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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2963/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2963/2023 avente ad oggetto prestazione d'opera intellettuale, promossa da:
AVV. , nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. RICCOTTI BENEDETTA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. . Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 14/01/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione.
pagina 1 di 2 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
La domanda del ricorrente è fondata e deve pertanto essere accolta. Emerge dagli atti che l'Avv. ha assistito nel procedimento Parte_1 Controparte_1 penale n. 264/2017 R.G.N.R. quale difensore di fiducia innanzi al Tribunale di Ragusa in composizione collegiale, come risulta dalle allegazioni documentali del ricorrente. In particolare, fino alla revoca dell'incarico avvenuta il 24.09.2020, il ricorrente ha svolto attività rientranti nella fase di studio, nella fase introduttiva (richiesta di autorizzazione alla citazione dei testimoni) e nella fase istruttoria (presenza alle udienze, tra cui quella di escussione dei testimoni della lista del Pubblico Ministero). Il ricorrente ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 2.900,00 a titolo di compenso e spese per l'attività professionale prestata nei confronti di , la quale, Controparte_1 nonostante le ripetute sollecitazioni, non ha adempiuto al pagamento del dovuto compenso. Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, "Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte" (Sez. 2, Ordinanza n. 21522 del 20/08/2019). Nella specie il ricorrente ha provato, mediante la documentazione del processo penale prodotta, sia il conferimento dell'incarico sia l'espletamento dell'attività difensiva. In applicazione delle tariffe professionali di cui al DM 55/2014 (valori medi) e tenuto conto dell'attività professionale svolta e documentata, appare congrua la somma di € 2.875,00 a titolo di compenso, comprensivo di rimborso spese generali, oltre accessori di legge. Pertanto, deve essere condannata a corrispondere all'avv. la Controparte_1 Parte_1 somma di € 2.875,00 a titolo di compenso, oltre accessori di legge, nonché gli interessi al tasso legale dalla domanda (14/10/2023) fino all'avvenuto soddisfo. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo utilizzando le tabelle del D.M. n. 55/2014, come successivamente aggiornate, secondo il valore della controversia corrispondente alla somma oggetto della pronuncia di condanna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2963/2023, nella contumacia della convenuta: CONDANNA a corrispondere all'avv. la somma di € Controparte_1 Parte_1
2.875,00 a titolo di compenso, oltre accessori di legge, nonché gli interessi al tasso legale dal 14/10/2023 fino all'avvenuto soddisfo. CONDANNA a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1
125,00 per esborsi ed in € 1.700,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 14/01/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2963/2023 avente ad oggetto prestazione d'opera intellettuale, promossa da:
AVV. , nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. RICCOTTI BENEDETTA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. . Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 14/01/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione.
pagina 1 di 2 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
La domanda del ricorrente è fondata e deve pertanto essere accolta. Emerge dagli atti che l'Avv. ha assistito nel procedimento Parte_1 Controparte_1 penale n. 264/2017 R.G.N.R. quale difensore di fiducia innanzi al Tribunale di Ragusa in composizione collegiale, come risulta dalle allegazioni documentali del ricorrente. In particolare, fino alla revoca dell'incarico avvenuta il 24.09.2020, il ricorrente ha svolto attività rientranti nella fase di studio, nella fase introduttiva (richiesta di autorizzazione alla citazione dei testimoni) e nella fase istruttoria (presenza alle udienze, tra cui quella di escussione dei testimoni della lista del Pubblico Ministero). Il ricorrente ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 2.900,00 a titolo di compenso e spese per l'attività professionale prestata nei confronti di , la quale, Controparte_1 nonostante le ripetute sollecitazioni, non ha adempiuto al pagamento del dovuto compenso. Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, "Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte" (Sez. 2, Ordinanza n. 21522 del 20/08/2019). Nella specie il ricorrente ha provato, mediante la documentazione del processo penale prodotta, sia il conferimento dell'incarico sia l'espletamento dell'attività difensiva. In applicazione delle tariffe professionali di cui al DM 55/2014 (valori medi) e tenuto conto dell'attività professionale svolta e documentata, appare congrua la somma di € 2.875,00 a titolo di compenso, comprensivo di rimborso spese generali, oltre accessori di legge. Pertanto, deve essere condannata a corrispondere all'avv. la Controparte_1 Parte_1 somma di € 2.875,00 a titolo di compenso, oltre accessori di legge, nonché gli interessi al tasso legale dalla domanda (14/10/2023) fino all'avvenuto soddisfo. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo utilizzando le tabelle del D.M. n. 55/2014, come successivamente aggiornate, secondo il valore della controversia corrispondente alla somma oggetto della pronuncia di condanna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2963/2023, nella contumacia della convenuta: CONDANNA a corrispondere all'avv. la somma di € Controparte_1 Parte_1
2.875,00 a titolo di compenso, oltre accessori di legge, nonché gli interessi al tasso legale dal 14/10/2023 fino all'avvenuto soddisfo. CONDANNA a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1
125,00 per esborsi ed in € 1.700,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 14/01/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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