Articolo 15 della Legge 3 febbraio 1963, n. 100
Articolo 14Articolo 16
Versione
29 marzo 1963
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Versione
1 gennaio 1987
Art. 15. ((Al presidente, al vicepresidente, ai componenti il comitato dei delegati, ai componenti il consiglio di amministrazione, ai componenti la giunta esecutiva sono dovuti dalla Cassa il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico, le indennita' ed i compensi nella misura e con le modalita' stabilite dalle disposizioni di legge in materia per gli altri enti della stessa categoria e dello stesso livello, soggetti alla legge 20 marzo 1975, n. 70.
La misura dei compensi dovuti dalla Cassa ai sindaci e' determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro))
Entrata in vigore il 1 gennaio 1987