domanda monitoria congiuntamente proposta anche nei confronti dei soci si risolverebbe non in un vantaggio, ma in un pregiudizio per il creditore;
nella precedente giurisprudenza di legittimità, si vedano in senso conforme Cass. 22007/2024
e Cass. 36942/2022). Nel caso in cui un decreto ingiuntivo venga emesso nei confronti della società e (come nel caso di specie) incondizionatamente anche nei confronti dei suoi soci illimitatamente responsabili, ciascuno di questi ultimi ha quindi l'onere di proporre opposizione al decreto ingiuntivo al pari della società, poiché altrimenti non può utilmente opporre al creditore il beneficium excussionis di cui all'art. 2304 c.c., essendogli precluso non solo contestare l'esistenza e la misura del credito, ma anche avvalersi di ogni eventuale successivo giudicato favorevole formatosi nei confronti della società (v. la stessa Cass.
27367/2025).
3. Per quel che concerne, poi, il secondo motivo di opposizione, la manifesta infondatezza dello stesso emerge chiaramente sia dall'intestazione dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (nella cui intestazione si legge che l'opposizione è proposta dalla società, in persona del suo socio accomandatario e legale rappresentante), sia dalla procura ad esso allegata (rilasciata, per l'appunto, dal nell'esclusiva qualità di legale Pt_1 rappresentante della società).
4. Per i motivi sopra esposti, l'opposizione deve essere integralmente rigettata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate a carico degli odierni opponenti, in solido tra loro ai sensi dell'art. 97 c.p.c., in ragione della comunanza di interessi sottesa alla solidarietà passiva nell'obbligazione risarcitoria: v. Cass.
15790/2021, Cass. 9876/2018, Cass. 20916/2016, Cass. 16056/2015, Cass. 27562/2011 e
Cass. 17281/2011), come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da €
260.000,01 ad € 520.000,00), alla natura e alla complessità (minima per la fase istruttoria e/o di trattazione;
lievemente inferiore alla media per le altre fasi, inclusa quella cautelare) della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto proposta da e ei Parte_1 Parte_2 confronti della ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, Controparte_1 così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna e in solido, alla rifusione in Parte_1 Parte_2 favore della delle spese processuali, che liquida in € Controparte_1
20.000,00 (di cui € 7.000,00 per il subprocedimento cautelare, € 5.000,00 per la fase di studio, € 2.000,00 per la fase introduttiva, € 1.811,50 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 4.188,50 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta.
Terni, 28/10/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 510 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Enrico De Luca ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso il suo studio in Terni, Via dell'Annunziata n. 3, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attori/opponenti
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Marselli ed elettivamente Controparte_2 domiciliata presso il suo studio in Viterbo, Via Igino Garbini n. 51, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta/opposta
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni delle parti:
- L'avv. Enrico De Luca, per gli attori/opponenti: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: […] nel merito, accertare e dichiarare che la società
[...] non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dei Controparte_1 predetti opponenti in virtù dell'atto di precetto opposto e ciò per le ragioni esposte in narrativa ed in particolare per violazione dell'art. 2304 c.c.; nel merito, in subordine, accertare e dichiarare la non esecutività del decreto ingiuntivo opposto nei confronti del sig. per le ragioni esposte nel motivo II°. Con vittoria di spese Parte_1
e competenze di lite”. - L'avv. Emanuele Marselli, per la convenuta/opposta: “[…] In via principale e di merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, rigettare integralmente la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 18/03/2025, e Parte_1 [...] convenivano in giudizio la proponendo Parte_2 Controparte_1 opposizione ai precetti da quest'ultima notificatigli, rispettivamente, il 28/02/2025 e il
04/03/2025 per il pagamento della somma di € 261.373,47 in forza del decreto ingiuntivo n.
581/2024 emesso nei loro confronti (oltre che nei confronti della Controparte_3
della quale essi erano soci illimitatamente responsabili) dal Tribunale
[...] di Terni in data 01/10/2024. Gli attori formulavano i seguenti motivi di opposizione: a) violazione dell'art. 2304 c.c., stante la pendenza dell'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla e non avendo la Controparte_3 [...] dedotto e dimostrato l'insufficienza del patrimonio della predetta società; Controparte_1
b) mancanza di esecutività del decreto ingiuntivo nei confronti di avendo Parte_1 quest'ultimo proposto opposizione non solo nella qualità di legale rappresentante della società ma anche in proprio e in qualità di socio accomandatario della stessa. Gli opponenti chiedevano quindi che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, venisse accertata e dichiarata l'insussistenza del diritto della convenuta di procedere in via esecutiva nei loro confronti (ovvero, in subordine, nei confronti del solo . Parte_1
Con comparsa depositata in data 28/04/2025 si costituiva nel sub-procedimento cautelare la convenuta la quale eccepiva: a) l'insussistenza dell'invocato Controparte_1 beneficium excussionis, poiché il decreto ingiuntivo, emesso anche nei confronti dei soci, era stato opposto nel termine di legge soltanto dalla società, con conseguente dichiarazione di esecutività ex art. 647 c.p.c. nei confronti dei soci da parte del Tribunale con decreto del
18/02/2025; b) la manifesta infondatezza del secondo motivo di opposizione, risultando chiaramente dall'atto di opposizione a decreto ingiuntivo (oltre che dalla procura alle liti ad esso allegata) che quest'ultima era stata proposta soltanto dalla società. La convenuta concludeva quindi per il rigetto dell'avversa domanda di sospensiva.
Con ordinanza del 23/05/2025 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Con comparsa depositata in data 29/05/2025 la convenuta si Controparte_1 costituiva anche nel giudizio di merito, reiterando le difese già svolte in fase cautelare e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
A seguito del deposito delle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c. e della prima udienza svoltasi in data 16/09/2025, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies c.p.c.. All'esito dell'udienza del 21/10/2025 – sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – lo scrivente giudice (con provvedimento del 22/10/2025), preso atto delle conclusioni precisate dalle parti costituite, tratteneva la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine di giorni trenta ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c..
1. L'opposizione è infondata e non merita accoglimento, per i motivi di seguito illustrati.
2. Quanto al primo motivo di opposizione, deve rilevarsi che la Suprema Corte ha da ultimo ribadito che va escluso che la pendenza dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società possa, pur solo temporaneamente, privare di efficacia esecutiva il medesimo titolo emesso contro i soci e non impugnato anche da questi ultimi, poiché il monitorio, divenuto irrevocabile nei confronti del socio, è – verso quest'ultimo – titolo giudiziale definitivamente e incondizionatamente esecutivo (v. Cass. 27367/2025, in cui si evidenzia che, d'altra parte, se si opinasse diversamente la domanda monitoria congiuntamente proposta anche nei confronti dei soci si risolverebbe non in un vantaggio, ma in un pregiudizio per il creditore;
nella precedente giurisprudenza di legittimità, si vedano in senso conforme Cass. 22007/2024
e Cass. 36942/2022). Nel caso in cui un decreto ingiuntivo venga emesso nei confronti della società e (come nel caso di specie) incondizionatamente anche nei confronti dei suoi soci illimitatamente responsabili, ciascuno di questi ultimi ha quindi l'onere di proporre opposizione al decreto ingiuntivo al pari della società, poiché altrimenti non può utilmente opporre al creditore il beneficium excussionis di cui all'art. 2304 c.c., essendogli precluso non solo contestare l'esistenza e la misura del credito, ma anche avvalersi di ogni eventuale successivo giudicato favorevole formatosi nei confronti della società (v. la stessa Cass.
27367/2025).
3. Per quel che concerne, poi, il secondo motivo di opposizione, la manifesta infondatezza dello stesso emerge chiaramente sia dall'intestazione dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (nella cui intestazione si legge che l'opposizione è proposta dalla società, in persona del suo socio accomandatario e legale rappresentante), sia dalla procura ad esso allegata (rilasciata, per l'appunto, dal nell'esclusiva qualità di legale Pt_1 rappresentante della società).
4. Per i motivi sopra esposti, l'opposizione deve essere integralmente rigettata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate a carico degli odierni opponenti, in solido tra loro ai sensi dell'art. 97 c.p.c., in ragione della comunanza di interessi sottesa alla solidarietà passiva nell'obbligazione risarcitoria: v. Cass.
15790/2021, Cass. 9876/2018, Cass. 20916/2016, Cass. 16056/2015, Cass. 27562/2011 e
Cass. 17281/2011), come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da €
260.000,01 ad € 520.000,00), alla natura e alla complessità (minima per la fase istruttoria e/o di trattazione;
lievemente inferiore alla media per le altre fasi, inclusa quella cautelare) della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto proposta da e ei Parte_1 Parte_2 confronti della ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, Controparte_1 così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna e in solido, alla rifusione in Parte_1 Parte_2 favore della delle spese processuali, che liquida in € Controparte_1
20.000,00 (di cui € 7.000,00 per il subprocedimento cautelare, € 5.000,00 per la fase di studio, € 2.000,00 per la fase introduttiva, € 1.811,50 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 4.188,50 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta.
Terni, 28/10/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)